IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1275 del 27/05/2015 di adozione
del Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
ALLEGATO
I
VERBALE AUDIZIONE DEL PUBBLICO INTERESSATO DEL 4 MAGGIO
2015
II giorno 4 maggio 2015, alle ore 10.45, presso la Sala “Consiglio del
lavori Pubblici” della Regione Puglia, Plesso ex Enaip (Viale delle Magnolie,
6/8 Z.I. Modugno (BA), ha avuto luogo l’incontro di audizione del pubblico
interessato net corso della verifica di assoggettabilità per piani e programmi
afferenti al settore della “pianificazione territoriale o della destinazione del
suoli”, avviata con Nota prot. A00_089-11579 del 27/11/2014 nell’ambito del
processo di modifica al Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013 “Regolamento di
attuazione della legge
regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici
comunali”, giusta nota di convocazione del Servizio regionale Ecologia prot.
A00_089-0005600 del 24/04/2014 (Allegato n. 1 al presente verbale), trasmessa a
mezzo PEC alle organizzazioni ambientali sociali ed economiche maggiormente
rappresentative net territorio regionale. Tale invito è stato esteso ad alcuni
end territoriali interessati e soggetti competenti in materia ambientale (di
cui, rispettivamente, agli artt.
5 e 6
della l.r. 44/2012), al fine di integrare la consultazione avviata con la
succitata nota prot.A00_089-11579 del 27/11/2014.
Sono presenti, come da foglio firme allegato (Allegato n.2 al presente
verbale), in rappresentanza del rispettivi enti/organizzazione:
_______________________________________________________________________________________
ORGANIZZAZIONE/ENTE
NOMINATIVO
_______________________________________________________________________________________
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e
Conservatori della Provincia di Lecce
Massimo Crusi
_______________________________________________________________________________________
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
Daniele De Fabrizio
_______________________________________________________________________________________
Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Puglia
Gaetano Centra
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ORGANIZZAZIONE/ENTE
NOMINATIVO
_______________________________________________________________________________________
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori
della Provincia di Foggia
Giovanni
Scaramuzzi
_______________________________________________________________________________________
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori
della Provincia di Foggia
Salvatore Margiotta
_______________________________________________________________________________________
UIL Puglia
Arturo Minervini
_______________________________________________________________________________________
CGIL Puglia
Antonella
Morga
_______________________________________________________________________________________
Ordine del Geologi della Puglia
Davide Sonora
_______________________________________________________________________________________
ANCE Puglia
Giacomo Amendolara
_______________________________________________________________________________________
Capitaneria di Porto di Bari
Alessandro Cortese
_______________________________________________________________________________________
Capitaneria di Porto di Manfredonia
Salvatore Russo
_______________________________________________________________________________________
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Taranto
Massimo Pronteri
_______________________________________________________________________________________
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori
della Provincia di Lecce
Nicoletta Cavalera
_______________________________________________________________________________________
Confindustria Puglia
Francesca Bottazzi
_______________________________________________________________________________________
Italia Nostra
Giacinto Giglio
_______________________________________________________________________________________
CROIPU Puglia
Antonio Colaianni
_______________________________________________________________________________________
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori
della Provincia di Barletta, Andria e Trani
Giuseppe D’angelo
_______________________________________________________________________________________
Presiede rincontro l’Ing. Antonello Antonicelli, Dirigente del Servizio
Ecologia e Dirigente ad interim dell’Ufficio “VAS”, con il supporto della
Dott.ssa Simona Ruggiero, P.O. “VAS”, con funzioni di segretario verbalizzante.
L’Ing. Antonicelli apre i lavori rappresentando che l’odierno incontro è
volto ad acquisire osservazioni, pareri e suggerimenti in ordine alle modifiche
regolamentari proposte con Deliberazione di Giunta Regionale n.374 del 3 marzo
la cui copia è stata trasmessa a tutti i soggetti convocati con la succitata
nota prot.5600/2015.
A tal riguardo l’Ing. Antonicelli evidenzia che, come si può evincere
dallo schema di modifiche e dalla relazione tecnica allegati alla predetta DGR,
le modifiche regolamentari oggi in esame sono dettate prevalentemente
dall’intento di accrescere l’efficacia applicativa di tale strumento di
semplificazione, attraverso alcuni interventi correttivi età migliorativi
dell’impianto regolamentare originario. Invero, decorso oltre un anno
dall’entrata in vigore del regolamento in argomento e dalla fase di sua prima
applicazione, analizzati alcuni elementi della prassi applicativa, anche frutto
di confronto e sollecitazione da parte degli operatori pubblici e privati, Si è
determinata l’esigenza, fisiologica, di apportare alcune modifiche e/o
aggiornamenti per contribuire a migliorare la corretta interpretazione delle
disposizioni e, conseguentemente, l’efficace ed agevole attuazione delle stesse,
soprattutto in considerazione degli obiettivi di semplificazione,
razionalizzazione e coordinamento dell’azione amministrativa del procedimenti di
natura complessa, come quelli che, a loro interno, comprendono le valutazioni
ambientali.
