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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1984
Numero
10
Data
27/02/1984
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Norme per la disciplina dell' attivita' venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico - ambientali.
Note
Allegati
Nessun allegato

 



Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


 
 

TITOLO I

Generalità

Art. 1

Finalità della legge.

[1. Con la presente legge la Regione Puglia, in attuazione della vigente normativa statale e comunitaria, si propone di gestire in modo programmato le proprie risorse faunistico-ambientali e in particolare di:

1) proteggere ed incrementare la fauna selvatica;

2) regolamentare l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale;

3) salvaguardare le coltivazioni agricole e gli allevamenti;

4) promuovere studi ed indagini d'interesse faunistico-ambientale con particolare riguardo per lo sviluppo delle conoscenze della selvaggina;

5) valorizzare gli aspetti ricreativi, culturali e turistici collegati all'esercizio venatorio purché atti a favorire un rapporto ottimale uomo-ambiente-territorio;

6) tutelare, migliorare e/o ripristinare gli ambienti che presentano interessi sotto l'aspetto faunistico-venatorio, naturalistico ed ecologico;

7) accrescere le disponibilità nazionali di alimenti proteici, derivanti dall'allevamento delle specie di selvaggina;

8) disciplinare l'utilizzazione di quei territori che presentano particolare interesse sotto l'aspetto faunistico-venatorio, naturalistico ed ambientale;

9) assicurare la difesa delle acque, dell'aria, del terreno dall'inquinamento, onde consentire una maggiore presenza della fauna selvatica sul territorio]

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 

 


Art. 2

Tutela del patrimonio faunistico - Esercizio venatorio.

[1. Il patrimonio, costituito dalle specie viventi, stabilmente o temporaneamente, allo stato di naturale libertà, dalle loro uova e dai loro nidi, è patrimonio indisponibile dello Stato e come tale è tutelato e protetto, anche quale bene ambientale, dalla presente legge nell'interesse dell'intera comunità.

2. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

3. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufo reale, istrice, cicogna, gru, fenicottero, cigno, lupo, orso, foca monaca, stambecco, camoscio d'Abruzzo, lontra, gatto selvatico, gallina prataiola, capriolo garganico, nonché quelle specie di cui la Regione, ai sensi dell'art. 35, vieti l'abbattimento o la cattura.

4. Ai fini dei precedenti commi, il territorio regionale è sottoposto al regime di caccia controllata; l'esercizio venatorio, inteso quale sano utilizzo del tempo libero, è ivi consentito con le modalità e i limiti previsti dagli articoli della presente legge].

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


TITOLO II

Funzioni amministrative - Partecipazione

Art. 3

Esercizio delle funzioni amministrative.

[1. Le funzioni d'indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo nelle materie di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione, previa acquisizione del parere degli enti delegati; detti pareri devono essere espressi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

2. Le funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge, fatta eccezione per quelle riservate allo Stato o per quelle che la presente legge espressamente riserva alla Regione o delega ai comuni, sono delegate alle province territorialmente competenti che istituiscono, per esercitarle, appositi uffici.

3. La Giunta regionale esercita le funzioni di coordinamento, di vigilanza e controllo in ordine, all'esercizio delle funzioni delegate tramite gli Uffici dell'Assessorato competente in materia di caccia.

4. Gli enti delegati trasmettono annualmente alla Giunta regionale, ai fini degli adempimenti di cui alla L.R. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, una relazione contenente i risultati economici e finanziari conseguiti nell'esercizio delle funzioni delegate nonché il rendiconto documentato delle somme erogate.

5. Qualora gli enti delegati risultino inadempienti nell'esercizio di una o più funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge al termine di novanta giorni dal formale sollecito da parte della Regione, dette funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale. In caso di grave violazione delle leggi e direttive regionali, ovvero di ripetuta inadempienza la Regione, con propria legge, revoca una o più funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l'art. 64 dello Statuto regionale, anche nei confronti di singoli enti delegati: in questo caso la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione della legge di revoca della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.

6. Gli enti devono, nell'emissione degli atti, fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 4

Organismi di consulenza e partecipazione.

[1. La Regione e le province, nell'esercizio delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvalgono, rispettivamente, della consulenza, proposte e/o pareri della Consulta regionale per la tutela faunistico-ambientale e delle Consulte provinciali per la tutela faunistico-ambientale, di cui ai successivi artt. 5 e 6.

2. La Regione e le province possono avvalersi, altresì, della consulenza, proposte e/o pareri dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, nonché della collaborazione di altri enti, Organismi, Istituti specializzati di studio e di ricerca, ivi comprese le Associazioni venatorie, naturalistiche e protezionistiche presenti nel Comitato tecnico nazionale venatorio di cui al D.P.C.M. 3 giugno 1978 e successive integrazioni e le Associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavori agricoli presenti nel predetto Comitato.

