Titolo
1
Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica
agricola dell’Unione Europea e con i programmi nazionali e regionali concernenti
l’agricoltura, il territorio e l’ambiente, sostiene l’agricoltura anche mediante
la promozione di idonee forme di turismo in campagna, volte a:
a. favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio
agricolo;
b. agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle
zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali, il miglioramento
delle condizioni di vita e riconoscendo il ruolo multifunzionale dell’impresa
agricola;
c. recuperare e valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed
edilizio;
d. favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente;
e. valorizzare i prodotti tipici regionali, le produzioni di
qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
f. tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative
culturali del mondo rurale, nonché l’educazione alimentare;
g. favorire i rapporti tra la città e la
campagna.
Art. 2
Definizione di attività agrituristica
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di
ricezione e ospitalità esercitate per almeno sessanta giorni l’anno dagli
imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella
forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso
l’utilizzazione delle proprie strutture aziendali in rapporto di connessione con
le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli
animali.
2. Sono addetti allo svolgimento dell’attività
agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, ai sensi dell’articolo
230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato,
indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai
fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. E’ ammesso
l’utilizzo di soggetti esterni all’impresa agricola per attività e servizi
complementari all’agriturismo. Per attività complementari si intendono le
attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse alla
valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio rurale, storico e
artistico del territorio.
3. Rientrano fra le attività
agrituristiche:
a. dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati
alla sosta di campeggiatori;
b. somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente
da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione e delle
province confinanti, anche di un’altra Regione, ivi compresi i prodotti a
carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici
caratterizzati dai marchi di Denominazione di origine protetta (DOP) e di
Indicazione geografica protetta (IGP) dal marchio collettivo d’area regionale
“Prodotti di Puglia” e dai prodotti tradizionali agroalimentari regionali
inseriti nell’elenco nazionale di cui al regolamento recante norme per
l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, emanato con decreto ministeriale 8
settembre 1999, n. 350. Sono considerati di propria produzione i cibi e le
bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola, nonché quelli
ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso
lavorazioni esterne;
c. organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi
inclusa la mescita di vini, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268
(Disciplina delle “strade del vino”);
d. organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella
disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, enogastronomiche,
didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo,
anche avvalendosi di convenzioni con gli enti locali, finalizzate in
particolare alla valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale.
4. Ai fini del riconoscimento delle diverse
qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei
contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il
reddito proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito
agricolo.
5. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel
rispetto delle disposizioni della presente legge comporta la conseguente
applicazione delle disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni
per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per
riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale), nonché ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale,
riconducibile all’attività agrituristica.
Art. 3
Locali per attività agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche, gli
edifici o parti di essi già esistenti nell’azienda agricola , ivi compresi
locali siti all’interno di centri abitati o posti all’interno dell’abitazione
dell’imprenditore agricolo, purché abbiano un rapporto di connessione con
l’attività agricola. (1)
2. L’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori
agrituristici è condizione per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi in
materia edilizia finalizzati all’esercizio dell’attività
agrituristica.
3. I locali e gli alloggi destinati alla
utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti strutturali e
igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di
civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici
sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali,
architettoniche e della tipologia rurale dell’edificio
esistente.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da
adibire ad attività agrituristica devono consentire di conservare gli elementi
architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della
strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni
paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti
ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze
igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento
della volumetria esistente destinata ad attività agrituristica, comunque nel
rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti
urbanistici.
5. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte
dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica
originaria.
6. I locali a uso agrituristico sono assimilati ad ogni
effetto alle abitazioni rurali, mantenendo il carattere strumentale previsto al
comma 5 dell’articolo 1 del regolamento recante norme per la revisione dei
criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell’articolo 3, comma
156, della legge 23 dicembre 1996, n.662, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, nonché il carattere rurale previsto al
comma 3 bis dell’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557
(Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994),
convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, aggiunto dall’articolo 2 del
d.p.r. 139/1998.
7. Le piazzole da utilizzare per agri-campeggio, destinate alla
sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in tre persone, devono
possedere una superficie minima di mq 55,00 e devono essere sistemate a una
distanza non inferiore a metri due l’una dall’altra.
