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Regolamento Vigente

Anno
2014
Numero
15
Data
01/08/2014
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1.
Note
Bollettino n° 105 pubblicato il 04-08-2014
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c)L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia”;

Visto il Regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;

Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 nella parte in cui delega la Giunta all’emanazione di appositi Regolamenti attuativi in materia di regimi di aiuto alle imprese per il territorio pugliese;

Vista la Decisione n. 4505 del 6/07/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI;

Viste le Linee guida per l’applicazione del “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 24 Luglio 2014 di adozione del Regolamento;


EMANA


Il seguente Regolamento:



Art. 1

Campo di applicazione


1. Il presente Regolamento si applica agli aiuti “de minimis” concessi dalla Regione Puglia, direttamente o tramite specifici soggetti attuatori, alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a. aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio [*] ;
b. aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
c. aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d. aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;

e. aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

____ 
* Pubblicato in GUCE L 17 del 21.01.2000

2. Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell’azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.

3. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle microimprese, piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Nel novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni sono ricompresi anche i liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo  l’art.12 , legge 22 maggio 2017, n.81 (1)


4. I soggetti di cui al precedente comma 3, alla data di presentazione della domanda, devono:

a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese; o negli albi o collegi per i liberi professionisti per i quali è prescritto dalla rispettiva legge professionale (2)
b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;
c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
d. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
[e. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese; ] (3)
f. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
[g. non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà] [*] ; (4)
h. non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

 

4 bis. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Regolamento le imprese in crisi purchè dimostrino di aver avviato processi di riqualificazione e rilancio industriale (5)
______ 
* Pubblicati in GUCE C 244 del 01.10.2004.


5. Per i liberi professionisti di cui precedente comma 3, valgono le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, compatibilmente con la natura giuridica rivestita e le rispettive leggi professionali. (6)

[6. Non sono comunque ammissibili gli aiuti individuali concessi al di fuori di un quadro di misure di aiuto. ] (7)

7. Non sono comunque ammissibili gli aiuti individuali concessi al di fuori di un quadro di misure di aiuto. (8)

8. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui ai regolamenti europei sui Fondi Sie che prevalgono anche in caso di contrasto. (9)

(1) Periodo aggiunto dal Reg.Regi. 18/2018, art. 1

(2) Periodo aggiunto dal Reg.Regi. 18/2018, art. 1

(3) Lettera eliminata ed sostituita dalla lettera  f  dal  Reg.Regi. 18/2018 , art. 1

(4) Lettera eliminata ed sostituita dalla lettera  h  dal  Reg.Regi. 18/2018 , art. 1

(5) Comma  inserito  dal Reg.Regi. 18/2018 , art. 1

(6) Comma  sostituito  dal Reg.Regi. 18/2018 , art. 1

(7) Comma  sostituito dal comma 5 dal Reg.Regi. 18/2018 , art. 1

(8) Comma  aggiunto  dal Reg.Regi. 18/2018 , art. 1

(9) Comma  aggiunto  dal Reg.Regi. 18/2018 , art. 1



Art. 2

Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a. «aiuti de minimis»: gli aiuti concessi conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del Regolamento UE n.1407/2013 per un importo complessivo di 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari per un’impresa unica. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
b. «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
c. «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
d. «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
e. Per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suindicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.

f. «investimento iniziale»: un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.


2. Ai fini del presente regolamento, s’intende:

a. «mutuo»: un finanziamento, versato in una o più rate, erogato da un soggetto attuatore per la realizzazione di un progetto, da rimborsare secondo un piano di ammortamento predefinito;
b. «prestito»: un finanziamento, versato in una o più rate, erogato da un intermediario finanziario a condizioni conformi al mercato, da restituire in una o più rate.
c. «microcredito»: prestito di ammontare non superiore ad euro 40.000,00, (10)  non assistito da garanzie reali, accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio ai beneficiari;
d. «contributo in conto impianti»: contributo a valere sulle spese per attivi materiali ed immateriali ammortizzabili;
e. «contributo in conto esercizio»: contributo a valere sulle spese di esercizio dell’impresa;
f. «ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo)»: valore attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili;
g. «soggetti attuatori»: i servizi regionali, le amministrazioni, gli enti ed organismi che ricevono contributi regionali per l’attuazione di misure d’aiuto in regime “de minimis”;
h. «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, istituti di microfinanza e società di garanzia;
i. «dotazione finanziaria»: investimento pubblico rimborsabile a favore di un Intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura di finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all’investitore pubblico;
j. «investimenti per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti.

(10) Parole alfanumeriche sostituite dal R.R. 8/2021, art. 1, comma1.



