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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2017
Numero
4
Data
29/03/2017
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia
Note
Bollettino n° 39 Supplemento pubblicato il 30-03-2017
Allegati

 



Art. 1

Finalità

1. La presente legge attua le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell’organismo nocivo Xylella fastidiosa (di seguito organismo specificato) e individua la strategia della Regione Puglia ai fini di tutelare il paesaggio, l’ambiente, la salute, l’identità e l’economia delle aree colpite.

 

Art. 2

Rilevamento o presenza sospetta dell’organismo specificato

1. Chiunque venga a conoscenza della presenza dell’organismo specificato ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

2. Il Servizio fitosanitario regionale registra tale informazione e ne dà immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

3. Il Servizio fitosanitario regionale, qualora sia stato informato della presenza anche presunta dell’organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per accertare tale segnalazione.

4. Il Servizio fitosanitario regionale informa immediatamente della presenza anche presunta dell’organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare chiunque ha sotto il suo controllo piante potenzialmente colpite dall’organismo specificato.

 

Art. 3

Definizione della zona delimitata

1. Se la presenza dell’organismo specificato è confermata, il Servizio fitosanitario regionale definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al comma 2, di seguito denominata “zona delimitata”.

2. La zona delimitata è costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto:

a) la zona infetta comprende tutte le piante che risultano contagiate dall’organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell’organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime;

b) la zona cuscinetto ha una larghezza di 10 km, intorno alla zona infetta.

3. Se la presenza dell’organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è immediatamente modificata di conseguenza.

4. Se, in base al piano di monitoraggio di cui all’articolo 4 in una parte della zona delimitata non viene rilevata la presenza dell’organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona.

 

Art. 4

Ispezioni e monitoraggio sul territorio regionale relative all’organismo specificato

1. Il Servizio fitosanitario regionale effettua costantemente indagini ufficiali sulle piante specificate, per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato, sulla base di uno specifico piano annuale di monitoraggio regionale.

2. Le indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell’organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o di piante ospiti dell’organismo specificato definite ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione europea, di seguito denominate “piante ospiti”, nonché di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell’organismo specificato.

3. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 è attuato attraverso indagini ufficiali condotte da ispettori/agenti fitosanitari, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, anche in assenza del proprietario/conduttore, secondo linee guida adottate dal Servizio fitosanitario regionale. Il monitoraggio consiste in esami visivi e nel prelievo di campioni per le relative analisi, effettuati nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo specificato. I campioni sono analizzati esclusivamente presso laboratori accreditati dal Servizio fitosanitario regionale.

4. Nell’ambito del piano di monitoraggio regionale di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale conduce al momento opportuno ispezioni annuali nelle seguenti zone:

a) zona cuscinetto;

b) zona infetta, entro la distanza di 20 km dal confine con la zona cuscinetto.

La zona da ispezionare è suddivisa in una griglia con aree di 100 m per 100 m. La presenza dell’organismo specificato è controllata in ciascuna di tali maglie.

5. Nelle aree indenni, le indagini di cui al comma 1 devono concentrarsi in aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell’organismo specificato, quali ad esempio:

a) aree con sintomi di deperimento degli impianti di piante specificate;

b) vie di comunicazione su cui insistono piante specificate per alberature stradali;

c) aree in cui è svolta attività di produzione e commercio concernente le piante specificate;

d) aree non coltivate o abbandonate, aree parco o simili, aree turistiche.

6. Nella zona cuscinetto e nell’area indenne si effettua anche il monitoraggio degli insetti vettori e potenziali vettori. Campioni di insetti vettori accertati o potenziali, al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio, saranno sottoposti a test analitici al fine di rilevare anticipatamente la presenza dell’organismo specificato nel territorio. Nel caso in cui dalle analisi risulta la presenza di insetti che hanno acquisito il batterio, si procede al campionamento di tutte le piante specificate presenti sul luogo di ritrovamento.

