Art. 1
Obiettivi
1. La Regione Puglia sostiene il lavoro di tutela, di
incremento e di miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, coerentemente
a quanto indicato dalla normativa dell’Unione Europea (UE) e statale in merito
agli aspetti tecnici, economici, sociali, ambientali ed ecologici afferenti
all’allevamento degli animali e alle loro produzioni.
2. Nell’ambito degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione
interviene con specifici programmi di attività zootecnica, inerenti:
a) lo sviluppo dei servizi di assistenza tecnica a favore delle aziende
zootecniche;
b) il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico
regionale e la salvaguardia delle razze autoctone di rilevante valore genetico;
c) l’utilizzo di moderni sistemi d’identificazione del bestiame, anche
al fine di arginare il fenomeno dell’abigeato, e di etichettatura dei prodotti
zootecnici rispondenti a requisiti di qualità superiore;
d) l’attuazione di misure rivolte a garantire una maggiore sicurezza
igienico-sanitaria degli animali e delle produzioni zootecniche destinate
all’alimentazione umana;
e) la diffusione di nuove tecniche di gestione
degli allevamenti e di produzione biologica.
3. Le specie animali a cui la presente legge fa riferimento
sono quelle allevabili nell’ordinario esercizio dell’attività imprenditoriale
agricola e le cui produzioni sono destinate o meno a usi alimentari, con
particolare attenzione alla tutela della biodiversità.
4. Ogni azione di seguito prevista è attuata compatibilmente
con il rispetto delle condizioni necessarie a garantire il benessere degli
animali allevati.
5. Le attività di cui al comma 2 devono essere accessibili a
tutti gli allevatori, in quanto destinatari finali delle stesse.
Art. 2
Beneficiari dei programmi di attività zootecnica
1. Il perseguimento degli obiettivi indicati all’articolo 1
avviene attraverso la realizzazione dei programmi di attività zootecnica, le cui
iniziative sono proposte dai soggetti beneficiari riconosciuti dalla presente
legge:
a) le associazioni degli allevatori pugliesi giuridicamente
riconosciute;
b) i consorzi e le cooperative di allevatori
pugliesi;
c) gli organismi e gli enti specificamente delegati dalla
Regione Puglia per la gestione delle aziende zootecniche appartenenti al
patrimonio regionale;
d) le università e altri centri di ricerca;
e) gli allevatori singoli o associati e le società aventi come oggetto
sociale l’attività di allevamento.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono beneficiare dei
contributi economici previsti dalla presente legge devono proporre le iniziative
da inserire nei programmi di attività zootecnica, relativi all’anno successivo,
entro e non oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno. Le proposte sono
inoltrate al Servizio Agricoltura della Regione Puglia per la relativa
approvazione.
Art. 3
Osservatorio zootecnico regionale
1. E’ istituito l’Osservatorio zootecnico regionale con lo
scopo di fornire alla Regione e agli allevatori pugliesi un valido strumento di
supporto e di indirizzo per l’orientamento produttivo, la diversificazione
commerciale, la concentrazione dell’offerta, la competitività delle produzioni
zootecniche, il monitoraggio e la gestione dei dati di mercato.
2. Il responsabile dell’Osservatorio è il dirigente del
Servizio competente o suo delegato. Inoltre, ne fanno parte un componente per
ciascuna delle associazioni professionali e di categoria maggiormente
rappresentative in ambito regionale, in rappresentanza degli allevatori, un
delegato per le altre categorie di beneficiari previsti all’articolo 2, il
dirigente dell’ufficio produzioni animali o suo delegato. Qualora fosse
necessario affrontare problematiche riferibili ad altre Aree o altri uffici
della Regione Puglia, ne fanno parte, limitatamente agli argomenti in essere,
gli incaricati delle strutture pertinenti.
3. Il responsabile e i componenti dell’Osservatorio sono
nominati con provvedimento della Giunta regionale e l’incarico ha una durata di
tre anni. L’Osservatorio zootecnico regionale si avvale di un segretario,
nominato su indicazione del dirigente del Servizio competente.
