TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
NATURA GIURIDICA E FINALITA’
DELL’ARPA PUGLIA
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’ambiente
della Puglia, di seguito denominata ARPA, è Organo Tecnico della Regione
Puglia, istituito e disciplinato conLegge Regionale 22 gennaio 1999 n. 6
, come modificata ed
integrata dalla Legge
Regionale 4 ottobre 2006 n. 27, di seguito denominata “legge
istitutiva”.
L’ARPA PUGLIA è preposta all’esercizio di attività e compiti in materia
di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall’art. 4 della legge
istitutiva, ai fini della salvaguardia e ripristino delle condizioni ambientali
soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della
collettività, nonché della qualità e fruibilità degli ambienti naturali e
antropizzati, nel rispetto dei principi di complementarietà ed integrazione del
proprio concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione politica, di
amministrazione e di gestione di competenza della Regione Puglia, nonché degli
obiettivi annuali e triennali della programmazione regionale e del controllo
ambientale fissati dalla Giunta Regionale.
L’ARPA PUGLIA è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di
autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile (art. 2 comma 1 della
legge istitutiva), nei limiti del quadro di riferimento costituito dalla legge
istitutiva della stessa, dalla LR
30 dicembre 1994 n. 38, dalla LR
4 febbraio 1997 n. 7, dalla LR
16 novembre 2001 n. 28, nonché dalle altre normative, sia
legislative che regolamentari, della Regione Puglia.
ART. 2
OGGETTO E FINALITA’ DEL
REGOLAMENTO
In applicazione del principio di autonomia amministrativa, l’ARPA
PUGLIA, nei limiti di cui alla legge 21 gennaio 1994 n. 61, con il presente
Regolamento di organizzazione, disciplina:
- i criteri
per la definizione dell’assetto organizzativo interno;
- i poteri,
le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi e organismi, della
Direzione Generale, comprese la Direzione Scientifica e la Direzione
Amministrativa, della Struttura centrale, dei Dipartimenti Provinciali e
delle altre strutture;
- c i compiti
e le modalità di funzionamento degli organismi e comitati di cui agli art.
11 e 12 della legge istitutiva;
- la
contabilità e gli altri strumenti di gestione economico-finanziaria.
ARPA PUGLIA, mediante il presente Regolamento persegue obiettivi di
efficacia, efficienza ed economicità, sia nello svolgimento delle funzioni e
dei compiti previsti dalla legge istitutiva dell’Agenzia, sia nelle attività a
questa demandate dalla Giunta regionale.
L’organizzazione deve essere funzionale ai fini istitutivi dell’ARPA
PUGLIA ed è correlata, in ragione del grado di copertura della dotazione
organica approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1712 del
21.11.2006, secondo quanto previsto dall’art. 4 della legge istitutiva:
- al perseguimento
degli obiettivi programmatici, determinati dalla Regione e concordati con
le istituzioni pubbliche locali;
- alla
verifica della conformità alle norme in materia di protezione ambientale e
di prevenzione dai rischi connessi con l’esercizio di attività produttive
e con tutti i fattori di inquinamento chimico, fisico e biologico in ogni
matrice ambientale;
- all’esercizio
delle altre attività eventualmente affidate dalla normativa nazionale e regionale;
- agli
interventi per la soluzione delle emergenze ambientali, in concorso con le
istituzioni preposte.
ART. 3
SEDE E STRUTTURE CENTRALI E
TERRITORIALI
ARPA ha una struttura organizzativa centrale
con valenza regionale che ha sede in Bari. La sede centrale è anche sede legale
dell’Agenzia.
ARPA si articola in Dipartimenti Provinciali
che costituiscono la struttura organizzativa dell’Agenzia nel territorio
regionale.
I Dipartimenti Provinciali hanno sede in
ciascuna delle città capoluogo di provincia.
Il Direttore Generale, stante l’ampiezza e la
conformazione del territorio regionale, può istituire articolazioni funzionali
periferiche come quelle dell’Ufficio Legale e Contenzioso e dell’Ufficio
Gestione tecnica e manutentiva della Direzione Generale, localizzandole presso
le sedi dei Dipartimenti Provinciali.
La struttura organizzativa centrale è
individuata nella Direzione Generale, costituita dal Direttore Generale (di
seguito DG) che si avvale da un Direttore Scientifico (di seguito DS) e da un
Direttore Amministrativo (di seguito DA).
Al fine di assicurare tutte le attività di
supporto alla Direzione Generale, la struttura organizzativa centrale
dell’Agenzia si articola come segue:
- DIREZIONE GENERALE
- DIREZIONE SCIENTIFICA
- DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Le articolazioni funzionali di ciascuna
Direzione sono descritte all’art.13 del presente Regolamento.
La Sede centrale e i Dipartimenti provinciali
sono dotati dei contrassegni di riconoscimento dell’ARPA PUGLIA. Tali
contrassegni devono essere esposti all’esterno delle sedi operative, nonché sui
mezzi mobili e sui mezzi privati autorizzati durante il servizio.
Ciascuna sede operativa è dotata della
bandiera regionale, nazionale e della Comunità Europea, che devono essere
esposte in occasione delle circostanze prescritte.
ART. 4
ORGANI
Ai sensi dell’art. 5 della legge istitutiva
sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore
generale;
b) il Comitato di
indirizzo;
c) il Collegio dei
revisori.
ART. 5
IL DIRETTORE GENERALE
Il DG ha la legale rappresentanza dell’ARPA
ed adotta tutti gli atti necessari a garantirne la corretta gestione.
In particolare il DG:
- coordina
tutte le funzioni necessarie alla direzione, attuazione ed organizzazione
dei compiti istituzionali dell’ARPA;
- adotta il
bilancio di previsione e di esercizio secondo le norme stabilite dalla
Regione;
- adotta i
Regolamenti, nonché la Dotazione Organica dell’ARPA, da sottoporre
all’approvazione della Giunta Regionale;
- determina
le risorse finanziare da assegnare ai Dipartimenti Provinciali ed alle
altre strutture dell’ARPA, di cui verifica e controlla l’utilizzo;
- sottopone
alla valutazione della Giunta Regionale una relazione annuale
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti;
- assicura la
verifica della qualità dei servizi prestati dall’ARPA;
- è il
titolare della funzione deliberativa, tramite la quale conferisce
efficacia e validità giuridica agli atti amministrativi dell’ARPA;
- determina,
attraverso l’individuazione di piani a medio termine e tramite la predisposizione
del programma annuale di attività, anche con riferimento alle varie
strutture provinciali, gli indirizzi strategici finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi generali di prevenzione, protezione e
controllo ambientale fissati dalla Regione Puglia;
- promuove
presso l’opinione pubblica la massima conoscenza dell’ARPA, in relazione
alle finalità istituzionali e ai risultati conseguiti nella gestione;
- mantiene
costanti rapporti con le istituzioni pubbliche, con le associazioni di
categoria e con gli enti portatori di interessi collettivi al fine di
sviluppare un ampio coordinamento nel rispetto delle diverse attribuzioni;
- promuove,
coordinando i servizi a ciò preposti, un costante miglioramento
qualitativo e la razionalizzazione dei processi organizzativi di tutte le
strutture presenti in ARPA PUGLIA, perseguendo, tra l’altro, la massima
integrazione tra le varie strutture sia centrali che periferiche; mantiene
costanti i rapporti con l’APAT e con le altre Agenzie nell’ambito del
Sistema Agenziale Nazionale.
- predispone
gli strumenti operativi per consentire una costante diffusione all’interno
dell’ARPA PUGLIA delle innovazioni tecnico-scientifiche;
- organizza,
ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed
integrazioni, il servizio di prevenzione e protezione;
- definisce
l’articolazione funzionale della struttura organizzativa e le modalità
operative dell’ARPA e nomina i relativi responsabili, conformemente a quanto
disposto dalla legge istitutiva, dal presente regolamento e dalla Giunta
Regionale e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
- mantiene i
rapporti con il Comitato di indirizzo ed il Collegio dei Revisori dei
Conti;
- nomina e
convoca il Comitato di Consultazione di cui all’art. 11, comma 1, della
legge istitutiva;
- nomina e
convoca il Comitato di Programmazione e Coordinamento di cui all’art. 11,
comma 2 della legge istitutiva;
- nomina il
Comitato di Garanzia di cui all’art.11 comma 3 della legge istitutiva
(come modificata dall’art.9 della L.R.
4.10.06 n.27)
- costituisce
presso ciascun Dipartimento Provinciale il Comitato Tecnico Provinciale di
Coordinamento, di cui all’art. 12 della legge istitutiva;
- vigila
sulla corretta applicazione ed esecuzione degli accordi, dei contratti e
delle convenzioni, in particolare in materia di modalità e termini di
erogazione da parte dell’Agenzia di prestazioni a titolo oneroso a terzi
richiedenti, in applicazione dell’art. 13, comma 1, della legge
istitutiva, avendo cura nell’osservare e nel fare osservare i principi
posti a tutela della concorrenza nei confronti degli altri operatori del
mercato, quali imprese, laboratori d’analisi e professionisti operanti in
campo ambientale.
In caso di assenza o impedimento del
Direttore Generale per qualsiasi motivo determinato, le sue funzioni sono
temporaneamente svolte dal più anziano di età tra il DA ed il DS, salvo
espressa delega del DG medesimo.
ART. 6
IL COMITATO DI INDIRIZZO
Il Comitato di Indirizzo ha sede in Bari
presso gli Uffici della Direzione Generale dell’Agenzia.
La sua composizione e le sue funzioni sono
stabilite all’art. 6 della legge istitutiva.
Il Comitato di Indirizzo è composto da:
- Assessore
regionale all’Ecologia, che lo presiede;
- Assessore
regionale alle Politiche della Salute;
- Presidente
del Comitato regionale di Protezione Civile;
- Presidente
delle Province della Puglia o Assessori Provinciali all’Ambiente, se
delegati;
- Sindaci dei
capoluoghi di provincia della regione o Assessori all’Ambiente, se
delegati;
- Un
rappresentante dell’ANCI.
Ai Componenti del Comitato non compete alcun compenso
o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.
Le funzioni di Segreteria sono assicurate
dall’Agenzia.
Il Comitato di Indirizzo è Organo di
programmazione dell’ARPA e in particolare:
a) definisce, entro il 30 settembre dell’anno di
scadenza di ciascun triennio, gli indirizzi triennali dell’azione dell’ARPA sul
territorio regionale;
b) approva il programma annuale di attività
predisposto dall’ARPA sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a).
Il programma annuale di attività di cui sub
b) deve essere approvato entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento;
questo termine si intende sospeso qualora il Comitato ritenga indispensabile
richiedere chiarimenti istruttori ed elementi integrativi di giudizio
Le sedute del Comitato sono valide in
presenza della maggioranza dei componenti.
