Titolo
1
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE CONTABILE
Art. 1
Spesa
a carattere pluriennale
1.
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nella tabella “A”
allegata alla presente legge.
Art. 2
Classificazione
capitoli del bilancio
1.
In previsione dell’entrata in vigore del titolo primo del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e al
fine del progressivo adeguamento della classificazione dei capitoli del bilancio
regionale al piano dei conti integrato, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, n. 57624 (Sperimentazione della
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, di cui all’articolo 36
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), la Giunta regionale è
autorizzata, con una o più deliberazioni da comunicare al Consiglio regionale
entro dieci giorni dalla data di adozione, con le modalità di cui all’articolo
5 della legge
regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino
degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), ad apportare
le necessarie variazioni al bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2014
e pluriennale 2014/2016.
Art. 3
Modifica
all’articolo
15 della legge
regionale 3 luglio 2012, n. 18
1.
Il comma 3 dell’articolo
15 della legge
regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012), è sostituito dal
seguente:
“3.
La rimanente somma di 5 milioni di euro è imputata al capitolo n. 3882, UPB
06.02.02, denominato: “Copertura rischi swap per variazione tassi di interesse
oltre la soglia contrattuale del 5,45 per cento o per chiusura opzione
digitale”.
Titolo
2
NORME
SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo
1
Disposizioni
tributarie
Art. 4
Aliquota
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
per l’anno 2014
1.
Per il periodo d’imposta 2014 sono confermate le maggiorazioni all’aliquota
dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui al comma 2 dell’articolo 6 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia
di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di
determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come
disposte dall’articolo
3 della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015
della Regione Puglia), modificato dall’articolo
4 della legge
regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013). Pertanto,
l’addizionale regionale all’IRPEF è determinata per scaglioni di reddito
applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni
all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base:
a.
per i redditi sino a 15 mila euro: 0,1 per cento;
b.
per i redditi oltre 15 mila euro e sino a 28 mila euro: 0,2 per
cento;
c.
per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per
cento;
d.
per i redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per
cento;
e.
per i redditi oltre 75 mila euro: 0,5 per cento.
2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti
dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione
dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,1 per cento permane sul primo
scaglione di reddito, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale
pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito, la maggiorazione
dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,48 per cento permane sul terzo
scaglione di reddito, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale
pari a 0,49 per cento permane sul quarto scaglione di reddito, la maggiorazione
dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,5 per cento permane sul quinto
scaglione di reddito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
assicurano la differenziazione dell’addizionale regionale all’IRPEF secondo gli
scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge
statale.
Art.
5
Detrazioni
all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di
famiglia
1.
A titolo sperimentale, per il periodo di imposta 2014, le detrazioni previste
dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del d.p.r. 917/1986 sono maggiorate,
nell’ambito dell’addizionale regionale all’IRPEF e secondo quanto previsto
dall’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 68/2011, dei seguenti importi: a. 20 euro
per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire
dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
b. la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo
pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).
2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle
detrazioni si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12, comma 1,
lettera c) e comma 2 del d.p.r. 917/1986.
3. Qualora il livello di
reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consente la
fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di
misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A
tal fine è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB
05.01.01, il capitolo di spesa n. 783034 denominato “Misure di sostegno
economico diretto in applicazione del secondo periodo del comma 5 dell’articolo
6 del decreto legislativo n. 68 del 2011”, con una dotazione finanziaria, per
l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di 2 milioni e
300 mila euro.
4.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità meramente
applicative per l’accesso alle misure di cui al comma 3.
Art. 6
Aliquota
IRAP per l’anno 2014
1.
Per il periodo d’imposta 2014 è confermata la maggiorazione di aliquota prevista
dal comma 3 dell’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali), e successive modificazioni, e dal comma 6 dell’articolo
3 della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40(Disposizioni per la formazione del
bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010) e richiamata dall’articolo
4 della l.r.
45/2012.
2.
Per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale ONLUS nonché per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) è
confermata l’esenzione prevista dall’articolo
48 della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004), come
modificato dell’articolo
4 della legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012
della Regione Puglia).
3.
Il gettito riveniente dall’applicazione della maggiorazione di aliquota di cui
al comma 1 è destinato prioritariamente alla copertura dell’eventuale disavanzo
del Servizio sanitario regionale (SSR).
Art. 7
Integrazioni
all’articolo
5 della l.r.
45/2012
1.
Dopo il comma 2 dell’articolo
5 della l.r.
45/2012 è aggiunto il seguente:
“2-bis.
Sono esentati, altresì, dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per
il primo periodo fisso previsto dall’articolo 2 del regolamento recante modalità
e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18
della legge 21 maggio 1995, n. 463, emanato con decreto del Ministero delle
finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive, i
veicoli nuovi a propulsione ibrida elettrica immatricolati per la prima volta
dal 1° gennaio 2014. Al termine del periodo complessivo di esenzione l’importo
della tassa automobilistica è ridotto a un quarto”.
Capo
2
Disposizioni
finanziarie
Art. 8
Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da
quarantena Xylella fastidiosa associato al “Complesso del disseccamento rapido
dell’olivo”
1.
Allo scopo di far fronte alle emergenze fitosanitarie conseguenti al batterio da
quarantena Xylella fastidiosa, la Regione programma ed attua i seguenti
interventi urgenti di prevenzione, controllo ed
eradicazione:
a.
ispezioni sistematiche al fine di definire le zone contaminate e individuare
immediatamente qualsiasi sintomo ascrivibile alle infezioni del
batterio; b. ispezioni presso tutti i vivai ricadenti nell’area
interessata dal batterio e nelle aree limitrofe per disciplinare la
commercializzazione delle piante sensibili al batterio; c. prelievo di
materiale vegetale e di vettori a campione al fine di ricercare la presenza del
batterio; d. analisi di laboratorio sui campioni prelevati; e.
attuazione di specifiche azioni di prevenzione, controllo e eradicazione del
batterio, in base al diverso livello di contaminazione delle zone; f.
attività di ricerca e di indagini al fine di acquisire maggiori conoscenze sulla
biologia ed etologia del batterio. 2. Le azioni di intervento sono
approvate dalla Giunta regionale su proposta dell’Ufficio osservatorio
fitosanitario del Servizio agricoltura.
3. Per la realizzazione
delle attività previste dal presente articolo è istituito nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della UPB 01.01.04, il capitolo di spesa n. 111034
denominato “Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la
eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa”, con una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa,
di 2 milioni di euro.
4. Per gli esercizi finanziari successivi si
provvederà nei limiti degli stanziamenti previsti nelle rispettive leggi di
bilancio.
Art. 9
Provvedimenti
in favore delle aziende agrozootecniche
1.
Al fine di provvedere all’adeguamento dell’acquedotto rurale in favore delle
aziende agrozootecniche, come da progettualità già formalizzata dal Consorzio di
bonifica Terre d’Apulia, è istituito nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della UPB 01.04.04 il capitolo n. 112026, denominato “Spese
potenziamento acquedotto rurale in favore delle aziende agrozootecniche”, con
uno stanziamento per l’anno 2014, in termini di competenza e cassa, di 300 mila
euro.