8. Per gli
edifici e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività agrituristica, la
conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche è assicurata anche con opere
provvisionali.
9. Per le piscine destinate alle attività
agrituristiche prive di trampolino, se riservate esclusivamente ai soli ospiti,
si applicano le seguenti norme in deroga a quanto previsto dalla legge regionale
15 dicembre 2008, n. 35 (Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso
natatorio):
a. per lo spogliatoio e il deposito degli abiti, nonché per i
servizi igienici, possono essere utilizzati gli spazi e i servizi della
struttura principale in cui la piscina è inserita;
b. è utilizzabile almeno una doccia nella immediatezza della
piscina;
c. alternativamente alla vasca lavapiedi è utilizzabile
dispenser di prodotto idoneo alla disinfezione dei piedi;
d. lo spazio destinato al primo soccorso, anche a uso non
esclusivo della piscina, è agevolmente accessibile, utilizzabile e dotato di
cassetta di pronto soccorso contenente le attrezzature e i farmaci di primo
impiego;
e. il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi
e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura
principale;
f. non è obbligatoria la presenza dell’assistente bagnanti se
il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l’assenza
di tale assistenza e attrezza l’area della piscina di adeguate protezioni, nel
rispetto del divieto di accesso incontrollato, nei confronti dei minori di
anni quattordici al fine di salvaguardarne l’incolumità.
(1) Parole aggiunte dalla l.r.
67/2018,art. 70,
comma 1.
Art. 4
Determinazione di criteri e limiti dell’attività
agrituristica
1. La sussistenza della connessione dell’attività agrituristica
rispetto a quella agricola è determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo
dedicato alle attività agrituristiche con il tempo lavoro annuo dedicato alle
attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest’ultimo. La
prevalenza dell’attività agricola rispetto all’agrituristica si realizza quando
il tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento
dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo
utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice
civile.
2. Nella determinazione del fabbisogno di lavoro aziendale
dedicato all’attività agricola si terrà conto anche di particolari svantaggi
naturali derivanti dalle caratteristiche del territorio e da vincoli di
carattere paesaggistico-ambientale, nonché delle tecniche colturali praticate
abitualmente dall’imprenditore agricolo. I criteri, sentito l’Osservatorio
regionale dell’agriturismo, saranno definiti con apposito provvedimento
amministrativo dell’Area politiche per lo sviluppo rurale, da pubblicare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Fatto salvo il rispetto della sussistenza della connessione di cui al comma 1, i
limiti entro i quali può essere esercitata l’attività agrituristica sono fissati
per ogni azienda nella seguente misura:
a. posti letto in numero non superiore a quaranta;
b. piazzole per agri-campeggio in numero non superiore a
quindici;
c. posti tavola in numero non superiore alla media di
cinquanta pasti giornalieri su base annuale(3).
(2)
3 bis. In
deroga alla capacità ricettiva autorizzata e ai limiti di cui alla lettera a)
nelle camere delle strutture agrituristiche è consentita, su esclusiva richiesta
del cliente e in via temporanea, la sistemazione di un ulteriore posto letto
destinato al soggiorno dei minori di età inferiore a quindici anni.
L’utilizzazione in deroga cessa al momento della partenza del cliente, col
relativo obbligo di ristabilire il numero di posti letto
previsti.
3
ter. Previa comunicazione al
comune, da inviare almeno sette giorni prima, è possibile superare i limiti di
cui al comma 3, lettera c), nel rispetto delle normative vigenti in materia di
idoneità dei locali e per un numero massimo di dieci volte l’anno. La
comunicazione dovrà indicare il giorno per il quale si intende derogare e i
posti tavola che verranno impiegati, nonché l’indicazione di misure compensative
per ristabilire entro trenta giorni, attraverso una limitazione dei posti tavola
o giorni di chiusura, il limite di cui al comma 3, lettera
c).