3. I pareri dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina s'intendono obbligatori nei casi in cui la presente legge e/o la normativa statale in materia di caccia ne prevedono l'acquisizione] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 

 


Art. 5

Consulta regionale per la tutela faunistico-ambientale.

[1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari Organismi, è istituita la Consulta regionale per la tutela faunistico-ambientale.

2. La Consulta ha sede presso gli Uffici della Regione.

3. La Consulta è così composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di caccia, che la presiede;

b) da tre consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale con scheda limitata ad un nominativo;

c) da un rappresentante per ciascuna Amministrazione provinciale, scelto fra i consiglieri provinciali in carica;

d) da un rappresentante per ciascuna Associazione venatoria operante al livello regionale e presente nel Comitato tecnico nazionale venatorio, designato dalle stesse a livello regionale;

e) da un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale degli imprenditori agricoli e per ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori agricoli, operanti a livello regionale e presenti nel Comitato tecnico nazionale venatorio, designati dalle stesse a livello regionale;

f) da un rappresentante per ciascun Ente e Associazione naturalistica e protezionistica, operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico nazionale venatorio, designato dai predetti Organismi a livello regionale;

g) da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofili italiani, designato dallo stesso a livello regionale;

h) da un rappresentante dei comuni, designato dalla delegazione regionale dell'A.N.C.I.;

i) da un rappresentante delle Comunità montane, designato dalla delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.;

l) da un esperto in zoologia, designato dall'Università degli Studi di Bari fra i propri docenti universitari;

m) da un esperto in ecologia designato dall'Università degli Studi di Bari fra i propri docenti universitari;

n) da un esperto in fitopatologia ed entomologia, designato dall'Università degli Studi di Bari fra i propri docenti universitari;

o) da un esperto in botanica, designato dall'Università degli Studi di Bari fra i propri docenti universitari;

p) dal responsabile dell'Osservatorio faunistico regionale di cui all'art. 23 della presente legge;

q) dal responsabile dell'azienda regionale per l'equilibrio faunistico;

r) da un rappresentante dell'Ispettorato regionale delle foreste.

4. La Consulta elegge nel suo seno un Vice Presidente, scelto fra i membri di cui alla lettera b), che esercita le funzioni di Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dall'Assessore regionale competente in materia di caccia.

6. La durata in carica dei membri della Consulta è di cinque anni, salvo riconferma.

7. La Consulta si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, o su richiesta al Presidente di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Le riunioni della Consulta sono convocate in prima e in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

9. Ai membri della Consulta sono dovuti gli emolumenti di cui alla L.R. 12 agosto 1981, n. 45.

10. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine il Presidente della Giunta regionale provvede ad istituire la Consulta tenendo conto delle sole designazioni pervenute.

11. Su richiesta dell'Assessore regionale competente in materia di caccia, espressa nelle sue funzioni di Presidente della Consulta, gli Assessori regionali competenti e/o il Presidente del Consiglio regionale autorizzano la partecipazione a singole sedute della Consulta di funzionari regionali dotati di particolari competenze per la trattazione di questioni specifiche.

12. La Consulta, quale organo tecnico-consultivo della Regione esprime pareri motivati e formula proposte in relazione all'attività della Regione nei campi di cui all'art. 1 della presente legge. In particolare si pronuncia sugli argomenti concernenti:

1) legislazione venatoria regionale, relativa regolamentazione attuativa, direttive regionali d'indirizzo e coordinamento, calendario venatorio regionale;

2) carta faunistica regionale;

3) regolamentazione e direttive in materia di vigilanza venatoria;

4) piani, programmi e progetti regionali d'intervento in materia faunistico-ambientale;

5) direttive e regolamentazione per il rilascio dei certificati per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

6) iniziative tese al miglioramento dell'educazione faunistico-naturalistica e allo sviluppo di strutture del tempo libero collegate all'esercizio venatorio;

7) studi ed accertamenti sulla funzionalità tecnico-faunistica dell'ambiente e del territorio, anche attraverso contatti con le regioni limitrofe;

8) regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possono compromettere la sopravvivenza della fauna selvatica presente nel territorio e alterarne gli ambienti;

9) studio ed accertamento delle risorse della Regione in rapporto all'attività venatoria e alla tutela faunistico-ambientale;

10) direttive e regolamentazione per la gestione sociale del territorio, per il regime di caccia programmata e controllata, per gli indennizzi dei danni alle colture agricole e agli allevamenti provocati dalla selvaggina e dalle attività venatorie] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 

 


Art. 6

Consulte provinciali per la tutela faunistico-ambientale.

[1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provinciali, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari Organismi, istituiscono le Consulte provinciali per la tutela faunistico-ambientale.

2. Le Consulte, su richiesta degli enti delegati, esprimono pareri motivati e formulano proposte nelle materie di cui alla presente legge.

