Art. 1
(
Finalità)
1. Nello stato di previsione del bilancio della
Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2000, approvato con
legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, sono introdotte le variazioni necessarie
ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di
cassa ed all’avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal
rendiconto generale dell’esercizio 1999.
2. Il saldo finanziario attivo, già iscritto per
lire 198.679.493.716 al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di
previsione per l’esercizio 2000, viene conseguentemente rideterminato in lire
735.109.254.849 e destinato, ai sensi dell’articolo 16 della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 di contabilità regionale, quanto a lire 437
miliardi all’impinguamento del fondo per la reiscrizione dei residui passivi
perenti di cui al capitolo 1110045 di uscita e per la differenza di lire
99.054.102.193 all’incremento per lire 60 miliardi dal fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale dei programmi comunitari di cui al capitolo 111050 e
per la parte restante al finanziamento di passività pregresse ed a spese
indilazionabili ed obbligatorie.
3. Gli allegati A e B alla presente legge
contengono l’analitica esposizione, per capitolo di riferimento,
rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni
introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto
della utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di assestamento di cui ai
commi 1 e 2.
Art. 2
(Adeguamento
dello stato di previsione dell’entrata e della spesa)
1. Per effetto delle variazioni di cui
all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato
di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2000 risulta modificato
in lire 40.462.254.853.072 in termini di competenza e in lire 50.581.410.406.779
in termini di cassa per l’entrata e in lire 40.462.254.853.072 in termini di
competenza e in lire 50.581.410.406.779 in termini di cassa per la
spesa.
Art. 3
(Proroga
funzioni Comitato tecnico consultivo – legge regionale 4 luglio 1997,
n.18)
1. Le funzioni del Comitato tecnico consultivo di
cui all’articolo 3 della legge
regionale 4 luglio 1997, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni
sono prorogate di tre anni.*
*Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l.r.
4/2003, art. 49 che ha prorogato di ulteriori tre anni le funzioni del
Comitato tecnico consultivo
Art. 4
1. Per il completamento e la definizione di tutte
le partite debitorie residuali delle cessate gestioni precarie di autoservizi
interurbani, ai sensi dell’articolo 3
della legge
regionale 31 ottobre 1995, n. 37, nonché delle partite debitorie residuali
del disciolto Ente regionale pugliese trasporti (ERPT), ai sensi dell’articolo 6
della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 9, possono essere utilizzate le disponibilità
finanziarie derivanti dai residui di stanziamento accertati sui capitoli di
spesa n. 0551020, n. 0552015, n. 0552040 e n. 0562005 o da eventuali riduzioni
per insussistenza di residui passivi propri, convertibili in residui di
stanziamento in applicazione del comma 12 dell’articolo 71 della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni,
accertati sui capitoli n. 0552010 e n. 0562005.
La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
ALL. OMISSIS