Il Presidente del Comitato comunica la
convocazione del comitato medesimo al Direttore Generale dell’Agenzia, ai fini
della designazione del segretario, almeno dieci giorni prima della data della
riunione.
Spetta al Presidente del Comitato l’adozione
di eventuale regolamento che disciplini le modalità di svolgimento delle
riunioni, la loro frequenza minima, i criteri per l’individuazione del Vice
Presidente, le modalità di predisposizione e approvazione degli argomenti
all’o.d.g.
E’ facoltà del Presidente del Comitato
convocare altri rappresentati istituzionali per la discussione di specifiche
tematiche all’ordine del giorno.
ART. 7
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei revisori dei conti è
composto, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della legge istitutiva, da tre membri
effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta
Regionale e su conforme deliberazione della Giunta, che definisce anche le indennità
loro spettanti.
In particolare il Collegio:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità
e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture
contabili;
b) esamina gli atti del bilancio di previsione;
c) accerta, con scadenza trimestrale, la
consistenza di cassa;
I Revisori devono essere iscritti al Registro
Nazionale dei Revisori Contabili e durano in carica cinque anni.
ART. 8
ORGANISMI
Ai sensi dell’art. 11 della legge istitutiva
sono istituiti con sede in Bari, presso gli uffici della Direzione Generale
dell’ARPA, il Comitato di Consultazione, il Comitato di programmazione e
coordinamento, il Comitato di Garanzia.
1) COMITATO DI CONSULTAZIONE, nominato dal D.G. che lo presiede, è
composto da:
a) un rappresentante dell’ANCI;
b) un rappresentante dell’UPI;
c) tre rappresentanti delle associazioni
imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) quattro rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) tre rappresentanti delle associazioni
ambientalistiche riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
f)
due
rappresentanti delle associazioni consumatori, maggiormente rappresentative a
livello regionale.
Il Comitato di consultazione viene convocato
prima della convocazione del Comitato di indirizzo per la definizione dei
criteri di quantificazione delle quote di finanziamento di cui all’articolo 14,
lettera g) della legge istitutiva, e per formulare pareri su proposte del
Comitato di indirizzo.
Il Comitato di consultazione viene convocato,
tra l’altro, in sede di ripartizione annuale delle risorse finanziarie da
assegnarsi ai Dipartimenti Provinciali in linea con quanto previsto dall’art.
5, comma 8, lett. e), della legge istitutiva.
Ai componenti del Comitato non compete alcun
compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato
medesimo.
2) COMITATO DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
-
Il
Comitato di programmazione e coordinamento è costituito dal DG, che lo
presiede, dai Direttori scientifico ed amministrativo, dai Direttori delle Aree
Tecniche regionali e dai Direttori dei Dipartimenti Provinciali.
3) COMITATO DI GARANZIA
-
Il Comitato
di Garanzia è nominato dal DG ed è costituito dal DS, che lo presiede, da un
docente delle Università pugliesi, da un docente di un’Università di altra
regione, da un rappresentante degli Enti di ricerca pubblici o a prevalente
partecipazione pubblica esperto in materia ambientale. Il Comitato fornisce
parere annuale sul rapporto dello stato dell’ambiente, prima della sua
pubblicazione.
Ai componenti del Comitato non compete alcun
compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato
medesimo.
ART. 9
COMITATI TECNICI
PROVINCIALI DI COORDINAMENTO
I Comitati Tecnici Provinciali di
Coordinamento si riuniscono nelle sedi dei rispettivi Dipartimenti Provinciali.
Al fine di garantire il coordinamento delle
attività dei Dipartimenti Provinciali dell’ARPA con i competenti servizi delle
rispettive Amministrazioni Provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di
Prevenzione delle AUSL, presso ciascun Dipartimento provinciale è costituito il
Comitato Tecnico Provinciale di Coordinamento (di seguito C.T.P.C).
Sono componenti del Comitato tecnico
provinciale di coordinamento:
a) il direttore del Dipartimento dell’ARPA;
b) il Presidente dell’Amministrazione
Provinciale o, in sua vece, l’Assessore all’Ambiente;
c) un rappresentante designato dall’ANCI;
d) i responsabili dei Dipartimenti di
Prevenzione delle AUSL insistenti nell’ambito del bacino di intervento
provinciale dell’ARPA, con voto limitato ad uno.
Alle riunioni del Comitato tecnico
provinciale partecipa di diritto un rappresentante della Direzione Generale.
Il C.T.P.C. è presieduto dal Direttore del
Dipartimento ed è convocato con cadenza almeno annuale; delle riunioni del
comitato è tenuto apposito verbale, di cui viene inviata tempestivamente copia
al D.G. dell’Agenzia.
Il DG dell’ARPA, su proposta del Presidente
dei vari organismi, adotta gli eventuali regolamenti con i quali sono stabiliti
i compiti e le modalità di funzionamento dei comitati di cui al presente
articolo entro novanta giorni dall’approvazione del presente Regolamento da
parte della Giunta Regionale.
ART. 10
IL DIRETTORE SCIENTIFICO E IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Il DG nel perseguimento delle sue funzioni si
avvale dal DS e dal DA da lui nominati con provvedimento motivato ex art. 8
della legge istitutiva.
Il DS ed il DA nell’esercizio delle proprie
funzioni, partecipano, unitamente al DG, alla direzione dell’Agenzia, assumono
diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e
concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle
decisioni della Direzione Generale, essendo solidalmente responsabili con
questa del raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle
risorse nel rispetto di cui all’art.11 del presente regolamento.
Ove sussistano gravi motivi, il DG può, con
provvedimento motivato, dichiarare la sospensione o la decadenza dall’incarico
del DS e/o del DA.
La cessazione dalla carica del DG comporta la
decadenza del DS e del DA dai rispettivi incarichi, fatta salva la facoltà del
nuovo DG di disporne la riconferma entro tre mesi dalla propria nomina. La
decadenza del DS e del DA opera automaticamente a decorrere dal compimento del
trimestre in questione, salva l’ipotesi di loro riconferma o sostituzione prima
di tale scadenza da parte del nuovo DG.
Il DS e il DA esprimono parere obbligatorio
ma non vincolante sui provvedimenti adottati dal DG. Tali pareri devono essere
espressi con la tempestività necessaria all’adozione dei provvedimenti per i
quali sono stati richiesti.
Il DS:
- collabora
con il DG alla predisposizione del programma annuale di attività; a tal
fine individua e coordina, ricercandone le necessarie sinergie, le
proposte dei Comitati provinciali di coordinamento e le attività a
carattere regionale che ARPA deve svolgere per la realizzazione dei suoi
fini istituzionali;
- coordina le
strutture tecniche centrali e periferiche assegnate alla sua competenza
nel documento di assetto organizzativo;
- sovrintende
alla gestione dei progetti tecnico-scientifici, coordinando le strutture e
le risorse assegnate;
- individua
gli standard qualitativi da rispettare nell’erogazione dei servizi gestiti
da ARPA;
- collabora
con il DG alla predisposizione del Piano Operativo Annuale di ARPA Puglia;
- esprime,
per competenza, il prescritto parere obbligatorio sugli atti deliberativi
del DG;
- assicura il
raccordo, per le attività di rispettiva competenza, tra la Direzione
Scientifica e i Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL, anche attraverso
la costituzione di appositi gruppi di lavoro;
Il DA:
- coordina,
nell’ambito della pianificazione strategica predisposta dal DG alla quale
partecipa con proposte e valutazioni, la gestione economico-finanziaria e
patrimoniale dell’ARPA;
- coordina le
attività preparatorie relative ai bilanci annuali e pluriennali dell’ARPA,
fatte salve le specifiche competenze del DG;
- predispone
tutte le attività amministrative di carattere contabile necessarie alla
gestione dell’ARPA;
- garantisce
congruità e regolarità degli atti amministrativi e dei contratti attivi e passivi,
curando la loro uniformità con le disposizioni normative vigenti in
materia;
- è
responsabile dello sviluppo delle risorse umane e della gestione
complessiva del personale; in particolare gestisce i contratti di lavoro
subordinato sia negli aspetti normativi che in quelli economici e
controlla, al fine di verificarne la regolarità e la congruità economica,
l’affidamento di consulenze, collaborazioni ed incarichi professionali.
TITOLO II
ASSETTO ORGANIZZATIVO
ART. 11
DEFINIZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO
1. Il DG, sentito il parere
del Comitato di Programmazione e Coordinamento e secondo le procedure previste
dalle leggi e dai CCNNLL vigenti, definisce con propria Deliberazione l’assetto
organizzativo dell’Agenzia.
2. L'assetto organizzativo si ispira ai seguenti principi:
a) responsabilizzazione dei dirigenti, loro
orientamento ai risultati;
b) autonomia gestionale dei
Dipartimenti Provinciali e delle altre strutture in cui si articola l'ARPA
secondo le direttive impartite dalla Direzione Generale;
c) ottimizzazione e sviluppo delle risorse
umane assegnate;
d) massima integrazione e
coordinamento professionale ed operativo tra tutte le strutture dell’Agenzia
nell’ambito della valorizzazione delle specificità organizzative e funzionali
delle attività di laboratorio e di quelle dei servizi territoriali;
e) qualità dei processi funzionali negli
scambi interorganizzativi.
3. L'assetto organizzativo è
soggetto a verifica periodica da parte del DG il quale, ove necessario, in
particolare a fronte di assegnazione di ulteriori competenze all’ARPA, provvede
al suo adeguamento.
ART. 12
TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE
1. Le strutture della
Direzione Generale e dei Dipartimenti Provinciali con cui si definisce
l’assetto organizzativo dell’ARPA e le relative funzioni di responsabilità
dirigenziale o di livello immediatamente inferiore, sono individuate con
riferimento alla rilevanza, complessità e specificità delle attribuzioni di
ciascuna e appartengono alle tipologie di seguito indicate e descritte:
a) Servizi
b) Uffici
2. Le attribuzioni ed i
compiti delle strutture indicate al comma precedente risultano declarate
nell’Assetto organizzativo dell’ARPA.
3. La qualificazione delle
strutture (complesse e semplici) a livello di Direzione Generale, Scientifica
ed Amministrativa, nonché dei vari Dipartimenti Provinciali, verrà definita con
atto del Direttore Generale, previa consultazione con le OO.SS.
ART. 13
DIREZIONE GENERALE
1. La Direzione Generale è la struttura di supporto al DG per l’esercizio
delle funzioni al medesimo assegnate.
