ARTICOLO 1
1. In ottemperanza ai principi di cui
all’art. 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ai dipendenti della Regione Puglia
già immessi nei ruoli regionali con inquadramento nella seconda qualifica
funzionale di cui alla legge
regionale 13 marzo 1980, n. 16, in applicazione della legge
regionale 26 gennaio 1981, n. 12 e successive modificazioni, è attribuita la
qualifica funzionale immediatamente superiore.*
* Vedi anche quanto disposto da comma 1
dell’art. 17
della l.r.9/2000
2. Quanto previsto al comma 1 è condizionato alla
presentazione da parte degli interessati di apposita domanda, da inoltrare alla
Regione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. La decorrenza del nuovo
inquadramento sarà computata, a sanatoria, osservando in modo analogica quanto
stabilito nella deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 2987/1988,
esecutiva.
ARTICOLO 2
1. Ai conseguenti oneri finanziari si
provvede imputando la presumibile spesa di lire 136.650.000 per differenza
tabellare al Cap. 3020 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al
personale di ruolo e non di ruolo (legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 e oneri rivenienti dall'applicazione art. 4
della legge
regionale 18 luglio 1974, n. 23, legge
regionale 13 marzo 1980, n. 16, legge
regionale 2 marzo 1981, n. 22 e legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modificazioni. Spese per
interessi legali e rivalutazione monetaria. S.O." e quella per oneri riflessi di
lire 49.700.000 al Cap. 3031 "Oneri previdenziali e assistenziali e
assicurazioni obbligatorie a carico dell'Ente".
2. Ove la presente legge venga
approvata e attuata nel corrente esercizio, al preventivo impinguamento dei
predetti capitoli di bilancio si provvede mediante prelevamento dal Cap. 1110010
"Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine".
3. Le leggi di bilancio degli anni
successivi si faranno carico delle spese di cui al comma
1.