(1) Le norme di cui alla presente legge sono state 
prorogate dal primo comma dell'art. 1, 
L.R. 14 
febbraio 1995, n. 2, fino alla data di entrata in vigore del Piano 
urbanistico territoriale tematico "Paesaggio e beni ambientali", già adottato 
dalla Giunta regionale con deliberazione 11 ottobre 1994, n. 6946, e comunque 
fino alla data del 30 aprile 1995. Successivamente tale ultima data è stata 
prorogata al 31 luglio 1995 dall'art. 1, L.R. 5 aprile 
1995, n. 16; al 31 marzo 1996 
dall'art. 1, 
L.R. 9 agosto 
1995, n. 33; al 31 maggio 1997 dall'art. 1, 
L.R. 20 
gennaio 1997, n. 2; al 31 
dicembre 1998 dall'art. 1,L.R. 14 
gennaio 1998, n. 2; al 31 
marzo 1999 dall'art. 7, 
L.R. 14 
gennaio 1999, n. 1 e da ultimo al 31 dicembre 1999 dall'art. 12, 
L.R. 4 maggio 
1999, n. 17. Ai sensi dell'art. 43, 
L.R. 12 aprile 
2000, n. 9, la presente legge è stata ulteriormente prorogata fino 
all'approvazione del piano paesistico e comunque non oltre il 31 dicembre 2000. 
(2) 
Il Governo ha ribadito che in applicazione della legge stessa la regione è 
tenuta a rispettare sia, circa l'articolo 2, primo et sesto comma, il disposto 
di cui all'ultimo comma dell'art. 1, legge 8 agosto 1985, n. 431, secondo cui 
per gli interventi ivi previsti non necessità l'autorizzazione ex art. 7 della 
legge n. 1497/1939, sia, circa gli articoli 3, 4 concernenti la tutela di 
particolari zone in base alla legge n. 1497/1939, la normativa generale recata 
in tale legge riguardo alla procedura per l'approvazione degli elenchi di dette 
zone. 
 
Art. 1 
Aree soggette a divieto di 
modificazione. 
(giurisprudenza) 
Consiglio di 
Stato
 
Sez. VI, sent. n. 3018 del 
09-06-2005, 
R.L. c. Ministero per i beni e le 
attività culturali e 
Soprintendenza per i beni 
ambientali, artistici, architettonici e storici di Bari 
 
1. Fino all'approvazione, ai sensi della legge 
regionale 31 maggio 1980, n. 56, del P.U.T.T. (Piano urbanistico territoriale 
tematico) del «Paesaggio e dei beni ambientali», quale piano paesistico 
territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed 
ambientali, previsto dall'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e dei 
relativi piani paesistici delle diverse aree sub regionali individuate dal PUTT 
e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 1991, è vietata ogni modificazione 
dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia nelle seguenti aree: 
a) territori costieri compresi in una fascia 
della profondità di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più 
elevato sul mare; 
b) territori contermini ai laghi compresi in una 
fascia della profondità di 300 metri dal confine della linea di battigia; 
c) territori compresi nella fascia di 200 metri 
dal piede degli argini dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici 
ai sensi del T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11 
dicembre 1933, n. 1775 e successive integrazioni, nonché dal ciglio più elevato 
delle gravine o lame. I torrenti, i corsi d'acqua, le gravine o lame di cui al 
presente articolo saranno individuati con decreto del Presidente della Giunta 
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, da emanare entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; 
d) i territori coperti da boschi o macchia 
mediterranea, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 
vincolo di rimboschimento e nelle fasce contermini di 100 metri; 
e) i territori interessati da zone umide incluse 
nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 o individuate con decreto del 
Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, 
da emanare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; 
f) i territori relativi alle zone di interesse 
archeologico; 
g) i parchi e le riserve regionali o comunali 
nonché la relativa fascia di protezione esterna prevista dal piano di 
istituzione (3). 
(3) Vedi, anche, quanto 
disposto dall'art. 3, 
L.R. 20 
gennaio 1998, n. 3. 
 
