IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.42,
comma 2, lett.c) L.
R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44,
comma 1,L.
R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 1818 del 8/10/ 2013 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
CAPO I
ASPETTI GENERALI
Art. 1
Oggetto e
finalità del Regolamento
1.1 Il presente
regolamento disciplina i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS)
e verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi afferenti al settore
della pianificazione territoriale o della destinazione d’uso dei suoli, per i
quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente.
1.2 Il regolamento
è emanato in attuazione della legge
regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica) - di seguito, legge VAS -, ed in particolare
dell’articolo 1 (comma 4) e dell’articolo 3 (commi 11 e 12), coerentemente con
le disposizioni della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. (di seguito, decreto), con
particolare riferimento all’articolo 7 (comma 7) e compatibilmente con i
principi fondamentali dettati nel medesimo decreto, nonché nel rispetto della
legislazione dell’Unione Europea (UE).
Art. 2
Definizioni
2.1 Ai fini del
presente regolamento, ferme restando le definizioni dell’articolo 2 della legge
VAS e quelle contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in
materia di governo del territorio, si assumono le seguenti ulteriori
definizioni:
a) piani
urbanistici comunali: piani e programmi afferenti al settore della
pianificazione territoriale e della destinazione d’uso dei suoli - sia generali
sia attuativi, e incluse le relative modifiche - formati ai sensi della
normativa nazionale e regionale vigente in materia di governo del territorio
nella Regione Puglia, e per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di
autorità procedente ai sensi della lettera f, comma 1, articolo 2 della legge
VAS;
b) piani
urbanistici comunali di riqualificazione: piani urbanistici comunali che
interessano ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati,
finalizzati a interventi di recupero, rigenerazione urbana, ristrutturazione
urbanistica o riqualificazione, comunque definita ai sensi della normativa
vigente in materia di governo del territorio;
c) piani
urbanistici comunali di nuova costruzione, i piani urbanistici comunali,
differenti da quelli di riqualificazione definiti alla lettera 2.1.b, che
costituiscono il quadro di riferimento per la realizzazione di interventi di
nuova costruzione, così come definiti dalla normativa vigente in materia
edilizia;
d) zone ad elevata
sensibilità ambientale: le zone del territorio regionale - identificate
nell’Allegato 1 in ragione della ricognizione delle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative volte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio
culturale - nelle quali si ritiene più probabile che l’attuazione di piani
urbanistici comunali comporti impatti significativi sull’ambiente, in
applicazione del principio di precauzione;
e) piccole aree ad
uso locale - a condizione che non siano interessate da funzioni urbane o
ambientali sovralocali nei termini stabiliti al comma 4.3:
I. per i piani
urbanistici comunali di riqualificazione, le aree che si estendono su una
superficie territoriale inferiore o uguale a 40 ettari (oppure a 20 ettari nella
zone ad elevata sensibilità ambientale);
II. per i piani
urbanistici comunali di nuova costruzione, le aree che si estendono su una
superficie territoriale inferiore o uguale a 20 ettari (oppure a 10 ettari nella
zone ad elevata sensibilità ambientale).
CAPO II
PROCEDURE DI VAS DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI
Art. 3
Modalità per
la definizione dell’ambito di applicazione delle procedure di VAS
3.1 I
piani urbanistici comunali rientrano nell’ambito di applicazione della VAS, così
come definito dalla normativa nazionale e regionale vigente.
3.2 Le
ulteriori modalità per l’individuazione dei piani urbanistici comunali da
sottoporre alle procedure di VAS disciplinate dal presente regolamento sono
emanate in attuazione della lettera c, comma 7, articolo 7 del decreto, alla
luce di quanto disposto agli artt. 1 (comma 4) e 3 (commi 11 e 12) della legge
VAS, in esito alla verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e
programmi ivi prevista.
3.3 Ai sensi della legge
regionale 9 marzo 2009, n. 3 (Norme in materia di regolamento edilizio), i
nuovi regolamenti edilizi e le relative modifiche (nonché le modifiche agli
strumenti urbanistici vigenti che riguardino esclusivamente il regolamento
edilizio ivi contenuto) non rientrano nell’ambito di applicazione della VAS, in
quanto non possono contenere norme di carattere urbanistico (come stabilito al
comma 4, articolo 1 della predetta legge).