L’Ing. Antonicelli ricorda in questa sede che I succitati obiettivi di
semplificazione, razionalizzazione e coordinamento dell’azione amministrativa
hanno ispirato anche le modifiche normative introdotte con la Legge
regionale 12 febbraio 2014, n. 4 “Semplificazioni del procedimento
amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale), alio legge
regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica) e alla legge
regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli
organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di
semplificazione del procedimenti amministrativi)”. Tale intervento normativo ha,
tra l’altro, consolidato il ruolo delle amministrazioni comunali nella gestione
e nel coordinamento tra procedimenti ambientali e procedimenti di governo del
territorio, in quanta trasferisce per via normativa, e non già meramente
amministrativa, ai Comuni stessi le funzioni amministrative per l’esercizio
delle competenze in materia di verifica di assoggettabilità a VAS di piani 0
programmi approvati in via definitiva dai comuni stessi, nonché per
l’espletamento del procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di
assoggettamento di piani o programmi di cui sopra. Tanto, anche in ragione
dell’entrata in vigore del Regolamento
regionale n. 18/2013, the costituisce un quadro di riferimento univoco per
l’esercizio armonioso delle funzioni amministrative da parte degli enti locali
delegati, in quanto riduce significativamente gli ampi margini di incertezza sul
corretto inquadramento dei piani urbanistici comunali nei diversi iter
procedurali contemplati dalla normativa vigente in Puglia: VAS, verifica di
assoggettabilità a VAS, verifica semplificata, registrazione di piani esclusi
dalle procedure di VAS in seguito ad una verifica di assoggettabilità per
tipologie di piani condotta dall’autorità competente in sede regionale proprio
net corso dell’iter di redazione del suddetto r.r.
18/2013.
In particolare, le strutture regionali afferenti agli Assessorati alla
“Qualità dell’Ambiente” e alla “Qualità del Territorio”, hanno rilevato la
necessita di proporre alcune modifiche al Regolamento di che trattasi,
finalizzate ad agevolare e migliorare, prevalentemente sotto il profilo
interpretativo e procedimentale, l’efficace applicazione del regolamento, senza
alternarne l’oggetto di applicazione, ne l’impianto originario.
L’Ing. Antonicelli precisa che le modifiche proposte non comportano
variazioni, ovvero non attengono ne at novero, ne alla declinazione delle
tipologie dei piani urbanistici comunali da sottoporre a Valutazione Ambientale
Strategica, piuttosto che a Verifica di Assoggettabilità a VAS. Ciò, anche per
quanto concerne le caratteristiche ambientali delle aree interessate dai piani e
programmi, i livelli di sensibilità ambientale delle stesse età le relative
soglie dimensionali, che rimangono invariati rispetto a quanto stabilito nelle
disposizioni regolamentari attualmente vigenti.
Stessa considerazione per
quanto attiene alla casistica e alle pertinenti condizioni per l’esclusione di
determinati piani e programmi, e loro modifiche, dalle procedure di VAS, che
restano invariate rispetto a quanto stabilito all’art. 7 del vigente
regolamento.
Ad ogni buon canto, coerentemente con il processo di elaborazione,
formazione ed approvazione del Regolamento
Regionale n. 18/2013, l’iter di approvazione della presente proposta di
modifiche viene espletato in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo
3, commi 11 e 12, della legge regionale n. 44/2012 (cd verifica di
assoggettabilità a VAS per tipologie di piani e programmi), a garanzia della
legittimità, della coerenza e della condivisione delle presenti modifiche
regolamentari, da integrare nella procedura di formazione ed emanazione dei
regolamenti regionali di attuazione ai sensi del Regolamento interno della
Giunta regionale (Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di
iniziativa del Governo regionale), adottato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 2484 del 23/11/2010 e della legge
regionale 12 maggio 2004, n.7 (Statuto della Regione Puglia),art.
44 e successive modifiche ed integrazioni.
In tal senso, l’Ing. Antonicelli illustra brevemente l’attuale stato
dell’iter di approvazione delle presenti modifiche, net cui ambito si inserisce
l’odierno incontro di audizione pubblica:
- con nota prot. A00_089-11579 del 27/11/2014 è stata avviata,
nell’ambito della verifica di assoggettabilità per piani e programmi, la
consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) sullo
schema di modifiche proposto, di concerto, dagli Assessorati regionali alla
Qualità dell’Ambiente ed alla Qualità del Territorio con il supporto delle
rispettive strutture amministrative di
riferimento;
- la predetta consultazione preliminare si è svolta in data 4 dicembre
2014, come da verbale allegato alla DGR 374/2015 (Allegato I): il resoconto
riepilogativo delle osservazioni e dei contributi resi nell’ambito della
suddetta consultazione, unitamente al relativo riscontro, è anch’esso allegato
alla predetta deliberazione (Allegato II);
- in data 3 marzo 2015,1a Giunta regionale, anche sulla base degli
esiti della predetta consultazione preliminare, con ii citato provvedimento
n.374, ha deliberato, ai sensi dell’art. 44 del della Statuto e con le
modalità disposte dalla DGR n. 2484 del 23/11/2010, la presa d’atto e
l’adozione delta schema di modifiche in esame ed ha approvato l’elenco delle
organizzazioni sociali, ambientaliste ed economiche da consultare in qualità
di pubblico interessato;
- la suddetta DGR 374 è stata trasmessa alla V Commissione consiliare
“Ambiente e Territorio”, competente per l’espressione del parere preventivo
obbligatorio previsto dal citato art. 44, comma 2, della Statuto regionale;
- ad oggi risulta decorso il termine di trenta giorni stabilito dalla
suddetta norma statutaria per l’espressione del prescritto parere, pertanto,
come espressamente previsto al comma 2 della medesima disposizione, to stesso
si intende favorevolmente acquisito;
- la fase di audizione del pubblico interessato, che si svolge
nell’incontro odierno, è volta a raccogliere ulteriori osservazioni e
proposte, rivenienti dall’esperienza sinora maturata nel corso della prassi
applicativa dai soggetti del partenariato economico, sociale, ambientale e
professionale, che possano contribuire alla migliore e più agevole
applicazione del regolamento regionale di che trattasi;
- la Giunta
regionale è competente alla definitiva adozione delle modifiche al testo del
regolamento di che trattasi, anche sulla base delle proposte e contributi che
saranno espressi dal soggetti convocati al presente incontro, di cui verrà
fornito puntuale riscontro nell’istruttoria relativa alla proposta di
deliberazione.
