(1) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 5,
L.R.
15 febbraio 1985, n. 5 e dall'art. 43, comma 1, L.R.
30 aprile 2009, n. 10. La presente legge
è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5
febbraio 2013, n. 4.
TITOLO I
Norme relative al demanio armentizio
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. I, sent. n. 135 del
27-01-1999, L.I.V.I. c. Regione Puglia e Soc. F.T.
Art. 1
Costituzione del demanio
armentizio regionale (2).
[I tratturi di Puglia, in quanto
direttamente strumentali alle funzioni amministrative concernenti il demanio
armentizio trasferite alla Regione, costituiscono demanio pubblico della
Regione. ]
(2) Vedi, anche, l'art. 1, L.R.
23 dicembre 2003, n. 29. Peraltro la
presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
Art. 2
Esercizio delle funzioni
amministrative.
[Le funzioni amministrative concernenti
il demanio armentizio, trasferite alla Regione ai sensi del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 e successive modificazioni, sono esercitate dalla Giunta
regionale secondo le modalità stabilite nella presente legge. ]
Art. 3
Commissariato per la
reintegrazione dei tratturi di Foggia.
[- Per procedere alla definitiva
destinazione del demanio armentizio regionale la Giunta regionale si avvale del
Commissariato per la reintegrazione dei tratturi con sede in Foggia, trasferito
alla Regione ai sensi dell'art. 111 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e
successive modificazioni.
Alla direzione del Commissariato è preposto un Coordinatore di
ufficio, nominato ai sensi della legislazione regionale vigente. ]
Art. 4
Adozione degli elenchi dei
tratturi.
[La Giunta regionale, sentiti
i comuni territorialmente interessati e acquisito il parere delle Commissioni
consiliari competenti per l'agricoltura e foreste e per il patrimonio, adotta,
in via definitiva:
a) gli elenchi dei tratturi da conservare nella loro integrale
o parziale consistenza, perché ritenuti strettamente necessari alle esigenze
dell'industria armentizia. Detti tratturi sono amministrati dalla Regione;
b) gli elenchi dei tratturi ritenuti totalmente o parzialmente
inadatti o superflui agli scopi di cui alla lett. a) ma idonei a soddisfare
riconosciute esigenze di carattere pubblico.
Detti tratturi possono essere trasferiti al patrimonio degli
Enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta in sede di
predisposizione degli elenchi;
c) gli elenchi dei tratturi ritenuti superflui agli scopi di
cui alle lettere a) e b), di cui autorizzare l'alienazione onerosa, totale o
parziale.
Gli elenchi sono predisposti, distintamente per braccio
tratturale e per comune e riportano indicazioni sullo stato di possesso e sulla
destinazione produttiva o stato di utilizzazione dei singoli apprezzamenti
costituenti i tratturi.
Per l'esecuzione dei rilevamenti tecnici necessari alla
predisposizione degli elenchi di cui al presente articolo, il personale
regionale addetto può accedere alle proprietà private e compiere le operazioni
indispensabili, lasciando inalterata la situazione dei luoghi. Dell'accesso per
il compimento delle suddette operazioni è dato congruo preavviso al
proprietario; ove quest'ultimo si opponga, il personale addetto può farsi
assistere dalla forza pubblica] (3).
(3) Articolo così sostituito dall'art. 1,
L.R.
15 febbraio 1985, n. 5; articolo poi
abrogato dall'art. 7, L.R.
23 dicembre 2003, n. 29; si ritiene
pertanto che detta abrogazione si estenda al presente articolo. Peraltro la
presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
Art. 5
Strade rotabili di uso
pubblico.
[In caso di esistenza o di
costruzione di strade rotabili di uso pubblico il cui percorso coincida, in
tutto o in parte, con un terreno tratturale compreso negli elenchi di cui alle
lett. a) e b) del precedente art. 4, la relativa classificazione in strada
comunale, provinciale o regionale, avviene con le procedure di cui alla vigente
legislazione regionale] (4).