3
quater. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità
atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile
rispettare i criteri di cui ai commi 3 bis. e 3 ter., deve essere data
comunicazione al comune, in cui ha sede l’impresa, che verificato il fatto e
sentita la Regione, autorizza temporaneamente l’esercizio dell’attività e
comunque per un massimo di anni tre. (4)
4. Nel
caso di attività agrituristica che preveda sia posti letto che piazzole per
agri-campeggio, la ricettività complessiva aziendale non può superare le
ottantacinque unità.
5. Al fine di contribuire alla conservazione e
alla qualificazione delle attività agricole dell’azienda agrituristica e delle
aziende agricole della regione, nonché alla caratterizzazione dell’offerta
enogastronomica regionale, l’attività di somministrazione di pasti e di bevande
di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 deve rispettare i seguenti
criteri:
a. l’azienda che somministra pasti e bevande deve impiegare
una quota di prodotti propri che, unitamente ai prodotti di altre imprese
agricole della regione e delle province confinanti anche di un’altra regione,
rappresenti una percentuale non inferiore al 60 per cento del totale dei
prodotti impiegati nell’attività agrituristica;
b. il resto dei prodotti impiegati nella somministrazione di
pasti e bevande deve provenire preferibilmente da imprese agroalimentari
pugliesi che trasformano produzioni agricole regionali e delle province
confinanti anche di un’altra regione.
6. Le attività di cui alla lettera d) del comma 3
dell’articolo 2 possono svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità e alla
somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo
comma solo se realizzino obiettivamente la connessione con l’attività e con le
risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza
del patrimonio storico-culturale e ambientale. Le attività ricreative e
culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi
esclusivamente come servizi integrativi e accessori, riservati agli ospiti che
soggiornano nell’azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali
attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.
7.
L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di
ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non
superiore a dieci ospiti.
(2) Lettera sostituita dalla l.r.
44/2018, art. 26,
comma 1.
(3) Parola sostituita dalla l.r.
67/2018, art. 85,
comma 1.
(4) Commi 3bis,3ter,ed 3quater ,sono stati
inseriti dall l.r.
67/2018, art. 42,
comma 1.
Art. 5
Norme igienico - sanitarie
1. I locali, le attrezzature e i servizi destinati all’attività
agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza
previsti dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire la sicurezza
degli ospiti e degli operatori.
2. Il Comune, tenuto conto di quanto disposto all’articolo 3 e
delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici da
utilizzare per l’attività agrituristica, stabilisce specifici parametri edilizi
atti a consentire lo svolgimento di attività agrituristiche in tali edifici,
anche in deroga alle norme previste per i pubblici esercizi.
3. La
produzione, la presentazione, la manipolazione, la somministrazione, il deposito
e la vendita di sostanze alimentari sono soggette alle disposizioni di cui alla
legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande), al decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore), ai regolamenti CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari) e n. 853/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (che stabilisce le norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) e alle
altre norme sull’igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari, compresa
la legge
regionale 24 luglio 2007, n. 22 (Abolizione del libretto di idoneità
sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista) e
l’articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
4.
L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento
e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di
autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della
limitata quantità delle produzioni, dell’adozione di metodi tradizionali di
lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri. In particolare, può
essere consentito l’utilizzo della cucina come laboratorio artigianale per la
trasformazione dei prodotti aziendali, anche destinati alla vendita, purché ciò
avvenga in orari in cui non è utilizzata per la preparazione dei
pasti.
5. E’ vietata la macellazione di animali in azienda, esclusa
quella dei volatili da cortile e dei conigli, purché effettuata nel rispetto
delle vigenti norme igienico-sanitarie ai sensi della legge 283/1962 e s.m.i.,
del d.lgs.193/2007, dei regolamenti CE 852 e 853 del 2004 e delle altre norme in
materia.
6. Nel caso di somministrazione di pasti e bevande per un
numero massimo di dieci posti tavola, per la loro preparazione può essere
autorizzato l’uso della cucina domestica. Per le attività agrituristiche di
alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l’idoneità dei locali è
sufficiente il semplice requisito dell’abitabilità.
Art. 6
Elenco regionale degli operatori agrituristici e relativa
iscrizione
1. La Regione istituisce l’elenco dei soggetti abilitati
all’esercizio delle attività agrituristiche definite all’articolo 2.