Sulla base di quanta appena illustrato l’Ing. Antonicelli rappresenta
la volontà di portare a compimento l’iter di approvazione delle modifiche in
argomento entro ii termine della presente legislatura, procedendo all’adozione
definitiva del regolamento da parte della Giunta entro i ristretti tempi a
disposizione, pertanto invita tutti i presenti a voler esprimere le proprie
osservazioni, preferibilmente nell’ambito del presente incontro e, comunque,
entro sette giorni al massimo a decorrere dalla data del presente incontro,
trasmettendole esclusivamente a mezzo PEG. Ciò al fine di consentire agli
uffici regionali di poter prendere in considerazione e riscontrare i
contributi che perverranno, nonché di poter istruire la proposta di
deliberazione per l’adozione definitiva delle modifiche at regolamento.
L’incontro prosegue con gli interventi dei rappresentanti degli enti
convocati, secondo quanto di seguito riportato.
Prende la parola Giacomo Amendolara, in rappresentanza dell’ANCE Puglia,
the net consegnare una copia cartacea del contributo reso dall’organizzazione
(Allegato III al presente verbale), chiede, in via preliminare, se in tale fase
di scadenza della legislatura, la deliberazione di giunta regionale di adozione
definitiva delle modifiche al regolamento possa rientrare nell’attività di
ordinaria amministrazione. Per quanto attiene alto schema di modifiche in
discussione, il rappresentante dell’ANCE esprime perplessità in ordine ai
seguenti aspetti:
- art. 4.3. sebbene nella relazione tecnica di accompagnamento alto
schema di modifiche si evidenzi la portata prettamente procedimentale ed
interpretativa delle modifiche stesse, l’eliminazione dell’aggettivo “nuove”
sembrerebbe invece allargare l’ambito di applicazione della VAS per le
modifiche ai piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente
funzionali alla realizzazione di opere, quindi, teoricamente, anche qualsiasi
modifica alle stesse opere;
- art. 7: premesso che le modifiche proposte non rivestono particolare
rilevanza, si esprimono perplessità circa l’effettiva funzionalità della
procedura di registrazione e, soprattutto, della verifica a campione circa la
sussistenza delle condizioni di esclusione, di cui si auspica l’abrogazione,
non essendo peraltro previste da alcuna disposizione regionale;
- art. 8 l’abrogazione delle disposizioni transitorie dovrebbe essere
maggiormente motivata, atteso che, come già fatto osservare in passato
occasioni, esistono di fatto numerosi casi di piani/programmi/varianti
approvati definitivamente senza l’attivazione della VAS per i quali si pone e
si porrà un problema di legittimità e annullabilità, pertanto si ritiene che
sussista ancora l’esigenza di stabilire una disciplina di carattere
transitorio che possa prevedere ad esempio lo svolgimento di una VAS ex post
in tempi brevi e con modalità semplificate, seguendo ad esempio ii modello
della Regione Lazio.
Infine, nell’ottica di assicurare l’effettiva ed efficace integrazione
della VAS nell’iter di approvazione dei piani e programmi approvati in via
definitiva dai Comuni, con riferimento alle competenze trasferite al Comuni
stessi con la Legge
regionale n. 4/2014, l’ANCE chiede che venga avviato il monitoraggio delle
difficolta riscontrate dalle amministrazioni nell’esercizio di tali funzioni per
pater eventualmente intervenire in via correttiva a livello normativo.
In
merito all’adozione definitiva delle suddette modifiche da parte della Giunta
regionale in regime di prorogatio l’Ing. Antonicelli precisa che, a seguito di
opportune interlocuzioni intercorse con la segreteria della Giunta, e stato
accertato che tale provvedimento rientra nelle attività di ordinaria
amministrazione, sia per la natura ed II merito delle modifiche introdotte che
per l’elevato stato di avanzato del relativo iter di approvazione, che, come
anzidetto, ha scontato anche ii passaggio in commissione consiliare.
Con riferimento all’art. 4.3 del Regolamento, ring. Antonicelli chiarisce
e ribadisce che la modifica proposta, cosi come descritto nella relazione
tecnica di accompagnamento, costituisce, invero, un intervento correttivo di
interpretazione autentica volto a dissipare dubbi, emersi nel corso delle prassi
operativa, circa la portata applicativa della disposizione stessa, con
particolare riferimento alla coerenza interna della norma. In tal senso,
l’aggettivo “nuove” non può certamente costituire un limite all’ambito di
applicazione della VAS per le modifiche ai piani urbanistici comunali volte alla
realizzazione di progetti di cui alla successiva lettera a) della norma stessa,
ossia “progetti per i quali è necessaria la valutazione d’impatto ambientale
(VIA) in quanta inclusi negli Allegati II a III della Porte Second° del d.lgs,
152/2006, oppure inclusi nell’Allegato IV se l’autorità competente ne abbia
disposto l’assoggettamento a VIA”, anche in quanta modifiche di progetti
rientranti nelle definizioni espressamente fornite dalla legislazione nazionale
in materia di VIA.
Interviene, a tal riguardo, la Dott.ssa Ruggiero, la
quale fa osservare che l’eliminazione dell’aggettivo “nuove” potrebbe piuttosto
comportare come conseguenza la sottoposizione diretta alla procedura VAS di
piani urbanistici (e bra varianti) funzionali alla realizzazione di progetti di
nuove opere e infrastrutture aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
ma anche di qualsiasi modifica agli stessi, nei casi in cui non possano
ricorrere le condizioni per l’applicazione delle lettere 6.1. b) e 6.1.a),
ovvero dell’art. 7 per i casi di esclusione.
