Art. 1
Finalità e ambito di
applicazione
1.
La presente legge disciplina i tirocini e i percorsi formativi, comunque
denominati, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché finalizzati all’inclusione
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone
già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali. (1)
2. Ai fini
della applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge si
distinguono:
a. tirocini
formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione
scuola-lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del
lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi
il titolo di studio;
b. tirocini estivi di orientamento, finalizzati alla
formazione e rivolti a soggetti regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l’università o presso un istituto scolastico secondario superiore; in
quest’ultimo caso, il destinatario del percorso formativo deve aver compiuto
il quindicesimo anno di età;
c. tirocini di inserimento/reinserimento al
lavoro, finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di
inoccupati e il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità, nonché di
lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione.
d)
tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e
sanitari professionali. (2)
3. In
nessun caso, il tirocinio comporta la costituzione di un rapporto di lavoro.
4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge:
a. i periodi di
pratica professionali e i tirocini per l’accesso alle professioni
ordinistiche, per i quali si rinvia alle disposizioni di cui al regolamento
recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
b. i tirocini
curriculari, inseriti all’interno di un percorso formale di istruzione o di
formazione, i tirocini transazionali e quelli destinati a soggetti
extracomunitari e promossi all’interno delle quote di ingresso, per i quali si
rinvia a specifico intervento normativo.
5. Sono
assoggettati alla disciplina contenuta nella presente legge i tirocini svolti
nel territorio della Regione Puglia, ancorché promossi da soggetti che hanno
sede in altre regioni.
(1)
Comma così sostituito dalla l.r.
n. 14/2015, art. 3, lett. a). Il testo originario era così formulato:"1. La presente legge disciplina i tirocini e i
percorsi formativi, comunque denominati, finalizzati ad agevolare le scelte
professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a favorire
l’inserimento o il reinserimento nel mercato. "
(2) Lettera aggiunta dalla l.r.
n. 14/2015, art. 3, lett. b).
Art. 2
Durata del tirocinio
e impegno orario del tirocinante
1. La durata
del tirocinio è definita sulla base delle competenze da acquisire e degli
obiettivi formativi individuati nel progetto. In ogni caso, la loro durata non
può essere superiore a sei mesi, prorogabili per non più di trenta giorni; il
termine è elevato a dodici mesi, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori
dodici mesi, nel caso in cui il tirocinio sia diretto a soggetti disabili, ai
sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili), a persone svantaggiate, ai sensi della legge 8
novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché a
immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
2.
Nel caso di tirocinio estivo, la durata massima del percorso formativo non può
essere superiore a tre mesi, ricompresi tra la fine dell’anno accademico o
scolastico in corso e l’inizio di quello successivo.
2-bis.
Nel caso del tirocinio per l’inclusione sociale, di cui alla lettera d) del
comma 2 dell’articolo 1, la durata dello stesso non può essere superiore a
dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi, salvo ripetizione a seguito
di attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in
carico la persona. (3)
3. Il tirocinio è
sospeso nel caso di maternità e nel caso di malattia e infortunio che abbiano
una durata superiore a un terzo della durata stabilita del percorso formativo.
4. Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non
per esigenze formative. In ogni caso, ferma restando la durata massima del
tirocinio, come individuata ai commi 1 e 2, la partecipazione al percorso
formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle trenta
ore settimanali, collocate nella fascia diurna.
(3)
Comma aggiunto dalla l.r.
n. 14/2015, art. 3, lett. c).
Art. 3
Soggetti ammessi
alla promozione e all’attivazione del tirocinio
1.
L’attivazione di tirocini può essere promossa dai soggetti di seguito indicati:
a. servizi per
l’impiego;
b. istituti di istruzione universitaria statali e non statali
abilitati al rilascio di titoli accademici;
c. istituzioni scolastiche
statali e paritarie;
d. uffici scolastici regionali e provinciali;
e.
centri pubblici, o a partecipazione pubblica, di formazione professionale e/o
orientamento, accreditati ai sensi della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale),
come modificata dalleleggi
regionali 5 dicembre 2011, n. 32 e 2
novembre 2006, n. 32, e della successiva deliberazione di Giunta regionale
31 gennaio 2012, n. 195;
f. comunità terapeutiche, enti ausiliari e
cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali;
g.
servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici
accreditati dalla Regione;
h. istituzioni formative private, non aventi
scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una
specifica autorizzazione della Regione;
i. soggetti autorizzati
all’intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai
sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30);
j. soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 5
della legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e
accreditamento per i servizi al lavoro) e del regolamento
regionale 22 ottobre 2012, n. 28 (Disposizioni concernenti le procedure e
i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia),
come modificato dal regolamento
regionale 27 dicembre 2012, n. 34 (Disposizioni concernenti le procedure e
i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia).
k)
i Servizi sociali professionali dei comuni associati in ambito territoriale
ovvero delle altre amministrazioni centrali e regionali in materia di sanità e
giustizia. (4)
2. I programmi e le
sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che
prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri
enti in house, sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e della
disciplina regionale e d’intesa con i competenti uffici regionali.
3.
Possono ospitare tirocini, nei limiti di cui al comma 3, i soggetti pubblici e
privati che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio regionale.
4. I soggetti ospitanti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a. essere in
regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
b. essere in regola con la
normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999;
c. non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono
l’attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per
lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto
formativo;
d. non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure
concorsuali di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma
organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in
attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.366).
5. I soggetti pubblici e
privati, in possesso dei requisiti prescritti, possono ospitare tirocini
all’interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati:
a. un
tirocinante nelle unità produttive fino a cinque dipendenti a tempo
indeterminato;
b. non più di due tirocinanti nelle unità produttive con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;
c. un
numero di tirocinanti che non rappresenti più del dieci per cento dei dipendenti
a tempo indeterminato nelle unità produttive che contino più di venti dipendenti
della medesima tipologia. E’ consentito l’arrotondamento all’unità superiore.
6. Sono esclusi dal computo dei limiti numerici di cui al comma 5 i
tirocinanti che versino in una condizione di disabilità ai sensi del comma 1
dell’articolo 1 della legge 68/1999 e quelli che si trovino in una condizione di
svantaggio ai sensi della legge 381/1991, nonché gli immigrati, i richiedenti
asilo e i titolari di protezione internazionale.
7. Nel caso in cui il
soggetto ospitante sia un’impresa stagionale che opera nel settore del turismo,
ai fini della verifica dei rispetto dei limiti numerici di cui al comma 5, si
tiene conto, unitamente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche
dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro abbia una durata
superiore a quella prevista per il tirocinio da attivare. La sussistenza del
requisito della stagionalità in capo al soggetto ospitante è accertata sulla
base dei criteri stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 5.
8. In
ogni caso, è fatto divieto al soggetto ospitante di attivare più tirocini con il
medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti
presso unità produttive diverse.
9. Tenuto conto della clausola di
invarianza finanziaria di cui al comma 36 dell’articolo 1 della legge 28 giugno
2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita), ai sensi della quale dalla regolamentazione della
presente materia non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e fatte salve successive norme di finanziamento, nel caso in
cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, l’attivazione di
percorsi formativi è subordinata alla disponibilità di risorse contenute nei
limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell’anno antecedente alla
data di entrata in vigore della presente legge e/o nei limiti della spesa
consentita per finalità formative.
(4)
Lettera aggiunta dalla l.r.
n. 14/2015, art. 3, lett. d).
Art. 4
Modalità di
attivazione del tirocinio
1. Il soggetto
che intende attivare uno o più tirocini deve sottoscrivere apposita convenzione
con un soggetto promotore tra quelli indicati al comma 1 dell’articolo 3.
2. Alla convenzione è allegato il progetto formativo, che stabilisce gli
obiettivi, le conoscenze e/o competenze possedute in entrata dal tirocinante
individuato dal soggetto ospitante, le competenze da acquisire, la durata, entro
i limiti di cui all’articolo 2, l’articolazione oraria, le modalità di
svolgimento, il profilo professionale del tutore responsabile dell’inserimento e
dell’affiancamento sul luogo di lavoro. Nel caso in cui siano attivati,
contemporaneamente, da uno stesso soggetto più tirocini, è necessario allegare
alla convenzione tanti progetti formativi quanti sono i percorsi che si intende
avviare. Lo schema-tipo di convenzione è approvato dal dirigente del Servizio
regionale formazione professionale, entro sessanta giorni dalla data di adozione
del regolamento di cui all’articolo 5.
