* Vedi
note
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 15, Reg. 4 ottobre 2006, n. 16.
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
[- Visto l'art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'
emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma
2°, lett. c) della L.R.
del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 3°
della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia"
- Visto il D.Lgs 387/2003
- Vista la Del. G.R. n° 131 del
02/03/200
- Vista la Del.G.R. n° 716 del
31/05/2005
- Vista la
L.R.
dell' 11/08/2005 n° 9
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 894
del 20/06/2006 di adozione del Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Articolo 1
Finalità ed oggetto del
regolamento
Ai sensi dell'art. 7
della L.R.
n. 11/2001 la Regione Puglia emana il presente
Regolamento che detta direttive per la valutazione ambientale nell'ambito della
procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente
per l'istallazione di impianti eolici e delle opere accessorie nel territorio
della Regione
Puglia.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende
per:
a) Impianto eolico:
impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia
meccanica del vento in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione
dell'aerogeneratore e delle opere connesse;
b) Impianti di piccola
taglia: impianti aventi potenza massima complessiva di 60 kW, potenza massima
unitaria di 30 kW, diametro del rotore non superiore ai 10 metri, altezza del palo
di sostegno non superiore a 24 metri.
c) Superficie di
occupazione dell'aerogeneratore: è un'area pari a un quadrato il cui lato è tre
volte il diametro del rotore ed avente per centro l'asse della torre
dell'aerogeneratore stesso.
d) Opere accessorie o
connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento,
strade di servizio, ecc.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Il
presente regolamento si applica agli impianti eolici di potenza superiore a 60
kW, se costituiti da più di un aerogeneratore, e agli impianti eolici costituiti
da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1 MW.
2. Ferme
restando le propedeutiche procedure di valutazione ambientale ai sensi della
L.R.
11/2001,
l'installazione di impianti di produzione di energia eolica di piccola taglia,
di cui all'art. 2, sono assoggettati a un regime autorizzativo semplificato così
come definito all'art. 3 della LR
9/2005.
3. In
deroga al comma precedente,le procedure di valutazione ambientale ai sensi della
l.r.n.
11/2001, non
si applicano agli impianti di energia eolica con un solo aerogeneratore, con
potenza nominale non superiore ai 20 kW, per i quali vige lo scambio sul posto
ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 387/2003,ovvero a servizio di utenze isolate,
purchè la distanza dell'impianto dall'utenza elettrica servita non sia superiore
ai 200
metri.
Articolo 4
Piani regolatori per l'installazione di
impianto eolici (PRIE)
1. I
Piani Regolatori per l'installazione di Impianti Eolici (PRIE) sono finalizzati
all'identificazione delle cosiddette aree eleggibili ovvero quelle aree nelle
quali è potenzialmente consentito localizzare gli aerogeneratori.
2. Ai
fini della razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative di
cui all'art. 12 del DPR 387/2003 le amministrazioni comunali si dotano di Piani
Regolatori relativi all'installazione di Impianti Eolici (PRIE).
3. Ogni
proposta di realizzazione di impianti eolici dovrà prevedere la localizzazione
degli aerogeneratori e delle corrispondenti superfici di occupazione all'interno
delle aree eleggibili: la suddetta condizione è da considerarsi necessaria, ma
non sufficiente, ai fini dell'esito positivo della procedura autorizzativa.
4. I
PRIE sono redatti dalle Amministrazioni comunali in forma singola o associata
tra comuni confinanti (PRIE intercomunali).
5. I
PRIE intercomunali perseguono obiettivi di riduzione dell'impatto cumulativo e
forme di perequazione territoriale. I benefici derivanti dalla realizzazione
degli impianti dovranno essere distribuiti fra i comuni partecipanti alla
aggregazione in maniera indipendente dalla localizzazione degli impianti stessi,
secondo forme e modalità stabilite in sede di redazione/approvazione del
PRIE.
6. E'
incentivata la aggregazione dei Comuni che vogliano procedere alla redazione di
PRIE intercomunali. In tal caso le procedure di cui al successivo art. 5 devono
essere espletate da ciascuna amministrazione coinvolta esprimendosi sul PRIE
nella sua interezza.
7. Le
forme di incentivazione sono indicate al successivo art. 6 comma 3 lettera e)
per quanto attiene alle distanze dai confini e all'art. 13 comma 4 per quanto
attiene al parametro di controllo.
Articolo 5
Procedura di approvazione dei
PRIE
1. Ai
fini dell'adozione e proposizione all'autorità competente ai sensi della l.r.
n. 11/2001, il Comune interessato o i Comuni associati redigono il PRIE, con
presa d'atto dello stesso in Giunta comunale.
2. Entro
dieci giorni dalla data di presa d'atto, il PRIE e i relativi elaborati sono
depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune o
dei Comuni interessati, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato
avviso sull'albo comunale, su almeno due quotidiani a diffusione nella
provincia.
3. Entro
il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di
cui al comma precedente, chiunque abbia interesse può presentare proprie
osservazioni, ai sensi dell'articolo 9 della L. 241/1990.
