TITOLO
I
Norme in
materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico
nella regione Puglia
Art. 1
Ambito di applicazione e finalità.
1. La Regione
intende valorizzare e migliorare le esperienze e l'azione amministrativa svolte
in materia di fissazione, misurazione e valutazione degli obiettivi e dei
risultati conseguiti dalla propria organizzazione e dai dipendenti regionali,
nonché l'azione amministrativa intrapresa, intesa ad assicurare, secondo il
principio della trasparenza, la massima diffusione e conoscibilità degli atti a
rilevanza esterna.
2. Il presente
Titolo, anche ai fini di cui al comma 1, detta disposizioni per adeguare
l'ordinamento della Regione Puglia ai principi del decreto legislativo 29
ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in ottemperanza a quanto previsto
dal comma 2 dell'articolo 16 e dall'articolo 31 del medesimo decreto, senza
nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
3. La presente
legge si pone i seguenti obiettivi:
a) più alti standard quali-quantitativi delle funzioni e
dei servizi assicurati dall'ente regionale;
b) valorizzazione del complesso delle risorse umane
dell'ente attraverso un'adeguata remunerazione dei risultati ottenuti, in un
quadro di pari opportunità;
c) incentivazione della produttività attraverso
un'adeguata valutazione del merito;
d) selettività nel riconoscimento degli incentivi
economici e di carriera;
e) trasparenza di ogni fase del processo di gestione
della performance organizzativa e individuale.
4. Le disposizioni
della presente legge si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e
ai suoi enti strumentali, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario.
Art. 2
Principi generali.
1. Implementando i
diversi sistemi premianti già esistenti in ambito regionale per tutto il
personale dipendente, ivi compreso quello dirigenziale, la Regione Puglia
promuove il miglioramento della performance organizzativa e individuale
attraverso l'utilizzo di sistemi premianti dei dipendenti che perseguono e
conseguono migliori risultati nello svolgimento della propria prestazione
lavorativa rispetto a obiettivi:
a) definiti di norma con riferimento all'arco temporale
di un anno in coerenza con quelli della programmazione economico-finanziaria e
di bilancio e correlati alla qualità e alla quantità delle risorse disponibili;
b) rilevanti e pertinenti rispetto alle strategie
dell'amministrazione e al complesso delle funzioni assegnate e tali da
determinare un miglioramento della qualità delle attività svolte;
c) concreti perché legati a elementi individuabili;
d) sfidanti, con riferimento alla capacità di provocare
un cambiamento significativo della prestazione lavorativa e dell'organizzazione
del lavoro.
2. La
distribuzione degli incentivi e dei premi è collegata alla performance.
Art. 3
Performance organizzativa e individuale. Sistema
premiante.
1. La performance
organizzativa intende assicurare elevati standard qualitativi ed economici delle
funzioni e dei servizi resi, al fine di contribuire all‘innalzamento
dell‘efficienza dell‘azione amministrativa, promuovere una politica di lotta
agli sprechi nell‘azione amministrativa e garantire la trasparenza dei risultati
dell‘azione amministrativa. La misurazione e valutazione della performance
organizzativa è effettuata sulla base della soddisfazione finale dei bisogni
della collettività, degli standard qualitativi e quantitativi dell'attuazione
dei programmi, del grado di soddisfazione dei destinatari, dell'efficienza
nell‘impiego delle risorse, nonché del raggiungimento degli obiettivi di
promozione delle pari opportunità.
2. La performance
individuale intende premiare il merito, differenziandolo tra differenti livelli
di performance e implementare lo sviluppo professionale del personale,
contribuendo a individuare modalità operative più efficaci ai fini del
raggiungimento degli obiettivi predefiniti e all'attuazione dei comportamenti
attesi. La misurazione e valutazione della performance individuale è effettuata
sulla base del raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati all'atto del
conferimento di compiti e funzioni, dell'apporto specifico fornito al
raggiungimento dell'obiettivo assegnato, del grado di collaborazione e
cooperazione assicurata ai colleghi, nonché della capacità di valutazione dei
propri collaboratori.
