TITOLO I
NORME DI
BILANCIO
Art.
1
(Stato di previsione
delle entrate)
1. Lo stato di
previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 2005,
annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo
45
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è
approvato in euro 15.258.069.400,20 in termini di competenza e in euro
21.764.228.336,69 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in
vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione
delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio
finanziario 2005.
Art. 2
(Stato di
previsione della spesa)
1. Lo stato di
previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2005, annesso
alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 46
della l.r.
28/2001, è approvato in euro 15.258.069.400,20 in termini di
competenza e in euro 21.764.228.336,69 in termini di
cassa.
Art. 3
(Impegni e
pagamenti delle spese)
1. E' autorizzato
l'impegno della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2005 entro il
limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di
cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a
norma degli articoli 76
e 77
della l.r.
28/2001.
2. E' autorizzato il pagamento delle
spese della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2005 entro il limite
degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui
all'articolo 2.
Art. 4
(Quadro generale
riassuntivo)
1. E' approvato il
quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario
2005, di cui all'allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in
titoli per l'entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45
e 46
della l.r.
28/2001.
Art. 5
(Elenco delle
spese obbligatorie)
1. Sono considerate
spese obbligatorie quelle di cui all'elenco, allegato 4, contenente le unità
previsionali di base, che possono essere integrate a norma dell'articolo 49,
comma 2, della l.r.
28/2001.
Art. 6
(Fondo di riserva
per spese obbligatorie e d'ordine)
1. Il fondo di riserva
per spese obbligatorie e d'ordine è determinato per l'esercizio 2005 in euro 2
milioni e 500 mila ed è gestito a termini dell'articolo 49
della l.r.
28/2001.
Art.
7
(Fondo di riserva per le
spese impreviste)
1. Il fondo di riserva
per le spese impreviste è determinato per l'esercizio 2005 in euro 250 mila ed è
gestito a termini dell'articolo 50
della l.r.
28/2001.
Art. 8
(Fondo di riserva
per la definizione di partite pregresse)
1. Al fine di far fronte
a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di passività pregresse, il
relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento di euro 10 milioni ed è
gestito secondo i criteri di cui all'articolo 50,
comma 2, della l.r.
28/2001.
Art. 9
(Fondo di riserva
per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)
1. Il fondo di riserva
per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato per l'esercizio
2005 in euro 170 milioni ed è gestito a termini dell'articolo 51
della l.r.
28/2001.
Art. 10
(Fondo per il
cofinanziamento regionale dei programmi comunitari)
1. Il fondo per il
cofinanziamento regionale dei programmi comunitari è determinato per l'esercizio
2005 in euro 10.278.341,50 ed è gestito a termini dell'articolo 54
della l.r. n.
28/2001.
Art. 11
(Fondo per il
finanziamento di programmi di settore e
intersettoriali)
1. Il fondo per il finanziamento dei
programmi di settore e intersettoriali di rilevanza regionale, istituito con
l'articolo 3
della legge
regionale 4 agosto 2004, n.14 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), è determinato per
l'esercizio 2005 in euro 316 milioni.
2. Il fondo, iscritto sull'apposito
capitolo di bilancio 1110052 "Fondo per il finanziamento dei programmi di
settore e intersettoriali di rilevanza regionale (art.54,
comma 1, lettera c), l.r.
28/2001)", unità previsionale di base 3.2.1 "Ragioneria fondi di
riserva e fondi speciali", è gestito a termini dell'articolo 54
della l.r.
28/2001 ed è utilizzato esclusivamente per spese d'investimento
secondo le determinazioni della Giunta regionale da indirizzare, sulla base
della normativa vigente, verso interventi di settore e
intersettoriali.
Art. 12
(Fondo per
reiscrizione residui passivi perenti
e per regolarizzazione carte
contabili)
1. Il fondo per il
pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi è
determinato per l'esercizio finanziario 2005 in euro 77 milioni 500 mila ed è
gestito a termini dell'articolo 95
della l.r.
28/2001.
2. E' iscritto, altresì, con uno
stanziamento di euro 40 milioni, l'apposito fondo destinato, secondo i criteri
di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14
(Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale
2001-2003), alla regolarizzazione delle carte contabili derivanti da
provvedimenti esecutivi dell'Autorità giudiziaria, ivi comprese quelle formatesi
a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a
debiti delle ex Unità sanitarie locali (USL) rientranti nella gestione
liquidatoria 1995 e retro.
3. L'Assessorato alla sanità provvede, in
relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese
quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giudiziari, a comunicare
alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite
debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e rettifiche
contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili
operazioni di verifica circa l'assenza di duplicazioni di
pagamento.
4. Il Settore bilancio e ragioneria è
autorizzato a provvedere direttamente alla regolarizzazione delle carte
contabili eventualmente in essere derivate da provvedimenti esecutivi
dell'Autorità giudiziaria sorte entro la data del 31 dicembre 1994, attraverso
l'emissione di mandati di pagamento in favore del Tesoriere e con imputazione ad
apposito capitolo di spesa da istituirsi.
Art. 13
(Fondo delle
economie vincolate da reiscrivere)
1. Il fondo delle
economie vincolate da riscrivere è determinato per l'esercizio 2005 in euro
268.608.715,98 ed è gestito a termini dell'articolo 93
della l.r.
28/2001, così come modificato dall'articolo 12
della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 18 (Rendiconto generale della Regione
Puglia per l'esercizio finanziario 2002).
Art. 14
(Variazioni di
bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale)
1. La Giunta regionale,
fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall'articolo 42
della l.r.
28/2001, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, a disporre
con proprio atto le variazioni occorrenti per l'istituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea (UE),
nonché per l'iscrizione delle relative spese che siano tassativamente regolate
dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è autorizzata
inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro
dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base
strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno
stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra
unità previsionali di base diverse qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da
altri strumenti di programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui al comma 2
relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate
nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dall'UE, dallo Stato
o da altri soggetti.
Art. 15
(Bilancio
pluriennale)
1. A norma dell'articolo 26,
comma 3, della l.r.
28/2001, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il
triennio 2005-2007, nel testo annesso alla presente legge e predisposto secondo
i criteri di cui all'articolo 26
della l.r.
28/2001.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della l.r.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.