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Regolamento Vigente

Anno
2013
Numero
18
Data
09/10/2013
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali
Note
Bollettino n° 134 pubblicato il 15-10-2013
Allegati

 



IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art.42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1,L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1818 del 8/10/ 2013 di adozione del Regolamento;


EMANA


Il seguente Regolamento:


CAPO I
ASPETTI GENERALI


Art. 1

 

Oggetto e finalità del Regolamento


1.1 Il presente regolamento disciplina i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) e verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale o della destinazione d’uso dei suoli, per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente.

 

1.2 Il regolamento è emanato in attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) - di seguito, legge VAS -, ed in particolare dell’articolo 1 (comma 4) e dell’articolo 3 (commi 11 e 12), coerentemente con le disposizioni della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. (di seguito, decreto), con particolare riferimento all’articolo 7 (comma 7) e compatibilmente con i principi fondamentali dettati nel medesimo decreto, nonché nel rispetto della legislazione dell’Unione Europea (UE).


Art. 2

 

Definizioni


2.1 Ai fini del presente regolamento, ferme restando le definizioni dell’articolo 2 della legge VAS e quelle contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia di governo del territorio, si assumono le seguenti ulteriori definizioni:

a) piani urbanistici comunali: piani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale e della destinazione d’uso dei suoli - sia generali sia attuativi, e incluse le relative modifiche - formati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di governo del territorio nella Regione Puglia, e per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente ai sensi della lettera f, comma 1, articolo 2 della legge VAS;

b) piani urbanistici comunali di riqualificazione: piani urbanistici comunali che interessano ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati, finalizzati a interventi di recupero, rigenerazione urbana, ristrutturazione urbanistica o riqualificazione, comunque definita ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

c) piani urbanistici comunali di nuova costruzione, i piani urbanistici comunali, differenti da quelli di riqualificazione definiti alla lettera 2.1.b, che costituiscono il quadro di riferimento per la realizzazione di interventi di nuova costruzione, così come definiti dalla normativa vigente in materia edilizia;

d) zone ad elevata sensibilità ambientale: le zone del territorio regionale - identificate nell’Allegato 1 in ragione della ricognizione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative volte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale - nelle quali si ritiene più probabile che l’attuazione di piani urbanistici comunali comporti impatti significativi sull’ambiente, in applicazione del principio di precauzione;

e) piccole aree ad uso locale - a condizione che non siano interessate da funzioni urbane o ambientali sovralocali nei termini stabiliti al comma 4.3:

I. per i piani urbanistici comunali di riqualificazione, le aree che si estendono su una superficie territoriale inferiore o uguale a 40 ettari (oppure a 20 ettari nella zone ad elevata sensibilità ambientale);

II. per i piani urbanistici comunali di nuova costruzione, le aree che si estendono su una superficie territoriale inferiore o uguale a 20 ettari (oppure a 10 ettari nella zone ad elevata sensibilità ambientale).


CAPO II
PROCEDURE DI VAS DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI


Art. 3

 

Modalità per la definizione dell’ambito di applicazione delle procedure di VAS


3.1 I piani urbanistici comunali rientrano nell’ambito di applicazione della VAS, così come definito dalla normativa nazionale e regionale vigente.

3.2 Le ulteriori modalità per l’individuazione dei piani urbanistici comunali da sottoporre alle procedure di VAS disciplinate dal presente regolamento sono emanate in attuazione della lettera c, comma 7, articolo 7 del decreto, alla luce di quanto disposto agli artt. 1 (comma 4) e 3 (commi 11 e 12) della legge VAS, in esito alla verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi ivi prevista.

3.3 Ai sensi della legge regionale 9 marzo 2009, n. 3 (Norme in materia di regolamento edilizio), i nuovi regolamenti edilizi e le relative modifiche (nonché le modifiche agli strumenti urbanistici vigenti che riguardino esclusivamente il regolamento edilizio ivi contenuto) non rientrano nell’ambito di applicazione della VAS, in quanto non possono contenere norme di carattere urbanistico (come stabilito al comma 4, articolo 1 della predetta legge).


