Titolo I
Disposizioni generali
Capo l
Istituzione
Art. 1
Istituzione dell’Agenzia regionale strategica per la salute e il
sociale
1. É
istituita l’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale, nel
prosieguo anche A.Re.S.S. o Agenzia. L’Agenzia è istituita quale ente di nuova
costituzione.
2.
L’Agenzia ha personalità giuridica, piena autonomia e può darsi ordinamenti
autonomi nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e con propri
regolamenti per esercitare la propria autonomia organizzativa, finanziaria,
gestionale e contabile, nel rispetto dei principi di cui all’articolo
51 dello Statuto della Regione Puglia e sotto la vigilanza della Regione
Puglia.
3.
L’A.Re.S.S. ha sede in Bari.
Titolo II
Funzioni e organizzazione
Capo I
Finalità e competenze
Art. 2
Finalità
1.
L’A.Re.S.S. è un organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a
supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e
sanitaria, a servizio della Regione Puglia in particolare e della pubblica
amministrazione in generale e opera quale agenzia di studio, ricerca, analisi,
verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico.
2.
L’A.Re.S.S. si propone di organizzare e migliorare, attraverso il monitoraggio e
la verifica continua degli esiti, la prontezza di risposta del sistema sanitario
regionale alle esigenze e aspettative della domanda di salute dei cittadini
pugliesi. A tal fine, identifica, programma e promuove linee di sviluppo in
materia di salute e benessere sociale, anche definendo e implementando strategie
di innovazione dei servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno
soddisfacimento del bisogno di salute, declinato nella duplice prospettiva della
prevenzione e della cura sanitaria.
3. In
qualità di Agenzia strategica, acquisisce e sviluppa nuove conoscenze
strategiche e organizzative. A tal fine, sperimenta percorsi di innovazione e di
miglioramento, analizza e diffonde i migliori protocolli sociosanitari esistenti
sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, promuove e verifica
modelli gestionali innovativi di governo clinico, anche nel rispetto delle
esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese a carico del
bilancio regionale.
4.
L’A.Re.S.S. svolge, altresì, attività di studio sul miglioramento della
fruizione dei servizi sociali indispensabili, sulla domanda di servizi
conseguente ai bisogni emergenti, sulla coesione sociale. Favorisce e accresce
relazioni virtuose in ambito sanitario e socio-sanitario tra il mondo della
ricerca, il settore dell’impresa e la collettività, attraverso lo studio delle
interazioni interne alla società civile. Promuove l’integrazione tra diritti di
cittadinanza e cultura della salute, a mezzo della formazione in sanità.
5. Sono
definiti tramite una apposita convenzione da stipularsi tra l’Agenzia e altre
pubbliche amministrazioni i rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza,
servizio, supporto, promozione sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi
da parte del dipartimento competente.
