(1) Il presente regolamento è stato abrogato
dall’art. 22,
comma 1, Reg.
28 aprile 2009, n. 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del
medesimo articolo, circa la modulistica da utilizzare in via
transitoria.
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
[Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999. n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti
regionali;
Visto l'art.
44 dello Statuto della Regione Puglia
Vista la L.R.
n.11 del 1° Agosto 2003, art. 2 comma 1 lett.a) che prevede
l'adozione di un primo regolamento attuativo della legge avente titolo:
"Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di
vendita";
Vista la deliberazione
n.956 del 29.6.2004 di adozione dello stesso Regolamento;]
EMANA
il seguente
Regolamento:
REQUISITI E
PROCEDURE PER L'INSEDIAMENTO DI MEDIE
E GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA
Regolamento attuativo della
l.r.1
agosto 2003 n. 11 art. 2
comma 1 lettera a)
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del regolamento.
[1. Oggetto
del presente regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2,
comma 1, lettera a) della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 d'ora
innanzi per brevità citata nel testo come "legge".
2.
Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono altresì il quadro di
riferimento procedurale per l'attuazione del regolamento previsto alla lettera
b) del comma 1 dell'art. 2 "obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi
strutture di vendita" della legge;
d'ora innanzi per brevità citato come regolamento "b".
Art. 2
Articolazione
delle tipologie delle strutture commerciali.
1.
L'articolazione delle strutture di vendita definite all'art. 5 della legge è
specificata come segue.
2. Centri
commerciali:
i centri commerciali come definiti ai commi 4 e 6 dell'art. 5 sono così
suddivisi:
a) di
vicinato:
composti da almeno una media struttura nei limiti della M2 e da esercizi di
vicinato fino ad una superficie di vendita complessiva massima di 2.500 mq.;
b) di
interesse locale:
con una superficie complessiva massima di 4.000 mq. ed in cui la superficie di
un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3;
c)
intermedi:
con superficie di vendita complessiva fino a 10.000 mq ed in cui la superficie
di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria "grandi
strutture G1";
d) di
interesse provinciale
superficie di vendita superiore a 10.000 mq. fino al massimo di legge ed in cui
la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria
"grandi strutture G2".
3.
In ogni caso, come previsto dall'art. 5, comma 4, lettera B), almeno il 20%
della superficie di vendita deve essere destinato a esercizi di vicinato.
4. Aree
commerciali integrate:
le aree commerciali integrate di cui al punto C dell'art. 4 della legge
sono così classificate:
a)
piccole:
in un'area con una superficie territoriale non superiore a 2 Ha;
b)
intermedie:
composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di
tipo G2 del settore alimentare, in un'area con una superficie territoriale
compresa tra 2 e 5 Ha;
c) di
interesse provinciale:
composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano
più di 5 Ha di superficie territoriale.
Art. 3
Modalità
di autorizzazione delle diverse tipologie di grandi
strutture.
1.
Le tipologie di grandi strutture di vendita seguono le seguenti modalità di
programmazione.
2.
Strutture isolate |
a)
Alimentari e misto |
Gli
obiettivi di programmazione sono fissati dalla Regione nel regolamento
b) |
b)
Non alimentari: |
Gli
obiettivi di programmazione sono fissati dalla Regione nel regolamento
b) |
[beni
per la persona] (2) |
|
c)
[Non alimentari: altri beni |
Gli
obiettivi di programmazione sono fissati dalla Regione nel regolamento b)]
(3) |
d)
[Non alimentari a basso impatto |
Non
previste. La domanda va considerata irricevibile] (4). |
|
3.
Centri commerciali |
a)
Vicinato |
programmati
dal comune
all'interno degli strumenti di programmazione |
|
comunale
delle medie strutture di vendita. |
b)
Interesse locale |
programmati
dal comune,
all'interno degli strumenti di programmazione |
|
comunale
delle medie strutture di vendita di cui all'art. 15, lettere a) e
b) |
|
della
legge. In assenza di tali strumenti le strutture non sono
autorizzabili. |
c)
Intermedi |
programmati
dalla Regione
attraverso il regolamento b) |
d)
Provinciali |
programmati
dalla Regione
attraverso il regolamento b) |
|
4.
