IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Visto
l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004,
n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 221 del
28/02/2006 di attuazione del Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
"In applicazione dell'art. 3,
comma 1, lett. a) della L.R.
28 maggio 2004, n. 8 e successive
modificazioni, per il rilascio della verifica di compatibilità nonché per il
rilascio dell'accreditamento istituzionale sono determinati i seguenti criteri e
parametri distinti per tipologia di attività e struttura.
A.
Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime
residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno:
a) presidi di riabilitazione
funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali:
Il fabbisogno è stabilito in misura pari ai posti in esercizio alla data
di entrata in vigore della L.R.
28.5.2004 n. 8, con una maggiorazione
del 20% finalizzata al riequilibrio territoriale in ragione delle liste
di attesa
che dovessero verificarsi per ciascun ambito territoriale.
Il parere di compatibilità è rilasciato previa
dichiarazione della USL sulla sussistenza del requisito di cui al presente
capoverso.
b) strutture
riabilitative psichiatriche.
I. Regime residenziale e semiresidenziale:
Il
fabbisogno è stabilito in 3 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture
per acuti e subacuti (copertura assistenziale per 24 ore) + 0,75 posti letto
ogni 10.000 abitanti per le strutture a più elevata intensità assistenziale (con
copertura per 12 ore) + 1 posto letto ogni 10.000 abitanti per le strutture a
minore intensità assistenziale (con copertura per fascia oraria). Tale
fabbisogno è comprensivo di 1 posto ogni 10.000 abitanti per i pazienti dimessi
dagli ospedali psichiatrici per tutte le tipologie di strutture.
II. Regime diurno:
Il
fabbisogno è stabilito in un centro diurno per ogni distretto fino ad 50.000
abitanti + un centro per eccedenze oltre i 50.000 di almeno 30.000
abitanti.
I
trasferimenti di strutture in altra USL possono essere autorizzati solo nel caso
in cui ciò concorra al riequilibrio territoriale. A tal fine deve considerarsi
prioritaria l'autorizzazione alle riconversioni verso strutture assistenziali di
cui vi sia il fabbisogno.
[ c) Strutture di
riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti:
Il fabbisogno è stabilito in 0,35 posti per mille
abitanti con collocazione interdistrettuale e con individuazione delle fasce di
utenza della popolazione a cui sono destinate. Per le strutture
educativo-assistenziali per i tossicodipendenti si terrà prioritariamente conto
di quelle inserite nella programmazione dei piani di zona. ] (1)
d) Residenze sanitarie
assistenziali (RSA)
Il
fabbisogno è stabilito in 0,7 posti letto per mille abitanti, di cui almeno 0,2
finalizzato alla realizzazione di moduli, all'interno delle unità residenziali,
dedicati all'assistenza ai pazienti affetti da Morbo di Alzahimer o Demenza
Senile, con compensazione tra AUSL viciniori per realizzare un indice
strutturale di 60 posti letto per unità residenziale, con collocazione
provinciale.
e) Centri residenziali per cure
palliative (hospice)
Il fabbisogno è stabilito in 1 posto letto x 10.000
abitanti ai sensi della DGR n. 1299 del 17.10.2000 e 1980 del 03.12.2002
(normativa rif. D.L. 28.12.98 n. 450 convertito in L. 26.02.99 n. 29 - DMS
05.09.2001), con collocazione distrettuale ed interdistrettuale.
B. Stabilimenti termali:
Nessuna
limitazione.
C. Strutture e studi che erogano
prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.
a) Specialistica ambulatoriale
chirurgica ed odontoiatrica di cui all'art. 5
comma 1 lett. a) punto 2.2 della L.R.
