IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come
modificato dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N°
2444 del 30/12/2019 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
ART. 1
1. All’art. 9
“DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO”, al comma 3 dopo le parole:
“Le strutture Comunità socioriabilitativa ex art. 57
R.R.
n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in
vigore del presente regolamento possono optare per la scelta di riconvertirsi in
strutture sociosanitarie -nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo
B per persone disabili non gravi o privi del sostegno familiare”
Sono
aggiunte le parole :
“fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 10”
ART. 2
1. All’art. 10 “FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO”, al comma 3 dopo la lettera i)
aggiungere le seguenti
parole:
ii) fatti
salvi i posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57
R.R.
n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale con la ASL che alla
data di entrata in vigore del R.R.
n. 4/2019 sono occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota
sanitaria
iii) fatti salvi
ulteriori n. 86 posti letto di RSA mantenimento disabili gravi che integrano il
fabbisogno provinciale della ASL BA ed ulteriori n. 94 posti letto di RSA
mantenimento disabili gravi che integrano il fabbisogno provinciale della ASL
FG. Tale fabbisogno si assegna con le seguenti modalità:
a) quanto al
fabbisogno provinciale della ASL BA:
-
alle RSSA ex art.
58
R.R.
n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata
in vigore del
R.R.
n. 4/2019 e non contrattualizzate con la ASL, nel
limite di un nucleo da n. 20 posti letto;
b) quanto al fabbisogno
provinciale della ASL FG:
-
per una quota pari a n. 41 posti letto, alle RSSA ex
art.
58
R.R.
n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata
in vigore del
R.R.
n. 5/2019 e non contrattualizzate con la ASL, nel limite di un nucleo da
n. 20 posti letto;
-
per una quota pari a n. 53 posti letto, alle
RSSA ex art.
58
R.R.
n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento e contrattualizzate
con la ASL alla data di entrata in vigore del
R.R.
n. 5/2019, a raggiungimento del numero di posti oggetto dell’accordo
contrattuale;
-
per una quota pari a n. 8 posti letto, alle
Comunità socioriabilitative ex art.
57
R.R.
n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento e contrattualizzate
con la ASL alla data di entrata in vigore del
R.R.
n. 5/2019 a raggiungimento del numero di posti oggetto dell’accordo
contrattuale;
2. All’art. 10 “FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO”, il
comma 4 viene sostituito dal seguente:
“4. I posti letto, di cui al fabbisogno del presente articolo,
di RSA di mantenimento- nuclei di tipo B per persone disabili con moderato
impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare sono attribuiti
alle Comunità socioriabilitative ex art. 57
R.R.
n. 4/2007 e s.m.i. a) già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate
con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente
regolamento b) già autorizzate al funzionamento e con posti letto occupati da
pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria alla data di entrata in
vigore del R.R.
n. 5/2019 mediante riconversione del corrispondente numero di posti
già autorizzati al funzionamento, ai sensi del successivo art.12. I posti letto
di RSA di mantenimento di tipo B sono assegnati alle predette strutture in egual
numero. Gli ulteriori posti letto oggetto di accordo contrattuale o occupati da
pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria sono riconvertiti in posti
di RSA di mantenimento -nuclei di tipo A per disabili gravi in aggiunta al
fabbisogno di RSA- NUCLEO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MANTENIMENTO DI TIPO A PER
PERSONE DISABILI GRAVI di cui alla tabella riportata al comma 1.”
3. All’art. 10 “FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO”, al comma 5
dopo le parole: “la restante quota di posti letto disponibili di RSA nuclei di
prestazioni di mantenimento per disabili gravi” sono eliminate le seguenti
parole “e nuclei di mantenimento per disabili non gravi”
4. All’art. 10 “FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO”, al comma 5.1
le parole: “mediante distribuzione su base distrettuale in base alla popolazione
residente” sono sostituite con le seguenti:
“alle RSSA ex art. 58 autorizzate al funzionamento alla data di
entrata in vigore del R.R.
n. 5/2019 mediante distribuzione di massimo un nucleo di n. 20 posti letto
per struttura, nel limite dei posti oggetto di autorizzazione al
funzionamento.”
ART. 3
All’art. 12 “NORME TRANSITORIE” del regolamento
regionale 21 gennaio 2019, n. 5 dopo il punto 12.8 è aggiunto il seguente:
“12.9 NORME TRANSITORIE PER I POSTI LETTO DI CUI ALL’ART. 10,
COMMA 3, LETTERA ii.
1. I posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57
R.R.
n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale e occupati da
pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria alla data di entrata in
vigore del R.R.
n. 4/2019 , di cui al comma 3, lettera ii. dell’art. 10 sono convertiti in
posti letto di mantenimento per disabili di tipo A e B, tenuto conto dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente
regolamento.
2. A tal fine il processo di conversione, per i posti
di cui al comma 1 del presente paragrafo, sentite le
Associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base
dell’atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposita preintesa da
sottoscriversi tra il legale rappresentante della Comunità socioriabilitativa e
il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e
dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di
conversione).
3. A far data dall’approvazione del piano di riconversione,
entro i successivi 30 giorni il legale rappresentante della Comunità
socioriabilitativa presenta al competente Servizio regionale istanza di
conversione dell’autorizzazione all’esercizio ed istanza di accreditamento, con
la specifica indicazione del numero e tipologia di posti letto così come
previsti nel piano di conversione.
4. L’istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento
qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti
temporali stabiliti nel presente articolo.
5. Le strutture di cui al comma 1 del presente paragrafo devono
adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito
indicati a far data dalla approvazione del piano di conversione da parte della
Giunta regionale:
a)
entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
b) entro 3 anni
per i requisiti strutturali minimi e specifici.
In deroga al
precedente punto b), le strutture di cui al comma 1 del presente paragrafo
possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.
Qualora, all’atto della verifica sul possesso dei requisiti, si accerti che
i posti già autorizzati al funzionamento non possiedono i requisiti strutturali
previsti dalla previgente normativa, questi devono essere adeguati ai requisiti
strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al
precedente punto b).
6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno
di tali termini, a pena di decadenza dell’autorizzazione al funzionamento, il
legale rappresentante della struttura invia al competente Servizio regionale
un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell’avvio
delle attività di verifica.
7. La mancata presentazione dell’istanza di conversione
dell’autorizzazione al funzionamento e dell’istanza di accreditamento deve
intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9,
comma 4, lett. c) e 26,
comma 2, lett. a) L.R.
n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente
regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca
dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi e per gli effetti degli articoli
14,
commi 6 e 8 della L.R.
n. 9/2017..
8. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del
piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei
provvedimenti regionali di conversione dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento, i posti letto di Comunità socioriabilitativa manterranno il
numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate al
funzionamento con le relative tariffe vigenti alla stessa data.
9. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore
del R.R.
n. 4/2019 e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale,
del piano di conversione di cui al presente articolo 12.9, le istanze di
autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione
all’esercizio e/o di accreditamento relative ai posti letto di Comunità
socioriabilitativa di cui al presente paragrafo sono inammissibili.”
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.