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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2004
Numero
2
Data
01/09/2004
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi struure di vendita
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 2 settembre 2004, n. 105, supplemento Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I
  Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


[- Visto l' art. 42, comma 1°, lett. c) dello Statuto della Regione Puglia;


- Vista la L.R. 01/08/2003, n. 11 che, all'art. 2, comma 1, lett.b), prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge;

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1340 del 31/08/2004 di attuazione del Regolamento suddetto;]


EMANA


Il seguente Regolamento:

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto del regolamento.

[1. Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 d'ora innanzi, per brevità, citata nel testo come legge.

2. Le presenti norme attuano altresì quanto contenuto nel regolamento previsto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge, d'ora innanzi per brevità citato come regolamento a).

3. L'insediamento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita deve comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dallalegge e dal regolamento a).  ]

 Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27

 

Art. 2
Obiettivi e strumenti della programmazione.

[1. La programmazione delle grandi strutture di vendita persegue le seguenti finalità:

- perequare le dotazioni di grandi strutture di vendita fra le diverse province, tenendo conto delle specificità territoriali e del livello di servizio garantito dalle stesse. Ogni provincia avrà quindi specifici obiettivi di sviluppo che potranno giustificare scostamenti dal parametro medio regionale;

- perseguire un equilibrio territoriale anche all'interno dei territori provinciali, valutando anche i poli demografici di medie dimensioni, al fine di ridurre la mobilità verso i poli primari. In questi comuni verranno privilegiati gli insediamenti di strutture di tipo intermedio;

- favorire la trasformazione e l'ampliamento delle strutture esistenti, anche attraverso la possibilità di riallocazione in aree, all'interno del comune, in cui possano sviluppare una maggiore capacità di servizio;

- favorire gli insediamenti nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio;

- prevedere l'insediamento di grandi strutture non alimentari - beni persona prevalentemente all'interno di centri commerciali o di aree commerciali integrate;

- prevedere la possibilità di attivare iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione e del territorio e/o di innovazione della rete distributiva. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27

 

 

Art. 3
Periodo di validità e procedure per il rinnovo.

[1. Le norme del presente regolamento hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono comunque valide fino all'approvazione del provvedimento successivo con esclusione delle previsioni di cui al successivo articolo 5.

2. Ai fini della redazione del successivo documento di programmazione la Regione, avvalendosi anche degli studi predisposti dall'Osservatorio regionale sul commercio, predispone 120 giorni prima della scadenza dei tre anni, la proposta di nuovo regolamento che verrà approvato con le modalità previste dalla legge. ]

 

  Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27

 

TITOLO II

Previsioni di sviluppo di grandi strutture di vendita

Art. 4
Norme di carattere generale.

[1. I Centri commerciali di interesse locale sono previsti dai comuni all'interno degli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita e non rientrano nelle previsioni del presente regolamento.

2. L'autorizzazione di aree commerciali integrate, anche se formate esclusivamente da esercizi di vicinato e medie strutture di vendita non è consentita al di fuori delle esplicite previsioni del presente documento.

3. È possibile autorizzare strutture di interesse pubblico, di rilevanza regionale, con la presenza di strutture alimentari e non alimentari, su tutto il territorio regionale; per la realizzazione di tali strutture è riservata una quota degli obiettivi di programmazione. Tali strutture devono essere comunque collocate in aree urbanisticamente idonee.

4. Le strutture di rilevanza regionale devono essere previste da accordi fra Regione e comune o fra comune e soggetto privato attuatore, che definiscano la rilevanza pubblica dell'iniziativa. Tale rilevanza può essere costituita dalla previsione di soluzioni progettuali e realizzative in grado di integrare le diverse funzioni: commerciali e para commerciali (pubblici esercizi e artigianato di servizio), direzionali, ludiche e servizi di pubblica utilità alla città e al quartiere, oppure da caratteristiche di particolare innovatività e interesse della formula distributiva per il territorio regionale, in relazione alla proposta assortimentale, alle tecniche di vendita. ]

 

 Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27

 

Art. 5
Previsioni di nuove strutture (1)).

[1. Nel presente articolo vengono definite le caratteristiche delle nuove strutture di vendita autorizzabili nel periodo di vigenza del presente regolamento con riferimento alla classificazione contenuta all'art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge, così come specificati dall'art. 2 del regolamento a).

