Il
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO
l’art.44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale N° 1843 del 24/10/2018 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art.
1
Oggetto
1.
Il presente regolamento è previsto all’art. 2
quinquies della legge
regionale 29 maggio 2017, n. 15 “Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani
all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli)”
Art.
2
Principi
generali
1
La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, disciplina i
procedimenti amministrativi connessi all’attuazione della legge
regionale n. 15/2017 conformandoli ai principi costituzionali,
all’ordinamento Comunitario, alle garanzie al cittadino nei riguardi dell’azione
amministrativa, cosi come definite dalla Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., nonché
al regolamento
regionale 4 giugno 2015, n. 13 ‘Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo’. Per il raggiungimento del miglior risultato, in
termini di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e
trasparenza, la Regione si avvale degli istituti più idonei tra quelli previsti
dall’ordinamento.
2
Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
3
Per conseguire maggiore efficienza nella sua attività, la Regione
incentiva l’uso della telematica, nei rapporti interni, con le altre
amministrazioni e nei rapporti con i cittadini.
Art. 3
finalità
1.
Il presente Regolamento definisce:
a. le norme tecniche e le procedure per l’effettuazione del censimento
dei beni di cui all’articolo 2, comma 6 e di quelli di cui all’articolo 2
bis, comma 1 della legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26;
b. le modalità per la presentazione della richiesta di inserimento nella
Banca della Terra di Puglia di beni di proprietà privata di cui all’articolo 2
bis, comma 2 della legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26; e per la relativa istruttoria;
c. le modalità e le forme per assicurare adeguata pubblicità agli
elenchi contenuti nella Banca della Terra di
Puglia;
d. le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto
dell’avvenuta inclusione nell’elenco dei beni privati censiti, le modalità e i
termini per la presentazione di osservazioni o richieste di coltivazione diretta
o di cancellazione dall’elenco;
e. i criteri per la redazione e approvazione del piano di coltivazione di
cui all’articolo 2 ter, comma 1
della legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26;
f. i criteri di valutazione delle richieste di assegnazione;
g. le modalità di controllo sulla attuazione del piano di coltivazione;
h. le condizioni generali regolanti i rapporti tra assegnatario e
proprietario o avente titolo;
i. i criteri di determinazione dei canoni dovuti al proprietario o avente
titolo e le garanzie a copertura del regolare pagamento degli stessi;
j. i casi di revoca delle assegnazioni;
k. le procedure per l’aggiornamento della Banca della Terra di Puglia;
I. l’informativa sulla privacy;
m. le modalità di accesso ai dati identificativi dei proprietari o aventi
titolo nelle ipotesi di cui all’articolo 2
ter, comma 7 della legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26.
Art.
4
Norme
tecniche e procedure per l’effettuazione del censimento dei terreni incolti o
abbandonati
1
Le presenti procedure sono applicate ai terreni incolti o abbandonati, di
seguito ‘terreni’, intesi quali i terreni agricoli suscettibili di coltivazione,
compresi i fabbricati rurali insistenti che non siano destinati a utilizzazione
agraria o agro-zootecnica da almeno due anni. Per terreni agricoli si intendono
i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
2
Non costituiscono terreni abbandonati o incolti, ai sensi del presente
Regolamento, quelli di cui all’art. 1
comma 3 della L.R. legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26.
3.
I terreni incolti o abbandonati vengono individuati nella Banca della
Terra della Puglia dai seguenti elementi:
a) Terreni agricoli:
a.1 -Comune censuario;
a.2 -Dati catastali
identificativi;
a.3 -Qualità colturale
a.4 -Proprietà catastale;
a.5 - Superficie catastale;
a.6 - Altre informazioni utili
b) Fabbricati rurali:
b.1
-Comune censuario;
b.2 -Dati
catastali identificativi;
b.3
-Proprietà catastale;
b.4 -Categoria
catastale;
b.5 -Numero
vani/superficie catastale;
b.6 -Altre
informazioni utili. L’assenza dei dati richiesti non consente l’iscrizione alla
Banca della Terra di Puglia.