3. Con apposito
regolamento successivo all'adozione del Sistema di misurazione e valutazione di
cui all'articolo 4, comma 3, si provvede a individuare i diversi livelli di
performance, non inferiori a tre, e le risorse collegate.
4. Con apposito
atto, sentite le rappresentanze sindacali, la Regione Puglia provvede alla
disciplina degli strumenti premianti in conformità alla presente legge. Restano
salve, sino all'emanazione di detto atto, le disposizioni contrattuali
decentrate concernenti il sistema di valutazione connessa alla produttività
individuale, afferente tutto il personale dipendente, ivi compreso quello
dirigenziale.
Art. 4
Soggetti della valutazione. (1)
1. La Giunta
regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso
l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, promuovono le
azioni tese alla valorizzazione del merito e della responsabilità. In
particolare:
a) adottano il sistema di misurazione e valutazione della
performance;
b) emanano le direttive generali concernenti gli
indirizzi strategici, nei modi individuati dall'articolo 21 del D.P.G.R. 22
febbraio 2008, n. 161 (Organizzazione della Presidenza e della Giunta della
Regione Puglia), e della Delib.U.P. 14 maggio 2009, n. 279 (Organizzazione delle
strutture del Consiglio), e successive modificazioni;
c) verificano il conseguimento degli obiettivi
strategici.
2. Alla
misurazione e valutazione della performance sia individuale che organizzativa
provvedono:
a) l'Organismo indipendente di valutazione (OIV);
b) i dirigenti regionali secondo le disposizioni di cui
al D.P.G.R. n. 161/2008.
3. Entro novanta
giorni dalla sua costituzione, l'OIV predispone il Sistema di misurazione e
valutazione della performance individuando le fasi, i tempi, le modalità, i
soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della
performance, nonché le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di
controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio.
(1) Vedi, anche, la Delib.G.R. 2 ottobre 2012,
n. 1939.(allegata)
Art. 5
Organismo indipendente di valutazione.
1. La Regione
Puglia istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale,
l'OIV della performance, costituito da tre componenti di elevata professionalità
ed esperienza, maturata nell'ambito del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni,
nominati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per tre anni e
rinnovabili una sola volta.
2. Con successivo
regolamento sono individuati i requisiti di idoneità e compatibilità al fine di
garantire l'indipendenza dei componenti dell'OIV. In ogni caso, non possono
essere nominati componenti dell'OIV coloro che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che
hanno rapporti continuativi di collaborazione con le predette organizzazioni,
ovvero che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Presso l'OIV è
istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, una
struttura tecnica permanente con funzione di supporto all'attività
dell'Organismo nell'esercizio delle funzioni di programmazione, valutazione,
controllo strategico e controllo di gestione. La composizione della struttura
tecnica assicura la necessaria multidisciplinarità delle competenze.
4. L'OIV, con il
supporto della struttura tecnica permanente, sostituisce i servizi di controllo
interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59).
5. Fino alla
nomina dell'OIV di cui al comma 1 resta in carica il Nucleo di Valutazione di
cui al Reg.
reg. 20 marzo 2001, n. 3.
Art. 6
Funzioni dell'OIV.
1. All'OIV spetta:
a) il monitoraggio del funzionamento complessivo del
sistema di valutazione e del sistema dei controlli interni e l'elaborazione allo
scopo di una relazione annuale, pubblicata sul sito istituzionale, al fine di
garantire la trasparenza dell'intero processo valutativo;
b) la verifica di aspetti di particolare criticità che
possono richiedere provvedimenti urgenti da parte dell'organo di governo;
c) la misurazione e la valutazione della performance
delle strutture amministrative regionali nel loro complesso;
d) la valutazione annuale dei dirigenti, da effettuarsi
con le modalità di raccordo previste dalla citata norma del D.P.G.R. n.
161/2008;
e) l'attività di supporto alla Giunta regionale nella
valutazione dei Direttori di area e del Segretario generale della Giunta
regionale, nonché all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella
valutazione del Segretario generale, in conformità al dettato dell'articolo 27
del D.P.G.R. n. 161/2008;
f) il raccordo con la Commissione di cui all'articolo 13
del D.Lgs. n. 150/2009 e gli OIV istituiti presso le altre Regioni.