Art. 3
Competenze
1. Le
finalità previste dall’articolo 2 sono espletate mediante le attività di seguito
elencate, non costituenti elencazione tassativa:
a)
elaborazione delle strategie regionali in ambito sanitario, socio-sanitario e
sociale anche al fine di contrastare le diseguaglianze in campo
socio-sanitario e garantire l’universalità dei servizi in questo ambito;
b)
programmazione della rete dei servizi sanitari (ospedalieri e territoriali),
sociosanitari e sociali e delle relative interconnessioni funzionali e
strutturali;
c)
sviluppo e monitoraggio del sistema delle reti cliniche, secondo il modello
cosiddetto “hub&spoke’, attraverso l’elaborazione di linee guida e
percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali che assicurino rintegrazione
dei servizi (ospedale, territorio e domicilio) e la reale presa in carico dei
bisogni dei pazienti;
d)
razionalizzazione della spesa farmaceutica tramite l’ideazione di misure
migliorative dell’appropriatezza prescrittiva, la revisione degli attuali
assetti organizzativi e funzionali e l’attività di farmacovigilanza;
e)
proposta per la programmazione regionale degli investimenti strutturali in
ambito sanitario, sociale e socio-sanitario;
f)
sviluppo e promozione di percorsi di autonomia, vita indipendente e cura per
qualità della vita e integrazione sociale delle persone con disabilità, delle
persone anziane e delle persone in condizioni di fragilità;
g)
promozione di politiche di sviluppo del terzo settore, del capitale sociale e
del welfare di comunità, mediante ricorso all’economia sociale ovvero a
pratiche innovative di accoglienza, attivazione e inclusione;
h)
promozione di percorsi di inclusione sociale attiva per il contrasto alla
povertà e l’attuazione del Reddito di dignità;
i)
coordinamento e gestione dell’Osservatorio regionale delle politiche
sociali;
I) studio
e proposta in materia di servizi sociali, al fine di garantire migliore
fruizione ai servizi indispensabili, di sviluppare servizi coerenti con i
nuovi bisogni e di accrescere la coesione sociale, anche d’intesa con il terzo
settore;
m)
valutazione dello stato di salute della popolazione, nonché della domanda e
dell’offerta delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali e delle
connesse ricadute economiche e sociali;
n)
individuazione e implementazione di strumenti di analisi e verifica dei
bisogni per lo sviluppo di azioni per il miglioramento dell’appropriatezza dei
ricoveri e delle prestazioni sanitarie;
o)
implementazione e valutazione dell’offerta di assistenza alla persona
attraverso i servizi distrettuali, con particolare riferimento a fragilità,
cronicità e non autosufficienza, nell’ambito dell’assistenza domiciliare
integrata, dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
p)
coordinamento degli osservatori regionali afferenti al Servizio sanitario
regionale (SSR) e al Sistema informativo sanitario regionale (SISR), delle
reti regionali di patologia e di malattie rare, dei registri regionali di
patologia, dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, in raccordo funzionale
con le diverse articolazioni del SSR e del SISR coinvolte;
q)
coordinamento delle attività di integrazione ambiente e salute, in raccordo
funzionale con l’Agenzia regionale per l’ambiente della Puglia e i
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali interessate, anche
al fine di fornire impulso all’intersettorialità delle politiche regionali per
la promozione della salute e del benessere sociale;
r)
supporto alla definizione e implementazione dei programmi di promozione della
salute e di prevenzione, previsti dai piani nazionali e regionali;
s)
definizione dei fabbisogni di ricerca e di innovazione, favorendo
l’interconnessione con le organizzazioni su scala regionale, nazionale e
internazionale che operano sui temi della salute e promozione delle iniziative
di ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi regionali;
t)
valutazione delle innovazioni strutturali e organizzative mediante
sperimentazioni gestionali e attività di studio e ricerca;
u)
implementazione di nuove metodologie lavorative del servizio sanitario
regionale e sviluppo delle professionalità sanitarie;
v)
identificazione delle iniziative di formazione in sanità attraverso la
definizione e implementazione di programmi e interventi intersettoriali che
favoriscano l’integrazione tra diritti di cittadinanza e cultura della
salute;
z)
elaborazione e definizione di criteri e parametri per il finanziamento delle
aziende sanitarie e ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, degli enti ecclesiastici e delle strutture sanitarie accreditate,
attraverso l’esame e la valutazione dei livelli di costi e ricavi e del grado
di raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario di ciascun ente e
del sistema sanitario regionale;
aa)
certificazioni ex articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42);
bb)
supporto alla razionalizzazione della spesa sanitaria per l’acquisizione di
beni e servizi a maggiore impatto sulla spesa sanitaria regionale, mediante la
valorizzazione di aspetti tecnici, la specializzazione delle professionalità,
ovvero modalità innovative di approvvigionamento, con l’obiettivo di
ottimizzare i risultati dal punto di vista dei tempi di risposta, di qualità
della prestazione e di riduzione dei costi;
cc)
implementazione di uniformi modelli, procedure e modalità di controllo di
gestione applicabili da tutti gli enti del SSR, identificati dall’articolo 19,
comma 2, lettera c), del dlgs. 118/2011, anche mediante la proposizione e il
coordinamento di programmi di sperimentazione ai sensi dell’articolo 9 bis,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421);
dd)
monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione e dei risultati degli
atti di programmazione regionali e aziendali e del loro impatto sullo stato di
salute e benessere della popolazione;
ee)
analisi dei processi di funzionamento dell’azione amministrativa regionale per
la valutazione degli indicatori chiave di risultato per il miglioramento
dell’efficacia delle politiche e degli interventi in ambito sanitario e
sociale;
ff)
supporto all’attività normativa regionale nelle materie di competenza
dell’Agenzia;
gg)
attività di raccolta e di tenuta di dati, documentazione, di osservazione e
monitoraggio, di rilevazione, di studio e ricerca, nonché. di pubblicazione di
documenti e opuscoli, garantendo l’accessibilità ai dati.
