Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
- La presente legge disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla
Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui
all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
10 dicembre 2014, n. 183), nonché in attuazione delle norme di cui agli
articoli 4
e5
della legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare) e dell’articolo 8 della legge 29 ottobre 2016 n. 199
(Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello
sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel
settore agricolo).
- Le azioni, le strategie e l’organizzazione amministrativa previste dalla
presente legge sono attivate in coerenza con le linee di sviluppo individuate
dai piani operativi per l’occupazione della Unione europea, dello Stato e
della Regione per conseguire l’obiettivo finale della parità dei cittadini in
materia di diritto al lavoro e alla crescita professionale.
-
La Regione si avvale della rete regionale dei servizi per
le politiche attive del lavoro per promuovere le opportunità di lavoro,
formazione e crescita professionale in attuazione degli articoli 1, 4, 35 e 37
della Costituzione e il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di
collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi volti a migliorare,
attraverso l’azione dei centri per l’impiego e dei soggetti accreditati ai
servizi per il lavoro, il raccordo tra i fabbisogni di competenze espressi dai
datori di lavoro e le necessità di inserimento, reinserimento, sviluppo
professionale, dichiarate dai soggetti in cerca di nuova o diversa
occupazione.
4. Al fine di dare attuazione ai principi di cui al
comma 3, la Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto fondamentale
della persona e in particolare:
a) promuove l’occupazione di
qualità, anche in forma di autoimpiego;
b) sostiene l’arricchimento e
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, anche attraverso
la promozione del sistema della formazione;
c) supporta lo sviluppo di esperienze
formative mirate all’orientamento professionale, all’acquisizione, in contesti
applicativi, di competenze tecnico-specialistiche, all’inserimento e al
reinserimento lavorativo, realizzate anche ricorrendo alla forma del tirocinio;
d) sostiene l’acquisizione di qualifiche
professionali o di specifici titoli di studio e realizza percorsi di formazione
e lavoro dedicati all’acquisizione di competenze professionali;
e) garantisce l’accesso al mercato del lavoro,
senza alcun tipo di discriminazione riferibile al sesso o alla cittadinanza
degli individui;
f) facilita la mobilità e lo sviluppo delle
professionalità attraverso il sostegno alla crescita e alla riconoscibilità
delle competenze;
g) supporta l’inserimento e il reinserimento
lavorativo e lo sviluppo professionale dei soggetti svantaggiati, così come
identificati dalla normativa europea e nazionale;
h) favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di
lavoro attraverso l’accompagnamento al lavoro e l’efficace funzionamento della
rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro;
i) promuove condizioni di lavoro idonee a consentire
l’invecchiamento attivo delle persone;
I) assicura alle imprese servizi finalizzati a facilitare
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ad accedere agli incentivi e alle
misure di politica attiva per prevenire, gestire e superare le situazioni di
crisi;
m) supporta lo svolgimento di attività di pubblica utilità
a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, anche attraverso il
coinvolgimento di lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito
in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dall’articolo 26 del
d.lgs. 150/2015;
n) promuove la regolarità e la sicurezza delle condizioni
di lavoro, in piena tutela dei diritti del lavoratore;
o) attiva servizi e promuove politiche di contrasto
all’illegalità e a qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro;
p) promuove la sussidiarietà attraverso il
riconoscimento del ruolo ricoperto da tutte le parti sociali e la valorizzazione
del sistema della bilateralità;
q) realizza programmi mirati per il miglioramento
della condizione di vita dei lavoratori e delle donne vittime di violenza;
r) promuove intese con gli organismi di controllo
territoriali dell’INPS, dell’INAIL e delle articolazioni dell’Ispettorato del
lavoro.
Art. 2
Sistema regionale per il lavoro
- Il sistema regionale per il lavoro è costituito dalla rete delle strutture
organizzate, di cui al capo II, per l’esercizio integrato delle funzioni e dei
compiti di cui all’articolo 1 e per la gestione dei relativi servizi.