4. Ai
fini della adozione del PRIE il Comune proponente (o il Comune capofila per PRIE
intercomunali) entro i successivi trenta giorni si pronuncia sulle osservazioni
presentate e convoca una Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990 cui
partecipano gli Enti locali territorialmente competenti, anche ai fini della
verifica di compatibilità con la pianificazione di area vasta e di settore, e
gli Enti preposti alla tutela dei vincoli eventualmente presenti sulle aree
eleggibili individuate, ai sensi della legislazione vigente.
5. Entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conclusione della
Conferenza dei Servizi, il Consiglio Comunale adotta il PRIE.
6. Entro
il termine di trenta giorni l'autorità competente, preso atto dell'esito della
Conferenza dei Servizi e della delibera di adozione del Consiglio Comunale,
approva in via definitiva il PRIE.
7. La
variante al PRIE segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai commi
precedenti.
8. Nel
caso di PRIE intercomunali le procedure di cui ai commi precedenti devono essere
espletate da ciascuna amministrazione coinvolta con riferimento al piano nella
sua interezza.
9.
Il PRIE, formalmente approvato ai sensi del precedente comma 6,
sostituisce la documentazione di cui all'art. 4.1 commi f) e g) delle
Disposizioni di cui alla Delibera 31.05.2005 n. 716 "Decreto Legislativo 29
dicembre 2003, n. 387. Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni alla
costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili". I pareri espressi dagli enti competenti in sede di
Conferenza di servizi di cui al precedente comma 4, sono validi anche ai fini
della Conferenza dei Servizi di cui alla DGR n. 716/2005.
Articolo 6
Criteri di redazione del
PRIE
Criteri territoriali
Al fine della "tutela dei valori
ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua
riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità
regionale" (L.R.
20/2001), occorre effettuare una
sintetica analisi dello stato delle risorse territoriali interessate dalla
redazione del PRIE per valutarne un corretto inserimento nel territorio e per
rendere coerenti i progetti con il quadro complessivo della pianificazione e
programmazione sul territorio. Conseguentemente la definizione delle aree
eleggibili dovrà discendere da:
1. una
ricognizione del sistema territoriale di area vasta e comunale e del relativo
quadro pianificatorio, programmatico e progettuale vigente e in itinere
(regionale, provinciale, comunale, di comunità montane, ecc.) (PUTT/P, PTCP in
itinere, Parchi regionali e nazionali, Siti Rete Natura 2000, PIT, PIS, PRG,
PUG, ecc.);
2. una
ricognizione del sistema territoriale del comune e/o dei comuni interessati
dall'intervento, delle loro risorse ambientali, paesaggistiche, insediative,
infrastrutturali, del loro stato e dei rischi relativi (avvalendosi, per es. di
elaborazioni già effettuate in altre sedi e da altri enti e/o dagli uffici
comunali) approfondendo in particolare:
a)
le risorse ambientali, relative ad aria,
acqua, suolo, ecosistemi di flora e fauna, costitutive dell'integrità fisica del
territorio e che assicurano il rispetto della biodiversità, di cui evidenziare i
rischi connessi;
b)
le risorse paesaggistiche, costitutive
dell'identità ambientale, storica e culturale del territorio, anche in relazione
al PUTT/Paesaggio approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1748 del
15/12/2000, considerando in particolare:
- gli elementi strutturanti
il territorio riferibili, secondo quanto indicato dal PUTT/P definiti Ambiti
Territoriali Distinti e articolati nei tre seguenti sistemi:
·
• dell'assetto geologico,
geomorfologico e idrogeologico, con particolare attenzione all'acclività e ai
rischi di frana;
·
• della copertura
botanico/vegetazionale e colturale e relativo contesto faunistico;
·
• dei caratteri della
stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;
- gli Ambiti Territoriali
Estesi, secondo l'articolazione fornita dal PUTT/P e relativa disciplina di
salvaguardia e valorizzazione paesaggistica e ambientale;
- gli elementi identitari del
territorio che costituiscono potenziali risorse per il futuro sviluppo;
- i diversi ambiti territoriali
omogenei per qualità paesaggistica, da quelli di pregio elevato, a quelli
compromessi o degradati e quindi da riqualificare;
c. le risorse insediative, il complesso del
sistema dell'insediamento urbano e di quello diffuso o aggregato in nuclei nel
territorio;
d. le risorse infrastrutturali per la mobilità
di merci e persone e quelle tecnologiche (reti di distribuzione, trasmissione
dell'energia elettrica, acquedotti, metanodotti, ecc.) con l'indicazione dello
stato, della portata e dei flussi, nonché delle problematiche connesse.
3. una
ricognizione degli aspetti socioeconomici da cui emergano le tendenze in atto
sia in termini di problematicità sia di potenzialità e prospettive di sviluppo
locale.
Particolare attenzione merita
il territorio rurale, per le sue potenzialità economico/produttive,
paesaggistiche, ambientali e di presidio umano. Nella individuazione delle aree
eleggibili è necessario tenere in considerazione l'obiettivo primario della sua
salvaguardia e valorizzazione, preservando i suoli ad elevata vocazione
agricola, le zone di maggior pregio ambientale e paesaggistico, il patrimonio
edilizio esistente con particolare riguardo a quello a valore
storico/architettonico/ambientale, le funzioni economiche, ecologiche e sociali
della silvicoltura, privilegiando quali aree eleggibili quelle che mirano al
recupero di aree sottoposte a degrado rispetto ad altre.
