ARTICOLO 1
1. A parziale
rettifica della legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7, sono apportate le variazioni alle poste
dei residui passivi presunti come dagli allegati elenchi A e B della presente
legge al fine di considerare le modificazioni intervenute nelle poste in parola
successivamente al periodo di predisposizione e formazione del bilancio di
previsione 1995.
2. Viene altresì
modificata la declaratoria del capitolo 0003130 in << Oneri per patrocinio
legale >>, così come riportato nella legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 37, di variazione al bilancio di previsione
1994.
3. In conseguenza
delle variazioni di cui al precedente comma 1, gli stanziamenti dei capitoli
interessati sono incrementati, in termini di cassa, per gli importi di cui agli
allegati elenchi attingendo dal Fondo di riserva di cassa - Capitolo 1110020 -
per un ammontare complessivo di lire 208.216.446.486.
4. La norma di
riferimento del cap. 0343020 di cui allo stato di previsione della spesa del
bilancio di previsione per l' esercizio 1995 e' la legge regionale 17 gennaio
1988, n. 2 << Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento
delle Commissioni provinciali e regionale per l' artigianato
>>.
ARTICOLO 2
1. Gli stanziamenti di
competenza e di cassa di cui allo stato di previsione della spesa del bilancio
di previsione per l' esercizio finanziario 1995 oggetto di rinvio da parte del
Governo centrale, in esecuzione dell' art. 127 della Costituzione, sono
destinati al finanziamento di specifiche spese secondo l' articolazione di cui
all' allegato C della presente legge.
ARTICOLO 3
Articolo abrogato dall’art. 36
della l.r.
15/2002.
ARTICOLO 4
(Assistenza agli
anziani)
1. Dello stanziamento
previsto al cap. 0741090 << Trasferimento alle USL per il finanziamento
della spesa corrente sanitaria. Legge 833/ 1978 >> e' riservata una quota
di lire 18 miliardi da destinare per l' attuazione degli interventi di cui all'
art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e del Piano sanitario nazionale
1994/ 1996.
2. Lo stanziamento di
cui al precedente comma 1, in sede di riparto del Fondo sanitario regionale,
sara' così articolato:
a) 8 miliardi per
progetti integrati rivolti agli anziani non autosufficienti e definiti d' intesa
tra i Comuni, singoli o associati, e le USL, anche promuovendo accordi di
programma così come disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n.
142;
b) 10 miliardi per il
concorso nella copertura degli oneri necessari alle attivita' di rilievo
sanitario connesse con quelle socio - assistenziali relative al ricovero di
anziani non autosufficienti presso strutture protette, gestite da enti pubblici,
dal privato sociale, da cooperative sociali ed enti morali, che non abbiano fini
di lucro.
Il Consiglio
regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre 1995, provvede all'
approvazione di specifico schema di convenzione, predisposto dagli Assessorati
sanita' e servizi sociali, per la regolamentazione del rapporto tra USL e
soggetti interessati.
3. Gli interventi
previsti alla lettera a) del precedente comma 2 e quelli finanziati dal cap.
0784015 sono attivati dai Comuni con progetti da realizzare d' intesa con le
Aziende Unita' sanitarie locali competenti. Il Consiglio regionale entro il
termine perentorio del 30 settembre 1995, determina il riparto dei fondi tra i
progetti ammessi, su proposta motivata degli Assessorati alla sanita' e ai
servizi sociali.
4. Le Unita' di
valutazione geriatriche istituite presso le USL assicurano l' assistenza all'
attuazione del progetto integrato attraverso l' analisi e le valutazioni delle
specificita' e dei bisogni e indicano gli interventi necessari.
ARTICOLO 5
Rinviato dal Governo
ARTICOLO 6
(Art. 20
legge
regionale 20 febbraio 1995, n. 3 << Procedure per l' attuazione del
Programma Operativo
Plurifondo 1994-
1999 - Modifiche)
1. Nel bilancio di
previsione per l' esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995- 1997 e'
istituito un Fondo regionale di rotazione per la realizzazione degli interventi
di bonifica delle aree inquinate.
2. Il Fondo regionale
di rotazione e' alimentato con le risorse finanziarie acquisite dalla Regione
per il finanziamento degli interventi di bonifica nell' ambito del POP 1994-
1999, nonche' del programma triennale per la tutela dell' ambiente 1994- 1996.
Al Fondo regionale di rotazione confluiscono le risorse finanziarie derivanti da
azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di
inquinamento.
3. Nella parte Entrata
del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995-
1997 sono istituiti i seguenti capitoli: << Finanziamenti statali
destinati a interventi di bonifica dei siti inquinati. Fondo regionale di
rotazione >>; << Finanziamenti comunitari destinati a interventi di
bonifica dei siti inquinati. Fondo regionale di rotazione >>; <<
Somme derivanti da azioni regionali di rivalsa nei confronti di soggetti
responsabili di situazioni di inquinamento. Fondo di rotazione
>>.
4. Nella parte Spesa
del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995-
1997 e' istituito il capitolo << Finanziamento per interventi di bonifica
delle aree inquinate. Fondo regionale di rotazione >>.
ARTICOLO 7
(Legge regionale
17 giugno 1994, n. 21, art. 30, comma 2)
[1. Il termine di cui
al comma 2 dell' art. 30
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21, gia' prorogato con legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 37, art. 10,
comma 3, e' ulteriormente prorogato alla data del 31 luglio 1995 sia per le
cooperative che hanno cessato o che dichiarano di cessare l' attivita' sia
quelle che hanno i progetti in fase di completamento.] *
* Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l.r.
14/98Articolo
da ritenersi implicitamente abrogato dalla l.r. 14/98
ARTICOLO 8
(Legge regionale
1 settembre 1993 n. 21, art. 4. Modifiche)
1. All' art. 4
della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 21 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) Rinviato dal Governo.
b) riportato al comma 5
dell'art. 4
della l.r.
21/93.
c) riportato al comma 10
dell'art. 4
della l.r.
21/93.
d) aggiunge il comma 13
all'art. 4
della l.r.
21/93.
La presente legge e'
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
ALLEGATI A E B
OMISSIS