- Sono definiti servizi per il lavoro tutte quelle attività di informazione,
orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema
regionale per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’accesso
alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte
allo sviluppo dell’occupazione.
3. Il sistema regionale per il lavoro si articola in
ambiti territoriali e funzionali. La relativa organizzazione si ispira al
principio della sussidiarietà istituzionale favorendo in particolare:
a) la concertazione e il
dialogo con le parti sociali;
b) l’integrazione tra i
servizi per il lavoro, le politiche attive del lavoro, le politiche formative;
c) la collaborazione fra
pubblico e privato, avvalendosi degli strumenti di osservazione;
d) il coordinamento e
l’integrazione degli osservatori regionali di settore, pubblici e privati, per
quanto di loro competenza, con particolare attenzione all’interconnessione del
Sistema informativo lavoro - Puglia (SILP) e con il sistema degli enti
bilaterali;
e) l’attribuzione di funzioni e
compiti con il pieno coinvolgimento e titolarità degli enti locali.
4. Costituiscono articolazioni organizzative del
sistema regionale per l’impiego Agenzia regionale per le politiche attive per il
lavoro (di seguito denominata ARPAL), istituita ai sensi dell’articolo 7, i
centri per l’impiego e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano
servizi per il lavoro di qualità.
Art. 3
Funzioni e compiti della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo,
coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche per
l’occupazione regionali ed in particolare:
a) identifica la
strategia regionale per l’occupazione e lo sviluppo, in coerenza con gli
indirizzi generali definiti ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 150/2015;
b) approva e attua il piano
strategico triennale regionale delle politiche attive del lavoro e il piano
attuativo annuale regionale delle politiche attive del lavoro ai sensi
dell’articolo 4;
c) garantisce il
funzionamento dell’osservatorio regionale del mercato del lavoro nell’azione di
raccolta e analisi dei dati funzionali alla programmazione e alla valutazione
delle politiche attive del lavoro regionali;
d) realizza, indirizza e
supporta la rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro;
e) garantisce l’esistenza e
la funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per
l’impiego;
f) definisce gli standard
qualitativi e le linee guida di sviluppo del sistema di monitoraggio e
valutazione comparativa della rete regionale dei servizi per le politiche attive
del lavoro in coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 150/2015, con particolare
riguardo ai livelli essenziali delle prestazioni;
g) promuove l’interazione
tra i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e tra questi e i centri per
l’impiego;
h) definisce l’offerta
formativa regionale, riservando una congrua quota di accesso alle persone in
cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l’impiego, ai
sensi del d.lgs. 150/2015;
i) svolge in
forma integrata le attività previste dall’articolo 18 del d.lgs. 150/2015, nei
confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno
al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione;
j) garantisce
l’erogazione dei servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge del
12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
k) cura
l’avviamento a selezione nei casi previsti dall’articolo 16 della legge del 28
febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro);
I) individua misure di
attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio
regionale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), 21 e 22 del d.lgs.
150/2015;
m) realizza e cura
l’aggiornamento continuo del sistema informativo regionale per il lavoro.
2. Spetta alla Regione il raccordo con gli organismi
nazionali e il coordinamento dei rapporti con l’Unione europea, nonché ogni
altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e che, comunque
disciplinata da norme statali, sia riconducibile alle competenze in materia di
lavoro.
Art. 4
Piano pluriennale e annuale per l’occupazione
- La Regione attua la strategia regionale a sostegno dell’occupazione di cui
all’articolo 3, attraverso la adozione di piani strategici triennali e di
piani attuativi annuali per le politiche del lavoro.
- Il Piano pluriennale per l’occupazione, in coerenza con quanto previsto
dalla programmazione comunitaria e da tutti gli strumenti di sviluppo,
assicurando la piena complementarietà tra le politiche dell’occupazione, della
formazione, dell’istruzione, dell’inclusione sociale e dello sviluppo, prevede
al proprio interno:
a) l’indicazione delle
risorse finanziarie, del loro riparto tra le azioni proposte e della loro
destinazione su base provinciale;
b) i tempi di realizzazione
delle attività e degli interventi;
c) le modalità di verifica e di
monitoraggio.