L’iscrizione é condizione necessaria per la segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) di cui all’articolo 9 e per il rilascio dell’autorizzazione
comunale di cui all’articolo 10. L’elenco é tenuto dall’Area politiche per lo
sviluppo rurale.
2. L’iscrizione nell’elenco è preclusa, salvo che
non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:
a. hanno riportato, nell’ultimo triennio, con sentenza
passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli
442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia
di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da
leggi speciali;
b. sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n.136), o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
3. La domanda di iscrizione nell’elenco degli operatori
agrituristici va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i
fabbricati aziendali da utilizzare per l’attività agrituristica. Copia della
domanda deve essere inviata per conoscenza all’Amministrazione regionale - Area
politiche per lo sviluppo rurale.
4. Il Comune competente per
territorio, applicando i criteri e i limiti di cui all’articolo 4, provvede
all’istruttoria della domanda e richiede eventuale documentazione mancante o
integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. A
conclusione della fase istruttoria e, comunque, entro sessanta giorni dalla data
di acquisizione di tutta la documentazione di rito, prevista a corredo della
richiesta di iscrizione, il Comune trasmette all’Area politiche per lo sviluppo
rurale della Regione Puglia e al soggetto richiedente le proprie determinazioni.
L’Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle
determinazioni del Comune, provvede all’iscrizione nell’elenco regionale degli
operatori agrituristici, inviando il relativo certificato di iscrizione
all’azienda interessata e al Comune di competenza.
5. Nel caso in
cui entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di
iscrizione o dalla data di perfezionamento della documentazione di rito, a
corredo della stessa, non sia stata comunicata la conclusione dell’istruttoria
da parte del Comune, il soggetto interessato può richiedere all’Area politiche
per lo sviluppo rurale della Regione Puglia l’iscrizione nell’elenco. La Regione
procede all’istruttoria con poteri sostitutivi da concludersi entro trenta
giorni.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l’Area politiche per lo sviluppo rurale disciplina in
dettaglio, la procedura per la richiesta di iscrizione nell’elenco regionale
degli operatori agrituristici e la relativa modulistica da
utilizzare.
7. L’elenco regionale degli operatori agrituristici
deve essere regolarmente aggiornato e pubblicato, entro il 31 gennaio di ogni
anno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura dell’Area politiche
per lo sviluppo rurale, nonché l’elenco aggiornato con l’annotazione degli
iscritti operanti ai sensi dell’articolo 10 deve essere pubblicato sul portale
regionale “Viaggiare in Puglia.it”.
8. L’iscrizione nell’elenco regionale riguarda la specifica
impresa agricola e non è cedibile a terzi.
9. Le aziende agricole
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritte
nell’elenco regionale di cui alla legge
regionale 22 maggio 1985, n. 34(Interventi a favore dell’agriturismo), sono
iscritte automaticamente nell’elenco istituito ai sensi della presente
legge.
10. Ai Comuni competono le funzioni di vigilanza e di
controllo sul mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi degli iscritti
nell’elenco e all’osservanza delle disposizioni della
legge.
Art. 7
Modifiche e cancellazioni dall’elenco regionale degli operatori
agrituristici
1. Gli imprenditori agricoli iscritti nell’elenco regionale
degli operatori agrituristici, fatto salvo quanto disposto dalle norme
transitorie, sono tenuti a comunicare al Comune e all’Area politiche per lo
sviluppo rurale, ogni variazione dei requisiti soggettivi che possono comportare
l’esclusione dall’elenco, nonché le modifiche strutturali dell’azienda che
possono comportare variazioni al certificato di iscrizione e alle attività
agrituristiche autorizzate. Tale comunicazione deve avvenire entro sessanta
giorni dalla data di avvenuta variazione dei requisiti soggettivi o oggettivi.
Alla comunicazione va allegata solo la documentazione che riguarda strettamente
le situazioni mutate.
2. Nel caso di variazione della titolarità o
della ragione sociale dell’impresa agrituristica, il Comune è tenuto a
verificare se ricorrono le condizioni che precludono al nuovo soggetto
l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici, ai sensi di quanto
stabilito al comma 9 dell’articolo 6.