2. La Direzione Generale provvede anche:
a) all’indirizzo, coordinamento, verifica e
controllo gestionale dell’attività dei Dipartimenti Provinciali;
b) alle attività di rilevanza regionale che
necessitano di gestione centralizzata;
c) all’esecuzione dei progetti speciali mirati
alla ricerca, allo sviluppo ed all’innovazione tecnologica nel campo della
protezione dell'ambiente e della prevenzione, utili anche ad orientare e
riqualificare le attività istituzionali dei Dipartimenti;
d) allo sviluppo informatico, della qualità e
della sicurezza dell’ARPA, nonché delle sue produzioni informative;
e) alla gestione delle relazioni con Regione,
con istituzioni pubbliche ed organismi privati a livello regionale e nazionale;
f)
alla
gestione amministrativa dell’ARPA.
Il DG, il DS e il DA si avvalgono di un
proprio Ufficio di Segreteria il cui personale, nei limiti dei propri doveri
d’ufficio e dei vincoli contrattuali, risponde funzionalmente al relativo
Direttore.
Le strutture operative della Direzione
Generale fanno capo:
Al DS i Servizi “Rete dei laboratori”, “Tecnologie della Sicurezza e
Gestione dell’Emergenza”, “Ambienti Naturali”, “Agenti fisici”, “Aria”, “Acqua
e suolo”, “Gestione Ambientale ed Ecomanagement”.
Al DA i Servizi “Gestione delle Risorse Umane
e delle Politiche del Personale”, “Gestione delle Risorse Finanziarie”,
“Gestione del Patrimonio”, “Affari Generali”, “Gestione Tecnica e Manutentiva”.
L’Ufficio Controllo di Gestione, l’Ufficio
Affari Legali e Contenzioso, il Servizio Prevenzione e Protezione, l’Ufficio
Gestione Qualità, il Servizio Ricerca e Sviluppo, Formazione e Informazione, il
Servizio Sviluppo Informatico e Sistemi Informativi e l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico e con il Sindacato, costituiscono strutture di staff della
Direzione Generale.
L’organizzazione delle strutture in cui si
articolano i servizi e gli uffici della Direzione Generale e il relativo
funzionamento sono disciplinati con provvedimento del Direttore che ne regola
anche l’attivazione e l’eventuale accorpamento.
Il DG può modificare l'articolazione
organizzativa della Direzione Generale, in relazione all'approvazione dei
piani, dei programmi e del budget annuale, nel rispetto delle indicazioni del
Comitato di Indirizzo e nei limiti delle risorse economiche e finanziarie
disponibili.
A) DIREZIONE GENERALE E UFFICI DI STAFF
La Direzione Generale è supportata da servizi
e uffici di staff e da una segreteria di direzione.
Tali strutture coadiuvano il DG nell’espletamento
di tutte le attività e le competenze afferenti le sue funzioni assicurando il
necessario raccordo con le Strutture dell’Agenzia.
Ufficio Controllo di Gestione
Svolge funzioni di supporto tecnico-operativo
alle attività del DG, in materia di controllo di gestione, curando in
particolare:
a) la predisposizione degli strumenti operativi
e delle procedure utili all’attuazione di un efficace controllo di gestione;
b) la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e
dell’economicità delle attività dell’Agenzia, al fine di ottimizzare il
rapporto costi-benefici;
c) la valutazione dell’adeguatezza delle scelte
compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti
di determinazione degli indirizzi aziendali, in termini di congruenza tra
risultati conseguiti ed obiettivi indicati;
d) il sistematico monitoraggio dei risultati
della gestione in relazione agli obiettivi dell’Agenzia programmati in sede di
budget, misurando, valutando e motivando gli scostamenti;
e) la promozione e la diffusione dell’attenzione
ai dati di costo, nonché l’assunzione della consapevolezza degli aspetti e
risvolti economici di decisioni, interventi, attività, allo scopo di supportare
la crescita delle competenze in ordine all’assunzione del dato economico quale
fattore variabile fondamentale di orientamento.
Il responsabile dell’Ufficio ha accesso a
tutti i documenti ed atti amministrativi prodotti dall’Agenzia ed i
Responsabili delle strutture operative hanno l’obbligo di fornire, anche su
richiesta verbale, qualsiasi atto o notizia utili all’esercizio del controllo
di gestione.
Ufficio Affari Legali e Contenzioso
L’ufficio svolge le seguenti attività:
a) rappresentanza ed assistenza dell’Agenzia
nell’ambito delle procedure stragiudiziali, delle controversie in sede amministrativa
e dei conflitti in sede giurisdizionale dinanzi alle Magistrature di ogni
ordine e grado, salva l’ipotesi in cui venga officiato un legale esterno in
considerazione di particolari esigenze, adeguatamente motivate, connesse alla
natura, alla specificità o alla particolare complessità dell’affare ovvero alla
momentanea indisponibilità del personale dell’Ufficio;
b) gestione di tutti i rapporti dell’Agenzia con
i legali esterni, ivi inclusa la verifica della conformità di corrispettivi da
costoro richiesti rispetto ai criteri stabiliti in sede di conferimento
dell’incarico;
c) consulenza ed assistenza in favore delle
strutture centrali e territoriali dell’Agenzia, anche in relazione al
coinvolgimento dell’ARPA in tavoli tecnici, commissioni, progetti,
collaborazioni ed in genere in iniziative connesse con i fini istituzionali;
d) assistenza in favore delle strutture centrali
e territoriali dell’Agenzia ai fini della predisposizione di atti,
provvedimenti e regolamenti, nonché di testi convenzionali con soggetti
pubblici e privati.
Servizio Prevenzione e Protezione
Svolge funzioni di supporto tecnico-operativo
alle attività del DG in materia di salute e sicurezza sul lavoro del personale
dell’Agenzia, curando in particolare:
a) il coordinamento tecnico-gestionale in
materia di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti
dell’Agenzia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 626/1994 e successive
modifiche ed integrazioni;
b) l’individuazione dei pericoli, la valutazione
dei rischi e la definizione delle misure di prevenzione;
c) la efficacia delle misure di tutela, adottate
nell’ambito delle politiche di salvaguardia della salute e della sicurezza dei
dipendenti dell’Agenzia;
d) la diffusione delle conoscenze in materia di
sicurezza, previste dalle normative in vigore.
Ufficio Gestione Qualità
Svolge funzioni di supporto tecnico-operativo
alle attività della Direzione Generale in materia di qualità e sicurezza,
curando in particolare:
a) l’istituzione, l’applicazione ed il
mantenimento del Sistema Qualità;
b) la collaborazione con le strutture operative
dell’Agenzia per l’acquisizione dei beni e dei servizi necessari al
miglioramento o al mantenimento del sistema Qualità;
c) la cura dei rapporti con i soggetti abilitati
a validare i sistemi di certificazione e di accreditamento;
d) la predisposizione ed assicurazione del
continuo miglioramento del sistema di gestione di Qualità del Servizio “Rete
dei Laboratori”.
Servizio Ricerca e Sviluppo, Formazione e
Informazione
Svolge funzioni di coordinamento e di
supporto tecnico-operativo alle attività del DG e cura in particolare:
a) la promozione, la progettazione e il
coordinamento delle attività di ricerca in stretto raccordo con la Direzione
Scientifica;
b) le attività di educazione, informazione, documentazione
e comunicazione ambientale ai cittadini e alle imprese;
c) le relazioni con i mezzi di informazione e
l’Ufficio stampa;
d) la formazione e aggiornamento del personale;
e) le attività di epidemiologia ambientale,
statistica, elaborazione dati, e tutti gli aspetti di integrazione ambiente e
salute;
f)
la
gestione della biblioteca e delle Gazzette ed Atti Ufficiali, comprese le
pubblicazioni e le riviste di interesse aziendale;
g) istruisce le richieste di partecipazione ad
iniziative di aggiornamento (convegni, congressi, seminari, ecc..) rientranti
nell’aggiornamento obbligatorio o facoltativo e loro definitiva autorizzazione,
in collaborazione con la UO competente;
h) rilascia le certificazioni di frequenza
relative ad iniziative direttamente gestite.
Servizio Sviluppo Informatico e Sistemi
Informativi
Svolge funzioni di coordinamento e di
supporto tecnico-operativo alle attività del DG in materia di sistemi
informativi e si occupa in particolare di:
a) Coordinare lo sviluppo delle componenti del
Sistema Informativo di Agenzia valorizzando le realizzazioni esistenti e
garantendone il collegamento con sistemi esterni tra i quali il Sistema
Informativo Ambientale Regionale ed il SINANet;
b) Fornire supporto tecnico alle attività
istituzionali dell'Agenzia;
c) Valutare la rispondenza agli standard
predefiniti delle proposte dei fornitori dei prodotti tecnologici;
d) Coordinare la progettazione, la tenuta,
l’organizzazione e la manutenzione dei servizi Internet, degli archivi
informatici e delle applicazioni informatiche;
e) Integrare e armonizzare le diverse banche
dati delle reti di monitoraggio ambientale;
f)
Potenziare
le infrastrutture informatiche di rete e di elaborazione e garantire una
efficiente assistenza sistemistica;
g) Supportare l’Agenzia nella armonizzazione tra
strumenti informativi ed organizzazione;
h) Collaborare alle attività di formazione del
personale dell’Agenzia sui temi ICT.
Ufficio Relazioni con il Pubblico e con il
Sindacato
Svolge funzioni di supporto tecnico-operativo
alle attività del DG, in materia di rapporti istituzionali e di pubbliche
relazioni, curando in particolare:
a) i rapporti con gli Enti e le Istituzioni
coinvolte nelle politiche ambientali, con le AUSL, le Università e gli Enti di
ricerca;
b) l’articolazione e gestione delle pubbliche
relazioni e dei relativi rapporti istituzionali;
c) la disciplina dei rapporti con i soggetti che
forniscono servizi all’Agenzia o che usufruiscono di prestazioni da parte della
stessa;
d) gestisce le relazioni sindacali nell’ambito
delle politiche di indirizzo e coordinamento emanate dalla Direzione Generale.
B) DIREZIONE SCIENTIFICA E ARTICOLAZIONI
FUNZIONALI
La Direzione scientifica è supportata dai
Dipartimenti Provinciali, dai Servizi di competenza e da una segreteria di
direzione.
