TITOLO I
(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 13,
L.R.
15 dicembre 2000, n. 26, ad eccezione dell'art. 15, abrogato invece, a
determinare condizioni, dall'art. 14,
L.R.
11 dicembre 2000, n. 23, unitamente all'art. 16, che pertanto risulta
abrogato sia dalla L.R.
n. 23/2000 che dalla L.R. n. 26/2000.
Art. 1
Finalità.
[1. La Regione Puglia, in
attuazione dei principi generali indicati dallo Statuto, nell'ambito delle
proprie attribuzioni e in armonia con la Risoluzione delle Nazioni Unite 40/144
del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con la
normativa CEE, con le iniziative e leggi dello Stato e, in particolare, con la
legge 30 dicembre 1986, n. 943 e con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, promuove
iniziative rivolte a garantire agli immigrati extracomunitari e alle loro
famiglie condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili con i
cittadini italiani e a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel
tessuto sociale, culturale ed economico della Regione.
2. La Regione, in particolare,
promuove ogni azione volta al la rimozione e al superamento delle difficoltà per
l'inserimento sociale dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, nel
rispetto della loro identità culturale; realizza, altresì, interventi volti ad
assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio, alla formazione
professionale, al lavoro, alle prestazioni socio-sanitarie e alla disponibilità
di idonea abitazione] .
Art. 2
Destinatari.
[1. I destinatari della
presente legge sono gli immigrati provenienti da Paesi extracomunitari che
dimorino nel territorio della Regione e siano in possesso del permesso di
soggiorno.
2. Sono altresì considerati
immigrati i figli e il coniuge di chi abbia acquistato la qualifica di immigrato
ai sensi della legislazione vigente.
3. Sono esclusi dagli
interventi previsti:
a) gli artisti, i
professionisti e i lavoratori soggiornati in Puglia per periodi di tempo
limitati in quanto assunti da organizzazioni e imprese straniere con contratto
di lavoro alla cui scadenza essi siano tenuti al rimpatrio nel Paese di origine;
b) gli stranieri occupati in
Istituzioni di diritto internazionale;
c) i marittimi] .
Art. 3
Intese tra Regione
ed Enti locali.
[1. La Regione individua i
propri interventi a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro
famiglie previa intesa con gli Enti locali interessati, al fine di assicurare il
coordinamento dei reciproci interventi e dell'utilizzazione delle relative
risorse.
2. La Giunta regionale è
incaricata di promuovere le intese di cui al precedente comma e di realizzare le
eventuali opportune forme di coordinamento relative alle stesse intese] .
Art. 4
Attività
culturali.
[1. La Regione programma e
promuove, attraverso gli interventi degli Enti locali e in collaborazione con la
Scuola, l'Università e le Associazioni che operano nel campo dell'immigrazione,
attività culturali e sociali a favore degli immigrati in Puglia al fine di
contrastare fenomeni di emarginazione.
2. In particolare la Regione
programma:
a) corsi di lingua e cultura
italiana opportunamente articolati, tenendo conto anche dell'appartenenza
etnico-linguistica dei gruppi di cittadini stranieri extracomunitari;
b) iniziative atte a favorire
il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i Paesi di origine, anche
in collaborazione con le rappresentanze nazionali, attivando un processo di
scambi culturali;
c) iniziative di educazione
alla multiculturalità, indirizzate principalmente agli alunni della scuola
dell'obbligo nel rispetto delle competenze dell'Autorità scolastica;
d) corsi formativi rivolti agli
operatori degli Enti Locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati] .
Art. 5
Diritto allo
studio.
[1. La Regione, nell'ambito
degli interventi di cui alla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, anche in collaborazione con la Sovrintendenza scolastica
regionale, con i Provveditorati agli studi, sentita la Consulta regionale
dell'Immigrazione extracomunitaria, sostiene iniziative progettuali tese a
facilitare i processi di integrazione e di apprendimento scolastico degli
immigrati nella Regione Puglia, prioritariamente per il livello della scuola
dell'obbligo.
2. I programmi regionali per
gli interventi per il diritto allo studio prevedono interventi straordinari per
gli studenti provenienti dai Paesi extracomunitari in via di sviluppo.
3. Sono ammessi a fruire dei
medesimi interventi riservati agli studenti italiani gli studenti apolidi o
rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti Autorità statali sulla
base della Commissione di Ginevra 1951 e/o dei mandati rilasciati dall'Alto
Commissario delle Nazioni Unite e del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416] .