[Dette strade sono trasferite al
patrimonio dei rispettivi Enti locali elettivi. La Regione concorre alle spese
occorrenti per la manutenzione, sistemazione e costruzione di dette strade ai
sensi della legislazione vigente. ]
(4) Comma così sostituito dall'art. 2,
L.R.
15 febbraio 1985, n. 5; articolo poi
abrogato dall'art. 7, L.R.
23 dicembre 2003, n. 29; si ritiene
pertanto che detta abrogazione si estenda al presente comma. Peraltro la
presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
Art. 6
Ordine di priorità nella
alienazione onerosa dei terreni tratturali.
[I terreni tratturali compresi
negli elenchi di cui alla lett. c) del precedente art. 4, ubicati al di fuori
delle aree dichiarate urbane, sono alienati a favore di coloro che ne fanno
domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul
Bollettino Ufficiale della Regione, applicando il seguente ordine di priorità:
a) possessori attuali del terreno tratturale richiesto;
b) proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale
richiesto nel senso della sua lunghezza, purché si tratti di coltivatori diretti
di manuali lavoratori della terra o di imprenditori agricoli a titolo
principale, singoli o associati, di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153
e alla legge 10 maggio 1976, n. 352 e alla normativa regionale di
attuazione;
c) cooperative agricole o loro consorzi costituite da
coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con
preferenza per quelle che risultino costituite con una maggiore presenza di
giovani dai 18 ai 29 anni;
d) altri proprietari di fondi che fronteggiano il terreno
tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;
e) altri richiedenti.
In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù
esistenti o che si rendesse necessario istituire.
Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c), d), e),
l'alienazione dei terreni tratturali ubicati al di fuori delle aree dichiarate
urbane è in ogni caso condizionata all'impegno di utilizzarli per scopi
agricoli] (5).
(5)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R.
15 febbraio 1985, n. 5;
quest'ultimo articolo è stato poi abrogato dall'art. 7, L.R.
23 dicembre 2003, n. 29; si ritiene
pertanto che detta abrogazione si estenda al presente articolo. Peraltro la
presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
Art. 7
Funzioni di
vigilanza.
[Ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, i comuni territorialmente competenti esercitano le
funzioni amministrative relative alla vigilanza sulla integrità e conservazione
dei terreni tratturali e delle servitù riconosciute.
Per esercitare le suddette funzioni i comuni possono avvalersi
anche del personale del Commissariato per la reintegrazione dei tratturi.
La repressione degli abusi nonché l'applicazione di eventuali
sanzioni è demandato agli Uffici regionali del contenzioso competenti per
territorio ai sensi della legge regionale 15 novembre 1977, n. 36, a cui
i comuni dovranno inoltrare i relativi rapporti.]
Art. 8
Regime di concessione
precaria.
[In attesa dell'adozione degli
elenchi di cui al precedente art. 4 la Giunta regionale può consentire sui
terreni tratturali, senza pregiudizio del libero transito e dell'uso del pascolo
consuetudinario degli armenti: l'affitto per uso di pascolo e/o di coltivazione
erbacea; il deposito temporaneo di materiali; l'impianto di pali per condutture
elettriche, telefoniche e simili; l'attraversamento del sottosuolo mediante
condutture; il transito dei veicoli; la costruzione di traverse di accesso alle
proprietà confinanti; l'estrazione di brecciame; l'escavazione di piccoli fossi,
canali per l'irrigazione e di scolo; i permessi per uso di aia e trebbiatura; le
sistemazioni precarie; la concessione e il mantenimento delle servitù passive
che non implichino occupazione di suolo.