3. Le Consulte hanno sede presso gli Uffici dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente.

4. Ciascuna Consulta è così composta:

a) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale scelto tra i Consiglieri provinciali in carica, che la presiede;

b) da tre Consiglieri provinciali, eletti dal Consiglio provinciale con scheda limitata ad un nominativo;

c) da un rappresentante per ciascuna Associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico nazionale venatorio, designato dalle stesse a livello provinciale;

d) da un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale degli imprenditori agricoli e per ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori agricoli, operanti a livello regionale e presenti nel Comitato tecnico nazionale venatorio, designati dalle stesse a livello provinciale;

e) da un rappresentante per ciascun Ente e Associazione naturalistica e protezionistica operante a livello regionale e presente a livello provinciale, purché inseriti nel Comitato tecnico nazionale venatorio, designato dai predetti Organismi a livello provinciale;

f) da un rappresentante dei comuni, designato dalla delegazione regionale dell'A.N.C.I.;

g) da un rappresentante delle Comunità montane, ove esistenti nel territorio provinciale in questione, designato dalla delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.;

h) da tre docenti di scienze naturali o di scienze agrarie, eletti dal Consiglio provinciale con scheda limitata ad un nominativo;

i) da un rappresentante dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste;

l) da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

5. Ciascuna Consulta elegge tra i suoi membri il Vice Presidente, che esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

6. Le funzioni di segretario di ciascuna Consulta sono svolte da un funzionario della Provincia designato dal rispettivo Presidente della Giunta provinciale.

7. La durata in carica dei membri di ciascuna Consulta è di cinque anni, salvo riconferma.

8. Ciascuna Consulta si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, o su richiesta al Presidente di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Le riunioni di ciascuna Consulta sono convocate in prima e seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

10. Ai membri di ciascuna consulta sono dovuti, a carico della rispettiva Amministrazione provinciale, emolumenti parificati a quelli di cui alla L.R. 12 agosto 1981, n. 45.

11. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine ciascun Presidente di Amministrazione provinciale provvede ad istituire la Consulta tenuto conto delle sole designazioni pervenute.

12. I pareri che le Consulte esprimono ai sensi della presente legge devono essere motivati.

13. Su richiesta dei Presidenti delle Consulte, gli Assessori regionali competenti e/o il Presidente del Consiglio regionale autorizzano la partecipazione a singole sedute della Consulta di funzionari regionali dotati di particolari competenze per la trattazione di questioni specifiche] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 7

Attività di promozione.

[1. La Regione promuove la collaborazione della scuola, delle Organizzazioni sociali, culturali, venatorie, naturalistiche e protezionistiche per diffondere la conoscenza delle risorse faunistico-ambientali e i modi della loro tutela e razionale gestione.

2. Le Organizzazioni venatorie, naturalistiche e protezionistiche che si considerano riconosciute agli effetti del presente articolo sono quelle presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5; per quel che riguarda le Organizzazioni sociali e culturali, si considerano riconosciute quelle contenute in un elenco che la Giunta regionale è tenuta a deliberare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti in materia di caccia e ambiente.

3. Ai fini di cui al primo comma la Giunta regionale può erogare contributi, fino ad un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile, alle Organizzazioni sociali, culturali, venatorie, naturalistiche e protezionistiche sulla base di programmi specifici finalizzati alla realizzazione di una maggiore tutela faunistico-ambientale e di una razionale gestione dell'attività venatoria.

4. Ai fini della concessione dei predetti contributi le Organizzazioni interessate devono dimostrare di essere rette da statuti coerenti con le finalità del presente articolo, essere regolate da ordinamento interno democratico e indicare la propria sede sociale] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


TITOLO III

Programmazione territoriale zone faunistico-ambientali

Art. 8

Carta faunistica regionale.

[1. Il Consiglio regionale, entro un anno dall'entrata in vigore dalla presente legge adotta, su proposta della Giunta regionale, la Carta faunistica regionale.

2. La Carta deve, fra l'altro, evidenziare:

a) gli ambiti protetti, comunque istituiti;

b) i biotipi di particolare interesse per la sosta e la riproduzione delle singole specie, con particolare riguardo per quelle migratrici;

c) le zone di notevole interesse turistico, ove è necessario vietare la caccia e quelle ove sia graficamente possibile rilevare altri divieti di caccia;

d) le zone più idonee per condizioni ambientali alla naturale riproduzione delle specie selvatiche;

e) la consistenza e distribuzione della fauna sul territorio;

f) la fisionomia vegetazionale e pedologica dei territori di particolare interesse faunistico;

g) la vocazione faunistica del territorio.

3. Il rilevamento grafico è effettuato su carte dell'Istituto cartografico militare - scala 1:25.000.

4. La Carta è periodicamente aggiornata. Essa costituisce il documento base per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di cui all'art. 9 nonché per tutte le azioni di ripopolamento.