Art. 4
Piani
urbanistici comunali da sottoporre a VAS
4.1 Fatto salvo
quanto disposto agli articoli 6 e 7, i seguenti piani urbanistici comunali sono
sottoposti alla VAS disciplinata dagli articoli da 9
a 15
della legge
VAS:
a) piani
urbanistici generali, formati ai sensi della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio);
b) piani urbanistici comunali di riqualificazione che
interessano superfici superiori a 40 ettari, oppure superiori a 20 ettari (nelle
zone ad elevata sensibilità ambientale)
c) piani urbanistici comunali di
nuova costruzione che interessano superfici superiori a 20 ettari, oppure
superiori a 10 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);
d)
modifiche di piani urbanistici comunali che non possono essere considerate
minori - ai sensi di quanto disposto all’articolo 5;
e) piani urbanistici
comunali soggetti alla valutazione d’incidenza - livello II “valutazione
appropriata”, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
f)
piani urbanistici comunali, in esito alla verifica di assoggettabilità (anche
semplificata) prevista agli articoli 5 e 6, laddove l’autorità competente
disponga in tal senso.
4.2 La VAS relativa a modifiche che non possono
essere considerate minori di piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS, si
limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati
precedentemente considerati, e si svolge secondo modalità semplificate
concordate fra l’autorità procedente e l’autorità competente, sentiti i soggetti
competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, nel corso
della fase di impostazione della VAS prevista all’articolo 9
della legge
VAS.
4.3 Fatto salvo quanto disposto alle lettere 6.1.a e 6.1.b, e
all’articolo 7 (ad eccezione del punto 7.2.a.viii e delle lettere 7.2.i [e
7.2.j]), sono sottoposti a VAS i piani urbanistici comunali che definiscono
il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti di [nuove]
infrastrutture, impianti, opere o spazi attrezzati destinati a funzioni urbane o
ambientali sovralocali, come di seguito individuati: (1)
a) progetti per i
quali è necessaria la valutazione d’impatto ambientale (VIA) in quanto inclusi
negli Allegati II o III della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, oppure inclusi
nell’Allegato IV se l’autorità competente ne abbia disposto l’assoggettamento a
VIA;
b) nuovi progetti il cui ambito territoriale di riferimento o bacino di
utenza, individuati ai sensi della pertinente normativa di settore nazionale e
regionale vigente, sia uguale o superiore all’intero territorio o popolazione
comunale, ovvero modifiche di progetti che rendono il relativo ambito
territoriale di riferimento o bacino di utenza uguale o superiore all'intero
territorio o popolazione comunale, ai sensi delle pertinente normativa di
settore. (2)
4.4 Le procedure di
VIA dei progetti e di VAS dei piani urbanistici comunali funzionali alla loro
realizzazione si svolgono secondo modalità coordinate o comuni, alle condizioni
e nei termini stabiliti all’articolo 17
della legge
VAS.
4.5 La VAS relativa ai piani urbanistici comunali che
risultavano adottati alla data di entrata in vigore della legge VAS è effettuata
anteriormente alla loro approvazione.
(1) Alinea così
modificato dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n. 16..
(2) Lettera così modificata dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n.
16.
Art. 5
Piani
urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS
5.1 Fatto salvo
quanto disposto agli articoli 6 e 7, i seguenti piani urbanistici comunali sono
sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS prevista all’articolo 8
della legge
VAS (di seguito, verifica):
a) piani
urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici inferiori o
uguali a 40 ettari, oppure inferiori o uguali a 20 ettari (nelle zone ad elevata
sensibilità ambientale);
b) piani urbanistici comunali di nuova costruzione
che interessano superfici inferiori o uguali a 20 ettari, oppure inferiori o
uguali a 10 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);
c)
modifiche minori ai piani urbanistici comunali, ivi incluse:
I. modifiche ai
piani urbanistici comunali che riguardano piccole aree ad uso locale, come
definite alla lettera 2.1.e;
II. modifiche ai piani urbanistici comunali che
non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite
negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle
dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi;
d) piani
urbanistici comunali non esplicitamente menzionati nel presente regolamento.