Tali strutture coadiuvano il DS nel
coordinamento di tutte le attività e le competenze afferenti le sue funzioni
anche in termini di efficacia ed efficienza, assicurando indirizzi omogenei e
il necessario raccordo con le Strutture dell’Agenzia, ed in particolare per le
attività di:
-
coordinamento
di tutte le attività tecniche e dei progetti (speciali e non) dell’ARPA, sia
dei singoli Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) che della Direzione
Scientifica;
-
organizzazione,
monitoraggio e vigilanza;
-
prevenzione
e controllo integrato;
-
definizione
dei piani di investimento per l’ammodernamento della dotazione tecnologica e
strumentale dell’ARPA;
-
formulazione
di proposte e pareri sulla normativa ambientale e verifica della congruità e
dell’efficacia tecnica nell’applicazione delle disposizioni normative ed
amministrative in materia ambientale;
-
coordinamento
delle reti di monitoraggio ambientale;
-
coordinamento,
programmazione e controllo delle attività tecniche (pianificazione, sviluppo ed
investimenti), nonché redazione e promozione di progetti di ricerca;
-
coordinamento
attività tecniche interagenziali a livello europeo, nazionale e regionale
(E.E.A., A.P.A.T., CTN, GdL, ecc.);
-
coordinamento
attività tecniche con enti pubblici e privati (convenzioni, accordi di
programma, protocolli d’intesa, collaborazioni, consulenze esterne, ecc.);
-
partecipazioni
a commissioni, comitati tecnici, ecc.
Le articolazioni funzionali della Direzione
Scientifica sono le seguenti:
-
Servizio
Rete dei laboratori;
-
Servizio
Tecnologie della Sicurezza e gestione dell’Emergenza;
-
Servizio
Ambienti Naturali;
-
Servizio
Agenti Fisici;
-
Servizio
Aria
-
Servizio
Acqua e Suolo;
-
Servizio
di Gestione Ambientale ed Ecomanagement.
Ciascuna struttura tecnica si avvale, per l’attività
di supporto amministrativo, di apposito personale che dipende funzionalmente e
gerarchicamente dai rispettivi Direttori di Struttura.
L’organizzazione e la qualificazione delle
strutture dei Dipartimenti Provinciali, dei Servizi e degli Uffici e delle loro
articolazioni è disciplinata con provvedimento del DG, su proposta del DS,
assicurando le necessarie autonomie gestionali all’attività dei Servizi
Tecnici.
Servizio Rete dei Laboratori
Il Servizio svolge funzioni di indirizzo,
programmazione e coordinamento delle attività laboratoristiche di competenza di
ARPA garantendo l’uniformità degli interventi tecnici dal punto di vista della
metodologia e della tempistica, anche in considerazione dell’obiettivo primario
di sviluppare un Sistema di Gestione di Qualità per le attività di laboratorio
in conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17025 con i seguenti fini:
Aumentare l’efficienza operativa dell’Agenzia
per meglio garantire la tutela dell’ambiente, la salvaguardia della salute e la
difesa dei cittadini;
Eseguire le attività di competenza
dell’Agenzia in conformità con i requisiti fissati dalla normativa nazionale ed
internazionale per il funzionamento dei laboratori di prova;
Ridurre i costi globali di esercizio operando
le necessarie economie di scala.
Ai fini dell’applicazione del Sistema
Gestione di Qualità il Servizio “Rete dei laboratori” si avvale dell’Ufficio
Gestione Qualità della Direzione Generale e delle strutture competenti in
materia di qualità operanti a livello dipartimentale.
Il Direttore del Servizio è nominato dal DG,
sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività affidata
assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la migliore
utilizzazione delle risorse assegnate.
La Rete laboratoristica di ARPA si articola
in laboratori di base preposti ad attività di media specializzazione e poli di
alta specializzazione.
In dettaglio il modello organizzativo è
quello del laboratorio multisito virtuale che prevede:
L’aggregazione funzionale delle strutture
laboratoristiche con la costituzione del laboratorio nord (macroarea di Bari e
Foggia) e del laboratorio sud (macroarea di Brindisi, Taranto, Lecce) che,
attraverso la integrazione delle risorse, svolgano l’attività di laboratorio di
base garantendo il soddisfacimento del fabbisogno della macroarea di
riferimento secondo standard omogenei per l’intero territorio regionale;
La definizione di poli di alta
specializzazione che sviluppino attività di eccellenza distinti per matrice o
per gruppi di parametri in funzione delle principali vocazioni del territorio
di riferimento.
L’adozione del descritto modello
organizzativo è funzionale anche al tempestivo conseguimento
dell’accreditamento dell’intera rete laboratoristica.
Le strutture laboratoristiche sono
incardinate organizzativamente e funzionalmente nel Servizio Laboratori di
ciascun Dipartimento Provinciale ed operano con il coordinamento tec-nico e in
base agli indirizzi del Servizio “Rete dei Laboratori”.
Servizio Tecnologie della
Sicurezza e Gestione dell’Emergenza
Il Servizio svolge funzioni di indirizzo,
programmazione e coordinamento delle attività di competenza di ARPA in materia
di sicurezza di macchine e impianti, di rischi industriali e di gestione delle
emergenze, al fine di:
Aumentare l’efficienza operativa dell’Agenzia
per meglio garantire la tutela della sicurezza di competenza ARPA, nonché la
salvaguardia della salute e della difesa della popolazione;
Eseguire le attività di competenza dell’Agenzia
in conformità con i requisiti di omogeneità sul territorio regionale ed in
conformità alle normative nazionali di riferimento;
Ridurre i costi globali di esercizio,
ottimizzando la qualità del servizio prestato attraverso l’integrazione delle
risorse disponibili.
Il Direttore del Servizio è nominato dal DG,
sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività
affidata, assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la
migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
Servizio Ambienti Naturali
Il Servizio Ambienti Naturali cura le
attività a livello regionale in materia di Risorse Naturali e salvaguardia
degli ecosistemi, Biodiversità, Aree Naturali Protette, Biologia Marina e
Tutela delle Coste, Desertificazione, Assetto Idrogeologico e del Territorio,
Servizi Meteo e Microclimatici nonché le attività di VIA VAS, Verifica di
incidenza e IPPC. Tale struttura assicura per l’intero territorio regionale: il
coordinamento e la partecipazione a piani di monitoraggio degli ambienti
naturali protetti a valenza regionale; l’elaborazione di linee guida per
l’espletamento di tali attività, con particolare riferimento alla
standardizzazione nelle procedure di formulazione e rilascio di pareri; il
supporto tecnico alle attività dipartimentali, in una visione integrata e
armonica delle problematiche, con particolare riferimento alla definizione di
protocolli omogenei; il coordinamento, la gestione e l’utilizzo dei servizi
informativi territoriali specifici; la promozione e la partecipazione
nell’ambito delle proprie competenze, a tutte le attività di studio, di
ricerca, di informazione e di documentazione dell’Agenzia e delle sue
articolazioni funzionali.
Il Responsabile del Servizio è nominato dal
DG, sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività
affidata,assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la
migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
Servizio Agenti fisici
Tale struttura assicura per l’intero
territorio regionale; il coordinamento e la partecipazione a piani di
monitoraggio di agenti fisici a valenza regionale; l’elaborazione di linee
guida per l’espletamento delle attività di monitoraggio di agenti fisici, con
particolare riferimento alla standardizzazione nelle procedure di formulazione
e rilascio di pareri; il supporto tecnico alle attività dipartimentali, in una
visione integrata e armonica delle problematiche, con particolare riferimento
alla definizione di protocolli omogenei; il coordinamento, la gestione e
l’utilizzo dei servizi informativi territoriali specifici; la promozione e la
partecipazione nell’ambito delle proprie competenze, a tutte le attività di
studio, di ricerca, di informazione e di documentazione dell’Agenzia e delle
sue articolazioni funzionali.
Il Responsabile del Servizio è nominato dal
DG, sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività
affidata,assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la
migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
Servizio Aria
Tale struttura assicura per l’intero
territorio regionale: il coordinamento e la partecipazione a piani di
monitoraggio della qualità dell’aria a valenza regionale; l’elaborazione di
linee guida per l’espletamento delle attività di monitoraggio dell’inquinamento
atmosferico, con particolare riferimento alla standardizzazione nelle procedure
di formulazione e rilascio di pareri; il supporto tecnico alla Regione e agli
Enti Locali per la definizione di piani di risanamento ambientale e per la
individuazione delle misure o azioni di ristoro del danno ambientale, nonché le
attività di VIA, VAS, Verifica di Incidenza e IPPC; il supporto tecnico alle
attività dipartimentali, in una visione integrata e armonica delle
problematiche, con particolare riferimento alla definizione di protocolli
omogenei; il coordinamento, la gestione e l’utilizzo dei servizi informativi
territoriali specifici; la promozione e la partecipazione nell’ambito delle
proprie competenze, a tutte le attività di studio, di ricerca, di informazione
e di documentazione dell’Agenzia e delle sue articolazioni funzionali.
Il Responsabile del Servizio è nominato dal
DG, sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività
affidata, assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la
migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
Servizio Acqua e Suolo
Tale struttura assicura per l’intero
territorio regionale: il coordinamento e la partecipazione a piani di monitoraggio
della qualità dell’acqua a valenza regionale; l’elaborazione di linee guida per
l’espletamento delle attività di monitoraggio dell’inquinamento delle acque e
del suolo, del ciclo dei rifiuti e dei siti contaminati, con particolare
riferimento alla standardizzazione nelle procedure di formulazione e rilascio
di pareri; il supporto tecnico alla Regione e agli Enti Locali per la
definizione di piani di risanamento ambientale e per la individuazione delle
misure o azioni di ristoro del danno ambientale, nonché le attività di VIA,
VAS, Verifica di Incidenza e IPPC; il supporto tecnico alle attività
dipartimentali, in una visione integrata e armonica delle problematiche, con
particolare riferimento alla definizione di protocolli omogenei; il coordinamento,
la gestione e l’utilizzo dei servizi informativi territoriali specifici; la
promozione e la partecipazione nell’ambito delle proprie competenze, a tutte le
attività di studio, di ricerca, di informazione e di documentazione
dell’Agenzia e delle sue articolazioni funzionali.
Il Responsabile del Servizio è nominato dal
DG, sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività
affidata, assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la
migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
Servizio di Gestione Ambientale
ed Ecomanagement
Tale struttura assicura per l’intero
territorio regionale: il coordinamento e l’espletamento delle attività a
supporto del Comitato Ecolabel Ecoaudit - Sezione Emas Italia per le istruttorie
di Registrazione EMAS e verifica ex post del mantenimento del requisito.
Supporto scientifico alle Scuole per Revisori e Consulenti Ambientali EMAS ed
Ecolabel, presenti sul territorio, accreditate dal Comitato Ecolabel Ecoaudit.