Art. 3

Tipologia di aiuti


1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti tipologie di aiuto:

a. aiuti agli investimenti iniziali in attivi materiali ed immateriali;
b. aiuti al funzionamento e ai costi operativi;
c. aiuti alla formazione;
d. aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili (aiuti all’occupazione);
e. aiuti per servizi  [di consulenza ] (11) in materia di innovazione e internazionalizzazione, di ambiente, di responsabilità sociale ed etica.

(11) Parole eliminate  dal Reg.Regi. 18/2018 , art. 1




Art. 4

Aiuti agli investimenti inziali


1. Gli aiuti agli investimenti iniziali comprendono gli investimenti in attivi materiali ed immateriali funzionali allo svolgimento dell’attività di impresa: opere murarie e relative spese di progettazione ingegneristica, impianti, macchinari e attrezzature, programmi informatici commisurati alle esigenze aziendali


Art. 5

Aiuti al funzionamento e ai costi operativi


1. Gli aiuti al funzionamento riguardano le seguenti tipologie di iniziative:

a. Nuove Iniziative di Impresa;
b. avvio o sviluppo di iniziative imprenditoriali e inserimento nel mercato del lavoro, attuate attraverso forme di microcredito;
c. Iniziative a favore di imprese iscritte nel Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) Sezione Puglia in conformità della Legge Regionale 3 del 2018 . (12)

2. Gli aiuti al funzionamento sono destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, assicurativi, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti.

3. Le spese correnti ammissibili agli aiuti di cui al comma precedente devono riferirsi ad un periodo non superiore a 12 mesi o all’eventuale maggior periodo di eleggibilità della spesa previsto negli avvisi per le spese di investimento.(13) La decorrenza e la durata del periodo di eleggibilità della spesa è stabilita negli avvisi pubblici che disciplinano l’erogazione degli aiuti.

4. Per le attività culturali sono ammissibili i costi operativi collegati all’attuazione di tali attività, quali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta all’attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, la locazione e l’ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l’accesso a opere protette dal diritto d’autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione direttamente imputabili all’attività; i costi per il personale artistico, tecnico e organizzativo direttamente impiegato nell’attività culturale.

5. Per le opere audiovisive i costi operativi ammissibili riguardano le seguenti tipologie di spese:

a. produzione di opere audiovisive: i costi complessivi relativi alla produzione;
b. pre-produzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
c. distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.


6. I costi operativi per le iniziative di cui ai precedenti commi 4 e 5, comprendono le spese per migliorare l’accessibilità delle persone con disabilità.

(12) Lettera  aggiunta  dal Reg.Regi. 18/2018 , art. 1

(13) Periodo aggiunto  dal Reg.Regi. 18/2018, art. 1


Art. 6

Aiuti alla formazione


1. Per gli aiuti alla formazione sono ammissibili i seguenti costi:

a. le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
c. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d. le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.


[2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. ] (14)

(14) Comma eliminato   dal  Reg.Regi. 18/2018, art. 1


Art. 7

Aiuti all’occupazione


1. Per gli aiuti all’occupazione sono ammissibili i costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all’assunzione.


Art. 8

Aiuti ai servizi  [di consulenza ] (15)


1. Gli aiuti ai servizi [ di consulenza ] (16) riguardano le seguenti materie:

a. Innovazione, per le seguenti tipologie di spese eleggibili:
a1. consulenza gestionale connessa con l’introduzione di nuove tecnologie;
a2. assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie;
a3. servizi di trasferimento di tecnologie;
a4. consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
a5. addestramento del personale.
b.  Internazionalizzazione:

b1. servizi di consulenza specialistica, finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale di singole imprese e di reti e consorzi di impresa attraverso studi e analisi di fattibilità, progettazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento. b2. Servizi per la partecipazione a fiere internazionali. (17)

c. Ambiente:
c1. adozione ex novo di sistemi di gestione ambientale (ad esempio: certificazione EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL);
c2. realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni tecnologiche e coefficienti.
d. Responsabilità sociale ed etica: interventi riguardanti l’adozione ex novo di sistemi di gestione etica e sociale (ad esempio: SA8000 e ISO26000) e di rendicontazione sociale ed ambientale (ad esempio secondo lo standard G3);


2. I fornitori dei servizi [ di consulenza ] (18) di cui al comma 1, devono garantire i seguenti requisiti:

a. essere in possesso di struttura tecnicamente organizzata operante nel settore di attività in cui si presta la consulenza con esperienza documentata almeno triennale in progetti simili (con indicazione del nominativo di almeno tre clienti nell’ultimo triennio, dei relativi valori economici contrattualizzati e dell’attività svolta presso gli stessi);
b. essere in possesso di Partita IVA;
c. garantire la qualificazione del personale impegnato nel progetto con esperienza minima triennale;
d. essere in possesso di strumentazione e apparecchiature adeguate ai servizi da erogare.


