Legge
da ritenersi implicitamente abrogata dalla l. r. 25/2001.
ARTICOLO 1
(Termini per la
denuncia dei pozzi)
[Il termine
disposto dall’articolo 15,
comma 1, della legge
regionale 5 maggio 1999, n. 18,
per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati nonché per la denuncia
dei pozzi ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
275, viene prorogato al 18 gennaio 2000.(1)
La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
(1) Il termine è stato
ulteriormente prorogato al 20 agosto 2000 dall'art. 1, L.R.
20 marzo 2000, n. 8, al 30 giugno 2001 dall'art. 1, L.R.
15 gennaio 2001, n. 9, al 31 dicembre 2001 dall'art. 1,
L.R.
4 settembre 2001, n. 25 e al 30 giugno
2006 dall'art. 3,
L.R.
3 aprile 2006, n. 8 (in conseguenza della
proroga alla medesima data disposta dall'art. 23-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, aggiunto dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 di conversione).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.]