Implementazione del marchio Ecolabel nel settore turistico in Puglia e
strumenti di gestione ambientale orientati ai prodotti, con particolare
riferimento all’Ecolabel UE con promozione e diffusione di questi sistemi di
gestione a livello territoriale regionale. Studi di Life Cycle Assessment (LCA)
relativi ai prodotti individuati e promozione della politica degli “acquisti
verdi” nell´ambito della Politica Integrata dei Prodotti (IPP) con supporto per
sviluppo del GPP in ARPA Puglia; sensibilizzazione e formazione delle figure
della PA coinvolte nelle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e
nelle procedure di appalto. Promozione e diffusione della certificazione EPD
(Environmental Product Declaration) per la valorizzazione dei prodotti della
Regione Puglia, presso organizzazioni operanti nel settore chimico ed
agro-alimentare già in possesso di certificazioni/registrazioni inerenti la
qualità dei prodotti e/o tutela ambientale dei processi di produzione. Studio,
promozione e gestione delle tematiche relative all’“Energia Sostenibile” per il
miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, criteri di DFE
-Design For Environment (Progettualità per l´Ambiente) (Eco-design), per
progettazioni atte a minimizzare l´impatto ambientale dell´intero ciclo di vita
del prodotto e lo sviluppo tecnologico, ETAP - Piano d´azione per le tecnologie
ambientali (Environmental Technologies Action Plan), per il raggiungimento
degli obiettivi di Kyoto.
Cura, inoltre, le attività dell’Agenzia
inerenti la pianificazione sostenibile in ambito urbano, di area vasta e
territoriale in genere. Garantisce il supporto tecnico alle attività
dipartimentali in una visione integrata ed armonica delle problematiche con
particolare riferimento alle definizione di protocolli omogenei; il coordinamento,
la gestione e l’utilizzo dei servizi informativi territoriali specifici; la
promozione e la partecipazione nell’ambito delle proprie competenze a tutte le
attività di studio, di ricerca, di informazione e di documentazione
dell’Agenzia e delle sue articolazioni funzionali.
Il Responsabile del Servizio è nominato dal
DG, sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività
affidata,assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la
migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
C) DIREZIONE AMMINISTRATIVA E
ARTICOLAZIONI FUNZIONALI
La Direzione Amministrativa si articola nei
seguenti Servizi:
Gestione delle Risorse Umane e delle
Politiche del Personale, Gestione delle Risorse Finanziarie, Gestione del Patrimonio,
Affari Generali, Gestione Tecnica e Manutentiva.
Essi svolgono funzioni specialistiche per
l’attuazione degli indirizzi programmatici espressi dalla Direzione Generale
e/o dalla Direzione Amministrativa, ed assicurano la gestione corrente delle attività
di loro competenza che vengono più avanti descritte.
Le funzioni amministrative, ai fini della
massima flessibilità organizzativa, possono essere, con atto di organizzazione,
diversamente accorpate o articolate a livello centrale, anche in rapporto al
numero di operatori in servizio. Esse devono:
- assicurare
adeguato e specifico supporto amministrativo alla gestione delle strutture
dell’Agenzia mediante l’attivazione di uffici alle dipendenze funzionali
dei rispettivi responsabili;
- consentire
di instaurare e gestire i rapporti giuridici assegnati alle proprie
competenze;
- salvaguardare
la unitarietà del bilancio aziendale, ancorché sia attivata la contabilità
separata, che non assume la valenza di vero e proprio bilancio in senso
tecnico ma di semplice articolazione del bilancio dell’Agenzia.
L’organizzazione delle strutture in cui si
articola il settore amministrativo e il relativo regolamento di funzionamento
degli uffici sono disciplinati con provvedimento del DG su proposta del DA.
Servizio Gestione delle Risorse
Umane e delle Politiche del Personale
Il Responsabile del Servizio Gestione delle
Risorse Umane e delle Politiche del Personale è nominato dal DG.
Il Servizio Gestione delle Risorse Umane e delle
Politiche del Personale contribuisce alla predisposizione delle strategie
necessarie alla valorizzazione, responsabilizzazione e coinvolgimento di tutto
il personale, quale risorsa umana e professionale essenziali alla crescita ed
allo sviluppo aziendale.
In particolare:
-
svolge
tutte le attività inerenti la dotazione organica dell’Agenzia e relative alla
gestione del personale (gestione giuridica, economica e previdenziale);
-
formula
criteri generali in materia di determinazione e modifica delle dotazioni
organiche, di pianificazione dei tempi e modi di copertura dei posti previsti
(secondo verificate procedure di rilevazioni dei carichi di lavoro e nei limiti
delle risorse disponibili) e per la gestione dei premi di produttività;
-
propone
la definizione di indirizzi applicativi degli istituti di incentivazione della
produttività del personale;
-
su
segnalazione dei Dirigenti delle articolazioni funzionali, del DS, del DA o dei
Direttori dei Dipartimenti Provinciali, fornisce il supporto al DG per la contestazione
degli addebiti, l’istruzione del procedimento disciplinare e l’applicazione
delle relative sanzioni da parte dei dirigenti competenti.
Servizio Gestione delle Risorse
Finanziarie
Il Responsabile del Servizio gestione delle
Risorse Finanziarie è nominato dal D.G..
Il Servizio Gestione delle Risorse
Finanziarie provvede ad assicurare le seguenti attività ed in particolare:
-
redazione
del Bilancio Economico preventivo, sulla base delle direttive definite dal DG,
del Bilancio Pluriennale, del Bilancio di esercizio annuale e tutte le attività
amministrative di carattere contabile e fiscale necessarie alla gestione
dell’ARPA, garantendo il rispetto dei tempi, delle norme e delle procedure;
-
la
contabilità economica con le registrazioni in partita doppia;
-
la
registrazione delle fatture in prima nota e per il protocollo IVA;
-
la
gestione fiscale aziendale;
-
tutte le
riscossioni dell’Azienda, emissioni delle relative reversali previa
acquisizione della firma del DG e riscontro delle entrate con i conti di
Tesoreria;
-
le
segnalazioni di rivalsa e recupero credito;
-
la
gestione del budget con i responsabili delle altre aree e/o settori;
-
la
tenuta dell’anagrafica fornitori, in relazione alle modalità di accredito e
cessione dei crediti;
-
la
gestione compensi a terzi;
-
la
gestione apertura e chiusura conti;
-
la
emissione di mandati di pagamento previa acquisizione della firma del D.G.;
-
lo
scarico mandati e reversali;
-
la
compilazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta (770) e delle dichiarazioni
IVA, IRES e mod. 760.
Servizio Gestione del
Patrimonio
Il Responsabile del Servizio Gestione del
Patrimonio è nominato dal DG.
Egli, nello svolgimento della propria
attività in materia di contratti, riveste la funzione di Ufficiale Rogante
dell’Agenzia.
Il Servizio gestione del patrimonio svolge in
particolare seguenti compiti:
-
tiene ed
aggiorna l’inventario dei beni mobili, indicando i relativi consegnatari, in
conformità con le disposizioni dell’art. 50 e seguenti della LR
n. 38/1994 e del presente Regolamento;
-
cura
tutti gli adempimenti relativi all’acquisto ed alla fornitura di beni e
servizi, predispone i capitolati di appalto, procede agli appalti ed alla
predisposizione dei relativi contratti dei quali tiene ed aggiorna il
prescritto repertorio;
-
vigila e
controlla la regolare esecuzione dei contratti ed aggiorna il relativo
scadenzario;
-
svolge
attività di studio, ricerca, documentazione ed elaborazione in materia di
acquisizione di beni e servizi;
-
svolge
le attività economali, curando tutti gli adempimenti previsti dal regolamento
economale;
-
provvede
a tutti gli atti amministrativi di competenza, compresa la proposta delle
delibere, l’adozione delle determinazioni, la sottoscrizione dei contratti di
appalto, di fornitori e servizi nei modi come indicati nei precedenti articoli.
Servizio Affari Generali
Il Responsabile del Servizio per gli Affari
Generale è nominato dal DG.
Il Servizio per gli Affari Generali assolve a
compiti amministrativi in particolare in materia di:
-
adempimenti
connessi alle proposte di deliberazioni, determinazioni, ordinanze e
provvedimenti provenienti dalle diverse articolazioni aziendali per
l’approvazione ed il controllo da parte del DG;
-
tenuta
del libro delle deliberazioni del DG;
-
adempimenti
connessi alla regolare tenuta del protocollo ed archivio della Direzione
Generale ed al rilascio di atti depositati presso il predetto archivio, secondo
le norme regolamentari sul diritto di accesso;
-
formalizzazione
e l’aggiornamento delle convenzioni;
Ufficio Gestione Tecnica e Manutentiva
Il Responsabile dell’Ufficio Gestione Tecnica
è nominato dal DG, di norma, tra i dirigenti del ruolo professionale “Ingegneri”
ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività affidata.
L’Ufficio Gestione Tecnica, svolge i seguenti
compiti:
-
sovrintende
e cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili,
garantendo la sorveglianza ed il corretto esercizio dell’impiantistica di
esercizio;
-
provvede,
in particolare, alle operazioni di stima, alle perizie tecniche, alla
progettazione e direzione ed esecuzione di nuove costruzioni ed impianti;
-
cura i
procedimenti di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dello stesso; in particolare
il Dirigente dell’Ufficio svolge le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006;
-
provvede
ad ogni altro adempimento anche di natura amministrativa collegato alla
gestione tecnica del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
-
predispone
e cura lo svolgimento di gare di appalto di competenza, rapporti con enti per
concessioni edilizie, VV.FF., ISPELS, ecc.;
-
assicura
la manutenzione delle apparecchiature scientifiche;
-
tiene ed
aggiorna annualmente l’inventario dei beni immobili;
-
provvede
a tutti gli atti amministrativi di competenza, compresa la proposta delle
delibere, l’adozione delle determinazioni, la sottoscrizione dei contratti di
appalto nei modi come indicati nei precedenti articoli.
ART. 14
DIPARTIMENTI PROVINCIALI
I Dipartimenti Provinciali sono dotati di
autonomia tecnico-funzionale e gestionale ed hanno sede in ogni capoluogo di
provincia.
Ciascun Dipartimento svolge le attività
descritte nel documento di assetto organizzativo a favore della Regione, delle
Province, degli Enti gestori di Aree protette, delle Comunità Montane, dei
Comuni, dei Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL, degli Organi periferici del
Ministero della Sanità e di altre istituzioni pubbliche preposte alla
protezione dell’Ambiente ed alla tutela della Salute.
Al fine di assicurare le funzioni tecnica,
analitica, di vigilanza e ispezione, di controllo, promozione, amministrativa,
ausiliaria e di supporto, consulenza, ciascun Dipartimento deve essere
articolato in:
-
Supporto
alla Direzione
-
Servizio
Territoriale
-
Servizio
Laboratori
Il Supporto alla Direzione, operante in
posizione di staff al Direttore del Dipartimento, si occupa di:
-
attività
di segreteria, gestione amministrativa e manutentiva in collegamento con i
servizi della Direzione Generale;
-
collaborazione
all’applicazione delle procedure di qualità e sicurezza;
-
supporto
alla gestione delle attività dipartimentali e loro rendicontazione.