Art. 10
Modifica
all’articolo
7 della legge
regionale 23 dicembre 2008, n. 45
1.
Il comma 1 dell’articolo
7 della legge
regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria),
è sostituito dal seguente:
“1.
E’ consentita sul territorio regionale la macellazione aziendale dei propri
animali delle specie ovina, caprina, suina, nonché della specie bovina di età
non superiore ai quarantotto mesi, per la successiva commercializzazione nel
comune di appartenenza e/o nei comuni limitrofi.”.
Art. 11
Misure
in favore delle università pugliesi
1.
Per favorire il diritto allo studio e i servizi agli studenti, è disposto, ai
sensi della lettera b) del comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma
1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti
al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5), lo stanziamento di un
contributo straordinario di euro 1 milione in favore delle università pugliesi
per il supporto delle attività didattiche e di ricerca, da utilizzarsi secondo
le modalità definite dal Comitato universitario regionale di coordinamento CURC,
anche in favore di personale contrattualizzato con forme di lavoro
flessibile.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nel bilancio regionale autonomo
per l’esercizio finanziario 2014, nell’ambito della UPB 04.04.02, il capitolo di
spesa n. 915081 denominato “Contributo straordinario in favore delle università
pugliesi per supporto alle attività didattiche e di ricerca” ed è assegnata la
relativa dotazione finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e
cassa.
3.
L’utilizzo del contributo regionale da parte delle università destinatarie è
oggetto di relazione e rendicontazione quadrimestrale che comprovi l’efficacia
della misura.
Art. 12
Modifiche
alla legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18
1.
Alla legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 (Ordinamento degli uffici e stato
giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia), sono
apportate le seguenti modificazioni:
a.
l’articolo
70 è abrogato;
b.
all’articolo
78:
1.
al comma settimo sono aggiunte le seguenti parole “o dal contratto collettivo
nazionale”;
2.
al comma ottavo le parole “da parte del Consiglio del personale” sono
soppresse;
3.
dopo il comma ottavo è aggiunto il seguente:
“Con
apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto, sentite
le Organizzazioni sindacali, si provvede alla disciplina dell’amministrazione e
della contabilità del fondo di cui al precedente comma”.
Art. 13
Modifiche
e integrazioni alla legge
regionale 26 giugno 2006, n. 18
1. All’articolo
5 della legge
regionale 26 giugno 2006, n. 18 (Istituzione dell’Avvocatura
regionale), sono apportate le seguenti integrazioni:
a.
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis.
E’ comunque consentita, in presenza di significative esigenze di rafforzamento
dell’organico degli avvocati regionali e nel rispetto delle procedure previste
per le relazioni sindacali, la possibilità di procedere, attraverso procedure di
mobilità interna e previo espletamento di apposita selezione, all’assegnazione
all’Avvocatura regionale di personale in servizio nei ruoli amministrativi della
Regione inquadrato nella categoria D, già abilitato allo svolgimento della
professione forense”;
b.
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis.
Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano anche in favore del personale
delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS assegnato alle strutture
legali che, a qualunque titolo, assume il patrocinio e la rappresentanza
dell’amministrazione di appartenenza nell’ambito dei procedimenti giudiziari, in
qualunque grado, innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione, ordinaria,
amministrativa, tributaria e speciale. Con separato regolamento sono
disciplinati i termini e le modalità dell’istituto”.
Art. 14
Modifica dell’articolo
17 della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38
1. L’articolo
17 della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto
programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali
in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517), è sostituito dal seguente:
“Art.
17
Al
fine di consentire di predisporre e sottoporre all’approvazione della Giunta
regionale il bilancio economico preventivo consolidato del SSR nei termini
previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 118 del 2011, il bilancio
pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono deliberati dal
direttore generale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui i
bilanci economici preventivi si riferiscono e inviati entro cinque giorni
all’Area politiche della salute - Servizio gestione accentrata finanza sanitaria
regionale”.
Art. 15
Integrazioni all’articolo
10 della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (1)
[1.
Al comma 1 dell’articolo
10 della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private), sono apportate le seguenti modificazioni e
integrazioni:
a.
al punto 1), dopo le parole “di società” sono aggiunte le seguenti: “o
fondazioni”;
b.
al punto 2), dopo le parole “tra società” sono aggiunte le seguenti: “o
fondazioni già”;
c.
dopo il punto 2 bis) è aggiunto il seguente:
“2
ter) atti dispositivi dell’intero ramo di azienda, previa notifica alla
amministrazione e subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti
soggettivi e soggettivi.”. ]
(1) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. l).
Art. 16
Integrazione all’articolo
24 della l.r.
8/2004 (2)
[1. All’articolo
24 della l.r.
8/2004, dopo il comma 5-bis, introdotto dall’articolo
8 della l.r.
45/2008, è inserito il
seguente:
“5-ter.
I soggetti risultanti a seguito delle operazioni contemplate dal comma 1
dell’articolo 10 mantengono l’accreditamento
istituzionale.”. ]
(2) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. l).
Art. 17
Modifiche
alla l.r. 45/2008
1.
Il termine di cui all’articolo 2 della l.r. 45/2008, come modificato
dall’articolo 5 della legge regionale 17 giugno 2013, n. 14, è prorogato al 31
marzo 2014.
Art. 18
Proroga
dei contratti a tempo determinato nelle aziende e negli enti del SSR
1.
Le Aziende e gli enti del SSR che nella programmazione triennale del fabbisogno
di personale riferita agli anni dal 2013 al 2016 prevedono di effettuare le
procedure concorsuali, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo
determinato dei soggetti che hanno maturato al 30 ottobre 2013 almeno tre anni
di servizio, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa
vigente in materia.
2.
Le proroghe di cui al comma 1 sono disposte, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione
organica vacanti, indicati nella programmazione triennale, fino al completamento
delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre
2016.
Art. 19
Disposizioni
in materia di qualificazione e efficientamento della spesa
sanitaria
1.
I Direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL), delle Aziende
ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
verificano, con cadenza trimestrale e attraverso le strutture del controllo di
gestione, il corretto utilizzo delle risorse e gli scostamenti nel
raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e efficientamento della spesa
sanitaria per ciascun centro di responsabilità e di costo, adottando gli
opportuni provvedimenti correttivi.
2.
Dell’attività svolta deve essere redatta una relazione semestrale da sottoporre
al controllo della Giunta regionale, del cui esito ne dà notizia alla competente
Commissione consiliare permanente.