4. L’Osservatorio zootecnico regionale, per la cui attività non
sono previsti oneri di spesa per la Regione, si riunisce semestralmente e ogni
qualvolta si presenti la necessità e si avvale delle strutture organizzative
dell’Area Politiche per lo sviluppo rurale, per i seguenti compiti:
a) monitorare le attività zootecniche, al fine di fornire elementi
utili di valutazione, per meglio conoscere i prezzi di mercato delle relative
produzioni ed elaborare dati e informazioni;
b) facilitare la
comunicazione e lo scambio di informazioni sul territorio regionale, nazionale e
internazionale, promuovendo iniziative rivolte alla competitività delle
produzioni zootecniche regionali, in un quadro di maggiore concorrenza e
opportunità di mercato, suggerendo approcci innovativi per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie;
c) costituire organo di supporto per
la Regione in ordine a tutte le attività afferenti alla presente legge e per la
divulgazione agli utenti direttamente interessati.
Art. 4
Assistenza tecnica
1. La Regione concede contributi alle associazioni
provinciali e regionali degli allevatori, in possesso di personalità giuridica,
per l’attività di assistenza tecnica rivolta alle aziende zootecniche,
finalizzata a migliorare le tecniche di allevamento, il benessere degli animali
e la sicurezza alimentare, al di fuori dell’ordinaria gestione aziendale. Alla
realizzazione del relativo Programma di assistenza tecnica rientrano le attività
di seguito indicate:
a) programmazione e gestione di iniziative
formative e divulgative a favore degli operatori del settore;
b) organizzazione di concorsi, fiere, mostre, mercati e manifestazioni
zootecniche in genere, per soggetti iscritti ai libri genealogici e registri
anagrafici, con la partecipazione degli allevatori;
c) attività non di
routine di assistenza tecnica all’allevamento, fornita dalle associazioni
allevatori giuridicamente riconosciute, conformemente a quanto disposto dalla
normativa regionale, nazionale e UE afferente l’istituzione di un sistema di
consulenza aziendale finalizzata al rispetto delle norme in materia di:
1) benessere degli animali;
2) buone condizioni agronomiche e
ambientali;
3) requisiti di sicurezza sul lavoro;
4) tutela e
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio agrario;
5) tutela del
consumatore;
6) sistemi di certificazione.
2. I contributi previsti al comma 1, lettere a) e b), sono
concessi, in seguito alla presentazione da parte delle associazioni allevatori
della proposta di programma annuale, fino ai 70 per cento della spesa ammessa.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera c), sono concessi nella misura
prevista dalla normativa vigente afferente l’utilizzo dei sistemi di consulenza,
conformemente a quanto disciplinato dai programmi comunitari in materia.
4. La Regione approva il Programma di assistenza tecnica,
definendo le modalità di attuazione e di concessione dei contributi entro i
limiti delle disponibilità del bilancio di previsione annualmente stanziate.
Art. 5
Libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali
del bestiame
1. In attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa
nazionale e UE in merito ai compiti di tenuta dei libri genealogici, dei
registri anagrafici e dei controlli funzionali del bestiame, essendo attività di
supporto essenziale per la selezione delle razze, la Regione eroga annualmente i
relativi contributi per l’attività svolta, nei limiti delle risorse finanziarie
trasferite dal Ministero competente, alle associazioni provinciali e regionali
degli allevatori, in possesso di personalità giuridica, che esplicano tali
attività, come disposto dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della
riproduzione animale), e successive modifiche e integrazioni, nonché con le
risorse finanziarie all’uopo previste nel bilancio autonomo.
2. II contributo di cui al comma 1 è concesso sino al 100 per
cento della spesa ammissibile per la tenuta dei libri genealogici e dei registri
anagrafici e sino al 70 per cento della spesa ammissibile per i controlli
funzionali.
3. La Regione definisce annualmente le modalità di attuazione e
di erogazione del contributo.
Art. 6
Riproduzione animale
1. Fermo restando le attuali competenze dell’Ufficio
regionale Incremento ippico in materia di riproduzione delle razze equine e
asinine, nell’ambito delle attività di riproduzione delle razze delle altre
specie di interesse zootecnico, finalizzate al sostegno, al miglioramento, alla
conservazione e alla diffusione del patrimonio genetico animale, la Regione
provvede al rilascio delle concessioni per la gestione dell’attività
riproduttiva pubblica e privata autorizzando il funzionamento di strutture
idonee allo scopo:
a) centri di valutazione morfo-genetica e di
performance test dei riproduttori;
b) centri di conservazione e
produzione di materiale seminale per la fecondazione artificiale e per la
produzione e la raccolta di embrioni;
c) recapiti di materiale seminale
ed embrionale;
d) centri di tutela e valorizzazione delle popolazioni
autoctone.