Il Servizio Territoriale si
occupa di:
-
coordinamento
e gestione delle reti di monitoraggio;
-
raccordo
con il livello regionale del Sistema Informativo Ambientale;
-
organizzazione,
coordinamento e responsabilità sulle attività nel territorio, comprese le
attività di vigilanza ed ispezione in campo ambientale, acustico
elettromagnetico e fisico;
-
organizzazione
e gestione dell’istituto di Pronta Disponibilità;
-
redazione
dei pareri tecnici e partecipazione alle attività istituzionali di competenza
dei Dipartimenti.
Per quanto riguarda le attività in materia di
sicurezza di macchine ed impianti, di rischi industriali e di gestione delle
emergenze, raccordandosi con il Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione
dell’Emergenza della Direzione Scientifica:
-
esegue
verifiche di macchine e impianti previste da disposizioni legislative nazionali
o regionali per fini di tutela ambientale e di sicurezza nei luoghi di vita e
di lavoro;
-
collabora,
nel settore delle verifiche impiantistiche, con enti e strutture istituzionali
che richiedano un supporto tecnico specialistico per realizzare specifici
progetti in materia di sicurezza o effettuare interventi a seguito di
situazioni di emergenza;
-
svolge
attività di vigilanza e controllo in materia di rischi di incidenti rilevanti,
effettuando le verifiche ispettive previste dalla disposizioni legislative
vigenti;
-
cura il
censimento delle aziende a rischio di incidenti rilevanti presenti sul
territorio regionale;
-
collabora
con la Regione e le altre istituzioni interessate per la predisposizione e la
revisione dei PEE;
-
cura la
raccolta sistematica delle soluzioni e le innovazioni tecnologiche adottate in
ambito regionale, nazionale e comunitario in materia di prevenzione e
protezione dell’ambiente e di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
-
assicura
la assistenza tecnico scientifica ai livelli istituzionali competenti in
materia ambientale, territoriali, di prevenzione e protezione civile per l’elaborazione
di normative, piani, programmi, pareri e interventi anche di emergenza.
Il Responsabile del Servizio è nominato dal
DG, sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività
affidata, assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la
migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
Il Servizio Laboratori svolge l’attività
assegnata dalla normativa nazionale e regionale alle competenze dell’Agenzia
per il controllo dei fattori di inquinamento e qualità dell’ambiente di natura
biologica, chimica e fisica nelle matrici ambientali aria, acqua, suolo,
ambienti naturali, antropizzati e confinati.
Quanto alla erogazione delle attività di
media specializzazione, i Servizi Laboratori dei Dipartimenti appartenenti alla
medesima macro area operano in regime di reciproca integrazione funzionale.
All’interno dei Dipartimenti Provinciali
possono essere istituiti poli di alta specializzazione che sviluppino attività di
eccellenza, distinti per matrice o per gruppi di parametri in funzione delle
principali vocazioni del territorio di riferimento.
Le funzioni di organizzazione e gestione
delle strutture operanti all’interno della Rete dei Laboratori sono assicurate
a livello dipartimentale.
Il coordinamento tecnico e la programmazione
competono al Servizio Rete dei Laboratori della Direzione Scientifica.
Il Responsabile del Servizio è nominato dal
DG, sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività
affidata, assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la
migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
In ogni Dipartimento provinciale sono
individuati uno o più referenti dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico.
Ciascun Dipartimento Provinciale deve
assicurare la propria attività in maniera continuativa, almeno in pronta
disponibilità, nell’arco dell’intera giornata anche festiva.
ART. 15
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PROVINCIALE
Il Direttore del Dipartimento Provinciale
viene nominato dal DG secondo le modalità indicate dall’art. 9 della legge
istitutiva. Esercita i poteri gestionali previsti dalla legge, dal presente
Regolamento e quelli che gli sono delegati dal DG secondo la normativa vigente.
L’incarico di Direttore viene conferito per
un periodo di cinque anni, ed è rinnovabile; esso può essere revocato con
provvedimento motivato del DG.
1. Il Direttore di
Dipartimento provinciale è responsabile della realizzazione del programma
annuale di attività, nonché della gestione delle risorse umane e finanziarie
attribuite al Dipartimento che dirige ed in particolare, attraverso il
conferimento degli obiettivi e dei budget alle articolazioni funzionali della
propria struttura, assicura sul territorio di competenza:
a) il rispetto dei livelli quali-quantitativi,
dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dal Dipartimento in relazione
ai mezzi tecnici e finanziari di cui dispone;
b) la vigilanza sul rispetto delle norme e delle
disposizioni delle autorità competenti in campo ambientale, segnalando le
situazioni che si offrono alla disposizione di eventuali misure cautelari e di
comunicazione del rischio;
c) l’esercizio integrato e coordinato delle
rispettive funzioni con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL.
2. Il Direttore di Dipartimento, oltre a dare attuazione alle
disposizioni del DG:
a) presta diretta collaborazione allo
svolgimento dei compiti tecnici in capo alla Direzione Generale, garantendo i
contributi connessi alla propria professionalità;
b) mantiene rapporti ed intraprende le opportune
forme di consultazione con i rappresentanti delle istituzioni locali e con
tutti i soggetti portatori di interessi collettivi che operano in ambito
provinciale, al fine di raggiungere un costante aggiornamento sulle generali
esigenze di prevenzione e controllo ovvero recepire proposte operative per il
conseguimento dei propri fini d’istituto;
c) propone al DG le modifiche delle strutture
dipartimentali che si rendano necessarie per mutate esigenze di organizzazione;
d) esercita ogni altro potere conferito dal DG
in relazione alle esigenze di amministrazione dell’ARPA.
3. Il DG dispone alla fine di
ogni anno la verifica dei risultati raggiunti dal Direttore di Dipartimento
Provinciale in relazione ai compiti attribuiti ed alle risorse assegnate per
l’attuazione dei programmi.
ART. 16
CENTRI DI COMPETENZA A VALENZA
REGIONALE
Nell’assetto organizzativo dell’Agenzia il
DG, sentiti il DS e il DA, all’interno dei Dipartimenti provinciali può
istituire, con motivato provvedimento, poli di specializzazione, per la
gestione di funzioni tecnico-scientifiche a valenza sovraprovinciale e/o
regionale, particolarmente complesse dal punto di vista della tecnologia
utilizzata.
ART. 17
GRUPPI DI LAVORO E DI PROGETTO
Il Direttore Generale può costituire, presso
la sede centrale o le sedi periferiche di Dipartimento, gruppi di lavoro o di
progetto per la realizzazione di attività finalizzate o di obiettivi specifici
e complessi ovvero per l’assolvimento ad esigenze operative a valenza interdisciplinare.
I gruppi di lavoro e di progetto sono
caratterizzati, di regola, da notevole flessibilità organizzativa e
tecnico-funzionale, nonché dalla interdisciplinarietà degli ambiti di
intervento operativo o delle attività assegnate.
A queste strutture sono assegnati dirigenti o
funzionari in servizio presso le strutture dipartimentali o centrali dell’ARPA
Puglia, in ragione di specifiche professionalità o esperienze operative
acquisite.
Gli operatori di cui al comma precedente
possono essere chiamati a svolgere attività di studio, di ricerca, di
promozione o verifica in ambito sia programmatico che progettuale, nonché
attività di impostazione metodologica o di formazione, connesse all’esercizio
di specifica professionalità.
TITOLO III
COMPONENTI E CARATTERISTICHE
DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ARPA
ART. 18
DOTAZIONE ORGANICA
Il DG provvede con apposito atto alla
determinazione della dotazione organica di Arpa che, avendo natura dinamica, è
soggetta a revisione qualora esigenze organizzative lo rendano necessario.
Il DG può procedere alla revisione della
dotazione organica con i vincoli derivanti dalle capacità di bilancio di Arpa,
dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti
attribuiti all’Agenzia e dalle direttive in materia impartite dalla Giunta
regionale e dei CCNNLL per le Aree di appartenenza.
ART. 19
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
Alla copertura dei posti vacanti nella
dotazione organica di ARPA Puglia si provvede attraverso l’applicazione delle procedure
previste dalle norme vigenti e dai CCNNLL.
ART. 20
FUNZIONI DIRIGENZIALI
Il personale dirigente svolge funzioni di
responsabile di struttura o funzioni per le quali sia richiesta una specifica
qualificazione professionale. I dirigenti sono responsabili delle attività
gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi risultanti dal
programma annuale definito con la Direzione Generale. I dirigenti sono,
altresì, sottoposti ad una verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi da
parte del DG e, nel caso in cui la stessa dia esito negativo per due anni
consecutivi, l’incarico può essere revocato. Al personale dirigente,
responsabile di struttura complessa, spetta la gestione delle risorse umane ed
economiche assegnate. Ai dirigenti, competono in particolare:
-
la
direzione delle strutture organizzative cui sono preposti;
-
la
proposta di programmi attuativi degli obiettivi generali stabiliti e la stima
delle risorse necessarie;
-
la
responsabilità del procedimento o il coordinamento dei responsabili di
procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali;
-
l’attuazione
dei programmi negoziati per i conseguimenti degli obiettivi indicati nel
programma annuale; l’esercizio di altre funzioni attribuite dal DG.
L’articolazione delle funzioni a cui possono essere assegnati i singoli
dirigenti sono di:
-
direzione
di struttura complessa;
-
direzione
di struttura semplice;
-
incarichi
di natura professionale;
-
incarichi
di natura professionale di alta specializzazione.
Per esigenze contingenti e in mancanza delle
relative professionalità interne all’Agenzia in conformità con quanto previsto
dal Titolo II, Capo II, Sezione I del D.Lgs. 165/2001, il D.G. può conferire
incarichi dirigenziali a tempo determinato, entro il limite dell’8 per cento
della dotazione organica di dirigenti ai soggetti qui di seguito indicati. La
durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere il tempo di 5 anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale,
che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio
in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o
da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni
pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che
provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Nei limiti e
nelle disposizioni previste dalle norme ove l’esigenza divenga stabile il relativo
posto viene coperto attraverso pubblico concorso.
ART. 21
CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI,
BORSE DI STUDIO ED AFFIDAMENTO
DI CONSULENZE
Per la soluzione di problematiche di
particolare complessità che necessitano di specifiche competenze professionali,
mancanti nell’Agenzia, è data facoltà al DG di affidare incarichi ad operatori
esterni alla struttura dell’ARPA, scelti sulla base della specifica e
comprovata competenza tecnico scientifica nei limiti previsti dalla normativa
nazionale e regionale vigente in materia nonché dai CCNL.