Aree commerciali integrate |
a)
piccole |
programmate
dalla Regione
attraverso il regolamento b) |
b)
intermedie |
programmate
dalla Regione
attraverso il regolamento b) |
c)
di interesse provinciale |
programmate
dalla Regione
attraverso il regolamento b) |
|
|
5.
Per tutte le strutture restano ferme le modalità di autorizzazione previste
dall'art. 8
della legge
e dal presente regolamento e il rispetto degli standard urbanistici.
6.
Le strutture considerate di interesse locale ai sensi dell'art. 11 del presente
regolamento, sono valutate dalla conferenza dei servizi di cui all'art. 8 della
legge,
che verifica: l'influenza sovra comunale dell'iniziativa, la congruenza con gli
strumenti di programmazione comunale, il possesso dei requisiti di cui agli
articoli 4, 6 7 e 8 del presente regolamento.
7.
L'autorizzazione all'insediamento o all'ampliamento di medie e grandi strutture
deve essere preceduta da una valutazione che escluda l'esistenza o il formarsi,
a seguito del rilascio dell'autorizzazione, di un'area commerciale integrata,
così come definita dalla lettera C, comma 4, dell'art. 5
della legge.
In caso contrario l'autorizzazione della struttura è subordinata al rilascio
dell'autorizzazione per l'intera area commerciale e alla compatibilità con la
programmazione regionale di cui al regolamento b).
8.
L'attuazione delle previsioni riguardanti i centri commerciali di carattere
provinciale può avvenire in parte anche in forma di area commerciale integrata
alle seguenti condizioni:
a) l'area
destinata a centro commerciale sia almeno il 60% della superficie di vendita
realizzabile;
b) sia
garantita la quota di esercizi di vicinato prevista dall'articolo 5,
comma 4, lettera b), della legge.
9.
Non è consentito l'insediamento di grandi strutture per la vendita di beni a
basso impatto (5).
(2) Parole
soppresse dall'art. 1,
primo comma, Reg.
12 gennaio 2007, n. 1.
(3) Lettera
soppressa dall'art. 1,
secondo comma, Reg.
12 gennaio 2007, n. 1.
(4) Lettera
soppressa dall'art.1,
secondo comma, Reg.
12 gennaio 2007, n. 1.
(5) Comma
aggiunto dall'art. 1, terzo comma, Reg.
12 gennaio 2007, n. 1.
TITOLO II
Disposizioni
di carattere urbanistico
Art. 4
Standard
di parcheggio.
1.
Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuove strutture di vendita
comporta, oltre alla realizzazione degli standard urbanistici pubblici previsti
dalla normativa vigente, la
realizzazione dei seguenti standard minimi di parcheggio
(pertinenziali) a servizio dell'utenza, che sostituisce per le tipologie sotto
indicate quanto previsto dalla legge n. 122/1989; per ogni mq. di
superficie di vendita.
2.
Per le medie strutture di vendita |
Mq.
parcheggio/mq |
251-600
mq. |
601-1500
mq |
1501-2500
mq |
sup.
di vendita |
superficie
di vendita |
superficie
di vendita |
superficie
di vendita |
Alimentari
e misti |
•
0,7 |
• 1
mq |
•
1,5 mq |
Beni
persona |
•
0,5 |
•
0,8 mq |
• 1
mq |
Altri
beni e beni a basso impatto |
•
0,4 |
•
0,5 mq |
•
0,8 mq |
|
3.
Per le grandi strutture di vendita |
Mq.
parcheggio/mq sup di vendita |
>
2500 mq |
Alimentari
e misti |
•
2,5 |
Beni
persona |
• 2
mq |
Altri
beni |
•
1,5 mq |
|
4.
Centri commerciali e aree commerciali integrate |
Centri
commerciali |
I
parcheggi minimi sono dati dalla somma degli standard relativi alle
singole strutture commerciali autorizzate. |
Aree
commerciali |
I
parcheggi minimi sono dati dalla somma degli standard relativi alle
singole strutture integrate commerciali
autorizzate. |
5.
I parcheggi relativi a strutture di cui al punto precedente non devono in ogni
caso essere inferiori a 0,8 mq. per mq di superficie di vendita calcolata sulla
superficie di vendita complessiva della struttura.