Art. 2 
Interventi ammissibili. 
(giurisprudenza) 
Consiglio di 
Stato
Sez. VI, sent. n. 5932 del 
03-11-2000, Soc. G. c. Ministero beni culturali. 
T.A.R. 
Bari
Sez. II, sent. n. 49 del 
08-02-1995, La Porta c. Comune di S. Marco in Lamis ed altri. 
T.A.R. Lecce
 Sez. I, sent. n. 397 del 
27-04-1998, Pantaleo ed altro c. Comune di Melendugno. 
1. Il divieto di cui all'art. 1 della presente 
legge non si applica per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non 
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per 
l'esercizio delle attività agro-silvo- pastorali che non alterino lo stato dei 
luoghi e che non prevedano costruzioni edilizie. Sono inoltre consentite opere 
di forestazione, di taglio colturale, di bonifica, di consolidamento degli 
abitati e delle aree interessate da movimenti franosi nonché opere di 
sistemazione idrogeologica, con relativa asportazione di materiale litoide 
finalizzata alla stessa sistemazione idrogeologica sempre che tali opere siano 
autorizzate o approvate dagli organi competenti sulla base di apposito progetto 
presentato agli organi stessi. 
2. L'attività edilizia e relative opere di 
urbanizzazione nei territori costieri di cui al precedente punto 1 è consentita 
nelle zone «A» e «B» previste dagli strumenti urbanistici. 
Nelle zone «C», nelle aree destinate ad 
insediamenti turistici, artigianali ed industriali sono consentiti gli 
interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati 
o piani di lottizzazione) formalmente e regolarmente presentati alla data del 6 
giugno 1990, a condizione che le aree interessate risultino incluse nei 
Programmi pluriennali di attuazione (P.p.a.) approvati alla stessa data. 
Detti strumenti urbanistici esecutivi (piani 
particolareggiati o piani di lottizzazione) dovranno, però, essere sottoposti a 
preventivo parere del C.U.R. per l'accertamento di non contrasto con le esigenze 
di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico. 
Detto parere deve essere reso entro novanta 
giorni dalla data di richiesta. 
Sono, comunque, precluse ai suddetti interventi 
le aree comprese nei territori di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 1 della 
L.R. 11 
maggio 1990, n. 30 (4). 
3. Nelle aree boscate od interessate da macchia 
mediterranea, l'edificazione è consentita soltanto nelle radure purché gli 
interventi, oltre al rispetto delle condizioni del precedente comma, consentano 
una zona di rispetto dal limite del bosco o della macchia mediterranea di almeno 
100 metri. 
Per gli interventi edilizi previsti in strumenti 
urbanistici esecutivi (Piani particolareggiati o Piani di lottizzazione) 
approvati alla data del 6 giugno 1990 e ricadenti nelle fasce contermini alle 
zone boscate o coperte da macchia mediterranea, la distanza dal limite del bosco 
da osservare nella edificazione è quella prevista dagli stessi strumenti 
urbanistici, a condizione che tali interventi non contrastino con le esigenze di 
tutela in relazione ai valori paesaggistici delle aree interessate (5). 
4. La realizzazione delle opere pubbliche dello 
Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e degli enti strumentali 
statali e regionali può essere autorizzata dalla Giunta regionale, anche in 
deroga a quanto previsto dall'art. 1 della presente legge, sulla base di 
apposito studio di impatto ambientale che approfondisca gli effetti diretti e 
indiretti del progetto dell'opera sui diversi fattori quali: l'uomo, il suolo, 
la fauna, la flora, l'acqua, l'aria, il paesaggio e previo parere favorevole del 
Comitato urbanistico regionale (6). 
5. Lo studio di impatto ambientale deve 
comprendere: 
a) la descrizione analitica dello stato iniziale 
del sito e del suo ambiente; 
b) la descrizione dell'opera proposta, 
considerata specialmente in rapporto alle sue finalità ed ai riflessi nella 
economia locale; 
c) le caratteristiche fisiche dell'insieme del 
progetto con indicazioni della natura e della qualità dei materiali; 
d) la descrizione dei probabili effetti del 
progetto sull'ambiente, con particolare riferimento alla popolazione, alla 
fauna, alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni 
materiali, compreso il patrimonio architettonico ed archeologico, al paesaggio 
ed alle possibili varie interazioni tra i fattori stessi (7). 
6. La realizzazione di tutte le opere è comunque 
subordinata al rilascio del nulla osta previsto dall'art. 7 della legge 29 
giugno 1939 n. 1497, ove le relative aree sono soggette al vincolo paesaggistico 
di cui alla stessa legge (8). 
(4) Comma, prima modificato 
dal primo comma dell'art. 2, 
L.R. 11 
febbraio 1991, n. 2 e, successivamente, così sostituito dal 
primo comma dell'articolo unico, L.R. 9 agosto 
1993, n. 14. 
(5) Comma così modificato dal 
primo comma dell'articolo unico, L.R. 5 
febbraio 1993, n. 2. 
(6) Vedi, 
anche, quanto disposto dall'art. 3, 
L.R. 20 
gennaio 1998, n. 3. 
(7) Vedi, 
anche, quanto disposto dall'art.3,, 
L.R. 20 gennaio 1998, n. 3. 
(8) Comma 
così modificato dal secondo comma dell'art. 2, 
L.R. 11 
febbraio 1991, n. 2. 
 
Art. 3 
Aree assoggettabili a divieto. 
1. Su proposta dell'Assessore all'urbanistica ed 
assetto del territorio e sentita la competente Commissione consiliare, con 
decreto del Presidente della Giunta regionale possono essere individuate aree 
non comprese nell'elenco di cui all'art. 1 della presente legge e di particolare 
pregio ambientale, considerate come tali nelle fasi di elaborazione del P.U.T.T. 
del «Paesaggio e dei beni ambientali», nei quali si applicano le norme della 
presente legge. 
2. Il decreto di cui al comma precedente, in 
deroga a quanto previsto dal secondo comma precedente art. 2, può comprendere 
aree comunque tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti ed interessate da 
piani attuativi anche se approvati. 
 
Art. 4 
Notifica ai proprietari delle aree. 
La pubblicazione del decreto di cui al precedente 
articolo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché  sull'Albo pretorio del Comune 
interessato e su non meno di due quotidiani a maggiore diffusione locale, in uno 
all'individuazione delle aree su mappe catastali, costituisce a tutti gli 
effetti notifica ai proprietari interessati. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e 
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 
dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.