Art.
1
Oggetto del
regolamento.
1.
Oggetto del presente regolamento è l'attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di
mercato interno con riferimento ai procedimenti amministrativi in materia di
attività commerciali.
2. Le
norme del presente regolamento adeguano i procedimenti amministrativi
disciplinati dal Reg. reg. 28 aprile 2009, n.
7 “Requisiti e procedure per l'insediamento di medie
e grandi strutture di vendita”, previsto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della L.R.
n. 11/2003.
3. Il
presente regolamento è adottato:
- nel rispetto delle disposizioni del
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi del mercato interno”;
4. Ai
fini del presente regolamento si considerano:
- per la somministrazione di alimenti e
bevande le norme, definizioni e classificazioni previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento
della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”.
5. Le
norme del presente regolamento danno attuazione alle disposizioni del comma
4-bis dell'articolo 49 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 recante:
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”, nella parte in cui modifica l'art. 19
della legge 241/90 e sostituisce la Dichiarazione di inizio attività
con la Segnalazione certificata di inizio attività, citata, per brevità, anche
come Scia.
Art.
2
Procedimenti subordinati a
Scia.
1. Sono
subordinate a Scia le attività il cui avvio dipende esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti previsti dalle specifiche leggi di
settore.
2. La
segnalazione certificata non si applica quando le leggi di settore subordinano
l'inizio dell'attività a limiti, contingenti complessivi o specifici strumenti
di programmazione settoriale inclusi i casi in cui gli atti di programmazione
adottati dal Comune o dalla Regione non individuano contingenti
numerici.
3.
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita
di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 5, comma 3, della L.R.
n. 11/2003, sono soggetti a Scia da presentare al Comune
competente per territorio.
4. La
vendita di prodotti in spacci interni, come definiti dall'articolo 23 della L.R.
n. 11/2003, è soggetta a Scia da presentare al Comune competente
per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che
non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella segnalazione deve risultare la
sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 4 della persona preposta
alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei
locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di
vendita.
5. La
vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, come
definita dall'articolo 24 della L.R.
n. 11/2003, è soggetta a Scia da presentarsi al Comune
competente per territorio. Nella segnalazione deve risultare la sussistenza del
possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4, il settore merceologico
e l'ubicazione, nonché, ove l'apparecchio automatico venga installato su aree
pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. La
vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa
adibito in modo esclusivo o fuori da locali è soggetta alle medesime
disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita. La segnalazione
certificata è obbligatoria nel caso di inizio attività e prima installazione di
apparecchi nel comune. In caso di intervenute variazioni il titolare
dell'attività, entro sei mesi dalle stesse, deve inviare al comune un prospetto
aggiornato degli impianti installati con indicazione delle ubicazioni e dei
settori merceologici.
6. La
vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione come definita dall'articolo 25
della L.R. n. 11/2003 è soggetta
a Scia da presentare al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o
giuridica, intende avviare l'attività.
7. La
vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio
dei consumatori come definita dall'articolo 26
della L.R.
n. 11/2003, è soggetta a segnalazione da presentare al Comune
nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare
l'attività.
8. La
chiusura, il trasferimento della gestione o della proprietà, la riduzione di
superficie di un esercizio di vicinato, di una media e di una grande struttura,
di un esercizio di somministrazione sono soggetti a Scia da effettuarsi al
Comune competente per territorio.
9. La
chiusura, il trasferimento della gestione o della proprietà di una attività
esercitata su area pubblica sono soggetti a Scia da effettuarsi al Comune che ha
rilasciato l'autorizzazione originaria.
10. È
subordinata a Scia da presentare al comune competente per territorio, l'attività
di somministrazione di alimenti e bevande esercitata:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi,
pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni
rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di
servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e
marittime;
d) negli esercizi in cui la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente
ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti
balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari, qualora l'attività di
intrattenimento sia prevalente;
e) nelle mense aziendali e negli spacci
annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui
finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) in via diretta a favore dei propri
dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole, negli ospedali, nelle
comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto
pubblico.
11. Il
trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in una
zona esclusa dai vincoli di programmazione è subordinato a Scia da presentarsi
al Comune competente per territorio.
12. Il
cambiamento merceologico all'interno del settore non alimentare di un esercizio
di vicinato, di una media o grande struttura di vendita è subordinato a Scia da
presentarsi al Comune competente per territorio.
13. Il
cambiamento merceologico all'interno del settore non alimentare di una attività
su area pubblica è subordinato a Scia da presentarsi al Comune che ha rilasciato
l'autorizzazione originaria.
14.
L'inserimento del settore non alimentare con maggiore carico urbanistico
comporta per le medie e grandi strutture di vendita l'adeguamento degli standard
a parcheggio pertinenziali.
Segnalazione certificata di
inizio attività.
1. Nella
Scia il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti
di cui al successivo articolo 4;
b) di avere rispettato i regolamenti
locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi
e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici,
l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) di aver rispettato il CCNL.
2. La
Scia presentata per procedimenti riferiti alle medie e grandi strutture di
vendita come definite dall'articolo 5 della L.R. n. 11/2003 e agli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è inoltre corredata da
dichiarazioni di conformità, asseverazioni di tecnici abilitati relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle leggi. Tali
attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari
per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione e sono presentate
con le modalità previste dall'articolo 19 della
L. 241/90. Non sono necessarie attestazioni e asseverazioni per i
procedimenti riferiti alle medie e grandi strutture di vendita e agli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande riguardanti la cessazione
dell'attività e il subingresso.
3. Nel
caso di grandi strutture di vendita copia della segnalazione deve essere inviata
anche alla Regione.
4. La
segnalazione ha efficacia dalla data della presentazione all'amministrazione
competente.