5.2 La verifica relativa a piani urbanistici comunali che risultavano
adottati alla data di entrata in vigore della legge
VAS è effettuata anteriormente alla loro approvazione.
Art. 6
Piani
urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS
semplificata
6.1
Fatto salvo quanto disposto all’articolo 7, i seguenti piani urbanistici
comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS semplificata
(di seguito, verifica semplificata) prevista al comma 7, articolo 8 della legge
VAS, secondo la procedura descritta al comma 6.2:
a) strumenti
attuativi di piani urbanistici comunali generali già sottoposti a VAS, qualora
non comportino variante ma lo strumento sovraordinato in sede di VAS non abbia
dettato tutti i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle
trasformazioni previste, così come definiti alla lettera 7.2.f;
b) le
disposizioni della lettera 6.1.a si applicano anche agli strumenti attuativi
che interessano aree oggetto di modifiche ai piani urbanistici comunali
generali già sottoposte a VAS o a verifica, anche semplificata;
c)
modifiche minori, come definite alla lettera 5.1.c, di piani urbanistici
comunali che siano già stati sottoposti a VAS oppure a verifica di
assoggettabilità a VAS;
d) fatto salvo quanto previsto alla lettera 7.2.b,
modifiche obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all’adeguamento a
disposizioni normative o a piani e programmi sovraordinati, finalizzati alla
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale;
e) strumenti attuativi di
Piani Regolatori Generali e Programmi di Fabbricazione vigenti, le cui
caratteristiche coincidano con quelle dei piani urbanistici comunali definiti
alla lettera 5.1.a, a condizione che siano elaborati coerentemente con i
criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi
(limitatamente alla Parte II - Criteri per perseguire la qualità dell’assetto
urbano), emanati con deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n.
2753;
f) piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente
funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di
approvazione prevedano il ricorso alla conferenza di servizi - prevista agli
articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e s.m.i., o alle pertinenti normative di settore -,ivi inclusi
i procedimenti per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici
generali mediante il modulo procedimentale dello Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 e alla Delib.G.R. 2581/2011 , ad esclusione dei
casi di procedure coordinate o comuni di VIA dei progetti e di VAS dei piani e
programmi, disciplinate al comma 5, articolo 17 della legge VAS. (3)
6.2 Nel caso di
piani urbanistici comunali individuati al comma 6.1,
l’autorità procedente:
- presenta
un’istanza all’autorità competente, corredando la comunicazione di idonea
documentazione che attesti l’applicabilità delle condizioni per la verifica
semplificata e definisca i potenziali effetti significativi sull’ambiente che
siano stati precedentemente considerati (al fine di evitare duplicazioni nelle
valutazioni), nonché del rapporto preliminare di verifica e dell’elenco degli
enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale
- individuati secondo le disposizioni, rispettivamente, degli artt. 5
e 6
della legge
VAS;
- avvia, contestualmente alla presentazione dell’istanza, la
consultazione degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in
materia ambientale, mettendo a disposizione degli stessi il rapporto
preliminare di verifica;
- comunica all’autorità competente, in esito alla
predetta consultazione, eventuali osservazioni e controdeduzioni;
gli enti
consultati:
- rendono il parere all’autorità competente e all’autorità
procedente entro quindici giorni dalla richiesta, fatta salva la possibilità
di rappresentare entro il medesimo termine la necessità di ulteriori
approfondimenti, nel qual caso il parere è comunque reso entro trenta giorni;
l’autorità competente:
- comunica all’autorità procedente, entro
quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, l’eventuale necessità di
integrare l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti
territoriali interessati o il rapporto preliminare di verifica;
- adotta
il provvedimento di verifica entro sessanta giorni dalla presentazione
dell’istanza, anche qualora gli enti consultati non si siano espressi nei
termini previsti. (4)
6.2–bis.
Nei casi di cui alle lettere 6.1.f, al fine di perseguire la razionalizzazione e
il coordinamento delle procedure, in ossequio ai principi di economicità e di
semplificazione dell'azione amministrativa, anche al fine di prevenire
duplicazioni nelle valutazioni ed in ossequio alle previsioni del comma 3, articolo 10 della legge regionale n.
