Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art.121 della Costituzione,
così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella
parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei
regolamenti regionali;
Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R.12
maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli artt.
42, comma 2, lett. c) e 44,
comma 3;
Vista la normativa comunitaria, ed in particolare,
la Direttiva
2006/123/CE, c.d. Bolkenstein;
Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il D.lgs. 26
marzo 2010, 59;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la
legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 5 , ed in particolare,
l’art.14;
Vista la legge
regionale 7 maggio 2008, n. 5;
Vista la legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 39;
Vista la legge
regionale 1 agosto 2003, n. 11 e ss.mm. e ii;
Visto il
Regolamento
regionale 1 marzo 2011, n.3;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2853
del 20 dicembre 2011 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto del regolamento e definizioni.
[1. Oggetto del presente regolamento è
l'attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 come modificata dalla L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, dalla L.R.
28 dicembre 2006, n. 39, dalla L.R.
7 maggio 2008, n. 5 e dalla L.R.
30 aprile 2009, n. 10, d'ora innanzi, per brevità, citata nel testo
come legge.
2. Le presenti norme attuano altresì
quanto contenuto nel Reg.
reg. 28 aprile 2009, n. 7 “Requisiti e procedure per l'insediamento
di medie e grandi strutture di vendita”, previsto alla lettera a) del comma 1
dell'art. 2
della L.R.
n. 11/2003, d'ora innanzi per brevità citato come regolamento a) e
di quanto previsto dal Reg.
reg. 11 marzo 2011, n. 3 concernente “Procedimenti amministrativi
in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno”.
3. Le definizioni contenute nel
presente regolamento fanno riferimento a quanto previsto dalla legge ed in
particolare: a. la superficie di vendita di un esercizio commerciale è
definita dall'articolo 4,
comma 1, lett. c) della legge;
b. i parametri di cui ai successivi
articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento sono riferiti ai settori merceologici
alimentare e non alimentare in applicazione dell'articolo 5,
comma 2-bis, della legge;
c. le tipologie dimensionali degli
esercizi commerciali sono definite dall'articolo 5,
comma 3, della legge
che ne fissa i limiti massimi di superficie di vendita;
d. i limiti delle superfici di vendita
delle articolazioni delle strutture commerciali sono fissati dall'articolo
2
del regolamento
a);
e. le modalità insediative delle
grandi strutture di vendita sono definite dall'articolo 5,
commi 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies della legge.
4. Nel presente regolamento per
struttura complessa si intende una grande struttura di vendita formata da più
esercizi commerciali e cioè: il centro commerciale, l'area commerciale integrata
e il parco permanente attrezzato.
5. In applicazione dell'articolo
19,
comma 2, del regolamento
a) è considerata non alimentare la struttura che includa il settore
merceologico alimentare e misto nei limiti della media struttura e comunque in
misura non superiore al 10% della superficie di vendita
complessiva.
6. Le disposizioni del presente
regolamento tengono conto delle finalità previste dal Reg.
reg. 15 luglio 2011, n. 15 concernente “I Distretti urbani del
commercio”.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 2
Obiettivi e strumenti della programmazione.
[1. La programmazione delle grandi
strutture di vendita persegue le seguenti finalità: - minimizzare
l'impatto delle grandi strutture di vendita sul territorio in termini:
ambientali, urbanistici e sociali;
- favorire la trasformazione e
l'ampliamento delle strutture esistenti, anche attraverso la possibilità di
riallocazione in aree all'interno del comune, in cui possano sviluppare una
maggiore capacità di servizio;
- favorire gli insediamenti nelle aree
territoriali che presentano deficit di servizio;
- tener conto delle specificità
territoriali e del livello di servizio all'utente presente e atteso;
- tener conto della mobilità
determinata dal progetto, con particolare riguardo agli effetti sulla rete
stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;
- favorire iniziative che presentino
una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della
rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree
dismesse o degradate;
- favorire gli interventi oggetto di
un accordo territoriale che garantisca il coinvolgimento della regione e degli
enti locali che identifichino l'iniziativa come strategica per lo sviluppo del
territorio;
- tutelare il diritto del consumatore
ad avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologia e
prossimità.
2. Le norme del presente regolamento,
nel rispetto del principio di libertà di accesso, di organizzazione e di
svolgimento, individuano e tengono conto delle esigenze imperative di interesse
generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento
comunitario, ai fini della valutazione delle domande e degli interventi previsti
dagli articoli che seguono.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 3
Periodo di validità e procedure per il rinnovo.
[1. Le norme del presente regolamento
hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono
comunque valide fino all'approvazione del provvedimento successivo.
2. Ai fini della redazione del
successivo documento di programmazione la Regione verifica gli effetti del
presente regolamento e la sua rispondenza alle finalità di legge e predispone
eventuali proposte di aggiornamento che vengono approvate con le modalità
previste dalla legge.
3. La proposta di nuovo regolamento
viene predisposta 120 giorni prima della scadenza dei tre anni e approvata con
le modalità previste dalla legge, avvalendosi anche degli studi predisposti
dall'Osservatorio regionale sul commercio.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 4
Norme di carattere generale.
[1. I centri commerciali di interesse
locale di cui all'art. 5,
comma 6-quinquies lett. a) della legge
e le piccole aree commerciali sono previsti dai comuni all'interno degli
strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita e non
rientrano nelle previsioni del presente regolamento.