L'affitto dell'erbaggio per uso di pascolo nonché per uso di
coltivazione erbacea può essere consentito per una durata non superiore ad anni
tre salvo rinnovo. Con le opportune cautele e limitatamente ai periodi in cui
non avvengono le trasmigrazioni vernotiche e statoniche, può essere consentita
la falciatura delle erbe, stabilendo le condizioni necessarie e gli speciali
corrispettivi. Il subaffitto e la subconcessione sono vietati e lo sfruttamento
delle erbe si intende limitato al tempo in cui non avvengono le ordinarie
trasmigrazioni. Per l'affitto di cui sopra, di regola, si procede a licitazione
privata, che sarà indetta obbligatoriamente quando concorrano più domande intese
ad ottenere lo stesso affitto.
Il taglio dello spiname, degli alberi e della bassa macchia,
come pure lo svellimento delle piante possono essere consentiti soltanto nei
casi in cui riescano utili al tratturo.
I depositi sono, di regola, consentiti nei casi in cui siano
giustificati da evidenti necessità locali non altrimenti soddisfacibili, non
impediscano il transito armentizio, purché sia opportunamente assicurato alla
scadenza della concessione il ripristino del suolo, e purché la concessione
stessa non sia di durata superiore ad un anno. È consentito il deposito
permanente, senza obbligo di ripristino, solo nel caso in cui il materiale serva
a ricolmare e/o appianare fossi ed avvallamenti preesistenti.
L'infissione di pali sui terreni tratturali è consentita ai
sensi della legislazione vigente, subordinatamente però alla condizione che il
beneficiario della concessione si impegni, su richiesta del concedente, a
spostare o modificare l'impianto senza diritto ad indennizzo nonché a rimuovere
gli infissi ed a ripristinare il suolo alla scadenza della concessione o qualora
desista dalla stessa.
I lavori per l'attraversamento del sottosuolo non dovranno
essere di ostacolo o di impedimento al transito armentizio e dovranno essere
compiuti nel tempo strettamente necessario. In ogni caso dovrà essere garantito
il completo ripristino del suolo attraversato alla scadenza della concessione.
Sui terreni tratturali che sono attraversati nel senso
longitudinale da strade il transito dei veicoli è limitato alla sede stradale. È
viceversa vietato sulle zone circostanti e sui terreni tratturali non
attraversati da strade, ad eccezione dei veicoli che seguono le mandrie.
La costruzione di traverse e passaggi, che risultino
indispensabili per l'accesso alle proprietà confinanti, può essere consentita
previa delimitazione della zona strettamente necessaria.
L'escavazione di brecciame può, in via eccezionale, essere
consentita, sempre che risulti, in ogni caso, comprovato l'imprescindibile
bisogno, da parte del richiedente, di usufruire di tale concessione e
l'impossibilità di poterlo diversamente soddisfare. Deve essere, in ogni caso,
data precisa assicurazione che la zona di escavazione sia opportunamente
ricolmata allo scadere della concessione.
È di regola consentita la escavazione di piccoli fossi e di
canali di irrigazione, purché ne sia riconosciuta la utilità nell'interesse
delle attività agricole ed il richiedente sia già in possesso delle prescritte
autorizzazioni.
La concessione di zone per uso di aia e di trebbiatura può
essere consentita nei luoghi in cui tale uso abbia carattere tradizionale e
consuetudinario. La concessione è limitata alla durata e allo spazio
riconosciuti strettamente necessari ed è subordinata all'assoluto divieto di
selciare o di battere il terreno concesso o di destinarlo ad uso diverso.
Il rilascio delle concessioni precarie è subordinato, in ogni
caso all'osservanza di ulteriori cautele e limitazioni che si ravviseranno
opportune; alla condizione che non sia pregiudicata la destinazione sostanziale
dei terreni tratturali; alla espressa dichiarazione di precarietà e revocabilità
della concessione in qualunque momento, salvo congruo preavviso da fissarsi
nella deliberazione di concessione e senza diritto a risarcimento; al pagamento
di congruo canone.
Nella deliberazione di concessione la Giunta regionale, fra
l'altro, delega un dipendente regionale di fascia direttiva ad intervenire in
rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.