3. Il Comune, a seguito delle
verifiche su quanto comunicato ai sensi del comma 1, invia le risultanze
istruttorie all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, che
provvede agli ulteriori adempimenti di competenza e al successivo aggiornamento
dell’elenco regionale.
4. L’eventuale perdita dei requisiti per l’iscrizione
nell’elenco degli operatori agrituristici o la variazione a quanto già
autorizzato nel certificato di iscrizione, a seguito dell’istruttoria di cui al
comma 3, é comunicata dal Comune ai soggetti interessati, che possono presentare
memorie e scritti difensivi entro e non oltre trenta giorni dalla data di
ricezione della comunicazione.
5. L’Amministrazione regionale
notifica ogni variazione al certificato di iscrizione o la cancellazione
dall’elenco al soggetto interessato e al Comune competente per la conseguente
variazione o revoca dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo
10.
Art. 8
Abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica
1. Al fine di migliorare l’offerta agrituristica e di acquisire
maggiore professionalità nell’esercizio dell’attività, i soggetti iscritti
nell’elenco regionale degli operatori agrituristici sono tenuti a conseguire
un’abilitazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo della legge 20
febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), prima della presentazione
della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo
9.
2. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività
agrituristica viene conseguito con la partecipazione a specifico corso di
formazione. I corsi devono essere promossi dalle Associazioni agrituristiche più
rappresentative, in collaborazione con l’Area politiche per lo sviluppo rurale e
attuati dai soggetti abilitati dalla Regione all’erogazione delle attività
formative.
3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risultano già iscritti nell’elenco regionale degli operatori
agrituristici di cui alla l.r.
34/1985 e in possesso dell’autorizzazione comunale all’esercizio
dell’attività agrituristica non sono tenuti a conseguire l’abilitazione di cui
al comma 1 per l’iscrizione nell’elenco regionale istituito ai sensi della
presente legge.
Art. 9
Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA -
1. A seguito dell’iscrizione nell’elenco regionale e previa
acquisizione dell’idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione
all’esercizio, il titolare dell’iscrizione deve inviare al Comune competente la
SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), così come sostituito dal comma 4 bis dell’articolo 49 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che consente l’avvio
immediato dell’esercizio delle attività agrituristiche, nonché l’esercizio
dell’attività di vendita ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
2. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può entro
sessanta giorni formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di
adeguamento, in ogni caso non inferiori a trenta giorni, senza sospensione
dell’attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze
e irregolarità, il Comune può disporre l’immediata sospensione dell’attività
sino all’avvenuta regolarizzazione delle stesse da parte dell’interessato. Il
Comune provvederà, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di regolarizzazione, a effettuare gli opportuni
accertamenti
Art. 10
Autorizzazione comunale
1. Il Comune rilascia l’autorizzazione per l’esercizio
dell’attività agrituristica, verificata la conformità della documentazione
prodotta a corredo della SCIA e la corrispondenza con quanto autorizzato nel
certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori
agrituristici.
2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data del
rilascio, invia copia dell’autorizzazione comunale all’Area politiche per lo
sviluppo rurale della Regione.
3. Le aziende agricole di cui al
comma 9 dell’articolo 6, già dotate di autorizzazione comunale così come
prevista dalla precedente normativa, non necessitano di nuova autorizzazione ai
sensi dell’articolo 18.
Art. 11
Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici.Sospensione
e revoca dell’autorizzazione comunale
1. I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività
agrituristica sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
a. esporre in modo ben visibile al pubblico il certificato di
iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici di cui
all’articolo 6;
b. esporre in modo ben visibile al pubblico l’autorizzazione
comunale di cui all’articolo 10;
c. rispettare i limiti e le modalità indicate
nell’autorizzazione medesima;
d. esporre in modo ben visibile al pubblico le tariffe
praticate e comunicate al Comune, come previsto alla lettera f);
e. osservare le disposizioni di cui all’articolo 109 del testo
unico di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modifiche;
f. inviare entro il 1° ottobre di ogni anno, al Comune di
competenza e a Pugliapromozione, una dichiarazione contenente l’indicazione
delle tariffe massime che si impegnano a praticare per l’anno
successivo;
g. inviare a Pugliapromozione, nei termini previsti e secondo
le modalità della normativa nazionale e regionale vigente, i dati statistici
della propria ricettività. Pugliapromozione invia semestralmente
all’Osservatorio regionale dell’agriturismo, i dati statistici aggregati
relativi alla ricettività agrituristica per comune.