3. Il Piano strategico triennale è approvato dal
Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nella sessione dedicata
al bilancio. Il Piano annuale, declinazione operativa del Piano pluriennale, è
adottato con delibera della Giunta regionale.
4. I piani di cui al comma 3 sono predisposti
dall’ARPAL, di concerto con la Commissione regionale per le politiche del lavoro
di cui all’articolo 16 della presente legge e devono acquisire il preventivo
parere dell’Assessorato regionale al lavoro.
5. Sulla base della programmazione triennale,
l’Assessorato regionale al lavoro, acquisiti i dati dell’ARPAL, previo confronto
con le parti sociali e sentita la Commissione regionale per le politiche attive
del lavoro e il Partenariato economico e sociale, propone alla Giunta regionale,
il Piano annuale regionale delle politiche attive del lavoro.
6. Il Piano annuale regionale delle politiche attive
del lavoro è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente l’annualità di riferimento.
7. Il Piano annuale deve essere sviluppato in coerenza
e in piena complementarietà con quanto previsto dal Piano triennale.
Capo II
Rete regionale dei servizi per le politiche attive del
lavoro
Art. 5
Soggetti della Rete regionale dei servizi per le
politiche attive del lavoro
1. La Rete regionale dei servizi per le politiche
attive del lavoro è composta da:
a) l’ARPAL;
b) i centri per l’impiego
(CpI) di cui all’articolo 18 del d.lgs. 150/2015, che costituiscono
articolazioni operativo-funzionali dell’ARPAL;
c) i soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro.
2. La rete regionale dei servizi per le politiche
attive del lavoro opera in raccordo con il sistema regionale degli organismi
accreditati a erogare attività di orientamento e formazione.
Art. 6
Istituzione, funzioni e compiti dei centri per
l’impiego
1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per
l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, la Regione, ai sensi
del d.lgs. 150/2015, istituisce gli uffici territoriali, denominati centri per
l’impiego (CpI), di cui all’articolo 5, lettera b). In particolare, i CpI
svolgono le seguenti attività:
a)
presa in carico, la determinazione del profilo personale di occupabilità,
analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro
locale e orientamento di base;
b) stipula del patto
di servizio personalizzato;
c) ausilio alla ricerca di
una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro novanta giorni dalla
registrazione;
d) orientamento
specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi
degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre
misure di politica attiva, con riferimento all’adeguatezza del profilo alla
domanda di lavoro;
e) orientamento e assistenza
all’autoimpiego e all’attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi
successive all’avvio dell’impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei
relativi incentivi;
f) avviamento
alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale,
dell’autoimpiego e dell’inserimento lavorativo;
g) accompagnamento al
lavoro, anche attraverso l’utilizzo di strumenti messi a disposizione dal
Ministero del lavoro e/o dall’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
(ANPAL);
h) promozione di esperienze
lavorative ai fini di un incremento delle competenze, l’apprendistato e le
iniziative di mobilità nazionale e transnazionale anche avvalendosi della rete
EURES - European Employment Services;
i) gestione di
incentivi alla mobilità territoriale;
j) promozione di
prestazioni di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 150/2015;
k) attivazione di
servizi mirati a favore delle fasce deboli;
I) fornitura di
servizi per la facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro,
l’assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali,
l’accesso agli incentivi e la rilevazione e l’analisi dei fabbisogni
occupazionali e formativi;
m) tutti gli altri compiti
in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati
dall’ARPAL, ivi comprese le misure di contrasto al lavoro nero, con particolare
riferimento al mercato del lavoro agricolo;
n) promozione di servizi e
azioni di politiche attive di contrasto al lavoro nero e al caporalato con
particolare riferimento al mercato del lavoro agricolo per l’inclusione di
lavoratori stranieri.
