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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2007
Numero
28
Data
26/10/2007
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 155 suppl. del 30 ottobre 2007
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

ART. 1

(INTERVENTO FINANZIARIO PER LA PROSECUZIONE

DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E  MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO)

 

1.         Al fine di garantire, per ulteriori due mesi e nelle more della definizione delle procedure di gara, la prosecuzione del servizio di controllo e di monitoraggio del patrimonio boschivo pugliese per la prevenzione del rischio incendi, lo stanziamento del capitolo 531045 UPB 08.03.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 viene incrementato di euro 1 milione 770 mila mediante riduzione di pari importo del capitolo 3022 UPB 04.02.01.

 

ART. 2

(INTEGRAZIONE ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2007, N. 16)

 

1.         All’articolo 1 (Intervento finanziario per il ripiano dei disavanzi sanitari) della legge regionale 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3 bis   Le ulteriori risorse finanziarie necessarie per l’integrale copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale anno 2006, complessivamente quantificato in euro 210 milioni 811 mila, rivenienti:

 

a)      quanto a euro 9 milioni 34 mila dal residuo risultato positivo del servizio sanitario regionale 2005;

 

b)      quanto a euro 17 milioni 795 mila dalla quota spettante alla Regione Puglia ex articolo 2 del decreto del Ministero della salute 16 novembre 2005 (Riparto dei fondi destinati alla copertura dei disavanzi del servizio sanitario per gli anni 2001, 2002, e 2003, ai sensi dell’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311);

 

c)      quanto a euro 2 milioni dagli utili di gestione dell’Agenzia regionale sanitaria (ARES); vengono introitate, con atto di Giunta regionale, sul capitolo di entrata di nuova istituzione 2035776 denominato “Entrate provenienti dal residuo risultato positivo del servizio sanitario regionale 2005, dalla quota regionale ex articolo 2 d.m. sanità 16 novembre 2005 e dagli utili di gestione dell’ARES” per essere destinate al correlato capitolo di spesa di nuova istituzione 771094 denominato “Spese per l’integrale copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale 2006 mediante l’utilizzo delle risorse del capitolo di entrata correlato 2035776”.

 

ART. 3

(MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSOTO 2007, N. 25)

 

1.         Il volume secondo  Parte Spesa  dell’allegato “A” della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), è sostituito dal tabulato allegato alla presente legge.

 

ART. 4

(INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)

 

1.         Al fine di fronteggiare l’urgenza di individuare le risorse necessarie a garantire la propria quota obbligatoria di compartecipazione alla spesa per l’attuazione del piano triennale di edilizia scolastica 2007-2009 “patto per la sicurezza”, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), è disposta l’istituzione nel bilancio regionale 2007 del nuovo capitolo di spesa 916055 “Compartecipazione regionale per gli interventi di edilizia scolastica ai sensi del comma 625 dell’articolo 1 della legge 296/2006” UPB 11.1.1 con uno stanziamento di euro 3.669.547,00, mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:

 

a)      capitolo 3022 “Spese per maggiori oneri contrattuali derivanti dall’applicazione del nuovo contratto di lavoro a favore dei dipendenti” per euro 900 mila;

 

b)     capitolo 915010 “Spese per interventi in attuazione della l.r 17/2005 e della l.r. 20/2005” per euro 901.551,85;

 

c)      capitolo 916015 “Trasferimento agli EDISU delle spese connesse all’esodo volontario del personale l.r. 14/2004” per euro 1.867.995,15.

 

ART. 5

(MODIFICA DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 28

DICEMBRE 2006, N. 39)

 

1.         I commi 1 e 2 dell’articolo 7 (Norme in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), sono abrogati.

 

ART. 6

(ONERI RIVENIENTI DALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE CARTE CONTABILI)

 

1.                  Il capitolo 1110097 “Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (l.r. 17/2005, art. 4 - l.r. 28/2001, art. 82 bis)” UPB 10.04.02 del Settore Ragioneria del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è impinguato della somma di euro 11 milioni, con prelievo di pari importo dal capitolo 1110045 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti” UPB 10.04.01 del Settore ragioneria

 

ART. 7

(PROTEZIONE CIVILE)

 

1.         La declaratoria del capitolo di spesa 531041 UPB 1.2.1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è sostituita dalla seguente: “Spese per l’attività del Comitato di protezione civile. L.r. 39/95”.

 

ART. 8

(MODIFICA ALL’ARTICOLO 18 DELLA  LEGGE REGIONALE  28 DICEMBRE 2006, N. 39)

 

1.         Al comma 1 dell’articolo 18 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative e proroga dei termini in ambito turistico) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), le parole “sino al 30 settembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma complessiva del settore turistico, comunque non oltre il 30 giugno 2008.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 26 ottobre 2007