3. In sede di sottoscrizione
della convenzione, il soggetto promotore individua il tutore responsabile delle
attività didattico-organizzative che ha il compito di monitorare l’attuazione
del progetto formativo. Al tutore responsabile delle attività didattico-
amministrative compete, altresì, la verifica del rispetto, da parte del soggetto
ospitante, in materia di obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e
di responsabilità civile verso i terzi, che deve concernere tutte le attività
riconducibili alla attuazione del progetto formativo, ancorché svolte fuori dai
locali aziendali.
Art. 5
Modalità di
attuazione del tirocinio
1. Fermo
restando quanto previsto dalle disposizioni che precedono, con successivo
regolamento di Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a. gli obblighi
del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante e le sanzioni
per il caso di loro violazione;
b. le modalità di rilascio della specifica
autorizzazione alla promozione di tirocini prevista dal comma 1 dell’articolo 3
per le istituzioni private non aventi scopo di lucro;
c. le caratteristiche
e i compiti del tutore responsabile didattico-organizzativo e del tutore
aziendale;
d. i contenuti della convenzione e del progetto formativo che, in
ogni caso, non potrà avere ad oggetto attività meramente ripetitive ed
esecutive, per le quali non è richiesto un periodo formativo;
e. le
condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto
formativo del cittadino, con particolare riguardo alla attestazione dei
risultati conseguiti e alla certificazione delle eventuali competenze acquisite;
f. le modalità di informazione, controllo e monitoraggio attraverso le quali
le province, per il tramite dei centri per l’impiego, garantiscono il corretto
utilizzo dei tirocini.
Art. 6
Indennità di
partecipazione
1.
Per l’attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a
una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all’importo mensile di
euro 450, al lordo delle ritenute di legge, ovvero una indennità che costituisce
un sostegno di natura economica finalizzata all’inclusione sociale, che è
determinata in misura proporzionale al numero di ore di impegno presso un
cantiere di cittadinanza, di cui all’articolo
15 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014). (5)
2. L’indennità
di partecipazione non spetta al tirocinante che risulti già percettore di una
forma di sostegno al reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali, anche in
deroga.
3. La Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei
bilanci di previsione e di finanziamenti europei, può concedere contributi a
parziale copertura dell’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione,
secondo procedure, criteri e modalità di assegnazione che saranno definiti con
specifici avvisi pubblici, nel rispetto della normativa dell’Unione europea,
nazionale e regionale.
(5)
Comma così sostituito dalla l.r.
n. 14/2015, art. 3, lett. e). Il testo oroginario era così
formulato:"1. Per l’attività espletata nel corso del
tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di
partecipazione non inferiore all’importo mensile di euro 450, al lordo delle
ritenute di legge. "
Art. 7
Incentivi alla
assunzione
1. La Regione,
nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione e dei
finanziamenti europei, definisce adeguate forme di incentivi in favore dei
soggetti ospitanti che, a conclusione del percorso formativo, assumano il
tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche nella forma
dell’apprendistato.
2. Le procedure, i criteri e le modalità di
assegnazione dell’incentivo sono definiti con apposito avviso pubblico, nel
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 8
Sanzioni
1. Fermo
restando le competenze dello Stato in materia di controlli e sanzioni e quanto
disposto dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 92/2012 in tema di omessa
erogazione della indennità di partecipazione, il mancato rispetto delle
disposizioni contenute nella presente legge determina l’esclusione del soggetto
ospitante dalla partecipazione a bandi per l’assegnazione di contributi ai sensi
del comma 3 dell’articolo 6 per i cinque anni successivi all’accertamento della
violazione, nonché la revoca dei finanziamenti erogati in suo favore ai sensi
del comma 3 dell’articolo 6, e dell’articolo 7, nei termini che saranno
precisati nel provvedimento di cui all’articolo 5.
Art. 9
Disposizioni
transitorie e finali
1. Le
disposizioni relative ai limiti di durata del tirocinio e all’impegno orario di
cui all’articolo 2 e al diritto all’indennità di partecipazione di cui al comma
1 dell’articolo 6 si applicano a tutti i tirocini non curriculari attivati dopo
la data di entrata in vigore della presente legge. Le altre previsioni contenute
nella presente legge sono applicabili ai tirocini attivati successivamente alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5.
2.
Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, ai tirocini attivati fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 continuano a trovare
applicazione le disposizioni contenute nel regolamento recante norme di
attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, emanato con decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998,
n. 142, in quanto compatibili.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 5 agosto 2013