Nella scelta delle aree
eleggibili di cui all'art. 4 comma 1, nelle more della definizione delle linee
guida statali di cui al comma 10 dell'art. 12 del D.lgs.n. 387/2003, sono ritenute non idonee le seguenti
aree:
a)
Aree Protette regionali
istituite ex L.R.
n. 19/97 e
aree protette nazionali ex L. 394/91; Oasi di protezione ex L.R.
27/98; Aree
pSIC e ZPS ex Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n.
1022 del 21/07/2005, zone umide tutelate a livello internazionale dalla
convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di
200 m.
b)
Crinali con pendenze superiori
al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia
del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative
aree buffer di 150 m.
c)
Grotte, doline ed altre
emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno
100 m, desunte dal PUTT/P o da
altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di
ricerca.
d)
Area edificabile urbana, così
come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione
del PRIE con relativa area buffer di 1000 m.
e)
Aree buffer di
500 metri dal confine
amministrativo del comune che avvia la procedura di approvazione del PRIE. In
caso di PRIE intercomunali l'area buffer deve essere considerata soltanto a
partire dal limite amministrativo esterno della macroarea di aggregazione dei
Comuni.
f)
Ambiti Territoriali Estesi
(ATE) A e B del PUTT/P. In sede di redazione del PRIE, a seguito degli
approfondimenti richiesti al punto 2 del presente articolo è possibile procedere
ad una rivisitazione di quanto indicato dallo stesso PUTT/P.
g)
Zone con segnalazione
architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e Zone con vincolo
architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla
disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.
137.
La scelta e la disposizione delle aree eleggibili dovrà essere tale da
limitare la frapposizione degli impianti eventualmente già presenti, o di
prevedibile installazione, tra i principali punti di vista o di belvedere e il
paesaggio circostante, creando una barriera paesaggistica.
In linea generale e indicativa la configurazione delle aree potrà essere
tale da consentire una disposizione su più file ravvicinate all'interno di un
cono visivo limitato o la disposizione su un'unica fila (o più file distanziate)
all'interno di un cono visivo più ampio.
I PRIE provvedono alla ricognizione degli impianti eventualmente già
realizzati nel territorio comunale suggerendo le modalità per un eventuale
riutilizzo dei siti eolici esistenti nell'ambito di piani di ammodernamento e
potenziamento degli impianti stessi.
Per questi inoltre, qualora si verifichi la loro incompatibilità con i
criteri indicati dal PRIE, il Piano potrà prevedere forme di delocalizzazione
verso aree eleggibili. Allo stesso modo il PRIE potrà indicare forme di recupero
di eventuali aree dismesse o in fase di dismissione.
Gli interventi di cui ai punti precedenti sono da intendersi come
prospettiva di pianificazione compatibile con il diritto delle imprese operanti
nei territori e di eventuali accordi già da esse sottoscritti con gli enti
locali.
Criteri tecnici
I criteri tecnici, di
seguito elencati per la individuazione di aree eleggibili possono assumere
rilevanza diversa a seconda dei diversi contesti territoriali in cui si articola
la definizione dei PRIE e suggeriscono elementi di attenzioni alla progettazione
dei singoli impianti eolici.
A) Aree con indice di ventosità
tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno. Tale dato deve essere
desunto da banche dati ufficiali o dall'implementazione di modelli matematici
accreditati da enti pubblici e/o di ricerca o da adeguate campagne anemometriche
della durata di almeno un anno.
B) Aree in grado di massimizzare
le economie di scala per l'individuazione del punto di connessione alla rete
elettrica, tendenti sia al possibile sfruttamento in unico sito di potenziali
energetici rinnovabili di fonte diversa sia all'utilizzo di corridoi energetici
preesistenti.
C) Aree in grado di massimizzare
le economie di scala per le opere di accesso ai diversi siti durante la fase di
cantiere e di esercizio.
D) Aree ubicate lungo corridoi
infrastrutturali.
E) Aree ubicate in zone
industriali e/o artigianali.
F) Aree nelle quali sia possibile
l'integrazione dell'impianto eolico con un uso del suolo agricolo mediante
colture agro - energetiche.
Articolo 7
Documentazione del PRIE
La documentazione del PRIE va presentata sia su supporto cartaceo (in
duplice copia) che su supporto informatico non modificabile (.pdf). Ogni
elaborato cartaceo deve essere datato e vidimato dall'amministrazione proponente
(o dalle amministrazioni in caso di PRIE intercomunali).
La documentazione minima da presentare per il PRIE è la
seguente:
1. Relazione tecnica di accompagnamento con
i contenuti di cui all'art. 6
2. Cartografia in scala
opportuna riportante:
- Inquadramento territoriale:
i. aree Parco, ZPS e pSIC, Zone
Umide, zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar,
IBA, boschi, macchie, biotopi,;
ii. Aree soggette a Rischio
Idrogeologico (ex PAI); Zone a rischio di Frana (ex PAI); Zone soggette a
rischio di inondazione (ex PAI);
iii. Ambiti Territoriali Estesi
(ex PUTT/P); Ambiti Territoriali Distinti (ex PUTT/P) Vincoli faunistici;
iv. elementi emergenti dalle
ricognizioni di cui all'art. 6.