Il conferimento di tali incarichi deve essere
sempre conforme, alla trasparenza e alla economicità nella gestione dell’ARPA.
E’ data facoltà al DG di affidare, in
mancanza di specifiche professionalità interne all’Agenzia, per limitati
periodi di tempo e quando ciò non sia in contrasto con le finalità ed i compiti
dell’ARPA, consulenze a personale dipendente da altre istituzioni pubbliche,
previa stipulazione di un’apposita convenzione con gli Enti di appartenenza.
ARPA PUGLIA può finanziare borse di studio al
fine di consentire studi su materie rientranti tra i propri fini istituzionali.
ART. 22
LIMITI ALL’ASSUNZIONE DI
INCARICHI
PROFESSIONALI PER IL PERSONALE
DELL’ARPA PUGLIA
Il personale dell’ARPA, ai sensi dell’art.
16, comma 8, della legge istitutiva non può assumere, esternamente all’ARPA
stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori
su attività in campo ambientale.
Nel rispetto della normativa vigente, il DG
può autorizzare i dipendenti dell’ARPA PUGLIA a svolgere consulenze presso
altre Pubbliche Amministrazioni o presso strutture private.
ART. 23
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE
La formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento
professionale del personale sono assicurati garantendo uno stanziamento nel
bilancio di previsione annuale previste da specifiche norme contrattuali e di
legge.
Al fine di garantire un idoneo e permanente
percorso formativo l’Agenzia promuove, eventualmente anche attraverso
l’attivazione di forme associative o di convenzionamento con altri Enti
pubblici e soggetti privati, la formazione del personale.
ART. 24
FREQUENZA VOLONTARIA
1. Al fine di offrire la possibilità di arricchire e perfezionare le
proprie conoscenze a coloro che intendono operare nel settore ambientale,
l’ARPA consente la frequenza volontaria presso le proprie strutture a studenti
diplomati e laureati nelle discipline per cui è istituzionalmente competente.
2. La regolamentazione della frequenza volontaria è rinviata ad
apposita direttiva del D.G..
ART. 25
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DI P.G.
Il DG, sulla base della normativa vigente e
di quanto previsto dai CCNL del personale dipendente del servizio SSN, individua
i soggetti preposti alle attività di vigilanza ambientale e, previa intesa con
il Presidente della Regione, propone all’autorità competente per il
riconoscimento della qualifica di UPG.
Gli operatori di cui al comma 1 sono muniti
di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Direzione Generale di
ARPA PUGLIA.
ART. 26
TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ E
MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
1. Per la definizione delle attività tecniche a supporto delle funzioni
di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli Enti locali e dei
Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, nonché per la individuazione dei
livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni
erogate dall’ARPA, la Regione promuove la conclusione di un apposito accordo di
programma tra i soggetti interessati. A tal fine, il DG predispone, entro
centottanta giorni dall’approvazione del presente Regolamento, la Carta dei
Servizi dell’Agenzia, da sottoporre all’approvazione della Conferenza,
convocata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 10 della
legge istitutiva, tra i rappresentanti delle AUSL, dei Comuni capoluogo,
dell’ARPA, dell’ANCI, dell’UPI e le OOSS.
2. Con proprio provvedimento la Giunta Regionale, su proposta
dell’Assessorato all’Ambiente, sentite l’ARPA e l’ARES, su istruttoria degli
Assessorati di cui all’art. 6 della legge istitutiva, previo parere espresso
dal Comitato di Indirizzo, definisce i L.E.T.A., precisando, all’interno di
essi, la tipologia di prestazioni da rendere a titolo oneroso ed il livello di
concorso ai costi da parte delle altre amministrazioni interessate.
3. Il Tariffario regionale delle prestazioni è approvato dalla Giunta
regionale su proposta del DG con cadenza triennale, fatti salvi gli aggiornamenti
annuali delle tariffe calcolati in relazione all’incremento dell’indice ISTAT -
FOI (Famiglie Operai ed Impiegati) con riferimento all’anno precedente.
ART. 27
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Nucleo di Valutazione ha il compito di:
a) verificare, mediante valutazione comparativa
dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione,
da parte dei Dirigenti, delle risorse distribuite ed introitate;
b) verificare e valutare i risultati raggiunti
dai singoli Dirigenti Responsabili di Struttura complessa ed anche di Struttura
semplice ove sia affidata la gestione di risorse, in rapporto alle funzioni,
agli incarichi e agli obiettivi assegnati agli stessi;
c) definire le metodologie necessarie allo
svolgimento dei propri compiti di valutazione e verifica, sulla base di quanto
definito dal CCNL;
d) fornire relazioni e pareri, su richiesta
della Direzione Generale.
TITOLO IV
RAPPORTI ISTITUZIONALI
ART. 28
RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI
1. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge
istitutiva, ARPA Puglia fornisce supporto tecnico-scientifico per lo
svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione e protezione dell’ambiente
di competenza degli Enti territoriali, sia singoli che costituiti in forma
associata o consortile, nonché degli Enti di Gestione delle Aree Naturali
Protette.
Lo svolgimento dell’attività di supporto
demandata da detti soggetti all’ARPA è disciplinata mediante convenzioni che
definiscano, tra l’altro, l’oggetto specifico dell’attività, modalità e tempi
di esecuzione e criteri di determinazione degli oneri a carico del richiedente,
se dovuti.
2. Ai sensi dell’art. 3 comma 3
della legge istitutiva, in materia di prevenzione igienico-sanitaria ARPA
Puglia garantisce ai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL il necessario
supporto tecnico-strumentale, tecnico-specialistico e laboratoristico
richiesto, secondo il programma e le indicazioni stabilite dal Comitato di
indirizzo e, comunque, nel rispetto della pianificazione sanitaria della
Regione.
Ai sensi dell’art. 10, comma 3 della legge
istitutiva, per la definizione delle attività tecniche a supporto delle
funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli Enti locali
e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, nonché per la individuazione dei
livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni
erogate dall'ARPA, la Regione promuove la conclusione di un apposito accordo di
programma tra i soggetti interessati. A tal fine, il Presidente della Giunta
regionale, o suo delegato, convoca un'apposita conferenza tra i rappresentanti
delle AUSL, dei Comuni capoluogo, dell'ARPA, dell'ANCI e dell'UPI per la
valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo.
La disciplina della collaborazione nella
erogazione di prestazioni e servizi di pubblico interesse, in materia
ambientale viene definita attraverso la stipula di convenzioni quadro con
l’Assessorato Regionale per le Politiche della Salute ovvero con le singole
AUSL.
ART. 29
RAPPORTI CON LE UNIVERSITA’ E I
CENTRI DI RICERCA PUBBLICI EPRIVATI
ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 4 della legge
istitutiva, collabora con le Università e con enti di ricerca pubblici e
privati per:
-
la
promozione, lo sviluppo e la realizzazione delle iniziative di ricerca di base
ed applicata sugli elementi dell’ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento,
sulle condizioni generali di rischio ambientale nel corretto uso delle risorse
naturali e sulle forme di tutela dell’ecosistema;
-
la
promozione di attività di informazione e formazione;
-
la
promozione della ricerca, nonché dello sviluppo e diffusione di tecnologie
ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto
impatto ambientale;
-
la
formulazione di proposte e pareri sulle normative e specifiche tecniche, sui
limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standard di qualità
dell’aria, delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti,
nonché sulle metodologie per il rilevamento dello stato dell’ambiente e per il
controllo dei fenomeni di inquinamento dei fattori di rischio e sugli
interventi per la tutela, il risanamento ed il recupero dell’ambiente, delle
aree naturali protette, dell’ambiente marino e costiero.
La collaborazione è disciplinata da
convenzioni e protocolli di intesa, nell’ambito delle quali strutture e
professionalità dell’Università possono essere messe a disposizione di ARPA
Puglia per lo svolgimento di funzioni di elevata professionalità previo
accertamento delle carenza strutturali e professionali dell’Agenzia.
Per l’espletamento delle attività in
collaborazione possono essere istituite, nel contesto delle convenzioni e dei
protocolli di intesa, strutture tecnico-laboratoristiche finalizzate collocate
all’interno delle sedi dei DAP. Al fine di assicurare all’Agenzia le funzioni
di indirizzo, coordinamento e valutazione sull’attività di tali strutture, ai
sensi dell’art. 13, comma 2 bis della legge istitutiva, il personale dirigente
e di comparto adibito a tali strutture, proveniente dall’Università o da altri
Enti Pubblici di Ricerca, si struttura in convenzione con l’Agenzia secondo il
modello organizzativo adottato dal Servizio Sanitario Regionale ai sensi del
D.Lgs. 502/1992 e s.m.i e opera sotto la responsabilità del Direttore del DAP.
ART. 30
RAPPORTI CON LE FORZE
DELL’ORDINE
I rapporti con le Forze dell’Ordine, per lo
svolgimento di compiti di controllo e tutela ambientale, sono regolamentati da
apposite convenzioni.
ART. 31
RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI
Compatibilmente con i compiti di istituto, le
articolazioni organizzative centrali o territoriali possono svolgere attività
di supporto o consulenza tecnico-scientifica ed effettuare prestazioni
analitiche a favore di altre istituzioni pubbliche o private, definendo
apposite convenzioni che definiscano, tra l’altro, l’oggetto specifico
dell’attività, modalità e tempi di esecuzione e criteri di determinazione degli
oneri a carico del richiedente, se dovuti.
TITOLO V
PARTECIPAZIONE SOCIALE
Art. 32
CONSULTAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE SOCIALI
L’Agenzia riconosce la partecipazione sociale
quale strumento indispensabile per le attività di valutazione e gestione del
rischio e le attività di controllo e protezione ambientale, nonché per la
definizione degli obiettivi e dei programmi di attività.
La partecipazione è realizzata attraverso
l’istituzione del Comitato di Consultazione ai sensi dell’art. 11 della legge
istitutiva con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali di
categoria, delle organizzazioni sindacali e di altre associazioni
rappresentative delle istanze sociali ed ogni altra attività utile allo scopo.
ART. 33
CONCERTAZIONE CON LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Nel rispetto della distinzione dei ruoli e
responsabilità dell’agenzia e dei sindacati, l’ARPA riconosce il sistema di relazioni
sindacali con l’obiettivo di favorire l’equilibrio tra il miglioramento delle
condizioni di lavoro, sviluppo professionale e l’esigenza di incrementare e
mantenere elevati livelli di efficienza ed efficacia nella erogazione dei
servizi alla collettività.