TITOLO
II
Misure
urgenti in materia di contenimento della spesa degli apparati
amministrativi
Art. 7
Principi generali e ambito di applicazione.
1. La Regione
Puglia, con il presente titolo, si adegua a quanto previsto dagli articoli 6 e
9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in osservanza e per il
conseguimento degli effetti di quanto stabilito nel comma 20 dell'articolo
6.
1 bis. Gli obblighi che,
ai sensi del comma 1, derivano alla Regione Puglia dall’articolo 6, commi 7, 8,
9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, cessano a partire
dal 1° gennaio 2020 in forza di quanto disposto dall’articolo 57, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. (2)
2. Le disposizioni
del presente titolo si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e
ai suoi enti strumentali, nonché alle aziende ed enti del Servizio sanitario
regionale. Alle medesime disposizioni si adeguano le società interamente
partecipate dalla Regione Puglia. (3) I
vincoli di spesa previsti dall’articolo 9, comma 1, dall’articolo 10, commi 1 e
3, dall’articolo 11, commi 1 e 8, e dall’articolo 12, comma 1, della presente
legge cessano di applicarsi alla Regione, alle agenzie, agli enti strumentali,
agli enti dei servizio sanitario e alle società interamente partecipate dalla
Regione Puglia a decorrere dal 1° gennaio 2020. (4)
2 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, la riduzione dei
compensi di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non
opera nei confronti dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle
aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.(5)
(2) Comma aggiunto dalla l.r.
26/2020, art. 13,
comma 1, lettera a).
(3)
Comma sostituito dall'art. 1,
della l.r.
50/2017; in origine il comma era così formulato : Le disposizioni del
presente titolo si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e ai
suoi enti strumentali, nonché agli enti del Servizio sanitario. Alle medesime
disposizioni si adeguano le società interamente partecipate dalla Regione
Puglia.
(4) Periodo aggiunto dalla l.r.
26/2020, art. 13,
comma 1, lettera b).
(5)
Comma aggiunto dall'art. 1,
della l.r.
50/2017;
Art. 8
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
regionali.
1. A partire dal
1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità,
comunque denominate, corrisposte dalla Regione Puglia ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali, comunque denominati, e ai titolari di incarichi istituzionali di
qualsiasi tipo sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi in godimento
al 30 aprile 2010. Gli importi come innanzi ridotti non possono essere
incrementati sino al 31 dicembre 2013.
2. Il compenso dei
componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle
società, direttamente o indirettamente, possedute in misura totalitaria dalla
Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge è ridotto del
10 per cento.
Art. 9
Spesa per incarichi di studio e consulenza.
Giurisprudenza
Corte
Costituzionale
Sent. n. 262-
2012
1. A partire dal
1° gennaio 2011, la spesa per incarichi di studio e di consulenza non deve
essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009. La
disposizione di cui al presente comma non si applica agli incarichi gravanti su
risorse del bilancio vincolato nonché agli incarichi istituzionali di
consigliere del Presidente della Regione Puglia. (5)
2. Gli oneri
relativi agli incarichi di studio e di consulenza a valere sul bilancio
autonomo, fatta eccezione per quelli istituzionali esclusi dal comma 1
dall'ambito di applicazione della presente norma, sono inderogabilmente imputati
ad appositi capitoli di bilancio istituiti presso la struttura dipartimentale
competente (6) e presso il Consiglio regionale e
utilizzati rispettivamente dalle strutture della Giunta e da quelle del
Consiglio, sino alla concorrenza delle risorse stanziate, per motivate esigenze,
specifiche e non soddisfabili con professionalità interne all'amministrazione
regionale. Gli importi non utilizzati nell'esercizio di riferimento accrescono
la dotazione finanziaria del medesimo capitolo per l'anno successivo.