2. I centri commerciali di interesse
locale di cui all'art. 5
comma 6-quinquies lett. b) della legge
rientrano nelle previsioni del presente regolamento ad eccezione delle
disposizioni di cui ai successivi artt. 10, 11 e 12.
3. L'autorizzazione di aree
commerciali integrate, anche se formate esclusivamente da esercizi di vicinato e
medie strutture di vendita non è consentita al di fuori delle esplicite
previsioni del presente documento.
4. Nel caso di aree commerciali
integrate almeno il 70% delle superfici di vendita devono essere costituite da
medie e/o grandi strutture di vendita. Gli esercizi di vicinato possono essere
organizzati anche in forma di centro commerciale.
5. Il rilascio dell'autorizzazione per
il Parco permanente attrezzato deve essere contestuale o successivo al rilascio
del permesso di costruire per l'intero parco. Non è consentita l'attivazione in
tempi diversi della superficie commerciale rispetto a quella destinata alle
altre attività del parco.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
TITOLO II
Obiettivi di sviluppo delle grandi
strutture di vendita
Art. 5
Obiettivi di sviluppo delle nuove strutture.
[1. Il presente titolo definisce i parametri di
sostenibilità degli interventi e fissa la soglia minima per la loro
compatibilità ed ammissibilità. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al
possesso dei requisiti di legge.
2. I parametri e la soglia minima garantiscono il
conseguimento delle finalità dell'art. 3
della legge
e dell'art. 2 del presente regolamento, con particolare riferimento: alla
corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della
libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa ex
art. 41 Cost., all'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in
rapporto con l'uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti
ambientali.
3. Il rilascio dell'autorizzazione per una nuova
grande struttura di vendita avviene a condizione che l'impatto della struttura
sul territorio sia classificato sostenibile. L'intervento commerciale si
considera sostenibile se supera i parametri minimi previsti dai successivi artt.
6, 7 e 8.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 6
Parametro n. 1: Razionalizzazione del servizio agli
utenti e
contemperamento della libertà di iniziativa economica con
l'utilità sociale.
[1. Dimensioni: superficie di vendita
complessiva dell'insediamento: a. superiore a 20.000 mq: punti
0
b. superiore a 10.000 mq, ma
inferiore/uguale a 20.000 mq: punti 5
c. superiore a 5.000 mq, ma
inferiore/uguale a 10.000 mq: punti 8
d. fino a 5.000 mq: punti 10.
2. Presenza di strutture commerciali
impattanti: a. grandi strutture alimentari di tipo G2: punti 0
b. grandi strutture alimentari di tipo
G1: punti 5
c. solo strutture non alimentari, con
eventuale presenza di una media struttura alimentare: punti 10
3. Coerenza fra insediamento
commerciale e dimensioni del comune, rapporto fra superficie di vendita della
struttura da autorizzare e popolazione residente nel comune: a.
rapporto >=1: punti 0
b. rapporto >=0,4 e <1: punti 2
c. rapporto compreso tra >=0,2 e
<0,4: punti 5
d. rapporto compreso tra >=0,1 e
<0,2: punti 8
e. rapporto inferiore a 0,1: punti 10.
3.1 Il dato anagrafico previsto al
precedente comma 3 è quello risultante dall'ultima rilevazione ISTAT
disponibile.
4. Riduzione di tempi di percorrenza
per i consumatori.
4.1 I tempi vanno calcolati, con
riferimento alla velocità massima consentita dal Codice della Strada agli
autoveicoli calcolata sul percorso stradale più veloce, rispetto alla distanza
dell'insediamento di cui è richiesta l'autorizzazione da altre grandi strutture
analoghe per settore merceologico (alimentare, non alimentare) esistenti o
autorizzate, tenendo conto degli ingressi principali delle due strutture. Il
parametro assume i seguenti valori: a. da 0 a 10 minuti: punti 2
b. da 10 a 20 minuti: punti 3
c. da 20 a 30 minuti: punti 4
d. oltre 30 minuti: punti 5.
4.2 Il tempo di percorrenza deve
essere incluso nella relazione prevista dall'articolo 13,
comma 1, lett. f) del regolamento
a), ed essere asseverato dal tecnico che sottoscrive la relazione
medesima.
5. Dotazione di servizio al
consumatore.
5.1 Il criterio mira a favorire gli
insediamenti di nuove strutture nelle province con minore dotazione di servizio
in rapporto ai residenti. L'obiettivo di servizio è calcolato su base
provinciale in relazione alla dotazione di superficie di vendita di grandi
strutture rapportato ai residenti e articolato per i settori alimentare e non
alimentare.
5.2 La dotazione di servizio, individuata con le
modalità sopra indicate, espressi in mq. di superficie di vendita per 1.000
residenti, è la seguente:
|
Alimentare
| Non |
Superficie |
|
|
alimentare
| totale
|
|
alimentare
| non alimentare
| superficie totale
|
Foggia |
26 |
38 |
64 |
B.A.T. |
43 |
41 |
84 |
Bari |
67 |
219 |
286 |
Taranto |
40 |
42 |
82 |
Brindisi |
47 |
165 |
212 |
Lecce |
41 |
23 |
64 |
Media
| 74
| 104
| 151
|
|
|
|
|
5.3 L'obiettivo di servizio regionale
è fissato a 40 mq. per il settore alimentare e 80 mq. per il settore non
alimentare ed è soggetto ad eventuale revisione nel periodo di vigenza del
presente regolamento. La provincia è considerata gravemente deficitaria se
presenta valori al di sotto dell'obiettivo minimo di servizio, lievemente
deficitaria se presenta valori compresi tra l'obiettivo e la media, con adeguato
livello di servizio se presenta valori superiori.