- Analisi alla scala comunale, previsioni dello strumento urbanistico vigente, vincoli architettonici e
paesaggistici, vincoli
idrografici, carta d'uso del suolo, emergenze geomorfologiche;
- Reti infrastrutturali di
trasporto (strade e ferrovie)
- Reti tecnologiche
(elettriche, idriche, ...)
- Altri aspetti specifici che
si ritiene utile evidenziare
- Localizzazione e
caratteristiche degli aerogeneratori esistenti sul territorio
comunale
- Aree eleggibili
Tutta la cartografia, oltre che su supporto cartaceo e su supporto
informatico, deve essere presentata in formato utilizzabile in ambiente GIS
secondo uno dei più comuni formati digitali (shp o dwg o formati comunque con
questi compatibili) georeferenziata nel sistema cartografico italiano
Gauss-Boaga fuso Est.
Inoltre, allegati al PRIE potranno essere presentati i seguenti documenti
aggiuntivi:
1. eventuale bando per
procedure ad evidenze pubblica per l'individuazione di offerte di impianti
eolici nelle aree eleggibili e per l'introduzione di elementi di trasparenza;
2. eventuale relazione
riportante le modalità e i tempi di risanamento di aree già interessate da
impianti eolici, ma non rientranti nei criteri di eleggibilità;
3. protocollo di intesa tra
i comuni interessati da eventuali accordi associativi nella definizione del
PRIE;
4. altra documentazione
autorizzativa (anche in termini di pareri preliminari) che consente una
semplificazione del successivo iter di autorizzazione dei singoli impianti.
Articolo 8
Valutazione
integrata
1. La
valutazione integrata rappresenta la modalità con cui si espletano le procedure
previste dalla L.R.
n. 11/2001, da
parte dell'autorità competente ai sensi della stessa legge, ai fini del
prescritto parere ambientale, richiesto ai sensi della Deliberazione di G.R. n°
716/2005 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D. Lgs. n.
387/2003.
2. Essa
è operata in forma contestuale su distinte proposte progettuali di impianti
eolici insistenti sulle aree eleggibili di un PRIE, in modo da individuare
elementi di incongruità o di sovrapposizione, diversamente non valutabili,
ovvero operare processi di razionalizzazione delle diverse proposte.
3.
In presenza di PRIE formalmente approvati, la valutazione integrata terrà
conto delle compatibilità territoriali, urbanistiche, paesaggistiche ed
ambientali in essi riferite.
4. Ai
fini della valutazione integrata, i soggetti che intendono proporre
l'installazione di impianti eolici, a scadenze prefissate, presentano la
documentazione, di cui agli artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento,
all'autorità competente. Per il primo periodo di attuazione del presente
Regolamento si individuano tre scadenze temporali per l'avvio della valutazione
integrata:
-
I scadenza: 31 luglio
-
II scadenza: 30 novembre
-
III scadenza: 31 marzo
5. Per i
progetti presentati oltre una delle date di scadenza indicate i termini e le
procedure di cui alla LR
n. 11/2001 e
alla D.G.R. n. 716/2005 decorrono dalla data della scadenza successiva e seguono
l'iter procedurale rispettivamente previsto.
6. Le
eventuali prescrizioni indicate in esito alla procedura di valutazione dovranno
essere recepite dai proponenti in fase di autorizzazione unica e, quindi, nei
progetti definitivi secondo quanto previsto dalle procedure di cui alla D.G.R.
n. 716/2005.
Articolo 9
Documentazione per la valutazione
integrata.
1. La
documentazione per la valutazione integrata va presentata sia su supporto
cartaceo (in duplice copia) che su supporto informatico (in versione non
modificabile). Ogni elaborato cartaceo deve avere una copertina o frontespizio
con la firma del rappresentante legale del soggetto proponente e deve essere
datato.
2. La
documentazione minima da presentare per la valutazione integrata è la
seguente:
a)
progetto preliminare e relativa
cartografia
b)
relazione di impatto ambientale
di cui alla L.R.
n. 11/2001 e
con i contenuti minimi di cui al successivo art. 10 del presente
Regolamento.
Articolo 10
Criteri per la redazione della relazione
d'impatto ambientale
per la valutazione integrata
1. La
progettazione degli impianti eolici e la valutazione degli impatti ambientali ex
L.R.
11/2001 dovrà
essere eseguita sulla base dei contenuti di seguito elencati.
a) Inquadramento nel PRIE
di riferimento, così come formalmente approvato nella Conferenza dei servizi, e
nella relativa area eleggibile.