6.
Nel caso di medie strutture di vendita i parcheggi pertinenziali potranno essere
realizzati, fatto salvo quanto potranno prevedere le disposizioni comunali,
entro un raggio di 200 m. dalla struttura.
7.
Nel caso di ampliamento o trasformazione di strutture esistenti il rispetto
degli standard deve essere verificato rispetto alla
sola
superficie ampliata o modificata.
8.
Ai fini del calcolo degli standard nel caso in cui un esercizio possa mettere in
vendita beni di più settori merceologici si applica su tutta la superficie di
vendita lo standard di parcheggio più elevato.
Art. 5
Deroghe
agli standard.
1.
Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla
qualificazione della rete distributiva, i Comuni possono prevedere, attraverso
modifiche alla propria strumentazione urbanistica e apposita regolamentazione,
monetizzazioni e deroghe agli standard previsti esclusivamente nei seguenti
casi:
a)
interventi realizzati all'interno di progetti di valorizzazione
commerciale
di cui all'art. 16
della legge.
In tale caso gli interventi previsti nelle zone a) (centri storici) e b) (zone
urbanizzate), possono prevedere la monetizzazione parziale o totale degli
standard pubblici e degli standard pertinenziali, anche in relazione alla
tipologia di accessibilità prevista per l'insediamento. Gli introiti in tal modo
recuperati dovranno essere utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi
dell'area, la sua accessibilità e per la sua riqualificazione.
b)
Interventi realizzati all'interno delle aree urbane:
nel caso di interventi previsti in aree che per collocazione e tipologia
dell'utenza possano fare prevedere consistenti quote di accessibilità pedonale o
comunque non automobilistica ovvero nel caso di presenza di funzioni che
facciano presumere sinergie nell'utilizzo dei parcheggi, si può prevedere la
riduzione degli standard di parcheggio pertinenziale fino ad un massimo del 15%
delle superfici previste dall'art. 4, commi 2, 3 e 4.
c)
Interventi, nei limiti della M1, realizzati in locali già dotati di destinazione
d'uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
In tal caso la superficie a parcheggio può essere calcolata con riferimento alla
sola superficie eccedente l'esercizio di vicinato.
d)
Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di centri
storici.
In tal caso può essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior
numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie.
e)
Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di aree densamente
urbanizzate
(zone b). In tal caso può essere prevista la monetizzazione fino ad un massimo
del 50% del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie.
Art. 6
Requisiti
di accessibilità delle strutture.
1.
La localizzazione delle strutture in relazione alla viabilità deve rispondere,
oltre che a quanto previsto dalle procedure di valutazione, ai seguenti
requisiti:
a. Per
grandi strutture di livello provinciale o G2 alimentare,
ingresso principale con corsie di decelerazione della viabilità di riferimento e
corsie di accumulo di lunghezza adeguata ai flussi attesi.
b. Per
grandi strutture di livello intermedio, G1 alimentare, G2 non
alimentari:
ingresso ad uso esclusivo della struttura con corsie di accelerazione e
decelerazione e di accumulo con lunghezza adeguata ai flussi attesi.
c. Per
strutture di livello locale, medie strutture M3 alimentare, strutture G1 non
alimentari:
struttura raggiungibile direttamente, ingresso con proprie corsie di
accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della struttura.
d. Per
strutture di vicinato:
non sono previsti requisiti.
2.
In caso di domande concorrenti l'accessibilità da una strada con carreggiate a
doppia corsia con svincolo (tipi A, B e D comma 2, art. 2, D.Lgs. 30 aprile
1995, n. 285 e successive modificazioni, codice della strada) verrà considerata
titolo preferenziale per l'attivazione o l'ampliamento di strutture di cui alle
lettere a) e b) del primo comma del presente articolo.
TITOLO
III
Indicazioni
ai comuni
Art. 7
Indicazioni
ai comuni per l'assunzione delle previsioni commerciali all'interno degli
strumenti urbanistici.
1.
Il comune nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 12
della legge,
individua, all'interno del PUG, le aree idonee per l'insediamento di medie e
grandi strutture di vendita.
2.
L'individuazione di aree per l'insediamento di grandi strutture di vendita deve
avvenire nel rispetto delle condizioni di accessibilità e degli standard di
parcheggio previsti dal presente regolamento.