Art. 20
Disposizioni
in materia di assistenza alle persone affette da SLA (3)
[1. Il contributo
economico destinato a coprire i costi del lavoro di cura (familiari o privato)
svolto a domicilio della persona affetta da SLA, nella fase avanzata, e
variabile in funzione del livello di complessità assistenziale, previsto nel
programma attuativo per la realizzazione del Progetto “Quality-Care SLA Puglia
2011”, è come di seguito rideterminato: a. 1 fascia euro 500; b. 2 fascia euro 1.000; c. 3 fascia euro
1.100.
2. I
maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione di cui al comma 1, pari a 300
mila euro per anno, trovano copertura nell’ambito dello stanziamento previsto
sul capitolo n. 785000 della UPB 05.02.01. ]
(3) Articolo
abrogato dalla l.r. n. 23/2016, art. 12, comma
3.
Art. 21
Modifiche
all’articolo 18 della l.r. 26/2013
1.
Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 26/2013 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a.
dopo le parole “dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”, sono inserite le seguenti:
“e/o per fare fronte ad oneri aggiuntivi derivanti da attività
transattive”;
b.
alla declaratoria del capitolo di spesa n. 742011, dopo le parole “convertito
dalla l. n. 64/2013” sono aggiunte le seguenti: “e/o a seguito conclusione
attività transattive”.
Art. 22
Contributi
economici per sostegno alle famiglie per percorsi di
PMA
1.
Nell’ambito delle iniziative a sostegno delle responsabilità genitoriali e di
contrasto della povertà di nuclei familiari, in applicazione del comma 3
dell’articolo 24 della l.r. 19/2006, la Regione Puglia sostiene la spesa delle
coppie genitoriali per la compartecipazione al costo dei percorsi di
procreazione medicalmente assistita (PMA) con un contributo nella misura di 400
euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche di I livello, ovvero
nella misura di 1000 euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche
di II e III livello, e comunque nella misura massima di due percorsi per
coppia.
2.
Possono accedere al contributo economico per le spese di compartecipazione al
costo dei percorsi di PMA le coppie in possesso dei requisiti soggettivi
previsti dal comma 1 dell’articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme
in materia di procreazione medicalmente assistita) e il cui nucleo familiare
abbia un Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) in corso di
validità al momento della domanda di accesso al contributo non superiore a 15
mila euro.
3.
Ai fini della presentazione della domanda di contributo economico, la stessa è
formulata alla Direzione generale della ASL nel cui territorio risulti residente
la coppia richiedente, entro e non oltre sei mesi dalla data dell’intervento. La
Giunta regionale approva con proprio atto apposite linee guida per tutte le
modalità attuative della misura di intervento e per i criteri di priorità
nell’accesso al beneficio, entro e non oltre sei mesi dalla data dell’intervento
a partire dal 1° gennaio 2014.
4.
Ai fini della copertura finanziaria della misura di cui al presente articolo,
per l’esercizio finanziario 2014 e per gli anni seguenti è assegnato l’importo
di 500 mila euro a valere sul capitolo n. 785010 - UPB
05.01.01.
Art. 23
Contributo
per spese di funzionamento ex ONPI di Bari e San Vito dei
Normanni
1.
Al fine di assicurare la continuità assistenziale per gli utenti già assistiti e
di assicurare la continuità delle posizioni lavorative agli operatori già in
servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 febbraio 2013,
n. 7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale), la Regione Puglia assicura
ai Comuni di Bari e di San Vito dei Normanni il concorso al finanziamento delle
spese di funzionamento delle case di riposo Ex-ONPI, nel rispetto della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 37 (Seconda variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 1994), e in coerenza con la normativa nazionale e
regionale vigente in materia di competenza per la gestione della rete dei
servizi, di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni e di
determinazione delle tariffe di riferimento regionale.
2. Il concorso al finanziamento a partire
dall’esercizio finanziario 2014 è determinato in misura non superiore alla
tariffa regionale di riferimento vigente “pro die” “pro utente” per la casa di
riposo, calcolata per il numero di posti letto effettivamente occupati da
pazienti già assistiti alla data di entra in vigore della l.r.
7/2013.
3. Nel rispetto
della normativa regionale vigente, i comuni di Bari e San Vito dei Normanni
pongono in essere ogni azione amministrativa atta a definire per le case di
riposo ex ONPI modalità gestionali efficienti e sostenibili finanziariamente,
nonché percorsi di accesso degli utenti rispettosi dei principi di equità, pari
opportunità di accesso, qualità delle prestazioni, anche mediante idonei
percorsi di riconversione dell’offerta e di adeguamento strutturale e funzionale
delle strutture esistenti.
4. La spesa di cui al presente articolo trova
copertura finanziaria annuale e pluriennale a valere sul capitolo 784010 - UPB
05.02.01 del bilancio autonomo regionale.
5. E’ abrogato il punto 1) del comma 3 dell’articolo
69 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), come già sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della
l.r. 7/2013.
Art. 24
Modifiche
e integrazioni alla l.r. 19/2006
1.
Alla l.r. 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a.
all’articolo 30, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la
seguente:
“l
bis) iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare
crescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche delle
istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della tutela delle
vittime e della mediazione penale e sociale anche attraverso partnership e
patrocini onerosi in favore di iniziative di terzo e quarto settore,
partecipazioni a sovvenzioni in favore di progetti finalizzati ovvero dando
vita ad iniziative proprie, sempre entro i limiti di spesa assegnata
all’ufficio.”;
b.
all’articolo 30, dopo il comma 6-bis è aggiunto il
seguente:
“6-ter.
Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o
subordinato. Il conferimento della carica di Garante ne determina il
collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al
trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di
Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla
retribuzione in godimento all’atto del collocamento in
aspettativa.”;
c.
all’articolo 31, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la
seguente:
“g
bis) promuove iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica
per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche
delle istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della tutela
delle vittime e della mediazione penale e sociale anche attraverso
partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative di terzo e quarto
settore, partecipazioni a sovvenzioni in favore di progetti finalizzati
ovvero dando vita ad iniziative proprie, sempre entro i limiti di spesa
assegnata all’ufficio.”;
d.
all’articolo 31, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis.
Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o
subordinato. Il conferimento della carica di Garante ne determina il
collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al
trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di
Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla
retribuzione in godimento all’atto del collocamento in
aspettativa.”.
e.
l’articolo 31 bis è sostituito dal seguente:
“Art.
31 bis Indennità e dotazione finanziaria da assegnare ai Garanti di
cui agli articoli 30 e 31
1. Ai Garanti regionali di cui agli
articoli 30 e 31 della presente legge è attribuita un’indennità lorda di
funzione, per dodici mensilità, pari al cinquantacinque per cento
dell’emolumento omnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali.
Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso al
rimborso delle spese di viaggio per l’espletamento della funzione, che sono
autocertificate dai Garanti ai fini dell’applicazione della normativa
fiscale vigente.
2. Entro il 15 settembre di ogni anno, i
Garanti presentano all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il
proprio programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del
relativo fabbisogno finanziario.
3. L’Ufficio di presidenza,
previa discussione cui partecipano anche i rispettivi Garanti, esamina e
approva i programmi. In conformità ai programmi approvati determina le
risorse finanziarie da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del
Consiglio e da porre a disposizione dei rispettivi Garanti.