4.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
gli assessorati regionali al demanio e patrimonio e alle risorse agroalimentari
individuano i terreni agricoli di proprietà della Regione e degli enti da essa
controllati idonei per l’affidamento in concessione, locazione o comodato a
chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola.
L’apposito elenco, risultante da detta attività, viene approvato dalla giunta
regionale ai sensi dell’art. 44
comma 2 dello Statuto
della Regione Puglia.
5.
Per l’individuazione dei terreni di cui al precedente comma 1, i Comuni
provvedono al censimento dei beni di cui all’articolo 2, comma 6 e di quelli di
cui all’articolo 2
bis, comma 1 della legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26, da destinare all’assegnazione in
concessione, locazione o comodato, con le seguenti procedure:
a)
Per i terreni agricoli del proprio patrimonio, il Comune provvede alla
ricognizione e all’individuazione dei beni aventi le caratteristiche di cui al
comma 1 e approva il relativo elenco. Entro il 30 settembre dell’anno successivo
a quello dell’entrata in vigore del presente regolamento, il Comune trasmette
l’elenco, completo dei dati di cui al precedente comma 3, al Dipartimento
Agricoltura della Regione Puglia.
b) Per i
terreni agricoli insistenti in proprietà privata il Comune, anche attraverso
l’attivazione di forme di collaborazione con le Province e la città
metropolitana di Bari, procede al loro censimento, potendosi avvalere del
sistema informativo SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), per
l’acquisizione delle informazioni sulla conduzione della particella e sulla
presenza di eventuali aiuti, premi, certificazioni, nonché delle informazioni
georeferenziate presenti nel sistema informativo agricoltura della Regione
Puglia (SIT), ovvero di altre banche dati, fonti informative o della
documentazione in proprio possesso. Nell’ambito di tale attività, il Comune
verifica la sussistenza delle condizioni per cui il terreno è censibile quale
terreno abbandonato o incolto.
Ai
privati proprietari o aventi titolo dei terreni risultanti dal censimento è
comunicato, con modalità telematiche, in conformità alla normativa nazionale e
regionale in materia di amministrazione digitale ovvero, in subordine, con
raccomandata con avviso di ricevimento, l’inserimento dei medesimi in un elenco,
da approvare con le modalità di cui al punto a).
6.
Il Comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e, successivamente con cadenza annuale, procede alla pubblicazione
tramite il proprio sito web istituzionale, all’affissione sull’albo pretorio e
ad altre forme di comunicazione istituzionale, di un avviso finalizzato ad
acquisire la disponibilità, da parte di privati proprietari o aventi titolo, ad
iscrivere i terreni nella Banca della Terra di Puglia di cui agli articoli n. 5
e 6 del presente regolamento ai fini dell’assegnazione in concessione, locazione
o comodato a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività
agricola. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, i proprietari o
aventi titolo sui terreni inseriti nell’elenco possono inviare istanza al
Comune:
− di conferma della
disponibilità ad iscrivere detti terreni nella Banca della Terra di Puglia, ai
fini dell’assegnazione;
−
di cancellazione di
detti terreni dagli elenchi, con istanza motivata. In tal caso, il Comune
provvede a comunicare l’accettazione o il diniego dell’istanza medesima;
−
di impegno alla rimessa a
coltura di detti terreni. In tal caso, il Comune verifica l’effettiva rimessa in
coltura e, in caso di esito negativo, provvede all’iscrizione dei terreni
nell’elenco.
Decorsi
i termini di cui al precedente periodo, il Comune approva in via definitiva
l’elenco dei terreni abbandonati o incolti. Nell’elenco sono specificati i
terreni per i quali non è stato possibile identificare o reperire i privati
proprietari o gli aventi titolo. Nell’elenco sono inoltre specificati i terreni
che non possono essere considerati incolti o abbandonati, di cui sia stata
acquisita la disponibilità da parte dei privati proprietari o degli aventi
titolo, all’assegnazione in concessione, locazione o comodato a chiunque, in
forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola. Entro il 30
settembre dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente
regolamento, il Comune trasmette l’elenco, completo dei dati di cui al
precedente comma 3, al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.
7.