44/2012 e ss.mm.ii., la verifica di assoggettabilità a VAS
semplificata si integra nel modulo procedimentale della Conferenza di Servizi,
secondo le seguenti modalità, fermo restando il rispetto delle disposizioni di
cui al precedente comma 6.2., nonché delle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii:
il responsabile del procedimento dell'amministrazione che indice la Conferenza
di Servizi (ovvero il responsabile del SUAP) in qualità di autorità procedente:
• concorda con l'autorità competente
per la VAS l'elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti
competenti in materia ambientale (di cui, rispettivamente, agli
artt. 5 e
6 della L.R. n. 44/2012);
• invita alla conferenza di servizi
l'autorità competente per la VAS e gli enti di cui al precedente punto 1,
mettendo loro a disposizione anche la documentazione prescritta dall'
art. 8 della L.R. n. 44/2012 e dando
evidenza dell'integrazione procedimentale in modo da consentire agli stessi di
rendere, in seno alla Conferenza di Servizi, le proprie osservazioni in merito
alla verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente all'espressione
dell'eventuale parere di propria competenza ai sensi di legge;
• rende, anche in seno alla Conferenza
di Servizi, eventuali controdeduzioni ai contributi e/o pareri resi dagli enti
convocati, nonché ulteriori elementi conoscitivi utili alla valutazione della
significatività dei possibili impatti sull'ambiente;
• acquisisce il provvedimento
conclusivo di verifica di assoggettabilità a VAS dell'autorità competente per
la VAS in tempo utile per la conclusione dei lavori della predetta conferenza
dei servizi;
• in caso di esclusione dalla
procedura VAS di cui agli
art.
19-15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.,
provvede al recepimento delle eventuali prescrizioni nel verbale conclusivo
della Conferenza di Servizi ai fini della definitiva approvazione da parte
dell'organo competente;
• in caso di assoggettamento alla
procedura VAS di cui agli
art.
19-15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii
può sospendere, d'intesa con il soggetto proponente, i lavori della
Conferenza di Servizi nelle more della svolgimento della suddetta procedura,
fermo restando l'espletamento della stessa ai fini della definitiva
approvazione da parte dell'organo preposto
(5)
6.3 La verifica
semplificata relativa a piani urbanistici comunali che risultavano adottati alla
data di entrata in vigore della legge
VAS è effettuata anteriormente alla loro approvazione.
6.4 Per tutto
quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell’articolo 8
della legge
VAS.
(3)
Lettera così modificata dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n.
16.
(4)
Alinea così modificato dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n.
16.
(5) Comma aggiunto dall’allegato III al
Reg. reg. 8 giugno 2015, n.
16.
Art. 7
Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS
7.1
L’esclusione dalle procedure di VAS dei piani urbanistici comunali non esonera
l’autorità procedente o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati
in materia ambientale, con particolare riferimento alla valutazione d’incidenza
dei progetti, e alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA - ai
sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
7.2 Per i seguenti
piani urbanistici comunali si ritengono assolti gli adempimenti in materia di
VAS, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun
punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4:
a) modifiche ai
piani urbanistici comunali, che si riferiscono a:
I. correzione
di meri errori negli elaborati scritto-grafici
II. verifica di
perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica
del piano;
III. precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro
esecuzione;
IV. adeguamento o rettifica di limitata entità delle
perimetrazioni degli strumenti urbanistici attuativi, derivanti dalle
precisazioni e modifiche definite ai punti i, ii, e iii della presente
lettera;
V. modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio
edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457;
VI. modifiche di perimetrazioni dei
comparti di intervento previsti all’articolo 15
della legge
regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione
della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all’articolo 51
della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e s.m.i.,
o all’articolo14
della l.r.