2.
L’A.Re.S.S. svolge, altresì, le funzioni espressamente delegate dalla Regione,
ascrivibili alle competenze generali dell’Agenzia.
Capo II
Organi dell’Agenzia
Art. 4
Organi
1. Sono
organi dell’A.Re.S.S.:
a)
il Direttore generale;
b)
il Collegio sindacale.
Art. 5
Direttore generale
1. La
Regione provvede alla nomina del Direttore generale dell’Agenzia, attingendo
obbligatoriamente ad apposito elenco degli idonei, costituito previo avviso
pubblico, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, da emanarsi
entro trenta giorni dalla vacanza dell’ufficio, e selezione effettuata, per
titoli e colloquio, secondo modalità e criteri individuati dalla Regione, da
parte di una commissione, nominata da quest’ultima e costituita tra esperti
indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino
in situazioni di conflitto di interessi.
2. Alla
selezione si accede con il possesso di laurea magistrale o equiparata e di
adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture
sanitarie ovvero settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con
diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie.
3. Alla
selezione possono accedere coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma
2, non abbiano compiuto sessantacinque anni di età al momento della
pubblicazione dell’avviso pubblico.
4. Il
Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, su
conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta
dell’assessore regionale competente. 5. Si applica al Direttore. generale che
rivesta lo status di dipendente di pubblica amministrazione il diritto al
collocamento in aspettativa e il trattamento previdenziale, di cui all’articolo
3 bis, comma 11, del d.lgs. 502/1992.
6. Il
rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di
collaborazione autonoma e disciplinato in osservanza delle norme del titolo
terzo del libro quinto del codice civile, ha durata quinquennale, rinnovabile
una sola volta, è esclusivo e a tempo pieno.
7. Valgono
per il Direttore generale dell’Agenzia le incompatibilità previste per i
direttori generali delle aziende sanitarie locali.
8. In caso
di assenza, impedimento o cessazione dell’incarico del Direttore generale, le
funzioni dello stesso vengono esercitate dal dirigente di ruolo, a tal fine
nominato dal Direttore generale entro venti giorni dall’insediamento. La nomina
del nuovo Direttore generale avviene entro novanta giorni dalla cessazione
dell’incarico. Qualora l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi, si
attiva la procedura di cui al comma 1.
9. Il
Direttore generale è il legale rappresentante dell’Agenzia, esercita il ruolo di
indirizzo generale dell’organizzazione e del funzionamento della stessa, di cui
ha, inoltre, la responsabilità gestionale complessiva. Assicura il rispetto
delle linee di indirizzo dettate dalla Regione Puglia e la coerenza dell’azione
dell’Agenzia con gli indirizzi strategici della Giunta regionale.
10. Nei
casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di
grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento
e di imparzialità dell’amministrazione, nonché in caso di mancato raggiungimento
degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della Regione, su
conforme deliberazione della Giunta regionale, risolve il contratto dichiarando
la decadenza del Direttore generale e provvede alla sua sostituzione.