5.4 Ai fini della valutazione dei
progetti, il parametro assume i seguenti valori tenuto conto della media
regionale di 47 per il settore alimentare e 104 per il settore non alimentare e
della classificazione merceologica della struttura (alimentare o non
alimentare). Il punteggio viene assegnato tenendo conto della sola superficie di
vendita non alimentare, qualora la struttura includa una media struttura
alimentare: a) valore della provincia a seguito dell'insediamento
proposto superiore alla media regionale: punti 0
b) valore della provincia a seguito
dell'insediamento proposto compreso tra la media regionale e l'obiettivo di
servizio: punti 5
c) valore della provincia a seguito
dell'insediamento proposto inferiore all'obiettivo di servizio regionale: punti
15.
5.5 I criteri di cui al punto 5
vengono calcolati sulla base della rilevazione della rete di vendita prevista
dall'articolo 21
della legge
con gli aggiornamenti previsti dal successivo articolo 9 e
dell'ultima rilevazione demografica disponibile dell'ISTAT (Allegato A).
6. Il presente parametro viene attuato
nel rispetto delle disposizioni sulla concorrenza tra le domande fissate dai
successivi articoli 11 e 12.
7. La soglia minima del parametro n. 1
è di 35 punti su 50.
8. Ai soli fini della valutazione del
presente parametro viene considerata non alimentare anche la struttura che
includa una media struttura alimentare. Nel caso la superficie di vendita del
settore merceologico alimentare sia superiore al 10% della superficie
complessiva la struttura è classificata alimentare ai fini delle norme sulla
concorrenza dei successivi artt. 11 e 12.
9. Nel caso la domanda riguardi la
realizzazione di un Parco permanente attrezzato non si applicano i criteri di
cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, con riduzione della soglia minima del presente
parametro a 20, a condizione che il progetto raggiunga la soglia minima per i
parametri 2 e 3 e ottenga il punteggio massimo per il criterio di cui al comma
1, punto d) del successivo articolo 7 (accordo tra Comune e
Regione).
10. Il criterio di cui al comma 5 non
si applica per gli interventi con superficie di vendita complessiva di non oltre
3.000 mq e che conseguano: almeno la soglia minima di 30 punti su 35 per il
parametro di cui al presente articolo, almeno il punteggio minimo di 45 punti
per il parametro 2 di cui al successivo art. 7 (con necessità di punteggio
massimo di cui all'art. 7 comma 1 lett. d) ed ottenga altresì il punteggio
massimo per il parametro 3 di cui al successivo art. 8.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 7
Parametro n. 2: Impatto territoriale.
[1. Aree di insediamento, criteri di
preferenza: a. intervento previsto in area urbana: punti 5
b. intervento previsto all'interno
dell'accordo di distretto urbano del commercio: punti 8
c. intervento che preveda un progetto
di utilità pubblica finalizzato alla valorizzazione della rete commerciale,
definito dal piano commerciale oppure da una convenzione stipulata tra comune e
proponente: punti 10
d. intervento all'interno di accordi
di riconversione produttiva che prevedano anche insediamenti commerciali sulle
aree oggetto dell'accordo o intervento compreso all'interno di strumenti di
programmazione negoziata, previsti dalla normativa statale e regionale vigente,
ivi compresi gli accordi di programma. Gli accordi devono essere sottoscritti
almeno da comune e regione: punti 15.
1.1 Il progetto di cui al precedente
punto 1.c deve essere incluso in accordi fra regione e comune o fra comune e
soggetto privato attuatore, che definiscano la rilevanza pubblica
dell'iniziativa che può essere costituita dalla previsione di soluzioni
progettuali e realizzative in grado di integrare le diverse funzioni:
commerciali e para commerciali (pubblici esercizi e artigianato di servizio),
direzionali, ludiche e servizi di pubblica utilità alla città e al quartiere,
oppure da caratteristiche di particolare innovatività e interesse della formula
distributiva per il territorio regionale, in relazione alla proposta
assortimentale, alle tecniche di vendita.
1.2 Gli strumenti di programmazione
negoziata e gli accordi di programma di cui al precedente punto 1.d non possono
riguardare esclusivamente l'ottenimento della variante urbanistica delle aree
interessate.
1.3 I punteggi di cui al precedente
comma 1 sono alternativi e non cumulabili.
1.4 Le condizioni di cui al comma 1
del presente articolo devono essere attestate dal Comune all'interno della
valutazione di conformità prevista dall'articolo 14,
comma 4, del regolamento
a) e asseverate dal proponente nella relazione tecnica di cui
all'articolo 13
del regolamento
a).