3.
La regione, in sede di esame dei PUG e di qualsiasi variazione degli strumenti
urbanistici comunali, valuta la congruità delle previsioni dei comuni rispetto
a:
a)
dimensionamento delle aree per medie e grandi strutture di vendita rispetto alle
aree urbanizzate;
b)
distribuzione delle aree idonee per l'insediamento di medie e grandi strutture
di vendita con particolare riferimento alle aree in cui, per dimensioni e
capacità insediative, siano realizzabili aree commerciali integrate;
c)
rispondenza ai PTCP per quanto riguarda l'impatto ambientale;
d)
rispondenza delle aree ai requisiti previsti dalla presente normativa.
Art. 8
Idoneità
urbanistica delle aree in comuni che non abbiano provveduto all'adeguamento
degli strumenti urbanistici.
1.
Fino a quando i comuni non abbiano provveduto all'adeguamento degli strumenti
urbanistici di cui all'art. 12
della legge
sono
comunque da considerare compatibili urbanisticamente le aree aventi i seguenti
requisiti:
a) Per
medie strutture di vendita di tipo M1 e M2:
aree in cui sia comunque prevista negli strumenti urbanistici comunali, una
destinazione d'uso commerciale, con esclusione di aree che, per dimensioni e
capacità insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.
b) Per
medie strutture di vendita di tipo M3:
aree in cui sia comunque prevista negli strumenti urbanistici comunali, una
destinazione d'uso commerciale e siano previste dai criteri per il rilascio di
medie strutture di vendita di cui all'art. 15
lettere a) e b) della legge.
Sono escluse le aree che, per dimensioni e capacità insediative, si possano
configurare come aree commerciali integrate.
c) Per
grandi strutture di vendita:
aree in cui sia comunque prevista, negli strumenti urbanistici comunali, una
destinazione d'uso commerciale non diffusiva.
2.
Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici, le strutture commerciali
esistenti legittimamente insediate, sono considerate urbanisticamente idonee
entro i limiti della tipologia dimensionale e dei settori merceologici
autorizzati.
3.
Le aree comunque individuate come idonee ai sensi dei commi precedenti dovranno
comunque essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 6 del
presente regolamento.
Art. 9
Indicazioni
per la previsione degli insediamenti commerciali sul
territorio.
1.
I comuni nella predisposizione degli strumenti urbanistici e di programmazione
tengono conto delle seguenti indicazioni:
a) il
commercio di vicinato
non richiede particolari requisiti di insediamento, anche se vanno valutate
attentamente le previsioni all'interno di aree produttive e sono sconsigliate le
ubicazioni isolate e nelle aree a destinazione agricola;
b) le
medie di tipo M1 e M2
devono essere di norma localizzate, oltre che in complessi commerciali più
articolati, all'interno nel tessuto urbano esistente. La loro localizzazione
nelle aree produttive extraurbane è normalmente compatibile solo limitatamente
ai settori non alimentare, altri beni o a basso impatto;
c) le
strutture di tipo M3 e le grandi strutture di vendita,
devono essere localizzate sul territorio. L'area in cui l'insediamento è
previsto deve essere urbanisticamente idonea cioè presentare i requisiti di cui
all'art. 6 del presente regolamento riguardo all'accessibilità e alla
possibilità di garantire adeguati standard urbanistici.
Art. 10
Misure
per la riduzione dell'impatto delle strutture di
vendita.
1.
Ai fini del contenimento nell'uso del territorio e la limitazione dell'impatto
delle strutture commerciali, nella valutazione delle aree e dei progetti il
comune tiene conto dei seguenti criteri:
a.
favorire la realizzazione di parcheggi multi piano o interrati, nonché di
parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità;
b.
favorire l'insediamento di strutture che comportino l'uso di territorio
urbanizzato utilizzando ad esempio gli ambiti di riqualificazione urbana;
c. nei
centri storici e nelle aree di riqualificazione urbana destinare l'eventuale
scomputo di oneri di urbanizzazione a fronte di realizzazione di opere di
riqualificazione dell'area.
Art. 11
Valutazione
della programmazione delle medie strutture
sovracomunali.