Su tale aspetto l’Ing. Antonicelli assume l’impegno dell’Ufficio VAS a
svolgere, nei prossimi giorni, i necessari approfondimenti affinché possa essere
eventualmente completato l’intervento correttivo proposto, tramite una
integrazione dello schema di modifiche adottato in via provvisoria.
Per
quanto concerne le perplessità espresse sulla funzionalità e l’efficacia della
registrazione del casi di esclusione disciplinate dal regolamento, l’Ing.
Antonicelli evidenzia the tale procedura è stata concepita al fine di coniugare
il principio di proporzionalità con quello di trasparenza e pubblicità
dell’azione amministrativa in materia di VAS. Inoltre essa costituisce,
unitamente alla verifica a campione di sussistenza delle condizioni di
esclusione - essendo entrambe espressamente previste all’art. 7 del regolamento
- un’azione di sistema per il monitoraggio circa l’applicazione della VAS, in
ossequio alle disposizioni del d.lgs. 152/2006 (art. 7, comma 8), della l.r.
44/2012 (art. 20), e dello stesso r.r.
18/2013 (art. 10).
L’Ing. Antonicelli prosegue ricordando che l’intero impianto del r.r.
18/2013 è funzionale a ridurre i margini di incertezza nell’applicazione della
VAS al settore del governo del territorio, poiché inquadra le vane tipologie di
piani afferenti a tale settore nell’ambito della procedura di VAS idonea ed
adeguata da espletare. In particolare, la registrazione del piani esclusi dalla
VAS è limitata a quelle specifiche tipologie di piani urbanistici comunali per
le quali è stato determinato che non possano comportare impatti significativi
sull’ambiente, in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità per
tipologia di piani e programmi espletata nell’ambito dell’iter di adozione del
regolamento di che trattasi, in base ai criteri di cui all’Allegato I, Parte II,
del d.lgs. n. 152/2006, alla luce del contributi resi dai soggetti competenti in
materia ambientale e delle osservazioni del pubblico interessato.
Inoltre, per quanto concerne la trasparenza nell’azione amministrativa in
materia di governo del territorio e di accesso alle informazioni ambientali, ii
rispetto di tali principi generali del nostro ordinamento, come previsti, da
ultimo, con il d.lgs. n. 33/2013, è garantito attraverso l’implementazione di
una procedura telematica gestita da una piattaforma informatizzata accessibile
dal Portale Ambientale Regionale, che consente, sin dall’avvio della
registrazione stessa, la pubblicazione e la consultazione della documentazione
di piano, ivi incluso il provvedimento di verifica a campione, consentendo cosi
anche un controllo diffuso e democratico sull’azione amministrativa delle
pubbliche amministrazioni.
La verifica a campione circa la sussistenza delle condizioni di
esclusione si affianca agli strumenti di trasparenza e pubblicità appena
illustrati quale ulteriore strumento a garanzia dell’interesse pubblico
primario, ossia la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.
Con
Determinazione Dirigenziale n. 12 del 14 gennaio 2014, adottata di concerto tra
i Servizi regionali Assetto del Territorio, Ecologia e Urbanistica, in
ottemperanza a quanto stabilito all’ art.
9, lettera f) del Regolamento VAS, è stata assunta la metodologia di
campionamento del piani urbanistici comunali da selezionare ai fini della
suddetta verifica di sussistenza, prevedendo, in fase di prima applicazione, una
percentuale di campionamento del 10% e del 15% in funzione del numero di piani
urbanistici registrati nel periodo di riferimento temporale di 28 giorni.
Dalla ricognizione ad oggi effettuata circa l’espletamento delle procedure
di registrazione e del provvedimenti di esito delle verifiche a campione emessi
dall’ufficio, emergono i seguenti risultati;
piani registrati: 157
piani selezionati per le verifiche a campione: 45
di cui con esito positivo: 30
di cui con esito negativo: 15 (33%)
Dai dati riportati si evince, in prima luogo, che il consistente ricorso
alla predetta procedura da parte del Comuni e ulteriore testimonianza
dell’avvenuto raggiungimento dell’obiettivo di semplificazione perseguito con il
regolamento regionale VAS. Ciò ha infatti consentito ai proponenti e alle
autorità procedenti di ricevere, nell’arco massimo di 30 giorni, un riscontro
circa l’avvenuto assolvimento degli adempimenti di VAS, laddove, in assenza di
regolamento, avrebbero dovuto attivarsi centinaia di procedure di verifica di
assoggettabilità a VAS a di VAS con tempi di espletamento notevolmente più
lunghi.
In secondo luogo, considerato che la percentuale di verifiche a campione
con esito negativo risulta ancora piuttosto elevata, ad oggi non si ritengono
maturi i tempi per pater procedere alla riduzione della percentuale di
campionamento dei piani, permanendo un numero non trascurabile di
interpretazioni sostanzialmente non corrette in ordine alla effettiva
sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS.