In particolare dovranno
essere richiamati i criteri tecnici e territoriali che determinano
l'eleggibilità dell'intera area d'interesse per l'impianto eolico proponente. In
tale sezione dovrà essere riportata, se disponibile, ogni utile e particolare
informazione in ordine alla
-
preesistenza,
-
contestuale ed ulteriore
presentazione
-
possibile sostituzione
(repowering) e delocalizzazione di impianti eolici d'interesse per la stessa
area.
b) Impatto visivo e
paesaggistico
In particolare si dovrà:
-
prevedere l'utilizzo di
aerogeneratori con torri tubolari e non a traliccio, per la cui colorazione
saranno inoltre previsti colori neutri e vernici non riflettenti;
-
evitare il fenomeno del
cosiddetto "effetto selva", cioè l'addensamento di numerosi aerogeneratori in
aree relativamente ridotte. A tal fine si indica di assumere la distanza minima
tra le macchine di 3-5 diametri sulla stessa fila e 5-7 diametri su file
parallele;
-
fornire da parte del proponente
una carta delle interferenze visive, elaborata in funzione dell'orografia dei
luoghi, che consenta di valutare le aree su cui si manifesta l'impatto visivo ed
una visualizzazione in 3D fatta da tutti i punti che sono scenicamente in
stretta relazione con il sito e l'ambiente limitrofo, in modo da ottenere una o
più distribuzioni spaziali dell'impianto in esame;
-
fornire l'analisi degli impatti
cumulativi sulla componente paesaggistica derivante dalla presenza di altri
impianti eolici nella medesima area.
c) Impatto su flora, fauna
ed ecosistemi
I. Gli impatti su vegetazione e flora
dovranno essere valutati attraverso:
-
analisi vegetazionale e
floristica dell'area vasta, attraverso l'individuazione e la descrizione delle
tipologie vegetazionali presenti, la loro caratterizzazione floristica e
attraverso l'analisi della vegetazione significativa potenziale (specie e
popolamenti vegetali di pregio sulla base delle formazioni esistenti e del
clima);
-
analisi vegetazionale e
floristica del sito di intervento attraverso, rilevamenti fitosociologici
dell'area e check-list delle specie botaniche presenti, con l'indicazione
dell'eventuale appartenenza alle "Liste Rosse Regionali" della Società Botanica
Italiana;
-
carta della vegetazione
presente, intesa come essenze dominanti sulla base di analisi ortofotografiche e
di rilevazioni dirette su campo, in scala 1:10.000;
-
analisi degli impatti
cumulativi sulla vegetazione, causati dalla presenza di altri impianti eolici
nella medesima area.
II. Gli impatti sulla fauna
dovranno essere valutati attraverso:
-
analisi faunistica riguardo:
mammiferi (in particolare Chirotteri), rettili, anfibi, uccelli nidificanti,
presenti nell'area di intervento e nell'area circostante, o presumibili
dall'analisi degli areali, degli habitat e della documentazione disponibile o da
rilevamenti su campo. L'analisi deve comprendere descrizione dei popolamenti,
check-list, status conservazionistico e indicazione dell'eventuale appartenenza
alle "Liste Rosse dei vertebrati";
-
indicazione e mappatura, sulla
base di rilevamenti specifici, della presenza di aree di importanza faunistica
quali: siti di riproduzione, rifugio, svernamento e alimentazione; con
particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione e di caccia dei
rapaci; corridoi di transito utilizzati dall'avifauna migratoria; grotte
utilizzate da popolazioni di chirotteri;
-
analisi dell'impatto
cumulativo, in particolare sull'avifauna e sui chirotteri, derivante dalla
presenza di altri impianti eolici nella medesima area.
III. Gli impatti sugli
ecosistemi dovranno essere valutati attraverso:
-
l'individuazione cartografica
in scala 1:10.000 delle unità ecosistemiche presenti nel territorio interessato
dall'intervento;
-
previsione degli impatti sulle
unità ecosistemiche di particolare rilievo (Boschi in fase di climax, corsi
d'acqua, zone umide, praterie primarie, ecc.);
-
analisi degli impatti
cumulativi sugli ecosistemi derivanti dalla presenza di altri impianti eolici
nella medesima area.
d) Rumori e vibrazioni
In particolare sono richieste
analisi e valutazioni in grado di accertare l'osservanza dei limiti indicati nel
D.P.C.M. del 14.11.1997 e, quindi, il livello di rumore di fondo e l'eventuale
alterazione del campo sonoro prodotta dall'impianto.
A tal proposito dovranno
essere prodotti i seguenti elaborati tecnici:
-
planimetria in scala adeguata
(1:10.000) di tutta l'area, per una fascia di 1000 metri, attorno al
perimetro della zona in cui si vuole installare l'impianto eolico. Per tutta
l'area indicata sarà individuato il luogo più vicino all'impianto eolico
adibito, o che in base al PRG vigente può essere adibito, ad una permanenza
della popolazione superiore a 4 ore al giorno;
-
indicazione, per ciascuno di
tali luoghi e mediante l'ausilio di modelli di calcolo, del Leq diurno e
notturno, prima e dopo l'entrata in funzione dell'impianto eolico, facendo
riferimento alla velocità del vento corrispondente al funzionamento nelle
condizioni nominali dell'aerogeneratore. Nel caso in cui la differenza fra i
precedenti Leq sia maggiore di 5 dB(A) per il periodo diurno o maggiore di 3
dB(A) per il periodo notturno, si dovranno indicare i provvedimenti che si
intendono adottare per far rientrare il rumore entro i limiti differenziali.