7. Il Servizio fitosanitario regionale comunica mensilmente al Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui al comma 1, al fine di confermare lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza, secondo le modalità indicate, fornendo almeno i seguenti elementi:

a) numero, tipologia di siti ispezionati e loro coordinate geografiche;

b) numero di campioni analizzati, la specie e i relativi risultati;

c) mappa del territorio sottoposto a monitoraggio.

 

Art. 5

Misure di eradicazione

1. Il Servizio fitosanitario regionale, che ha stabilito la zona delimitata di cui alla lettera b), comma 2, articolo 3, dispone in tale zona le misure di cui ai commi 2,3,4,5,6 del presente articolo.

2. Il Servizio fitosanitario regionale dispone e controlla la rimozione immediata della pianta risultata infetta dall’organismo specificato agli esami di laboratorio.

3. Immediatamente dopo aver individuato una pianta infetta, il Servizio fitosanitario regionale dispone, nel raggio di 100 m, l’abbattimento di tutte le piante ospiti presenti nonché il campionamento e l’analisi delle piante specificate. Nel caso di piante erbacee e arbustive ospiti di Xylella, è possibile prevedere l’immediata rimozione della pianta nel raggio di 100 m. (1)

4. Nel raggio di 100 m dalla pianta infetta si dispone l’attuazione delle operazioni necessarie alla lotta al vettore che, in relazione al ciclo dell’insetto, possono consistere in sfalcio/triturazione di tutte le piante erbacee, lavorazione superficiale del terreno, ovvero trattamenti con prodotti fitosanitari previsti nel “Disciplinare regionale di difesa integrata”.

5. Nelle more dell’esecuzione di quanto previsto al comma 4, al fine di evitare la diffusione del batterio, l’areale contenuto nel raggio di 100 m dalla pianta infetta verrà isolato dal contesto esterno con protezioni meccaniche quali incappucciamento degli alberi ovvero recinto di protezione con rete di altezza adeguata.

La protezione sarà accompagnata da idonea potatura e dalle operazioni necessarie per la lotta al vettore conosciuto e potenziali: sfalcio di tutte le essenze erbacee, lavorazione del terreno dopo lo sfalcio, trattamenti con prodotti fitosanitari previsti nel “Disciplinare regionale di difesa integrata”.

6. Il Servizio fitosanitario regionale adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo specificato, applicando un approccio integrato, secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.

 (1) Per interpretazione autentica vedi art 1, l.r. 37/2017, comma1

 

Art. 6

Misure di contenimento

1. In deroga all’articolo 5, solo nelle zone infette di cui all’articolo 3, comma alla lettera a), comma 2, dell’articolo 3, il Servizio fitosanitario regionale applica misure di contenimento, come indicato al comma 2.

2. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante che sono risultate infette dall’organismo specificato se si trovano in una delle seguenti ubicazioni:

a) entro il raggio di 200 m dai siti, salvo diverse specificazioni da parte di norme sovraordinate;

b) in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico, identificati dal Servizio fitosanitario regionale;

c) all’interno delle zone di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b). (2)

3. Il Servizio fitosanitario regionale, entro il raggio di 100 m attorno alle piante di cui al comma 2, e che risultano essere state colpite dall’organismo specificato, effettua un campionamento e analisi sulle piante ospiti, in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31. Le analisi sono effettuate a intervalli regolari e almeno due volte l’anno.

(2) Per interpretazione autentica vedi art 2, l.r. 37/2017, comma1

 

Art. 7

Ulteriori disposizioni per il contenimento e l’eradicazione del batterio

1. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la distruzione in situ o la rimozione e il trasporto delle piante e delle parti di piante di cui agli articoli 5 e 6 in un luogo vicino designato a tal fine all’interno dell’area infetta.

2. Il Servizio fitosanitario regionale prescrive le pratiche agricole per la gestione dell’organismo specificato e dei suoi vettori e provvede a fornire adeguata comunicazione per assicurare la massima diffusione degli interventi previsti per il contenimento della batteriosi nelle aree infette.