2. I CpI, inoltre:
a) svolgono i compiti e le
funzioni previste dalla I. 68/1999, garantendo i servizi per il collocamento
mirato delle persone con disabilità, secondo le modalità previste dall’articolo
19 d.lgs. 150/2015;
b) provvedono, ai sensi
dell’articolo 16 della I. 56/1987, all’avviamento a selezione presso le
amministrazioni pubbliche del personale in possesso di qualifiche per le quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo; la Giunta regionale, con
propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le
politiche del lavoro di cui all’articolo 7, definisce le modalità per la
formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento
per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 20, comma
8, della L. 15 marzo 1997, n. 59).
3. Ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 150/2015, la
Regione svolge le attività di cui al comma 1 tramite l’ARPAL, i CpI, e anche
mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati sulla base dei costi
standard definiti dall’ANPAL e garantendo in ogni caso all’utente facoltà di
scelta.
Art. 7
Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche
attive del lavoro - ARPAL
- È istituita l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro
(ARPAL).
- L’ARPAL ha personalità giuridica e piena autonomia e, con propri
regolamenti adottati dal proprio direttore generale e approvati dalla Giunta
regionale, disciplina le modalità di esercizio della propria autonomia
organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 51 dello Statuto della Regione Puglia.
- La Giunta Regionale approva lo statuto dell’ARPAL.
- L’ARPAL è sottoposta, nei limiti specificati dagli articoli 8 e 12,
all’indirizzo e alla vigilanza della Regione Puglia.
Art. 8
Finalità e competenze dell’ARPAL
1. L’ARPAL è un ente tecnico-operativo e strumentale
che opera a supporto della Regione nell’ambito delle competenze assegnate
all’Assessorato regionale al lavoro e provvede a:
a) garantire il
raccordo con l’ANPAL di cui all’articolo 4 del d.lgs. 150/2015;
b) gestire il sistema
informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;
c) proporre alla Regione
standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui
all’articolo 2 comma 1 del d.lgs. 150/2015;
d) proporre alla
Regione standard qualitativi aggiuntivi per l’accreditamento e le autorizzazioni
regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di
accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell’albo dei soggetti
accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei
requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;
e) attuare gli standard
qualitativi regionali di cui alla lettera c), monitorarne gli scostamenti e
intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi
attesi nei tempi previsti;
f) proporre alla Regione gli
ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione dei servizi pubblici per il
lavoro;
g) governare e dirigere i servizi
pubblici per il lavoro, coordinandone l’attività;
h) proporre alla
Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e
realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;
i) organizzare,
coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti
dai soggetti pubblici e privati accreditati;
j) supportare la
programmazione regionale tramite proposte per l’attuazione delle politiche del
lavoro;
k) dare attuazione a
progetti attribuiti dalla Regione nell’ambito delle politiche attive per il
lavoro;
I) promuovere e attuare
interventi in materia di politiche attive per il lavoro anche nei confronti dei
lavoratori stranieri finanziati anche con risorse comunitarie;
m) promuovere
interventi che aumentino il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani
assunti con i contratti di apprendistato e, in generale, tesi a favorire la
diffusione dell’istituto;
n) attuare interventi
integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in
integrazione con i servizi sociali dei comuni e i dipartimenti di salute mentale
delle aziende sanitarie locali;
o) svolgere funzioni
di supporto all’osservatorio del mercato del lavoro;
p) curare il
monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
q) supportare la
programmazione dell’offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato
del lavoro;
r) redigere la
relazione annuale dell’attività da presentare alla Giunta regionale;
s) svolgere tutte le altre
funzioni di gestione assegnate con la presente legge.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, all’ARPAL
possono essere attribuite ulteriori attività gestionali rispetto a quelle
conferite dalla presente legge, di natura tecnica, strumentali alle politiche
per il lavoro.
Art. 9
Organi dell’ARPAL
- Sono organi dell’ARPAL il direttore generale e il revisore unico.