5. La Carta è elaborata tramite la collaborazione di un Comitato tecnico regionale nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e così composto:

a) un funzionario regionale del massimo livello funzionale designato dall'Assessore regionale competente in materia di caccia, che lo coordina;

b) un docente a livello universitario in scienze agroforestali, designato dall'Università degli Studi di Bari;

c) un docente a livello universitario in scienze geografiche, designato dall'Università degli Studi di Lecce;

d) un docente a livello universitario in scienze zoologiche e/o ornitologiche, designato dall'Università degli Studi di Bari;

e) un ricercatore in materie attinenti la tutela ambientale, designato dal C.N.R. a livello regionale;

f) tre tecnici in materie attinenti la tutela faunistico-ambientale, nominati dal Consiglio regionale con scheda limitata ad un nominativo;

g) un tecnico in materie attinenti la tutela faunistico-ambientale, designato da ciascuna Amministrazione provinciale] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 9

Piani e programmi regionali in materia faunistico-ambientale.

[1. In materia faunistico-ambientale il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale e sulla base di eventuali proposte pervenute da province, comuni o Comunità montane, piani pluriennali, articolandoli per aree omogenee individuate ai sensi dell'art. 10.

2. Detti piani elaborati dall'Assessorato alla caccia, sentito l'Assessorato all'ecologia e all'agricoltura, riguardano anche:

1) la localizzazione, costituzione e criteri di gestione delle zone faunistico-ambientali di cui al secondo comma dell'art. 10;

2) l'individuazione di località di notevole interesse turistico ove è necessario vietare la caccia, anche temporaneamente;

3) la regolamentazione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnano al ripristino e alla salvaguardia dell'ambiente e alla produzione della selvaggina, utilizzando prodotti chimici non dannosi alla fauna individuati dalla Regione e che si impegnano, altresì, ad effettuare forme di agricoltura biologica;

4) la realizzazione d'iniziative per la difesa, creazione e/o ripristino di biotipi e relativi habitat di notevole importanza naturalistica, ivi comprese le zone umide, anche in recepimento degli impegni internazionali sottoscritti dallo Stato italiano, nonché l'individuazione dei criteri per la loro gestione;

5) l'identificazione delle specie di selvaggina da impiegare nei ripopolamenti e l'individuazione delle percentuali minime e massime relative, in rapporto alle potenzialità venatorie dei terreni interessati;

6) l'identificazione delle specie e dei relativi habitat da proteggere in maniera particolare, in periodi di sosta, nidificazione e svernamento;

7) la tutela della flora tipica, rara o in via di estinzione e dei relativi habitat;

8) la determinazione dei criteri per l'attività di vigilanza, in maniera che il numero minimo del personale di vigilanza non sia inferiore ad un'unità di vigilanza ogni 1.500 ettari di territorio agro-forestale nelle zone comunque protette, ad un'unità di vigilanza ogni 5.000 ettari di territorio agroforestale nelle zone aperte all'esercizio venatorio, ad un'unità di vigilanza ogni 1.000 ettari nelle zone di cui all'art. 13;

9) l'indicazione e l'attribuzione, con le relative priorità, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione degli obiettivi contenuti nei singoli piani e programmi.

3. Il Piano regionale ha durata triennale.

4. Sei mesi prima della scadenza il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano valevole per il triennio successivo.

5. In attuazione dei piani pluriennali la Giunta regionale approva, sentita la Consulta regionale di cui all'art. 5, i provvedimenti annuali d'intervento] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 10

Aree faunistico-venatorie e per il riequilibrio ambientale.

[1. Allo scopo di conservare l'ambiente naturale, di consentire la razionale gestione delle risorse faunistiche e di disciplinare l'esercizio venatorio, il territorio regionale è suddiviso, con apposita deliberazione della Giunta regionale, in aree omogenee faunistico-venatorie e per il riequilibrio ambientale a seconda che trattasi di territori di collina e montagna o di pianura, sulla base di quanto indicato dalla Carta faunistica regionale di cui al precedente art. 8.

2. All'interno delle suddette aree, nel rispetto delle indicazioni contenute nei piani di cui al precedente articolo, sono individuate:

a) oasi di protezione;

b) zone di ripopolamento e cattura;

c) zone per la gestione sociale dell'esercizio venatorio;

d) zone destinate alla costituzione di Centri pubblici per la produzione di selvaggina;

e) zone destinate alla costituzione di Centri privati per la produzione di selvaggina;

f) zone di addestramento cani;

g) aziende faunistico-venatorie;

h) zone umide.

3. Le aree di cui ai precedenti punti a), b) e d) non possono essere inferiori al 12,5% e superiori al 25% del territorio agro-forestale totale provinciale.