Il Comune provvede all’aggiornamento dell’elenco e alla relativa comunicazione,
da trasmettere al Dipartimento agricoltura della Regione Puglia entro il 30
settembre di ogni anno.
Art. 5
Procedure
per l’inserimento dei terreni di cui alle lettere a) e b), comma 2, art.
2 quater della legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26, nella Banca della terra di Puglia e per la
loro assegnazione
1
La Regione Puglia, entro 30 giorni dalla ricezione degli elenchi relativi
ai terreni pubblici e di proprietà privata di cui sia stata acquisita la
disponibilità all’assegnazione, inserisce i suddetti terreni nella Banca della
Terra di Puglia, dandone comunicazione ai Comuni. La Regione adotta le modalità
e le forme idonee per assicurare l’adeguata pubblicità agli elenchi contenuti
nella Banca della Terra di Puglia.
2. Le procedure di evidenza
pubblica per l’assegnazione in concessione, locazione o comodato dei terreni, a
favore di chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività
agricola, sono attivate come di seguito:
-per i beni di cui alla lettera a), comma 2, art.
2 quater della legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26, l’assessorato regionale al demanio e
patrimonio approva avvisi pubblici conformi alle previsioni contenute nelle leggi
regionali 26 aprile 1995, n. 27 e 5febbraio
2013, n. 4 e del R.r.
n. 23/2011;
-per i beni di cui alla lettera b), comma 2, art.
2 quater della legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26, l’assessorato regionale all’agricoltura
approva avvisi pubblici, che prevedono:
° le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, il numero
massimo di istanze presentabili dal medesimo richiedente, l’estensione massima
del terreno oggetto di assegnazione, i criteri per l’individuazione
dell’assegnatario;
° la predisposizione di un piano di coltivazione per la rimessa a
coltura dei terreni;
° i criteri per l’assegnazione dei terreni
previsti al comma 3 articolo 2
ter della legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26,.
3.
Le procedure di cui al comma precedente sono perfezionate con
l’individuazione dei terreni che possono essere assegnati. Il provvedimento di
assegnazione è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di un
contratto, tra quelli previsti dalla normativa vigente in materia di contratti
agrari ovvero, nel caso di terreni demaniali regionali, dalle leggi
regionali 26 aprile 1995, n. 27 e 5febbraio
2013, n. 4 e del R.r.
n. 23/2011; , stipulato con il proprietario o avente titolo.
4.
Esperite le procedure di evidenza pubblica previste dall’avviso e
perfezionata l’assegnazione del terreno, entro i successivi 60 giorni si
provvede all’aggiornamento della Banca della Terra della Puglia.
5.
Per i beni di proprietà comunale cui alla lettera a), comma 2, art. 2
quater e per i beni di cui alla lettera b) comma 2, art.
2 quater della legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26, il Comune può attivare le procedure di
evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione, locazione o comodato dei
terreni, procedendo autonomamente alla loro assegnazione. L’esercizio di tale
facoltà deve essere comunicato dal Comune medesimo alla Regione, contestualmente
alla trasmissione dell’elenco, o del suo aggiornamento.
6.
La Regione Puglia, nel caso di avviso pubblico attivato dal Comune,
verificata la coerenza con le finalità della legge, della data di pubblicazione
dell’avviso sul sito web istituzionale del Comune, provvede alla pubblicazione
del medesimo sulla Banca della Terra di Puglia, evidenziando la data di
scadenza.
7.
Il Comune, al fine di provvedere all’aggiornamento della Banca della
Terra di Puglia, entro i 30 giorni successivi all’esperimento delle procedure di
evidenza pubblica previste dall’avviso e perfezionate con l’assegnazione dei
terreni, comunica alla Regione Puglia l’avvenuta assegnazione e ogni successiva
variazione della stessa, ai fini dell’aggiornamento della Banca della Terra
della Puglia.
Art.
6
Procedure
per l’inserimento dei terreni di cui alla lettera c), comma 2, art.