3. Ai soggetti che non ottemperano alle prescrizioni di cui alle presenti disposizioni non possono essere concessi benefici accordati a qualsiasi titolo dalla Regione Puglia, in via diretta o indiretta, e si impone il divieto di partecipare a gare di appalto o a bandi per l’erogazione di fondi comunitari, nazionali e regionali promossi da parte della Regione Puglia.

4. Il Servizio fitosanitario regionale sensibilizza il pubblico in merito alla minaccia costituita dall’organismo specificato, nonché in merito alle misure adottate per impedirne l’introduzione e la diffusione sul territorio regionale.

 

Art. 8

Tutela del patrimonio paesaggistico e ripristino dell’equilibrio economico nelle zone infette

1. La Regione Puglia tutela il proprio patrimonio paesaggistico e sostiene il ripristino del potenziale economico delle zone danneggiate.

2. La Regione Puglia, di concerto con il Governo nazionale, opera affinché i proprietari o i conduttori delle aree delimitate possano beneficiare di contributi finanziari integrativi a fronte dei costi sostenuti per l’attuazione delle misure fitosanitarie contenute nelle presenti disposizioni.

3. Le imprese agricole e le aziende vivaistiche non agricole hanno diritto ad accedere nel più breve tempo al fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) per ottenere compensazione per il mancato reddito quando i danni subiti per effetto della batteriosi superano il 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale. (3)

4. Per sostenere lo sviluppo di filiere agroalimentari di .qualità e rispettose dell’ambiente e delle risorse naturali, nelle zone infette si promuove l’applicazione dei principi dell’economia circolare mediante:

a) il sostegno all’agricoltura biologica e all’agricoltura integrata o ecosostenibile, anche attraverso  la ricerca di principi attivi validi e autorizzati contro il vettore;

b) la priorità nella programmazione regionale di infrastrutture per il riuso delle acque reflue collegandole con il contenimento dell’eccessivo utilizzo dell’acqua di falda;

c) la promozione di iniziative finalizzate al riequilibrio della sostanza organica nel terreno, in particolare, incentivando l’utilizzo di ammendanti derivanti da rifiuti organici di origine agricola o dalla frazione organica del rifiuto solido urbano;

d) la priorità nelle misure di tutela e valorizzazione della biodiversità.

5. Poiché la Regione Puglia intende proteggere l’inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei  propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto nella presente legge, non si procede alla rimozione degli alberi di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) bensì si adottano misure di isolamento delle piante dal relativo contesto. La Giunta regionale promuove tutte le iniziative volte ad aggiornare l’elenco degli ulivi e degli uliveti monumentali di cui all’articolo 5 della l.r. 14/2007; a tal fine provvederà a inviare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita richiesta a tutti i comuni della Regione contenente l’invito a segnalare l’elenco di tutti gli ulivi monumentali presenti sul territorio comunale. I comuni sono tenuti a dare risposta entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito. In caso di mancata risposta o di risposta incompleta, la Regione provvederà in via sostitutiva al rilevamento degli ulivi monumentali presenti sul territorio del comune inottemperante, addebitando al comune stesso le spese sostenute. (4)

6. La vitalità degli ulivi monumentali risultati infetti è sostenuta con ogni mezzo. A tal fine si incentiva la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca scientifica. (5)

7. Per prevenire l’infezione degli ulivi monumentali presenti nella zona cuscinetto, la Regione Puglia promuove iniziative di temporaneo isolamento fisico degli alberi monumentali dal contesto ambientale con barriere o coperture delle piante. Nelle aree con presenza di alberi monumentali saranno particolarmente attenzionate le operazioni di lotta obbligatoria al vettore e di potatura, avendo cura soprattutto delle aree abbandonate.

7 bis.  La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di olivi monumentali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere autorizzati dall’Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all’estirpazione bensì ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell’innesto di coltivar resistenti e nell’applicazione delle misure di controllo del vettore. Tale autorizzazione è subordinata all’adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte della Giunta regionale. (6)

8. Nelle aree infette si promuove la ricostituzione dei manufatti rurali tipici del paesaggio.

9. Il Servizio fitosanitario regionale su istanza di parte e purché non vietato da norma sovraordinata, autorizza la sostituzione delle piante infette con cultivar della stessa specie per le quali vi è stata dimostrazione scientifica di maggiore tolleranza all’organismo specificato.