1.
La valutazione, prevista dall'art. 15
della legge,
degli effetti sovra comunali delle medie strutture di vendita di tipo M3, dei
centri commerciali, delle altre grandi strutture di interesse locale e,
limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, di tipo M2
viene realizzata dai comuni all'interno dei propri criteri per il rilascio delle
medie strutture di vendita attraverso una valutazione della localizzazione
dell'intervento (distanza dai confini comunali), dei settori di vendita e del
bacino d'utenza previsto.
2.
I criteri devono essere trasmessi ai comuni confinanti almeno 30 giorni prima
della loro approvazione, al fine della espressione di eventuali osservazioni
circa gli effetti della localizzazione prevista sulla propria rete commerciale.
Le osservazioni devono essere basate su quanto previsto dai propri strumenti di
programmazione di cui all'art. 15,
lettere a) e b), dellalegge
e devono essere inviate all'Osservatorio regionale sul commercio.
3.
Nel caso di centri commerciali e delle altre strutture di interesse locale, così
come definite dall'art. 3 del presente regolamento, tali osservazioni saranno
considerate nella conferenza dei servizi di cui all'art. 8
della legge.
Il regolamento b) potrà definire limiti per l'autorizzazione di strutture di
interesse locale.
Art. 12
Indicazioni
per la redazione dei documenti di programmazione
comunale.
1.
I comuni nella redazione degli strumenti di programmazione del commercio di cui
agli articoli 15,
16
e 17
della legge
si attengono alle seguenti indicazioni.
2.
I comuni
definiscono i parametri di sviluppo,
di cui all'art. 15,
lettera b), della legge,
sulla base dei livelli di dotazione di medie strutture, dell'offerta commerciale
del comune confrontata con quella dell'area e della Regione, delle esigenze di
servizio delle diverse aree del territorio comunale e dell'evoluzione della
domanda potenziale. A questo fine i comuni utilizzano, ove disponibili, ricerche
e studi realizzati dall'Osservatorio regionale sul commercio.
3.
I comuni prevedono le procedure per l'inserimento dei progetti di valorizzazione
commerciale di cui all'art. 16 e degli strumenti di sviluppo dei centri con
minor consistenza demografica di cui all'art. 17
della legge
all'interno dei propri strumenti di programmazione.
4.
Ove disponibili i comuni utilizzano ricerche e studi realizzati
dall'osservatorio regionale sul commercio al fine di confrontare l'offerta
commerciale e la domanda potenziale del comune con quelle dell'area e della
Regione.
TITOLO IV
La
domanda di autorizzazione delle grandi strutture di vendita
Art. 13
Documentazione
richiesta per la presentazione delle domande.
1.
Le domande di autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di
grandi strutture di vendita vengono redatte sulla base del modello allegato e
contengono le seguenti informazioni:
a)
Ubicazione e caratteristiche dell'intervento
tipologia di struttura, superficie di vendita complessiva, riferita ai singoli
esercizi (nel caso di strutture complesse) e ai diversi settori merceologici;
b)
Requisiti professionali e morali del richiedente
(sotto forma di auto dichiarazione);
c)
Richiesta di titolo urbanistico
o comunque documentazione e planimetria relative alla disposizione degli spazi,
con particolare riferimento alle superficie di vendita, gli standard di
parcheggi e ai requisiti di accessibilità;
d)
Documentazione necessaria alla realizzazione delle procedure di verifica
previste dall'art. 16
(procedure di verifica) della
legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme
sulla valutazione dell'impatto ambientale);
e)
Relazione sull'impatto socio-economico contenente: stima del bacino
d'utenza, rilevazione delle medie e grandi strutture commerciali e degli effetti
della nuova struttura sul tessuto commerciale esistente, del fatturato della
struttura commerciale e degli effetti occupazionali diretti ed indiretti,
eventuali proposte e impegni per mitigare l'impatto socio-economico della
struttura. Le stime dovranno essere basate sui dati aziendali dei proponenti.
2.
Le domande vengono spedite al comune competente per territorio, alla provincia e
alla Regione, a quest'ultima vengono spedite tre copie. Per il calcolo dei
termini di cui all'art. 8,
comma 9, lettera d) della legge
fa fede la data di arrivo alla Regione della domanda completa di eventuale
documentazione integrativa di cui al successivo art. 14, comma 2.