2. I centri di cui alla lettera a) sono gestiti dalle
associazioni provinciali e regionali degli allevatori, giuridicamente
riconosciute, che hanno esclusiva competenza sul territorio della Regione
Puglia.
3. Le strutture di cui alle lettere b), c) e d) sono gestite dai
soggetti autorizzati dalla Regione Puglia, ai sensi della vigente normativa di
settore.
Art. 7
Interventi finalizzati
1. La Regione sostiene:
a) la crescita dei sistemi
di allevamento biologico e/o eco-compatibile, mirati a uno sviluppo sostenibile
della zootecnia pugliese, nel rispetto delle specificità pedologiche e
ambientali e di utilizzazione delle risorse naturali
rinnovabili;
b) l’acquisto di macchine e attrezzature specifiche per la
gestione degli animali e per la trasformazione dei prodotti derivanti
dall’azienda zootecnica;
c) la sperimentazione di moderni processi di
cambiamento tecnologico, anche con la collaborazione di enti specializzati nello
studio e nella ricerca agro-alimentare delle produzioni zootecniche;
d) la realizzazione di strutture per allevamenti minori e alternativi,
al fine di diversificare, ampliare e qualificare l’offerta zootecnica regionale;
e) la valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali tipiche e
di qualità, nell’ambito di un marchio identificativo del territorio di
provenienza, ovvero alla costituzione di filiere locali e/o regionali, in grado
di rappresentare un valido aiuto di sostegno alle aziende zootecniche;
f) la definizione di accordi commerciali tra allevatori e/o tra
allevatori e industrie di trasformazione, mirati a valorizzare l’offerta dei
prodotti zootecnici regionali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con le
risorse disponibili nel Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Puglia,
conformemente a quanto già in esso disciplinato.
Art. 8
Ricerca e sperimentazione
1. La Regione sostiene finanziariamente le attività di
sperimentazione e di ricerca applicata nel settore zootecnico, svolte da
Università, istituti di ricerca, organizzazioni di produttori, associazioni di
allevatori e altri organismi specialistici, rivolte alla salvaguardia delle
razze a rischio di estinzione, alla tutela dell’igiene e del benessere degli
animali, alla protezione dell’ambiente e all’allevamento biologico, alla
selezione e miglioramento genetico delle razze e popolazioni zootecniche
autoctone, all’accertamento della genealogia.
2. La Regione acquisisce la proprietà dei risultati scientifici
dei progetti di cui al comma 1 e ne garantisce la divulgazione e l’accessibilità
agli operatori del settore.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso compatibilmente
alla normativa vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e
dello sviluppo.
4. Annualmente l’Osservatorio regionale zootecnico coordina i
programmi e le attività non di routine di assistenza diretta all’allevamento,
inerente alla ricerca e alla sperimentazione nel settore zootecnico.
5. La Giunta regionale, su proposta dell’Osservatorio
zootecnico regionale, approva gli appositi programmi, indicando le modalità di
esecuzione e le risorse finanziarie nei limiti delle disponibilità di
bilancio.
Art. 9
Adesione al sistema di qualità regionale “Prodotti di qualità
Puglia”
1. Al fine di avviare un processo di qualificazione delle
produzioni zootecniche su base regionale, la Regione favorisce l’adesione delle
aziende zootecniche al Sistema di qualità “Prodotti di qualità Puglia” in
seguito denominato (PQP) conformemente a quanto disposto dal Regolamento (CE)
1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modiche e
integrazioni.
2. La Regione promuove il Sistema di qualità PQP a favore delle
aziende zootecniche che, in materia di sicurezza alimentare e di autocontrollo,
attuano quanto disposto dal regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e
i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare), dal regolamento (CE) 29 aprile 2004, 852/2004 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari), dal
regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 (Regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale), dal regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 854/2004
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano), dal regolamento (CE) 29 aprile 2004, n.
882/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia
di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali) e successive modiche e integrazioni e garantiscono l’applicazione dei
manuali di corretta prassi operativa in materia di igiene delle produzioni
alimentari.
