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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2001
Numero
24
Data
13/08/2001
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES).
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 agosto 2001, n. 129. La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 30/2017, art. 13,c. 3, lett. a).
Allegati
Nessun allegato

 

 Art

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 29/2017, art. 13, c. 3.

 

 

Art. 1

(Agenzia regionale sanitaria)

[1. Nella Regione Puglia è istituita, quale Azienda della Regione dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile, l’Agenzia regionale sanitaria, di seguito denominata ARES.

2. L'ARES è Azienda strumentale della Regione, sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con compiti di supporto tecnico-operativo per la programmazione sanitaria regionale, per il controllo di gestione e conseguente monitoraggio dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale (SSR), per la valutazione comparativa dei costi e della qualità dei servizi sanitari.

3. L'ARES è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall’Assessore alla sanità, con la quale, oltre alla scelta del primo Direttore generale, sono anche fissate le determinazioni occorrenti per il primo impianto.

4. L'ARES ha sede in Bari. ]

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 29/2017, art. 13, c.3.

Art.2

(Compiti)

[1. L’ARES:

a.       collabora alla elaborazione delle proposte per la predisposizione del Piano sanitario regionale (PSR);

b.      elabora la relazione annuale, da trasmettere all’Agenzia sanitaria per i servizi sanitari regionali presso il Ministero della sanità, alla Giunta regionale per il tramite dell’Assessore alla sanità e alla Commissione consiliare competente per materia, in ordine allo stato di attuazione del PSR vigente, sui risultati di gestione del SSR e sugli orientamenti delle risorse per l'anno successivo;

c.       fornisce il supporto tecnico alla Regione per l’elaborazione dei principi e dei criteri per l’adozione dell’atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

d.      collabora con l’Osservatorio epidemiologico regionale per la valutazione dei bisogni di salute e della offerta relativi ai servizi sanitari necessari;

e.       elabora le direttive di organizzazione, di programmazione strategica, di pianificazione delle attività, di vigilanza e controllo delle Aziende USL ed Enti del SSR per la valutazione dei risultati conseguiti che saranno proposte alla Giunta regionale dall’Assessore alla sanità;

f.        elabora le proposte per la Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore alla sanità, ai fini dell'adozione o della revisione della disciplina regionale nelle materie e per le fattispecie previste dal D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ai fini dei rapporti e dell’integrazione con le Università degli studi;

g.       fornisce la necessaria assistenza alle Aziende sanitarie e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione;

h.       determina i criteri e i parametri di finanziamento delle Aziende sanitarie, degli IRCCS, degli enti ecclesiastici e delle strutture sanitarie accreditate e relaziona circa il livello dei costi e dei ricavi, nonché sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna Azienda;

i.         fornisce alla Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore alla sanità, gli elementi necessari per le autorizzazioni, gli accreditamenti e gli accordi di cui, rispettivamente, agli articoli 8 ter, 8 quater e 8 quinques del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nonché per la definizione delle funzioni assistenziali da remunerare a costo standard;

j.        esprime parere sui programmi di sperimentazione ex articolo 9 bis del D. Lgs. 502/1992 e fornisce supporto tecnico per la elaborazione dei programmi di cui all'articolo 19 ter, comma 2;

k.      definisce indirizzi per l’organizzazione delle attività e del lavoro nelle strutture territoriali e ospedaliere delle Aziende sanitarie regionali, anche ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e della formazione dei piani periodici di assunzione di personale;

a.       coordina le iniziative per la omogenea applicazione degli istituti normo-economici dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle Aziende sanitarie della Regione, anche con riferimento a obiettivi di allineamento dei tempi di applicazione degli stessi;

b.      svolge funzioni di proposta, supporto e consulenza, di informazione e promozione culturale nell'ambito dei programmi di prevenzione previsti dai piani sanitari nazionale e regionale;

c.       svolge attività di raccolta e di tenuta di documentazione, di osservazione e monitoraggio, di rilevazione, di studio e ricerca, nonché di pubblicazione di documenti e opuscoli, garantendo l’accessibilità ai dati;

d.      gestisce centralmente, per conto delle Aziende sanitarie, segmenti di attività con ricaduta omogenea sull'intero territorio regionale (educazione sanitaria, prevenzione, formazione, organizzazione e politiche del personale) su delega dell’Assessore alla sanità nonché centri di acquisto a livello regionale su mandato dell’Assessore alla sanità;

e.       in relazione all'attuazione degli articoli 16 e seguenti. del D. Lgs 502/1992 e successive modificazioni, collabora alla predisposizione dei programmi regionali per la formazione continua nonché alla organizzazione e attivazione, anche a livello interregionale, dei corsi;

f.        elabora direttive per la realizzazione del modello dipartimentale di organizzazione e gestione delle Aziende sanitarie regionali che saranno proposte alla Giunta regionale dall’Assessore alla sanità;

g.       fornisce alla Regione supporto tecnico per la definizione dei criteri preventivi ai fini della valutazione dei Direttori generali delle Aziende sanitarie;

h.       per le funzioni di pianificazione, programmazione e realizzazione delle attività descritte nel presente comma, l’ARES può avvalersi del parere consultivo e gratuito degli Ordini e Collegi rappresentativi delle professioni sanitarie.

