IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
PROMULGA
La
seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all’articolo 2
della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6)
1. All’articolo 2
della legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della
prevenzione. Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale - ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica
è sostituita dalla seguente: “Agenzia regionale per la prevenzione e la
protezione dell’ambiente”;
b) al comma
1, le parole: “l’ambiente” sono sostituite dalle seguenti: “la protezione
dell’ambiente”.
Art. 2
(Modifiche e integrazioni
all’articolo 3 della l.r. 6/1999)
1. All’articolo 3
della l.r.
6/1999 sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma
3, le parole: “all’articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.
142” sono
sostituite dalle seguenti: “all’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)”;
b) al comma
4, dopo le parole: “laboratoristico richiesto” sono aggiunte, in fine, le
seguenti: “secondo il programma e le indicazioni stabilite dal Comitato di
indirizzo di cui all’articolo 6 e, comunque, nel rispetto della
pianificazione sanitaria della Regione e tramite un apposito protocollo di
intesa”.
Art. 3
(Modifica dell’articolo 4
della l.r. 6/1999)
1. L’articolo 4
della l.r.
6/1999 è
sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Compiti dell’Agenzia)
1. L’ARPA
svolge, in particolare, le seguenti attività:
a)
promuove, sviluppa e
realizza, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel
settore, le iniziative di ricerca di base e applicata sugli elementi
dell’ambientefisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di
rischio ambientale, nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di
tutela dell’ecosistema;
b)
indagini di epidemiologia
ambientale;
c)
provvede alla raccolta
sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ivi
compresi la formazione e l’aggiornamento di carte ambientali, anche
interfacciandosi con il sistema informativo ambientale, in accordo con i
servizi tecnici nazionali e attraverso un proprio sistema informativo;
d)
elabora i suddetti dati
ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici, predisponendo
rapporti e valutazioni tecniche, ai fini dell’esercizio delle funzioni di
programmazione regionale, nonché delle funzioni di controllo ambientale delle
Province;
e)
collabora con l’Agenzia per
l’ambiente e i servizi tecnici nazionali (APAT);
f)
presta supporto alla Regione
nella
predisposizione e attuazione del programma regionale per la tutela
dell’ambiente ai sensi dell’articolo 4
della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e nella
redazione dei piani mirati per la tutela dell’ambiente di interesse
regionale;
g)
coordina le attività dei propri Dipartimenti
provinciali e dei Servizi territoriali, secondo il criterio del
decentramento operativo delle strutture sulla base delle priorità indicate dalla
programmazione regionale;
h)
definisce l’organizzazione
dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi
territoriali;
i)
cura le attività di formazione, educazione e informazione ambientale, anche in collaborazione con il sistema regionale
e con le Università;
j)
contribuisce all’informazione
sulla prevenzione dei rischi ambientali e predispone la relazione annuale sullo
stato dell’ambiente della regione Puglia;
k)
cura attività tecnico-scientifiche in materia
ambientale, anche in collaborazione con gli organismi e istituti di
ricerca pubblici e nazionali;
l)
esercita ogni tipo di
controllo tecnico e amministrativo sulle attività delle proprie strutture
territoriali, anche ai fini di un’efficace valutazione e revisione della
qualità delle prestazioni;
m) promuove la ricerca nonché lo
sviluppo e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di
prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
a)
formula, anche avvalendosi della consulenza di
strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), strutture scientifiche,
universitarie e non, proposte e pareri sulle normative e specifiche
tecniche sui limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standard
di qualità dell’aria, delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento
dei rifiuti, nonché sulle metodologie per il rilevamento dello stato
dell’ambiente e per il controllo dei fenomeni d’inquinamento dei fattori di
rischio e sugli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero
dell’ambiente, delle aree naturali protette, dell’ambiente marino e
costiero;
b)
presta supporto per l’esame e
l’istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di
Valutazione d’impatto ambientale (VIA), ai sensi dell’articolo 6,
comma 6, della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla
valutazione dell’impatto ambientale);
c)
presta supporto per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 18
della
l.r. 11/2001;
d)
fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla
prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività
produttive nonché il supporto tecnico-scientifico alle attività istruttorie
connesse all’approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazione in
materia ambientale;
e)
verifica la congruità e
l’efficacia tecnica nell’applicazione delle disposizioni normative e
amministrative in materia ambientale;
f)
verifica i livelli di
contaminazione dei siti da inserire nell’anagrafe dei siti da bonificare secondo
quanto definito dall’articolo 17 del decreto del Ministro dell’ambiente 25
ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per
la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 e successive modificazioni e integrazioni) e gestisce l’anagrafe stessa
secondo la regolamentazione adottata dalla Regione e d’intesa con le Province;
g)
provvede alle verifiche e ai
controlli impiantistici, preventivi e periodici, nei grandi rischi
industriali e delle tematiche rientranti nell’ambito dell’ingegneria
ambientale;
h)
provvede al controllo dei
fattori fisici, chimici e biologici d’inquinamento ambientale;
i)
provvede, nell’ambito delle
proprie competenze, al controllo ambientale delle attività connesse all’uso
pacifico dell’energia nucleare; provvede, altresì, ai controlli ambientali
in materia di radiazioni ionizzanti e non realizzando il catasto delle
sorgenti fisse di impianti, sistemi e apparecchiature operanti con
frequenze comprese tra 0 KHz e trecento GHz, ai sensi dell’articolo 19,
lettera b), della l.r.