(15) Parole eliminate    dal  Reg.Regi. 18/2018, art. 1

(16) Parole eliminate    dal  Reg.Regi. 18/2018, art. 1

(17) Contenuto della lettera b sostituito   dal  Reg.Regi. 18/2018, art. 1

(18) Parole eliminate    dal  Reg.Regi. 18/2018, art. 1



Art. 9

Forme di aiuto


1. Gli aiuti disciplinati dal presente Regolamento sono concessi nelle seguenti forme:

a. sovvenzioni dirette;
b. microcrediti per l’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e l’inserimento nel mercato del lavoro;
c. mutui;
d. aiuti al finanziamento del rischio nelle forme di:
d1. dotazione finanziaria;
d2. garanzie;
d3. una combinazione delle forme di cui ai precedenti punti d1, d2;
e. credito d’imposta.


2. Gli investimenti per il finanziamento del rischio sono finalizzati agli investimenti iniziali, al capitale circolante, alla capitalizzazione aziendale. (19) Le garanzie possono assumere la forma di garanzie dirette e garanzie di portafoglio in favore di PMI, sottese a prestiti e prestiti subordinati.

(19) Parole sostituite   dal  Reg.Regi. 18/2018, art. 1



Art. 10

Calcolo dell’Equivalente
Sovvenzione Lordo (ESL) ed intensità di aiuto


1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2. Gli aiuti concessi sotto forma di contributo in conto impianti e in conto esercizio (20) non possono superare l’80% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario finale, fatta eccezione sia per i microcrediti, sia per le nuove iniziative d’impresa, per investimenti fino a 50.000 Euro. L’Equivalente Sovvenzione Lordo è rappresentato dell’intero importo dell’aiuto.

3. Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi fino alla concorrenza del valore del 50% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario finale, fatta eccezione sia per i microcrediti, sia per le nuove iniziative d’impresa, [ per spese fino a 20.000 Euro ]. (21)  L’Equivalente Sovvenzione Lordo è rappresentato dall’intero importo dell’aiuto.

4. Gli aiuti ai costi operativi delle attività culturali e delle opere audiovisive non possono superare il 70% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario finale. L’equivalente sovvenzione lordo è rappresentato dell’intero importo dell’aiuto.

5. Gli aiuti ai servizi di consulenza non possono superare il 50% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario finale. L’equivalente sovvenzione lordo è rappresentato dell’intero importo dell’aiuto.

5 bis. Gli aiuti ai servizi per l’internazionalizzazione non possono superare l’80% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario finale. L’equivalente sovvenzione lordo è rappresentato dall’intero importo dell’aiuto. (22)

6. Gli aiuti alla formazione sono ammissibili fino al 100% della spesa sostenuta dal beneficiario (entro il massimale di € 200.000 per triennio per impresa). (23)

7. Gli aiuti all’occupazione non possono superare il 50% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario finale. L’equivalente sovvenzione lordo è rappresentato dell’intero importo dell’aiuto.

8. Gli aiuti concessi in forma di mutui non possono superare 100.000,00 euro per impresa. L’Equivalente Sovvenzione Lordo è rappresentato dall’intero importo del mutuo.

9. Gli aiuti concessi attraverso la forma del Microcredito consistono in operazioni di finanziamento sotto forma di mutuo di importo massimo di € 40.000,00,  (24) della durata massima di 60 mesi, più eventuale periodo di preammortamento, ad un tasso agevolato, a favore di imprese classificabili come “non bancabili” e di nuove iniziative d’impresa. L’Equivalente Sovvenzione Lordo è rappresentato dall’intero importo del mutuo.

10. Per gli aiuti concessi nella forma dei prestiti l’Equivalente Sovvenzione Lordo è rappresentato dall’attualizzazione dell’intero importo dell’aiuto, ed è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

11. Gli aiuti concessi nella forma di garanzia non eccedono l’80% del prestito sotteso e hanno un importo massimo garantito di 1.500.000 Euro (o 750.000 Euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750.000 Euro (o 375.000 Euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, comma 2 del Regolamento UE n.1407/2013. L’Equivalente Sovvenzione Lordo è calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione oppure prima dell’attuazione dell’aiuto:

a. il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
b. tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.

(20) Parole aggiunte   dal  Reg.Regi. 18/2018, art. 1

(21) Parole alfanumeriche eliminate dal R.R. n. 8/2021, art. 2,comma1.

(22) Comma aggiunto   dal  Reg.Regi. 18/2018, art. 1

(23) Comma sostituito   dal  Reg.Regi. 18/2018, art. 1

(24) Parole sostituite dal R.R. n. 8/2021, art. 2,comma1.



Art. 11

Contenuto degli avvisi e dei bandi


1. I soggetti attuatori di misure di aiuto finanziate anche parzialmente dalla Regione procedono alla concessione delle agevolazioni con riferimento ad una delle procedure previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123 [*] .

