IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La
seguente legge:
Art. 1
(Istituzione
dell'area naturale protetta)
1. Ai sensi
dell'articolo 6
della legge regionale 24
luglio 1997, n. 19 (Norme per
l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e
dell'articolo 2 della
legge regionale 1 giugno 2004, n. 9
(Riclassificazione dei parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice -
Modifica dell'articolo 27
della l.r.
19/1997), è istituito il Parco naturale
regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano".
2.
I confini del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano"
ricadenti sul territorio del comune di Nardò sono riportati nella cartografia in
scala 1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale
costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato
all'ambiente della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione
provinciale di Lecce, presso la sede dell'Ente di gestione e presso
l'Amministrazione comunale di Nardò.
3.
I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a
cura dell'Ente di gestione con apposito finanziamento regionale.
Art. 2
(Finalità)
1. Le finalità
istitutive del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano"
sono le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con
particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti
nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori
paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici
superficiali e sotterranei;
b) salvaguardare i valori e i beni
storico-architettonici;
c) incrementare la superficie e migliorare la
funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del
sistema dunale;
e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli
indicatori biologici;
f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
g) promuovere attività di educazione, di formazione e
di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
h) promuovere e riqualificare le attività economiche
compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la
qualità della vita delle popolazioni residenti.
Art. 3
(Ente di gestione)
1.
La gestione del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano"
è affidata all'Ente di gestione individuato nel comune di Nardò, che vi provvede
coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione
regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.
2.
Il comune di Nardò, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura
autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un
Direttore del Parco; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento
deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.
Art. 4
(Zonizzazione
provvisoria)
1. Fino all'approvazione del Piano
territoriale di cui all'articolo 7, il Parco naturale regionale "Porto Selvaggio
e Palude del Capitano" è suddiviso nelle seguenti zone:
a) zona 1, di rilevante valore naturalistico,
paesaggistico e storico-culturale;
b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o
storico-culturale, connotata fortemente dalla presenza di attività antropiche.
2.
Il Piano di cui all'articolo 7 può apportare modifiche al confine delle zone e
dettagliarle ulteriormente, come indicato all'articolo 12 della legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), al fine di una migliore
organizzazione degli ambiti di tutela.
Art. 5
(Norme generali di
tutela del territorio e dell'ambiente naturale)
1. Sull'intero territorio del Parco
naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" sono vietate le
attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e
degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla
fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:
a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su
autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie
previsti dall'articolo 11, comma 4, della l. 394/1991 ed eventuali prelievi
effettuati a scopo di ricerca e di studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli
animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali
spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio
preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le
operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale d'interesse
geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente
autorizzati dall'Ente di gestione;
f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche
e floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da
modificare consistentemente la morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici,
idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo
2;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade
statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di
pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se
non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di
fruizione naturalistica.
2.
Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7 è fatto
divieto di:
a) costruire
nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai
sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per
l'edilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale
il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le
normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle
attività agricole, forestali e pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli
boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale
all'agricoltura e foreste.
3.
Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7, ed
esclusivamente nella zona 2 di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4,
la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997,
d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al
comma 2, lettere a) e b), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo
tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione della normativa
vigente. Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o
ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento
della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano
di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento CE 1257/1999 del
Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e successive
modificazioni e integrazioni.
4.
Sono consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia, interventi pubblici o privati, realizzati nel
rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona
costiera, mediante l'utilizzazione di manufatti di tipo precario, amovibili, in
legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di
compatibilità ambientale dell'area.
5.
E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b)
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia
residenziale) e successive modificazioni e integrazioni.
6. Sono comunque fatte salve le
prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i
casi devono comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le
tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi
interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti
nell'area.
7.
Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a
eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo
faunistico, che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici su
istanza dell'Ente di gestione.
8.
All'interno del perimetro del Parco sono fatte salve le previsioni del Piano
regolatore generale (PRG) vigente del comune di Nardò, relativamente ai comparti
individuati come zone omogenee "C8-di sviluppo turistico-alberghiero" i cui
Piani urbanistici esecutivi siano stati approvati alla data del 31 gennaio 2005,
ovvero alla stessa data abbiano concluso le procedure di valutazione previste
dalla legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto
ambientale); sono altresì fatti salvi l'acquisizione del parere dell'Ufficio
parchi e riserve naturali della Regione Puglia e gli ulteriori pareri previsti
per legge.
Art. 6
(Strumenti di
attuazione)
1. Per l'attuazione
delle finalità del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del
Capitano", l'Ente di gestione di cui all'articolo 3 si dota dei seguenti
strumenti di attuazione:
Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui
all'articolo 20
della l.r.
19/1997;
Piano pluriennale economico sociale dell'area naturale
protetta, di cui all'articolo 21
della l.r.
19/1997;
Regolamento dell'area naturale protetta, di cui
all'articolo 22 della l.r.
19/1997.
Art. 7
(Piano territoriale dell'area naturale protetta)
1. Il Piano territoriale
del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" è
predisposto dall'Ente di gestione ed è adottato dal Consiglio comunale di Nardò
con i tempi e le modalità previste dall'articolo 20
della l.r.