2. L'ARES può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate a enti pubblici, aziende e organizzazioni private.

3. Le attività previste dal comma 2 si esplicano attraverso interventi e iniziative formative e informative, gestione di banche dati, gestione di centri di documentazione multimediali, realizzazione di indagini e inchieste, produzione di materiale educativo e informativo.]

 

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 29/2017, art. 13, c.3, .

Art.3

(Accordi di programma)

[1. L'ARES realizza la propria attività anche mediante la partecipazione ad accordi di programma, promossi con enti pubblici o privati, riguardanti materie di propria competenza.]

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 29/2017, art. 13, c.3.

Art.4

(Organi dell'Agenzia)

[1. Sono organi dell'ARES:

a. il Direttore generale;

b. il Collegio sindacale.]

 

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 29/2017, art. 13, c.3.

Art. 5

(Il Direttore generale)

[1.  Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, adottata su proposta dell'Assessore alla sanità. Il Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di direzione, programmazione/organizzazione e gestione dei servizi sanitari e in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea;

- attività di direzione in Aziende sanitarie di medie o grandi dimensioni svolta per almeno sette anni nel corso degli ultimi dieci anni.

2. Valgono per il Direttore generale dell’Agenzia le incompatibilità previste per i Direttori generali delle Aziende sanitarie.

3.* Al Direttore Generale si applica quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 per il Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

          * Comma così sostituito dall’art. 14 della l.r. 20/2002

4. Il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'ARES, assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua attività.

5. Al Direttore generale compete un trattamento economico, fissato dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per i Direttori generali delle Aziende USL.

6. La nomina a Direttore generale dei dipendenti di pubbliche amministrazioni determina il loro collocamento in aspettativa presso le amministrazioni di provenienza, con le modalità e nei termini previsti, per i Direttori generali delle Aziende sanitarie, dall'articolo 3, comma 11, del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

7. In caso di cessazione dell'incarico del Direttore generale, ne assume le funzioni il Direttore di Area più anziano di età, sino alla nomina di un altro Direttore generale, da disporsi, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanità, entro trenta giorni dalla cessazione.

8. In sede di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale può nominare il Direttore generale tra gli esperti inclusi negli elenchi predisposti per la nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie locali.]

 

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 29/2017, art. 13, c.3.

Art. 6 

(Collegio sindacale) (1)

 

 

[1.  Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanità, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2.  Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell’agenzia.

3.  In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età.

4.  I Sindaci durano in carica tre anni e non sono riconfermabili. Ai Sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale, in misura pari al 50 per cento di quanto previsto dalla normativa per i collegi sindacali delle aziende sanitarie.

5. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell’ARES provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare relazioni sulla attività svolta.

6. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e relazione a quelle delle sedute ordinarie.  ]

  

(1) Articolo, dapprima modificato dalla l.r. 1/2005,art. 17 , c. 4, e  sostituito dall’art. 14 della l.r. 20/2002  .Il testo originario era così formulato:" 1.  Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanità, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 2.  Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell’agenzia.3.  In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età.   4. I Sindaci durano in carica tre anni e non sono riconfermabili. Ai Sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale, in misura pari al 75 per cento di quanto previsto dalla normativa per i collegi sindacali delle aziende sanitarie.  5. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell’ARES provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare relazioni sulla attività svolta.6. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e relazione a quelle delle sedute ordinarie."

 

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 29/2017, art. 13, c.3.

 

 

Art. 7

(Atto aziendale di organizzazione e funzionamento)

[1. L'organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell'ARES sono disciplinati dall'atto aziendale adottato dal Direttore generale e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla sanità.

2. L'atto aziendale definisce le norme di contabilità dell'ARES in analogia a quelle di contabilità economico-patrimoniale previste per le Aziende sanitarie. I risultati di gestione sono rilevati nel bilancio annuale di esercizio. Al bilancio annuale di esercizio è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio e intervento. ]

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 29/2017, art. 13, c.3.

Art. 8

(Organizzazione dell'Agenzia)

[1. Il Direttore generale organizza l'Agenzia in Aree di direzione, nonché in Servizi di supporto.

2. Le Aree di direzione sono individuate con riferimento a:

a. livelli di assistenza, programmazione sanitaria strategica, autorizzazioni e accreditamenti, monitoraggio delle attività e controllo sulla qualità;

b. processo di aziendalizzazione e di sviluppo dell'organizzazione sanitaria e gestionale, verifica e controllo dei bilanci, politica degli investimenti, supporto tecnico nel controllo direzionale e di gestione.

   c. metodiche di organizzazione, formazione e gestione delle risorse umane nelle Aziende ed Enti del SSR.