4. L'individuazione del perimetro di ciascuna delle zone di cui ai punti a), b), d), e) e h) deve risultare dall'aggiunta all'area della zona in questione di una congrua fascia di rispetto entro cui è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

5. La deliberazione che determina il perimetro delle aree da vincolare di cui alle precedenti lettere a), b) e d) è pubblicata all'Albo dei comuni in cui ricadono i terreni da vincolare e notificata secondo le norme del Codice di procedura civile ai proprietari dei terreni.

6. Avverso tale deliberazione può essere proposta opposizione, entro 60 giorni dalla notificazione della deliberazione, al Presidente dell'Ente che ha deliberato.

7. Decorso il suddetto termine, ove sussiste il consenso di un numero di proprietari tale da rappresentare almeno i 2/3 della superficie complessiva su cui s'intende costituire la zona, la Regione provvede in merito alla costituzione decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza delle zone medesime.

8. Il consenso si ritiene validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

9. La Giunta regionale, a seguito di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di Oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura e di zone a gestione sociale del territorio; a tal fine si prescinde dalla notificazione e dal consenso di cui ai precedenti commi.

10. I proprietari dei terreni cui è stata notificata la deliberazione di cui al quinto comma, sono tenuti ad informare gli eventuali conduttori e/o possessori del terreno interessato e ad esprimere il consenso di cui al settimo comma d'intesa con gli stessi.

11. Le zone di cui alle precedenti lettere a), b) e d) sono possibilmente delimitate da confini naturali e sono indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, poste a cura dell'Ente che ne delibera la costituzione d'intesa con l'Ente gestore] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 11

Oasi di protezione.

[1. Le Oasi di protezione sono destinate alla conservazione, rifugio e riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa ed il ripristino degli habitat per le specie selvatiche di mammiferi e uccelli di cui esistano e siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Le Oasi di protezione in particolare:

1) assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione;

2) consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla selvaggina migratoria;

3) garantiscono l'integrità dell'ambiente.

3. Nelle Oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica.

4. Le Oasi di protezione devono avere una superficie non inferiore ai 100 ettari.

5. Le Oasi sono possibilmente delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta «Oasi di protezione - Divieto di caccia».

6. Le Oasi di protezione hanno durata illimitata, salvo revoca.

7. La loro costituzione è deliberata dalla Giunta regionale, che stabilisce i criteri per la gestione, affidata all'Ente Provincia territorialmente competente in tutto o in maggioranza.

8. La Provincia nella gestione delle Oasi di protezione può avvalersi della collaborazione dei comuni territorialmente interessati e delle Associazioni venatorie, protezionistiche e naturalistiche presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 12

Zone di ripopolamento e cattura.

[1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate a favorire l'insediamento e la riproduzione naturale della selvaggina, il suo irradiamento nelle zone circostanti, la sua cattura per il ripopolamento.

2. Dette zone devono essere costituite su territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della selvaggina.

3. Esse sono lo strumento di base della programmazione regionale in materia di produzione, d'irradiamento e di ripopolamento della fauna selvatica.

4. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica.

5. Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai 500 ettari e sono segnalate con tabelle recanti la scritta «Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia».

6. Nelle zone di ripopolamento e cattura possono essere autorizzate catture ai fini di ripopolamento secondo le indicazioni contenute nei piani e programmi regionali.

7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata illimitata, salvo revoca.

8. La loro costituzione è deliberata dalla Giunta regionale, che stabilisce i criteri per la gestione, affidata all'Ente Provincia territorialmente competente in tutto o in maggioranza.

9. La Provincia nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione dei comuni territorialmente interessati e delle associazioni venatorie, protezionistiche e naturalistiche presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 13

Zone per la gestione sociale della caccia.

[1. Le zone a gestione sociale sono costituite per conseguire, con la diretta partecipazione dei cittadini residenti, con particolare riguardo per i cacciatori e gli operatori agricoli, finalità di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente attraverso particolari forme di gestione sociale della caccia in regime controllato.

2. La superficie complessiva delle zone a gestione sociale non può essere superiore al 30% del territorio agro-forestale totale provinciale utile all'attività venatoria.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento-tipo relativo alle modalità di costituzione e gestione delle zone. Nel regolamento-tipo deve essere previsto, fra l'altro, per tali zone:

a) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale;

b) il versamento da parte dei cacciatori che hanno titolo ad accedere alle zone di un contributo individuale di partecipazione, da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento ed il funzionamento delle strutture, con fissazione della misura massima dello stesso;

c) una vigilanza assicurata da almeno un agente ogni 1.000 ettari;

d) una superficie vincolata non inferiore ai 2.000 ettari e, all'interno di essa l'istituzione di almeno una zona protetta, di cui agli artt. 11 e 12, in terreni particolarmente idonei;

e) l'accesso, alle medesime condizioni dei residenti, anche ad altri cacciatori richiedenti, secondo rapporti di reciprocità concordati con altre regioni;

f) un accesso regolamentato in materia tale che il rapporto ottimale tra cacciatore e territorio non sia superiore ad un'unità ogni 10 ettari per ogni giornata di caccia, ivi compresi i permessi di cui all'ottavo comma del presente articolo;

g) il vincolo ad esercitare la caccia alla selvaggina stanziale soltanto nel territorio a gestione sociale prescelto;

h) quanto stabilito nell'ultimo comma del presente articolo.