3. Tra le spese di
cui al comma 1 e quelle oggetto dell'articolo 10 è possibile effettuare
variazioni compensative sulla base di apposito provvedimento della Giunta
regionale o dell'Ufficio di Presidenza.
(5) La Corte Costituzionale , con sentenza n.
262 - anno 2012 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale al comma 1,
secondo periodo, della presente legge.
(6) Parole sostituite dalla l.r.
26/2020, art. 13,
comma 1, lettera c).
Art. 10
Spese per convegni e sponsorizzazioni.
Giurisprudenza
Corte
Costituzionale
Sent. n. 262-
2012
1. A partire dal
1° gennaio 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità
e rappresentanza sono ridotte al 20 per cento di quelle sostenute nel 2009.
La disposizione di cui al presente comma non si applica alle spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza a valere su
risorse del bilancio vincolato.(7)
2. Le spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza a valere sul
bilancio autonomo sono inderogabilmente imputate ad appositi capitoli di
bilancio istituiti, nel rispetto della dotazione finanziaria prescritta dal
comma 1, presso la struttura competente ratione materiae (8) della Giunta regionale e presso il Consiglio regionale
e utilizzati rispettivamente dalle strutture della Giunta e da quelle del
Consiglio, sino alla concorrenza delle risorse stanziate. Gli importi non
utilizzati nell'esercizio di riferimento accrescono la dotazione dei medesimi
capitoli per l'anno successivo.
3. Non possono essere sostenute
spese per sponsorizzazioni.
(7) La Corte
Costituzionale , con sentenza n. 262 - anno 2012 , ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale al comma 1, secondo periodo, della presente legge.
(8) Parole sostituite dalla l.r.
26/2020, art. 13,
comma 1, lettera d).
Art. 11
Spesa per missioni e noleggio autovetture.
Giurisprudenza
Corte
Costituzionale
Sent. n. 262-
2012
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2011, non si possono effettuare spese per missioni, anche all'estero,
per un importo superiore al 50 per cento di quelle sostenute nel 2009. Sono
escluse da tale limite di spesa le missioni a valere su risorse del bilancio
vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di
attività della protezione civile nonché le missioni connesse ad accordi
internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni
presso organismi internazionali, comunitari e interistituzionali. Il limite
di spesa stabilito nel presente comma può essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale ovvero
dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. (9)
1–bis. A
decorrere dal 1° gennaio 2011 al personale regionale che presta attività di
servizio di assistenza agli organi statutari regionali di cui agli articoli 9,
21 e 23 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18
(Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del
personale della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni, nonché ai
Gruppi consiliari di cui alla legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi
consiliari) e successive modifiche e integrazioni, spetta un rimborso spese,
qualora sostenute, nel rispetto del limite di cui al comma 1 (10).
1–ter.
Con appositi provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e,
per le strutture di competenza, della Giunta regionale, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto collettivo nazionale
di lavoro per i dipendenti regionali, sono stabiliti i parametri, gli importi e
le condizioni del rimborso dovuto ai sensi del comma 1-bis (11).
2. [A decorrere dal 1° gennaio 2011 al personale
in distacco in via continuativa presso le segreterie particolari del Presidente
della Giunta, degli Assessori regionali, del Presidente, vice Presidenti e
Consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti di Commissioni
consiliari permanenti, nonché al personale distaccato presso i Gruppi
consiliari, è corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata
di effettiva presenza in servizio e per un massimo di duecentodieci giorni in un
anno, pari a venticinque centesimi di euro per chilometro, assumendo a base di
calcolo la distanza chilometrica tra il comune sede dell'ufficio di appartenenza
e quello della sede di lavoro. Le spese rivenienti dai rimborsi così determinati
non possono superare il limite di cui al comma 1. È corrisposto, altresì, un
rimborso forfettario giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato
all'importo dello stesso, attribuito al personale regionale, in considerazione
dell'orario di lavoro]
(12).
3. [Gli economi cassieri competenti provvedono a
liquidare mensilmente le somme maturate, previa presentazione di apposita
certificazione attestante le effettive giornate di presenza] (13).