Art. 4

 

Piani urbanistici comunali da sottoporre a VAS


4.1 Fatto salvo quanto disposto agli articoli 6 e 7, i seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla VAS disciplinata dagli articoli da 9 a 15 della legge VAS:

a) piani urbanistici generali, formati ai sensi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio);
b) piani urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici superiori a 40 ettari, oppure superiori a 20 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale)
c) piani urbanistici comunali di nuova costruzione che interessano superfici superiori a 20 ettari, oppure superiori a 10 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);
d) modifiche di piani urbanistici comunali che non possono essere considerate minori - ai sensi di quanto disposto all’articolo 5;
e) piani urbanistici comunali soggetti alla valutazione d’incidenza - livello II “valutazione appropriata”, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
f) piani urbanistici comunali, in esito alla verifica di assoggettabilità (anche semplificata) prevista agli articoli 5 e 6, laddove l’autorità competente disponga in tal senso.

4.2 La VAS relativa a modifiche che non possono essere considerate minori di piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati, e si svolge secondo modalità semplificate concordate fra l’autorità procedente e l’autorità competente, sentiti i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, nel corso della fase di impostazione della VAS prevista all’articolo 9 della legge VAS.

4.3 Fatto salvo quanto disposto alle lettere 6.1.a e 6.1.b, e all’articolo 7 (ad eccezione del punto 7.2.a.viii e delle lettere 7.2.i [e 7.2.j]), sono sottoposti a VAS i piani urbanistici comunali che definiscono il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti di [nuove] infrastrutture, impianti, opere o spazi attrezzati destinati a funzioni urbane o ambientali sovralocali, come di seguito individuati: (1)

 

a) progetti per i quali è necessaria la valutazione d’impatto ambientale (VIA) in quanto inclusi negli Allegati II o III della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, oppure inclusi nell’Allegato IV se l’autorità competente ne abbia disposto l’assoggettamento a VIA;
b) nuovi progetti il cui ambito territoriale di riferimento o bacino di utenza, individuati ai sensi della pertinente normativa di settore nazionale e regionale vigente, sia uguale o superiore all’intero territorio o popolazione comunale, ovvero modifiche di progetti che rendono il relativo ambito territoriale di riferimento o bacino di utenza uguale o superiore all'intero territorio o popolazione comunale, ai sensi delle pertinente normativa di settore. (2)

4.4 Le procedure di VIA dei progetti e di VAS dei piani urbanistici comunali funzionali alla loro realizzazione si svolgono secondo modalità coordinate o comuni, alle condizioni e nei termini stabiliti all’articolo 17 della legge VAS.

4.5 La VAS relativa ai piani urbanistici comunali che risultavano adottati alla data di entrata in vigore della legge VAS è effettuata anteriormente alla loro approvazione.

(1) Alinea così modificato dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n. 16..

(2) Lettera così modificata dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n. 16.

 

 


Art. 5

 

Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS


5.1 Fatto salvo quanto disposto agli articoli 6 e 7, i seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS prevista all’articolo 8 della legge VAS (di seguito, verifica):

a) piani urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici inferiori o uguali a 40 ettari, oppure inferiori o uguali a 20 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);
b) piani urbanistici comunali di nuova costruzione che interessano superfici inferiori o uguali a 20 ettari, oppure inferiori o uguali a 10 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);
c) modifiche minori ai piani urbanistici comunali, ivi incluse:

I. modifiche ai piani urbanistici comunali che riguardano piccole aree ad uso locale, come definite alla lettera 2.1.e;
II. modifiche ai piani urbanistici comunali che non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

d) piani urbanistici comunali non esplicitamente menzionati nel presente regolamento.

5.2 La verifica relativa a piani urbanistici comunali che risultavano adottati alla data di entrata in vigore della legge VAS è effettuata anteriormente alla loro approvazione.