20/2001, nonché delle unità di minimo intervento - a condizione che non
comportino incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle
dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi;
VII. modifiche ai piani urbanistici comunali
attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali
omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d’uso
ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle
altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti
parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano
una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
VIII. modifiche ai piani
urbanistici comunali generali che non comportano incremento del
dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità
territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti
parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in
edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli
strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle
dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi;
IX. modifiche ai piani urbanistici comunali
recanti mera reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio;
b) modifiche
obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all’adeguamento a
disposizioni normative o a piani e programmi sovraordinati finalizzati alla
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, in caso di esclusivo
recepimento delle prescrizioni che non comporta incremento del dimensionamento
insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque
definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori
derivanti da aree a differente destinazione;
c) piani
urbanistici comunali di riqualificazione ivi comprese le varianti agli
strumenti urbanistici generali da approvare mediante il modulo procedimentale
del SUAP di cui al D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 che interessano
superfici inferiori o uguali a 4 ettari, oppure inferiori o uguali a 2 ettari
(nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché: (6)
I. non derivino
dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al
punto 7.2.a.vi,
II. non debbano essere sottoposti alla valutazione
d’incidenza - livello II “valutazione appropriata”, e
III. non prevedano
interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone
territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti;
d) piani
urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d’uso
del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano
superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5
ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:
I. non derivino
dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al
punto 7.2.a.vi,
II. non debbano essere sottoposti alla valutazione
d’incidenza - livello II “valutazione appropriata” -,
III. non
riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure
aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale
Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente
contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee “A”
dei piani urbanistici comunali generali vigenti,
IV. non prevedano
l’espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della
normativa nazionale e regionale vigente, e
V. non comportino ampliamento
o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m3, oppure
superiore a 5.000 m3 (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);
e) piani
urbanistici comunali di nuova costruzione ivi comprese le varianti agli
strumenti urbanistici generali da approvare mediante il modulo procedimentale
del SUAP di cui al D.P.R.
del 7 settembre 2010, n. 160 riguardanti le destinazioni d’uso del
territorio per attività produttive - industriali, artigianali, commerciali,
terziarie, o turistico-ricettive -, che interessano superfici inferiori o
uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad
elevata sensibilità ambientale), purché: (6)
I. non derivino
dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al
punto 7.2.a.vi,
II. non debbano essere sottoposti alla valutazione
d’incidenza - livello II “valutazione appropriata” -,
III. non
costituiscano il quadro di riferimento per la realizzazione di opere
soggette alle procedure di autorizzazione integrata ambientale, prevenzione
del rischio di incidente rilevante, o localizzazione delle industrie
insalubri di prima classe,
IV. non riguardino zone di protezione
speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento
idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di
Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse
nazionale, aree in cui risulti necessario adottare misure di risanamento
della qualità dell’aria ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e s.m.i., o zone territoriali
omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti,
V. non
prevedano l’espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai
sensi della normativa nazionale e regionale vigente, e
VI. non
comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a
5.000 m3, oppure superiore a 2.500 m3 (nelle zone ad elevata sensibilità
ambientale) - la predetta volumetria è incrementata del 100% nel caso in cui
l’intervento sia localizzato in un’area produttiva paesisticamente ed
ecologicamente attrezzata, oppure riguardi la trasformazione od ampliamento
di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 (sistema comunitario di ecogestione e audit),
o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001;
f) gli strumenti
attuativi di piani urbanistici comunali generali già sottoposti a VAS, qualora
non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS detti i
limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni
previste, definendo in particolare tutti i seguenti aspetti:
I. l’assetto
localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali,
II.
gli indici di fabbricabilità,
III. gli usi ammessi e
IV. i contenuti
di livello progettuale, con particolare riferimento alle altezze massime
consentite, ai rapporti di copertura, ai distacchi, agli indici di
permeabilità dei suoli, e agli indici di piantumazione (o ai corrispondenti
parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale generale), nonché agli
altri contenuti stabiliti nel piano urbanistico comunale generale ai fini
dell’applicazione della d.g.r. n. 2753 del 14/12/2010;
g) le
disposizioni della lettera 7.2.f si applicano anche agli strumenti attuativi
che interessano aree oggetto di modifiche ai piani urbanistici comunali
generali già sottoposte a VAS o a verifica, a condizione che ciò sia
espressamente disposto nel provvedimento conclusivo della VAS o della
verifica;
h) fatto salvo
quanto disposto al comma 7.6, i piani urbanistici comunali direttamente ed
esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di singole opere ivi
comprese le varianti agli strumenti urbanistici generali da approvare mediante
il modulo procedimentale del SUAP di cui al D.P.R. del 7 settembre 2010, n.