La sistemazione precaria dei terreni che siano stati
abusivamente occupati può essere assentita purché l'abusivo occupatore ne faccia
domanda nel termine di 30 giorni dalla notificazione della deliberazione e siano
osservate le seguenti condizioni:
- che l'occupazione non arrechi impedimento al transito
armentizio e non crei servitù vietate dalle leggi a danno del tratturo e del
proprietario frontista;
- che l'abusivo occupatore riconosca formalmente l'abusiva
occupazione e, oltre al versamento delle somme che saranno caso per caso
stabilite in via transattiva, si obblighi a pagare il canone annuo ritenuto
congruo.
... (6)] (7).
(6) Alinea abrogato dal primo comma, lettera a),
dell'art. 7, L.R.
15 febbraio 1985, n. 5. Peraltro la
presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
(7) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R.
23 dicembre 2003, n. 29. Peraltro la
presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
Art. 9
[.... (8). ]
(8) Articolo abrogato dal primo comma, lettera b),
dell'art. 7, L.R.
15 febbraio 1985, n. 5. Peraltro la
presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
TITOLO II
Norme relative ai beni della soppressa Opera nazionale per
i combattenti
Art. 10
Esercizio delle funzioni
amministrative.
[Le funzioni amministrative concernenti i beni patrimoniali
della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, trasferite alla Regione ai
sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, sono
esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite nella presente
legge (9). ]
(9) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 2,
L.R.
30 giugno 1999, n. 20, le disposizioni
del presente articolo, con essa incompatibili, cessano di avere effetto.
Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a)
della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
Art.
11
Personale proveniente dall'Opera.
[Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il personale dell'Opera
nazionale per i combattenti attribuito alla Regione Puglia per effetto del
D.P.R. 31 marzo 1979, è assegnato all'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura di Foggia, con il trattamento economico e la posizione
giuridica attuale, e di esso la Giunta regionale si avvale per procedere alla
definitiva destinazione dei beni di cui al presente titolo.
La definitiva destinazione e inquadramento di detto personale
avverrà ai sensi della normativa regionale vigente (10). ]
(10) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 2,
L.R.
30 giugno 1999, n. 20, le disposizioni
del presente articolo, con essa incompatibili, cessano di avere effetto.
Art. 12
Adozione degli elenchi dei
beni dell'Opera
[Per procedere alla definitiva destinazione dei beni
patrimoniali della soppressa Opera nazionale per i combattenti, trasferiti alla
Regione ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 la Giunta regionale
sentiti i Comuni territorialmente competenti e acquisito il parere della
Commissione consiliare competente per l'agricoltura e foreste, adotta:
a) l'elenco dei beni da conservare perché destinati ad uso di
pubblico interesse. Detti beni sono amministrati dalla Regione e possono essere
trasferiti al patrimonio degli Enti locali elettivi che ne facciano documentata
richiesta;
b) l'elenco dei beni da destinare all'attuazione di iniziative
intese ad assicurare il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca
alla pratica operativa agricola mediante la formazione di aziende pilota e/o
dimostrative. Detti beni sono amministrati dalla Regione;
c) l'elenco dei beni di cui autorizzare l'alienazione onerosa,
perché ritenuti inadatti o superflui, agli scopi di cui alle precedenti lett. a)
e b) (11). ]
(11) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 2,
L.R.
30 giugno 1999, n. 20, le disposizioni
del presente articolo, con essa incompatibili, cessano di avere effetto.
Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a)
della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
Art. 13
Ordine di priorità
nell'alienazione onerosa dei beni dell'Opera.