2. Presenza di alternative di
accessibilità esistenti o realizzate a carico del proponente: a.
fermata di mezzi pubblici su rotaia collocata a meno di un chilometro
dall'ingresso della struttura commerciale: punti 2
b. servizio di mezzi di trasporto
collettivo su gomma, pubblico o privato, con fermata collocata a meno di 500
metri dall'ingresso della struttura commerciale: punti 2
c. presenza di percorsi ciclabili e
pedonali che colleghino l'area con il centro urbano più vicino e le eventuali
fermate ferroviarie in modo rapido, comodo e sicuro: punti 2
d. accessibilità autostradale: casello
a meno di un chilometro dall'ingresso della struttura commerciale oppure accesso
attraverso viabilità prevista dall'articolo 6,
comma 2, del Reg.
reg. n. 7/2009: punti 2.
2.1 I punteggi previsti dal precedente
comma sono cumulabili fra loro e devono essere comprovati nella relazione
prevista dall'articolo 13,
comma 1, lett. f) delregolamento
a).
3. Ottimizzazione dell'uso del
territorio: a. parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità dei
suoli: punti 4
b. prevalenza di parcheggi multipiano
(almeno 50% dei posti auto): punti 8
c. prevalenza di parcheggi interrati
(almeno 50% dei posti auto): punti 10
d. intervento realizzato con recupero
di aree degradate o dismesse da altri usi: punti 15.
3.1 I punteggi di cui al precedente
comma non sono fra loro cumulabili e devono essere comprovati nella relazione
prevista dall'articolo 13,
comma 1, lett. a) del regolamento
a).
4. Impatto sui sistemi urbani
esistenti. Impegni assunti dal proponente per ridurre l'impatto della nuova
struttura rispetto ai sistemi urbani esistenti, favorendone la riqualificazione
e la dotazione di servizi. - contributo per la riqualificazione delle
aree a rischio di tenuta della rete commerciale nel comune di insediamento e/o
in quelli limitrofi monetizzabili, in via ulteriore rispetto agli importi
previsti dall'art. 16, comma 2, del presente regolamento, 1 punto ogni 30 euro a
mq. di superficie di vendita fino ad un massimo di: punti 2.
5. Impatto occupazionale. Impegni
assunti dal proponente sui livelli occupazionali diretti (con l'esclusione
dell'indotto), garantiti, con applicazione di regolare contratto di lavoro,
previsti all'avvio e valutati in proporzione alle ore lavorate: il numero degli
occupati corrisponde al numero di unità-lavorativa-anno (ULA), cioè al numero
medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre
quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di
ULA. a. impegno all'assunzione di personale nella struttura commerciale
nel rispetto del CCNL, punti 1 ogni 25 ULA per strutture non alimentari e punti
1 ogni 50 ULA per strutture alimentari: fino ad un massimo di punti 4
b. impegno al riassorbimento di mano
d'opera nel settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL punti 1
ogni 25 ULA per strutture non alimentari e punti 1 ogni 50 ULA per strutture
alimentari: fino ad un massimo di punti 4
c. intervento proposto all'interno di
un progetto di più ampio sviluppo del territorio che complessivamente, insieme
agli interventi di natura non commerciale, garantisca almeno 800 (ULA) nuovi
occupati nel rispetto del CCNL: punti 5
d. impegno all'inserimento in via
prioritaria di piccole e medie imprese aventi sede nel comune di insediamento in
o in quelli limitrofi: punti 2.
6. I punteggi di cui al precedente
comma sono tra loro cumulabili e devono essere comprovati nella relazione
prevista dall'articolo 13,
comma 1, lett. f) del regolamento
a).
7. La soglia minima del presente
parametro è di 30 punti su 55.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 8
Parametro n. 3: Impatto ambientale.
[1. Gli elementi per la valutazione
del presente parametro devono essere contenuti nella documentazione della
procedura di verifica di assoggettabilità degli interventi a valutazione di
impatto ambientale prevista dall'articolo 13,
comma 1, lett. d) del regolamento
a).
2. Impatto paesistico e
ambientale a. molto impattante: con criticità evidenziate dalle
valutazioni d'impatto e non completamente risolvibili o risolte a livello:
i. paesistico:
presenza o vicinanza di elementi di pregio storico, ambientale,
urbanistico/architettonico, compresi quelli individuati dagli strumenti di
programmazione urbanistica comunali o provinciali,
ii. di criticità
della rete stradale già esistenti o previste a seguito della nuova apertura
(probabilità di congestione della rete, innesti sulla rete pubblica),
iii. sensibilità
dell'area all'incremento di inquinamento (atmosferico o acustico) derivante
dall'insediamento della struttura, anche per la presenza di insediamenti
particolari (ospedali, scuole, residenze protette ecc.), iv. rischi
idrogeologici o per le falde acquifere: punti 0
b. poco impattante: senza criticità
rilevanti ovvero con soluzioni progettuali che eliminino le criticità già
esistenti di cui alla lettera a): punti 10.
3. Impatto energetico e sulle
risorse.
4. Consumi idrici - Obiettivo:
riduzione dei consumi idrici attraverso: a. realizzazione di una rete
duale per l'approvvigionamento idrico: per l'acqua potabile ed per usi non
potabili (scarico wc, irrigazione, lavaggio, raffrescamento, antincendio, etc.)
alimentata con acque di recupero o impiegando acque meteoriche raccolte da
“tetti verdi”; b. adozione di dispositivi tecnologici per la riduzione del
consumo di acqua.