2. In caso di
reiterate violazioni degli obblighi di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1,
il Comune può sospendere l’autorizzazione all’esercizio delle attività di
agriturismo, per un periodo compreso tra trenta e sessanta
giorni.
3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
agriturismo può essere revocata dal Comune, con motivato provvedimento, qualora
si accerti che il titolare della stessa:
a. senza giustificato motivo non abbia intrapreso l’attività
entro due anni dalla data di rilascio della autorizzazione o la abbia sospesa
da almeno due anni;
b. sia stato cancellato dall’elenco regionale degli operatori
agrituristici;
c. non abbia mantenuto i requisiti previsti per l’iscrizione
all’elenco regionale;
d. abbia subìto, nel corso dell’anno, due provvedimenti di
sospensione dell’attività agrituristica da parte del Comune.
4. L’avvio del procedimento di sospensione o di revoca
dell’autorizzazione comunale deve essere comunicato al soggetto interessato, al
fine di consentire la presentazione di eventuali controdeduzioni nel termine di
quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
5. In
caso di revoca dell’autorizzazione comunale, a seguito di esecutività del
provvedimento, il Comune deve comunicare l’avvenuta revoca all’Area politiche
per lo sviluppo rurale della Regione per la conseguente cancellazione
dell’azienda dall’elenco regionale degli operatori
agrituristici.
6. Se l’esercizio dell’attività viene intrapreso
senza la preventiva SCIA di cui all’articolo 9, il Comune dispone l’immediata
sospensione e il divieto di prosecuzione dell’attività.
Art. 12
Riserva di denominazione. Classificazione
1. L’uso della denominazione “agriturismo” è riservato
esclusivamente alle imprese agricole che esercitano l’attività agrituristica ai
sensi della presente legge e in possesso dell’autorizzazione comunale di cui
all’articolo 10.
2. L’ Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione
stabilisce i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche, in
considerazione di quanto definito dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e sentito l’Osservatorio regionale dell’agriturismo per
eventuali peculiarità regionali.
3. Il sistema di classificazione
dell’offerta agrituristica tiene conto del livello di confortevolezza
dell’ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della collocazione aziendale
in zone di particolare pregio naturale, paesaggistico o ambientale e della
specifica caratterizzazione enogastronomica, architettonica e culturale
dell’offerta.
4. Non è consentita la denominazione “agriturismo” e
dei termini attributivi derivanti senza averne titolo ai sensi di quanto
disposto con la presente legge.
Art. 13
Osservatorio regionale dell’agriturismo
1. È istituito presso la Regione Puglia, quale organo
consultivo, l’Osservatorio regionale dell’agriturismo con sede presso l’Area
politiche per lo sviluppo rurale.
2. L’Osservatorio è composto
dal:
a. direttore dell’Area politiche per lo sviluppo rurale o suo
delegato con funzioni di presidente;
b. dirigente del Servizio agricoltura o suo delegato dell’Area
politiche per lo sviluppo rurale;
c. dirigente del Servizio turismo o suo delegato;
d. rappresentante di ciascuna delle Associazioni agrituristiche
regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
e. rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI);
f. rappresentante di ciascuna delle Province.
3. Le funzioni di segretario dell’Osservatorio sono svolte
da un funzionario dell’Area politiche per lo sviluppo rurale.
4. I componenti dell’Osservatorio sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque
anni.
5. L’Osservatorio regionale dell’agriturismo:
a. svolge attività di monitoraggio delle attività
agrituristiche, al fine di fornire informazioni utili per l’espletamento delle
funzioni di indirizzo e di coordinamento di competenza della Regione Puglia;
l’attività dell’Osservatorio è anche finalizzata a favorire la comunicazione e
lo scambio di esperienze sul territorio regionale e nazionale e a promuovere
iniziative tese alla valorizzazione delle attività agrituristiche;
b. propone attività di indagine e di studio finalizzate a
supportare l’attività di indirizzo e programmazione della Regione Puglia sulla
materia oggetto della presente legge.