160 , a condizione che i possibili impatti sull’ambiente siano già stati
valutati secondo una delle seguenti modalità: (6)
I. nel corso di
processi di VAS relativi alla pianificazione di settore, alla programmazione
delle opere pubbliche e degli interventi di sostegno allo sviluppo, o alla
pianificazione territoriale;
II. nell’ambito di procedure coordinate o
comuni di VIA dei progetti e di VAS dei piani e programmi, disciplinate al
comma 5, articolo 17
della legge
VAS.
i) i piani
urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente volti all’adeguamento
tecnico-funzionale di infrastrutture di mobilità esistenti, a condizione che
gli interventi previsti ricadano nell’area di pertinenza o nelle fasce di
rispetto delle medesime infrastrutture;
[j) le
modifiche minori ai piani urbanistici comunali ai sensi della lettera 5.1.b,
determinate dall’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari; ] (7)
7.3 La sussistenza
delle condizioni cui è subordinata l’esclusione dalle procedure di VAS dei piani
urbanistici comunali individuati al comma 7.2 e sottoposti alla registrazione
prevista al comma 7.4, è soggetta a verifiche a campione svolte dall’autorità
competente per la VAS in sede regionale, secondo le modalità stabilite al
medesimo comma 7.4 e sulla base di una metodologia di campionamento definita ai
sensi dell’articolo 9.
7.4 Ai fini della registrazione dei piani
urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, individuati al comma 7.2:
l’autorità procedente per la VAS in sede regionale : (6)
- trasmette
all’autorità competente un’attestazione redatta e sottoscritta della
stessa autorità procedente della sussistenza delle specifiche condizioni
di esclusione dalle procedure di VAS per un determinato piano urbanistico
comunale - allegando i documenti necessari allo svolgimento dell’eventuale
verifica da parte dell’autorità competente, così individuati: (6)
• copia dell’atto
amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico
comunale;
• elaborati del piano urbanistico comunale;
• eventuali
contributi, pareri e osservazioni pertinenti al piano urbanistico comunale,
già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti
territoriali interessati;
- la
predetta comunicazione è effettuata esclusivamente per via telematica
attraverso il Portale VAS previsto all’articolo 19
della legge
VAS, a far data dalla sua attivazione;
- dà atto della conclusione
della procedura di registrazione prevista al presente comma, nonché
dell’eventuale verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione, nei
provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici
comunali - tale funzione è demandata all’organo o ente competente
all’approvazione, laddove esso non coincida con l’autorità procedente;
l’autorità competente:
- pubblica sul proprio sito informatico - o, a
far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto all’articolo 19
della legge
VAS - la documentazione relativa alla procedura di registrazione, inclusi
i provvedimenti conclusivi della verifica di sussistenza delle condizioni di
esclusione dalle procedure di VAS, prevista al comma 7.3;
- per i piani
urbanistici comunali selezionati ai fini della predetta verifica in base alla
metodologia di campionamento definita ai sensi dell’articolo 9, comunica
all’autorità procedente l’avvio del relativo procedimento entro trenta giorni
dalla trasmissione dell’attestazione e dei documenti necessari alla verifica;
- consulta, se necessario, determinati soggetti competenti in materia
ambientale o enti territoriali interessati, nonché i Servizi regionali
competenti in materia di governo del territorio;
- conclude il
procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione
entro trenta giorni dal relativo avvio, con un provvedimento espresso che - in
caso di esito negativo -, illustra le ragioni ostative all’applicazione delle
pertinenti condizioni di esclusione, e indica a quale procedura di VAS debba
essere sottoposto il piano urbanistico comunale;
gli enti consultati:
- forniscono entro quindici giorni eventuali chiarimenti all’autorità
competente in merito alla sussistenza dei requisiti di esclusione - è fatta
salva la possibilità di rappresentare entro il medesimo termine la necessità
di ulteriori approfondimenti, nel qual caso il parere è comunque reso entro
trenta giorni.
7.5 La
registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS è
svolta precedentemente all’adozione del piano urbanistico comunale, laddove
prevista, e comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione. Per i
piani urbanistici comunali che risultavano adottati alla data di entrata in
vigore della legge
VAS, la predetta registrazione è effettuata anteriormente all’approvazione.
