ART. 1
(INTERVENTO FINANZIARIO PER LA PROSECUZIONE
DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO
BOSCHIVO)
1.
Al fine di garantire, per ulteriori due mesi e nelle more della
definizione delle procedure di gara, la prosecuzione del servizio di controllo e
di monitoraggio del patrimonio boschivo pugliese per la prevenzione del rischio
incendi, lo stanziamento del capitolo 531045 UPB 08.03.01 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2007 viene incrementato di euro 1 milione
770 mila mediante riduzione di pari importo del capitolo 3022 UPB
04.02.01.
ART. 2
(INTEGRAZIONE ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE
REGIONALE 5 GIUGNO 2007, N. 16)
1.
All’articolo 1 (Intervento finanziario per il ripiano dei disavanzi
sanitari) della legge
regionale 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2007), è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
“3 bis Le ulteriori risorse finanziarie
necessarie per l’integrale copertura del disavanzo del servizio sanitario
regionale anno 2006, complessivamente quantificato in euro 210 milioni 811 mila,
rivenienti:
a)
quanto a
euro 9 milioni 34 mila dal residuo risultato positivo del servizio sanitario
regionale 2005;
b)
quanto a
euro 17 milioni 795 mila dalla quota spettante alla Regione Puglia ex articolo 2
del decreto del Ministero della salute 16 novembre 2005 (Riparto dei fondi
destinati alla copertura dei disavanzi del servizio sanitario per gli anni 2001,
2002, e 2003, ai sensi dell’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311);
c)
quanto a
euro 2 milioni dagli utili di gestione dell’Agenzia regionale sanitaria (ARES);
vengono introitate, con atto di Giunta regionale, sul capitolo di entrata di
nuova istituzione 2035776 denominato “Entrate provenienti dal residuo risultato
positivo del servizio sanitario regionale 2005, dalla quota regionale ex
articolo 2 d.m. sanità 16 novembre 2005 e dagli utili di gestione dell’ARES” per
essere destinate al correlato capitolo di spesa di nuova istituzione 771094
denominato “Spese per l’integrale copertura del disavanzo del servizio sanitario
regionale 2006 mediante l’utilizzo delle risorse del capitolo di entrata
correlato 2035776”.
ART. 3
(MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSOTO
2007, N. 25)
1.
Il volume secondo Parte
Spesa dell’allegato “A” della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), è sostituito dal
tabulato allegato alla presente legge.
ART. 4
(INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA
SCOLASTICA, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)
1.
Al fine di fronteggiare l’urgenza di individuare le risorse necessarie a
garantire la propria quota obbligatoria di compartecipazione alla spesa per
l’attuazione del piano triennale di edilizia scolastica 2007-2009 “patto per la
sicurezza”, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2007), è disposta l’istituzione nel bilancio regionale
2007 del nuovo capitolo di spesa 916055 “Compartecipazione regionale per gli
interventi di edilizia scolastica ai sensi del comma 625 dell’articolo 1 della
legge 296/2006” UPB 11.1.1 con uno stanziamento di euro 3.669.547,00, mediante
riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di
spesa:
a)
capitolo
3022 “Spese per maggiori oneri contrattuali derivanti dall’applicazione del
nuovo contratto di lavoro a favore dei dipendenti” per euro 900
mila;
b)
capitolo
915010 “Spese per interventi in attuazione della l.r
17/2005 e della l.r.
20/2005” per euro 901.551,85;
c)
capitolo
916015 “Trasferimento agli EDISU delle spese connesse all’esodo volontario del
personale l.r.
14/2004” per euro 1.867.995,15.
ART. 5
(MODIFICA DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE
REGIONALE 28
DICEMBRE 2006, N. 39)
1.
I commi 1 e 2 dell’articolo 7
(Norme in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria) della legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), sono
abrogati.
ART. 6
(ONERI RIVENIENTI DALLA REGOLARIZZAZIONE
DELLE CARTE CONTABILI)
1.
Il
capitolo 1110097 “Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili
(l.r.
17/2005, art. 4
- l.r.
28/2001, art. 82 bis)” UPB 10.04.02 del Settore Ragioneria del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è impinguato della somma
di euro 11 milioni, con prelievo di pari importo dal capitolo 1110045 “Fondo di
riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti” UPB 10.04.01 del
Settore ragioneria
ART. 7
(PROTEZIONE CIVILE)
1.
La declaratoria del capitolo di spesa 531041 UPB 1.2.1 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2007 è sostituita dalla seguente: “Spese
per l’attività del Comitato di protezione civile. L.r.
39/95”.
ART. 8
(MODIFICA ALL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, N.
39)
1.
Al comma 1 dell’articolo 18
(Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative e proroga dei
termini in ambito turistico) della legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), le parole
“sino al 30 settembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “sino alla
data di entrata in vigore della legge di riforma complessiva del settore
turistico, comunque non oltre il 30 giugno 2008.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
Data a Bari, addì 26 ottobre
2007