11. Il
Direttore generale provvede :
a)
alla predisposizione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle
attività dell’A.Re.S.S.;
b)
al coordinamento, alla verifica e al controllo delle attività tecniche
dell’Agenzia;
c)
all’adozione del bilancio preventivo economico dell’A.Re.S.S.;
d)
all’adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati
conseguiti;
e)
all’adozione degli atti di organizzazione dell’A.Re.S.S.;
f)
alla supervisione dell’organizzazione e del funzionamento delle attività
dell’Agenzia, assicurandone l’imparzialità, l’economicità e l’efficienza;
g)
alla adozione della dotazione organica e delle relative modifiche.
Art. 6
Collegio sindacale
1. Il
Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di
presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore
competente, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori
contabili.
2. I
sindaci durano in carica tre anni e sono riconfermabili una volta sola.
3. Il
Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la
gestione economica e finanziaria dell’Agenzia provvedendo, inoltre, a
trasmettere annualmente alla Giunta regionale e alla competente commissione
consiliare relazioni sulla attività svolta.
4. Si
applicano, in quanto compatibili con la presente disciplina, le disposizioni del
codice civile.
Capo III
Organizzazione e risorse
Art. 7
Organizzazione e funzionamento
1.
L’Agenzia possiede autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti
la propria organizzazione e il proprio funzionamento e gode dell’autonomia di
bilancio.
2.
L’organizzazione dell’Agenzia risponde a esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa.
3. La
Giunta regionale all’atto di nomina del Direttore generale emana un
provvedimento di indirizzo con cui esprime l’indirizzo strategico e assegna gli
obiettivi triennali al Direttore generale.
4. L’atto
aziendale di organizzazione e funzionamento:
a)
delinea il modello organizzativo e funzionale dell’Agenzia e le relative linee
strategiche, con l’individuazione degli uffici dotati di autonomia gestionale
e del riparto di competenza tra poteri del Direttore generale e della
dirigenza;
b)
istituisce le articolazioni dell’Agenzia, declarandone funzioni e competenze e
descrivendone i relativi nessi gerarchico-funzionali;
c)
istituisce le strutture complesse e semplici e definisce le caratteristiche e
tipologie di incarico dirigenziale per i restanti uffici;
d)
disciplina le modalità per il controllo di gestione e di regolarità
amministrativa;
e)
delinea le interazioni tra l’Agenzia e gli organi in staff alla direzione
generale.
5. Il
Direttore generale struttura l’Agenzia secondo un’organizzazione a matrice.
6.
L’A.Re.S.S. è articolata in aree direzionali che curano il perseguimento delle
finalità socio-sanitarie di competenza dell’Agenzia, supportate,
trasversalmente, da una o più strutture e da servizi in staff alla direzione
generale. È incardinato nella direzione generale il “Project management office”,
cui compete la supervisione e il coordinamento della gestione dei progetti in
corso di esecuzione nell’Agenzia ovvero nel dipartimento di riferimento. L’atto
aziendale assicura la presenza di una struttura deputata alla ricerca e
innovazione, nonché di una struttura amministrativa. Le aree direzionali e le
strutture sono articolate in servizi, diretti da dirigenti.
7. La
struttura deputata alla ricerca e innovazione assicura l’implementazione di
nuove metodologie lavorative del SSR e lo sviluppo delle professionalità
sanitarie. La struttura amministrativa cura trasversalmente i processi
amministrativi imposti dalla personalità giuridica e dall’autonomia
amministrativa dell’Agenzia, funzionali all’attività scientifica svolta, salvo
quelli attribuiti ai servizi in staff. Cura, inoltre, la gestione dei processi e
degli indicatori di risultato (KPI), nonché il supporto tecnico alle attività di
“Policy Making” della Direzione generale. 8. I servizi in staff curano,
trasversalmente, tra l’altro, le attività di gestione del contenzioso, di
misurazione e valutazione del merito, di tutela dell’integrità e della
trasparenza, coordinando i rapporti istituzionali intrattenuti dall’Agenzia.