L’Ing. Antonicelli fa osservare che, nonostante la legge regionale VAS
sia vigente ormai da oltre due anni, le autorità procedenti in generale, e
quelle comunali in particolare, continuano ad interpretare la VAS come un mero
adempimento formale da espletare nell’ambito dell’iter di approvazione del piani
e programmi. A dimostrazione di do basterebbe esaminare gli elaborati VAS
prodotti, pubblicati sul portale VAS e sui siti web delle autorità procedenti, i
quali risultano ancora di bassa quanta. Spesso tali documenti non presentano i
contenuti minimi previsti dalla legge, per cui l’autorità competente regionale
interviene nel chiedere le necessarie integrazioni. Inoltre, nonostante la legge
regionale stabilisca in modo puntuale le modalità di integrazione e
coordinamento tra procedure di VAS e processi di pianificazione, nella prassi
applicativa si registra ancora l’esigenza, da parte delle autorità procedenti o
del soggetti proponenti di dover assolvere gli adempimenti in materia di VAS per
procedimenti di approvazione di piani e programmi già avviati, o in stadia di
avanzato sviluppo (ad esempio le Deliberazioni di Giunta o Consiglio Comunale di
adozione del piani, quasi mai comprendono tra gli elaborati di piano il Rapporto
ambientale), raglan per cui l’ufficio regionale viene spesso coinvolto nella
definizione, in corso d’opera, di modalità e strumenti di coordinamento e
ri-allineamento dell’endo-procedimento di VAS, tramite appositi tavoli tecnici
con gli enti locali e i proponenti, note esplicative e di chiarimenti, attività
di front-office e back-office, che appesantiscono notevolmente ii lavoro
dell’ufficia, sottraendo tempo alle istruttorie del provvedimenti da parte del
funzionari.
Per quanto attiene il riscontro alle altre osservazioni formulate da
ANCE, considerati i limitati tempi a disposizione per lo svolgimento
dell’incontro odierno e della necessita di consentire altri interventi, l’ing.
Antonicelli comunica che l’ufficio fornire riscontro per iscritto nell’ambito
della presente procedura, da allegare alla deliberazione di adozione definitiva
delle modifiche regolamentari
Prende la parola l’Ing. Daniele De Fabrizio,
in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce, il quale sottolinea che
i tempi di rilascio del parere motivato di VAS da parte dell’autorità regionale
competente per la VAS, siano ancora notevolmente lunghi, spesso ben oltre i
novanta giorni previsti dalla legge regionale, pertanto chiede che vengano messe
in campo tutte le misure necessarie a garantire tempi certi del procedimento.
L’Ing. Antonicelli precisa, in prima luogo che per quanta attiene la
procedura di VAS di cui agli 9 e ss. della L.R.
44/2012, è bene tener sempre presente che si tratta di un endo-procedimento
dell’iter di approvazione di piani e programmi, nel senso che la VAS costituisce
parte integrante del procedimento di formazione, adozione, approvazione e
attuazione dei piani e programmi, che si sviluppa durante l’intero iter di
formazione degli stessi. Non dimentichiamo che la VAS si attiva anche per
processi di pianificazione motto complessi, quali ad esempio i piani urbanistici
generali o i piani di coordinamento territoriale provinciale, i piani regionali
di settore (trasporti, rifiuti, fondi strutturali), che, per bra stessa natura,
necessitano di tempi di gestione e maturazione piuttosto lunghi, per cui anche
la VAS ne segue inevitabilmente la tempistica. Inoltre si tenga presente che
nelle procedure di VAS l’autorità procedente ossia la pubblica
amministrazione/ente locale che elabora, recepisce e adotta o approva il piano
ha un ruolo propulsivo fondamentale, anche per quanta attiene l’attivazione e
l’espletamento delle vane fasi del procedimento di VAS, in collaborazione con
l’autorita competente, pertanto è anch’essa stessa responsabile della relativa
tempistica di conclusione e attuazione dei piani e programmi.
Per quanto attiene le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS.
L’Ing. Antonicelli ricorda the la legge
regionale n. 04/2014, che ha novellato l’art.
4 della legge regionale, trasferendo ai Comuni le funzioni di autorità
competente per l’espletamento delle suddette verifiche in relazione ai piani e
programmi approvati in via definitiva dal Comuni, con obiettivo di ridistribuire
e decentrare le funzioni amministrative in virtù dei principi di sussidiarietà e
di adeguatezza, sembra aver determinato un miglioramento delle performance, in
relazione ai tempi medi di rilascio dei provvedimenti finali da parte degli
uffici preposti, tendenza sicuramente attestata per gli uffici regionali.
A
tal proposito interviene Massimo Crusi, in rappresentanza dell’Ordine degli
Architetti di Lecce, il quale chiede se la Regione, cui permane la titolarità
della funzione delegata, abbia effettuato un monitoraggio circa l’attuazione
della suddetta delega, ovvero se abbia verificato come vengono esercitate le
funzioni delegate da parte delle amministrazioni comunali competenti con
particolare riferimento all’osservanza ed alla corretta applicazione del
requisiti che la stessa legge regionale VAS stabilisce per l’individuazione
dell’articolazione organizzativa cui affidare le funzioni di autorita
competente.
L’Arch. Giuseppe D’angelo, in rappresentanza dell’Ordine degli
Architetti della Provincia BAT; rappresenta a tal riguardo che, sulla base della
esperienza sinora maturata, si rilevano vani di casi di inerzia dei Comuni
nell’esercitare tale competenza in materia di VAS, nonché l’assenza di adeguate
competenze professionali per l’espletamento di tali funzioni, pertanto ribadisce
la necessita che l’ente regionale verifichi l’operato dei Comuni, anche tramite
l’utilizzo di adeguati strumenti di acquisizione di dati e informazioni,
intervenendo laddove necessario per rimuovere gli ostacoli.