9 bis. Le proposte di interventi di estirpazione di olivi riconosciuti infetti da Xylella fastidiosa, richiesti ai sensi della legge 14 febbraio 1951 n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo) e della deliberazione della Giunta regionale  14 dicembre 1989, n. 7310, che prevedano la ricostituzione del patrimonio olivicolo, con il contestuale impianto sulla medesima particella, di almeno pari numero di piante di olivo di varietà riconosciuta resistenti, sono autorizzate anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e regolamentari della Regione Puglia, in materia di vincoli forestali, ambientali, idrogeologici e paesaggistici. (7)

(3)  Per interpretazione autentica vedi art 3 l.r. 37/2017, comma 1;

(4) Per interpretazione autentica vedi art 3 l.r. 37/2017, comma  2;

(5) Per interpretazione autentica vedi art 3 l.r. 37/2017, comma  3;

(6) Comma inserito dalla l.r. 67/2018, art. 99, comma 1, lett. a).

(7) Comma inserito dalla l.r. 67/2018, art. 99, comma 1, lett. b).

Art. 9

Ricerca scientifico

1. È fatto divieto a chiunque di detenere o movimentare materiale vivo di Xylella fastidiosa o ogni materiale infetto da essa e che possa costituire fonte d’inoculo o diffusione dell’organismo specificato.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare attività di indagini e sperimentazione sull’organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione al Servizio fitosanitario regionale e devono tempestivamente comunicarne i risultati allo stesso Servizio, prima di darne diffusione pubblica.

3. La Regione Puglia sostiene la ricerca e promuove l’istituzione nell’area infetta di un laboratorio diffuso a cielo aperto che possa consentire la più ampia sperimentazione da parte delle istituzioni scientifiche interessate e l’opportuno coinvolgimento delle imprese agricole coinvolte.

 

Art. 10

Spostamento delle piante specificate all’interno della Regione Puglia

1. Il presente articolo si applica alle piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro.

2. È vietato lo spostamento, all’esterno della zona delimitata e dalla zona infetta verso la rispettiva zona cuscinetto, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale nella zona delimitata stabilita ai sensi dell’articolo 3.

3. In deroga al comma 2, gli spostamenti possono avere luogo se le piante sono state coltivate in siti autorizzati ai sensi della normativa europea e nazionale.

4. Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all’interno di queste, sono trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l’infezione da parte dell’organismo specificato o dei suoi vettori.

5. I siti di produzione in area delimitata possono produrre le piante specificate a eccezione delle piante ospiti, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, solo se destinate esclusivamente alla zona infetta. Tali produzioni devono essere distinte dalle piante specificate destinate alle aree cuscinetto e indenni e prodotte secondo quanto previsto dal presente articolo.

5 bis. La Regione Puglia tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, mediante azioni mirate di monitoraggio dell’area di 100 m. circostante il sito produttivo, in attuazione della lettera b), del comma 2, dell’articolo 9 della decisione (UE) 2015/789. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), siti nell’area delimitata e non autorizzati all’emissione de! passaporto, possono essere autorizzati dall’Osservatorio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare, esclusivamente all’interno dell’area delimitata, le piante specificate, con esclusione delle piante ospiti, prodotte all’interno di tale area. Tali soggetti garantiscono la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle piante specificate su un sistema informativo dedicato della Regione Puglia. I soggetti richiedenti garantiscono che le piante specificate prodotte e commercializzate siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale. L’Osservatorio fitosanitario regionale svolge controlli a campione, anche avvalendosi dei Carabinieri forestali, per verificare lo stato fitosanitario delle produzioni e l’avvenuto tracciamento della commercializzazione rispetto alla produzione. Qualora vengano verbalizzate più di una inadempienza, l’Osservatorio fitosanitario regionale potrà procedere a revocare l’autorizzazione di cui al decreto legislativo 14 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali). (8)

(8) Comma inserito dalla l.r. 67/2018, art. 99, comma 1, lett. c).