Al fine di disciplinare le modalità operative
degli istituti di partecipazione previsti dai CC.NN.LL è tenuto aggiornato, in
collaborazione con le OO.SS aventi titolo alla contrattazione collettiva
decentrata, apposito protocollo sulle relazioni sindacali nei limiti e nelle
materie previste dai medesimi CC.NN.LL.
Il protocollo sulle relazioni sindacali di
cui al comma precedente disciplina le modalità di accesso delle organizzazioni
sindacali alle deliberazioni ARPA al fine di favorire l’esercizio delle loro
funzioni istituzionali, nel rispetto della normativa in tema di garanzia della
riservatezza dei dati.
ART. 34
PARI OPPORTUNITA’
L’ARPA, al fine di garantire pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro garantisce:
-
l’accesso
ai corsi di formazione professionale anche ai fini del perseguimento di un
effettivo equilibrio nei passaggi interni e nel conferimento di incarichi;
-
la
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali ed
alla funzione del part-time;
-
l’istituzione
del Comitato per le pari opportunità ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia al quale viene demandata l’adozione del proprio Regolamento di
organizzazione e funzionamento.
TITOLO VI
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E PATRIMONIALE
ART. 35
ESERCIZIO ECONOMICO
1. L’esercizio economico e finanziario dell’ARPA coincide con l’anno
solare.
2. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto
compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività
contrattuale in vigore per le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione
Puglia.
3. L’ARPA è tenuta all’equilibrio economico della gestione.
ART. 36
PATRIMONIO DELL’ARPA
Il patrimonio dell’ARPA è costituito dalle dotazioni
assegnate ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale istitutiva secondo la
ricognizione di cui all’art. 16 della stessa legge, e dai beni acquisiti
successivamente, a qualunque titolo.
ART. 37
REINVESTIMENTI PATRIMONIALI
Il DG può richiedere alla Giunta Regionale
l’autorizzazione alla alienazione dei beni patrimoniali ed al loro
reinvestimento per il conseguimento del rinnovo della dotazione dell’ARPA.
La Giunta Regionale con la concessione
dell’alienazione definirà le modalità operative e la destinazione delle risorse
secondo il piano di investimento presentato dalla Direzione dell’Ente.
ART. 38
NORME DI BUONA PRATICA
ECOLOGICA NELL’ATTIVITA’ ORDINARIA DELL’AGENZIA
Nell’attività ordinaria della sede centrale, dei
Dipartimenti Provinciali e delle altre sedi decentrate dell’ARPA Puglia,
vengono adottate le migliori procedure di eco-management disponibili, con
particolare riferimento a:
1) Procedure di isolamento termico e
razionalizzazione della funzione di climatizzazione negli stabili;
2) Razionalizzazione dell’illuminazione degli
stabili e uso di lampade a basso consumo;
3) Applicazione delle misure di risparmio
energetico;
4) Installazione di pannellistica solare e/o
altre apparecchiature di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili non
combustive;
5) Installazione di riduttori di flusso e
miscelatori per il risparmio idrico dei servizi igienici;
6) Installazione revisionale di reti duali e
serbatoi di raccolta delle acque meteoriche per usi duali;
7) Adozione del sistema di raccolta
differenziata spinta dei propri rifiuti e della riduzione della produzione di
rifiuti;
8) Adozione di tutte le più avanzate norme di
green public management;
9) L’inserimento, nelle norme di affidamento dei
servizi di pulizia delle sedi, dell’obbligo all’impiego di prodotti biologici.
ART. 39
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO
Al finanziamento dell’ARPA concorrono le voci
riportate all’art. 14, comma 2, della legge istitutiva. A tale scopo il
Comitato di Indirizzo definisce, entro il mese di ottobre di ciascun anno, le
modalità per l’individuazione delle varie quote di finanziamento da sottoporre
all’approvazione degli Enti interessati.
Il DG può richiedere alla Giunta Regionale
l’autorizzazione alla accensione di mutui con scadenza non superiore a dieci
anni o altre forme di credito per la realizzazione di programmi di investimento
nella misura complessiva delle rate non superiori al quindici per cento dei
ricavi per emolumenti in conto esercizio dell’ultimo bilancio di esercizio
approvato.
ART. 40
SERVIZIO DI CASSA
Il servizio di cassa dell’Agenzia è affidato,
con apposita convenzione previo esperimento di apposita gara secondo le vigenti
disposizioni di legge, ad uno o più istituti di credito presenti nel territorio
regionale di competenza dell’ARPA.
Il DG, con proprio atto, definisce le
modalità e le procedure di riscossione e di pagamento ed individua all’interno
dell’ARPA i soggetti autorizzati alla firma degli ordinativi.
Il DG può concedere alle Strutture Gestionali
Periferiche, qualora fosse necessario, l’apertura di un c/c postale gestito
attraverso l’istituto tesoriere.
Per far fronte a piccole spese urgenti ed
indilazionabili, i Responsabili delle Strutture Periferiche possono dotarsi,
nell’ambito delle risorse disponibili di cui al punto precedente, di una
piccola cassa, soggetta a rendiconto per il reintegro del fondo.
ART. 41
PIANTA ORGANICA E POSSIBILE
ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI
Nelle more del completamento della pianta
organica ed allo scopo di acquisire per l’Agenzia soluzioni tecniche che
privilegino criteri di efficienza e di economicità, il DG ha facoltà di
affidare all’esterno dell’ARPA la gestione di specifici servizi, ovvero di
attivare specifici accordi e convenzioni.
TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 42
FORMAZIONE DEGLI ATTI
1 Ai fini di una omogenea adozione degli atti il DG provvede con
apposita Direttiva a regolamentare la tipologia, le modalità di formazione e la
relativa competenza.
ART. 43
ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE E
ALL’INFORMAZIONE
Il DG, con apposito regolamento disciplina le
modalità di attuazione delle norme di accesso agli atti amministrativi, in
conformità della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni.
In attuazione delle norme contenute nella
direttiva 90/313/CEE, l’Agenzia dà piena applicazione alle disposizioni dettate
dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 sull’accesso del pubblico alle informazioni
ambientali, pur nel rispetto delle esigenze di riservatezza tutelate dalla
legge.
ARPA Puglia garantisce la pubblicità delle
norme regolamentari in materia di accesso nonché la massima diffusione delle
informazioni ambientali detenute, anche attraverso il portale web
istituzionale.
ART. 44
FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Per la fatturazione delle prestazioni erogate
dall’ARPA verranno applicate le tariffe previste dal vigente tariffario
regionale.
ART. 45
DISPOSIZIONI FINALI
a) Norma di Rinvio
Quanto contenuto nel presente Regolamento non può essere in contrasto
con le norme che disciplinano il funzionamento e la gestione delle
Amministrazioni Pubbliche e le norme contenute nei CCNL. In caso di contrasto
prevalgono la legge e il CCNL.
b) Revisione
Il presente Regolamento è sottoposto a revisione entro massimo tre anni
dalla sua approvazione e ad ogni mutamento del quadro legislativo nazionale e
regionale che lo ponga in contrasto con specifiche norme di riferimento.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53 comma 1 della L.R.
12/05/2004,n.7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 10 giugno 2008
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1 NATURA
GIURIDICA E FINALITA’ DELL’ARPA PUGLIA
ART. 2 OGGETTO E
FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
ART. 3 SEDE E
STRUTTURE CENTRALE E TERRITORIALI
ART. 4 ORGANI
ART. 5 IL DIRETTORE
GENERALE
ART. 6 IL COMITATO
DI INDIRIZZO
ART. 7 IL COLLEGIO
DEI REVISORI
ART. 8 ORGANISMI
ART. 9 COMITATI
TECNICO PROVINCIALI DI COORDINAMENTO
ART. 10 IL DIRETTORE
SCIENTIFICO E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
TITOLO II -ASSETTO
ORGANIZZATIVO
ART. 11 DEFINIZIONE
DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO
ART. 12 TIPOLOGIA
DELLE STRUTTURE
ART. 13 DIREZIONE
GENERALE
ART. 14 DIPARTIMENTI
PROVINCIALI
ART. 15 DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE
ART. 16 CENTRI DI
COMPETENZA A VALENZA REGIONALE
ART. 17 GRUPPI DI
LAVORO E DI PROGETTO
TITOLO III - COMPONENTI E
CARATTERISTICHE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO (DISPOSIZIONI SUL PERSONALE)
ART. 18 DOTAZIONE
ORGANICA
ART. 19 RECLUTAMENTO
DEL PERSONALE
ART. 20 FUNZIONI
DIRIGENZIALI
ART. 21CONFERIMENTO
DI INCARICHI PROFESSIONALI ED AFFIDAMENTO DI CONSULENZE
ART.22 LIMITI ALL’ASSUNZIONE DI
INCARICHI PROFESSIONALI PER IL PERSONALE DELL’ARPA PUGLIA
ART. 23 FORMAZIONE
ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
ART. 24 FREQUENZA
VOLONTARIA
ART. 25 DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DI P.G.
ART. 26 TIPOLOGIE DI
ATTIVITA’ E MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
ART. 27 NUCLEO DI
VALUTAZIONE DEL-L’ARPA
TITOLO IV RAPPORTI
ISTITUZIONALI
ART. 28 RAPPORTI CON
GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
ART. 29 RAPPORTI CON
LE UNIVERSITA’ E I CENTRI DI RICERCA PUBBLICI E PRIVATI
ART. 30 RAPPORTI CON
LE FORZE DELL’ORDINE
ART. 31 RAPPORTI CON
ALTRI SOGGETTI
TITOLO V – PARTECIPAZIONE
SOCIALE
ART. 32
CONSULTAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE SOCIALI
ART. 33 CONCERTAZIONE
CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
ART. 34 PARI
OPPORTUNITA’
TITOLO VI– GESTIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE
ART. 35 ESERCIZIO
ECONOMICO
ART. 36 PATRIMONIO
DELL’ARPA
ART. 37 ALTRE FONTI
DI FINANZIAMENTO
ART. 38 NORME DI
BUONA PRATICA ECOLOGICA NELL’ATTIVITA’ ORDINARIA DELL’AGENZIA
ART. 39
REINVESTIMENTI PATRIMONIALI
ART. 40 SERVIZIO DI
CASSA
ART. 41 PIANTA
ORGANICA E POSSIBILE ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI
TITOLO VII - NORME FINALI E
TRANS-ITORIE
ART. 42 FORMAZIONE
DEGLI ATTI
ART. 43 ACCESSO ALLA
DOCUMENTAZIONE E ALL’INFORMAZIONE
ART. 44 FATTURAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
ART. 45 DISPOSIZIONI
FINALI