[I beni compresi negli elenchi di cui alla lettera b) del
precedente art. 12 sono alienati a favore di coloro che ne fanno domanda di
acquisto entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul
Bollettino Ufficiale della Regione applicando il seguente ordine di priorità:
1) terreni, fondi agrari e fabbricati rurali non compresi nelle
borgate:
a) possessori attuali del bene richiesto purché il possesso
trovi fondamento in una concessione con promessa di vendita ovvero in un
contratto di compartecipazione, colonia parziaria, mezzadria, affitto, stipulati
prima del 9 giugno 1980: sono considerati possessori attuali anche i soggetti di
cui ai numeri 1) 2) 3) del precedente art. 4;
b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da
coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con
preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza di giovani dai 18
ai 29 anni;
c) proprietari di fondi confinanti, purché si tratti di
titolari di imprese diretto-coltivatrici, singole o associate, iscritti negli
elenchi previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136 e dalla legge 9
gennaio 1963, n. 9, ovvero di imprenditori agricoli a titolo principale,
singoli o associati, di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 e alla
legge 10 maggio 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione,
con preferenza per i titolari di imprese diretto-coltivatrici;
d) altri richiedenti individuati sulla base della normativa
regionale di attuazione;
2) fabbricati delle borgate:
a) possessori attuali delle unità immobiliari richieste che
abbiano nelle borgate la loro residenza principale, purché il possesso trovi
fondamento in un regolare contratto stipulato prima del 9 giugno 1980. Il numero
e la consistenza delle unità trasferibili a tali possessori nel caso di
abitazioni non deve superare le normali esigenze abitative della famiglia del
richiedente, e non debbono eccedere, nel caso di locali destinati a rimesse o a
magazzini, le necessità di coltivazione dei terreni posseduti dal richiedente;
b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da
coltivatori diretti, lavoratori agricoli e soggetti ad essi assimilabili;
c) altri richiedenti con precedenza per quelli residenti nelle
borgate prima del 9 giugno 1980.
In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù
esistenti o che si rendesse necessario istituire (12).]
(12) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 2,
L.R.
30 giugno 1999, n. 20, le disposizioni
del presente articolo, così sostituito dal primo comma dell'art. 9,
L.R.
15 febbraio 1985, n. 5, cessano di avere
effetto. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1,
lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n.
4.
TITOLO III
Norme comuni
Art. 14
Pubblicità degli
elenchi.
[Gli elenchi di cui ai
precedenti artt. 4 e 12 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e
affissi all'albo dei comuni territorialmente interessati.
Della pubblicazione ed affissione il Sindaco dà notizia con
pubblico manifesto nel quale risulti esplicitamente menzionata la facoltà, da
parte di chiunque, di presentare domanda di acquisto secondo le modalità
stabilite nella presente legge] (13).
(13) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R.
23 dicembre 2003, n. 29. Peraltro la
presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
Art. 15
Commissione regionale di
valutazione.
[La vendita dei terreni tratturali [e
dei beni dell'Opera nazionale per i combattenti] (14) è fatta al prezzo di stima stabilito da una
apposita commissione provinciale nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, così composta:
a) dall'Assessore al patrimonio o dal Coordinatore del Settore
demanio e patrimonio, che la presiede;
b) da un dipendente tecnico dell'Ufficio di Foggia del suddetto
Settore, con le funzioni di segretario;
c) da un dipendente tecnico dell'ispettorato provinciale
dell'agricoltura territorialmente competente;
d) da un dipendente tecnico dell'Ufficio tecnico erariale
territorialmente competente;
e) da un dipendente tecnico del Comune territorialmente
interessato in tutto o in prevalenza.
[Nel caso che i beni da
alienare siano stati migliorati dai soggetti di cui all'art. 4 della presente
legge o dai loro dante causa, il prezzo di stima è stabilito con riferimento al
valore attuale di mercato del fondo non migliorato] (15).
[Intervenuta l'accettazione
del prezzo di stima, la Giunta regionale delibera la vendita delegando un
dipendente regionale di fascia direttiva a intervenire in rappresentanza della
Regione nella stipula del relativo atto pubblico] (16).
