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Codice delle Leggi
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Regolamento Storico

Anno
2011
Numero
3
Data
11/03/2011
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Procedimenti amministrativi in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 14 marzo 2011, n. 38.
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1 

Oggetto del regolamento.

1.  Oggetto del presente regolamento è l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno con riferimento ai procedimenti amministrativi in materia di attività commerciali.

2.  Le norme del presente regolamento adeguano i procedimenti amministrativi disciplinati dal Reg. reg. 28 aprile 2009, n. 7 “Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita”, previsto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 11/2003.

3.  Il presente regolamento è adottato:

-  nel rispetto delle disposizioni del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
-  in applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse”.

4.  Ai fini del presente regolamento si considerano:

-  per il commercio in sede fissa le norme, definizioni e classificazioni delle strutture commerciali previste dalla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11“Nuova disciplina del commercio”, come modificata dalla L.R. n. 1/2004, dalla L.R. n. 39/2006, dalla L.R. n. 5/2008 e dalla L.R. n. 10/2009;
-  per il commercio su aree pubbliche le norme, definizioni e classificazioni previste dalla legge regionale 24 luglio 2001, n. 18“Disciplina del commercio su aree pubbliche”;
-  per la somministrazione di alimenti e bevande le norme, definizioni e classificazioni previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”.

5.  Le norme del presente regolamento danno attuazione alle disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 49 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, nella parte in cui modifica l'art. 19 della legge 241/90 e sostituisce la Dichiarazione di inizio attività con la Segnalazione certificata di inizio attività, citata, per brevità, anche come Scia.

 
 

Art. 2 

 Procedimenti subordinati a Scia.

1.  Sono subordinate a Scia le attività il cui avvio dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti previsti dalle specifiche leggi di settore.

2.  La segnalazione certificata non si applica quando le leggi di settore subordinano l'inizio dell'attività a limiti, contingenti complessivi o specifici strumenti di programmazione settoriale inclusi i casi in cui gli atti di programmazione adottati dal Comune o dalla Regione non individuano contingenti numerici.

3.  L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 5, comma 3, della L.R. n. 11/2003, sono soggetti a Scia da presentare al Comune competente per territorio.

4.  La vendita di prodotti in spacci interni, come definiti dall'articolo 23 della L.R. n. 11/2003, è soggetta a Scia da presentare al Comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella segnalazione deve risultare la sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 4 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

5.  La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, come definita dall'articolo 24 della L.R. n. 11/2003, è soggetta a Scia da presentarsi al Comune competente per territorio. Nella segnalazione deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, ove l'apparecchio automatico venga installato su aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o fuori da locali è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita. La segnalazione certificata è obbligatoria nel caso di inizio attività e prima installazione di apparecchi nel comune. In caso di intervenute variazioni il titolare dell'attività, entro sei mesi dalle stesse, deve inviare al comune un prospetto aggiornato degli impianti installati con indicazione delle ubicazioni e dei settori merceologici.

6.  La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione come definita dall'articolo 25 della L.R. n. 11/2003 è soggetta a Scia da presentare al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

7.  La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori come definita dall'articolo 26 della L.R. n. 11/2003, è soggetta a segnalazione da presentare al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

8.  La chiusura, il trasferimento della gestione o della proprietà, la riduzione di superficie di un esercizio di vicinato, di una media e di una grande struttura, di un esercizio di somministrazione sono soggetti a Scia da effettuarsi al Comune competente per territorio.

9.  La chiusura, il trasferimento della gestione o della proprietà di una attività esercitata su area pubblica sono soggetti a Scia da effettuarsi al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione originaria.

10.  È subordinata a Scia da presentare al comune competente per territorio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata:

a)  al domicilio del consumatore;
b)  negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c)  negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d)  negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari, qualora l'attività di intrattenimento sia prevalente;
e)  nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f)  in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g)  nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h)  nei mezzi di trasporto pubblico.

11.  Il trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in una zona esclusa dai vincoli di programmazione è subordinato a Scia da presentarsi al Comune competente per territorio.

12.  Il cambiamento merceologico all'interno del settore non alimentare di un esercizio di vicinato, di una media o grande struttura di vendita è subordinato a Scia da presentarsi al Comune competente per territorio.

13.  Il cambiamento merceologico all'interno del settore non alimentare di una attività su area pubblica è subordinato a Scia da presentarsi al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione originaria.

14.  L'inserimento del settore non alimentare con maggiore carico urbanistico comporta per le medie e grandi strutture di vendita l'adeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali.

 

 
Segnalazione certificata di inizio attività.
 

1.  Nella Scia il soggetto interessato dichiara:

a)  di essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4;
b)  di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
c)  il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
d)  di aver rispettato il CCNL.