- Gli organi dell’ARPAL durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. In nessun caso la durata in carica potrà essere
complessivamente superiore a sei anni.
- Il direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale,
che ne determina il compenso e le modalità di valutazione annuale, fra persone
in possesso di comprovata esperienza e competenza in materia di diritto del
lavoro, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa,
tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e
secondo le procedure previste per i direttori di dipartimento
dell’amministrazione regionale. La Giunta regionale, può disporre la revoca
del direttore generale nell’ipotesi di inosservanza, da parte di quest’ultimo,
delle previsioni di cui ai commi 4 e 5.
- Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ARPAL e garantisce
la coerenza dell’azione della stessa Agenzia con gli indirizzi strategici e
gli atti di vigilanza della Giunta regionale ai sensi degli articoli 8 e 12.
- Al direttore generale sono attribuite le competenze in materia di gestione
dell’ARPAL, ferme le previsioni di cui agli articoli 7, 8 e 12.
6. Il direttore generale, oltre agli specifici compiti
indicati all’articolo 8, provvede:
a) all’adozione
e attuazione del Piano annuale e del Piano triennale delle attività dell’ARPAL;
b) all’adozione
del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell’ARPAL;
c) all’adozione
del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
d) all’adozione
dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell’ARPAL;
e) sovraintende
all’organizzazione e al funzionamento delle attività dell’ARPAL, assicurandone
l’imparzialità, l’economicità e l’efficienza;
f) alla predisposizione della
proposta della dotazione organica e delle relative modifiche;
g) alla cura dei rapporti
con l’Amministrazione regionale e a rappresentare I’ARPAL nei tavoli di lavoro
con gli organismi regionali, nazionali e internazionali;
h) a
presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta
dall’ARPAL.
7. La Giunta regionale stabilisce la misura del
compenso e delle eventuali ulteriori indennità spettanti al direttore generale;
l’entità degli stessi non deve in ogni caso superare la retribuzione prevista
per i direttori di dipartimento regionale, in base ai vigenti atti
amministrativi regionali.
8. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale,
che ne stabilisce il compenso [secondo i parametri fissati con decreto del
Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal
Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27),]
(1) ed è scelto tra gli iscritti nel registro
dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
9. Il revisore unico esamina tutti gli atti adottati
dall’ARPAL ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del
controllo della gestione economica e finanziaria della stessa Agenzia.
(1) Parole soppresse dalla l.r.
52/2019, art. 23,
comma 1.
Art. 10
Personale dell’ARPAL
- L’ARPAL si avvale, oltre che del personale delle Province, di personale
trasferito, distaccato o comandato dalla Regione. Nell’ambito del processo di
potenziamento della propria struttura, I’ARPAL può dotarsi di personale
assunto tramite pubblica selezione in possesso di specifiche e comprovate
esperienze maturate nei servizi per il lavoro.
- L’organico complessivo di personale dell’ARPAL è definito nella dotazione
organica adottata ai sensi dell’articolo 9, lettera f), la quale è sottoposta
all’approvazione della Giunta regionale, compatibilmente con la dotazione
finanziaria assegnata dalla legge di bilancio vigente.
- In attuazione dell’articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017 n.
205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale a tempo indeterminato
della Città metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l’impiego e già
collocato in soprannumero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), in deroga al regime delle
assunzioni previsto dalla normativa vigente, è trasferito nei ruoli della
Regione Puglia, con il contestuale vincolo dell’assegnazione in servizio
presso I’ARPAL. Al predetto personale continuano ad applicarsi i contratti
collettivi del comparto Regioni e Autonomie locali.
- A decorrere dalla data del trasferimento del personale ad ARPAL, l’Agenzia
medesima subentra nelle funzioni attribuite alle Province pugliesi e alla
Città metropolitana di Bari nella materia dei servizi per l’impiego. Da tale
data sono trasferite ad ARPAL le risorse finanziarie precedentemente
attribuite dalla Regione Puglia alle Province pugliesi e alla Città
metropolitana di Bari per la corresponsione del trattamento economico dei
rispettivi dipendenti addetti ai centri per l’impiego.
