Art. 1
Modifica all’articolo 13
della l.r.
17/2019
1. Al comma 3 dell’articolo 13
della legge
regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e
turismo) dopo le parole: “ai pubblici concorsi)” sono inserite le seguenti: “,
della laurea magistrale in Scienze economiche per l’ambiente e la cultura ed
equipollenti, della laurea magistrale in Progettazione e gestione dei Sistemi
turistici ed equipollenti, del titolo post diploma rilasciato dall’Istituto
tecnico superiore per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 41
della l.r.
35/2020
1. Il comma 1 dell’articolo 41
della legge
regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione
Puglia - legge di stabilità regionale 2021) è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di sostenere gli operatori ambulanti del
commercio su aree pubbliche è assegnato ai comuni un contributo a fondo
perduto, quale ristoro una tantum da destinare alle seguenti categorie: codici
ATECO 47.8 e nello specifico 47.81 (47.81.01 - 47.81.02 - 47.81.03 -
47.81.09), 47.82 (47.82.01 - 47.82.02), 47.89 (47.89.01 - 47.89.02 - 47.89.03
- 47.89.04 -47.89.05 - 47.89.09), codici 56.10 e, nello specifico (56.10.41
-56.10.42) - che nell’anno 2020 abbiano registrato un calo di fatturato di
oltre il cinquanta per cento rispetto all’anno 2019.
2. Alla rubrica dell’articolo 41
della l.r.
35/2020 è soppressa la parola: “fieristi”.
Art. 3
Modifica all’articolo 7
della l.r.
4/2017
1. Il comma 3 dell’articolo 7
della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella
fastidiosa nel territorio della regione Puglia) è sostituito dal seguente:
“3. Ai soggetti che non ottemperano alle prescrizioni di cui
al comma 1 non possono essere concessi benefici accordati a qualsiasi titolo
dalla Regione Puglia, in via diretta o indiretta, e si impone il divieto di
partecipare a gare di appalto o a bandi per l’erogazione di fondi comunitari,
nazionali e regionali promossi dalla Regione Puglia.”.
Art. 4
Modifica all’articolo 2
della l.r.
38/2016
1. Il comma 4 dell’articolo 2
della legge
regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli
incendi boschivi e di interfaccia) è sostituito dal seguente:
“4. L’accensione e la bruciatura di residui di
materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale è vietata nel
periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal
1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui
vegetali derivanti dall’attività agricola e forestale raggruppati in piccoli
cumuli e non superiori a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni
di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei
al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale
esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono
vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore, sono validi in tale
caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile
regionale. La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza
inferiore a cinquanta metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel
rispetto di quanto previsto dall’ordinanza del Presidente Consiglio dei
ministri 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile
dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle
regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in
relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di
combustione). Nelle aree naturali protette e nei siti “Natura 2000”, le
stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole
non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco. Nelle
aree naturali protette e nei siti “Natura 2000”, al fine di contenere la
diffusione delle erbe infestanti con conseguente disseminazione e aumento
della carica di infestazione di patogeni presenti sui residui della coltura
conclusa e della carica di infestanti, previa certificazione della Sezione
Osservatorio fitosanitario regionale, o in evidenti condizioni di
impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, previa certificazione
della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di
terreni può procedere alla accensione e alla bruciatura delle stoppie e dei
residui vegetali in deroga al regime di condizionalità e alle prescrizioni di
cui all’articolo 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono dettate le
linee guida per l’ottenimento delle certificazioni delle competenti Sezioni
regionali, il presidio, le modalità e le prescrizioni dell’operazione di
bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l’attività di
vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui all’articolo 8.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.