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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1995
Numero
20
Data
19/04/1995
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7 << Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995- 1997>>. Rettifiche ed integrazioni.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 aprile 1995, n. 43, suppl. ord.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

1. A parziale rettifica della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, sono apportate le variazioni alle poste dei residui passivi presunti come dagli allegati elenchi A e B della presente legge al fine di considerare le modificazioni intervenute nelle poste in parola successivamente al periodo di predisposizione e formazione del bilancio di previsione 1995.

2. Viene altresì modificata la declaratoria del capitolo 0003130 in << Oneri per patrocinio legale >>, così come riportato nella legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37, di variazione al bilancio di previsione 1994.

3. In conseguenza delle variazioni di cui al precedente comma 1, gli stanziamenti dei capitoli interessati sono incrementati, in termini di cassa, per gli importi di cui agli allegati elenchi attingendo dal Fondo di riserva di cassa - Capitolo 1110020 - per un ammontare complessivo di lire 208.216.446.486.

4. La norma di riferimento del cap. 0343020 di cui allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l' esercizio 1995 e' la legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2 << Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l' artigianato >>.

 

ARTICOLO 2

1. Gli stanziamenti di competenza e di cassa di cui allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995 oggetto di rinvio da parte del Governo centrale, in esecuzione dell' art. 127 della Costituzione, sono destinati al finanziamento di specifiche spese secondo l' articolazione di cui all' allegato C della presente legge.

 

ARTICOLO 3

Articolo abrogato dall’art. 36 della  l.r. 15/2002.

 

ARTICOLO 4

(Assistenza agli anziani)

1. Dello stanziamento previsto al cap. 0741090 << Trasferimento alle USL per il finanziamento della spesa corrente sanitaria. Legge 833/ 1978 >> e' riservata una quota di lire 18 miliardi da destinare per l' attuazione degli interventi di cui all' art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e del Piano sanitario nazionale 1994/ 1996.

2. Lo stanziamento di cui al precedente comma 1, in sede di riparto del Fondo sanitario regionale, sara' così articolato:

a) 8 miliardi per progetti integrati rivolti agli anziani non autosufficienti e definiti d' intesa tra i Comuni, singoli o associati, e le USL, anche promuovendo accordi di programma così come disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) 10 miliardi per il concorso nella copertura degli oneri necessari alle attivita' di rilievo sanitario connesse con quelle socio - assistenziali relative al ricovero di anziani non autosufficienti presso strutture protette, gestite da enti pubblici, dal privato sociale, da cooperative sociali ed enti morali, che non abbiano fini di lucro.

Il Consiglio regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre 1995, provvede all' approvazione di specifico schema di convenzione, predisposto dagli Assessorati sanita' e servizi sociali, per la regolamentazione del rapporto tra USL e soggetti interessati.

3. Gli interventi previsti alla lettera a) del precedente comma 2 e quelli finanziati dal cap. 0784015 sono attivati dai Comuni con progetti da realizzare d' intesa con le Aziende Unita' sanitarie locali competenti. Il Consiglio regionale entro il termine perentorio del 30 settembre 1995, determina il riparto dei fondi tra i progetti ammessi, su proposta motivata degli Assessorati alla sanita' e ai servizi sociali.

4. Le Unita' di valutazione geriatriche istituite presso le USL assicurano l' assistenza all' attuazione del progetto integrato attraverso l' analisi e le valutazioni delle specificita' e dei bisogni e indicano gli interventi necessari.

 

ARTICOLO 5

Rinviato dal Governo

 

ARTICOLO 6

(Art. 20  legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 << Procedure per l' attuazione del Programma Operativo

Plurifondo 1994- 1999 - Modifiche)

1. Nel bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995- 1997 e' istituito un Fondo regionale di rotazione per la realizzazione degli interventi di bonifica delle aree inquinate.

2. Il Fondo regionale di rotazione e' alimentato con le risorse finanziarie acquisite dalla Regione per il finanziamento degli interventi di bonifica nell' ambito del POP 1994- 1999, nonche' del programma triennale per la tutela dell' ambiente 1994- 1996. Al Fondo regionale di rotazione confluiscono le risorse finanziarie derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di inquinamento.

3. Nella parte Entrata del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995- 1997 sono istituiti i seguenti capitoli: << Finanziamenti statali destinati a interventi di bonifica dei siti inquinati. Fondo regionale di rotazione >>; << Finanziamenti comunitari destinati a interventi di bonifica dei siti inquinati. Fondo regionale di rotazione >>; << Somme derivanti da azioni regionali di rivalsa nei confronti di soggetti responsabili di situazioni di inquinamento. Fondo di rotazione >>.

4. Nella parte Spesa del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995- 1997 e' istituito il capitolo << Finanziamento per interventi di bonifica delle aree inquinate. Fondo regionale di rotazione >>.

 

ARTICOLO 7

(Legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, art. 30, comma 2)

[1. Il termine di cui al comma 2 dell' art. 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, gia' prorogato con legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37, art. 10, comma 3, e' ulteriormente prorogato alla data del 31 luglio 1995 sia per le cooperative che hanno cessato o che dichiarano di cessare l' attivita' sia quelle che hanno i progetti in fase di completamento.] *

* Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l.r. 14/98Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l.r. 14/98

 

ARTICOLO 8

(Legge regionale 1 settembre 1993 n. 21, art. 4. Modifiche)

1. All' art. 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Rinviato dal Governo.

b) riportato al comma 5 dell'art. 4 della l.r. 21/93.

c) riportato al comma 10 dell'art. 4 della l.r. 21/93.

d) aggiunge il comma 13 all'art. 4 della  l.r. 21/93.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

ALLEGATI A E B OMISSIS