4.1 Valutazione: se viene
realizzato almeno uno dei punti sopra riportati: punti 1 se vengono
realizzati entrambi i punti: punti 2.
5. Acque sotterranee: Obiettivo:
Riduzione dello scarico delle acque reflue attraverso: a. reti fognarie
separate (acque nere, acque bianche, acque grigie);
b. idonei interventi per la gestione
della acque di prima pioggia e separazione e conferimento a fogne acque nere o
depurazione;
c. realizzazione di impianti di
fitodepurazione.
5.1 I sistemi per la laminazione delle
acque meteoriche e gli eventuali impianti di fitodepurazione, devono essere
integrati nel territorio dal punto di vista paesaggistico.
5.2 Valutazione: se viene
realizzato almeno uno dei punti sopra riportati: punti 1 se vengono
realizzati tutti i punti: punti 2.
6. Energia - Obiettivo: ridurre i
consumi attraverso interventi per: a. ridurre i consumi di energia
primaria per riscaldamento e/o raffrescamento e garantire il comfort
termoigrometrico negli ambienti interni, mediante l'adozione di sistemi naturali
di climatizzazione (es. free cooling) in grado, anche di consentire una
significativa riduzione delle emissioni di CO2. Dovranno comunque essere
assicurati i requisiti energetici stabiliti dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311
e s.m.i., con riferimento ai parametri indicati per la zona climatica C.
b. garantire almeno il livello
energetico a) di cui al D.Lgs. n. 311/2006.
c. ridurre l'utilizzo delle fonti non
rinnovabili per l'approvvigionamento energetico e massimizzare l'utilizzo di
fonti rinnovabili. Soddisfare con fonti rinnovabili almeno il 70% del fabbisogno
di acqua calda sanitaria. Predisporre l'edificio ad ospitare pannelli solari
termici e fotovoltaici adeguata struttura della copertura e necessarie dotazioni
impiantistiche o altre soluzioni di risparmio energetico (geotermico, micro
eolico, biomassa). Realizzare impianti centralizzati, con generatori termici ad
alta efficienza modulari. Per l'illuminazione artificiale, per le insegne e luci
di arredo, utilizzare sistemi ad alto rendimento, basso consumo e risparmio di
energia rispetto a convenzionali lampade alogene (es. lampade a iuduri
metallici; tecnologia a LED colorati).
d. ottimizzare le prestazioni dei
sistemi di illuminazione naturale e artificiale negli ambienti interni ai fini
del risparmio energetico e del comfort visivo. Garantire un adeguato livello di
illuminazione naturale per contenere al massimo l'uso della luce artificiale
nelle ore diurne. Adottare dispositivi che permettano di
controllare/razionalizzare i consumi di energia elettrica per illuminazione.
e. perseguire il risparmio energetico
e il contenimento dell'inquinamento luminoso negli ambienti esterni pubblici e
privati. Realizzare impianti di illuminazione pubblica con tecnologie a basso
consumo e possibilmente alimentati con fonti rinnovabili e utilizzare corpi
illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso l'alto.
6.1 Valutazione: se vengono
realizzati almeno tre dei punti sopra riportati: punti 1 se vengono
realizzati tutti i punti: punti 2.
7. Rifiuti - Obiettivo: ridurre
l'impatto dei rifiuti prodotti in ogni momento della costruzione e gestione
della struttura: a. Garantire la qualità ambientale e la salubrità dei
materiali da costruzione utilizzati.
b. Ridurre il consumo di materia e la
produzione di rifiuti tendendo alla chiusura del ciclo. Ridurre, recuperare e
riutilizzare il materiale inerte risultante da demolizioni o scarti di
lavorazione (materiale proveniente anche da attività esterne al cantiere).
Stabilire e definire le modalità attraverso cui dovrà essere effettuata la
raccolta e la gestione dei rifiuti internamente all'area.
c. Ridurre i rischi e garantire la
sicurezza nella gestione rifiuti realizzando apposite aree per il deposito
temporaneo e differenziato dei rifiuti prodotti dalle attività economiche e dai
fruitori.
d. Scegliere i materiali da
costruzione, i rivestimenti e gli arredi che più rispondono ai concetti della
bio-edilizia, facilmente riciclabili e privi di pericolosità e tossicità.
e. Garantire il corretto ed efficace
recupero - riciclo degli sfridi e scarti di costruzione e dei rifiuti inerti
derivanti da scavi e demolizioni. Assicurare, nel rispetto delle norme vigenti,
lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti da tutte le
attività di cantiere.
f. Organizzare, nella fase di
gestione, un corretto sistema di intercettazione-separazione di tutte le
tipologie di rifiuto prodotte, prevedendo l'ordinato deposito temporaneo in eco
piazzuola attrezzata e l'avvio a recupero della frazione dei rifiuti solidi
urbani e di quelli a questi assimilati, in misura almeno pari alla
percentuale-obiettivo del 60% stabilita dalla Legge Finanziaria 2007.
7.1 Valutazione: se vengono
realizzati almeno quattro dei punti sopra riportati punti 1 se vengono
realizzati tutti i punti punti 2
8. Rumore - Obiettivo: garantire un
buon clima acustico: a. esternamente all'area (sorgenti
interne/esterne, ricettori esterni) (fatta salva la presenza di sorgenti esterne
di inquinamento acustico),
b. all'interno dell'area (sorgenti
interne, ricettori interni),
c. all'interno degli edifici, con
particolare attenzione agli ambienti sensibili presenti.
