ARTICOLO 1
1. Sino alla data di
entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2000 e sino al 30 aprile, è autorizzato l’esercizio
provvisorio del bilancio regionale per l’anno 2000 sulla base degli stati di
previsione dell’entrata e delle spese per l’anno 1999, come approvati con la legge
regionale 4 maggio 1999, n. 16 e successive
modificazioni.
ARTICOLO 2
1. L’autorizzazione di
cui all’articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa
obbligatoria e inderogabile, di cui all’elenco allegato alla presente legge, per
ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla
maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata
dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in
dodicesimi.
2. In applicazione
dell’articolo 50,
comma 3, della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni è
sospesa, dal 1° gennaio 2000 e per la durata dell’esercizio provvisorio,
l’esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.
ARTICOLO 3
1. Le spese finanziate
con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l’anno 2000,
possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano accertati dalla
Ragioneria della Regione a termine dell’articolo 53
della legge
regionale 30 maggio 1997, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Le risorse
finanziarie provenienti dall’attivazione del mutuo di lire 403 miliardi già
accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti possono essere impegnate, per la
finalità e secondo i criteri di cui all’articolo 14
della legge
regionale n. 16 del 1999, all’atto della riscossione della relativa
somma.
3. Comma abrogato dall’art. 36
della l.r.
15/2002.
ARTICOLO 4
1. Al fine di
conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla
Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a
carico degli esercizi successivi, in conformità all’importo e secondo la
distribuzione temporale delle risorse disposte:
a)
dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall’Unione
europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento
nazionale;
b)
dai quadri finanziari sia di programmazione sia di cassa contenuti nelle
deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.
2. L’autorizzazione
annuale al pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), è vincolata a quanto
previsto dalle quote dei piani finanziari dell’Unione europea e da quelle di cui
alle deliberazioni con le quali il CIPE provvede al cofinanziamento nazionale o
al riparto di risorse.
3. Il fondo per il
cofinanzimento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito
con l’articolo 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, incrementato della
somma di lire 30 miliardi, è gestito e alimentato secondo i criteri e le
modalità di cui al medesimo articolo 32 e può essere in tutto o in parte
attivato anche nel corso dell’esercizio finanziario di cui alla presente
legge.
ARTICOLO 5
1. Al fine di
unificare le procedure di pagamento e i connessi adempimenti fiscali, gli
assegni dovuti al Presidente e ai componenti della Giunta regionale saranno
pagati, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, in uno con le indennità consiliari e
con i rimborsi spese di cui alla legge
regionale 28 gennaio 1998, n. 5, ad esclusione delle missioni, dal Settore
bilancio e ragioneria del Consiglio regionale.
2. Lo stanziamento
annuale previsto per il pagamento dei suddetti assegni sul capitolo di spesa
1200 va a confluire sul cap. 1020 "Spese per indennità di carica spettanti ai
componenti del Consiglio regionale ".
ARTICOLO 6
1. Le disposizioni di
cui al comma 1, secondo e terzo capoverso, dell’articolo 26
della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni si
applicano altresì nei confronti del personale non di ruolo già in servizio
presso il soppresso ERSAP ed attualmente retribuito con oneri a carico del
bilancio regionale.
ALLEGATI OMISSIS