Art. 6
Inserimento nel
mercato del lavoro e formazione professionale.
[1. Gli interventi di
formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale previsti dalle leggi
regionali sono estesi a tutti i cittadini extracomunitari immigrati in Puglia.
2. La Regione attua, d'intesa
con i Ministeri competenti e nel rispetto della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, interventi di qualificazione professionale
nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale con i Paesi di origine,
finalizzati al recupero professionale dei lavoratori extracomunitari immigrati e
al loro possibile rientro stabile e qualificato nei Paesi di origine.
3. La Regione promuove corsi di
aggiornamento per gli operatori della formazione professionale per sviluppare
una più approfondita loro conoscenza delle condizioni degli immigrati
extracomunitari in Puglia, con riferimenti alla cultura dei Paesi di provenienza
delle comunità più numerose presenti in Puglia, utilizzando, come docenti
esperti, immigrati in possesso di idonei requisiti] .
Art. 7
Attività
economiche.
[1. La Regione, nell'ambito ed
in attuazione delle leggi regionali:
1) agevola l'inserimento degli
immigrati nelle attività produttive estendendo le forme di incentivazioni
previste dalle leggi regionali;
2) sostiene forme di
associazionismo economico e di cooperazione;
3) sostiene, altresì, nel
rispetto della normativa vigente in materia, quelle forme di associazionismo
economico volte a facilitare la commercializzazione di merci prodotte nei Paesi
di provenienza;
4) emana direttive agli Enti
locali al fine di assicurare adeguate collocazioni agli ambulanti nei mercati
locali] .
Art. 8
Interventi
socio-assistenziali e sanitari.
[1. I cittadini stranieri e i loro familiari,
per il periodo della loro permanenza nel territorio regionale, sono ammessi, a
condizioni di parità con i cittadini italiani, alle prestazioni
socio-assistenziali e ai servizi sociali erogati ai sensi delle leggi regionali:
accedono, inoltre, al servizio di asilo - nido.
2. A tal fine la Regione, nel ripartire i fondi
destinati alle attività socio-assistenziali da assegnare a ciascun Comune, terrà
conto del numero degli immigrati presenti nei Comuni della Puglia ed emanerà le
relative direttive.
3. La Regione promuove le iniziative necessarie
a rendere effettivo il diritto alla tutela della salute degli immigrati
extracomunitari dimoranti nel territorio regionale (2).
4. La Regione promuove iniziative specifiche per
la promozione culturale e l'inserimento sociale delle donne immigrate, con
particolare riferimento alla tutela della maternità, nonché a favore dei
disabili e degli anziani] (3).
(2) Il Governo ha
osservato, in ordine al presente comma, che gli interventi inerenti la tutela
della salute devono attuarsi nel rispetto del vigente ordinamento sanitario di
cui alla legge n. 833/1978 e dell'articolo 9, comma 12 del D.L. n. 416/1989
convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39.
(3) L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 13, L.R.
15 dicembre 2000, n. 26, ad eccezione dell'art. 15,
abrogato invece, a determinare condizioni, dall'art. 14, L.R.
11 dicembre 2000, n. 23, unitamente all'art. 16, che
pertanto risulta abrogato sia dalla L.R.
n. 23/2000 che dalla L.R. n. 26/2000.
Art. 9
Diritto alla casa.
[1. Gli immigrati
extracomunitari residenti da almeno due anni nel territorio della Regione
partecipano all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da
parte dei Comuni secondo la normativa fissata dalla legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54.
2. I lavoratori extracomunitari
che risiedono in un Comune della Puglia sono ammessi a partecipare a bandi di
concorso relativi alle provvidenze della Regione Puglia in materia di edilizia
residenziale per l'acquisto, il recupero e la costruzione di un alloggio.
3. Allo scopo di favorire il
recepimento di alloggi per il soddisfacimento della esigenza abitativa, la
Regione concede contributi ai Consorzi di Comuni ed ai Comuni per opere di
risanamento igienico-sanitario degli alloggi da destinare agli immigrati e alle
loro famiglie.
4. Gli Enti beneficiari dei
contributi di cui al comma precedente presentano formale richiesta corredata di
completa documentazione relativa al progetto di risanamento igienico-sanitario
di alloggi interessati all'intervento.
5. L'erogazione del contributo
viene effettuata come segue:
a) il 75% del contributo dopo
la presentazione della domanda corredata della documentazione richiesta;
b) il restante 25% a seguito di
presentazione della idonea documentazione attestante l'esecuzione del progetto
ammesso a finanziamento.