2. Le superfici si intendono come superfici di vendita massime autorizzabili, le superfici delle grandi strutture di vendita sono comprese all'interno del massimo previsto per l'insediamento.

3. Dove non altrimenti specificato le dimensioni delle strutture autorizzabili possono raggiungere il massimo della tipologia prevista dalla legge e dal regolamento a) e la localizzazione può avvenire in tutto il territorio provinciale.

4. Nel caso di aree commerciali integrate almeno il 70% delle superfici di vendita devono essere costituite da medie e grandi strutture di vendita. Gli esercizi di vicinato possono essere realizzati anche in forma di centro commerciale.

Strutture di interesse regionale

Nell'ambito delle strutture di interesse regionale previste dall'art. 4 del presente regolamento sono autorizzabili:

Settore alimentare

 

descrizione

Limiti dimensionali

Livello dell'insediamento

provinciale

20.000 mq.

Modalità insediative

Centro commerciale

 

Tipologie dimensionali delle grandi strutture

G2 alimentare

10.000 mq.

Indicazioni territoriali

Nessuna

Priorità specifiche

Nessuna

 

 

Settori non alimentari

 

 

 

descrizione

Limiti dimensionali

Livello dell'insediamento

provinciale

20.000 mq

Modalità insediative

area commerciale integrata

 

 

o struttura isolata

 

Tipologie dimensionali delle grandi strutture

G2 - altri beni

15.000 mq.

Indicazioni territoriali

Nessuna

Priorità specifiche

Nessuna

 

 

PROVINCIA DI BARI

 

Settore alimentare

 

descrizione

Limiti dimensionali

Livello dell'insediamento

provinciale

25.000 mq

Modalità insediative

Centro commerciale

 

 

o area commerciale integrata

 

Tipologie dimensionali delle grandi strutture

G2 alimentare

10.000 mq.

Indicazioni territoriali

All'interno dell'area territoriale

 

 

comprendente i comuni di: Barletta,

 

 

Andria, Trani, Bisceglie, Canosa,

 

 

Molfetta, Ruvo di Puglia

 

Priorità specifiche

Comune privo di grandi

 

 

strutture alimentari

 

 

 

 

 

 

 

 

descrizione

Limiti dimensionali

Livello dell'insediamento

Intermedio

10.000 mq.

Modalità insediative

Centro commerciale

 

Tipologie dimensionali delle grandi strutture

G1 alimentare

4.500 mq.

Indicazioni territoriali

All'interno dell'area territoriale

 

 

comprendente i comuni di: Gravina

 

 

di Puglia, Altamura, Santeramo in

 

 

Colle,Cassano delle Murge

 

Priorità specifiche

nessuna

 

Settori non alimentari

 

descrizione

Limiti dimensionali

Livello dell'insediamento

provinciale

 

Modalità insediative

area commerciale integrata

 

Tipologie dimensionali delle grandi strutture

G2 - altri beni

15.000 mq

 

1 struttura G1 - beni persona

.

Indicazioni territoriali

Sud est Barese all'interno dell'area comprendente i comuni(Polignano, Conversano, Castellana Grotte, Monopoli)

 

Priorità specifiche

nessuna

 

 

PROVINCIA DI BRINDISI

 

Settore alimentare

 

descrizione

Limiti dimensionali

Livello dell'insediamento

provinciale

16.000 mq.

Modalità insediative

Centro commerciale

 

Tipologie dimensionali delle grandi strutture

G2 alimentare

7.000 mq.

Indicazioni territoriali

Capoluogo

 

Priorità specifiche

nessuna

 

Non alimentare

 

descrizione

Limiti dimensionali

Livello dell'insediamento

provinciale

20.000 mq.

Modalità insediative

area commerciale integrata

 

Tipologie dimensionali delle grandi strutture

G2 - altri beni

 

 

1 struttura G1 - beni persona

12.000 mq.

Indicazioni territoriali

nessuna

Priorità specifiche

nessuna

 

 

PROVINCIA DI FOGGIA

 

Settore alimentare

 

 

 

descrizione

Limiti dimensionali

Livello dell'insediamento

provinciale

15.000 mq.

Modalità insediative

Centro commerciale

 

Tipologie dimensionali delle grandi strutture

G2 alimentare

10.000 mq.