3.
Sono fatte salve le semplificazioni previste dal titolo V del presente
regolamento.
4.
L'osservatorio sul commercio, di cui all'art. 21
della legge,
può definire metodologie e indicatori per la redazione della relazione di cui al
comma e) per orientare la predisposizione della relazione di impatto.
Art. 14
Compiti
dei comuni.
1.
Il comune competente per territorio accerta entro 15
giorni
dal ricevimento della domanda la completezza degli elaborati presentati.
2.
In caso di incompletezza della documentazione il comune, informando la Regione,
richiede, entro il termine di cui al comma precedente, all'interessato per una
sola volta l'integrazione della documentazione presentata.
3.
Decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione, senza che sia
pervenuta la documentazione integrativa, la domanda decade in quanto incompleta.
4.
Il comune trasmette alla provincia e alla Regione, entro 30
giorni
dal ricevimento della domanda completa, le valutazioni di conformità della
stessa alle proprie normative urbanistiche e dell'esito delle procedure di
verifica che escluda la struttura dalla necessità di una procedura di VIA.
5.
Qualora il comune si pronunci per l'assoggettamento del progetto alla procedura
di VIA i termini del procedimento di rilascio dell'autorizzazione commerciale
rimangono sospesi fino al completamento di tale valutazione.
Art. 15
Compiti
delle province e della Regione.
1.
La Regione e la provincia possono far pervenire al comune, entro
10
giorni dalla data di presentazione della domanda, eventuali richieste di
informazioni integrative che il Comune trasmetterà all'interessato, assieme alle
proprie richieste nei modi e nei tempi di cui all'art. 14 del presente
regolamento.
2.
La Regione, ricevute le valutazioni di conformità del comune, convoca, entro 30
giorni, la conferenza dei servizi di cui all'art. 8
della legge,
che decide entro i
180 giorni
previsti dalla legge. Decorso tale termine la domanda si intende accolta.
3.
Ai fini dell'espressione del parere di competenza, la Conferenza di Servizi può,
nei termini di cui al comma precedente, richiedere eventuali precisazioni e
chiarimenti.
4.
Se il comune non invia le valutazioni di cui al comma 4 dell'art. 14 entro il
termine previsto, la Regione convoca comunque la conferenza dei servizi
richiedendo al comune di esprimersi in tale sede.
5.
Ai fini dell'espressione del proprio parere nella conferenza dei servizi di
autorizzazione l'Assessorato regionale al commercio acquisisce per iscritto
preliminarmente, senza modifica dei termini di legge, i pareri degli Assessorati
regionali all'Urbanistica e all'Ambiente.
6.
Il regolamento b) dovrà prevedere apposite procedure per l'esame concorrente di
diverse domande.
Art. 16
Esame
della domanda.
1.
La conferenza dei servizi verifica, alla luce della documentazione presentata
dal richiedente e verificata dal comune competente per territorio, la
compatibilità urbanistica ed ambientale dell'insediamento proposto nonché, ove
richiesta, la rispondenza alla programmazione regionale.
2.
In particolare la conferenza verifica:
a)
l'esistenza di una destinazione d'uso urbanistica compatibile con l'insediamento
previsto;
b) la
presenza di standard di parcheggio adeguati a quanto previsto dall'art. 4 e dei
requisiti di accessibilità di cui all'art. 6 del presente regolamento;
c)
l'esistenza ed i risultati della procedura di verifica di cui all'art. 16
della L.R.
n. 11/2001,
valutando l'adeguatezza delle prescrizioni finalizzate all'eliminazione o alla
mitigazione degli impatti favorevoli sull'ambiente;
d) la
compatibilità della proposta con la programmazione delle strutture di cui al
regolamento b (nei casi in cui è richiesta).
3.
La conferenza può acquisire relazione dell'Osservatorio Regionale per il
Commercio sulle domande in esame.
4.
La conferenza esprime parere favorevole, eventualmente con prescrizioni, o
contrario al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Il parere contrario non
consente al comune il rilascio dell'autorizzazione richiesta.
5.