Il proponente dovrà inoltre
evidenziare il livello di vibrazioni prodotte dall'impianto, presso i recettori
residenziali più prossimi, e confrontare tali valori con i livelli di disturbo
per la popolazione riportati dalla normativa tecnica nazionale e internazionale.
e) Campi elettromagnetici ed
interferenze
In particolare sono richieste
analisi e valutazioni in ordine a linee elettriche appositamente progettate e
costruite, per le quali dovrà essere allegata una tavola riassuntiva del
tracciato e delle caratteristiche fisiche dell'elettrodotto in modo da delineare
i relativi valori del campo elettrico e del campo di induzione magnetica
rispetto ai limiti della Legge n. 36/2001 e dei relativi Decreti attuativi.
f) Norme di progettazione,
caratteristiche tecniche degli impianti e capacità della rete a
sostenere la
produzione di energia
elettrica
In particolare è richiesta l'analisi e la
valutazione degli elementi di attenzione alla progettazione che possono assumere
rilevanza diversa a seconda dei diversi contesti territoriali così come
richiamati nei Criteri Tecnici di definizione dei PRIE
g) Dati di progetto e
sicurezza
In particolare è richiesta l'analisi e la
valutazione di dati relativi a:
-
la dimostrazione della gittata
massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
-
documentazione attestante la
certificazione degli aerogeneratori ad opera di soggetti abilitati, tenendo
conto delle condizioni meteorologiche estreme del sito (si consiglia di
considerare una velocità massima del vento avente periodo di ritorno pari a 100
anni e durata pari a 1 secondo);
-
gli sbancamenti e i riporti di
terreno dovranno essere i più contenuti possibile; per le opere di contenimento
e ripristino saranno utilizzate le tecniche dell'ingegneria
naturalistica;
-
data la pericolosità degli olii
derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (per esempio olii per
lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, per freno meccanico e
centralina idraulica per i freni delle punte delle pale, olii presenti nei
trasformatori elevatori delle cabine degli aerogeneratori), va assicurato
l'adeguato trattamento degli stessi e lo smaltimento presso il "Consorzio
Obbligatorio degli olii esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione
delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii
usati).
h) Norme tecniche relative alle strade
In particolare si richiede
quanto segue:
- la strada di collegamento
dell'impianto con la rete viabile pubblica deve avere la lunghezza minima
possibile. Si possono realizzare nuovi tratti stradali soltanto ove si dimostri
l'assenza di viabilità esistente. Salve documentate esigenze di carattere
tecnico, per le strade di accesso all'impianto e per le strade di servizio dovrà
essere utilizzata una pavimentazione permeabile (macadam o
simili);
- si deve predisporre un sistema di
regimazione delle acque meteoriche cadute sul piano viabile. Le scarpate
stradali al termine dei lavori di costruzione devono essere inerite;
- la larghezza della
carreggiata, eventualmente utilizzata per i trasporti eccezionali, deve essere
ridotta al minimo indispensabile per il transito dei mezzi
ordinari;
- il progetto delle strade di accesso
all'impianto deve essere corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo;
ove l'acclività è elevata, dovranno essere elaborate sezioni specifiche da cui
risulti possibile evidenziare le modificazioni che saranno apportate in quella
sede. Tali sezioni dovranno essere accompagnate da una simulazione fotografica.
i) Norme sulle linee
elettriche
In particolare si richiede quanto
segue:
- i cavidotti di collegamento fra gli
aerogeneratori e gli elettrodotti di MT e AT necessari alla connessione
dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale dovranno essere interrati ad
una profondità minima di 1 m, protetti, accessibili nei
punti di giunzione ed opportunamente segnalati;
- il tracciato del cavo interrato, sia MT
che AT, deve seguire, ove possibile, il percorso stradale esistente o la
viabilità di servizio all'impianto eolico;
- le turbine di potenza superiore a 1 MW
devono essere dotate di trasformatore all'interno della torre;
- il valore
del campo elettromagnetico dovuto alle linee elettriche da realizzare e/o
potenziare, non deve superare il valore previsto dalla Legge n. 36/2001;
- ove non fosse tecnicamente
possibile la realizzazione di elettrodotti (MT e AT) interrati, la linea in MT
aerea deve essere dotata di conduttori riuniti all'interno di un unico
rivestimento isolante, in ogni caso sarà necessario prendere in esame in
particolare gli impatti sull'avifauna e sul paesaggio, nonché ogni possibile
misura di mitigazione.
j) Pertinenze
In particolare si richiede
quanto segue:
- i piazzali di pertinenza
dell'impianto eolico devono determinare la minima occupazione possibile di suolo
e, ove possibile, devono interessare aree degradate da recuperare o comunque
suoli già disturbati e alterati. Salvo documentate esigenze di carattere
tecnico, si deve evitare la pavimentazione impermeabile delle superfici;
- le scarpate, al termine dei
lavori di costruzione, devono essere inerbite e si deve predisporre un sistema
di regimazione delle acque meteoriche cadute sui piazzali;
- la struttura di fondazione in
calcestruzzo deve essere annegata sotto il profilo del suolo per almeno
1 m;
k) Le fasi di
cantiere
In particolare si richiede
quanto segue:
- il cantiere deve occupare la
minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto
e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli
già disturbati e alterati;
- dovrà essere predisposto un
sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e
previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del
cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- al termine dei lavori il
proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed
inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della
viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito
alle lavorazioni;
- nel caso sia indispensabile
realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati;
dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei
luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste
in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del
terreno.