Indicazioni territoriali

nessuna

 

Priorità specifiche

nessuna

 

 

 

 

 

 

 

 

descrizione

Limiti dimensionali

Livello dell'insediamento

intermedio

 

Modalità insediative

Centro commerciale

 

Tipologie dimensionali delle grandi strutture

G1 alimentare

4.500 mq.

Indicazioni territoriali

Nessuna

Priorità specifiche

Comune privo di grandi

 

 

strutture alimentari

 

 

 

 

 

 

 

Settori non alimentari

 

 

Sono autorizzabili i seguenti interventi:

 

 

 

descrizione

Limiti dimensionali

Livello dell'insediamento

provinciale

 

Modalità insediative

area commerciale integrata

 

Tipologie dimensionali delle grandi strutture

G2 - altri beni

 

 

1 struttura G1 - beni persona

15.000 mq.

Indicazioni territoriali

Nessuna

Priorità specifiche

Nessuna

 

 

PROVINCIA DI LECCE

 

Settore alimentare

 

 

 

descrizione

Limiti dimensionali

Livello dell'insediamento

provinciale

25.000 mq.

Modalità insediative

Centro commerciale o area

 

 

commerciale integrata

 

Tipologie dimensionali delle grandi strutture

G2 alimentare

10.000 mq.

 

 

 

Indicazioni territoriali

Al di fuori del capoluogo

 

 

e comuni limitrofi

 

Priorità specifiche

Ubicazione in un comune che

 

 

per collocazione territoriale e

 

 

sistema viario sia in grado di

 

 

servire un ampio bacino di utenza

 

 

 

 

 

 

 

Settori non alimentari

 

 

 

descrizione

Limiti dimensionali

Livello dell'insediamento

provinciale

 

Modalità insediative

area commerciale integrata

 

Tipologie dimensionali delle grandi strutture

G2 - altri beni

 

 

1 struttura G1 - beni persona

15.000 mq.

Indicazioni territoriali

Al di fuori del capoluogo

 

 

e comuni limitrofi

 

Priorità specifiche

nessuna

 

 

 

PROVINCIA DI TARANTO

 

Settore alimentare

 

 

 

descrizione

Limiti dimensionali

Livello dell'insediamento

Intermedio

 

Modalità insediative

Centro commerciale

 

Tipologie dimensionali delle grandi strutture

G1 alimentare

3.500 mq.

 

 

 

Indicazioni territoriali

Nessuna

Priorità specifiche

Nessuna

 

 

 

 

 

 

Settori non alimentari

 

 

 

descrizione

Limiti dimensionali

Livello dell'insediamento

 

4.500 mq.

Modalità insediative

all'interno di centri commerciali

 

 

o aree commerciali integrate esistenti

 

Tipologie dimensionali delle grandi strutture

1 struttura G1 - beni persona

4.500 mq.

Indicazioni territoriali

Nessuna

Priorità specifiche

Nessuna

 

 

Numero 3 strutture isolate con le caratteristiche di seguito indicate:

 

descrizione

Limiti dimensionali

Livello dell'insediamento

 

4.500 mq.

Modalità insediative

Struttura isolata

 

Tipologie dimensionali delle grandi strutture

1 struttura G1 - beni persona 4.500 mq.

 

Indicazioni territoriali

Nessuna

Priorità specifiche

Nessuna

 

 

 

]

 

(1)  Ai sensi dell'art. 1, Reg. 28 ottobre 2005, n. 26 sono sospesi fino al 30 aprile 2006 gli effetti del presente articolo. L'art. 9, comma 1, L.R. 19 luglio 2006, n. 22 ha ulteriormente sospeso gli effetti del presente articolo (vedi anche i successivi commi del medesimo articolo). Ulteriore sospensione è stata disposta dall'art. 15, L.R. 25 febbraio 2010, n. 5 con il quale è stato soppresso in pari tempo il suddetto art. 9, L.R. n. 22/2006.

Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27

 

Art. 6
Ampliamenti e accorpamenti di strutture esistenti.

[1. Gli ampliamenti delle strutture commerciali sono comunque subordinati al possesso dei requisiti di legge e in ogni caso la struttura non potrà superare i massimi di superficie previsti dalla legge.