4. [Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano solo per le distanze superiori ai 40 chilometri tra il comune sede
dell'ufficio di appartenenza e il comune sede di lavoro del
dipendente] (14).
5. [Ai fini del contenimento della spesa di cui
al comma 1, alle strutture amministrative di cui al comma 2 si provvede
all'assegnazione delle risorse finanziarie pari al 50 per cento di quanto, allo
stesso titolo, sostenuto nell'anno 2009 per il personale in distacco in via
continuativa] (15).
6. Al
personale inviato in missione spetta il rimborso delle spese documentate per il
viaggio, vitto e alloggio, secondo le disposizioni contenute in apposito decreto
avente natura non regolamentare da adottarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e che risponde ai principi di:
(16)
a) contenimento e razionalizzazione
della spesa;
b) differenziazione dei massimali di
rimborso per le spese di vitto e alloggio in relazione alla categoria di
appartenenza.
7. Il
rimborso delle spese di missione con utilizzazione del mezzo proprio può
avvenire previa autorizzazione, congruamente motivata, nei soli casi di:
a) particolare economicità dei costi per
numero dei fruitori;
b) difficoltà nel raggiungere con mezzi
di trasporto pubblico la sede della missione.
In tali casi viene riconosciuto un rimborso
forfettario per le spese di trasporto pari a venticinque centesimi di euro per
chilometro, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica tra la sede di
servizio e quella della missione.
8. Ai
fini del contenimento della spesa di cui al comma 1, alle strutture
amministrative si provvede, per le spese di cui ai commi 6 e 7, alla
ripartizione e assegnazione, nel limite complessivo del 50 per cento delle
risorse finanziarie allo stesso titolo sostenute nell'anno 2009.
9. A
partire dal 1° gennaio 2011, la spesa per l'acquisto, il noleggio, la
manutenzione e l'esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi
non deve essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009. Tale
limite può essere derogato solo per effetto degli obblighi derivanti da
contratti pluriennali, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
(9) La Corte
Costituzionale , con sentenza n. 262 - anno 2012 , ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale al comma 1, secondo periodo, della presente
legge.
(10) Comma aggiunto
dall'art.2,
comma 1, lettera b), L.R.
16 giugno 2011, n. 10, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(11) Comma aggiunto dall'art. 2,
comma 1, lettera b), L.R.
16 giugno 2011, n. 10, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(12) Comma abrogato dall'art. 2,
comma 1, lettera a), L.R. 16 giugno 2011, n. 10, a decorrere
dal giorno stesso della sua pubblicazione. Peraltro, in merito al comma la Corte
Costituzionale, ha dichiarato estinto il giudizio relativamente alla questione
di legittimità costituzionale, promosso, in riferimento all'articolo 117,
secondo comma, lettera1), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
(13) Comma abrogato
dall'art. 2,
comma 1, lettera a), L.R.
16 giugno 2011, n. 10, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.Peraltro, in merito al comma la Corte Costituzionale, ha
dichiarato estinto il giudizio relativamente alla questione di legittimità
costituzionale, promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma,
lettera1), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
(14) Comma abrogato dall'art. 2,
comma 1, lettera a), L.R.
16 giugno 2011, n. 10, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.Peraltro, in merito al comma la Corte Costituzionale, ha
dichiarato estinto il giudizio relativamente alla questione di legittimità
costituzionale, promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma,
lettera1), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
(15) Comma abrogato dall'art. 2,
comma 1, lettera a), L.R.
16 giugno 2011, n. 10, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.Peraltro, in merito al comma la Corte Costituzionale, ha
dichiarato estinto il giudizio relativamente alla questione di legittimità
costituzionale, promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma,
lettera1), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
(16) Alinea così
modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera c), L.R.
16 giugno 2011, n. 10, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 12
Spese per attività di formazione.
1. A partire dal
1° gennaio 2011, la spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione,
con esclusione di quella relativa ad attività di aggiornamento, deve essere pari
al 50 per cento di quella impegnata per le stesse finalità nel 2009.