4.
Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e
della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia
gestionale e organizzativa nel rispetto della vigente normativa nazionale e
regionale.
5. I Garanti predispongono e presentano all’Ufficio
di presidenza del Consiglio, entro il 30 marzo di ogni anno, un dettagliato
rendiconto dell’utilizzo delle risorse assegnate di cui al comma
3.”.
Art. 25
Interventi
a sostegno degli oratori
1.
Al fine di consentire la pubblicazione dell’Avviso adottato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 852 del 3 maggio 2013 (Art. 21 l.r. 45/2012 -
Sostegno agli oratori parrocchiali - Adozione dello schema di avviso pubblico
per la partecipazione alla procedura di selezione di interventi per
l’adeguamento alle norme di sicurezza, l’eliminazione delle barriere
architettoniche e gli ampliamenti degli oratori parrocchiali), nel bilancio
autonomo regionale per l’esercizio finanziario 2014, è stanziata la somma di 300
mila euro sul capitolo di spesa n. 511032 - UPB 09.01.06 -, denominato
“Contributo regionale in favore degli oratori parrocchiali dei comuni con
popolazione inferiore a 15 mila abitanti ai sensi dell’articolo 21 della l.r.
45/2012”.
Art. 26 (4)
(Incentivi
e contributi per progetti di promozione e sostegno della connettività sociale in
favore dei cittadini diversamente abili)
1.
Al fine di promuovere e sostenere la connettività sociale per i cittadini
diversamente abili, anche attraverso l’impiego di nuove tecnologie, che
permettano l’esercizio di attività creative e di socializzazione, nonché
l’autonomia nella vita quotidiana, nell’ambito della missione 12, programma 2,
titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria , per ciascuno degli esercizi
2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 70
mila.
2.
L’utilizzo delle risorse stanziate è riservato a organizzazioni del Terzo
settore, aventi per oggetto iniziative di solidarietà e di integrazione sociale
e lavorativa di cittadini diversamente abili, coerenti con le finalità previste
dal comma 1 è disciplinato da apposite linee guida che la Giunta regionale
approva entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(4) Articolo sostituito dalla l.r.
n. 1/2016, art. 5. Il testo originario era così formulato:" Art.
26 Incentivi per progetti di ricerca in favore dei cittadini diversamente
abili -1. Al fine di incentivare la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie
che permettano ai cittadini diversamente abili l’esercizio di attività creative,
prioritariamente quella di suonare uno strumento musicale, è istituito nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 05.02.01, il capitolo n.
784009, denominato “Finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo di nuove
tecnologie per favorire le attività creative di cittadini diversamente abili”,
con uno stanziamento per l’anno 2014, in termini di competenza e cassa, di 70
mila euro. 2. L’utilizzo delle risorse stanziate è riservato ad associazioni o
cooperative sociali, aventi per oggetto l’integrazione sociale e lavorativa di
cittadini diversamente abili, che si impegnino a sviluppare attività
imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni compatibili con le finalità
previste dal comma 1."
Art. 27
Integrazione
del Piano straordinario Salute-Ambiente
1.
Al fine di contrastare le criticità ambientali e delle relative evidenze
epidemiologiche nel territorio provinciale di Brindisi, la Regione integra il
Piano straordinario adottato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 12
luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2012), a valere sulle risorse di cui al capitolo n.
751056.
2.
La Giunta regionale predispone l’integrazione di cui al comma 1 avvalendosi
della ASL competente, nonché dell’ARPA e dell’ARES e lo approva entro il 31
marzo 2014.
3.
In considerazione dell’avvio delle attività dell’ospedale della Murgia in
Altamura, la ASL competente è autorizzata a stipulare protocolli di intesa con
l’Ente ecclesiastico “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, al fine di migliorare
l’offerta sanitaria dei servizi ritenuti strategici dalla programmazione
regionale per assicurare i livelli essenziali di assistenza. La Regione concorre
agli oneri relativi con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, di
100 mila euro sul capitolo di nuova istituzione n. 711053 - UPB 05.08.01. -
denominato “Concorso nelle spese di protocolli d’intesa con l’Ente ecclesiastico
Miulli per migliorare l’offerta sanitaria di servizi
strategici”.
4.
La Giunta regionale predispone l’atto di programmazione di cui al presente
articolo entro il 31 marzo 2014.
Art. 28
Spese
per il superamento delle criticità riscontrate nel Centro di trattamento rifiuti
in agro di Conversano.
1.
Al fine di consentire il superamento delle criticità di natura tecnica,
economica e gestionale riscontrate nella esecuzione dei lavori relativi al
Centro di trattamento rifiuti in agro di Conversano, località Martucci, oggetto
di accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria, nel caso in cui l’impresa
aggiudicataria non intenda procedere a proprie spese alla realizzazione dei
lavori finalizzati al ripristino della corretta funzionalità dell’opera che si
rendessero necessari all’esito del procedimento penale attualmente in corso, è
istituto nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 09.01.04, il
capitolo di spesa 511021 denominato “Spese per la realizzazione dei lavori
finalizzati alla risoluzione delle criticità rilevate nel Centro di trattamento
rifiuti in agro di Conversano, località Martucci, da eseguirsi in danno
dell’impresa aggiudicataria dei lavori”, con una dotazione finanziaria per
l’esercizio 2014, in termini di competenza e cassa, di 3 milioni e 500 mila
euro.
2.
Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante le
corrispondenti entrate a valere sul bilancio regionale autonomo, UPB 03.04.03,
capitolo di entrata n. 3065010, per effetto delle obbligazioni del terzo verso
la Regione Puglia, ovvero mediante prelevamento dal fondo di riserva per le
spese impreviste su cui viene apposto un vincolo di destinazione di pari
importo.
Art. 29
Disposizioni
in materia di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei
rifiuti (5)
1.
Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, commi 28, 29 e 30, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), e dall’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38
(Disposizioni per la formazione del bilancio 2012 e bilancio pluriennale
2012-2014 della Regione Puglia), al fine di sostenere il conseguimento degli
obiettivi di raccolta differenziata, tesa alla riduzione dei conferimenti in
discarica, la Regione adotta misure eccezionali a sostegno dei bilanci dei
comuni che risultano aver attuato misure idonee al perseguimento di tale
obiettivo.
2. Tutti i comuni che prevedono di conseguire nel
mese di giugno 2014 una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il
5 per cento in più rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012
- agosto 2013 sono esentati dal versamento mensile del differenziale del
contributo, fermo restando l’obbligo di provvedere all’eventuale conguaglio
entro il 30 Settembre 2014. Il contributo non versato è destinato esclusivamente
a concorrere alle spese di gestione del servizio dei rifiuti urbani. I comuni
devono comunicare, entro il 31 gennaio 2014, la previsione del conseguimento
dell’obiettivo al gestore dell’impianto e al Servizio regionale
competente.
3. Fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 3, comma 27, della legge 549/1995, per i comuni
che per l’anno 2014 non hanno conseguito oppure non prevedono di conseguire
l’obiettivo di cui al comma 2, il maggiore costo del tributo versato tramite i
gestori degli impianti, in relazione al quantitativo di rifiuti destinati allo
smaltimento in discarica accertato per l’anno 2013 (settembre 2012 - agosto
2013), viene interamente appostato sul capitolo di spesa n.
611088. 4. In via eccezionale,
i comuni che dimostrano di aver conseguito l’obiettivo di raccolta differenziata
del 65 per cento entro il 28 febbraio 2014, possono chiedere la rideterminazione
dell’aliquota di ecotassa 2014, secondo i parametri di cui all’articolo 7 della
l.r. 38/2011.
5. La
Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede, per gli ARO inadempienti rispetto alle previsioni di cui al
comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24
(Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali), a esercitare i poteri sostitutivi di cui al comma 2
del medesimo articolo.
(5) Vedi la l.r. n. 37/2014, art.36
Art. 30
Disposizioni
in materia di trasporto pubblico locale
1.
Al fine di garantire le risorse necessarie al mantenimento e al miglioramento
degli attuali livelli dei servizi di trasporto pubblico di competenza delle
province e dei comuni, ivi compreso l’adeguamento all’inflazione, a decorrere
dall’anno 2014 e sino alla prossima aggiudicazione dei suddetti servizi a
seguito di procedure concorsuali a evidenza pubblica, è istituito nel bilancio
autonomo della Regione Puglia, [ nell’ambito dell’UPB 03.04.04, ] (6) in favore degli enti locali che prorogheranno i
contratti di servizio in corso sino al 30 giugno 2018, il capitolo di spesa n.
552053, denominato “Concorso della Regione agli oneri a carico di città
metropolitana, province e comuni che prorogheranno i contratti di servizio per i
servizi di trasporto pubblico locale, ivi compreso l’adeguamento all’inflazione,
ai sensi dell’articolo 30
della l.r.
45/2013”. (7)
2.
Per l’anno 2014 la dotazione finanziaria del capitolo istituito ai sensi del
comma 1 è pari a 8 milioni di euro in termini di competenza e cassa; per gli
anni 2015 e 2016 la dotazione finanziaria è determinata in 18 milioni di euro
per ciascun anno.
3.
Per le finalità di cui al comma 1 per l’anno 2014 sono, altresì, utilizzate,
nell’ammontare di 10 milioni di euro, le economie vincolate presenti sul
capitolo di spesa n. 551027.
4.
A far data dal 1° gennaio 2014 e sino al 30 giugno 2018 le province e i comuni
possono prorogare i contratti di servizio del trasporto pubblico locale in corso
con gli affidatari dei servizi medesimi.
4
bis. A far data dal 1 luglio 2018, al ricorrere delle condizioni previste
dall’articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e successive modificazioni e
integrazioni, le risorse in favore degli enti locali di cui al capitolo di spesa
n. 552053, continueranno ad essere riconosciute per il tempo strettamente
necessario al completamento delle procedure di affidamento e comunque non oltre
il 30 giugno 2020.;
4 ter. Le risorse in favore degli enti locali sono
riconosciute per i contratti di servizio affidati in conformità alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 e successive modificazioni
e integrazioni e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Tali risorse vengono
altresì riconosciute agli enti locali con contratti di servizio in scadenza
oltre il 30 giugno 2018 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. (8)
4 quater. Agli oneri rivenienti dall’attuazione dei
precedenti commi 4 bis e 4 ter, pari a complessivi euro 37 milioni e 200 mila,
si provvede, nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1 del bilancio
regionale, per euro 9 milioni e 300 mila nell’ambito dello stanziamento già
allibrato sul capitolo 552053 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 approvato con l.r . 68/2017, e per euro 27 milioni e 900 mila
con variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018
mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato.
“4 quinquies….A far data dal 1° luglio 2020, ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 18/2020, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi), e
dall’articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, le risorse in
favore degli enti locali di cui al capitolo di spesa n. 552053, a modificazione
di quanto stabilito al comma 4 bis, continueranno a essere riconosciute per il
tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento e
comunque non oltre il 31 luglio 2021.(9)
4 sexies. A modificazione di quanto stabilito al comma 4
ter, le risorse in favore degli enti locali sono riconosciute per i contratti di
servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE)
1370/2007 e comunque non oltre il 31 luglio 2021. Tali risorse vengono altresì
riconosciute agli enti locali con contratti di servizio in scadenza oltre il 30
giugno 2020 e comunque non oltre il 31 luglio 2021.
[5.
Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono ripartite tra le province e i comuni di cui
al comma 1 con criteri stabiliti in successivi provvedimenti della Giunta
regionale, sulla base dei trasferimenti operati nell’anno 2013 dalla Regione, al
netto di qualsiasi ulteriore concorso e/o contributo. Le eventuali quote non
assegnate dalla Giunta regionale agli enti locali che non hanno proceduto con la
proroga dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale sono destinate
al rinnovo del parco rotabile. Nessun altro onere finanziario deve gravare sul
bilancio regionale. ] (10)
6.
Il comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio
pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), è abrogato, ferma restando la
previsione di cui al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 31 ottobre
2002, n.18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico
locale).
(6) Parole soppresse dalla l.r. 44/2018,
art.8,comma
1, lett.a)
(7) Parole sostituite dalla l.r.
35/2020 art. 16,
comma 1.
(8) Commi 4bis, 4ter e 4 quater inseriti dalla l.r. 44/2018,
art.8,comma
1, lett.b)
(9) Commi 4 quinquies e 4 sexies inseriti dalla l.r.
35/2020 art. 16,
comma 2. ( Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo
30, commi 4 quinquies e 4 sexies, della
l.r. 45/2013 , si provvede
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui
alla missione 10, programma 2, titolo 1.)
(10) Comma abrogato dalla l.r. 44/2018,
art.8,comma
1, lett.c)
Art. 31
Disposizioni
in materia di trasporti
1.
Per le finalità di cui al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 18/2002, a garanzia
della continuità di funzionamento della Rete eliportuale pugliese, per il
triennio 2014-2016, nell’ambito della UPB 03.04.02, è istituito il capitolo di
spesa n. 551039, denominato “Attività di gestione, manutenzione, controllo e
custodia della rete eliportuale regionale”, con una dotazione finanziaria, in
termini di competenza e cassa, di 350 mila euro per l’anno 2014 e di 550 mila
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
Art. 32
Fondo
di rotazione per il finanziamento di progetti di infrastrutturazione
stradale
1.