8.1 Per “buon clima acustico” si
intende: a. III classe per le residenze, interne ed esterne all'area;
b. IV classe per aree, spazi, unità
con permanenza per motivi di lavoro e non (uffici, mense bar, etc.), interni ed
esterni all'area;
c. 3dB (A) in meno rispetto ai limiti
di emissione stabiliti dal D.P.R. 14 novembre 1997, in corrispondenza dei
confini di ogni struttura.
Valutazione: se vengono realizzati almeno
due dei punti sopra riportati punti 1 se vengono realizzati tutti i punti:
punti 2.
9. La soglia minima del presente parametro è di 16
punti su 20.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 9
Disposizioni relative agli obblighi, impegni e
condizioni attestate.
[1. Le informazioni per il calcolo dei
parametri di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 sono desunte: a. della
rilevazione annuale della rete di vendita prevista dall'articolo 21
della legge
periodicamente aggiornata e diffusa a cura del Servizio Attività economiche e
consumatori anche attraverso i siti internet ufficiali della Regione Puglia
www.osservatoriocommercio.regione.puglia.it. e
www.sistema.puglia.it;
b. dalla valutazione di conformità
prevista dall'articolo 14,
comma 4, del regolamento
a);
c. dalla documentazione allegata alla
domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 13
del regolamento
a) che deve contenere gli elementi necessari per il calcolo dei
parametri.
2. La Regione aggiorna al 31 marzo e
al 31 ottobre di ogni anno i dati riferiti alla dotazione provinciale di
servizio di cui al punto 5 dell'art. 6, a seguito delle aperture, degli
ampliamenti, delle cessazioni o trasformazioni autorizzate o intervenute. In
sede di prima applicazione del presente regolamento si applica l'art. 10 comma
3.
3. Gli impegni dei proponenti al
rispetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 devono essere
dimostrati anche attraverso un atto unilaterale d'obbligo nei confronti del
Comune e della Regione sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
proponente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che contenga l'analitica
elencazione degli obblighi, impegni e condizioni attestate nonché delle misure
da adottare.
4. Il mancato rispetto di quanto
sottoscritto con il predetto atto d'obbligo, costituisce causa di non conformità
dell'autorizzazione rilasciata e comporta l'applicazione dei commi 8 e 9
dell'articolo 27
della legge,
previa riconvocazione della conferenza dei servizi per esprimersi sulle
difformità o sugli inadempimenti individuati.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 10
Presentazione delle domande.
[1. Le domande per autorizzazioni
disciplinate dal presente regolamento possono essere presentate esclusivamente
dal 1° al 30 aprile e dal 2 al 30 novembre di ogni anno. Le domande presentate
al di fuori dei predetti periodi sono da considerarsi irricevibili.
2. Le domande di autorizzazione per le
quali non è prevista l'applicazione dei parametri di cui ai precedenti articoli
6, 7 e 8, possono essere liberamente presentate nel rispetto di quanto previsto
dalla legge,
dal regolamento
a) e dal presente regolamento.
3. La dotazione di servizio per la
prima presentazione delle domande è quella di cui all'allegato B del presente
regolamento e viene aggiornata con atto del dirigente del Servizio Attività
Economiche e Consumatori. Il primo aggiornamento avviene al 31 ottobre 2012 e
tiene conto di tutte le variazioni intervenute a seguito della prima
applicazione del presente regolamento.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 11
Concorrenza tra le domande.
[1. Le domande riferite a strutture
analoghe per settore merceologico (alimentare, non alimentare) presentate nel
medesimo periodo di tempo e nella medesima provincia vengono considerate
concorrenti e valutate congiuntamente.
2. Ai fini della valutazione congiunta
i punteggi di cui ai punti 4 e 5 (riduzione dei tempi di percorrenza e dotazione
di servizio al consumatore) dell'art. 6 del presente regolamento, vengono
assegnati prioritariamente alla domanda che raggiunge il punteggio più elevato
nei parametri di valutazione previsti dagli articoli 7 e 8 e tenendo conto, in
caso di parità di punteggio, dei criteri di cui al successivo articolo 12. Le
altre domande in concorrenza vengono valutate considerando come già esistenti,
al fine dei suddetti punti 4 e 5, le domande di autorizzazione che abbiano avuto
il punteggio più elevato.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 12
Priorità tra domande concorrenti.
[1. A parità di punteggio, ai fini
della valutazione della concorrenza, le domande vengono accolte tenendo conto
dei criteri sotto indicati che sono posti in ordine di prevalenza dal primo al
terzo: I. domanda che contiene l'impegno del proponente alla
sottoscrizione di convenzioni con le associazioni di categoria del settore per
la commercializzazione di prodotti locali alimentari o non alimentari con
riferimento al settore merceologico della struttura oggetto di domanda;
II. domanda che contiene l'impegno al
riassorbimento di un maggior numero di lavoratori del settore a rischio di
disoccupazione nel rispetto del CCNL;
III. ordine cronologico di
presentazione. ]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 13
Esame delle domande in conferenza dei servizi.
[1. Le domande vengono presentate con i contenuti e
le modalità previste dal presente regolamento e dal regolamento
a).