6. La Regione eroga contributi
ai Comuni, alle Associazioni e agli Enti morali che, nelle zone in cui vi è un
utilizzo stagionale delle manodopere extracomunitarie, predispongono piani di
accoglienza temporanea.
7. Per le modalità di
erogazione dei contributi per i piani di accoglienza si fa riferimento alle
modalità previste dal quinto comma del presente articolo] .
Art. 10
Contributi e
convenzioni.
[1. La Regione sostiene:
a) le funzioni di servizio
sociale, culturale e assistenziale svolte, senza fine di lucro, dalle
associazioni riconosciute che operano a favore degli immigrati extracomunitari
in Puglia.
b) le attività promosse dalle
Associazioni di cui all'art. 13 della presente legge.
2. La Regione può erogare
contributi o stipulare convenzioni gratuite in riferimento alle finalità di cui
alla presente legge.
3. I contributi sono erogati
sulla base di domande da presentare alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di
ciascun anno e corredata di:
- copia autenticata dell'atto
costitutivo e dello statuto;
- documentazione comprovante lo
svolgimento continuativo di attività e funzioni a favore degli emigrati e degli
immigrati;
- programma corredato di
preventivo di spesa riguardante le iniziative che si intendono realizzare nonché
le spese di gestione.
4. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, le associazioni, che abbiano usufruito di contributo nell'anno
precedente sono tenute a presentare alla Giunta regionale il consuntivo
dell'attività svolta con la relativa documentazione di spesa.
5. La mancata rendicontazione
delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione delle associazioni dalla
assegnazione di ulteriore contributo nonché il recupero, a termini di legge,
delle somme erogate e non rendicontate.
6. La Regione, tramite il
competente Assessorato al bilancio, effettua periodici accertamenti sul corretto
impiego delle somme comunque erogate a norma del presente articolo, con facoltà
di dispone, nel caso di non corretto impiego delle somme stesse, la revoca della
sovvenzione erogata] .
Art. 11
Consulta
regionale dell'immigrazione extracomunitari.
[1. È istituita la Consulta
regionale dell'immigrazione extracomunitaria.
2. Alla Consulta sono
attribuiti i seguenti compiti:
a) promuovere un adeguata
informazione fra gli immigrati sulle condizioni di vita e di lavoro nella
Regione;
b) esprimere pareri e formulare
proposte in ordine agli atti legislativi e amministrativi regionali per i
profili riguardanti l'immigrazione extracomunitaria e, in particolare, in ordine
ai piani e programmi in materia socio-sanitaria, orientamento professionale,
formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente,
abitazione;
c) esprimere pareri e formulare
proposte in ordine alle iniziative e agli interventi regionali realizzati in
attuazione della presente legge;
d) esprimere pareri su ogni
altro argomento sottopostole dalla Giunta o dal Consiglio regionale;
e) collaborare, su richiesta
della Giunta regionale, alla realizzazione di iniziative concernenti
l'immigrazione;
f) promuovere gli opportuni
collegamenti con le Consulte eventualmente istituite dagli Enti locali della
Puglia, con quelle delle altre Regioni e con quelle nazionali;
g) promuovere la costituzione e
lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati extracomunitari;
h) proporre alla Regione
iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del Governo, concernenti
questioni di ordine economico, sociale, previdenziale e assistenziale, anche da
realizzare di intesa con gli Stati dai quali provengono gli immigrati] .
Art. 12
Composizione
della Consulta.
[1. La Consulta regionale è
nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è convocata e
presieduta dall'Assessore competente. Essa è composta:
a) da n. 2 rappresentanti, di
cui uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile, per ciascuna collettività
di immigrati extracomunitari costituita in associazione regionale ed iscritta
all'albo di cui all'art. 13 della presente legge;
b) da n. 3 rappresentanti delle
OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale,
designati dai rispettivi organi;
c) da n. 4 rappresentanti dei
Patronati aventi sede nella Regione e che si occupano dell'assistenza ai
lavoratori extracomunitari, designati dai rispettivi organi;
d) da n. 4 rappresentanti dei
datori di lavoro dei diversi settori economici, designati dalle rispettive
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) da n. 1 rappresentante
dell'Ufficio regionale del lavoro, designato dal dirigente dell'Ufficio stesso;
f) da n. 1 rappresentante delle
Province della Puglia, designato dall'Unione regionale delle province pugliesi
(U.R.P.P.);
g) da n. 1 rappresentante dei
Comuni, designato dalla Sezione regionale dell'A.N.C.I.;
h) da n. 6 rappresentanti delle
associazioni degli emigrati a carattere nazionale che svolgono con continuità, a
livello regionale, attività in favore degli immigrati extracomunitari e delle
loro famiglie;
i) da n. 3 rappresentanti del
Consiglio regionale designati dallo stesso, di cui uno in rappresentanza delle
minoranze] .
