Art.
1
Modalità
di effettuazione dei controlli in ordine alle comunicazioni di inizio lavori
asseverate
1.
In relazione alle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) presentate
per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 6-bis del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE) - testo A,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo
sportello unico per l’edilizia (SUE), entro dieci giorni lavorativi successivi
alla presentazione, controlla la completezza della
documentazione.
2.
I comuni, nell’ambito dei regolamenti SUE, possono definire modalità di
svolgimento dei controlli, con cadenza almeno bimestrale, anche a campione,
comunque in una quota non inferiore al 20 per cento delle comunicazioni
presentate da individuare mediante preventivo sorteggio, prevedendo sopralluoghi
in loco.
3.
Il responsabile dello sportello unico per l’edilizia, entro dieci giorni
lavorativi dalla data in cui è stato effettuato il sorteggio della pratica da
sottoporre a controllo, ne dà comunicazione all’interessato indicando la data
del sopralluogo. Entro i successivi trenta giorni il responsabile SUE comunica
all’interessato l’esito del controllo.
4.
In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile SUE rilevi la
insussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli
strumenti urbanistici per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1,
ordina motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla
normativa vigente entro il termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale
termine si applica la sanzione pecuniaria pari a euro
1.000,00.
5.
La mancata sottoposizione a controllo delle CILA non preclude l’esercizio dei
poteri di vigilanza comunale di cui agli articoli 27 e seguenti del d.p.r.
380/2001.
Art.
2
Modalità
di effettuazione dei controlli in ordine alle segnalazioni certificate
presentate ai fini dell’agibilità
1.
In relazione alle segnalazioni certificate presentate ai fini dell’agibilità ai
sensi dell’articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r. 380/2001, i comuni,
nell’ambito dei regolamenti SUE, possono definire modalità di svolgimento dei
controlli mensili anche a campione, comunque in una quota non inferiore al 20
per cento delle segnalazioni presentate, da individuare mediante preventivo
sorteggio, prevedendo l’ispezione delle opere realizzate.
2.
Il responsabile dello sportello unico per l’edilizia (SUE), entro dieci giorni
lavorativi dalla data in cui è stato effettuato il sorteggio della pratica da
sottoporre a controllo, ne dà comunicazione all’interessato indicando la data
dell’eventuale ispezione dell’immobile o manufatto. Entro i successivi trenta
giorni il responsabile SUE comunica all’interessato l’esito del
controllo.
3.
In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile SUE rilevi la
carenza delle condizioni e dei requisiti in materia di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico e barriere architettoniche, ordina motivatamente
all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente entro il
termine di sessanta giorni, disponendo l’inagibilità dell’opera, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o dal permesso di costruire o
con variazioni essenziali.
4.
La mancata sottoposizione a controllo delle segnalazioni certificate di
agibilità non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui agli
articoli 27 e seguenti del d.p.r. 380/2001.
Art. 3
Disposizioni
di coordinamento. Modifiche alla legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14, alla
legge
regionale 29 luglio 2008, n. 21, alla legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8, alla legge
regionale
15 novembre 2007, n. 33 e
alla legge
regionale 10 maggio 2012, n. 39
1.
Alla legislazione regionale sono apportate le seguenti disposizioni di
coordinamento:
a) alla legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale) sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al
comma 1 bis dell’articolo 3,
come aggiunto dall’articolo 1
della legge
regionale 1 agosto 2011, n. 21 e successivamente sostituito dall’articolo 3
della legge
regionale 5 dicembre 2014, n. 49, le parole: “prima del rilascio del
certificato di agibilità.” sono sostituite dalle seguenti: “prima della
presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia (TUE), emanato con d.p.r. 380/2001.;
2)
al comma 4 dell’articolo 4,
come modificato dall’articolo 4
della I.r.
49/2014, le parole: “prima del rilascio del certificato di agibilità.” sono
sostituite dalle seguenti: “prima della presentazione della segnalazione
certificata di agibilità dì cui all’articolo 24 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con
d.p.r. 380/2001.;
3)
al comma 3 dell’articolo 5
le parole: “mediante denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi dell’articolo
22 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
emanato con d.p.r. 380/2001, come sostituito dall’articolo 1 del decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, o, in alternativa, mediante permesso di
costruire.” sono sostituite dalle seguenti: “mediante permesso di costruire o
mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso
di costruire.”;
4)
al comma 1 dell’articolo 7,
come modificato dall’articolo 5
della I.r.
21/2011, dall’articolo 20
della legge
regionale 3 luglio 2012, n. 18, dall’articolo 12
della legge
regionale 7 agosto 2013, n. 26, dall’articolo 1
della I.r.
49/2014, dall’articolo 5
della legge
regionale 19 novembre 2015, n. 33 e dall’articolo
5,
comma 1, della legge
regionale 5 dicembre 2016, n. 37, le parole: “la DIA” sono sostituite dalle
seguenti: “la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al
permesso di costruire”;
b) alla legge
regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana) sono
apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, lettera
g), dell’articolo 7
bis, le parole: “prima del rilascio del certificato di agibilità.” sono
sostituite dalle seguenti: “prima della presentazione della segnalazione
certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del t.u. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r.
380/2001;”;
2) al comma 3, lettera c), dell’articolo
7 ter, le parole: “prima del rilascio del certificato di agibilità;” sono
sostituite dalle seguenti: “prima della presentazione della segnalazione
certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del t.u. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r.