l) Dismissioni e ripristino
dei luoghi
Al fine di fornire le adeguate
garanzie della reale fase di dismissione degli impianti eolici, il progetto
dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:
-
fideiussione bancaria
necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni
naturali da specificare ed allegare agli schemi di Convenzione tra il Soggetto
Proponente (Gestore) ed il Comune. Tale polizza fideiussoria dovrà essere pari a
non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (torre+navicella+pale);
-
rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di
recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
-
obbligo di comunicazione, a
tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione di ciascun
aerogeneratore.
In caso di superamento del terzo anno di non funzionamento
dell'impianto eolico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento
produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione
della stessa, l'impianto deve essere obbligatoriamente
dismesso.
m) Misure di compensazione
E' opportuno che il proponente
l'impianto preveda idonei interventi compensativi quali sostituzione di linee
elettriche aeree, miglioramento dell'inserimento ambientale di infrastrutture
esistenti, azioni di ripristino ambientale, ecc.
Articolo
11
Requisiti della cartografia
da allegare ai progetti
1. La
cartografia di cui ai precedenti articoli 9 e 10 deve avere i requisiti di cui
ai commi seguenti.
2. Le basi
cartografiche, da adoperare come supporto alla progettazione ed alle verifiche
normate, saranno le più aggiornate disponibili.
3. I requisiti
minimi dovranno seguire le indicazioni indicate di seguito.
- Cartografia di inquadramento
(1:50.000/25.000)
- Cartografia a scala media:
Carte tecniche numeriche (vettoriali) a livello regionale, provinciale e
comunale (C.T.N.R., C.T.N.P., C.T.N.C.) oppure, se non esistenti, cartografia
raster, ortofoto digitali alla scala nominale 1:10.000 (AIMA, AGEA, CGR, etc.),
immagini da satellite;
- Cartografia di dettaglio:
(1:2.000/1.000): Carte tecniche numeriche esistenti.
4. Di seguito
sono riepilogate le informazioni che dovranno essere necessariamente fornite
anche in formato digitale (in uno dei formati informatici commerciali più
diffusi *.shp, *.dwg, *.dxf) georiferiti nel sistema di riferimento cartografico
ufficiale italiano Gauss-Boaga fuso Est:
1.
localizzazione (puntuale) delle
pale
2.
viabilità esistente (linee)
3.
tratti di strade esistenti da
adeguare (linee)
4.
strade da realizzare
(linee
5.
tracciato del collegamento alla
RTN (punti e linee
6.
rete elettrica esistente
(linee
7.
cabine da
realizzare
Articolo 12
Indicazioni per la realizzazione di
impianti off-shore
Fermo restando la disciplina prevista da normativa e regolamenti di altri
enti competenti, nelle more della definizione delle linee guida statali di cui
al comma 10 dell'art. 12 del D.lgs.n. 387/2003, per la realizzazione di impianti
eolici off-shore sono ritenute non idonee le aree dei pSIC marini individuati ai
sensi della direttiva 92/43/CE (cosiddetta direttiva
Habitat).
In considerazione dell'elevata presenza di habitat di pregio
naturalistico (praterie di Posidonia oceanica) lungo gran parte della costa
pugliese e la forte vocazione turistica di queste ultime, le relazioni
ambientali relative alla realizzazione di impianti eolici off-shore devono
contenere una specifica analisi dei fondali interessati.
Le autorizzazioni per la realizzazione delle opere accessorie ad impianti
eolici off-shore(quali per esempio i collegamenti con la rete di terra) devono
essere attivate presso i comuni interessati contestualmente all'avvio delle
procedure di autorizzazione dell'impianto.
Articolo 13
Parametro di
controllo
1. Con
il presente Regolamento si introduce un parametro di controllo (P) che risponde
all'esigenza di regolare il numero di interventi in determinate aree
territoriali (comunali e intercomunali).
2.
Il parametro P è pari al rapporto, espresso in percentuale, tra la somma
delle superfici di occupazione degli aerogeneratori installati e autorizzati, e
la superficie comunale come da dato ISTAT.
3. Il
presente Regolamento stabilisce che, per ciascun ambito comunale, il valore
assunto dal parametro di controllo non può superare il valore del
4%.
4. Nel
caso di PRIE intercomunali il parametro di controllo è riferito alla superficie
dell'area territoriale dei comuni limitrofi associati e non può superare il
6%.
5. La
Regione può aggiornare i valori limite del parametro di controllo e/o
differenziarli per tenere conto dei diversi contesti territoriali.
6.
L'autorità competente preliminarmente al rilascio della autorizzazione
unica, ex DGR n. 716 del 31 maggio 2005, verifica il rispetto del parametro di
controllo. Tale verifica sarà reiterata per un periodo massimo di tre anni.