2 quater della legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26,, nella Banca della Terra di Puglia e per la
loro assegnazione
1
La Regione Puglia, entro 30 giorni dalla ricezione degli elenchi,
completi dei dati catastali identificativi dei beni individuati e di ogni altra
utile caratterizzazione, relativi ai terreni di proprietà privata di cui non sia
stata acquisita la disponibilità all’assegnazione inserisce i suddetti terreni
nella Banca della Terra di Puglia, dandone comunicazione ai Comuni.
2
Chiunque intenda ottenere l’assegnazione dei suddetti terreni presenta al
proprietario o avente titolo, identificato attraverso gli estremi pubblicati
sulla Banca della Terra di Puglia, una richiesta corredata dal piano di
coltivazione di cui all’art. 7.
3
Il proprietario o l’avente titolo, nel caso in cui accolga la richiesta
di cui al punto precedente, una volta perfezionato ai sensi di legge il relativo
contratto con il richiedente l’assegnazione, ora assegnatario, ne dà
comunicazione al Comune, evidenziando la data di scadenza ed ogni variazione dei
termini dello stesso, comprese eventuali revoche o rinunce da parte
dell’affidatario. Il Comune provvede ad effettuare l’aggiornamento di cui al
comma 6 art.
2 della legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26,.
Art.
7
Criteri
per la redazione del piano di coltivazione
1
Il Piano di coltivazione è presentato, nei modi e nei termini previsti
dagli avvisi di cui all’art. 5, unitamente all’istanza, da chiunque intenda
ottenere l’affidamento in concessione, locazione o comodato dei terreni, in
forma singola o associata, per l’esercizio su di essi dell’attività agricola,
ovvero da chiunque presenti al proprietario o avente titolo la richiesta di cui
all’art. 6.
2
Il piano tiene conto di altri terreni già in conduzione da parte del
richiedente, e comunque deve riguardare la superficie necessaria a garantire un
tempo di lavoro complessivo pari ad almeno n. 15 ore lavorative annue,
determinato in base ai parametri contenuti nell’allegato A della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 6191 del 28/07/1997, aggiornati con la D.D.S./ALI n.
356 del 30 agosto 2007.
3. Il Piano di coltivazione contiene:
a. l’identificazione della superficie attraverso dati disponibili nella
Banca della Terra di Puglia;
b. nel caso in cui non si tratti di nuova azienda, i dati identificativi,
catastali e di proprietà/ possesso di terreni già in conduzione, nonché la
situazione colturale ex ante;
c. lo stato di fatto e la condizione agronomica dei terreni richiesti;
d. gli obiettivi di ripristino produttivo e gli interventi per la rimessa
a coltura dei terreni, la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti
per il raggiungimento dei suddetti obiettivi;
e. l’inizio ed i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli
acquisti necessari;
f. la definizione dell’arco temporale per cui si richiede l’assegnazione,
che deve risultare congruo rispetto all’attuazione del piano che non può
comunque superare i quindici anni, assumendo quale riferimento i termini
indicati nella Legge 3 maggio 1982, n. 203 recante ‘Norme sui contratti agrari’.
g. l’eventuale gestione dell’irrigazione, con la descrizione dei sistemi
di irrigazione secondo criteri di sostenibilità nell’uso della risorsa idrica;
h. l’eventuale conversione del sistema di produzione in agricoltura
biologica o di applicazione di metodi di produzione integrata.
Art.
8
Criteri
per l’approvazione del piano di coltivazione e per la selezione dei
richiedenti
1.
Il Piano di coltivazione è valutato secondo i seguenti criteri:
a. Chiarezza del piano. Il criterio è applicato sulla
base dei seguenti elementi: chiarezza degli obiettivi, degli interventi e opere
per la messa a coltura, delle metodologie e tecniche sostenibili di
coltivazione.
b. Qualità del piano. Il criterio è applicato sulla base
dei seguenti elementi: coerenza tra gli obiettivi di ripristino produttivo, gli
interventi per la rimessa a coltura dei terreni e le tecniche di coltivazione;
sistemi produttivi proposti (agricoltura biologica, agricoltura integrata, ecc);
gestione della risorsa idrica e del suolo; congruità dei tempi.
c. Numero ore lavorative annue impiegate. Il criterio è
applicato sulla base del maggior numero di ore lavorative impiegate.
d. Durata. Il punteggio è applicato sulla base della
maggiore durata del piano.