3. Le aziende che aderiscono al Sistema di qualità PQP devono
rispettare il Disciplinare di produzione o Schede tecniche che individuano i
processi produttivi e gli elementi caratterizzanti la qualità del prodotto e/o
del processo, da adottare per ogni singola specie o razza e per tipologia di
prodotto.
4. È disposta in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione di ogni prodotto della filiera zootecnica
la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla
produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a
far parte di un alimento o di un mangime.
5. Gli organismi di controllo indipendenti accreditati dalla
Regione per effettuare le verifiche sul sistema di qualità PQP provvedono a
garantire:
a) il funzionamento del sistema di rintracciabilità per
l’identificazione documentale dei materiali, dei processi e delle organizzazioni
coinvolte;
b) la verifica periodica dell’efficienza operativa della
rintracciabilità e del raggiungimento delle sue finalità;
c) la
trasparenza dell’informazione ai consumatori sul prodotto e sul sistema
produttivo.
6. La Regione determina i Disciplinari di produzione o Schede
tecniche da adottare per ogni singola specie o razza e per tipologia di
prodotto; definisce inoltre le modalità e le procedure per l’adesione al sistema
di qualità PQP ed ogni altra attività di controllo.
Art. 10
Razze autoctone a rischio di estinzione
1. La Regione concede contributi agli allevatori singoli o
associati che presentano programmi di attività zootecnica in ambito di
biodiversità animale a sostegno delle razze animali locali minacciate dal
rischio di estinzione, o a scarsa diffusione, allevate o che si intendono
reintrodurre in aziende pugliesi:
a) le specie, le razze o le
popolazioni animali originarie del territorio pugliese, tuttora allevate, la cui
consistenza numerica non consente l’iscrizione ai libri
genealogici;
b) le specie, le razze o le popolazioni animali, originarie
del territorio pugliese, ma non più presenti, allevate in altre regioni o
Paesi;
c) le specie, le razze o le popolazioni derivanti, per selezione,
dalle precedenti che costituiscano interesse economico, scientifico o culturale
in ambito rurale.
2. I contributi possono essere concessi per:
a) la
copertura dei maggiori costi rivenienti dalla specificità della razza e
dell’allevamento;
b) il mancato reddito degli allevatori derivante
dalle peculiarità commerciali della razza e/o specie;
c) l’acquisto dei
riproduttori.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con le
risorse disponibili nel PSR della Regione Puglia, conformemente a quanto in esso
disciplinato.
Art. 11
Zone svantaggiate e montane
1. Per l’attività svolta in zone montane o con svantaggi
naturali, rispetto ad altre zone, gli agricoltori possono ricevere un’indennità
a titolo compensativo del minor reddito percepito. Alle zone montane o con
svantaggi naturali (zone svantaggiate e montane), appartengono le zone indicate
nel regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n.1698/2005 (Reg. del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR):
a) zone di montagna, caratterizzate da
una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un
notevole aumento del costo del lavoro;
b) zone minacciate di
spopolamento e nelle quali è necessario conservare l’ambiente naturale;
c) zone con svantaggi specifici e nelle quali è opportuno che
l’attività agricola sia continuata.
2. La concessione dell’indennità è fissata per UBA/SAU ed è
subordinata all’impegno, da parte degli allevatori, di adottare tecniche
agricole e di gestione degli animali che obbediscono a precise condizioni di
tutela ambientale e a pratiche di allevamento estensive, per almeno un triennio.
3. La Regione dispone annualmente le modalità di attuazione dei programmi e
di erogazione del contributo, nell’ambito delle disponibilità di spesa.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono finanziati
con le risorse disponibili nel PSR della Regione Puglia, conformemente a quanto
già in esso disciplinato.
Art. 12
Abrogazioni
1. L’articolo 38
(Assistenza tecnica alle azioni zootecniche) della legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000-2002), è abrogato.
Art. 13
Norma finanziaria
1. Per l’anno 2012 sono finanziate le attività previste e
rientranti nella programmazione annuale relativa alla Unità previsionale di base
(UPB) 01.01.07 del bilancio regionale, in particolare:
a) per le
attività previste all’articolo 4 (Assistenza tecnica) si provvede mediante
l’utilizzo delle disponibilità presenti sul capitolo di spesa n. 111140,
denominato “Contributi per assistenza tecnica per azioni
zootecniche”;
b) per le attività previste all’articolo 5 (Libri
genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali del bestiame), i fondi
necessari al finanziamento dell’attività dei controlli funzionali svolti dalle
associazioni allevatori (APA-ARA) sono assegnati dalla Regione, in applicazione
della legge 15 gennaio 1991 n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), come
modificata dalla legge 3 agosto 1999, n.280 (Modifiche ed integrazioni alla l.