Art. 6

 

Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata


6.1 Fatto salvo quanto disposto all’articolo 7, i seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS semplificata (di seguito, verifica semplificata) prevista al comma 7, articolo 8 della legge VAS, secondo la procedura descritta al comma 6.2:

 

a) strumenti attuativi di piani urbanistici comunali generali già sottoposti a VAS, qualora non comportino variante ma lo strumento sovraordinato in sede di VAS non abbia dettato tutti i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, così come definiti alla lettera 7.2.f;
b) le disposizioni della lettera 6.1.a si applicano anche agli strumenti attuativi che interessano aree oggetto di modifiche ai piani urbanistici comunali generali già sottoposte a VAS o a verifica, anche semplificata;
c) modifiche minori, come definite alla lettera 5.1.c, di piani urbanistici comunali che siano già stati sottoposti a VAS oppure a verifica di assoggettabilità a VAS;
d) fatto salvo quanto previsto alla lettera 7.2.b, modifiche obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all’adeguamento a disposizioni normative o a piani e programmi sovraordinati, finalizzati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale;
e) strumenti attuativi di Piani Regolatori Generali e Programmi di Fabbricazione vigenti, le cui caratteristiche coincidano con quelle dei piani urbanistici comunali definiti alla lettera 5.1.a, a condizione che siano elaborati coerentemente con i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (limitatamente alla Parte II - Criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano), emanati con deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2753;
f) piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedano il ricorso alla conferenza di servizi - prevista agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i., o alle pertinenti normative di settore -,ivi inclusi i procedimenti per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il modulo procedimentale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e alla Delib.G.R. 2581/2011 , ad esclusione dei casi di procedure coordinate o comuni di VIA dei progetti e di VAS dei piani e programmi, disciplinate al comma 5, articolo 17 della legge VAS. (3)

6.2 Nel caso di piani urbanistici comunali individuati al comma 6.1,
l’autorità procedente:

- presenta un’istanza all’autorità competente, corredando la comunicazione di idonea documentazione che attesti l’applicabilità delle condizioni per la verifica semplificata e definisca i potenziali effetti significativi sull’ambiente che siano stati precedentemente considerati (al fine di evitare duplicazioni nelle valutazioni), nonché del rapporto preliminare di verifica e dell’elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale - individuati secondo le disposizioni, rispettivamente, degli artt. 5 e 6 della legge VAS;
- avvia, contestualmente alla presentazione dell’istanza, la consultazione degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale, mettendo a disposizione degli stessi il rapporto preliminare di verifica;
- comunica all’autorità competente, in esito alla predetta consultazione, eventuali osservazioni e controdeduzioni;
gli enti consultati:
- rendono il parere all’autorità competente e all’autorità procedente entro quindici giorni dalla richiesta, fatta salva la possibilità di rappresentare entro il medesimo termine la necessità di ulteriori approfondimenti, nel qual caso il parere è comunque reso entro trenta giorni;
l’autorità competente:
- comunica all’autorità procedente, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, l’eventuale necessità di integrare l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati o il rapporto preliminare di verifica;
- adotta il provvedimento di verifica entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, anche qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti. (4)

6.2–bis.  Nei casi di cui alle lettere 6.1.f, al fine di perseguire la razionalizzazione e il coordinamento delle procedure, in ossequio ai principi di economicità e di semplificazione dell'azione amministrativa, anche al fine di prevenire duplicazioni nelle valutazioni ed in ossequio alle previsioni del comma 3, articolo 10 della legge regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii., la verifica di assoggettabilità a VAS semplificata si integra nel modulo procedimentale della Conferenza di Servizi, secondo le seguenti modalità, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 6.2., nonché delle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii: il responsabile del procedimento dell'amministrazione che indice la Conferenza di Servizi (ovvero il responsabile del SUAP) in qualità di autorità procedente:

•  concorda con l'autorità competente per la VAS l'elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale (di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 44/2012);
•  invita alla conferenza di servizi l'autorità competente per la VAS e gli enti di cui al precedente punto 1, mettendo loro a disposizione anche la documentazione prescritta dall'art. 8 della L.R. n. 44/2012 e dando evidenza dell'integrazione procedimentale in modo da consentire agli stessi di rendere, in seno alla Conferenza di Servizi, le proprie osservazioni in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente all'espressione dell'eventuale parere di propria competenza ai sensi di legge;
•  rende, anche in seno alla Conferenza di Servizi, eventuali controdeduzioni ai contributi e/o pareri resi dagli enti convocati, nonché ulteriori elementi conoscitivi utili alla valutazione della significatività dei possibili impatti sull'ambiente;
•  acquisisce il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VAS dell'autorità competente per la VAS in tempo utile per la conclusione dei lavori della predetta conferenza dei servizi;
•  in caso di esclusione dalla procedura VAS di cui agli art. 19-15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., provvede al recepimento delle eventuali prescrizioni nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi ai fini della definitiva approvazione da parte dell'organo competente;
•  in caso di assoggettamento alla procedura VAS di cui agli art. 19-15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii  può sospendere, d'intesa con il soggetto proponente, i lavori della Conferenza di Servizi nelle more della svolgimento della suddetta procedura, fermo restando l'espletamento della stessa ai fini della definitiva approvazione da parte dell'organo preposto (5)

6.3 La verifica semplificata relativa a piani urbanistici comunali che risultavano adottati alla data di entrata in vigore della legge VAS è effettuata anteriormente alla loro approvazione.
6.4 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 8 della legge VAS.

(3) Lettera così modificata dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n. 16.

(4) Alinea così modificato dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n. 16.

(5) Comma aggiunto dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n. 16.



Art. 7

Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS


7.1 L’esclusione dalle procedure di VAS dei piani urbanistici comunali non esonera l’autorità procedente o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alla valutazione d’incidenza dei progetti, e alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA - ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

7.2 Per i seguenti piani urbanistici comunali si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4:

a) modifiche ai piani urbanistici comunali, che si riferiscono a:

I. correzione di meri errori negli elaborati scritto-grafici
II. verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
III. precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;
IV. adeguamento o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni degli strumenti urbanistici attuativi, derivanti dalle precisazioni e modifiche definite ai punti i, ii, e iii della presente lettera;
V. modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
VI. modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all’articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e s.m.i., o all’articolo14 della l.r. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento - a condizione che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
VII. modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d’uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
VIII. modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (co­munque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
IX. modifiche ai piani urbanistici comunali recanti mera reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio;

b) modifiche obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all’adeguamento a disposizioni normative o a piani e programmi sovraordinati finalizzati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni che non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione;

c) piani urbanistici comunali di riqualificazione ivi comprese le varianti agli strumenti urbanistici generali da approvare mediante il modulo procedimentale del SUAP di cui al D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 che interessano superfici inferiori o uguali a 4 ettari, oppure inferiori o uguali a 2 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché: (6)

I. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,
II. non debbano essere sottoposti alla valutazione d’incidenza - livello II “valutazione appropriata”, e
III. non prevedano interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti;

d) piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d’uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:

I. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,
II. non debbano essere sottoposti alla valutazione d’incidenza - livello II “valutazione appropriata” -,
III. non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti,
IV. non prevedano l’espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, e
V. non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m3, oppure superiore a 5.000 m3 (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);

e) piani urbanistici comunali di nuova costruzione ivi comprese le varianti agli strumenti urbanistici generali da approvare mediante il modulo procedimentale del SUAP di cui al D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160  riguardanti le destinazioni d’uso del territorio per attività produttive - industriali, artigianali, commerciali, terziarie, o turistico-ricettive -, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché: (6)

I. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,
II. non debbano essere sottoposti alla valutazione d’incidenza - livello II “valutazione appropriata” -,
III. non costituiscano il quadro di riferimento per la realizzazione di opere soggette alle procedure di autorizzazione integrata ambientale, prevenzione del rischio di incidente rilevante, o localizzazione delle industrie insalubri di prima classe,
IV. non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale, aree in cui risulti necessario adottare misure di risanamento della qualità dell’aria ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e s.m.i., o zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti,
V. non prevedano l’espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, e
VI. non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 5.000 m3, oppure superiore a 2.500 m3 (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale) - la predetta volumetria è incrementata del 100% nel caso in cui l’intervento sia localizzato in un’area produttiva paesisticamente ed ecologicamente attrezzata, oppure riguardi la trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sistema comunitario di ecogestione e audit), o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001;

f) gli strumenti attuativi di piani urbanistici comunali generali già sottoposti a VAS, qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS detti i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, definendo in particolare tutti i seguenti aspetti:

I. l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali,
II. gli indici di fabbricabilità,
III. gli usi ammessi e
IV. i contenuti di livello progettuale, con particolare riferimento alle altezze massime consentite, ai rapporti di copertura, ai distacchi, agli indici di permeabilità dei suoli, e agli indici di piantumazione (o ai corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale generale), nonché agli altri contenuti stabiliti nel piano urbanistico comunale generale ai fini dell’applicazione della d.g.r. n. 2753 del 14/12/2010;

g) le disposizioni della lettera 7.2.f si applicano anche agli strumenti attuativi che interessano aree oggetto di modifiche ai piani urbanistici comunali generali già sottoposte a VAS o a verifica, a condizione che ciò sia espressamente disposto nel provvedimento conclusivo della VAS o della verifica;

h) fatto salvo quanto disposto al comma 7.6, i piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di singole opere ivi comprese le varianti agli strumenti urbanistici generali da approvare mediante il modulo procedimentale del SUAP di cui al D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 , a condizione che i possibili impatti sull’ambiente siano già stati valutati secondo una delle seguenti modalità: (6)

I. nel corso di processi di VAS relativi alla pianificazione di settore, alla programmazione delle opere pubbliche e degli interventi di sostegno allo sviluppo, o alla pianificazione territoriale;
II. nell’ambito di procedure coordinate o comuni di VIA dei progetti e di VAS dei piani e programmi, disciplinate al comma 5, articolo 17 della legge VAS.

i) i piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente volti all’adeguamento tecnico-funzionale di infrastrutture di mobilità esistenti, a condizione che gli interventi previsti ricadano nell’area di pertinenza o nelle fasce di rispetto delle medesime infrastrutture;

[j) le modifiche minori ai piani urbanistici comunali ai sensi della lettera 5.1.b, determinate dall’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; ] (7)

7.3 La sussistenza delle condizioni cui è subordinata l’esclusione dalle procedure di VAS dei piani urbanistici comunali individuati al comma 7.2 e sottoposti alla registrazione prevista al comma 7.4, è soggetta a verifiche a campione svolte dall’autorità competente per la VAS in sede regionale, secondo le modalità stabilite al medesimo comma 7.4 e sulla base di una metodologia di campionamento definita ai sensi dell’articolo 9.

7.4 Ai fini della registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, individuati al comma 7.2:
l’autorità procedente per la VAS in sede regionale  : (6)

 

- trasmette all’autorità competente un’attestazione redatta e sottoscritta della stessa autorità procedente  della sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS per un determinato piano urbanistico comunale - allegando i documenti necessari allo svolgimento dell’eventuale verifica da parte dell’autorità competente, così individuati: (6)

• copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
• elaborati del piano urbanistico comunale;
• eventuali contributi, pareri e osservazioni pertinenti al piano urbanistico comunale, già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;

 

- la predetta comunicazione è effettuata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale VAS previsto all’articolo 19 della legge VAS, a far data dalla sua attivazione;
- dà atto della conclusione della procedura di registrazione prevista al presente comma, nonché dell’eventuale verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione, nei provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali - tale funzione è demandata all’organo o ente competente all’approvazione, laddove esso non coincida con l’autorità procedente;
l’autorità competente:
- pubblica sul proprio sito informatico - o, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto all’articolo 19 della legge VAS - la documentazione relativa alla procedura di registrazione, inclusi i provvedimenti conclusivi della verifica di sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, prevista al comma 7.3;
- per i piani urbanistici comunali selezionati ai fini della predetta verifica in base alla metodologia di campionamento definita ai sensi dell’articolo 9, comunica all’autorità procedente l’avvio del relativo procedimento entro trenta giorni dalla trasmissione dell’attestazione e dei documenti necessari alla verifica;
- consulta, se necessario, determinati soggetti competenti in materia ambientale o enti territoriali interessati, nonché i Servizi regionali competenti in materia di governo del territorio;
- conclude il procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione entro trenta giorni dal relativo avvio, con un provvedimento espresso che - in caso di esito negativo -, illustra le ragioni ostative all’applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione, e indica a quale procedura di VAS debba essere sottoposto il piano urbanistico comunale;
gli enti consultati:
- forniscono entro quindici giorni eventuali chiarimenti all’autorità competente in merito alla sussistenza dei requisiti di esclusione - è fatta salva la possibilità di rappresentare entro il medesimo termine la necessità di ulteriori approfondimenti, nel qual caso il parere è comunque reso entro trenta giorni.