5. In
caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge
l'amministrazione competente adotta i provvedimenti consequenziali nei tempi e
con le procedure previste dall'articolo 19 della
L. 241/90.
6. In
applicazione di quanto previsto dall'art. 5 comma
2 del D.P.R. n. 160/2010, la Scia, nei casi in cui sia contestuale
alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese.
Art.
4
Requisiti di accesso e di
esercizio delle attività commerciali.
1.
L'esercizio di qualsiasi attività commerciale è subordinato al possesso dei
requisiti previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n.
59/2010.
2. È
considerato, altresì, in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio
dell'attività commerciale per il settore merceologico alimentare e di
somministrazione di alimenti e bevande colui che abbia esercitato in proprio la
medesima attività per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo
quinquennio.
3. Ai
fini della formazione professionale per l'esercizio dell'attività di vendita di
prodotti alimentari e per le attività di somministrazione le materie e le ore di
insegnamento di cui al comma 1 del Reg. reg. n. 14/2004 come
modificato dal Reg.
reg. n. 3/2007 vengono integrate con le seguenti discipline:
- Responsabilità civili, penali e
amministrative relative al commercio di alimenti e bevande
- Normativa sull'etichettatura, la
denominazione di alimenti e bevande e la pubblicità dei prezzi
- Normativa vendita bevande
alcoliche
- Tecniche di conservazione dei prodotti
alimentari
- Tecniche di pulizia e
sanificazione
- Processi e metodi di stoccaggio degli
alimenti.
4. Il
numero complessivo di ore di insegnamento dei corsi non deve essere inferiore a
centoventi.
5. I
titoli di studio considerati validi ai fini dell'esercizio dell'attività
alimentare e di somministrazione sono quelli indicati dal Ministero
competente.
Procedure della conferenza di
servizi prevista dalla L.R. n.
11/2003.
1. Alla
conferenza di servizi partecipano con diritto di voto, oltre alla Regione, il
Comune e la Provincia competenti per territorio. Alla conferenza di servizi
partecipano a titolo consultivo, senza diritto di voto, i rappresentanti dei
comuni contermini, un rappresentante della C.R.C.U. (Consulta Regionale
Consumatori e Utenti) e le organizzazioni sindacali e delle associazioni delle
imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi
dell'articolo 2 della L.R.
n. 11/2003.
2. È
vietata la partecipazione diretta o indiretta di operatori concorrenti alla
conferenza di servizi. A tal fine i partecipanti consegnano agli atti della
conferenza dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità
previste dall'articolo 18 del D.Lgs. n.
59/2010.
3. La
convocazione della conferenza di servizi avviene preferibilmente a mezzo posta
elettronica e posta elettronica certificata.
4. Per
tutte le procedure della conferenza il Comune interessato, la Provincia
competente per territorio e la Regione utilizzano, quando possibile, le
procedure telematiche.
5. La
Regione, la Provincia e il Comune competenti per territorio adottano adeguate
forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti
procedimentali della conferenza anche mediante utilizzo di sistemi
telematici.
6. La
Regione, la Provincia e il Comune competenti per territorio favoriscono
l'espletamento delle procedure della conferenza attraverso gli sportelli
unici.
7. Il
regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lett.
b) della L.R. n. 11/2003 stabilisce
le modalità per la presentazione delle domande per le quali è previsto il parere
della conferenza di servizi prevista dall'articolo 8 della legge.
Programmazione della rete di
vendita.
1. La
programmazione della rete di vendita adottata in applicazione degli articoli 12 e 15 della L.R.
n. 11/2003, art. 16 della L.R. n. 18/2001 e della
L. 287/91 avviene nel rispetto dei
seguenti principi:
a. assicurare agli utenti un livello
essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio
regionale;
b. favorire l'equilibrato sviluppo delle
diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla
valorizzazione delle piccole imprese commerciali;
c. tutelare l'ambiente urbano da
processi di desertificazione commerciale;
d. ridurre la mobilità e il traffico;
e. i regimi di autorizzazione e i
requisiti previsti per l'accesso ad un'attività di servizi o per l'esercizio
della medesima sono conformi ai principi di trasparenza;
f. possono essere imposte limitazioni
numeriche e quantitative degli esercizi commerciali sottoposti ai regimi
autorizzatori quando queste rispondono, oltre ai principi sub a), b), c) e d), a
motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i
quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità
pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione
sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema
di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e
dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la
tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la conservazione del patrimonio
nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica
culturale;
g. la programmazione della rete
distributiva assicura la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la
qualità della vita della popolazione, tiene conto della qualità del contesto
paesaggistico ed ambientale;
h. l'impatto degli insediamenti
commerciali di maggiori dimensioni è compatibile con il contesto
economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi
di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità;
i. l'accessibilità veicolare e pedonale
è garantita anche a portatori di handicap ed ha dotazione di standard ambientali
e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;
j. l'accesso e l'esercizio delle
attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa
economica;
k. è garantita la libertà di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento
del mercato.
Art.
7
Disposizioni
finali.
1. I
Comuni adeguano alle disposizioni del presente regolamento gli strumenti di
pianificazione e di programmazione urbanistica e commerciale.
2. Gli
strumenti di pianificazione adottati nel rispetto della previgente normativa si
applicano nei limiti delle disposizioni non in contrasto con il presente
regolamento.
3. Con
atto del dirigente del Servizio regionale Attività Economiche e Consumatori
viene approvata la modulistica prevista dall'articolo 7 della L.R. n. 11/2003 con le
modalità prescritte dall'articolo 21 del Reg.
reg. n. 7/2009.
4. Per
tutto quanto non previsto e non in contrasto con le disposizioni del presente
regolamento si continuano ad applicare le specifiche norme di settore.
Il presente regolamento è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione Puglia.