15 gennaio 1991, n. 30 recante Disciplina della riproduzione animale, anche in
attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994), del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell’Amministrazione centrale), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),
come modificato dall’articolo 7 (Modifiche all’articolo 47) del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), nei limiti delle
disponibilità di risorse rivenienti in applicazione del comma 3 dell’articolo
77-ter (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome) del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133, introitati sul capitolo di entrata n. 2041120
denominato “Assegnazioni fondi per funzioni delegate dal ministero per la tenuta
dei libri genealogici e l’effettuazione dei controlli funzionali del bestiame.
D.lgs. n. 143/98 DPCM 11 maggio 2001” e corrispondente al capitolo di spesa n.
114157, denominato “Spesa per l’esercizio delle funzioni delegate dal Ministero
per la tenuta dei Libri Genealogici e l’effettuazione dei controlli funzionali
del bestiame. D.lgs. n. 143/97 - DPCM 11/05/2001”. Per l’esercizio finanziario
2012 le risorse finanziarie relative alle attività in oggetto sono integrate con
quanto stanziato dalla Regione sul capitolo del bilancio autonomo 111125,
denominato “Contributo per l’attuazione del programma regionale sui controlli
dell’attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne svolti
dalle associazioni degli allevatori. L. 30/1991 (d.lgs. 143/97). Art. 14
, l.r.
14/2011 Assestamento bilancio 2011)”;
c) per le attività previste
all’articolo 6 (Riproduzione animale), di pertinenza dell’Ufficio Incremento
ippico, si provvede mediante l’utilizzo delle disponibilità di competenza
ascritte al capitolo di spesa n. 4920, denominato “Spese di partecipazione per
attività istituto Incremento ippico. (l.r.
56/79 e l.r.
9/93); le restanti attività del predetto articolo non comportano nuove e
maggiori spese;
d) per le attività previste dall’articolo 7 (Interventi
finalizzati), dall’articolo 10 (Razze autoctone a rischio di estinzione) e
dall’articolo 11 (Zone svantaggiate e montane) si provvede al relativo
finanziamento tramite e conformemente a quanto già disciplinato con il vigente
PSR 2007/2013 della Regione Puglia;
e) per le attività previste
all’articolo 8 (Ricerca e sperimentazione) si fa fronte entro i limiti di
disponibilità delle risorse già introitate dalla Regione, sin dall’esercizio
finanziario 2009, sui capitoli di entrata n. 2032103 denominato “Trasferimento
statali per interventi in agricoltura. D.lgs. 143/97 e l. 499/99” e 2032110
denominato “Trasferimento fondi dallo Stato per attuazione programmi
interregionali. (Leggi 578/96 - 135/97 e 423/98), corrispondenti al capitolo di
spesa n. 111154, denominato “Spese per l’attuazione del Programma interregionale
di assistenza tecnica nel settore zootecnico L. 578/96 e DM 50604/97” e sul
capitolo di entrata 2041106 denominato “Assegnazione fondi per interventi
strutturali di prevenzione e sostegno per fronteggiare le conseguenze della
malattia delle scrapie negli allevamenti ovini. Art. 68, comma 4, legge
289/2002”, corrispondenti al capitolo di spesa n.111146, denominato “Spesa per
interventi strutturali di prevenzione e sostegno per fronteggiare le conseguenze
della malattia della scrapie negli allevamenti ovini. Art. 68, comma 4, legge
289/2002”, fino a esaurimento degli stanziamenti ancora disponibili.
2. Per gli esercizi finanziari 2013 e successivi, relativamente
alla UPB 01.01.07, la Regione finanzia le attività a carico del bilancio
autonomo nei limiti degli stanziamenti previsti nelle leggi di approvazione dei
bilanci annuali e pluriennali. Per gli interventi connessi ai finanziamenti, a
valere sul bilancio vincolato, gli stessi sono effettuati entro i limiti delle
disponibilità comunicate dall’ente finanziatore.
La presente legge è dichiarata urgente e
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 24luglio 2012