Art. 1
(Intervento 
finanziario per il ripiano dei disavanzi sanitari)(1)
 
1. Al fine di 
sostenere il ripiano dei disavanzi sanitari provenienti dall’esercizio 
finanziario 2006, quantificato in euro 182 milioni, sono stanziate sui capitoli 
di nuova istituzione 771092 “Spesa a carico del bilancio regionale per la 
copertura dei disavanzi del servizio sanitario regionale 2006 (l.r. “Prima 
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007”)” e 
771093 “Spesa per la copertura dei disavanzi del servizio sanitario regionale 
2006 finanziata dal pay back farmaceutico, dal recupero crediti per mobilità 
sanitaria anni 2003 e precedenti e dalla vendita di immobili non strumentali 
delle aziende unità sanitarie locali (AUSL)”(l.r. “Prima variazione bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2007”)” dell’unità previsionale di base 
(UPB) 12.1.3, le rispettive somme di euro 52.234.086,00 e di euro 
129.765.914,00. 
 
2. Alla 
relativa spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento 
del capitolo 1110046 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi 
perenti derivante da risorse con vincolo di destinazione” - UPB 10.4.1. 
 
3. Al 
reintegro dello stanziamento del capitolo 1110046 si deve provvedere, per euro 
52.234.086,00, in sede di assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2007 mediante la destinazione della quota dell’avanzo di 
amministrazione riveniente dal rendiconto regionale 2006 e, per la restante 
parte, con le maggiori entrate provenienti dal pay back farmaceutico, dal 
recupero dei crediti per mobilità sanitaria e dalla vendita di immobili non 
strumentali delle AUSL. 
3-bis. Le ulteriori risorse finanziarie necessarie per 
l'integrale copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale anno 2006, 
complessivamente quantificato in euro 210 milioni 811 mila, rivenienti:
a) quanto a euro 9 milioni 34 mila dal residuo risultato 
positivo del servizio sanitario regionale 2005;
b) quanto a euro 17 milioni 795 mila dalla quota spettante alla 
Regione Puglia ex articolo 2 del D.M. 16 novembre 2005 del Ministero 
della salute (Riparto dei fondi destinati alla copertura dei disavanzi del 
servizio sanitario per gli anni 2001, 2002 e 2003, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311);
c) quanto a euro 2 milioni dagli utili di gestione dell'Agenzia 
regionale sanitaria (ARES); vengono introitate, con atto di Giunta regionale, 
sul capitolo di entrata di nuova istituzione 2035776 denominato "Entrate 
provenienti dal residuo risultato positivo del servizio sanitario regionale 
2005, dalla quota regionale ex articolo 2 D.M. 16 novembre 2005 della 
sanità e dagli utili di gestione dell'ARES" per essere destinate al correlato 
capitolo di spesa di nuova istituzione 771094 denominato "Spese per l'integrale 
copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale 2006 mediante 
l'utilizzo del capitolo di entrata correlato 2035776" (2).
(1) Vedi anche, in attuazione delle disposizioni di cui al 
presente articolo, l'art. 3, 
comma 5, L.R. 
31 dicembre 2007, n. 40.
(2) Comma aggiunto dall'art. 2, 
L.R. 26 
ottobre 2007, n. 28.
 
 
Art. 2
(Modifica al 
comma 2 dell’articolo 33della legge regionale16 aprile 2007, n. 
10)
 
1. Il comma 2 
dell’articolo 33 
della legge 
regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione 
Puglia), concernente le tariffe relative alle prestazioni di laboratorio, è 
sostituito dal seguente: 
 
“2. Fino 
all’emanazione dei nuovi livelli di assistenza nazionali (LEA), per il periodo 
compreso tra il 1° gennaio e la data di approvazione del DIEF di cui al comma 1, 
le tariffe relative alle suddette prestazioni sono quelle riportate nel 
nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali 
di patologia clinica indicata nell’allegato A) della deliberazione di Giunta 
regionale n. 3784 del 22 settembre 1998, alle quali si applica lo sconto del 20 
per cento previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 
dicembre 2006, numero 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)”. 
 
Art. 
3
(Incremento 
del capitolo 721060 dell’ UPB 12.2 del bilancio di previsione per 
l’esercizio
 finanziario 2007)
 
1. Il 
capitolo 721060 “Borse di studio aggiuntive per medici specializzandi alle 
Università di Bari e di Foggia, art. 35 d. lgs 17/08/1999, n. 368” dell’UPB 
12.02.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è 
incrementato di euro 950 mila prelevati dal capitolo 741090 “Trasferimenti e 
spese di parte corrente per il funzionamento del Servizio sanitario regionale 
compreso gli interventi di cui all’art. 10  l.r. 
38/1994 e art. 5  l.r. 10/1989” dell’UPB 12.01 
del medesimo bilancio
 
Art. 
4
(Modifiche 
alla l.r. 11/ 2007)
 
1. Al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, approvato con legge 
regionale 16 aprile 2007, n. 11, sono apportate le modifiche di cui 
all’allegato “A” (3) della presente legge. 
La presente 
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, 
comma 1 della L.R. 
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore 
il giorno stesso della sua pubblicazione. 
E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della 
Regione Puglia. 
 
Data a Bari, 
addì 5 giugno 2007 
 
(3) L'allegato A, che si omette, contiene variazioni al 
bilancio di previsione per l'anno 2007, approvato con L.R. 
16 aprile 2007, n. 11.