9. I ruoli
e le nomine corrispondenti a funzioni istituzionali imposte dalla legge, quali,
a titolo meramente esemplificativo, l’Organismo indipendente di valutazione, il
Comitato unico di garanzia, il Responsabile per la prevenzione della corruzione,
il Responsabile per la trasparenza, il Responsabile del servizio prevenzione e
protezione, operano in staff alla Direzione generale.
Art. 8
Risorse umane
1. Per la
realizzazione dei suoi fini istituzionali l’Agenzia si avvale di personale
reclutato, anche mediante
comando e
distacco, secondo l’ordinaria normativa vigente applicabile alle aziende
sanitarie e ospedaliere.
2. Il
personale dell’A.Re.S.S., che riveste lo stato di dipendente pubblico, è
collocato, ai fini giuridici ed economici, nel comparto della sanità secondo
quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in
attuazione dell’accordo quadro per la definizione dei comparti e aree della
contrattazione collettiva nazionale 2016-2018, salva l’attuazione dell’articolo
7, comma 3, del medesimo, con riferimento alla dirigenza amministrativa, tecnica
e professionale. L’organico complessivo di personale dell’A.Re.S.S. è definito
nel documento relativo alla dotazione organica, soggetto ad approvazione della
Giunta regionale, limitatamente al rispetto dei vincoli finanziari di spesa in
materia.
3.
L’A.Re.S.S. può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di
consulenze da parte di società e di singoli professionisti, lavoratori autonomi
e collaboratori con costi a carico della stessa Agenzia secondo le disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
Art. 9
Risorse finanziarie
1.
L’Agenzia applica, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e
contabilità in vigore per le aziende sanitarie locali.
2.
L’Agenzia è tenuta a rispettare il pareggio di bilancio.
3. La
dotazione finanziaria dell’A.Re.S.S. è determinata da:
a)
il contributo ordinario individuato:
1)
nell’ambito del documento di indirizzo e funzionamento del SSR, a valere sul
Fondo sanitario regionale, per il funzionamento e l’esercizio delle funzioni e
dei compiti di cui alla presente legge, nonché per l’integrale finanziamento
della spesa per il personale, ivi incluso il Direttore generale;
2)
nell’ambito del finanziamento delle attività sociali, a valere sul fondo per il
funzionamento del SISR;
b)
quote aggiuntive, a valere sul Fondo sanitario regionale, per l’eventuale
finanziamento di specifici progetti non compresi nel programma di attività di
cui all’articolo 10, comma 3;
c)
ricavi e proventi derivanti dall’eventuale attività svolta in favore di soggetti
terzi;
d)
donazione e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e
destinati all’Agenzia;
e)
finanziamenti ottenuti per la esecuzione di programmi di ricerca proposti da
enti nazionali e internazionali, nell’ambito delle materie di competenza
dell’A.Re.S.S. 4. La Giunta regionale provvede all’assegnazione delle risorse
strumentali e finanziarie per il funzionamento e la gestione delle finalità e
compiti attribuiti all’A.Re.S.S., anche al fine di finanziare le funzioni in
ambito sociale.
Art. 10
Controlli e vigilanza
1. La
Giunta regionale esercita il controllo preventivo sui seguenti atti
dell’A.Re.S.S., elencati tassativamente:
a)
atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
b)
bilancio preventivo economico e bilancio d’esercizio.
2. La
Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione
dell’efficienza dell’organizzazione e dell’efficacia dei risultati
dell’A.Re.S.S. in relazione alle materie di competenza, secondo modalità idonee
a garantire l’autonomia dell’Agenzia.
3.
Unitamente al bilancio preventivo economico e al bilancio di esercizio,
l’A.Re.S.S. trasmette, rispettivamente, il programma annuale delle attività, con
l’indicazione dei risultati attesi e del corrispondente finanziamento e. la
relazione sull’attività. annuale dell’Agenzia.
4. La
Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla
ricezione.
5.