Al fine di razionalizzare e accelerare i tempi di esecuzione delle opere di
infrastrutturazione della rete stradale di interesse regionale, compresa la
viabilità statale insistente sul territorio della Regione Puglia, nonché di
garantire maggiore efficacia alla relativa progettazione, assicurando tempi di
elaborazione più adeguati alla complessità delle opere, è istituito, nell’ambito
della UPB 09.01.04, il capitolo di spesa n. 511033, denominato “Fondo di
rotazione per il finanziamento della progettazione di infrastrutture stradali da
proporre al finanziamento dello Stato o dell’Unione
europea”.
2.
Il fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi di
fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti
i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi. I criteri di valutazione, i
documenti istruttori, la procedura, le condizioni e i limiti per l’accesso,
l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti del fondo sono stabiliti con
deliberazione di Giunta regionale.
3.
Le anticipazioni non possono comunque superare l’importo determinato sulla base
delle disposizioni che regolano la determinazione dei corrispettivi da porre a
base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi
relativi all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 9, comma 2, del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e comunque il dieci per cento
del costo presunto dell’opera.
4.
Le spese di progettazione anticipate dal fondo di rotazione costituiscono parte
integrante del costo complessivo dell’intervento finanziato e vengono rimborsate
alla regione all’atto della erogazione della provvista finanziaria necessaria
alla realizzazione dell’opera, senza interessi.
5.
Le richieste di anticipazione possono essere presentate dai comuni e dalle
province nonché, per i progetti di infrastrutturazione relativi alle strade
statali insistenti sul territorio regionale, dall’ente gestore
dell’infrastruttura. In quest’ultimo caso, i progetti sono finanziati in accordo
con l’ente gestore e previa stipula di apposito protocollo d’intesa che preveda
obbligatoriamente:
a.
l’impegno dell’ente gestore a finanziare con priorità l’intervento per il quale
la Regione anticipa le spese di progettazione;
b.
il rimborso della somma anticipata nel caso in cui l’intervento non venga
finanziato entro un numero predeterminato di anni a decorrere dalla data di
erogazione dell’anticipazione.
6.
Per l’esercizio 2014 è stabilita una dotazione finanziaria del Fondo, in termini
di competenza e cassa, di 600 mila euro. Per gli esercizi successivi il fondo
sarà ricostituito in funzione delle somme rimborsate dai soggetti beneficiari e
comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa fissati dalla legge di
bilancio.
7.
Le somme rimborsate dai soggetti beneficiari sono introitate dalla Regione su
apposito capitolo di entrata. A tal fine, è istituito, nell’ambito della UPB
03.04.01, il capitolo di entrata n. 3065033, denominato “Rimborso delle
anticipazioni erogate a valere sul fondo di rotazione per il finanziamento della
progettazione di infrastrutture stradali da proporre al finanziamento dello
Stato o dell’Unione europea”.
Art. 33
Disposizioni
in materia di trattazione dei contenziosi
1.
A decorrere dall’anno 2014, è affidata all’Avvocatura della Regione Puglia la
trattazione degli affari contenziosi inerenti alle cessate gestioni di
autoservizi interurbani (ex AMET ed ex ATAF). L’Avvocatura regionale assume la
trattazione dei predetti affari contenziosi a far data dalla formale consegna
dei fascicoli contenziosi e dal passaggio degli atti da parte del Servizio
regionale programmazione e gestione del trasporto pubblico locale, provvedendo
con le modalità stabilite dalla l.r. 18/2006.
Art. 34
Contributo
straordinario per piani di ristrutturazione aziendale degli enti fieristici
pugliesi in crisi
1.
Gli enti fieristici pugliesi che versano in situazione di squilibrio
economico-finanziario e che intendono realizzare un processo di risanamento al
fine di evitare la liquidazione, predispongono un piano di ristrutturazione
aziendale.
2.
Il piano di ristrutturazione aziendale deve individuare sia le necessarie azioni
di razionalizzazione e contenimento della spesa che quelle di incremento
dell’efficienza gestionale. Il piano di ristrutturazione deve essere coerente
con le previsioni di cui alla legge regionale 9 marzo 2009, n. 2 (Promozione e
sviluppo del sistema fieristico regionale), e al relativo regolamento di
attuazione.
3.
Il piano, adottato dagli organi statutari degli enti fieristici interessati, è
trasmesso, entro e non oltre il 28 febbraio 2014, al Servizio regionale
competente, che nei successivi trenta giorni, verificata la rispondenza ai
requisiti di legge, lo approva.
4.
Nel caso in cui il piano di ristrutturazione preveda a carico degli enti
fondatori un incremento del contributo annuale, la Giunta regionale - su
richiesta degli enti fieristici - concede per il 2014 un contributo
straordinario di importo complessivo non superiore all’aumento della
contribuzione annuale del 2014 assicurata dagli enti fondatori. L’onere
dell’aumento del contributo annuale, ai fini della determinazione del contributo
straordinario regionale, non grava sugli enti fondatori che alla data di
approvazione del piano di ristrutturazione risultino commissariati, ovvero
abbiano fatto richiesta di accesso alla procedura di riequilibrio finanziario di
cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
5.
A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, nell’ambito della UPB 02.01.02, il capitolo di spesa n. 352020, denominato
“Contributo straordinario per la ristrutturazione aziendale degli enti
fieristici pugliesi in crisi”, con una dotazione finanziaria, in termini di
competenza e cassa, di 5 milioni di euro.
6.
Entro il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale definisce i criteri di
ripartizione delle somme stanziate dal presente articolo da applicarsi nel caso
in cui siano presentate più domande di accesso. Nella definizione di tali
criteri, la Giunta regionale tiene conto del volume di attività degli enti
fieristici, con particolare riguardo al numero di manifestazioni realizzate, al
numero di visitatori e al volume di ricavi maturati negli ultimi cinque anni.
Art. 35
Disposizioni
in materia di demanio e patrimonio
1.
Alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera
nazionale combattenti), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a.
alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 10, le parole: “fino a un massimo di
quattro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a un massimo di
otto”;
b.
alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 22, le parole: “fino a un massimo di
quattro,” sono sostituite dalle seguenti: “fino a un massimo di
otto,”.
2.
Il Servizio competente autorizza il versamento dell’esposizione debitoria
complessiva dell’acquirente, del concessionario e del locatario di beni immobili
regionali, in rate annuali, costanti e anticipate, maggiorate degli interessi
calcolati al tasso legale:
a.
per gli importi inferiori a 10 mila euro, fino a un massimo di quattro
rate;
b.
per gli importi compresi tra 10 mila euro e 50 mila euro, fino a un massimo di
sei rate;
c.
per gli importi superiori a 50 mila euro, fino a un massimo di otto
rate.
3.
Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la perdita del beneficio
della rateizzazione, l’obbligo del versamento dell’intero debito residuo e
l’avvio della procedura di riscossione coattiva.
Art. 36
Disposizioni
per l’intervento in favore di iniziative di manutenzione straordinaria di
edifici pubblici o privati di pregio storico, culturale, religioso e
sociale
1.