6. Il funzionamento dell’Osservatorio non comporta oneri a
carico del bilancio regionale.
Art. 14
Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree
rurali
1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi della
programmazione nazionale e conformemente alla propria pianificazione
territoriale, approva il Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione
delle aree rurali che individua gli obiettivi di sviluppo dell’agriturismo
regionale e stabilisce le relative azioni attuative.
2. Il
Programma viene predisposto dall’Area politiche per lo sviluppo rurale di
concerto con l’Osservatorio regionale dell’agriturismo e con le Autorità di
gestione dei parchi e delle riserve naturali; ha una durata quinquennale ed è
approvato dalla Giunta regionale.
3. Il Programma deve
prevedere:
a. la descrizione delle aree rurali con particolare
riferimento agli aspetti paesaggistici, ambientali-naturalistici e di
utilizzazione agricola nonché al patrimonio artistico, architettonico,
storico-culturale;
b. la descrizione delle specie vegetali e animali che
caratterizzano la biodiversità del territorio pugliese;
c. la sintetica indicazione del patrimonio edilizio rurale
esistente e suscettibile di essere utilizzato per attività di agriturismo;
d. la descrizione dell’offerta enogastronomica regionale con
particolare riferimento alle produzioni di qualità, biologiche e alla cucina
tradizionale contadina;
e. la descrizione delle attività agrituristiche e delle
attività assimilate (masserie didattiche, sociali) in atto;
f. l’individuazione delle zone di maggior interesse
agrituristico;
g. le potenzialità di sviluppo delle attività
agrituristiche;
h. le specifiche azioni attuative;
i. l’indicazione delle attività di studio, di ricerca e di
formazione che possono agevolare l’esercizio, lo sviluppo e il miglioramento
dell’offerta agrituristica regionale;
j. le norme per la tutela e la salvaguardia delle zone aventi
specifico interesse agrituristico, in attuazione di quanto stabilito
dall’articolo 21 del d.lgs. 228/2001;
k. le attività per la promozione dell’offerta agrituristica
regionale.
Titolo
2
VIGILANZA - CONTROLLO - SANZIONI
Art. 15
Vigilanza e controllo
1. I Comuni nel cui territorio sono ubicati i fabbricati
aziendali da utilizzare per l’attività agrituristica sono addetti al controllo e
ai relativi accertamenti sull’osservanza delle disposizioni, per la cui
violazione è prevista una sanzione amministrativa.
2. I Comuni,
nonché gli altri soggetti titolati dalle norme vigenti, provvedono ai controlli
e agli accertamenti di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure previste
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. I rapporti di cui all’articolo 17 della legge 689/1981,
redatti dai soggetti indicati al comma 1, sono trasmessi al Servizio contenzioso
amministrativo di ogni capoluogo di provincia per gli adempimenti previsti della
stessa legge.
Art. 16
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le sanzioni amministrative hanno lo scopo di prevenire,
contrastare e reprimere l’esercizio abusivo delle attività agrituristiche, di
tutelare la professionalità degli imprenditori agricoli e di garantire agli
utenti il legittimo diritto di usufruire di beni e servizi prodotti secondo le
regole della buona arte e della migliore qualità.
2. Ai
trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli 7, 11 e 12 sono inflitte le
sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei
casi e nelle misure seguenti:
a. in caso di mancata esposizione in modo ben visibile al
pubblico del certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori
agrituristici: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro
2 mila;
b. in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al
pubblico, dell’autorizzazione comunale: da un minimo edittale di euro 500 a un
massimo edittale di euro 2 mila;
c. in caso di mancato rispetto dei limiti e delle le modalità
indicate nell’autorizzazione comunale: da un minimo edittale di euro 2 mila a
un massimo edittale di euro 5 mila;
d. in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al
pubblico, delle tariffe praticate e comunicate al Comune: da un minimo
edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;
e. in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui
all’articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza di cui al r.d.