 

Art. 11 (9)

Agenzia regionale per l’innovazione in agricoltura (ARXIA)

[1. Si affida alla Giunta regionale il compito di proporre entro quaranta giorni l’istituzione dell’Agenzia regionale per l’innovazione in agricoltura, di seguito denominata “Agenzia”, quale ente strumentale della Regione Puglia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.

2. L’Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale, della caccia e della pesca. In particolare, opera nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale quale ente tecnico-operativo preposto all’attuazione di attività e servizi a connotazione non economica finalizzati alle seguenti funzioni:

a) promozione della ricerca applicata e della sperimentazione nonché diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto al fine di migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale dei processi produttivi;

b) promozione delle attività di ricerca, sperimentazione e tutela dell’ambiente dedicate al settore ittico, sia nelle acque interne che nelle acque marine e salmastre;

c) valorizzazione della qualità delle produzioni locali regolamentata (DOP-IGP-BIO), con il supporto alla gestione del regime di qualità “prodotti di qualità” garantito dalla Regione Puglia e delle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;

d) sostegno alla diversificazione delle attività delle imprese agricole, in particolare alle funzioni di promozione, controllo e vigilanza sul sistema agrituristico e delle masserie didattiche regionale;

e) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico;

f) raccordo con i portatori di interesse territoriali al fine di rilevare il fabbisogno formativo degli operatori;

g) gestione del servizio integrato agrometeorologico della Regione Puglia a supporto dell’attuazione del Piano di azione nazionale sull’uso sostenibile dei fitofarmaci;

h) gestione dell’Osservatorio faunistico;

i) programmazione, progettazione e attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca;

j) studio e analisi degli impatti della normativa nazionale e europea sul sistema agro-alimentare pugliese

e sulle funzioni del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale e ambientale;

k) gestione dell’Osservatorio agro-alimentare e ittico.

3. L’Agenzia opera a supporto del Servizio fitosanitario regionale per la realizzazione dei fini delle presenti disposizioni. Sono assegnate all’Agenzia le seguenti ulteriori funzioni:

a) l’attuazione di un sistema coordinato e integrato di iniziative finalizzate alla gestione della batteriosi causata da Xylella Fastidiosa con particolare riferimento all’implementazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione;

b) l’attività istruttoria per il riconoscimento di eventuali contributi finanziari integrativi a fronte dei costi sostenuti per l’attuazione delle misure fitosanitarie contenute nella presente legge;

c) l’attribuzione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche.

Abrogazione della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 e della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 38) delle funzioni amministrative in materia di interventi conseguenti a calamità naturale da Xylella fastidiosa al fine di garantire alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche non agricole il diritto di accesso tempestivo al fondo di solidarietà nazionale, di cui al d.lgs. 102/04;

d) la promozione e il monitoraggio dell’efficacia delle misure di ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalla batteriosi nonché delle misure di ripristino dell’equilibrio ambientale delle aree infette;

e) le attività volte alla tutela del patrimonio paesaggistico della Regione Puglia con particolare riferimento all’inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali.]

(9) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2019, art. 3, comma 1.

 

                                                                                                                    Art. 11 bis (10)

                                                                                                     Esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie

1.   Le misure fitosanitarie obbligatorie in materia di profilassi interna zionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione, come disposto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e s.m.i., prescritte per prevenire e contenere la diffusione dell’organismo nocivo Xylella fastidiosa, sono attuate anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari vigenti della Regione Puglia, in materia di vincoli forestali, ambientali, idrogeologi ci e paesaggistici.

2.   Le misure fito sanitarie obbligatorie sono disposte dal Servizio fitosanitario regionale e sono eseguite immediatamente dai proprietari/conduttori o titolari della gestione del bene, a qualunque titolo, di terreni agricoli, di aree boschive, di aree a macchia mediterranea, di aree a parco, di aree a pascolo e di qualsiasi area anche non agricola.

(10) Articolo aggiunto dalla l.r. 64-2017, art.1, comma 1.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.