Art. 1
Per l'anno 1981, nelle more che siano definiti
gli interventi di cui agli articoli 19 e seguenti della legge
regionale 23 giugno 1980, n. 79, alle aziende pubbliche e private che
alla data del 1° gennaio 1981 siano affidatarie o concessionarie di autolinee di
interesse regionale, possono essere concessi acconti sulle sovvenzioni di
esercizio alle condizioni e secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
Le sovvenzioni di esercizio in favore delle
società ferrotramviarie esercenti autolinee di interesse regionale continuano ad
essere disciplinate dalla legge
regionale 19 marzo 1979, n. 14 e dalla legge
regionale 24 aprile 1980, n. 31.
Art. 2
Gli acconti sulle sovvenzioni di esercizio di
cui al primo comma del precedente articolo sono così determinati:
a) aziende con 50 o più dipendenti: 700 lire/km
per i chilometri di percorrenza annua previsti dai programmi di esercizio
approvati;
b) aziende con meno di 50 dipendenti: 600
lire/km per i chilometri di percorrenza annua previsti dai programmi di
esercizio approvati.
Art. 3
Per l'attuazione del disposto di cui al
precedente articolo, la Giunta regionale determina per ciascuna azienda lo
ammontare annuo dell'acconto e ne autorizza l'erogazione a mensilità anticipate
in ragione di un dodicesimo.
L'erogazione degli acconti è disposta dal
settore ragioneria senza altra formalità, previo nulla osta dell'assessore ai
trasporti, al quale ciascuna azienda deve presentare:
a) dichiarazione di regolare esercizio, nel mese
precedente, delle autolinee autorizzate;
b) dichiarazione di avvenuta osservanza, nel
mese precedente, delle norme sul trattamento economico e giuridico al personale
dipendente, di cui all'art. 32 della legge
regionale 23 giugno 1980, n. 79;
c) dichiarazione di regolare adempimento, nel
mese precedente, degli obblighi in materia contributiva.
Art. 4
Limitatamente all'anno 1981 la Giunta regionale
è autorizzata altresì a disporre interventi finanziari straordinari in favore
delle aziende di cui al primo comma del precedente art. 1.
Detti interventi finanziarti straordinari, da
valere in conto delle sovvenzioni di esercizio, devono essere accordati con
vincoli di destinazione per la copertura totale o parziale di esposizioni
debitorie dell'esercizio per noli autobus dovuti all'Ente regionale pugliese
trasporti (E.R.P.T.), dei trattamenti di fine lavoro al personale e di maggiori
oneri di personale derivanti dagli aggiornamenti dei contratti nazionali di
lavoro.
Art. 5
Le posizioni economiche e normative di cui al
secondo comma dell'art. 32 della legge
regionale 23 giugno 1980, n. 79, comprendono anche le anzianità di
servizio riconosciute in base all'art. 4 del decreto del presidente della Giunta
regionale 22 dicembre 1973, n. 2190.
I conseguenti trattamenti di fine servizio
devono essere aziendalmente liquidati o riliquidati per il personale già cessato
dal servizio anche anteriormente alla legge
regionale 23 giugno 1980, n. 79, previo recupero compensativo delle
eventuali somme già erogate agli agenti interessati dai precedenti datori di
lavoro.
I ratei dei trattamenti di fine servizio
maturati presso le aziende di provenienza e da queste non erogati agli agenti o
non trasferiti alle aziende affidatarie, devono da queste essere recuperati
dalla Giunta regionale a valere su somme a qualsiasi titolo dovute agli stessi.
Art. 6
Le norme di cui ai precedenti articoli si
applicano anche alla gestione commissariale per gli autoservizi di Taranto
istituita con Delib.G.R. 29 luglio 1977, n. 5368; ciò fino alla data di
effettivo trapasso dei relativi servizi al Consorzio autoservizi extraurbani di
Taranto, già istituito.
È confermato, con decorrenza dal 23 giugno 1978
ed in deroga a quanto previsto dalla legge
regionale 23 giugno 1978, n. 24, il provvedimento amministrativo di
conferimento dello incarico di componenti della commissione straordinaria per la
gestione degli autoservizi extraurbani di Taranto a funzionari di ruolo della
Regione Puglia. Agli stessi competono dalla data del provvedimento di nomina,
anche se antecedente alla presente legge, il trattamento economico di missione
ed il rimborso delle spese di viaggio o l'indennità chilometrica per l'uso del
mezzo proprio, nonché il compenso per lavoro straordinario anche in deroga al
limite di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge
regionale 18 luglio 1974, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni.
La commissione straordinaria di cui al
precedente comma, sottoporrà alla Giunta regionale, per l'approvazione, appositi
rendiconti finanziari riferiti a trimestri solari ed alla gestione della
competenza e dei residui. Ciascun rendiconto deve essere corredato di una
relazione illustrativa dell'andamento gestionale relativo al periodo
considerato. Il rendiconto finale di esercizio deve essere accompagnato dal
conto industriale di esercizio, dal conto dei profitti e delle perdite e dal
conto patrimoniale.
Art. 7
Il concorso nelle spese sostenute da Regioni
finitime per l'esercizio di autolinee interregionali che interessano anche la
Regione Puglia, può essere disposto dalla Giunta regionale coi fondi assegnati
nei bilanci regionali annuali per gli interventi finanziari di cui alla presente
legge, anche se afferenti ad esercizi pregressi.
Art. 8
La legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 6, continua ad essere applicata in
favore delle aziende private esercenti autoservizi di concessione comunale o del
Ministero dei trasporti, aventi la sede o la direzione dell'esercizio sul
territorio regionale pugliese (1) .
Il primo comma dell'art. 31 della legge
regionale 23 giugno 1980, n. 79, viene così modificato:
«I servizi esercitati su concessione regionale
sono soggetti a tassa di concessione e a contributo di sorveglianza nella misura
prevista dalle apposite leggi regionali».
Il secondo comma dell'art. 31 della legge
regionale 23 giugno 1980, n. 79, è abrogato.
(1) L'applicazione del presente comma è
limitata alla data del 31 dicembre 1981, come disposto dal terzo comma
dell'art. 3, L.R.
19 marzo 1982, n. 13.
Art. 9
All'onere finanziario derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 25 miliardi, si provvede con fondo del
cap. 05107 del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e
60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.