Il parere positivo contiene tutti gli elementi rilevanti per il rilascio della
successiva autorizzazione ed in particolare: la tipologia della struttura di
vendita, la superficie di vendita complessiva e suddivisa per i diversi settori
merceologici. Nel caso di centri commerciali e aree commerciali integrate
contiene inoltre, la superficie di vendita delle singole medie e grandi
strutture di vendita e la superficie complessivamente destinata agli esercizi di
vicinato.
Art. 17
Procedure
di monitoraggio e controllo.
1.
In caso di parere positivo della conferenza dei servizi il comune è tenuto al
rilascio delle relative autorizzazioni amministrative entro 30 giorni dalla
chiusura della conferenza dei servizi.
2.
Il rilascio del titolo edilizio avviene in conformità con la documentazione
presentata in sede di richiesta di autorizzazione ed alle eventuali prescrizioni
della conferenza dei servizi.
3.
Il richiedente deve comunicare al Comune e alla Regione eventuali modifiche del
progetto o del titolo edilizio, rispetto alla documentazione presentata in sede
di rilascio dell'autorizzazione, che riguardino: la disposizione degli spazi,
con particolare riferimento alle superfici di vendita, gli standard alle
dotazioni di parcheggio, i requisiti di accessibilità, nonché le richieste di
proroga dell'autorizzazione.
4.
In caso di modifiche sostanziali riguardanti: le modalità insediative, i tempi
di attuazione, l'ampliamento della superficie di vendita del complesso della
struttura e/o quella destinata a grandi strutture di vendita, l'aggiunta del
settore merceologico alimentare; il rispetto degli standard di parcheggio ed
eventuali prescrizioni della conferenza dei servizi; la Regione riconvoca la
conferenza dei servizi per esprimersi sulle variazioni proposte
(6).
5.
La conferenza decide sulla base della procedura di cui all'art. 8,
comma 9, della legge.
6.
In caso di mancata o parziale attivazione della struttura commerciale entro i
termini previsti dalla legge, il comune è tenuto a comunicare alla Regione i
provvedimenti di revoca conseguenti. I termini per l'attivazione delle
autorizzazioni già rilasciate alla data di pubblicazione del presente
regolamento sono calcolati a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
7.
In caso di attivazione non completa dell'autorizzazione entro il termine
previsto dall'art. 8
della legge,
la superficie di vendita autorizzata viene ridotta a quella effettivamente
esercitata.
8.
Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni
non ancora attivate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(6) Comma
così sostituito dall'art.2,
Reg. 12 gennaio 2007, n. 1. Il testo
originario era così formulato: «4. In caso di modifiche sostanziali riguardanti:
le modalità insediative, i tempi di attuazione, l'ampliamento della superficie
di vendita del complesso della struttura e/o quella destinata a grandi strutture
di vendita, l'ampliamento dei settori merceologici alimentare, non alimentare,
beni persona; il rispetto degli standard di parcheggio ed eventuali prescrizioni
della conferenza dei servizi; la Regione riconvoca la conferenza dei servizi per
esprimersi sulle variazioni
proposte.».
TITOLO V
Trasformazioni
e semplificazioni
Art. 18
Semplificazione
per l'autorizzazione di grandi strutture di vendita.
1.
L'autorizzazione per
l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di una grande struttura di vendita
di interesse locale e
di grandi strutture di tipo G1 operante nei settori non alimentari non comporta
la verifica di compatibilità ambientale.
2.
L'autorizzazione per
l'ampliamento
di una grande struttura di vendita di un centro commerciale o di un'area
commerciale integrata segue le stesse procedure delle nuove autorizzazioni.
L'autorizzazione all'ampliamento entro il limite dei 600 mq. e
comunque del 10%
della superficie di vendita delle strutture esistenti (una tantum), sempre che
questi non comportino un cambio di tipologia dimensionale, non comporta la
verifica di compatibilità ambientale.
3.
Ampliamento
di una struttura ubicata in un centro storico:
in tale caso non si applicano le norme sull'accessibilità, per gli standard si
fa riferimento a quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento.
4.
Non è soggetta alla verifica degli standard urbanistici, di compatibilità
ambientale e di impatto socio-economico l'inserimento
del settore merceologico alimentare
per una superficie inferiore al 3% della superficie dell'autorizzazione
(7).