17/2000;
j)
in collaborazione con i
Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, persegue l’unitarietà
dell’esame dei problemi della protezione dell’ambiente attraverso la
programmazione di iniziative finalizzate alla promozione e alla tutela del
benessere collettivo e della salute pubblica;
k)
svolge attività di studio,
ricerca, controllo e monitoraggio dell’ambiente marino costiero,
provvedendo, d’intesa con la Regione
e gli Enti locali, alla diffusione dei dati relativi, fatte salve le
competenze statali;
l)
elabora i dati e le
informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro diffusione, mediante
la costituzione di una banca dati;
m) promuove attività di
aggiornamento tecnico scientifico sui temi ambientali, anche in
collaborazione con analoghi organismi nazionali e internazionali;
n)
promuove forme di
consultazione con le organizzazioni ambientalistiche, con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e con le
associazioni imprenditoriali di categoria di livello regionale, mediante
sottoscrizione di appositi protocolli che definiscano le azioni di intervento,
le modalità operative e i tempi del confronto;
o)
svolge, nell’ambito delle proprie competenze, attività di
consulenza e di supporto tecnico specialistico e laboratoristico nei confronti
delle AUSL e degli organi periferici del Ministero della sanità e di altri
soggetti pubblici;
p)
svolge le indagini richieste dalla Regione,
dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dagli
Enti gestori di aree protette, dalle AUSL e da altre amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, nonché ogni
altra attività collegata alla competenza in materia ambientale;
q)
svolge attività di vigilanza in materia ambientale tramite i propri servizi territoriali in collaborazione con i
Dipartimenti di prevenzione per i problemi aventi rilevanza
igienico-sanitaria, raccordandosi, ove necessario, con le forze dell’ordine
operanti in materia ambientale, allo scopo di favorire le azioni di contrasto ai
fenomeni di inquinamento e di criminalità ambientale;
r)
presta supporto: alla
Regione, per l’individuazione delle
aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei
corpi idrici, nell’atmosfera, nel suolo e nel sottosuolo, che comportano rischio
per l’ambiente e la popolazione, secondo quanto previsto dagli articoli 3
e 8
della l.r.
17/2000; alle Province, in
materia di monitoraggio dell’inquinamento acustico secondo quanto previsto
dall’articolo. 13
della l.r.
17/2000;
alla Regione e alle Province, in
materia di inquinamento atmosferico, per tutte le funzioni e compiti previsti
dagli articoli 15
e 16
della l.r.
17/2000.
2.
In sede di definizione degli
indirizzi triennali e del programma annuale di attività, il Comitato di
indirizzo di cui all’articolo 6 definisce le modalità di svolgimento dei compiti
di cui al comma 1.
3. Per quanto attiene alle
indagini strumentali e di laboratorio, relativamente all’igiene degli alimenti e
della nutrizione, le AUSL si avvalgono delle strutture tecniche dell’ARPA o
degli Istituti zooprofilattici.
4. Per le indagini strumentali e di
laboratorio di secondo livello, a supporto delle funzioni igienico-sanitarie, i
Dipartimenti di prevenzione si avvalgono delle strutture tecniche
dell’ARPA. Gli oneri sono stabiliti con specifici protocolli d’intesa.
5. Rimangono attribuite alle competenze
dell’ARPA tutte le funzioni espressamente assegnate dalle vigenti leggi ai
Presidi multizonali di prevenzione (PMP) in materia ambientale, con
esclusione degli ambienti di lavoro che restano di competenza dei Servizi di
prevenzione delle AUSL .
Art. 4
(Modifica dell’articolo 5
della l.r. 6/1999)
1. L’articolo 5
della l.r.
6/1999, come
modificato dall’articolo 53,
comma 2, della l.r.