19/1997. Esso deve:
a) individuare le opere necessarie alla conservazione e
all'eventuale ripristino ambientale;
b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei
valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico
rurale;
c) individuare le eventuali attività esistenti
incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e
stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
d) individuare e regolamentare le attività antropiche
esistenti;
e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in
proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al
conseguimento delle finalità istitutive;
f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione
di opere e manufatti;
g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione
di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e
manufatti esistenti;
h) definire il sistema della mobilità interna all'area
naturale protetta;
i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
j) definire le misure per la riduzione degli impatti
ambientali sul sistema dunale;
k) definire le metodologie per la valutazione ex ante
degli interventi di trasformazione.
Art. 8
(Piano pluriennale economico
sociale)
1. Il Piano pluriennale
economico sociale del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del
Capitano" è adottato, contestualmente all'adozione del Piano territoriale
dell'area, dall'Ente di gestione con il fine di individuare indirizzi e
obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo
economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21
della l.r.
19/1997.
2.
Il Piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli
usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni
residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e
caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela
anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari
collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme
in materia di attività venatoria.
Art. 9
(Regolamento)
1. Il Regolamento ha la
funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 5,
l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco naturale regionale
"Porto Selvaggio e Palude del Capitano" ed è adottato dall'Ente di gestione
contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.
Art. 10
(Nulla osta e
pareri)
1. Il rilascio di
concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti
all'interno del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano"
è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2.
La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione,
entro dieci giorni dalla sua presentazione all'Ente di gestione, è inviata da
quest'ultimo all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che,
nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le
integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio parchi e
riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la
non conformità dell'istanza alle prescrizioni e alle finalità della presente
legge.
3.
Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza senza che sia
intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta s'intende
rilasciato con esito favorevole.
4.
Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da
realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di
questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.
5.
Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del Regolamento, il nulla
osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio parchi e riserve naturali della
Regione Puglia.
6.
L'Ente di gestione è delegato, quale autorità competente ai sensi della
l.r.
11/2001, al rilascio dei pareri relativi
alla procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e
4, della direttiva n. 92/43/CEE e all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE), così come modificato dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, per piani e interventi
ricadenti in tutto o in parte nei proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC)
IT9150007 "Torre Uluzzo", IT9150013 "Palude del Capitano" e IT9150024 "Torre
Inserraglio".
7.
L'Ufficio competente dell'Ente di gestione è tenuto a predisporre un elenco
mensile contenente gli estremi degli interventi di cui al comma 6 e dei relativi
esiti, da inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, al
fine di consentire la verifica della corretta applicazione della procedura di
valutazione di incidenza e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso
Ufficio parchi e riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a
garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo
dei pSIC.
Art. 11
(Sanzioni)
1. Per le violazioni di
cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui
all'articolo 30 della l. 394/1991.
2.
Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 5
comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di
materiale rimosso.
3.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5
si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di
caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle
lettere c), d), e), e i) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.
5.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo
di euro 1032,91.
6.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di
materiale movimentato.
7.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo
di euro 10.329,13.
8.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 5 e
alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5
comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia
urbanistica.
9.
Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di
ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4,
5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste,
l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle
disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della l. 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si
applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e
quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui
all'articolo 9 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo
di destinazione alla gestione del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e
Palude del Capitano".
Art. 12
(Indennizzi)
1. Gli indennizzi per
gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nel Parco
naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" sono erogati
direttamente dall'Ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio.
2.
La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene
dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto
con la presente legge o con il Piano di cui all'articolo 7 e che lo stesso
vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche
in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo
continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:
a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei
limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni
colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3.
L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi
giorni dalla data della denuncia.
4.
Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo
urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione
ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela
ambientale, all'espropriazione delle aree.
Art. 13
(Sorveglianza del
territorio)
1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei
divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che
l'esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero,
sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2.
La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e
rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di
Lecce.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di
gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.
4.
L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44,
comma 1, lett. b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività
venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente
di gestione.
Art. 14
(Controllo)
1. Le funzioni di controllo amministrativo e
finanziario sulla gestione del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e
Palude del Capitano" sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della
Regione Puglia.
2.
Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite
direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono
prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità,
nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.
3.
In ogni caso, l'Ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo
decisionale coerente con le linee generali di intervento definite
dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale documento deve essere approvato
dall'Ufficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
4.
L'Ente di gestione provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali, con
cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che deve
essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 15
(Commissariamento)
1. In caso di gravi
inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per
persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore all'ecologia, può nominare, per un periodo determinato, un
commissario che sostituisce l'Ente nella gestione del Parco naturale regionale.
Art. 16
(Norme
finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge sono a carico dell'Ente di gestione.
2.
Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla
programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare
gli stanziamenti comunali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nei
bilanci regionali.
3.
In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati euro 50 mila
a carico del capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali
protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2006.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione
Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
INDICE
Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale
protetta
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Ente di
gestione
Articolo 4 - Zonizzazione
provvisoria
Articolo 5 - Norme generali
di tutela del territorio e dell'ambiente naturale
Articolo 6 - Strumenti di
attuazione
Articolo 7 - Piano
territoriale dell'area naturale protetta
Articolo 8 - Piano
pluriennale economico sociale
Articolo 9 –
Regolamento
Articolo 10 - Nulla osta e
pareri
Articolo 11 –
Sanzioni
Articolo 12 –
Indennizzi
Articolo 13 - Sorveglianza
del territorio
Articolo 14 - Controllo
Articolo 15 –
Commissariamento
Articolo 16 - Norme
finanziarie
* LR200606allegati