7.6 Al fine di facilitare l’applicazione delle disposizioni del comma 7,
articolo 3
della legge
VAS, si fornisce di seguito, in via preliminare, un elenco ricognitivo dei
provvedimenti di autorizzazione di opere singole - disciplinati dalla normativa
nazionale vigente - che, in quanto hanno per legge l’effetto di variante ai
piani urbanistici comunali, comportano l’esclusione dall’ambito di applicazione
della VAS delle predette varianti:
a) autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (e per le
relative varianti sostanziali), ai sensi dell’articolo 208 del decreto -
oppure l’autorizzazione integrata ambientale per i medesimi impianti ai sensi
dell’articolo 29-sexies del decreto, in virtù del rinvio operato al comma 11
dell’articolo 29-quater del medesimo decreto;
b) approvazione del progetto
di bonifica in siti potenzialmente contaminati o in siti di interesse
nazionale, ai sensi - rispettivamente - dell’articolo 242 (comma 7) e
dell’articolo 252 (comma 6) del decreto;
c) autorizzazione unica per la
costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa
vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ai sensi dell’articolo 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e s.m.i.;
d)
approvazione da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) dei progetti di infrastrutture e insediamenti produttivi
strategici di preminente interesse nazionale, ai sensi del comma 7, articolo
165 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i.;
e) approvazione da parte del CIPE dei
progetti di insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per
l’approvvigionamento energetico, ai sensi del comma 5, articolo 179 del d.lgs.
163/2006.
f) autorizzazione alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma
sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e le regioni ai sensi del comma 240, articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191 - disciplinata dal comma 6, articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge
11 agosto 2014, n. 116 ; (8)
g) provvedimento di approvazione dei
progetti definitivi delle opere previste dai piani d'ambito per il servizio
idrico integrato, disciplinati all'articolo 149 del decreto - come disposto
dall'art. 158-bis del medesimo decreto, introdotto dalla lettera h, comma 1,
articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (8)
7.7 Con riferimento alla
disposizione di cui al comma 9, lettera f), dell'articolo 3 della legge
regionale VAS, concernente le varianti urbanistiche determinate
dall'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
l'autorità procedente si assume la piena ed esclusiva responsabilità in ordine
alla corretta applicazione delle definizioni di "piccole aree a livello locale"
e di "modifiche minori" ai sensi degli articoli 2, comma1, lettera e) e 5, comma
1, lettera c) del presente regolamento. (9)
(6)
Alinea così modificato dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n.
16.
(7)
Lettera soppressa dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n.
16.
(8)
Lettera aggiunta dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n.
16.
(9) Comma aggiunto dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n.
16.
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 8
Disposizioni
transitorie (10)
[8.1 Fatto salvo quanto disposto al comma 8.2, le
procedure di VAS avviate precedentemente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento
dell’avvio del procedimento.
8.2 L’autorità procedente - sentito il
proponente -, può richiedere all’autorità competente:
a)
l’applicazione dell’articolo 7 ad un procedimento di verifica di
assoggettabilità in corso - a tal fine:
- l’autorità procedente trasmette
all’autorità competente un’attestazione della sussistenza delle pertinenti
condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, motivata sulla base delle
specifiche caratteristiche del piano urbanistico comunale e delle aree
interessate;
- l’autorità competente verifica la sussistenza delle
condizioni di esclusione, entro trenta giorni dalla trasmissione
dell’attestazione e secondo le disposizioni del comma 7.4;
- in caso di
esito positivo, l’autorità competente conclude il procedimento di verifica di
assoggettabilità applicando le pertinenti disposizioni dell’articolo 7, e
l’autorità procedente ne dà atto nei provvedimenti di adozione e approvazione
definitiva dei piani urbanistici comunali;
- in caso di esito negativo,
l’autorità competente comunica all’autorità procedente che non sussistono le
condizioni per l’applicazione dell’articolo 7, e conclude il procedimento di
verifica di assoggettabilità ai sensi delle norme vigenti al momento del suo
avvio.
b)
l’applicazione dell’articolo 4 ad un procedimento di verifica di
assoggettabilità in corso - a tal fine:
- l’autorità procedente trasmette
all’autorità competente una richiesta motivata sulla base delle specifiche
caratteristiche del piano urbanistico comunale e delle aree interessate;
-
l’autorità competente verifica la sussistenza delle condizioni per
l’assoggettamento del piano urbanistico comunale alla VAS disciplinata dagli
artt. da 9 a 15 della l.r.