4 agosto 2004, n. 14, è sostituito dal seguente:
“Art. 5
(Organi
dell’Agenzia)
1
Sono organi dell’Agenzia il
Direttore generale, il Comitato di indirizzo e il Collegio dei revisori.
2
Il Direttore generale è
scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso
di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti alle
funzioni da svolgere e attestanti qualificata attività professionale di
direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private
di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque
anni e comunque non oltre i due anni precedenti. Può costituire titolo
preferenziale, nella scelta, l’aver svolto le predette attività in strutture
operanti in campo ambientale e in quello della prevenzione della salute
pubblica. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta.
3
Il rapporto di lavoro del
Direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, di durata
quinquennale rinnovabile con decreto del Presidente della Giunta regionale su
conforme deliberazione della Giunta, è a tempo pieno.
4
I
contenuti del contratto di cui al comma 3, ivi compresi i criteri per la
determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della
Giunta regionale. Valgono per il Direttore generale le incompatibilità
previste per il Direttore generale della AUSL dal decreto legislativo n. 502 del
1992 e successive modificazioni. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare
apposito provvedimento per l’adeguamento e l’aggiornamento delle
condizioni contrattuali alle disposizioni di cui alla presente norma.
5
Il Direttore generale è
responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione
delle risorse.
6
Al Direttore generale sono
riservati tutti i poteri di gestione nonché la legale rappresentanza
dell’Agenzia.
7
Per l’espletamento delle
funzioni di competenza, il Direttore generale si avvale del Direttore
scientifico e del Direttore amministrativo di cui all’articolo 8.
8
Il Direttore generale
provvede in particolare:
a)
all’adozione dello Statuto e
dei regolamenti e alla definizione della pianta organica dell’ARPA, da
sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
b)
all’adozione, sulla base di
uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale, del bilancio di previsione e
del rendiconto, secondo le norme di contabilità stabilite dalla Regione per le AUSL;
c)
alla definizione dei
programmi annuali o pluriennali di intervento;
d)
alla nomina del Direttore
scientifico, del Direttore amministrativo e dei responsabili delle
strutture complesse dell’Agenzia. Fatta eccezione per il Direttore
scientifico e per il Direttore amministrativo, nominati ai sensi
dell’articolo 8, tutti gli altri dirigenti responsabili delle strutture
complesse dell’Agenzia sono nominati dal Direttore generale, con
provvedimento motivato, tra il personale di livello apicale organicamente
assegnato all’ARPA, secondo criteri che tengano conto della professionalità
e dell’esperienza dei candidati valutata in base a un giudizio
complessivo sull’attività svolta e sui titoli posseduti;
e)
alla determinazione delle
risorse finanziarie da assegnare ai Dipartimenti provinciali e alle
strutture complesse dell’Agenzia, nonché alla verifica e al controllo
sull’utilizzo delle stesse;
f)
alla redazione di una
relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da sottoporre
alla valutazione della Giunta regionale.
9. Nei casi in cui ricorrano
gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso
di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità
dell’amministrazione, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi
per due anni consecutivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della Giunta e su parere del Comitato di indirizzo, provvede
alla sostituzione del Direttore generale. In caso di vacanza dell’ufficio o
nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative
funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore scientifico,
su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore
più anziano.
10.
In fase di prima attuazione, il
bando di cui al comma 2 è pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa adozione del provvedimento di cui al
comma 4.”.
Art. 5
(Modifica dell’articolo 6
della l.r. 6/1999)
1. L’articolo6
della l.r.
6/1999, come
modificato dall’articolo 53
della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14, è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Comitato di indirizzo)
1. Il
Comitato di indirizzo è organo di programmazione dell’ARPA e in particolare:
a) definisce, la prima volta entro il
30 settembre 2004 per il triennio 2005-2007 e successivamente entro la stessa
data dell’anno di scadenza di ciascun triennio, gli indirizzi triennali
dell’azione dell’ARPA sul territorio regionale;
b) approva il programma annuale di attività
predisposto dall’ARPA sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a).
2.In sede di approvazione del
programma di cui al comma 1, lett. b), il Comitato, che può richiedere
chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, deve approvarlo entro
trenta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta di chiarimenti sospende il
decorso del termine.
3. Il Comitato di
indirizzo è composto da:
a)
l’Assessore regionale all’ambiente, che
lo presiede;
b)
l’Assessore regionale alla sanità;
c)
il
Presidente del Comitato regionale di protezione civile;
d)
il Presidente del Comitato
istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia, istituita con
l.r.