Interviene a tal
riguardo la Dott.ssa Ruggiero, la quale sottolinea che la delega ai Comuni in
materia di VAS è stata conferita per via normativa e non meramente
amministrativa, come invece avveniva secondo ii quadro normativo previgente,
pertanto tale delega si qualifica a tutti gli effetti come conferimento di
funzioni secondo it modello organizzativo del decentramento amministrativo
previsto dalla Costituzione. Ciò significa che il sistema dei controlli e delle
verifiche sull’operato del soggetto delegato deve necessariamente avvenire net
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, in prima luogo del
principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che
assegnano un ruolo centrale alle autonomie locali per l’esercizio decentrato
delle funzioni amministrative, nonché in osservanza alle norme costituzionali e
alle leggi nazionali in materia di poteri sostitutivi. A tal proposito vale la
pena di ricordare che il sistema dei controlli sugli enti locali, negli ultimi
vent’anni, ha subito un profondo processo di riforma, culminato con la modifica
del titolo V della Costituzione, volto al superamento del modello gerarchico,
incentrato sul controllo a carattere demolitorio-sanzionatorio, a favore di un
nuovo modello che prevede un adeguato riparto di competenze e responsabilità tra
i vari livelli di governo, fondato sul principio di leale collaborazione
istituzionale. Ciò sia per quanto riguarda il controllo sugli atti
amministrativi di Regioni e degli enti locali che per quanto attiene ai
controlli sugli organi degli enti locali. Con riferimento al controllo regionale
sugli atti amministrativi degli enti locali, oltre alla totale abolizione del
controllo di merito, e stato notevolmente circoscritto II controllo di
legittimità sugli atti da parte degli organi regionali di controlli, che è
necessario soltanto per determinate tipologie di atti (Statuti, Regolamenti del
Consiglio Comunale, atti di bilancio e rendiconto), mentre è eventuale o
facoltativo in tutti gli altri cast, come puntualmente stabiliti dal d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, e comunque entro i limiti delle illegittimità denunciate, ovvero previa
richiesta o comunicazione scritta e motivata. Pertanto, con riferimento ai
procedimenti di VAS, ring. Antonicelli invita le organizzazioni presenti e gli
ordini professionali a farsi parte attiva net segnalare e denunciare formalmente
tali inadempienze al fine di consentire agli organi preposti nella complessiva
architettura degli istituti di controllo di poter esercitare tali controlli a
tutela degli interessi generali.
Ne consegue che la corretta applicazione
dei requisiti che la stessa legge regionale VAS stabilisce per l’individuazione
dell’articolazione organizzativa cui affidare le funzioni di autorità
competente, pita e deve essere assicurata, da parte della Regione, non tanto
attraverso un puntuale controllo ex post sui singoli atti deliberativi ed
organizzativi delle amministrazioni comunali che, secondo quanta sopra
illustrato, potrebbe comportare il rischio di ledere l’autonomia organizzativa e
gestionale degli enti locali), quanta, piuttosto, attraverso l’emanazione di
direttive, circolari e indicazioni operative, peraltro già contemplate sia dalla
legge regionale VAS che dal regolamento, nell’ambito delle funzioni proprie di
indirizzo e alta sorveglianza dell’ente regionale ed in attuazione del principio
di leale collaborazione istituzionale.
A tal riguardo l’Ing. Antonicelli evidenzia che la problematica della
corretta applicazione della delega da parte dei Comuni pugliesi è strettamente
connessa a quella, pia generate, riguardante l’adeguatezza di tali enti ad
esercitare le funzioni amministrative conferite con legge dalla regione, intesa
come idoneità organizzativa degli enti delegati, che per espressa previsione
costituzionale e un requisito posto alla base del conferimento stesso di
funzioni. Si rammenta che lo stesso articolo
4 della legge
VAS, cosi come novellato dalla 1.04/2014, a fronte dei requisiti declinati
al primo comma, fornisce indirizzi ai Comuni affinché sia garantita tale
adeguatezza e, conseguentemente, la corretta applicazione dei requisiti stessi.
Si consideri, infatti, che i comuni pugliesi risultano già da tempo organizzati
per l’assolvimento di altre funzioni delegate in materia di assetto del
territorio, urbanistica e ambiente (es. le autorizzazioni paesaggistiche) e che
circa 120 comuni (ovvero quasi il 50% dei comuni pugliesi) sono organizzati in
forme associative per l’esercizio di tali funzioni. Per questa la legge
regionale VAS richiama espressamente le norme nazionali che disciplinano tali
modalità organizzative, promuovendone l’attivazione e l’utilizzazione anche per
quanta attiene la VAS, peraltro in piena coerenza can il percorso attivato a
livello nazionale (sia con il d.lgs 267/2000 sia con la legge 7 aprile 2014,
n.56 “Disposizioni suite citta metropolitane, suite province, suite unioni e
fusioni di comuni).
L’Ing. Antonicelli, nel ribadire che nel nuovo quadro costituzionale non
e consentito un controllo regionale successivo di merito del singoli
provvedimenti emanati dal Comuni, fa osservare che, in ogni caso, la verifica di
assoggettabilità a VAS prevede alcune fasi e adempimenti obbligatori che
certamente possono assolvere, già in fase endo-procedimentale, a tale necessita
di controllo e verifica “esterni”, a tutela degli interessi pubblici e privati
coinvolti:
- la pubblicazione della proposta di piano/programma e del rapporto
preliminare di verifica, che consente a chiunque soggetto interessato di poter
visionare gli atti ed eventualmente esprimere osservazioni o segnalazioni;
- la consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale, i quali
offrono i propri contributi istruttori e di valutazione nelle materie di
rispettiva competenza, contributi che circoscrivono in qualche modo la
discrezionalità tecnica dell’autorità procedente e competente, poiché devono
essere debitamente considerati nell’istruttoria volta al rilascio del
provvedimento finale, il cui esito dovrà quindi essere adeguatamente ed
espressamente motivato.