4. Le zone sono segnalate da tabelle recanti la scritta «Zona per la gestione sociale della caccia in regime controllato», poste a cura e a spese della Provincia territorialmente competente.

5. La loro durata è pari a sei anni, salvo revoca o tacito rinnovo.

6. La costituzione delle zone è deliberata dalla Giunta regionale.

7. La gestione delle zone è affidata all'Ente Provincia territorialmente competente in tutto o in maggioranza, che si avvale di appositi Comitati di gestione eletti dagli iscritti alle zone e dai possessori o conduttori ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari di fondi rustici interessati.

8. I Comitati di gestione - concederanno - permessi giornalieri di accesso ai cittadini richiedenti in numero non superiore al 40% dei soci.

9. I soci effettivi, per l'intera annata venatoria, potranno usufruire di non più di venticinque giornate di caccia da utilizzare esclusivamente nella zona a gestione sociale prescelta.

10. I danni provocati dalla fauna cacciabile e dall'esercizio venatorio alle produzioni agricole comprese nelle zone a gestione sociale sono a carico delle rispettive gestioni.

11. Agli operatori agricoli che s'impegnano nelle zone a conservare, ripristinare o mantenere habitat idonei al rifugio ed all'alimentazione della selvaggina, lasciando sul posto parte delle colture cerealicole o foraggere e seminando su appositi terreni marginali granaglie da lasciare come alimentazione della fauna durante il periodo invernale, sono corrisposti dalle province incentivi che tengano conto delle spese sostenute, dei mancati redditi percepiti e dei danni causati dalla selvaggina, nonché di una quota parte del ricavato riveniente dai contributi individuali di partecipazione corrisposti dai richiedenti residenti in altre regioni.

12. Le modalità relative alla composizione, elezione, nomina da parte delle province e funzionamento dei Comitati di gestione, nonché quelle relative alla concessione degli incentivi di cui al precedente comma, sono disciplinate nel regolamento previsto dal terzo comma del presente articolo] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 14

Centri pubblici per la produzione della selvaggina.

[1. Centri pubblici per la produzione della selvaggina sono destinati alla produzione, protezione ed incremento, in cattività o allo stato naturale, della selvaggina stanziale al fine di soddisfare le esigenze faunistiche di ripopolamento secondo le indicazioni contenute nei piani e programmi di cui al precedente art. 9.

2. Nei Centri pubblici è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

3. I Centri pubblici sono segnalati con tabelle recanti la scritta «Centro pubblico per la produzione della selvaggina - Divieto di caccia».

4. La loro costituzione è deliberata dalla Giunta regionale, che stabilisce i criteri per la gestione affidata all'Ente Provincia territorialmente competente in tutto o in maggioranza.

5. Nei Centri pubblici possono essere autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali prodotte.

6. Per comprovate esigenze di funzionalità nei Centri può essere autorizzato dal Presidente dell'Ente Provincia il prelievo della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento; in questi casi la selvaggina è alienata per fini alimentari a prezzo di costo.

7. Eventuali danni alle colture agrarie, causati dalla selvaggina all'interno dei Centri pubblici e nelle zone circostanti sono indennizzati dagli enti gestori.

8. I Centri pubblici allo stato naturale non possono avere un estensione inferiore ai 100 ettari e devono utilizzare prioritariamente i terreni demaniali.

9. I Centri pubblici hanno durata di sei anni, salvo revoca o tacito rinnovo.

10. Agli enti gestori dei Centri pubblici possono essere concessi dalla Giunta regionale contributi in conto capitale fino ad un massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile riferita all'acquisto di riproduttori e di attrezzature mobili ed immobili] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 15

Centri privati per la produzione della selvaggina.

[1. I centri privati per la produzione della selvaggina stanziale sono destinati alla produzione, in cattività o allo stato naturale, della selvaggina per fini di ripopolamento e/o per fini alimentari.

2. Nei Centri privati è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

3. I Centri privati sono segnalati con tabelle recanti la scritta «Centro privato per la produzione della selvaggina - Divieto di caccia», poste a cura e spese dei titolari dei Centri.

4. I Centri privati hanno durata di sei anni, salvo rinnovo.

5. La loro costituzione è deliberata dall'Ente Provincia territorialmente competente, sulla base degli indirizzi regionali in materia.