19/2002, in
attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo);
e)
e) il Presidente delle Province della Puglia, o gli Assessori provinciali
all’ambiente, se delegati;
f)
i Sindaci dei capoluoghi di
provincia della regione o gli Assessori all’ambiente, se delegati;
g)
un rappresentante dell’ANCI;
4. Ai componenti del Comitato
non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle
riunioni del Comitato medesimo.”.
Art. 6
(Modifiche all’articolo 8
della l.r. 6/1999)
1. All’articolo 8
della l.r.
6/1999 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il
comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il
Direttore scientifico è scelto tra personale laureato in discipline
tecnico-scientifiche che non abbia superato i sessantacinque anni di età e che
abbia svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività
tecnico-scientifica in materia di prevenzione e di tutela ambientale presso enti
o strutture di medie e grandi dimensioni, con provvedimento motivato del
Direttore generale, ed è responsabile nei confronti dello stesso.”.
b) il comma 2 è sostituito
dal seguente:
“2. Il
Direttore scientifico coordina le Aree tecniche della sede centrale, i
Dipartimenti provinciali e le altre strutture tecniche dell’Agenzia e
fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle
materie di competenza.”.
c) il comma 3 è sostituito
dal seguente :
“3. Il
Direttore amministrativo è scelto tra il personale laureato in discipline
giuridiche o economiche o tecniche che non abbia superato il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni
qualificata attività amministrativa in enti o strutture di medie e grandi
dimensioni, con provvedimento motivato del Direttore generale, ed è responsabile
nei confronti dello stesso.”.
Art. 7
(Modifica dell’articolo 9
della l.r. 6/1999)
1. L’articolo 9
della l.r.
6/1999 è
sostituito dal seguente :
“Art. 9 (Aspetti organizzativi)
1.
Al fine di perseguire le
proprie funzioni e compiti di istituto, l’ARPA si articola a livello
regionale in una struttura centrale e a livello territoriale in Dipartimenti
provinciali.
2.
Alla struttura centrale
dell’ARPA, con sede nel capoluogo di regione, sono demandate tutte le
attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, al
coordinamento tecnico delle attività, alla formazione e aggiornamento del
personale, e ogni altra attività programmatica che coinvolga l’ARPA nella
sua unitarietà.
3.
Il livello territoriale è
organizzato in Dipartimenti provinciali, dotati di autonomia tecnico-funzionale
e gestionale, con sede in ogni capoluogo di provincia.
4.
Allo scopo dell’utilizzo
ottimale delle risorse, il Direttore generale, su proposta del Direttore
scientifico, individua nell’ambito dei Dipartimenti provinciali poli di
specializzazione a valenza interprovinciale e regionale.
5.
A ogni Dipartimento
provinciale è preposto un direttore, scelto dal Direttore generale,
sentito il parere del Direttore scientifico, tra il personale qualificato che ne
possegga i titoli ai sensi del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL),
tramite procedure concorsuali.
6.
L’assetto organizzativo dell’Agenzia, sia per
quanto riguarda i compiti e le funzioni dettate dalla presente legge, sia per
quanto riguarda il dimensionamento e le forme di direzione e coordinamento delle
proprie strutture centrali, provinciali e quelle di cui al comma 4, viene
definito dal regolamento dell’ARPA di cui all’articolo 10, comma
1. In
esso devono comunque essere assicurate, a livello decentrato, le attività
analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e
vigilanza degli Enti locali e delle AUSL.
7.
Ciascun Dipartimento provinciale dell’Agenzia deve assicurare la
propria attività in maniera continuativa, almeno in reperibilità, nell’arco
dell’intera giornata, anche festiva.”.
Art. 8
(Modifica dell’articolo 10
della l.r. 6/1999)
1. L’articolo 10
della l.r.
6/1999 è
sostituito dal seguente:
“Art. 10 (Regolamenti)
1. Sulla base degli obiettivi del controllo
ambientale stabiliti dai parametri di cui all’articolo 03, comma 2, del decreto
legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente), articolo premesso all’articolo 1 dalla legge di 21 gennaio
1994, n. 61, l’organizzazione interna dell’ARPA, i poteri, le competenze e le
funzioni dei suoi diversi organi e organismi, delle aree tecnica e
amministrativa centrali, dei Dipartimenti provinciali e delle altre
strutture, nonché le indennità spettanti al Collegio dei revisori, vengono
definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
normativa, con apposito regolamento della Giunta regionale su proposta del
Direttore generale, sentiti i pareri del Direttore scientifico e del
Direttore amministrativo, previa consultazione con le organizzazioni di
categoria firmatarie del CCNL.
2. Con lo stesso regolamento sono
stabiliti i compiti degli organismi e comitati di cui agli articoli 11 e 12
e ne vengono disciplinate le modalità di funzionamento.