La Regione Puglia, al fine di salvaguardare e valorizzare i beni immobili,
pubblici o privati, del patrimonio culturale di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che hanno valenza
storico, culturale, religiosa e sociale, sostiene, nel rispetto delle competenze
statali in materia di tutela, interventi di manutenzione straordinaria e di
restauro conservativo che assumono carattere di
urgenza.
2.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono finanziati dalla Regione
Puglia con un contributo in conto capitale.
3.
La Regione Puglia per l’attuazione del presente articolo, per l’anno 2014,
stanzia un contributo in conto capitale per un importo massimo di 500 mila euro,
da imputarsi sul capitolo di nuova istituzione n. 521041 della UPB 09.01.04,
denominato “Manutenzione straordinaria e restauro conservativo del patrimonio
culturale di cui all’articolo 10 del d.lgs 42/2004”.
Art. 37
Modifica
all’articolo 19 della l.r. 19/2013
1.
Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 19/2013, le parole: “legge e i
procedimenti già avviati sono conclusi dalla struttura organizzativa regionale
cui è attribuita la preminente competenza nella materia” sono sostituite dalle
seguenti: “legge. I procedimenti già avviati dal Consiglio regionale dei lavori
pubblici (CRLLPP) di cui all’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2001,
n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), sono conclusi
dalla struttura organizzativa regionale cui è attribuita la preminente
competenza nella materia. I procedimenti di competenza del soppresso comitato
tecnico e già avviati dall’Autorità di bacino della puglia sono conclusi
dall’ufficio che riveste preminente competenza nella
materia”.
Art. 38
Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n.
27
1.
Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27
(Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di
foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012), le parole: “dal 1°
ottobre 2012 al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1°
ottobre 2012 al 31 dicembre 2014”.
2.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della modifica di cui al comma 1 si fa
fronte mediante lo stanziamento della somma di 150 mila euro, in termini di
competenza e cassa, sul capitolo n. 511036 - UPB 09.01.01 - del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014, denominato “Oneri per il personale
erogati ai comuni dell’area della provincia di Foggia per la prosecuzione della
ricostruzione post sisma 2002”.
Art. 39
Disposizioni
in materia di regolarizzazione dei rapporti locativi di alloggi di
ERP
1.
I legittimi titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che
versano in situazioni di grave difficoltà economica possono richiedere la
regolarizzazione del rapporto locativo attraverso il pagamento delle rate
arretrate in un unico versamento o con la rateizzazione degli arretrati,
concordandola con gli uffici dei rispettivi Istituti autonomi case popolari
(IACP).
Art. 40
Norme
in materia di agenzie regionali
1.
Le agenzie regionali, comunque denominate, beneficiarie di trasferimenti
regionali di parte corrente per spese di funzionamento, riversano all’ente
Regione, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del rendiconto, il 50
per cento dell’avanzo di amministrazione non vincolato. L’avanzo di
amministrazione di cui al precedente periodo è parametrato in base all’incidenza
dei trasferimenti di cui al medesimo periodo sul totale delle entrate correnti,
come risultanti dal rendiconto approvato. Dai trasferimenti regionali di parte
corrente per spese di funzionamento sono esclusi quelli finanziati con risorse a
valere sul riparto del fondo sanitario nazionale. L’avanzo di amministrazione
che rimane nella disponibilità delle agenzie è utilizzato per interventi di
manutenzione straordinaria delle strutture.
2.
Per le agenzie regionali che applicano la contabilità economico-patrimoniale, il
riferimento all’avanzo di amministrazione di cui al comma 1 è da intendersi
all’utile di esercizio dopo le imposte al netto di eventuali accantonamenti
obbligatori previsti dalla normativa statale o
regionale.
3.
Le somme riversate alla Regione ai sensi dei commi 1 e 2 sono destinate alla
riduzione del debito regionale.
Art. 41
Disposizioni
in materia di fondo svalutazione crediti
1.
Per le finalità di cui all’articolo 51-bis della legge regionale 16 novembre
2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione,
bilancio, contabilità regionale e controlli), come introdotto dall’articolo 5
della legge regionale 2 agosto 2010, n. 9, nell’ambito delle spese correnti
dell’UPB 06.02.01 è istituito dedicato capitolo n. 1110030, denominato “Fondo
svalutazione crediti relativo alle anticipazioni concesse ai consorzi di
bonifica per effetto dell’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2007, n.
10, del comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40,
dell’articolo 11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18, dell’articolo 6
della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, dell’articolo 7 della legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 34 e dell’articolo 21 della legge regionale 31
dicembre 2010, n. 19”, con uno stanziamento per l’anno 2014 di 1 milione e 500
mila euro.
2.
La somma stanziata costituisce, al termine dell’esercizio, economia che
confluisce nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato da utilizzare
a fronte di crediti di dubbia o certa inesigibilità.
Art. 42
Spese
di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati Commissario
straordinario regionale
1.
Al fine di consentire l’attuazione della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12
(Norme straordinarie per i consorzi di bonifica) e della legge regionale 13
marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei
consorzi di bonifica), la Regione Puglia provvede a erogare ai consorzi di
bonifica, fino alla concorrenza di 8,5 milioni di euro per il primo semestre
2014, le somme occorrenti per fare fronte alle seguenti spese di
funzionamento:
a.
emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo
determinato;
b.
consumi di acqua ed energia sia per uso civile che per uso
agricolo;
c.
oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza
fino al 31 dicembre 2014.
2.
Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse
finanziarie iscritte, in termini di competenza e cassa, al capitolo n. 112091 -
UPB 01.04.04, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014.
3.
Per gli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a
nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario
ad acta, il quale si avvale di una struttura di supporto. Le prestazioni del
commissario ad acta non comportano oneri per la finanza regionale. Gli oneri
connessi con le prestazioni della struttura di supporto, per complessivi 20 mila
euro, sono imputati, in termini di competenza e cassa, sul capitolo 112099 - UPB
01.04.04.
4.
In deroga al comma 8 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011, il Presidente della
Giunta regionale, per le finalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 1,
può prorogare l’attività del commissario straordinario regionale nominato ai
sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 1 per un ulteriore termine massimo
di dodici mesi.
5.
Resta salva la facoltà attribuita al commissario straordinario regionale dal
comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 45/2012.
6.
I consorzi di bonifica, relativamente alle aree comprensoriali di competenza,
devono presentare, entro il 31 marzo 2014, il “Piano di gestione del servizio
Irriguo” che deve contenere:
a.
lo stato di consistenza degli impianti pubblici esistenti, delle opere di
approvvigionamento, delle reti di adduzione e di
distribuzione;
b.
i costi di efficientamento e di messa a norma delle opere e degli
impianti;
c.
la localizzazione dei domini irrigui che possono essere serviti dagli impianti
di affinamento finanziati e/o proposti per il finanziamento nel prossimo ciclo
di programmazione 2014-2020;
d.
il piano di gestione dell’insieme delle opere del servizio sulla base di una
proposta di tariffa irrigua che tenda al pareggio di
bilancio.
7.
Il piano di gestione del servizio irriguo è approvato dal Consiglio
regionale.