7.5 La registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS è svolta precedentemente all’adozione del piano urbanistico comunale, laddove prevista, e comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione. Per i piani urbanistici comunali che risultavano adottati alla data di entrata in vigore della legge VAS, la predetta registrazione è effettuata anteriormente all’approvazione.

7.6 Al fine di facilitare l’applicazione delle disposizioni del comma 7, articolo 3 della legge VAS, si fornisce di seguito, in via preliminare, un elenco ricognitivo dei provvedimenti di autorizzazione di opere singole - disciplinati dalla normativa nazionale vigente - che, in quanto hanno per legge l’effetto di variante ai piani urbanistici comunali, comportano l’esclusione dall’ambito di applicazione della VAS delle predette varianti:

 

a) autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (e per le relative varianti sostanziali), ai sensi dell’articolo 208 del decreto - oppure l’autorizzazione integrata ambientale per i medesimi impianti ai sensi dell’articolo 29-sexies del decreto, in virtù del rinvio operato al comma 11 dell’articolo 29-quater del medesimo decreto;
b) approvazione del progetto di bonifica in siti potenzialmente contaminati o in siti di interesse nazionale, ai sensi - rispettivamente - dell’articolo 242 (comma 7) e dell’articolo 252 (comma 6) del decreto;
c) autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e s.m.i.;
d) approvazione da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) dei progetti di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, ai sensi del comma 7, articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i.;
e) approvazione da parte del CIPE dei progetti di insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l’approvvigionamento energetico, ai sensi del comma 5, articolo 179 del d.lgs. 163/2006.
f)  autorizzazione alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi del comma 240, articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - disciplinata dal comma 6, articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ; (8)

g)  provvedimento di approvazione dei progetti definitivi delle opere previste dai piani d'ambito per il servizio idrico integrato, disciplinati all'articolo 149 del decreto - come disposto dall'art. 158-bis del medesimo decreto, introdotto dalla lettera h, comma 1, articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (8)
7.7  Con riferimento alla disposizione di cui al comma 9, lettera f), dell'articolo 3 della legge regionale VAS, concernente le varianti urbanistiche determinate dall'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, l'autorità procedente si assume la piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla corretta applicazione delle definizioni di "piccole aree a livello locale" e di "modifiche minori" ai sensi degli articoli 2, comma1, lettera e) e 5, comma 1, lettera c) del presente regolamento. (9)
 

(6) Alinea così modificato dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n. 16.

(7) Lettera soppressa dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n. 16.

(8) Lettera aggiunta dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n. 16.
(9) Comma aggiunto dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n. 16.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 8

 

Disposizioni transitorie (10)


[8.1 Fatto salvo quanto disposto al comma 8.2, le procedure di VAS avviate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento.
8.2 L’autorità procedente - sentito il proponente -, può richiedere all’autorità competente:

 

a) l’applicazione dell’articolo 7 ad un procedimento di verifica di assoggettabilità in corso - a tal fine:
- l’autorità procedente trasmette all’autorità competente un’attestazione della sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, motivata sulla base delle specifiche caratteristiche del piano urbanistico comunale e delle aree interessate;
- l’autorità competente verifica la sussistenza delle condizioni di esclusione, entro trenta giorni dalla trasmissione dell’attestazione e secondo le disposizioni del comma 7.4;
- in caso di esito positivo, l’autorità competente conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità applicando le pertinenti disposizioni dell’articolo 7, e l’autorità procedente ne dà atto nei provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali;
- in caso di esito negativo, l’autorità competente comunica all’autorità procedente che non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’articolo 7, e conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi delle norme vigenti al momento del suo avvio.