2. I comuni provvedono a trasmettere alla regione le
proprie valutazioni sulle domande presentate sul proprio territorio, in
conformità con quanto previsto dall'articolo 14
del regolamento
a), in caso di mancato inoltro del parere questo si intende
positivo.
3. La conferenza valuta innanzitutto la rispondenza
delle singole domande ai requisiti di legge, a tale votazione partecipano, sulla
base di quanto previsto dall' art. 8
della legge,
la regione la provincia ed il comune competente per territorio.
4. In caso ricorrano le condizioni di concorrenza di
cui al precedente articolo 11, la comparazione delle diverse alternative viene
realizzata in una conferenza dei servizi convocata dalla regione alla presenza
dei rappresentanti dei comuni interessati, della provincia e della
regione.
5. Le domande considerate ammissibili vengono poi
ordinate dalla regione sulla base del punteggio complessivo ottenuto applicando
i parametri di cui agli artt. 7, 8 e 9 e nel rispetto delle disposizioni di cui
al precedente articolo 12.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
TITOLO III
Modifiche delle grandi strutture di
vendita
Art. 14
Norme generali.
[1. Le aperture, gli ampliamenti, le
trasformazioni ed ogni modifica disciplinati dal presente titolo sono soggette
alle procedure della conferenza di servizi prevista dall'articolo 8
della legge,
sono subordinati al possesso dei requisiti di legge e alle disposizioni del
successivo articolo 16 e non sono soggetti ai parametri di cui agli articoli 6,
7 e 8.
2. Salvo quanto previsto dal
successivo articolo 15, comma 4, non possono essere superati i limiti massimi di
superficie previsti dalla legge e dal regolamento a) con riferimento alle
tipologie dimensionali e alle modalità insediative come richiamate all'articolo
1 del presente regolamento.
3. La domanda di qualsiasi modifica di
aree commerciali integrate, prevista dal presente articolo, può essere
presentata o da un promotore comune oppure anche da singoli esercenti presenti
nell'area; in tale ultimo caso la domanda è presentata tramite un rappresentante
degli stessi nominato per i rapporti giuridici con i terzi. La domanda di
qualsiasi modifica di aree commerciali integrate, riconosciute ex articolo
20,
L.R.
n. 5/2008, può essere presentata anche dal singolo esercente e per
le stesse si applica l'articolo 16 del presente regolamento.
4. La modifica delle strutture incluse nelle
strutture complesse comporta la verifica e l'adeguamento degli standard di
parcheggio dell'intera area.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 15
Ampliamenti e trasferimenti di strutture esistenti.
[1. Le modifiche previste dal presente
articolo sono applicabili esclusivamente alle strutture autorizzate da almeno
tre anni.
2. Gli ampliamenti di cui alle
seguenti lettere a), b) e c) non modificano l'impatto della struttura e sono
sempre autorizzabili per una sola volta nel periodo di vigenza del presente
regolamento: a. nel limite del 20% della superficie di vendita
complessiva se riguardanti il settore merceologico non alimentare;
b. nel limite del 5% della superficie
di vendita complessiva se riguardanti il settore merceologico alimentare;
c. fino al raggiungimento del 20%
della superficie complessiva del centro commerciale per gli esercizi di
vicinato;
d. per un ulteriore 20% rispetto ai
limiti di cui alla precedente lettera a) nel caso di trasformazione di una
grande struttura alimentare in una struttura esclusivamente non alimentare.
3. Gli ampliamenti di cui alle
precedenti lettere a), b), c) e d) sono calcolati con riferimento alla
superficie di vendita riportata nell'autorizzazione esistente all'entrata in
vigore del presente regolamento.
4. Le modifiche che eccedano le soglie
delineate nei commi precedenti sono valutate come nuove domande sulla base dei
parametri di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.
5. Il trasferimento di una grande
struttura nello stesso territorio comunale, anche all'interno di strutture
complesse già esistenti, non modifica l'impatto dell'esistente a condizione che
la struttura trasferita sia stata attiva per almeno tre anni. La struttura
oggetto di trasferimento può ampliarsi nei limiti previsti dal presente
regolamento. Il divieto di cui all'articolo 20,
comma 2, del regolamento
a) non si applica alle aree commerciali integrate riconosciute ai
sensi dell'articolo 20
della L.R.
n. 5/2008. Nelle aree da cui la struttura viene trasferita non può
insediarsi altra grande struttura di vendita.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 16
Trasformazioni e modifiche di modalità insediativa di
strutture esistenti.
[1. È sempre consentita la modifica
della modalità insediativa da area commerciale integrata a centro commerciale
con i limiti di superficie e le condizioni previsti per i centri
commerciali.
2. La modifica di modalità insediativa
da centro commerciale ad area commerciale integrata è consentita nel rispetto
del limite di superficie di vendita previsto per i centri commerciali.
L'ampliamento oltre tali limiti avverrà con le procedure delle nuove domande
secondo i parametri previsti dagli articoli 6, 7 e 8.
3. Non modificano l'impatto della
struttura le trasformazioni all'interno di strutture complesse che comportino a
parità di superficie di vendita complessiva: a. la trasformazione di
grandi strutture in medie strutture senza modifica della modalità insediativa;
b. la trasformazione di medie
strutture in grandi strutture nei limiti della G1 non alimentare senza modifica
della modalità insediativa;
c. il cambiamento di tipologia
dimensionale di medie strutture di cui all'art. 3
lettera b) della legge.