380/2001;”;
3)
il comma 4 dell’articolo 7 quinquies, è sostituito dal
segliente:
“4.
Gli interventi di cui agli articoli 7 ter e 7 quater sono realizzabili mediante
permesso di costruire
o
mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso
di costruire.”;
c)
al comma 2 dell’articolo 8, capo Il della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8
(Disciplina in materia dì autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), le parole: “Alla domanda deve
essere allegato il certificato di agibilità” sono sostituite dalle seguenti:
“Alla domanda deve essere allegata la segnalazione certificata di agibilità di
cui all’articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con decreto del Presidente
della repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;
d)
alla legge
regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati,
di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate) sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, lettera b),
dell’articolo 1
sono soppresse le seguenti parole: “, limitatamente agli edifici di edilizia
residenziale pubblica”;
2) al comma 2 dell’articolo 6
le parole: “sono soggetti a permesso di costruire” sono sostituite dalle
seguenti: “sono realizzati mediante permesso di costruire o mediante
segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di
costruire”;
3)
al comma 1 dell’articolo 7
dopo le parole: “previo rilascio del permesso di costruire” sono aggiunte le
seguenti: “o previa presentazione della segnalazione certificata di inizio
attività in alternativa al permesso di costruire”;
4)
il comma 2 dell’articolo 7
è sostituito dal seguente:
“2.
Gli interventi di cui al presente articolo comportano la corresponsione del
contributo ai sensi dell’articolo
16 del d.p.r. 380/2001.”;
5)
al comma 1 dell’articolo 8,
dopo le parole: “previo rilascio del permesso di costruire”, sono aggiunte le
seguenti: “o previa presentazione della segnalazione certificata di inizio
attività in alternativa al permesso di costruire”;
6)
il comma 2 dell’articolo 8
è sostituito dal seguente:
“2.
Gli interventi di cui al presente articolo comportano la corresponsione del
contributo ai sensi dell’articolo
16 del d.p.r. 380/2001.”;
e)
alla legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 39 (Abbattimento delle barriere
architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità
grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà), sono apportate le
seguenti modifiche:
1)
al comma 2 dell’articolo 5,
i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
“Gli
interventi previsti dalla presente legge, qualora comportino incremento di
volumetrie o superfici utili, sono realizzati previo rilascio del permesso di
costruire o previa presentazione della segnalazione certificata di inizio
attività in alternativa al permesso di costruire. Alla richiesta di rilascio del
permesso di costruire o alla presentazione della segnalazione certificata di
inizio attività, in alternativa al permesso di costruire, devono essere
allegati, oltre alla documentazione già prevista dalla vigente
normativa:”;
2)
dopo il comma 6 dell’articolo 5
sono aggiunti i seguenti:
“6
bis. Gli interventi previsti dalla presente legge, qualora non comportino
incremento di volumetrie o superfici utili e non prevedano la realizzazione di
ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, sono
realizzati senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 6 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
emanato con decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n.
380.”;
“6
ter. Gli interventi previsti dalla presente legge, qualora non comportino
incremento di volumetrie o
superfici utili e prevedano la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti
che alterino la sagoma dell’edificio, sono realizzati previa comunicazione di
inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 6-bis del t.u. emanato
con d.p.r. 380/2001.”.
Art.
4
Disposizioni
in materia di mutamento della destinazione d’uso degli
immobili
1.
Costituiscono mutamenti della destinazione d’uso rilevanti le forme di utilizzo
dell’immobile o della singola unità immobiliare comportanti il passaggio a una
diversa categoria funzionale tra quelle di seguito indicate, ancorché non
accompagnate dall’esecuzione di opere edilizie:
a) residenziale;
b)
turistico-ricettiva;
c) produttiva e
direzionale;
d) commerciale;
e)
rurale.
2.
La destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare è quella
prevalente in termini di superficie utile, come risultante dal titolo
abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla
classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento oppure da
altri atti probanti successivi all’accatastamento.
3.
I mutamenti di destinazione d’uso rilevanti di cui al comma 1, con o senza
opere, sono realizzati mediante permesso di costruire o mediante segnalazione
certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, a
seconda della tipologia dell’intervento edilizio al quale è connesso il
mutamento della destinazione d’uso. Gli interventi che prevedono una diversa
destinazione d’uso tra quelle riconducibili alla medesima categoria funzionale
sono realizzati mediante segnalazione certificata di inizio
attività.
4.
I mutamenti di destinazione d’uso, anche quelli non comportanti il passaggio a
una diversa categoria funzionale, sono ammessi nel rispetto delle condizioni e
degli usi previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
5.
Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono limitazioni ai mutamenti della
destinazione d’uso, qualora sussistano esigenze di tutela della salute, della
sicurezza, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e
culturale, del decoro urbano, nonché di salvaguardia e valorizzazione dei
caratteri identitari e tradizionali del contesto sociale e
architettonico.
6.
Sono fatti salvi i vincoli relativi alle destinazioni d’uso derivanti da
finanziamento pubblico o da varianti urbanistiche regolate da specifiche
disposizioni normative e/o convenzionali.
Art. 5
Abrogazione
della legge regionale 7 aprile 2014, n. 12
1.
La legge
regionale 7 aprile 2014, n. 12 (Disposizioni in materia di certificato di
agibilità, in attuazione dell’articolo 25, comma 5-ter, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), è
abrogata.
La
presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
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