- Il personale transitato nei ruoli dell’ARPAL conserva il trattamento
economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle
voci fisse e continuative corrisposte dall’amministrazione di provenienza al
momento del trasferimento.
- Nell’ipotesi di soppressione dell’ARPAL, il personale ivi trasferito sarà
assorbito nei ruoli della Regione Puglia.
- Fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni da parte dell’ARPAL,
da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, le attività di
gestione del personale sono assicurate dalle competenti strutture della
Regione Puglia.
- Il personale di cui alla legge
regionale 21 dicembre 1998, n. 32 (Trasferimento all’Amministrazione
Provinciale di Lecce del Centro di formazione
professionale CNOS - Polivalente di Lecce) è trasferito alla Regione Puglia in
apposito ruolo soprannumerario, mantiene il trattamento economico in godimento
ed è di seguito assegnato all’ARPAL.
Art. 11
Risorse dell’ARPAL
1. Le spese per il funzionamento dell’ARPAL sono
finanziate con i seguenti mezzi:
- a) trasferimenti statali;
- b) trasferimenti regionali;
- c) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui
alla presente legge;
- d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione
degli scopi istituzionali;
- e) donazioni, eredità, legati.
Art. 12
Controlli e vigilanza sull’ARPAL
1. La Giunta regionale approva i seguenti atti
dell’ARPAL:
a) i
regolamenti adottai ai sensi dell’articolo 7, comma 2;
b) gli atti di
cui all’articolo 9, comma 6, lettere b) e c);
c) la dotazione
organica di cui all’articolo 10, comma 2.
2. Gli atti di cui al comma 1, devono essere inviati
alla Giunta regionale corredati del parere del revisore.
Art. 13
Soggetti pubblici e privati accreditati all’erogazione
dei servizi per il lavoro - ARPAL
1. Fanno parte della Rete regionale dei servizi per le
politiche del lavoro i soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi per il
lavoro, ai sensi dellalegge
regionale del 29 settembre 2011, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e
accreditamento per i servizi al lavoro) e del regolamento
regionale 27 dicembre 2012, n. 34 (Modifiche al regolamento regionale
recante "Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per
l’accreditamento dei servizi al lavoro" di cui alla legge regionale 29 settembre
2011, n. 25), rientranti nell’albo regionale istituito con determinazione
dirigenziale 13 luglio 216, n. 270 della Sezione regionale politiche per il
lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del d.lgs. 150/2015.
2. I ruoli e i compiti dei soggetti pubblici e privati
di cui al comma 1, fermo restando quanto già definito dalla normativa statale e
regionale vigente, saranno in ogni caso precisati nei singoli avvisi.
3. Per l’erogazione dei servizi si applicherà quanto
specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione europea del
31 ottobre 2016, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi
unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli
Stati membri delle spese sostenute.
Capo III
Monitoraggio, valutazione e sistema informativo
Art. 14
Sistema informativo regionale delle politiche del
lavoro
- La Regione, nelle more dell’implementazione del sistema informativo unico
di cui all’articolo 13 del d.lgs. 150/2015, realizza, per le parti di
competenza, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle
componenti informatizzate esistenti, il nodo di coordinamento regionale del
sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione
professionale.
- Il sistema informativo regionale delle politiche del lavoro rappresenta
uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente
legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo
elettronico del lavoratore e persegue finalità statistiche e di monitoraggio
delle politiche del lavoro.
- Il sistema è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un’ottica di
scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali,
statali e degli enti locali, al fine di costituire un patrimonio informativo
comune in materia di lavoro.
- L’Assessorato regionale al lavoro, in stretto coordinamento con ANPAL,
definisce il sistema informativo regionale e ne garantisce la funzionalità; in
relazione all’espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, si
avvale dell’ARPAL, che provvede alla gestione operativa, per quanto di
competenza.