Le modalità di gestione saranno determinate da un regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le domande sono presentate alla Provincia dai possessori o conduttori, singoli o associati ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui s'intende realizzare il Centro.

7. Le domande di cui al precedente comma devono essere corredate dalla planimetria del territorio interessato, dall'atto comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, da una relazione illustrante il programma produttivo che s'intende realizzare.

8. La selvaggina prodotta nei Centri privati per fini di ripopolamento può essere venduta soltanto previa autorizzazione dell'Ente Provincia. Per tutta la selvaggina prodotta dai Centri privati deve essere previsto, in ogni caso, il controllo sanitario da parte della U.S.L. territorialmente competente.

9. Le Amministrazioni pubbliche, a questo scopo, comunicano, entro la metà dell'anno, ai Centri privati i propri fabbisogni per l'anno successivo.

10. Ai titolari dei Centri privati possono essere concessi dalla Giunta regionale contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile riferita esclusivamente all'acquisto di riproduttori.

11. I danni causati dalla selvaggina prodotta alle colture agricole all'interno dei Centri privati e nelle zone immediatamente circostanti sono a carico dei titolari senza diritto al rimborso o indennizzo.

12. Il Provvedimento di costituzione dei Centri privati è revocato con effetto immediato qualora i titolari non rispettino le norme di cui alla presente legge] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 16

Allevamenti e detenzione della fauna a scopo ornamentale e amatoriale. Tassidermia e imbalsamazione.

[1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, regolamenta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatridi a scopo alimentare o di ripopolamento;

b) gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale;

c) l'attività di tassidermia e imbalsamazione, che deve essere limitata alle specie cacciabili ai sensi della presente legge;

d) la detenzione di animali appartenenti alla fauna selvatica.

2. I permessi e le autorizzazioni per gli allevamenti e l'attività di cui al comma precedente devono essere rilasciati dalle province territorialmente competenti, nell'osservanza delle norme emanate dalla Regione, a persone nominativamente indicate.

3. L'eventuale possesso di qualunque specie di uccelli o mammiferi deve essere denunciato alla Provincia territorialmente competente, al fine della detenzione e allevamento in cattività o della creazione d'ibridi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fuori dall'ipotesi di cui al precedente comma, le attività amatoriali relative alla nidificazione e allevamento in cattività, nonché alla creazione d'ibridi di volatili, possono essere svolte soltanto con i soggetti appartenenti alle specie cacciabili ai sensi della presente legge e con i volatili appartenenti alle specie esotiche.

5. I soggetti ottenuti negli allevamenti di cui ai precedenti commi devono essere muniti di anellini inamovibili di diametro adeguato alla specie.

6. Sugli anellini devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell'allevatore.

7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche, nei giardini zoologici e negli esercizi commerciali specializzati possono essere presentati e venduti esclusivamente i soggetti muniti di regolari anellini forniti dalla Provincia territorialmente competente.

8. Il titolare dell'attività di cui al precedente comma è tenuto a denunciare entro il 31 dicembre di ogni anno alla Provincia territorialmente competente i soggetti nati nel corso dell'anno, che sono registrati su appositi registri.

9. L'eventuale possesso di esemplari imbalsamati di specie protette ai sensi della presente legge deve essere denunciato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Provincia territorialmente competente che provvederà a rilasciare ai detentori apposita certificazione e ad apporre su ogni esemplare un idoneo contrassegno] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 17

Zone agro-turistico-venatorie.

[1. La Regione con apposita normativa di legge individua sul territorio regionale zone agroturistiche. In esse per quel che riguarda gli aspetti faunistico-venatori, si avrà particolare riguardo per:

a) la valorizzazione di ambienti naturali che non presentino condizioni particolarmente favorevoli alla sosta e alla riproduzione della selvaggina;

b) l'utilizzazione di strutture rurali inserite nel territorio, che si prestino allo sviluppo agro-turistico connesso all'attività venatoria;

c) la sistemazione d'impianti sportivi collegati all'attività venatoria e cinofila] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 18

Zone per addestramento cani.

[1. Le zone per addestramento cani sono destinate all'addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia, anche nei periodi in cui l'esercizio venatorio è chiuso ai sensi del Calendario venatorio regionale.

2. La loro costituzione è deliberata anche su richiesta delle associazioni venatorie o cinofile.

3. Le zone per addestramento cani si suddividono in:

a) zone destinate esclusivamente a competizioni cinofile nazionali ed internazionali, in presenza di selvaggina allo stato naturale, senza possibilità di abbattimento del selvatico.

Dette zone possono comprendere territori di zone di ripopolamento e cattura al fine di rendere maggiormente esperta la selvaggina presente.

In dette zone è vietata ogni attività di addestramento nel periodo di riproduzione delle specie (mesi di aprile e maggio).

b) zone dove lo sparo può essere consentito esclusivamente a selvaggina proveniente da allevamenti, secondo le disposizioni emanate dalla Regione.

