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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2004
Numero
25
Data
29/12/2004
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio plutiennale 2005-2007
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 dicembre 2004, n. 157.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

TITOLO I
NORME DI BILANCIO


Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)


1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 2005, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è approvato in euro 15.258.069.400,20 in termini di competenza e in euro 21.764.228.336,69 in termini di cassa.


2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2005.


Art. 2

(Stato di previsione della spesa)


1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2005, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 46 della l.r. 28/2001, è approvato in euro 15.258.069.400,20 in termini di competenza e in euro 21.764.228.336,69 in termini di cassa.


Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)


1. E' autorizzato l'impegno della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2005 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r. 28/2001.


2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2005 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.


Art. 4

(Quadro generale riassuntivo)


1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005, di cui all'allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l'entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001.


Art. 5

(Elenco delle spese obbligatorie)


1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all'elenco, allegato 4, contenente le unità previsionali di base, che possono essere integrate a norma dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001.


Art. 6

(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)


1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è determinato per l'esercizio 2005 in euro 2 milioni e 500 mila ed è gestito a termini dell'articolo 49 della l.r. 28/2001.

Art. 7

(Fondo di riserva per le spese impreviste)


1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per l'esercizio 2005 in euro 250 mila ed è gestito a termini dell'articolo 50 della l.r. 28/2001.


Art. 8

(Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse)


1. Al fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di passività pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento di euro 10 milioni ed è gestito secondo i criteri di cui all'articolo 50, comma 2, della l.r. 28/2001.


Art. 9

(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)


1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato per l'esercizio 2005 in euro 170 milioni ed è gestito a termini dell'articolo 51 della l.r. 28/2001.


Art. 10

(Fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari)


1. Il fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari è determinato per l'esercizio 2005 in euro 10.278.341,50 ed è gestito a termini dell'articolo 54 della l.r. n. 28/2001.


Art. 11

(Fondo per il finanziamento di programmi di settore e intersettoriali)


1. Il fondo per il finanziamento dei programmi di settore e intersettoriali di rilevanza regionale, istituito con l'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2004, n.14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), è determinato per l'esercizio 2005 in euro 316 milioni.


2. Il fondo, iscritto sull'apposito capitolo di bilancio 1110052 "Fondo per il finanziamento dei programmi di settore e intersettoriali di rilevanza regionale (art.54, comma 1, lettera c), l.r. 28/2001)", unità previsionale di base 3.2.1 "Ragioneria fondi di riserva e fondi speciali", è gestito a termini dell'articolo 54 della l.r. 28/2001 ed è utilizzato esclusivamente per spese d'investimento secondo le determinazioni della Giunta regionale da indirizzare, sulla base della normativa vigente, verso interventi di settore e intersettoriali.


Art. 12

(Fondo per reiscrizione residui passivi perenti

e per regolarizzazione carte contabili)


1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi è determinato per l'esercizio finanziario 2005 in euro 77 milioni 500 mila ed è gestito a termini dell'articolo 95 della l.r. 28/2001.


2. E' iscritto, altresì, con uno stanziamento di euro 40 milioni, l'apposito fondo destinato, secondo i criteri di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), alla regolarizzazione delle carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi dell'Autorità giudiziaria, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex Unità sanitarie locali (USL) rientranti nella gestione liquidatoria 1995 e retro.


3. L'Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giudiziari, a comunicare alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa l'assenza di duplicazioni di pagamento.


4. Il Settore bilancio e ragioneria è autorizzato a provvedere direttamente alla regolarizzazione delle carte contabili eventualmente in essere derivate da provvedimenti esecutivi dell'Autorità giudiziaria sorte entro la data del 31 dicembre 1994, attraverso l'emissione di mandati di pagamento in favore del Tesoriere e con imputazione ad apposito capitolo di spesa da istituirsi.


Art. 13

(Fondo delle economie vincolate da reiscrivere)


1. Il fondo delle economie vincolate da riscrivere è determinato per l'esercizio 2005 in euro 268.608.715,98 ed è gestito a termini dell'articolo 93 della l.r. 28/2001, così come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 18 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2002).


Art. 14

(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale)


1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall'articolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea (UE), nonché per l'iscrizione delle relative spese che siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.


2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.


3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dall'UE, dallo Stato o da altri soggetti.


Art. 15

(Bilancio pluriennale)


1. A norma dell'articolo 26, comma 3, della l.r. 28/2001, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2005-2007, nel testo annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 26 della l.r. 28/2001.


   La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della l.r. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.