- La Regione, ai fini del miglioramento qualitativo dei servizi regionali
per il lavoro, monitora e valuta comparativamente i risultati attesi dai
centri per l’impiego e dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
Art. 15
Clausola valutativa
- Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive
competenze, valutano i risultati e l’efficacia delle politiche attive del
lavoro disciplinati dalla presente legge.
- Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, anche avvalendosi
dell’Osservatorio del mercato del lavoro, presenta al Consiglio regionale,
previo parere della commissione consiliare competente, una relazione che
documenta e descrive:
a) gli
interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le
risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell’attuazione, il grado
di partecipazione delle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro
caratteristiche;
b) le eventuali
criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le
possibili conseguenze degli obiettivi previsti;
c) i risultati
conseguiti.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le
informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
4. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti
che concludono l’esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Capo IV
Riordino e istituzione organi collegiali
Art. 16
Commissione regionale per le politiche del lavoro
- E’ istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro quale
sede concertativa con funzioni di proposta, valutazione e verifica rispetto
alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
- La Commissione, oltre alle funzioni e alle competenze già svolte dalla
Commissione regionale per l’impiego ai sensi della I. 56/1987, individua
strumenti, procedure e modalità per l’omogeneizzazione e integrazione tra le
attività di osservatorio, di orientamento, di formazione e di politiche attive
del lavoro.
3. La Commissione è costituita su base tripartita,
attesa la sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed è così
composta:
a) l’Assessore
regionale delegato in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
b) un consigliere di
parità, nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive
per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
c) sette
componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
d) sette componenti
designati dai datori di lavoro, di cui uno quale espressione delle associazioni
rappresentative delle imprese cooperative;
e) i soggetti rientranti
nella Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui al d.lgs.
150/2015.
4. Ai fini della determinazione della rappresentatività
delle organizzazioni di cui al comma 3, lettere d) ed e), valgono i criteri
stabiliti per la costituzione del Comitato nazionale economia e lavoro (CNEL).
5. Ai componenti della Commissione regionale per le
politiche del lavoro non spettano indennità, compensi o rimborsi a carico del
bilancio regionale per la partecipazione alle relative attività.
6. Ai lavori della Commissione partecipano, senza
diritto di voto, i dirigenti delle sezioni regionali competenti in materia di
lavoro e di formazione, nonché il direttore generale dell’ARPAL.
7. La Commissione approva, su proposta del presidente,
il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento
della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni. Le funzioni di
segreteria sono svolte dal personale degli uffici regionali appositamente
individuato.
Capo V
Risorse umane, strumentali e finanziarie
Art. 17
Gestione e valorizzazione delle risorse umane
- La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite
attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei servizi integrati
per l’impiego, nel rispetto delle professionalità e delle competenze
acquisite, a norma della presente legge, nel rispetto delle pari opportunità.
- Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi mirati di
formazione continua a valere nei piani ordinari e straordinari di formazione,
aggiornamento e riqualificazione.
- Il trasferimento delle risorse umane sarà praticato con le procedure e nei
tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge si provvede con le risorse trasferite di cui all’articolo
1, comma 794, della I. 205/2017. A tale fine nella parte entrata del bilancio
regionale vincolato, nell’ambito del titolo 2, tipologia 101, è iscritto per
l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, lo stanziamento
di euro 19.328.278,00. La medesima dotazione finanziaria è iscritta in termini
di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. Nella parte
spesa del bilancio regionale vincolato, nell’ambito della missione 15, programma
1, titolo 1, e iscritto per l’esercizio finanziario 2018, in termini di
competenza e cassa, lo stanziamento di euro 19.328.278,00. La medesima dotazione
finanziaria è iscritta in termini di competenza per ciascuno degli esercizi
finanziari 2019 e 2020.
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 19
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge
regionale 5 maggio 1999, n. 19 (Norme in materia di politica regionale del
lavoro e dei servizi per l’impiego);
b)
l’articolo 41
della legge
regionale 31 maggio 2001 n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), come modificato
dall’articolo 27 della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto
della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.