L’Agenzia trasmette annualmente al Presidente della Regione e alla Giunta e alla
Commissione consiliare competente, entro dieci giorni dall’adozione, il Piano
della performance e la Relazione sulla performance.
Art. 11
Indennità
1. Al
Direttore generale compete un’indennità di funzione omnicomprensiva, pari al
compenso previsto per il direttore del dipartimento di riferimento.
2. Al
Collegio sindacale compete un’indennità pari a quella prevista per le aziende
sanitarie locali della Regione Puglia.
Titolo III
Disposizioni finali
Capo I
Disposizioni transitorie e finali
Art. 12
Successioni
1. Al fine
di garantire il buon andamento della fase di avvio dell’attività dell’A.Re.S.S.,
così da assicurare senza soluzione di continuità il perseguimento di funzioni e
compiti alla stessa attribuiti nell’interesse della collettività, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario
dell’A.Re.S. assume di diritto le funzioni di Commissario straordinario
dell’A.Re.S.S., fino a espletamento della procedura a evidenza pubblica
finalizzata alla nomina del nuovo Direttore generale dell’Agenzia, ai sensi
dell’articolo 5 e, comunque, per un periodo non superiore a un anno.
2. In pari
data, è costituta l’Agenzia regionale per la salute e il sociale, la quale
succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla
soppressa A.Re.S. In fase di avvio delle attività, nell’A.Re.S.S. confluiscono
il personale, a tempo indeterminato e determinato,-i beni immobili e mobili, le
attrezzature, i contratti e le convenzioni dell’A.Re.S.
3. L’entità
dei primi fondi per le risorse decentrate dell’A.Re.S.S. viene determinata nel
rispetto delle direttive applicabili agli enti di nuova istituzione, in
attuazione delle direttive A.R.A.N. sul punto.
4. I
finanziamenti previsti da disposizioni regionali per l’espletamento delle
funzioni sanitarie e sociali previste dalla presente legge sono destinati al
funzionamento dell’A.Re.S.S.
5. I
provvedimenti di carattere regolamentare, gli atti di nomina afferenti alle
strutture di staff della direzione generale e gli atti di natura programmatoria
della soppressa A.Re.S. conservano efficacia fino all’adozione dei
corrispondenti provvedimenti e atti da parte dell’A.Re.S.S.
Art. 13
Norme transitorie, abrogazioni e disposizioni di rinvio
1. Al fine
di garantire il buon andamento della fase di avvio dell’attività dell’A.Re.S.S.,
così da assicurare, senza soluzione di continuità, il perseguimento di funzioni
e compiti alla stessa attribuiti nell’interesse della collettività, dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario
dell’A.Re.S. assume di diritto le funzioni di Commissario straordinario
dell’A.Re.S.S., fino a espletamento della procedura a evidenza pubblica
finalizzata alla nomina del nuovo Direttore generale dell’A.Re.S.S. ai sensi
dell’articolo 5 e, comunque, per un periodo non superiore a un anno.
2. Entro
sessanta giorni dall’insediamento, il Commissario straordinario approva l’atto
aziendale di organizzazione e funzionamento e adotta la nuova dotazione organica
dell’Agenzia. Il Commissario straordinario esercita i poteri di cui all’articolo
5, commi 9 e 11.
3. Sono
abrogate la legge
regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dell’Agenzia regionale
sanitaria pugliese - A.Re.S.), e le seguenti disposizioni legislative
modificative e integrative della stessa:
a) articolo
14 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20;
b) articolo
29 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1;
c) articolo
23 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14;
d) articolo
17 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1;
e) articolo
35 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26.
4. Ogni richiamo all’A.Re.S.S. contenuto nella normativa regionale vigente si
intende riferito all’Agenzia regionale per la salute e il sociale.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni
normative statali e regionali vigenti, in quanto compatibili con la natura
dell’Agenzia, relative alle aziende sanitarie locali.
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1.
Dall’attuazione della presente legge regionale non derivano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Gli enti interessati alla relativa attuazione vi
provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione regionale vigente.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.