3. Per la definizione delle attività
tecniche a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di
controllo ambientale degli Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione
delle AUSL, nonché per la individuazione dei livelli qualitativi e
quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall’ARPA,
la Regione promuove la conclusione
di un apposito accordo di programma tra i soggetti interessati. A tal fine, il
Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca un’apposita
conferenza tra i rappresentanti delle AUSL, dei Comuni capoluogo,
dell’ARPA, dell’ANCI e dell’UPI per la valutazione degli elementi e delle
condizioni dell’accordo.”.
Art. 9
(Modifica dell’articolo 11
della l.r. 6/1999)
1. L’articolo 11
della l.r.
6/1999 è
sostituito dal seguente:
“Art. 11 (Organismi)
1.
Nell’ambito dell’ARPA sono istituiti i seguenti organismi:
a) Comitato di consultazione,
nominato dal Direttore generale, che lo presiede, composto da:
1)
un rappresentante dell’ANCI;
2)
un rappresentante dell’UPI;
3)
tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di
categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
4) tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
5) tre
rappresentanti delle associazioni ambientalistiche riconosciute ai
sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
6) un
rappresentante delle associazioni consumatori, maggiormente
rappresentative a livello regionale.
Il Comitato
di consultazione viene convocato prima della convocazione del Comitato di
indirizzo per la definizione dei criteri di quantificazione delle quote di
finanziamento di cui all’articolo 14, lettera g), e per formulare pareri su
proposte del Comitato di indirizzo.
b) Comitato di programmazione e
coordinamento, costituito dal Direttore generale, che lo presiede, dai Direttori
scientifico e amministrativo, dai Direttori delle Aree tecniche regionali e
dai Direttori dei Dipartimenti provinciali;
c) Comitato di garanzia, nominato dal
Direttore generale, costituito dal Direttore scientifico, che lo presiede, da un
docente delle Università pugliesi, da un docente di un’Università di altra
regione, da un rappresentante degli Enti di ricerca pubblici o a prevalente
partecipazione pubblica esperto in materia ambientale. Il Comitato fornisce
parere annuale sul rapporto dello stato dell’ambiente, prima della sua
pubblicazione.”.
Art. 10
(Modifiche all’articolo 12
della l.r. 6/1999)
1. All’articolo 12
della l.r.
6/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 2 è abrogata;
b) al comma 3, le parole: “partecipano di diritto il Direttore scientifico e
il Direttore amministrativo” sono sostituite dalle seguenti: “partecipa
di diritto un rappresentante della Direzione generale”.
Art. 11
(Modifica all’articolo 13
della l.r. 6/1999)
1. All’articolo 13
della l.r.
6/1999 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2 bisL’ARPA stipula
convenzioni quadro con le Università e gli Enti pubblici di ricerca presenti
nella regione, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo
4.”.
Art. 12
(Modifica all’articolo 15
della l.r. 6/1999)
1. Il comma 3 dell’articolo
15
della l.r.
6/1999 è
abrogato.
Art. 13
(Modifica all’articolo 16
della l.r. 6/1999)
1. Al comma 4 dell’articolo
16
della l.r.
6/1999 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale personale costituisce
l’iniziale dotazione organica dell’ARPA.”.
Art. 14
(Modifica all’articolo 16
della l.r. 6/1999)
1. Il comma 6 dell’articolo
16
della l.r.
6/1999 è
sostituito dal seguente:
“6 Il Direttore generale, sulla
base della normativa vigente e di quanto previsto dal CCNL del personale
dipendente del SSN, individua i soggetti preposti alle attività di vigilanza
ambientale e, previa intesa con il Presidente della Regione, li propone all’autorità competente per il
riconoscimento della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria.”.
Art. 15
(Integrazione alla l.r.
6/1999)
1. Dopo l’articolo 16
della l.r.
6/1999 è
inserito il seguente:
“Art. 16 bis
(Personale in posizione di
comando)
1. Il personale in posizione
di comando e in servizio presso l’ARPA alla data del 15 settembre
2006, a
domanda da effettuarsi al Direttore generale dell’ARPA, entro il 30 novembre
2006, è trasferito nell’iniziale dotazione organica dell’ARPA.”.
Art. 16
(Abrogazione di articoli)
1. L’articolo 17
(Gestione amministrativa) e l’articolo 18
(Norme transitorie e finali - Soppressione dei PMP) (erroneamente
riportato come articolo 19 sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 27 gennaio 1999, n. 10) della
l.r.
6/1999 sono
abrogati.
La presente legge è
dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 4 ottobre 2006