È
assegnato un punteggio aggiuntivo ai piani di coltivazione presentati
da:
− coltivatori diretti, imprenditori
agricoli e imprenditori agricoli professionali, singoli o associati;
−
richiedenti con meno di 40 anni alla data di presentazione della domanda di
assegnazione;
−
donne;
−
soggetti disoccupati di età superiore a 50 anni.
2.
In caso di esito positivo della verifica da parte dell’Ente che ha attivato le
procedure di cui al comma 2 o del comma 3 dell’art. 5 del presente regolamento,
lo stesso approva il piano; in caso di esito negativo, provvede a darne
comunicazione al richiedente nel rispetto dell’art. 10 bis della legge 241/90 e
s.m.i.
Art.
9
Criteri
di determinazione del canone dovuto ai proprietari dei terreni
assegnati
1
Ai proprietari dei terreni assegnati di cui alla lettera a), comma 2, art.
2 quater della legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26,, è dovuto un canone annuo determinato
moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della
Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%. In ogni
caso il canone non può essere inferiore ad euro 50,00. I canoni sono aggiornati
ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT.
2
Il proprietario o avente titolo dei beni di cui alle lettere b) e c),
comma 2, art. 2 quater della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 e
l’assegnatario possono accordarsi sull’importo di un canone diverso da quello
previsto al precedente comma, se del caso facendo ricorso all’assistenza delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative ai sensi della vigenti
norme sui contratti agrari.
Art.
10
Criteri
e modalità di controllo
1.
Le modalità di controllo sul piano di coltivazione, di cui all’art. 2
quinquies della legge
regionale 29 maggio 2017, n. 15, saranno disciplinate nei singoli avvisi di
cui all’art. 5 del presente regolamento.
Art.
11
Revoche
delle assegnazioni
1.
A seguito di formale comunicazione da parte del proprietario o avente titolo
della risoluzione, a qualsiasi titolo, o del mancato rinnovo del contratto di
cui al comma 3 art. 5 del presente regolamento stipulato tra esso e
l’assegnatario, la Regione attiva le procedure di revoca dell’assegnazione e
provvede all’aggiornamento della banca della terra.
Art.
12
Informativa
sulla Privacy
1
I dati forniti dai Comuni, dai proprietari e dagli aventi diritto in
attuazione della legge
regionale 29 maggio 2017, n. 15 “Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei
giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli
agricoli)” sono trattati, sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza
tale ausilio, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività
istituzionali della Regione Puglia, Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE
2016/679.
2
In relazione al trattamento dei predetti dati, i proprietari e aventi
titolo possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03.
3.
Il
trattamento oggetto alla presente informativa è effettuato in riferimento agli
obblighi previsti dalla legge
regionale 29 maggio 2017, n. 15 “Modifiche e integrazioni allalegge
regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei
giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli
agricoli)”.
4.
La Regione Puglia si impegna a non divulgare a terzi le informazioni
raccolte, fatto salvo il rispetto delle norme sul diritto di accesso e sulla
tutela della privacy.
5.
Il Titolare del trattamento è la Regione Puglia.
Art. 13
Modalità
di accesso ai dati identificativi dei proprietari o aventi titolo nelle ipotesi
di cui all’articolo 2 ter, comma 7
1
Con riferimento ai beni privati censiti come incolti o abbandonati dei
quali non sia stata acquisita la disponibilità all’assegnazione ai sensi del
comma 2 e inseriti nella Banca della Terra di Puglia, chiunque, in forma singola
o associata, voglia esercitare attività agricola in riferimento alle procedure
di cui all’art. 6 del presente regolamento, può ottenere i riferimenti dei
relativi proprietari o aventi titolo dal comune in cui i beni sono situati.
2
Il comune, previo assenso del proprietario o avente titolo, fornisce i
dati richiesti. Le condizioni del relativo affidamento sono definite dalle parti
ai sensi del presente regolamento e disciplinate dalla normativa vigente.
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.