Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
1999
Numero
26
Data
06/09/1999
Abrogato
 
Materia
Acque e acquedotti
Titolo
Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 "Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee". Modifiche all'articolo 15, comma 1 (Norme di carattere generale).
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 8 settembre 1999, n. 94. Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l. r. 25/2001.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l. r. 25/2001.

 

ARTICOLO 1

(Termini per la denuncia dei pozzi)

[Il termine disposto dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 18 gennaio 2000.(1)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Il termine è stato ulteriormente prorogato al 20 agosto 2000 dall'art. 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 8, al 30 giugno 2001 dall'art. 1, L.R. 15 gennaio 2001, n. 9, al 31 dicembre 2001 dall'art. 1, L.R. 4 settembre 2001, n. 25 e al 30 giugno 2006 dall'art. 3, L.R. 3 aprile 2006, n. 8 (in conseguenza della proroga alla medesima data disposta dall'art. 23-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, aggiunto dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 di conversione).

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]