b) l’applicazione dell’articolo 4 ad un procedimento di verifica di assoggettabilità in corso - a tal fine:
- l’autorità procedente trasmette all’autorità competente una richiesta motivata sulla base delle specifiche caratteristiche del piano urbanistico comunale e delle aree interessate;
- l’autorità competente verifica la sussistenza delle condizioni per l’assoggettamento del piano urbanistico comunale alla VAS disciplinata dagli artt. da 9 a 15 della
l.r. 44/2012, entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta;
- in caso di esito positivo, l’autorità competente conclude il procedimento di verifica, assoggettando il piano urbanistico comunale a VAS ai sensi dell’articolo 4;
- in caso di esito negativo, l’autorità competente ne dà comunicazione all’autorità procedente e conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi delle norme vigenti al momento del suo avvio
. ]


(10) Articolo soppresso dall’allegato III al Reg. reg. 8 giugno 2015, n. 16.

 

 

Art. 9

 

Indicazioni operative

9.1 All’autorità competente per la VAS in sede regionale - di concerto con i Servizi regionali competenti in materia di governo del territorio - sono demandati l’adozione, (entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento) e l’aggiornamento di indicazioni operative concernenti le procedure di VAS dei piani urbanistici comunali. Le indicazioni operative sono pubblicate sul sito informatico della predetta autorità competente o, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto all’articolo 19 della legge VAS.

9.2 Le indicazioni operative, adottate nel rispetto del decreto, della legge VAS e del presente regolamento, e coerentemente con gli analoghi indirizzi pubblicati sul proprio sito informatico dal Ministero per la Tutela dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, includono:

a) modelli e specifiche tecniche per la redazione e la presentazione su supporto informatico dei documenti amministrativi previsti dalla legge VAS e dal presente regolamento;
b) schemi di raccordo procedimentale per l’integrazione della VAS nei processi di formazione di tipologie specifiche di piani urbanistici comunali;
c) contenuti minimi del rapporto preliminare (di verifica o di orientamento), del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio;
d) aggiornamento dell’elenco ricognitivo (fornito in via preliminare al comma 7.6) delle norme nazionali la cui applicazione, in combinato disposto con le previsioni del comma 7, articolo 3 dellalegge VAS, determina l’esclusione dei piani urbanistici comunali dalle procedure di VAS;
e) cartografia digitale delle “zone ad elevata sensibilità ambientale” identificate nell’Allegato I;
f) metodologia di campionamento dei piani urbanistici comunali da selezionare ai fini del controllo previsto al comma 7.3.


Art. 10

 

Disposizioni finali


10.1 L’autorità competente per la VAS in sede regionale cura la raccolta e la pubblicazione di informazioni relative ai provvedimenti adottati e ai procedimenti svolti in applicazione del presente regolamento, nell’ambito delle attività di monitoraggio dell’attuazione della VAS in Puglia previste all’articolo 20 della legge VAS.

10.2 L’Assessorato regionale con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, di concerto con quello titolare delle funzioni in materia di governo del territorio, propone le opportune modifiche e integrazioni al presente regolamento - anche in seguito alla segnalazione di eventuali criticità nel corso delle attività di monitoraggio richiamate al comma 10.1.

10.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge VAS.

Dato a Bari, addì 9 ottobre 2013 

 

ALLEGATO I (vedasi allegato)

Individuazione delle zone ad elevata sensibilità ambientale

 

 

 


SOMMARIO DELLE RUBRICHE


CAPO I:
ASPETTI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
Art. 2 Definizioni


CAPO II:
PROCEDURE DI VAS DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI

Art. 3 Modalità per la definizione dell’ambito di applicazione delle procedure di VAS
Art. 4 Piani urbanistici comunali da sottoporre a VAS
Art. 5 Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS
Art. 6 Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata
Art. 7 Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS


CAPO III:
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8 Disposizioni transitorie
Art. 9 Indicazioni operative
Art. 10 Disposizioni finali

ALLEGATO I: Individuazione delle zone ad elevata sensibilità ambientale