773/1931, e successive modifiche: da un minimo edittale di euro 2 mila a un
massimo edittale di euro 5 mila;
f. in caso di mancato invio al Comune di competenza e a
Pugliapromozione della dichiarazione annuale contenente l’indicazione delle
tariffe massime che si impegnano a praticare per l’anno successivo: da un
minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;
g. in caso di mancato invio nei termini previsti dalla
normativa vigente a Pugliapromozione dei dati statistici della propria
ricettività: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2
mila;
h. in caso di omessa presentazione della domanda di
variazione della ragione sociale o della titolarità dell’impresa o di
modifiche strutturali dell’azienda agrituristica: da un minimo edittale di
euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;
i. in caso di denominazioni consistenti in modifiche o
alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico e dei termini attributivi
derivati senza averne titolo: da un minimo edittale di euro 3 mila a un
massimo edittale di euro 10 mila;
j. nel caso in cui, nell’esercizio dell’attività e nei
rapporti con i terzi, si induca in errore i potenziali utenti tramite
informazioni ingannevoli: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo
edittale di euro 2 mila;
k. in caso di esercizio dell’attività intrapresa senza che
sia stata presentata la SCIA: da un minimo edittale di euro 2 mila a un
massimo edittale di euro 5 mila.
Art. 17
Rilevazione dei dati sui flussi turistici
1. Per quanto riguarda la rilevazione dei dati sui flussi
turistici all’interno del sistema dell’agriturismo, nonché le relative sanzioni,
si applica quanto previsto dall’articolo
6della legge
regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013).
Titolo
3
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
1. Nelle more dell’istituzione dell’elenco regionale
di cui all’articolo 6 della presente legge, l’elenco regionale di cui all’articolo
5 della l.r.
34/1985 resta valido sino al completo trasferimento degli iscritti
aventi diritto.
2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, devono effettuare il monitoraggio sullo stato di
operatività delle aziende agrituristiche ricadenti nel territorio di propria
competenza, iscritte nell’elenco regionale istituito ai sensi dell’articolo
5 della l.r.
34/1985. L’esito del monitoraggio deve essere trasmesso all’Area politiche
per lo sviluppo rurale della Regione.
3. A seguito del monitoraggio di cui al comma 2, le imprese
agricole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano
iscritte nell’elenco regionale di cui allal.r.
34/1985 e non sono ancora in possesso dell’autorizzazione comunale per
l’esercizio dell’attività agrituristica, sono invitate dall’Area politiche per
lo sviluppo rurale della Regione a comunicare entro sei mesi dalla data di
inizio della attività ai sensi dell’articolo 9. Trascorso tale termine, le
imprese che non avranno comunicato l’inizio attività o le motivazioni che
impediscono l’inizio attività sono cancellate dall’elenco regionale degli
operatori agrituristici.
4. Alle richieste di iscrizione nell’elenco degli operatori
agrituristici presentate, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 34/85, prima della
entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata conclusa
l’istruttoria con provvedimento dell’amministrazione provinciale competente,
devono essere applicate le procedure e quant’altro stabilito con la presente
legge.
5. Per la valutazione di quanto stabilito al comma 1
dell’articolo 4 si applicano, sino a nuova definizione, i parametri stabiliti
con determinazione del dirigente del Settore alimentazione 30 agosto 2007, n.
356 (Attuazione decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 99 e successivi di
applicazione - Approvazione dei criteri e disposizioni per il rilascio delle
certificazioni sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura), in attuazione
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di
soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),
della legge 7 marzo 2003, n. 38).
6. A seguito della definizione della nuova procedura di
riordino delle Province, avviata con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della
legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale può individuare le attività
amministrative da affidare alla Città metropolitana e alle amministrazioni
provinciali competenti per territorio.
7. La l.r.
34/1985 è abrogata con l’entrata in vigore della presente legge. Sono
inoltre abrogate tutte le disposizioni, contenute in altre norme regionali che
contrastano con la presente legge.
8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge
in materia di agriturismo si rinvia alla legge 20 febbraio 2006, n. 96
(Disciplina dell’agriturismo).
9. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi
della l.r.
34/1985.
Art. 19
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta alcuna implicazione di natura
finanziaria a carico del bilancio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.