Art.1
Modifiche e integrazioni all’articolo 5
della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14
1. All’articolo 5
della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge
regionale 1° agosto 2011, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole: “realizzata con
la ricostruzione”, sono inserite le seguenti: “nel caso in cui il reperimento di
spazi per parcheggi pertinenziali avvenga in aree diverse da quella oggetto
dell’intervento previsto dall’articolo 3.”;
b) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:
“Qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire gli spazi per i parcheggi
pertinenziali, per i soli interventi di cui alla lettera c) del comma 3, è
consentito monetizzare tali spazi provvedendo al pagamento al Comune di una
somma commisurata al costo di acquisizione di aree omogenee.”.
Art. 2
Semplificazione in materia di edilizia
1. L’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) e
l’Unione delle Province italiane (UPI Puglia), a seguito di specifica intesa,
individuano i comuni della Regione ricadenti nelle sole zone dichiarate a basso
grado di sismicità “3” e “4” che, in deroga a quanto disposto dalla legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni
e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), e dai decreti
attuativi del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 177 e 29
giugno 2010, n. 769, sono autorizzati, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al rilascio diretto delle attestazioni di avvenuto deposito, di
cui all’articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa verifica della completezza della
prescritta documentazione e successiva trasmissione degli atti
all’amministrazione provinciale competente per territorio.
1
bis. La verifica della completezza della prescritta documentazione di cui al
comma 1 comprende anche la valutazione del contenuto tecnico del progetto,
ancorché tale valutazione sia limitata al solo rispetto formale della normativa
tecnica statale di cui all’articolo 65 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (1)
2. A seguito dell’avvenuta intesa di cui al comma 1, il
Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto, a modificare la
disciplina regionale in materia di trasferimento di funzioni riguardanti
l’edilizia sismica, ai sensi della l.r.
36/2008.
(1) Comma aggiunto dall'art. 7,
comma 1, L.R.
19 luglio 2013, n. 19.
Art. 3
Interventi in materia di difesa
delle opere idrauliche
1. La Regione, fatte salve le funzioni amministrative
trasferite in materia, ai sensi della l.r.
36/2008, al fine di razionalizzare e ottimizzare l’esecuzione di interventi
straordinari a salvaguardia delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua pubblica,
individua, nell’ambito della propria organizzazione, un unico centro di
responsabilità amministrativa (CRA), deputato alla programmazione, al
finanziamento e alla realizzazione delle opere urgenti di protezione, sicurezza
e mitigazione del rischio idraulico.
Art. 4
Mappatura georeferenziata
delle reti dei sottoservizi
1. Al fine di costituire la necessaria base informativa a
disposizione della utenza pubblica e privata e assicurare il massimo grado di
efficienza e protezione delle strutture e delle infrastrutture al servizio della
pubblica e privata incolumità, le amministrazioni comunali si dotano di
specifico database relativo a tutte le reti di sottoservizi omogenee, a
copertura territoriale, da integrare nel Sistema informativo territoriale (SIT)
regionale.
2. La mappatura con tecnica georeferenziata delle reti
tecnologiche e delle reti di servizi presenti nel sottosuolo deve essere oggetto
di sistematica attività di revisione e affinamento tale da consentire
l’individuazione del contenuto minimo obbligatorio per la costruzione del
database delle reti di sottoservizi di cui al comma 1.
3. Entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le amministrazioni comunali, anche avvalendosi degli
operatori/gestori di servizi, per le attività di implementazione e aggiornamento
della mappatura sono obbligate a dotarsi della infrastruttura informatizzata di
cui ai commi 1 e 2.
Art. 5
Modifica all’articolo 4 della legge regionale
13 dicembre
2004, n. 23
1. Il comma 1 bis dell’articolo 4
della legge
regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della
rete distributiva dei carburanti), inserito dall’articolo 4, lettera b), della
legge
regionale 4 dicembre 2012, n. 35, è sostituito dal seguente:
“1 bis Tutti gli impianti devono essere dotati della
apparecchiatura self-service prepayment e, all’interno dei centri abitati,
devono inoltre garantire il servizio assistito.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari,
addì 5 febbraio 2013