2. Tale limite può
essere derogato solo per effetto degli obblighi derivanti da contratti
pluriennali, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 12 bis (17)
Modulazione percentuali di risparmio
1. La
Regione, dopo aver determinato, sulla base delle spese risultanti
complessivamente dai rendiconti per l'anno 2009, l'ammontare complessivo della
riduzione delle spese di funzionamento dell'ente indicate dall'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può assicurare tale
ammontare mediante una modulazione delle percentuali di risparmio anche in
misura diversa rispetto a quanto disposto negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.
2. Con
la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, l'ammontare
complessivo della riduzione delle spese di funzionamento di cui al comma 1 è
ripartito tra Giunta e Consiglio, che provvedono con propri atti alla
modulazione delle percentuali di risparmio.
(17) Il presente
articolo, aggiunto dall’ art. 2,
L.R.
25 luglio 2011, n. 20, poi modificato dall’ art.46,
L.R.
30 dicembre 2011, n. 38, è stato successivamente così sostituito
dall’ art. 46,
comma 1, L.R.
28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «Art. 12–bis. Modulazione
percentuali di risparmio . 1. A decorrere dall'anno 2011, la Giunta regionale,
d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sulla base delle
spese risultanti complessivamente dai rendiconti per l’anno 2009, determinato
l’ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento dell’Ente
indicate dall’articolo 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, può assicurare, con proprio atto, tale ammontare mediante
una modulazione delle percentuali di risparmio anche in misura diversa rispetto
a quanto disposto negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12. 2. [Per gli anni successivi,
con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione,
l’ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento di cui al
comma 1 è ripartito tra Giunta e Consiglio, che provvedono con propri atti alla
modulazione delle percentuali di risparmio]. (comma soppresso dall'art. 46,
comma 1, lettera b), L.R.
30 dicembre 2011, n. 38)».
Art. 13
Spese per assunzioni a tempo determinato e per
collaborazioni.
Giurisprudenza
Corte
Costituzionale
Sent. n. 262-
2012
1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 9,
comma 28, della L. n. 122/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 la Regione
Puglia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, commi 6 e 36, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), può avvalersi di
personale assunto con forme contrattuali flessibili nonché di collaborazioni
coordinate e continuative per una spesa complessiva pari al 50 per cento di
quella sostenuta nel 2009 per le stesse finalità. Il limite di spesa di cui
al presente articolo non si applica ai contratti flessibili e alle
collaborazioni coordinate e continuative con oneri a valere sul bilancio
vincolato. (15)
1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il vincolo di spesa di
cui al comma 1, in forza di quanto disposto dal comma 545, dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di
stabilità 2020 -finanziaria)., cessa di applicarsi ove la Regione Puglia sia in
regola con l’obbligo di riduzione delle spese del personale di cui ai commi 557
e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che la
spesa complessiva non può comunque superare quella sostenuta nell’anno 2009 per
le medesime finalità. (16)
(15) La
Corte Costituzionale , con sentenza n. 262 - anno 2012 , ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale al comma 1, secondo periodo, della presente
legge.
(16) Comma aggiunto dalla l.r.
26/2020, art. 13,
comma 1, lettera e).
Art.
13-bis
Trattamento giuridico ed economico dei
dipendenti (16)
1. Ai
sensi del comma 1 dell'articolo 9 (Contenimento delle
spese in materia di impiego pubblico) del D.L. n. 78/2010, convertito,
con modificazioni, dalla L. 122/2010, per gli
anni 2011, 2012 e 2013 ogni mutamento nell'inquadramento dei dipendenti
regionali riveniente da progressioni di carriera può produrre effetti economici
a far data dal 1° gennaio 2014.
2. A
tutto il personale regionale in servizio sono riconosciuti l'inquadramento
giuridico e il trattamento economico avente il carattere della fissità e della
continuità in godimento alla data del 31 dicembre 2010.
(16) Articolo aggiunto
dall’ art. 19,
L.R.
6 luglio 2011, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 14
Abrogazioni.
1. Sono abrogate
tutte le disposizioni in contrasto con quanto statuito nel presente titolo.
La presente legge è
dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell'art.
53, comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.