L’Ing. Antonicelli precisa poi che, nelle ipotesi di ritardo, inerzia o
omissioni del Comuni resta fermo l’esercizio del potere sostitutivo da parte
della Regione, secondo le modalità puntualmente disciplinate all’art.
4, comma 7, dalla stessa legge regionale VAS, cui si rimanda per ogni utile
approfondimento. Anche in questa caso, i poteri sostituitivi che vengono
attivati su impulso del soggetti proponenti o di qualunque soggetto interessato
all’emanazione del provvedimento. Pertanto l’Ing. Antonicelli invita le
organizzazioni presenti e gli ordini professionali a farsi parte attiva net
segnalare e denunciare formalmente tali inadempienze al fine di consentire alla
Regione di pater esercitare tale potere a tutela degli interessi generali.
Prende la parola Giacinto Giglio, in rappresentanza di Italia Nostra, il
quale oltre a riservarsi di presentare per iscritto osservazioni suite modifiche
regolamentari in esame entro i tempi sopra disposti, dichiara di condividere
l’abrogazione delle disposizioni transitorie e, per quanta attiene alle
verifiche semplificate nell’ambito del modulo procedimentale SUAP, chiede che
venga maggiormente chiarito che, anche per tali procedimenti, che sono verifiche
di assoggettabilità a tutti gli effetti, restano fermi gli obblighi di
pubblicazione del rapporto preliminare e della proposta di variante stabiliti
della legge VAS, in modo da consentire, anche in questa caso, maggior controllo
e partecipazione da parte del soggetti competenti e del cittadini interessati.
Antonella Morga, in rappresentanza della CGIL Puglia, prende atto
dell’azione coerente e Intelligente intrapresa dalla Regione con la proposta di
modifica di regolamento in esame, che appare ragionevolmente equilibrata net
calibrare la necessita di semplificazione e coordinamento delle procedure
ambientali con il rispetto delle regale poste alla base della tutela degli
interessi pubblici primari coinvolti.
Per quanta attiene la problematica sollevata in ordine alle funzioni
amministrative delegate ai Comuni, si fa osservare che tale elemento emerge
costantemente in tutti i tavoli di concertazione è ed un problema serio su cui
occorre porsi seri interrogativi per intraprendere subito delle azioni
risolutive. Per quanta attiene la carenza di professionalità e di competenze nei
Comuni per lo svolgimento di tali funzioni amministrative, si evidenzia che
questa è anche il risultato di svariati anni di blocco delle assunzioni e
limitazioni del turn-over nelle pubbliche amministrazioni, del costanti tagli di
spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, che significa anche
risorse per la formazione professionale. Sul tema si auspica che si possano
intraprendere con ANCI specifici progetti di investimento nella formazione del
personale, attraverso percorsi di supporta e scambio professionale e formativo
che possano colmare progressivamente tali carenze, anche tramite l’utilizzo del
finanziamenti comunitari della nuova programmazione.
Su tale fronte l’Ing. Antonicelli dichiara il proprio impegno
all’attivazione di interlocuzioni con ANCI per la definizione concordata di
appositi percorsi formativi a sostegno del Comuni nell’esercizio delle funzioni
in materia di VAS, in continuità con il rilevante impegno già messo in campo a
partire dal 2012, in particolare attraverso la collaborazione con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Progetti PON GAT e PON
GAS) e le azioni formative e di assistenza tecnica a favore delle
amministrazioni comunali a valere sul Fondo Sociale Europeo - realizzate in
collaborazione con FormezPA a cavallo dell’entrata in vigore del r.r.
18/2013.
Inoltre ai poteri sostituivi, di cui si è detto, che sono evidentemente
connessi a specifici e singoli casi concreti di accertata inerzia, omissione o
ritardo, la Regione Puglia esercita le proprie funzioni di alta sorveglianza
indirizzo e coordinamento (previste all’art. 3-sexies del d.lgs. 152/2006 e
all’art.
4, comma 6 della l.r. 44/2012) attraverso una serie di azioni di sistema, di
seguito descritte che, anche alla luce delle esigenze e delle richieste espresse
dal presente tavola di audizione del pubblico interessato, dovranno
necessariamente essere sviluppate o potenziate:
1. Monitoraggio circa l’attuazione della VAS net territorio pugliese
secondo quanto stabilito all’art.
20 della legge regionale e all’art.
10 del Regalemento regionale.
In tal senso i Comuni delegati sono già per legge obbligati ad informare
annualmente la Regione circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di
valutazione in corso. Considerato che il 2014 è stato ii prima anno di
operatività della delega ai Comuni, sono in corso di definizione non solo le
modalità del monitoraggio sull’attuazione della VAS, ma più è in generale le
buone pratiche di scambio e condivisione di dati e informazioni &poste
all’art.
19 delta l.r. 44/2012 e inquadrate nel solco del rafforzamento
dell’amministrazione digitate, anche grazie ai servizi informatici sviluppati in
collaborazione con InnovaPuglia S.p.A. nell’ambito del progetto “IDeA -
Infrastruttura di Dati territoriali e Ambientali, finanziato con fondi a valere
sul P.O. FESR 2007-2013, Asse I, Linea 1.5, Azione 1.5.1, giusta DGR n. 934 del
31/03/2010,
2. Emanazione di circolari e di indicazioni operative, cosi come previsto
nello stesso regolamento regionale in materia di procedure di VAS.