3. A ciascuna delle suddette Aree è preposto un Dirigente responsabile, nominato dal Direttore generale, scelto fra persone in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia e/o in discipline giuridiche ed economiche, di provata esperienza e competenza nelle materie individuate per ciascuna Area da dirigere e assunto con contratto di diritto privato ovvero comandato dalla Regione o da Aziende sanitarie o da altri Enti pubblici.

4. Sono previsti Servizi di supporto, nel numero massimo di sette, i quali, oltre all’assolvimento dei compiti connessi all’attività del Direttore generale e delle Aree, svolgono le attività interne inerenti al sistema informativo, alle risorse umane e alla formazione, nonché al controllo di gestione e all’amministrazione dell’Agenzia. (2)

4 bis. Il Direttore generale in relazione alle modalità organizzative, nell’atto aziendale, può diversamente modulare le aree e servizi di supporto anche eventualmente prevedendo modalità organizzative flessibili di tipo dipartimentale, unità di staff o strutture di progetto, fermo restando il numero complessivo delle strutture e funzioni dirigenziali. (3)

5. Il Direttore generale, con propri provvedimenti, conferisce gli incarichi di responsabilità dei Servizi di supporto.

6. La risoluzione dei rapporti di lavoro dei Direttori responsabili delle Aree è disposta dal Direttore generale, per giustificati motivi.

7. L’acquisto di beni mobili e di attrezzature, nonché l’ordinaria manutenzione sono a carico del bilancio dell’ARES.]

 (2) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 22  della l.r. 14/2004

 (3) Comma così aggiunto dall’art. 14 della  l.r. 20/2002

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 29/2017, art. 13,c.3.

Art.9

(Personale)

[1. L'ARES, oltre che di quello direttamente assunto, si avvale di personale distaccato o comandato dalla Regione e da Aziende sanitarie e da altri Enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni, ovvero contrattualizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 septies e 15 opties del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni, con riferimento a specifiche professionalità e competenze fissate dall'atto aziendale di organizzazione e funzionamento.

2. L’organico di personale, escluso i Direttori di area, può raggiungere la misura massima di trentasei unità, comprensive di quelle di cui all’articolo 12 dells l.r. 20/2002, di cui non oltre nove di posizione dirigenziale. (4)

3. L'ARES può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza, con costi a carico della stessa Agenzia. 

3 bis.  Per specifici progetti e ricerche il Direttore generale può, altresì, conferire borse di studio per la durata di un anno rinnovabili una sola volta.(5)]

            

  (4) Comma così sostituito dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 23 della  l.r. 14/2004

 (5) Comma così aggiunto dall’art. 14 della l.r. 20/2002

 

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 29/2017, art. 13, c.3.

Art. 10

(Controlli e vigilanza)

[1. La Giunta regionale esercita il controllo, con le stesse modalità previste per gli atti delle Aziende sanitarie regionali, sui seguenti atti dell'Agenzia:

a. atto aziendale di organizzazione e funzionamento;

b. disciplina di contabilità e dei contratti;

c. bilancio preventivo economico, budget generale e bilancio d'esercizio;

d. affidamento del servizio di tesoreria;

e. alienazione e acquisto di immobili;

f. assunzione di prestiti e di mutui;

g. spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni.

1 bis. L’istruttoria ai fini del controllo degli atti di cui al comma precedente è effettuata dal Settore sanità dell’Assessorato alla sanità e servizi sociali.(6)

 

2. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'ARES in relazione alle materie e competenze di cui all'articolo 2.

 

3. La Giunta regionale, accertato dall’esame del bilancio d’esercizio di cui all’articolo 7, comma 2, il mancato conseguimento, per due esercizi finanziari consecutivi, dell’equilibrio economico, rimuove il Direttore generale ai sensi dell’articolo 5, comma 7 e procede alla contestuale nomina di un altro Direttore generale con prioritario compito di approvazione di un piano, anche pluriennale, di riequilibrio economico, compatibile con le risorse finanzianti i bilanci degli anni considerati dal piano di recupero.]

 

 (6) Comma così aggiunto dal comma 6 dell’art.29 della l.r. 1/2004

 

 

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 29/2017, art. 13, c.3.

Art. 11

(Finanziamento)

[1. La dotazione finanziaria dell'ARES è determinata da:

a. apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, stabilito in relazione al programma di attività assegnato;

b. proventi derivanti dall'attività svolta in favore di soggetti pubblici e privati;

c. donazione e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all'Agenzia;

d. finanziamenti ottenuti per la esecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell'ambito delle materie di competenza dell'ARES. ]

 

 

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 29/2017, art. 13, c.3.

Art. 12

(Norma finanziaria)

[Omissis]

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 29/2017, art. 13, c.3.

Art. 13

(Rinvio)

[1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti, in quanto compatibili, relative alle Aziende del SSN e alle Aziende strumentali della Regione.]

 

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 29/2017, art. 13,c.3.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.