44/2012, entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta;
- in caso di esito positivo, l’autorità competente conclude il
procedimento di verifica, assoggettando il piano urbanistico comunale a VAS ai
sensi dell’articolo 4;
- in caso di esito negativo, l’autorità competente
ne dà comunicazione all’autorità procedente e conclude il procedimento di
verifica di assoggettabilità ai sensi delle norme vigenti al momento del suo
avvio. ]
(10) Articolo soppresso dall’allegato III al
Reg. reg. 8 giugno 2015, n.
16.
Art. 9
Indicazioni
operative
9.1 All’autorità
competente per la VAS in sede regionale - di concerto con i Servizi regionali
competenti in materia di governo del territorio - sono demandati l’adozione,
(entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento) e
l’aggiornamento di indicazioni operative concernenti le procedure di VAS dei
piani urbanistici comunali. Le indicazioni operative sono pubblicate sul sito
informatico della predetta autorità competente o, a far data dalla sua
attivazione, sul Portale VAS previsto all’articolo 19 della legge VAS.
9.2 Le indicazioni operative, adottate nel rispetto del decreto, della
legge VAS e del presente regolamento, e coerentemente con gli analoghi indirizzi
pubblicati sul proprio sito informatico dal Ministero per la Tutela
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, includono:
a) modelli e
specifiche tecniche per la redazione e la presentazione su supporto
informatico dei documenti amministrativi previsti dalla legge
VAS e dal presente regolamento;
b) schemi di raccordo procedimentale
per l’integrazione della VAS nei processi di formazione di tipologie
specifiche di piani urbanistici comunali;
c) contenuti minimi del rapporto
preliminare (di verifica o di orientamento), del rapporto ambientale, della
sintesi non tecnica, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in
merito al monitoraggio;
d) aggiornamento dell’elenco ricognitivo (fornito
in via preliminare al comma 7.6) delle norme nazionali la cui applicazione, in
combinato disposto con le previsioni del comma 7, articolo 3
dellalegge
VAS, determina l’esclusione dei piani urbanistici comunali dalle procedure
di VAS;
e) cartografia digitale delle “zone ad elevata sensibilità
ambientale” identificate nell’Allegato I;
f) metodologia di campionamento
dei piani urbanistici comunali da selezionare ai fini del controllo previsto
al comma 7.3.
Art. 10
Disposizioni
finali
10.1
L’autorità competente per la VAS in sede regionale cura la raccolta e la
pubblicazione di informazioni relative ai provvedimenti adottati e ai
procedimenti svolti in applicazione del presente regolamento, nell’ambito delle
attività di monitoraggio dell’attuazione della VAS in Puglia previste
all’articolo 20
della legge
VAS.
10.2 L’Assessorato regionale con compiti di tutela, protezione
e valorizzazione ambientale, di concerto con quello titolare delle funzioni in
materia di governo del territorio, propone le opportune modifiche e integrazioni
al presente regolamento - anche in seguito alla segnalazione di eventuali
criticità nel corso delle attività di monitoraggio richiamate al comma 10.1.
10.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente
regolamento, si applicano le disposizioni della legge
VAS.
Dato a Bari, addì 9
ottobre 2013
ALLEGATO I
(vedasi allegato)
Individuazione
delle zone ad elevata sensibilità ambientale
SOMMARIO DELLE
RUBRICHE
CAPO I:
ASPETTI GENERALI
Art. 1 Oggetto e
finalità del regolamento
Art. 2 Definizioni
CAPO II:
PROCEDURE DI VAS DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI
Art. 3 Modalità per
la definizione dell’ambito di applicazione delle procedure di VAS
Art. 4
Piani urbanistici comunali da sottoporre a VAS
Art. 5 Piani urbanistici
comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS
Art. 6 Piani
urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS
semplificata
Art. 7 Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi
dalle procedure di VAS
CAPO III:
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 8 Disposizioni transitorie
Art. 9 Indicazioni operative
Art. 10 Disposizioni finali
ALLEGATO I:
Individuazione delle zone ad elevata sensibilità ambientale