2. Nelle strutture complesse (centri commerciali e aree commerciali integrate), regolarmente autorizzate ed in possesso dei requisiti di legge, sono sempre consentiti i seguenti ampliamenti:

□ ampliamenti di gallerie commerciali di centri commerciali e di aree commerciali integrate, nell'ambito del 15% della superficie complessiva originariamente autorizzata e comunque fino al raggiungimento del minimo di legge (20% della superficie complessiva) se riguardanti solo strutture di vicinato;

□ ampliamenti di gallerie commerciali e di aree commerciali integrate, nell'ambito del 10% della superficie complessiva autorizzata se riguardanti anche medie strutture di vendita.

3. Al fine di favorire la ristrutturazione della rete, l'ampliamento di centri commerciali autorizzati da almeno sei anni (ovvero strutture autorizzate sulla base della L. n. 426/1971, D.Lgs. n. 114/1998) è possibile, una tantum, entro i seguenti limiti e condizioni:

ampliamento della grande struttura alimentare fino al 30% della superficie attualmente autorizzata, con contestuale ampliamento della galleria con esercizi di vicinato e strutture M1 e M2 per una superficie almeno pari all'ampliamento richiesto. La superficie di vendita della grande struttura alimentare risultante dall'ampliamento non può superare i limiti di 4500 mq. se di tipo G1, di 10.000 mq. se di tipo G2 e la superficie di vendita autorizzata del centro non può superare il doppio della struttura alimentare. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27

 

 

TITOLO III

Procedure per l'autorizzazione di strutture soggette a vincoli numerici

Art. 7

Modalità di autorizzazione delle diverse tipologie di grandi strutture.

[1. Le modalità di assegnazione delle disponibilità rappresentano una parte integrante delle scelte di programmazione.

2. Le domande di autorizzazione per nuove strutture o per l'ampliamento di strutture esistenti per le quali non siano previsti limiti numerici, possono essere liberamente presentate sulla base di quanto previsto dalla legge e dal regolamento a). 3. Le domande di autorizzazione nel caso di tipologie di strutture soggette a limitazioni numeriche, così come specificato all'art. 5 del presente regolamento dovranno essere presentate e valutate secondo quanto previsto negli articoli seguenti. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27

 

 

Art. 8
Concorrenza delle domande.

[1. Al fine di favorire la concorrenza fra diverse proposte, le domande per autorizzazioni soggette a limitazioni numeriche di cui all'art. 5 del presente regolamento potranno essere presentate esclusivamente entro i periodi di cui al comma successivo.

2. Per l'anno 2004 le richieste di autorizzazione potranno essere presentate a partire dal 60° giorno e fino al 90° giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente regolamento. Per gli anni successivi i termini per la presentazione delle domande sono i seguenti:

- dal 1° al 30 aprile di ogni anno;

- dal 1° al 30 novembre di ogni anno.

3. Le domande presentate al di fuori dei predetti termini sono da considerarsi irricevibili.

4. Sono considerate concorrenti le domande, relative alla stessa disponibilità, presentate nel medesimo periodo. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27

 

 

Art. 9
Graduazione nel tempo delle realizzazioni.

[1. Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per ciascun periodo è ricavabile dallo schema seguente:

 

2004

2005

2006

2007

Interesse

1 centro commerciale provinciale

 

 

 

regionale

alimentare

 

 

 

 

1 area commerciale integrata

 

 

 

 

provinciale non alimentare

 

 

 

 

o struttura isolata (2)

 

 

 

Bari

1 centro commerciale provinciale

 

1 centro

 

 

alimentare o area commerciale

1 area commerciale

commerciale

 

 

integrata

integrata provinciale non

intermedio

 

 

 

alimentare

alimentare

 

Brindisi

1 centro commerciale provinciale

1 area commerciale

 

 

 

alimentare

integrata provinciale non

 

 

 

 

alimentare

 

 

Foggia

1 centro commerciale provinciale

1 area commerciale

1 centro

 

 

alimentare

integrata provinciale non

commerciale

 

 

 

alimentare

intermedio

 

 

 

 

alimentare

 

Lecce

1 centro commerciale provinciale

 

 

 

 

alimentare o area commerciale

 

 

 

 

integrata

 

 

 

 

1 area commerciale integrata

 

 

 

 

provinciale non alimentare

 

 

 

Taranto

 

 

 

1 G1 non alimentare

 

 

 

2 G1 non

Altri beni

 

 

1 centro commerciale

alimentare Altri

1 G1 non alimentare

 

 

intermedio alimentare

beni

Beni persona

 

 

 

 

 

2. Le previsioni non assegnate nei diversi periodi possono essere assegnate in quelli successivi, ma comunque entro il periodo di validità del presente provvedimento. ]

(2)  Dizione così corretta con Delib.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1970.

Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27

 

 

Art. 10
Criteri di priorità.

[1. Nel caso di domande concorrenti i criteri di priorità nell'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

a. Impatto socio economico:

- impegno del proponente alla priorità nell'inserimento di piccole e medie imprese aventi sede nel comune in cui avviene l'insediamento o in quelli limitrofi;

- impegno del proponente per misure compensative per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete commerciale nel comune di insediamento e/o in quelli limitrofi. La valutazione di tali misure verrà ponderata per importi compresi tra € 30 e € 50 per ogni mq. di superficie di vendita autorizzata.

b. Impatto occupazionale:

- impegno al riassorbimento e alla riqualificazione di mano d'opera nel settore a rischio di disoccupazione;

- numero degli occupati, con applicazione del contratto di lavoro, previsti all'avvio, valutati in proporzione al numero delle ore lavorate.

c. Impatto ambientale:

- parcheggi eccedenti lo standard eventualmente utilizzabili da altre funzioni in orari non di picco per la funzione commerciale;

- accessibilità della struttura sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del regolamento a) (viabilità esistente o a carico del proponente);

- misure di contenimento dei consumi energetici, idrici e di riduzione dell'inquinamento.

2. Gli impegni dei proponenti devono essere dimostrati da atti unilaterali d'obbligo o da convenzioni con il comune da cui si desumano l'entità delle misure adottate.

3. A parità prevale il criterio cronologico di presentazione della domanda corredata a norma.

4. Il 10% (dieci per cento) delle somme versate dai proponenti ai sensi del comma 1 del presente articolo è utilizzato per le finalità ed attività dell'Osservatorio regionale per il commercio come definite dagli articoli 2 e 3 del Reg. 23 dicembre 2004, n. 10 (3). ]

(3)  Comma aggiunto dall'art. 2 del Reg. 28 ottobre 2005, n. 26.

Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27

 

Art. 11
Modalità di esame delle richieste concorrenti in conferenza dei servizi.

[1. Le domande vengono presentate con i contenuti e le modalità previste dall'art. 13 del regolamento a).

2. I comuni provvedono a trasmettere alla Regione entro 30 giorni dal ricevimento le proprie valutazioni sulle domande presentate sul proprio territorio, in conformità con quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento a), in caso di mancato inoltro del parere questo si intende positivo.

3. La conferenza valuta innanzitutto la rispondenza delle singole domande ai requisiti di legge, a tale votazione partecipano, sulla base di quanto previsto dall'art. 8 della legge, la Regione, la provincia ed il comune competente per territorio.

4. La comparazione delle diverse alternative viene realizzata in una conferenza dei servizi convocata dalla Regione alla presenza dei rappresentanti dei comuni interessati, della provincia e della Regione.

5. Le domande considerate ammissibili vengono poi ordinate dalla Regione sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 10.

6. La conferenza dei servizi autorizza la domanda avente grado di priorità maggiore e respinge le altre. ]

 

  Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27

 

Art. 12

Utilizzo dei fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.

[1. Tutti gli ampliamenti previsti dal precedente articolo 6 sono subordinati all'impegno del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio nel comune di insediamento e/o in quelli limitrofi. L'importo del contributo deve essere almeno pari a € 40 per ogni mq. di superficie di vendita ampliata.

2. L'utilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito dell'attuazione del comma 3 dell'art. 6 e dall'art 10 lettera a), per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete commerciale avviene con le modalità di cui ai successivi commi.

3. I fondi devono essere destinati esclusivamente alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva, identificate sulla base dei documenti di programmazione e incentivazione di cui all'art. 15 della legge. I fondi dovranno essere versati alla Regione, che provvederà a costituire un apposito capitolo di entrata e di spesa, e ad assegnarli ai comuni interessati.

4. Nel caso in cui il comune interessato dall'insediamento non abbia provveduto ad individuare tali aree nel proprio documento di programmazione, i fondi verranno destinati ad altri comuni, limitrofi all'insediamento previsto, che abbiano provveduto a detto adempimento. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27

 

[Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 3, dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.]

   Dato a Bari, addì 1 settembre 2004

  Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27