28.5.2004 n. 8:
Il
fabbisogno attuale viene considerato pari al numero di strutture territoriali
già autorizzate all'esercizio e delle eventuali ulteriori necessità evidenziate
dalle Aziende USL finalizzate a documentati e verificabili esigenze e/o
programmi di deospedalizzazione.
b) Centri di procreazione
medicalmente assistita:
Il
fabbisogno è stabilito per le strutture pubbliche all'interno della
programmazione ospedaliera e territoriale vigente; per le strutture private il
fabbisogno corrisponde al numero delle strutture attualmente funzionanti ed
iscritte nell'elenco predisposto ai sensi dell'Ordinanza ministeriale del
5/3/97, in possesso dei requisiti previsti. In ogni caso il fabbisogno non può
essere superiore ad una struttura ogni 300.000 abitanti con esclusione delle
Aziende Ospedaliere ed IRCCS.
c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC -
RMN - PET).
Il fabbisogno è stabilito come segue:
TAC: 1 ogni 60.000 abitanti e frazione con riferimento
al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e
IRCCS.
RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento
al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.
PET: 3 ciclotroni e 8 postazioni, di cui almeno 5
pubbliche, assicurando una postazione pubblica per aree di 750.000 abitanti,
esclusi gli IRCCS.
d) Radioterapia
Il
fabbisogno è stabilito nel numero dei servizi individuati nella programmazione
ospedaliera e territoriale vigente ivi comprese le Case di cura private
autorizzate per la disciplina di oncologia
e) Medicina nucleare in vivo:
Il
fabbisogno è stabilito nel numero dei servizi individuati nella programmazione
ospedaliera e territoriale vigente oltre ad una struttura privata per ciascuna
USL.
f) Dialisi:
Il fabbisogno di Posti tecnici (Reni Artificiali) è
rinviato a specifico piano di settore e verrà calcolato considerando un rapporto
di utilizzo pari a R.A. 1:3,5 pz., con un incremento pari al 10% per garantire
un'adeguata riserva per rientri ed urgenze.
g) Terapia iperbarica.
Il
fabbisogno è stabilito in un centro ogni cinquecentomila abitanti, di cui,
comunque, almeno uno per Provincia.
h) Attività consultoriale familiare.
Il fabbisogno è stabilito in
un consultorio ogni 20.000 abitanti, fatte salve diverse determinazioni da parte
delle AA.SS.LL. e dei Comuni in sede di approvazione dei Piani di zona in
ragione della ottimizzazione dei livelli prestazionali di dette strutture.
(1) Punto
abrogato dal r.r.
n. 10/2017, art. 21, c. 14.
Art. 2
Ai fini del rilascio
dell'accreditamento istituzionale per le strutture individuate dall'art. 5,
c. 1, lett. b) punto 1.2., della L.R.
28 maggio 2004, n. 8 e successive
modificazioni, il fabbisogno, in fase di prima applicazione, è riferito al
numero delle strutture già transitoriamente accreditate in esercizio alla data
di entrata in vigore della stessa legge. Entro sei mesi dall'adozione del
presente regolamento e ferma restando la realizzazione del registro delle
strutture autorizzate sarà determinato il fabbisogno per branca con possibilità
di accedere all'accreditamento da parte delle strutture autorizzate ed in
esercizio alla data di entrata in vigore della Legge
Regionale 28 maggio 2004, n. 8, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lett. f), punto 1), secondo periodo della Legge
Regionale 12 agosto 2005, n. 12.
Art. 3
Le strutture e/o le attività
eccedenti il suddetto fabbisogno sono escluse dal processo di accreditamento
previsto dalla L.R.
28 maggio 2004, n .8.
Art. 4
In sede di prima applicazione del
presente Regolamento si procederà prioritariamente ad autorizzare i progetti
finalizzati a potenziare le strutture riabilitative psichiatriche, in primis
quelli rivolti all'età evolutiva, e le strutture che erogano prestazioni di
assistenza specialistica di radioterapia e, per le altre prestazioni, i progetti
finalizzati ad azioni di riequilibrio territoriale.
Il
presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53
comma 1della L.R.12/05/2004,
n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.