2. Le misure d’aiuto sono attuate attraverso bandi o avvisi pubblici che devono fare esplicito riferimento alla loro compatibilità con il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, nonché col presente Regolamento e indicare l’importo delle agevolazioni concedibili espresso come equivalente sovvenzione lordo.

3. I bandi e gli avvisi di cui al comma precedente devono prevedere i termini e le modalità di presentazione delle richieste di agevolazione da parte delle imprese interessate, le spese ammissibili, i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di monitoraggio e controllo e revoca degli interventi ammessi alle agevolazioni, nonché l’eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi della procedura amministrativa.

3-bis. In ogni caso, le regole sulle revoche previste dai singoli bandi sono poste nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (art. 71, comma 4). (25)
______ 
* Pubblicato in GURI n. 99 del 30/04/1998


4. I soggetti attuatori nell’ambito delle modalità di presentazione delle richieste di agevolazione di cui al precedente comma devono acquisire una dichiarazione dell’impresa interessata, rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale si attesti se l’impresa ha percepito altri aiuti de minimis durante i due esercizi precedenti e l’esercizio in corso.

5. I soggetti attuatori informano per iscritto i beneficiari degli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come Equivalente Sovvenzione Lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 con indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L 352/7 del 24/12/2013).

6. Le spese richieste ad agevolazione sono ammissibili solo a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso (ovvero bando) di accesso, in conformità alle normative ed ai documenti programmatici per l’utilizzo dei fondi comunitari e nazionali.

7. Per gli aiuti concessi sotto forma di mutui gli avvisi attuativi disciplinano la durata e le condizioni per la restituzione.

(25) Comma aggiunto dal R.R. n. 8/2021, art. 3,comma1.



Art. 12

Condizioni generali
per le concessioni degli aiuti


1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica non può superare 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

3. Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 Euro, all’impresa si applica tale massimale, a condizione che sia garantito, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 Euro e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi alla data del provvedimento di concessione, anche provvisoria, degli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.

5. I massimali di cui al precedente comma 2 si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi contabili chiusi.

6. Ai fini dei massimali di cui al precedente comma 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’Equivalente Sovvenzione Lordo.
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d’interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al comma 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.
8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

10. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

11. I soggetti beneficiari sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 3 anni, dalla data di ultimazione degli investimenti agevolati. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.


Art. 13

Cumulo degli aiuti


1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione [*] a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 12, comma 2, del presente regolamento.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento UE C(2014) 3292/3 adottato il 21/05/2014 non possono essere cumulati con “aiuti de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad una intensità di aiuto superiore a quella stabilita dal suddetto Regolamento.

______ 
* Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).


Art. 14

Monitoraggio e controllo


1. Il soggetto attuatore informa per iscritto l’impresa proponente circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento. Prima di concedere l’aiuto, il soggetto attuatore acquisisce una dichiarazione dell’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.

2. L’impresa beneficiaria del contributo ha l’obbligo di rendersi disponibile, fino a 3 [anni] (26)  dalla data dell’ultimo titolo di spesa agevolato a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

3. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, ai fini del monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.

4. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello Stato Italiano e dell’Unione Europea.

(26) Parola eliminata   dal  Reg.Regi. 18/2018, art. 1


Art. 15

Entrata in vigore Regolamento e efficacia temporale delle sue disposizioni (27) 


1.  Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione e si applica fino al 31 dicembre 2023, salve eventuali proroghe alla durata dei regolamenti europei applicabili. (28)

2. Per fronteggiare le circostanze eccezionali determinate dall’epidemia da COVID-19, allo scopo di introdurre misure di semplificazione amministrativa utili al superamento dell’attuale fase di emergenza, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati a far data dall’entrata in vigore della presente disposizione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. (29)

3. Il presente Regolamento continua ad essere applicato esclusivamente ai procedimenti amministrativi avviati in data anteriore all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma precedente. Sono fatti salvi e restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del Regolamento nonché gli effetti da essi prodotti ed i rapporti giuridici insorti di conseguenza. (30)

(27) Rubrica modificata da R.R. n.12/2020,art,  1.

(28) Comma sostituito dal R.R. n. 8/2021, art. 4, comma1.


(29) Comma aggiunto dal   R.R. n.12/2020,art,  1.

(30) comma aggiunto dal    R.R. n.12/2020,art,  1.



Art. 16

Abrogazioni


1. Sono abrogati il Regolamento Regionale 31 gennaio 2012, n. 2, il Regolamento Regionale 29 maggio 2012, n.9, il Regolamento Regionale 20 agosto 2012, n. 19 ed il Regolamento Regionale 7 febbraio 2013, n.1.

2. Restano validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti, ai sensi del Regolamento Regionale 31 gennaio 2012, n. 2 e ss. mm. e ii, sino alla data di pubblicazione del presente Regolamento.


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’ art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 1 agosto 2014