Come stabilito all’art. 9 del regolamento regionale, tali indicazioni
operative includeranno anche la predisposizione e l’adozione da parte della
Regione della modulistica e di specifiche tecniche per la redazione e
presentazione della documentazione amministrativa prevista della legge VAS e dal
regolamento stesso, nonché di schemi di raccordo procedimentale per
l’integrazione della VAS nei processi di formazione di specifiche tipologie di
piani e programmi. A tal riguardo, oltre alla già citata determinazione
dirigenziale Ecologia n. 12 del 14/01/2014 sui servizi informatici per la
registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, si
sottolinea l’eccellente risultato conseguito con la emanazione della Circolare
n.4/2015 da parte della Giunta regionale, proposta di concerto dagli Assessorati
alla Qualità dell’Ambiente e del Territorio (DGR n.2570/2014), che ha emanato
puntuali indicazioni operative per la stretta ed efficace integrazione della VAS
nei processi di formazione del piani urbanistici comunali (PUG), che
costituiscono un prezioso e utile strumento operativo a servizio delle
amministrazioni comunali che intraprendono tale complesso percorso
pianificatorio.
3. Azioni di informazione, comunicazione e partecipazione.
In tal senso, come previsto dall’art.
19 della Legge VAS, in attuazione della normativa comunitaria nazionale e
regionale sull’accesso all’informazione e la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali nonché all’accesso alla giustizia in materia ambientale, è
in corso di progettazione il Portale VAS regionale, sezione del Portale
Ambientale Regionale, quale piattaforma informativa per lo scambio di dati e
informazioni tra autorità procedenti, competenti e SCMA del territorio
regionale, sia per le informazioni e i dati ambientali (inclusi i sistemi
informativi anche territoriali presenti sui rispettivi siti web) sia per
l’accesso pubblico alle informazioni relative a tutti i procedimenti di VAS
attivati sul territorio regionale. In continuità con i servizi informatici
richiamati al precedente punto 1, è in corso di implementazione da parte di
InnovaPuglia un sistema di gestione digitale dell’archivio documentale e delle
procedure di VAS, sia a supporto del monitoraggio sull’attuazione della VAS di
cui al punto precedente, sia ai fini di semplificazione e trasparenza
dell’azione amministrativa. Le autorità procedenti e competenti comunali, che
già utilizzano tale piattaforma per le procedure di registrazione del casi di
esclusione, tramite le medesime credenziali di accesso, potranno quindi
utilizzare la piattaforma anche per la gestione del procedimenti verifica,
verifica semplificata e VAS di propria competenza, puntando cosi alla completa
dematerializzazione dell’attivita amministrativa in materia di VAS.
In questo modo qualunque cittadino a portatore d’interesse (inclusi i
proponenti) potrà controllare l’operato delle pubbliche amministrazioni e,
eventualmente, esprimere le proprie osservazioni o effettuare segnalazioni,
richieste di chiarimenti ecc.
4. Al momento, è in fase di avvio un importante intervento di
rafforzamento e supporta della capacita amministrativa in materia di VAS,
nell’ambito del “Programma integrato per il miglioramento delle performance
delle amministrazioni della Regione Puglia” previsto dall’Accordo tra Regione
Puglia e Dipartimento della Funzione Pubblica del 31/07/2012 e attuato
all’interno della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio del Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez PA, la cui Linea 6 è dedicata alla
“Governance delle Valutazioni Ambientali in Puglia” e prevede, entro il mese di
settembre 2015:
a. lo svolgimento di un’indagine di dettaglio sull’esercizio delle
funzioni conferite ai Comuni in materia di VAS, per individuare le criticità
emerse e recepire proposte migliorative;
b. affiancamento ai Comuni per garantire la massima diffusione e la piena
comprensione delle informazioni, degli aggiornamenti normativi e delle
indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di VAS;
c. l’elaborazione di indirizzi in merito alla progettazione degli assetti
organizzativi necessari a garantire ii rispetto dei principi di autonomia
amministrativa dell’autorità competente dall’autorità procedente e di adeguata
competenza tecnica in materia di VAS - e l’accompagnamento nell’attuazione dei
modelli scelti dalle singole amministrazioni comunali, con particolare
attenzione alle forme associative.
5. Infine, sempre nell’ambito dell’intervento di rafforzamento della
capacita amministrativa illustrato al precedente punto 4, sarà svolta una
analisi dei fabbisogni in termini di competenze e conoscenze dei Comuni
relativamente ai processi di VAS, finalizzata anche alla pianificazione di
interventi formativi e di assistenza tecnica che saranno avviati in continuità
con le azioni già in corso. Non essendovi altre richieste di interventi, alle
ore 12.00 l’Ing. Antonicelli dichiara concluso l’incontro, ringraziando i
presenti per la disponibilità accordata e per gli utili contributi espressi, di
cui si darà atto e riscontro nell’istruttoria volta alla definitiva adozione
delle modifiche regolamentari di che trattasi, e rammentando il termine di sette
giorni stabilito per la presentazione in forma scritta dei pareri e delle
osservazioni suite schema di modifica proposto.
Firmato: Il funzionario
verbalizzante
Il Dirigente del servizio Ecologia
dott.ssa Simona
Ruggiero
Ing. Antonello Antonicelli
Vedi allegati
Allegati:
1. Stampa PEC del 24/04/2015 e del 27/04/2015 di invio della Nota di
convocazione prot. AOO_089-0005600 del 24/04/2014 e relativi
allegati;
2. Foglio presenze audizione del pubblico del 4 maggio
2015;
3. Contributo ANCE “Proposte di modifica al Regolamento regionale in tema
di VAS –DGR n. 374 del 03/03/2015 – Osservazioni” – aprile 2015;
Allegato II (Riscontro dei contributi del pubblico
interessato)
Allegato III (Piani urbanistici comunali da sottoporre a
VAS)
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 8 giugno 2015