2.  La Scia presentata per procedimenti riferiti alle medie e grandi strutture di vendita come definite dall'articolo 5 della L.R. n. 11/2003 e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è inoltre corredata da dichiarazioni di conformità, asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle leggi. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione e sono presentate con le modalità previste dall'articolo 19 della L. 241/90. Non sono necessarie attestazioni e asseverazioni per i procedimenti riferiti alle medie e grandi strutture di vendita e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riguardanti la cessazione dell'attività e il subingresso.

3.  Nel caso di grandi strutture di vendita copia della segnalazione deve essere inviata anche alla Regione.

4.  La segnalazione ha efficacia dalla data della presentazione all'amministrazione competente.

5.  In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge l'amministrazione competente adotta i provvedimenti consequenziali nei tempi e con le procedure previste dall'articolo 19 della L. 241/90.

6.  In applicazione di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 160/2010, la Scia, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese.

 
 

 Art. 4 

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali.

1.  L'esercizio di qualsiasi attività commerciale è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010.

2.  È considerato, altresì, in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale per il settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande colui che abbia esercitato in proprio la medesima attività per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio.

3.  Ai fini della formazione professionale per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e per le attività di somministrazione le materie e le ore di insegnamento di cui al comma 1 del Reg. reg. n. 14/2004 come modificato dal Reg. reg. n. 3/2007 vengono integrate con le seguenti discipline:

-  Responsabilità civili, penali e amministrative relative al commercio di alimenti e bevande
-  Normativa sull'etichettatura, la denominazione di alimenti e bevande e la pubblicità dei prezzi
-  Normativa vendita bevande alcoliche
-  Tecniche di conservazione dei prodotti alimentari
-  Tecniche di pulizia e sanificazione
-  Processi e metodi di stoccaggio degli alimenti.

4.  Il numero complessivo di ore di insegnamento dei corsi non deve essere inferiore a centoventi.

5.  I titoli di studio considerati validi ai fini dell'esercizio dell'attività alimentare e di somministrazione sono quelli indicati dal Ministero competente.

 
 
 
 
Procedure della conferenza di servizi prevista dalla L.R. n. 11/2003.

1.  Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto, oltre alla Regione, il Comune e la Provincia competenti per territorio. Alla conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo, senza diritto di voto, i rappresentanti dei comuni contermini, un rappresentante della C.R.C.U. (Consulta Regionale Consumatori e Utenti) e le organizzazioni sindacali e delle associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n. 11/2003.

2.  È vietata la partecipazione diretta o indiretta di operatori concorrenti alla conferenza di servizi. A tal fine i partecipanti consegnano agli atti della conferenza dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 59/2010.

3.  La convocazione della conferenza di servizi avviene preferibilmente a mezzo posta elettronica e posta elettronica certificata.

4.  Per tutte le procedure della conferenza il Comune interessato, la Provincia competente per territorio e la Regione utilizzano, quando possibile, le procedure telematiche.

5.  La Regione, la Provincia e il Comune competenti per territorio adottano adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali della conferenza anche mediante utilizzo di sistemi telematici.

6.  La Regione, la Provincia e il Comune competenti per territorio favoriscono l'espletamento delle procedure della conferenza attraverso gli sportelli unici.

7.  Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2003 stabilisce le modalità per la presentazione delle domande per le quali è previsto il parere della conferenza di servizi prevista dall'articolo 8 della legge.

 

 
Programmazione della rete di vendita.

1.  La programmazione della rete di vendita adottata in applicazione degli articoli 12 e 15 della L.R. n. 11/2003, art. 16 della L.R. n. 18/2001 e della L. 287/91 avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a.  assicurare agli utenti un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio regionale;
b.  favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali;
c.  tutelare l'ambiente urbano da processi di desertificazione commerciale;
d.  ridurre la mobilità e il traffico;
e.  i regimi di autorizzazione e i requisiti previsti per l'accesso ad un'attività di servizi o per l'esercizio della medesima sono conformi ai principi di trasparenza;
f.  possono essere imposte limitazioni numeriche e quantitative degli esercizi commerciali sottoposti ai regimi autorizzatori quando queste rispondono, oltre ai principi sub a), b), c) e d), a motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
g.  la programmazione della rete distributiva assicura la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, tiene conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale;
h.  l'impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni è compatibile con il contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità;
i.  l'accessibilità veicolare e pedonale è garantita anche a portatori di handicap ed ha dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;
j.  l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica;
k.  è garantita la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato.

 
 

Art. 7 

Disposizioni finali.

1.  I Comuni adeguano alle disposizioni del presente regolamento gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e commerciale.

2.  Gli strumenti di pianificazione adottati nel rispetto della previgente normativa si applicano nei limiti delle disposizioni non in contrasto con il presente regolamento.

3.  Con atto del dirigente del Servizio regionale Attività Economiche e Consumatori viene approvata la modulistica prevista dall'articolo 7 della L.R. n. 11/2003 con le modalità prescritte dall'articolo 21 del Reg. reg. n. 7/2009.

4.  Per tutto quanto non previsto e non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento si continuano ad applicare le specifiche norme di settore.

 

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.