Esaurite le procedure previste dal precedente art. 9,
intervenuta contestazione successiva del prezzo di alienazione da parte degli
aventi diritto - esclusivamente a mezzo di perizia giurata - il prezzo di stima
viene stabilito da una commissione regionale di 2° grado.
La Commissione regionale, nominata con decreto del Presidente
della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa è composta:
1) dal Presidente della Giunta o dall'Assessore al patrimonio,
se delegato, che la presiede;
2) dal Dirigente superiore dell'Ufficio tecnico erariale di
Bari;
3) dall'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della
Amministrazione provinciale territorialmente competente;
4) dal Coordinatore dell'Assessorato regionale all'agricoltura;
5) dal Coordinatore del Settore demanio;
6) da un Funzionario del Settore demanio e patrimonio, con
funzioni di Segretario.
La stima stabilita dalla Commissione regionale è inappellabile.
In presenza di non accettazione da parte degli aventi diritto
del prezzo di stima stabilito dalla Commissione regionale di 2° grado, la Giunta
regionale procede all'alienazione del bene mediante asta pubblica, secondo le
norme di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
Dell'avvenuta vendita è data comunicazione ai Comuni
territorialmente interessati entro i successivi trenta giorni.
Limitatamente ai beni provenienti dalla soppressa Opera
nazionale per i combattenti, in caso di esistenza di concessione con promessa di
vendita, il prezzo è quello ivi stabilito (17). ]
(14) Alinea le parole sono state soppresse dall'art. 2,
comma 2 della L.R.
25
febbraio 2010, n. 5. Peraltro la presente legge è
stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5
febbraio 2013, n. 4.
(15) L'art. 7,
L.R.
23 dicembre 2003, n. 29 ha abrogato, fra
gli altri, il comma 2 dell'art. 10, L.R.
15 febbraio 1985, n. 5, sostitutivo del
presente articolo. Si ritiene pertanto che detta abrogazione riguardi il
presente comma. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma
1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n.
4.
(16) L'art. 7, L.R.
23 dicembre 2003, n. 29 ha abrogato, fra
gli altri, il comma 3 dell'art. 10, L.R.
15 febbraio 1985, n. 5, sostitutivo del
presente articolo. Si ritiene pertanto che detta abrogazione riguardi il
presente comma. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma
1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n.
4.
(17) Articolo così sostituito dall'art. 10,
L.R.
15 febbraio 1985, n. 5, come modificato
quest'ultimo, dall'articolo unico, L.R.
24 maggio 1994, n. 17. Peraltro la
presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
Art. 16
[.... (18).]
(18) Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 11,
L.R.
15 febbraio 1985, n. 5. Peraltro la
presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
Art. 17
[... (19).]
(19) Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 11,
L.R.
15 febbraio 1985, n. 5.
Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a)
della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
Art. 18
Norme finanziarie.
[Per la concessione delle agevolazioni creditizie e
contributive di cui alla presente legge è autorizzata una spesa globale nel
triennio 1980-1882 pari a lire 0,200 miliardi quale limite di impegno per le
agevolazioni creditizie di cui al secondo comma dell'art. 16 e a lire 0,800
miliardi per le agevolazioni contributive di cui al terzo comma del medesimo
art. 16.
La quota che fa carico alla competenza del bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio 1980 è pari, rispettivamente, a 50 e
150 milioni di lire. Per gli esercizi successivi le quote sono determinate con
le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.
All'onere di cui al primo comma si fa fronte:
con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi
dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della
legge 1° luglio 1977, n. 403;
con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi
dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183.
La Giunta regionale può assumere obbligazioni nell'ambito della
spesa globale autorizzata anche in eccedenza alla quota di competenza del
singolo esercizio purché i pagamenti, da frazionarsi nel triennio, non eccedano
per ogni anno lo stanziamento di competenza.
Le somme non utilizzate in ciascun esercizio sono reiscritte
nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo per le medesime finalità.
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono
apportate le seguenti variazioni:
[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.]