(7) Comma
così modificato dall'art. 3,
Reg. 12 gennaio 2007, n. 1.
Art. 19
Inserimento e ampliamento di settori merceologici.
1.
L'inserimento e l'ampliamento di settori merceologici all'interno di medie e
grandi strutture di vendita non alimentari è soggetto ad autorizzazione solo
quando comporta l'inserimento del settore alimentare. L'inserimento e
l'ampliamento dei settori merceologici non alimentari all'interno di medie e
grandi strutture non alimentari è subordinato alla sola comunicazione al Comune
e alla Regione nei termini e con le modalità di cui al comma 13 dell'art. 8
della legge
regionale n. 11/2003
(8).
2.
L'autorizzazione, all'interno di centri commerciali e di aree commerciali
integrate, di medie strutture di vendita con maggiore carico urbanistico, entro
i limiti del 10% delle superfici di vendita del complesso, non comporta
mutamento del settore merceologico della struttura.
3.
Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti vengono rilasciate secondo le
procedure stabilite dal presente regolamento (articoli 13, 14, 15 e 16). Nei
casi in cui, ai sensi dei commi precedenti, non sia richiesta l'autorizzazione è
comunque dovuta la comunicazione al comune e alla Regione (9).
(8) Comma
così sostituito dall'art.4,
primo comma, Reg. 12 gennaio 2007, n. 1. Il testo
originario era così formulato: «1. L'inserimento e l'ampliamento di
settori merceologici all'interno di un esercizio commerciale è soggetto ad
autorizzazione solo quando comporta l'inserimento di settori con maggiore carico
urbanistico; prevedendo cioè l'inserimento all'interno di un esercizio del
settore altri beni, dei settori beni per la persona o alimentare, o all'interno
di un esercizio del settore beni per la persona del settore alimentare.».
(9) Periodo
soppresso dall'art. 4,
secondo comma, Reg.
12 gennaio 2007, n. 1.
Art. 20
Trasferimenti
e trasformazioni.
1.
I trasferimenti di autorizzazioni per grandi strutture di vendita all'interno
del comune sono consentiti, previa autorizzazione, solo nelle aree
urbanisticamente adeguate.
2.
Sono vietati i trasferimenti di medie e grandi strutture autorizzate all'interno
di centri commerciali o di aree commerciali integrate al di fuori delle stesse.
3.
Sono vietati i trasferimenti al di fuori del territorio comunale.
4.
Il cambiamento della modalità insediativa di una grande struttura di vendita è
soggetta, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 4, 6 e 19
del presente regolamento, alle seguenti condizioni:
a) da
struttura isolata verso le altre modalità insediative la trasformazione è
consentita, a parità di superficie di vendita ed è soggetta alla sola
comunicazione alla Regione e al comune.
b) da
centro commerciale e da area commerciale integrata verso le altre modalità la
trasformazione è soggetta ad autorizzazione.
5.
Nel caso di centri commerciali sono soggette altresì ad autorizzazione le
trasformazioni che, senza modificare la superficie complessiva, comportino un
cambiamento di almeno il 20% delle superfici di vendita delle diverse tipologie
di esercizi rispetto all'autorizzazione. Negli altri casi è sufficiente la
comunicazione al comune e alla Regione.
Art. 21
Modulistica.
1.
Per le comunicazioni e le autorizzazioni previste dalla legge viene utilizzata
la modulistica allegata al presente provvedimento. Copia del modello, corredata
degli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, va presentata al
Registro Imprese della CCIAA della Provincia dove è ubicato l'esercizio secondo
le indicazioni riportate nel modello stesso.
2.
I dati riportati nella modulistica relativi al settore merceologico, alla
superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati
all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione
dell'osservatorio regionale di cui all'art. 21
della legge.
3.
Il dirigente competente, su proposta dell'Osservatorio, può apportare modifiche,
integrazioni ed aggiornamenti alla modulistica seguendo le procedure di cui
all'articolo 2,
comma 3, della legge.
Il
presente regolamento regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53
dello Statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Il
presente Regolamento Regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti
dell' art.
53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 30 giugno
2004
Modulistica (Scarica allegato)
Modulistica parte integrante del presente
regolamento