Articolo 14
Disposizioni transitorie
1. Le
disposizioni transitorie, di cui al presente articolo, si applicano fino
all'approvazione dei PRIE ex articoli 4, 5, 6 e 7 e per un tempo massimo di 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Decorso tale
termine, si potranno realizzare impianti eolici solo se le Amministrazioni
Comunali saranno dotate dei suddetti PRIE.
2.
Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti eolici,
in assenza di PRIE, devono considerarsi non idonee:
A. aree protette regionali
istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di
protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva
79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a
livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere
considerate con un'area buffer di almeno 300 m;
B. aree di importanza
avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life
International);
C. le aree a pericolosità
geomorfologica PG1, PG2, PG3, così come individuate nel Piano di Assetto
Idrogeologico;
D. le aree classificate ad alta
pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
E. zone classificate a rischio
R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
F. crinali con pendenze
superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo
all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica)
e relative aree buffer di 150 m;
G. grotte, doline ed altre
emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno
100 m, desunte dal PUTT/P e da
altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di
ricerca;
H. aree buffer di almeno
1 Km dal limite dell'area
edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al
momento della presentazione dell'istanza;
I. Ambiti Territoriali Estesi
(ATE) A e B del PUTT/P;
J. Ambiti Territoriali Distinti
(ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa;
K. Zone con segnalazione
architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo
architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla
disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.
137.
3.
Individuazione dell'area in esame come idonea all'installazione di parchi
eolici
Fatte salve le condizioni di cui al comma precedente,
l'individuazione di un'area come idonea all'installazione di un impianto eolico
deve articolarsi in una serie di studi preliminari volti ad assicurare il
soddisfacimento dei criteri tecnici di seguito elencati.
A. L'indice di ventosità delle
aree deve essere tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla
potenza nominale dell'aerogeneratore. Tale dato deve essere desunto da banche
dati o dall'implementazione di modelli matematici accreditati da enti pubblici
e/o di ricerca o da campagne anemometriche della durata di almeno un anno. Il
numero di anemometri da utilizzare per l'attività di rilievo in sito deve essere
adeguato alle dimensioni del parco che si intende insediare.
B. Opere di allacciamento alla
rete di trasmissione/distribuzione: al fine di ridurre/azzerare gli impatti
causati dalla realizzazione di nuovi elettrodotti la distanza dell'elettrodotto
di connessione con la Rete di Trasmissione Nazionale deve essere la minima
possibile (preferibilmente non superiore a 3 Km).
C. La distanza degli
aerogeneratori da strade provinciali o nazionali, non può essere inferiore a
300 m; tale distanza dovrà
essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in
caso di rottura accidentale.
D.
Minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e
di esercizio - ubicazione lungo corridoi infrastrutturali (atteso che buona
parte degli impatti di un impianto eolico sono legati alle opere accessorie
risulta evidente che sono altamente preferibili quelle aree in cui esiste già
una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà
tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di
pesanti interventi di adeguamento per le strade già
esistenti).
E. In generale vanno
privilegiate aree da porre a servizio di distretti industriali e di attività di
piccola e media industria ed eventuali aree sede di impianti eolici preesistenti
con possibili interventi di sostituzione e di rilocalizzazione nel rispetto
delle norme transitorie di cui al presente articolo.
F. La scelta dell'area dovrà
essere tale da evitare che l'impianto installato si frapponga tra i principali
punti di vista o di belvedere e il paesaggio circostante, creando una barriera
paesaggistica.
4. La
progettazione degli impianti eolici e la relazione/studio del relativo impatto
ambientale, ex L.R
11/2001, deve
essere conforme ai contenuti di cui all'art. 10 dalle lettere b) alla lettera n)
e all'art. 11 del presente Regolamento.
5. E'
necessario che il soggetto proponente stipuli una convenzione con il comune (o i
comuni) in cui ricade l'area di intervento. La convenzione dovrà coinvolgere
anche il comune limitrofo nel caso in cui l'aerogeneratore più vicino disti meno
di 500 metri dal suo confine
amministrativo. Tale verifica va effettuata rispetto all'area di ingombro
dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il
diametro del rotore.
6. I
contenuti minimi dello schema di Convenzione tra il Soggetto Proponente
(Gestore) ed il Comune sono di seguito elencati:
- fideiussione bancaria e/o
assicurativa pari al 10% dell'investimento;
- fideiussione bancaria e/o
assicurativa pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il
termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata
alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei
luoghi (la fondazione di calcestruzzo armato sarà ricoperta con terreno vegetale
seguendo la quota del piano di campagna);
- fideiussione bancaria e/o
assicurativa di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad
interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- impegno del soggetto
proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello
stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal
G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).
Tale clausola non riguarda gli aerogeneratori installati a servizio di specifica
attività produttiva.
7. Parametro
di controllo
Per l'intera durata di applicazione delle
norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del
presente Regolamento, non potrà superare il valore dell'1%, ivi compreso il
territorio già interessato da impianti realizzati e/o
autorizzati.
I progetti presentati prima dell'entrata
in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del
predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque
esclusi dalla relativa applicazione.
Il presente Regolamento è
dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. . 44 comma 3 e dell'art.
53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 23 giugno
2006]
Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 15, Reg. 4 ottobre 2006, n.
16.