4. Sono sempre consentiti
l'ampliamento e la modifica della modalità insediativa realizzati con il
contenimento dell'uso del territorio, attraverso l'utilizzo esclusivamente di
strutture edilizie con destinazione d'uso commerciale già esistenti all'entrata
in vigore del presente regolamento o attraverso l'accorpamento di autorizzazioni
commerciali già rilasciate all'entrata in vigore del presente regolamento
nell'area oggetto della modifica. La superficie ampliata e/o modificata deve
essere dedicata esclusivamente al settore non alimentare.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 17
Esercizi che commercializzano beni a basso impatto
urbanistico.
[1. La vendita, all'interno di
esercizi del settore a basso impatto urbanistico di cui all'art. 5
comma 2 lett. c) della legge,
di prodotti complementari o accessori appartenenti al settore merceologico “non
alimentare altri beni” di cui all'art. 5 comma II lett. d), non comporta il
mutamento del settore merceologico della struttura, alla quale restano quindi
applicabili le procedure semplificate e le norme relative ai prodotti a basso
impatto, se avviene entro i seguenti limiti e condizioni: a. la vendita
interessi al massimo del 30% della superficie di vendita, senza necessità di
separazione o delimitazione per merceologie;
b. la superficie di vendita
complessiva dell'esercizio non superi gli 8.000 mq.;
c. il fatturato derivante dalla
vendita dei prodotti a basso impatto sia prevalente;
d. l'azienda si impegni a versare il
contributo di cui all'art. 16, con riferimento alla superficie di vendita
effettiva;
e. siano garantiti gli standard di
parcheggio previsti dalla legge
con riferimento alla superficie di vendita effettiva;
f. l'esercizio a basso impatto non sia
incluso all'interno di strutture complesse. ]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
TITOLO IV
Disposizioni finali
Art. 18
Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a
rischio di tenuta della rete distributiva.
[1. Le aperture, gli ampliamenti, le
trasformazioni ed ogni altra modifica previsti dal presente regolamento sono
subordinati all'impegno del proponente a contribuire alla realizzazione di
iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete
distributiva.
2. L'importo del contributo deve
essere almeno pari a euro 40 per ogni mq. di superficie di vendita ampliata o
trasformata e di euro 50 per ogni mq. di nuova superficie
autorizzata.
3. L'utilizzo delle risorse resesi
disponibili a seguito dell'attuazione del comma precedente avviene con le
seguenti modalità: a) i fondi vengono destinati esclusivamente alla
creazione ed al funzionamento dei distretti urbani del commercio di cui all'art.
16
della legge;
b) il versamento dei fondi previsti
dall'articolo 7, comma 4, e dal presente articolo deve essere effettuato prima o
contestualmente al rilascio dell'autorizzazione a cui il versamento si
riferisce.
4. I fondi previsti dall'articolo 7,
comma 4, e dal presente articolo vengono versati alla Regione sull'apposito
capitolo di spesa ed il 30% degli stessi sono assegnati all'Osservatorio per le
finalità dell'articolo 21
della legge.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 19
Proroghe delle autorizzazioni.
[1. La richiesta di proroga
dell'attivazione dell'autorizzazione, di cui al comma 12 dell'art. 8
della legge,
o di sospensione della stessa, deve contenere l'indicazione delle cause di
comprovata necessità che hanno impedito l'apertura e le azioni intraprese per
rimuovere gli ostacoli all'apertura.
2. La proroga per l'attivazione
dell'autorizzazione o della sospensione di medie strutture di vendita collocate
all'interno di grandi strutture di vendita complesse segue le procedure ed i
tempi delle grandi strutture in cui le stesse sono inserite.
3. In caso di modifiche al progetto
originario la domanda viene inviata anche al Servizio regionale Urbanistica per
la verifica degli standard di parcheggio e della persistenza dei requisiti
urbanistici, ambientali e di accessibilità.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 20
Disposizioni finanziarie e finali e disciplina
transitoria.
[1. Fino al completamento delle
procedure di istituzione del capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4,
i fondi previsti dall'articolo 7, comma 4, e articolo 16 sono versati sul
capitolo del bilancio regionale 352065 “Trasferimenti ai comuni dei proventi
derivanti dalle misure compensative per la riqualificazione delle aree a rischio
di tenuta della rete commerciale nei comuni di insediamento delle grandi
strutture di vendita e/o in quelli limitrofi”.
2. Sono utilizzate per le finalità
previste dal precedente articolo 16 le somme versate sul capitolo di bilancio
352065, incluse quelle già impegnate e per le quali non viene disposta la
liquidazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
3. È abrogato il Reg.
reg. 1° settembre 2004, n. 2. Tutti i procedimenti e gli atti
avviati all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere
disciplinati e sono definiti secondo le norme e la disciplina del Reg.
reg. n. 2/2004.]
Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Il presente regolamento è dichiarato urgente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 44,
comma 3, e dell'art.53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Allegato
A
Rilevazione demografica ISTAT
Allegato
B
Obiettivi di presenza e di sviluppo
della rete di vendita. Rilevazione grandi strutture esistenti in
Puglia
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