Art. 13
Albo delle
Associazioni degli immigrati extracomunitari.
[1. La Giunta regionale, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera
l'istituzione dell'Albo delle Associazioni degli immigrati extracomunitari
determinando, contestualmente, le modalità per l'iscrizione ad esso.
2. L'iscrizione all'albo di cui
al precedente comma è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui
alla lettera a) del precedente art. 12] .
Art. 14
Funzionamento
della Consulta.
[1. I componenti della Consulta
per l'immigrazione sono nominati per la durata della legislatura. Essi sono
eletti dal Consiglio regionale sulla base delle designazioni pervenute dai
soggetti di cui al precedente art. 12 entro trenta giorni dalla data di
ricevimento delle relative richieste.
2. Qualora non siano pervenute
tutte le designazioni nel termine di cui al comma precedente, la Consulta sarà
costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che siano assicurate
le nomine della maggioranza dei componenti di cui al precedente art. 12 - lett.
a) - e fatte comunque salve le successive eventuali integrazioni.
3. La Consulta elegge a
maggioranza nel proprio seno due Vice Presidenti, di cui uno individuato tra i
membri di cui alla lettera a) del precedente art. 12 e uno tra i Consiglieri
regionali, con funzioni vicarie.
4. Le funzioni di segretario
della Consulta sono svolte da un dipendente regionale all'uopo incaricato dalla
Giunta regionale su designazione dell'Assessore competente.
5. Ogni qualvolta lo ritenga
utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza
diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni, Enti o Associazioni
interessati ai problemi degli immigrati.
6. Le riunioni della Consulta
sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica in
prima convocazione e con qualunque numero dei componenti in seconda
convocazione.
7. La Consulta, entro novanta
giorni dalla data della propria costituzione, approva il regolamento interno di
funzionamento.
8. La partecipazione ai lavori
della Consulta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle eventuali
spese di viaggio, ove spettanti, con le modalità e i criteri stabiliti dalla
legge regionale] .
Art. 15
[1 ...] (4).
(4) L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 13, L.R.
15 dicembre 2000, n. 26, ad eccezione dell'art. 15,
abrogato invece, a determinare condizioni, dall'art. 14, L.R.
11 dicembre 2000, n. 23, unitamente all'art. 16, che
pertanto risulta abrogato sia dalla L.R.
n. 23/2000 che dalla L.R. n. 26/2000. fatte salve le
obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della suddetta L.R.
n. 23/2000. Il presente articolo sostituiva la lettera f) dell'art. 7,
L.R.
23 ottobre 1979, n. 65, abrogata anch'essa, alle medesime condizioni, dal
suddetto art. 14.
Art. 16
Coordinamento.
[1. Il Settore lavoro, oltre
all'attuazione delle iniziative di propria competenza, provvede al coordinamento
delle iniziative di cui alla presente legge, quali che siano i settori
dell'Amministrazione regionale competenti per i singoli campi di intervento. In
sede di approvazione della legge di riordino degli uffici regionali sarà
costituito il Settore emigrazione - immigrazione] (5).
(5) L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 13, L.R.
15 dicembre 2000, n. 26, ad eccezione dell'art. 15,
abrogato invece, a determinare condizioni, dall'art. 14, L.R.
11 dicembre 2000, n. 23, unitamente all'art. 16, che
pertanto risulta abrogato sia dalla L.R.
n. 23/2000 che dalla L.R. n. 26/2000. fatte salve le
obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della suddetta legge.
Art. 17
Norma
finanziaria.
[1. Agli oneri rivenienti
dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione,
nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1990, del capitolo 0941020 "Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari
in Puglia" (legge regionale 11 maggio 1990, n. 29) per un importo, in termini di
competenza e cassa, di lire 1.500.000.000 (unmiliardo cinquecentomilioni), con
prelievo di pari importo dal cap. 1020020 "Fondo per il finanziamento di leggi
regionali in corso di adozione. Spesa in c/capitale"] .