Le disposizioni della presente legge erano
state abrogate dall'art. 12 della L.R.
29 giugno 1979, n. 39 . Le domande già presentate alla Regione Puglia
prima dell'entrata in vigore della L.R.
29 giugno 1979, n. 39 ai sensi della presente legge, si considerano
ritualmente proposte, come disposto dal secondo comma dell'art. 11. Peraltro la
stessa L.R.
29 giugno 1979, n. 39 è stata successivamente abrogata sia dall'art.
18, L.R.
11 febbraio 1988, n. 6 (a decorrere dal 1° gennaio 1988) che dall'
art. 8,comma 1, L.R.
22 agosto 1989, n. 12.
Art. 1
L'Amministrazione regionale, nei limiti della spesa di L.
600.000.000 per l'esercizio finanziario 1972, può concedere, per le iniziative
di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326, contributi in conto
capitale nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile (1).
(1) Vedi, anche, quanto disposto dal
primo comma dell'art. 1, L.R.
30 agosto 1973, n. 23, L.R.
30 dicembre 1974, n. 44, L.R.
28 maggio 1975, n. 46 e L.R.
25 novembre 1976, n. 26.
Art. 2
I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi, in
applicazione dei criteri fissati dalla competente commissione consiliare
permanente entro i limiti della legge 12 marzo 1968, n. 326, con
provvedimento del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera di
Giunta, sentita la commissione stessa. Con il provvedimento di concessione di
contributo si stabiliscono il termine entro il quale le opere debbono essere
ultimate e le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del contributo
stesso.
Art. 3
Alla copertura di L. 600.000.000 derivante dalla attuazione
della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972 si provvede con
le seguenti variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa per
l'esercizio medesimo:
In diminuzione: |
Cap. 327 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui
venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse
alberghiero e turistico (art. 20, n. 1 della legge 12 marzo 1968, n.
326) |
L. 260.000.000 |
Cap. 328 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali
contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e
turistico (art. 20, n. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326) |
» 130.000.000 |
In aumento: |
|
Cap. 329 - Contributi in conto capitale per opere concernenti
attrezzature ricettive (art. 20, n. 3 della legge 12 marzo 1968, n.
326) ... |
L. 390.000.000 |
|
|
La spesa di L. 600.000.000 di cui all'art. 1 della presente
legge graverà pertanto sul capitolo 329 dello stato di previsione dello
esercizio 1972.
Le somme stanziate, se non utilizzate nell'esercizio
finanziario 1972, anche per effetto di revoca o di rinunzia dei contributi sono
trasferite nell'esercizio successivo a quello previsto dalla presente legge.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60
dello Statuto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.