8.
All’esito della approvazione del piano di gestione irriguo, nel rispetto dei
principi del riparto costituzionale tra Stato e regioni, la Regione, con
apposita legge di riordino, disciplina la gestione delle risorse idriche, allo
scopo di assicurare la razionalizzazione e perseguire, ove conforme
all’ordinamento, l’obiettivo di unificare la gestione della risorsa idrica,
nonché di dare uniformità e migliorare la qualità dei servizi sull’intero
territorio pugliese.
Art. 43
Assegnazioni
finanziarie in materia di acque reflue affinate
1.
E’ assegnata al capitolo n. 112110 della UPB 01.04.04, una ulteriore dotazione
economica di 200 mila euro, in termini di competenza e cassa, per la
realizzazione delle opere idrauliche necessarie al completamento di iniziative
sperimentali già avviate, finalizzate al riuso delle acque reflue affinate
attraverso la forma giuridica del consorzio tra
utilizzatori.
2.
E’ assegnata al capitolo n. 112110 della UPB 01.04.04, una ulteriore dotazione
economica di 100 mila euro, in termini di competenza e cassa, per consentire
l’entrata in esercizio di impianti di affinamento, oggetto di apposito
stanziamento con l’articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26
(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013).
Art.
44
Disposizioni
in materia di rifunzionalizzazione di domini
irrigui
1.
L’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) è autorizzata ad
effettuare interventi di ripristino e di rifunzionalizzazione di domini irrigui
ricadenti nelle aree del brindisino e della Murgia sud est (ambito Valle
d’Itria).
2.
Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante l’istituzione nel bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014, nell’ambito della UPB 01.04.03, del
capitolo di spesa n. 112024, denominato “Interventi di ripristino e di
rifunzionalizzazione dei domini irrigui ricadenti nelle aree del brindisino e
della Murgia sud est (ambito Valle d’Itria)”, con una dotazione finanziaria di
450 mila euro, in termini di competenza e cassa.
Art. 45
Interventi
per esplorazione dei fenomeni carsici
1.
Al fine di finanziare attività esplorative di fenomeni carsici di recente
rinvenimento, in particolare per quelli che presentano rilevante interesse
scientifico, per estensione, tipologia e morfologia, perché diretto
prevalentemente alla verifica della qualità e quantità delle acque sotterranee,
è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 09.06.01, il
capitolo n. 611031, denominato “Spese per esplorazione fenomeni carsici di
recente rinvenimento”, con uno stanziamento per l’anno 2014, in termini di
competenza e cassa, di 100 mila euro.
2.
Ulteriore stanziamento di 200 mila euro sul capitolo di cui al comma 1 è
destinato al Comune di Castellana Grotte per la messa in sicurezza e lo sviluppo
del sito carsico “Abate Eustasio” di recente rinvenimento. (11)
(11) Comma modificato dalla l.r.
n. 37/2014, art. 38 .
Capo 3
Disposizioni
finali
Art. 46
Norma
di rinvio
1.
La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di
approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale
2014-2016.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Puglia.
I
N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE
Art. 1 - Spesa a carattere pluriennale Art. 2 - Classificazione
capitoli del bilancio Art. 3 - Modifica all’articolo 15 della legge
regionale 3 luglio 2012, n. 18
TITOLO II - NORME SETTORIALI DI
RILIEVO FINANZIARIO
Capo I - Disposizioni tributarie
Art. 4 -
Aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) per l’anno 2014 Art. 5 - Detrazioni all’addizionale
regionale all’IRPEF per carichi di famiglia Art. 6 - Aliquota IRAP per
l’anno 2014 Art. 7 - Integrazioni all’articolo 5 della l.r. 45/2012
Capo II - Disposizioni finanziarie
Art. 8 - Misure di
emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da
quarantena Xylella fastidiosa associato al “Complesso del disseccamento rapido
dell’Olivo” Art. 9 - Provvedimenti in favore delle aziende agro zootecniche
Art. 10 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2008, n.
45 Art. 11 - Misure in favore delle università pugliesi Art. 12 -
Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 Art. 13 - Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 Art. 14 - Modifica
dell’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 Art. 15 -
Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 Art.
16 - Integrazione all’articolo 24 della l.r. 8/2004 Art. 17 - Modifiche alla
l.r. 45/2008 Art. 18 - Proroga dei contratti a tempo determinato nelle
aziende e negli enti del SSR Art. 19 - Disposizioni in materia di
qualificazione e efficientamento della spesa sanitaria Art. 20 -
Disposizioni in materia di assistenza alle persone affette da SLA Art. 21 -
Modifiche all’articolo 18 della l.r. 26/2013 Art. 22 - Contributi economici
per sostegno alle famiglie per percorsi di PMA Art. 23 - Contributo per
spese di funzionamento ex ONPI Bari e San Vito dei Normanni Art. 24 -
Modifiche e integrazioni alla l.r. 19/2006 Art. 25 - Interventi a sostegno
degli oratori Art. 26 - Incentivi per progetti di ricerca in favore dei
cittadini diversamente abili Art. 27 - Integrazione del Piano straordinario
Salute-Ambiente Art. 28 - Spese per il superamento delle criticità
riscontrate nel Centro di trattamento rifiuti in agro di Conversano Art. 29
- Disposizioni in materia di conseguimento degli obiettivi di raccolta
differenziata dei rifiuti Art. 30 - Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale Art. 31 - Disposizioni in materia di trasporti Art. 32 -
Fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di infrastrutturazione
stradale Art. 33 - Disposizioni in materia di trattazione dei contenziosi
Art. 34 - Contributo straordinario per piani di ristrutturazione aziendale
degli enti fieristici pugliesi in crisi Art. 35 - Disposizioni in materia di
demanio e patrimonio Art. 36 - Disposizioni per l’intervento in favore di
iniziative di manutenzione straordinaria di edifici pubblici o privati di pregio
storico, culturale, religioso e sociale Art. 37 - Modifica all’articolo 19
della l.r. 19/2013 Art. 38 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale
25 settembre 2012, n. 27 Art. 39 - Disposizioni in materia di
regolarizzazione dei rapporti locativi di alloggi di ERP Art. 40 - Norme in
materia di agenzie regionali Art. 41 - Disposizioni in materia di fondo
svalutazione crediti Art. 42 - Spese di funzionamento dei consorzi di
bonifica commissariati - Commissario straordinario regionale Art. 43 -
Assegnazioni finanziarie in materia di acque reflue raffinate Art. 44 -
Disposizioni in materia di rifunzionalizzazione di domini irrigui Art. 45 -
Interventi per esplorazione dei fenomeni carsici
Capo II -
Disposizioni finali
Art. 46 - Norma di rinvio
TABELLA
“A”
IMPORTI
DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
____________________________________(in
milioni di euro)
Settori di
intervento
2014
2015
2016 Ragioneria
(mutui)
257
263
258 Ragioneria (ruoli
S.F.)
4
3
3 Edilizia
Residenziale
1
|