4. Le zone di cui alla lettera b) possono essere istituite soltanto nelle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio, con esclusione di quelle caratterizzate dalla presenza di colture agricole specializzate e/o intensive.

5. In ogni caso le zone devono essere istituite a distanza tale dai centri abitati da non arrecare turbativa alle persone.

6. Tali zone complessivamente non devono superare l'1% del territorio agro-forestale provinciale totale.

7. Nelle zone di cui alla lettera b) è consentito esclusivamente l'abbattimento di specie cacciabili, provenienti da allevamento, anche in periodo di caccia chiusa, soltanto per le prove di ferma e riporto. Non è consentita la vendita dei capi abbattuti durante le predette gare di caccia pratica.

8. Le zone hanno durata di sei anni, salvo revoca o rinnovo.

9. La loro costituzione è deliberata dalla Giunta regionale, che stabilisce anche le modalità di gestione sulla base di un regolamento-tipo approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. La gestione delle zone è affidata in via prioritaria alle Associazioni venatorie e cinofile presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5 con preferenza per le forme di gestione in comune fra le predette associazioni e quelle agricole.

11. La richiesta di costituzione di Zona per addestramento cani deve essere corredata dalla planimetria del territorio interessato e del consenso scritto dei possessori o conduttori ovvero, in mancanza di essi, dei proprietari dei fondi rustici su cui s'intende istituire la Zona.

12. Le zone possono essere revocate con effetto immediato qualora i titolari non rispettino le norme di cui alla presente legge.

13. Eventuali danni alle colture agricole provocati dalle attività di cui al primo comma sono a carico degli Organismi gestori.

14. Tutti i cacciatori possono accedere alle zone di addestramento cani a parità di diritti e di obblighi.

15. Le zone devono essere segnalate con tabelle recanti la scritta «Zona per addestramento cani - Autorizzata ai sensi di legge a cura e spese dell'Organismo gestore»] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 19

Aziende faunistico-venatorie.

[1. Le Aziende faunistico-venatorie sono destinate al mantenimento, organizzazione e miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica, onde consentire l'irradiamento, la produzione e la sosta.

2. Nelle Aziende faunistico-venatorie è vietata ogni forma di esercizio venatorio. È tuttavia consentito al titolare, o a chi da questi autorizzato, l'abbattimento e/o la cattura di selvaggina cacciabile ai sensi della presente legge, secondo appositi piani annuali di assestamento faunistico-venatorio, predisposti dai titolari, sulla base di un modello-tipo approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

3. I piani annuali non possono essere in contrasto con il Calendario venatorio regionale e devono in ogni caso fare riferimento a:

1) superficie aziendale (ripartizione ed ettaraggio delle colture agro-forestali);

2) caratteristiche ambientali generali del territorio;

3) conservazione e ripristino degli habitat;

4) indirizzi faunistici dell'Azienda;

5) carico ottimale annuale di specie selvatiche per unità di superficie e quantità di specie abbattibili;

6) durata della concessione;

7) aliquote di specie allo stato naturale da catturare ai fini del ripopolamento, con indicazione dei tipi di selvaggina e delle qualità da conferire alle Pubbliche amministrazioni;

8) strutture produttive esistenti o da realizzare per specie di animali per le quali viene richiesta l'istituzione dell'Azienda.

4. Le Aziende faunistico-venatorie sono segnalate con tabelle recanti il nome dell'Azienda seguito dalla scritta «Azienda faunistico-venatoria - Caccia consentita ai soli autorizzati», da porre a cura e a spese dei titolari delle Aziende.

5. Le Aziende faunistico-venatorie non possono avere ciascuna una superficie inferiore ai 300 ettari e non possono estendersi, complessivamente, su una superficie superiore al 3% del territorio agro-forestale provinciale totale.

6. Le Aziende faunistico-venatorie hanno durata di sei anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo.

7. La loro costituzione è deliberata dalla Giunta regionale su domanda presentata dai possessori o conduttori ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui s'intende costituire l'Azienda. Se la superficie interessata non risulta tutta in proprietà, posseduta o condotta da chi fa domanda, deve essere in via preliminare acquisito il consenso scritto degli altri proprietari, possessori o conduttori interessati. I predetti consensi devono essere nuovamente acquisiti ai fini del rinnovo della concessione. I titolari di concessione all'entrata in vigore della presente legge sono confermati se presentano un idoneo progetto aziendale faunistico-ambientale di durata poliennale, diretto alla realizzazione dei fini di cui al primo comma.

La concessione può essere concessa ai proprietari qualora, a parità di condizione siano in possesso della necessaria idoneità tecnico-economica per realizzare lo stesso progetto aziendale.

8. La domanda di costituzione dell'Azienda deve essere in ogni caso corredata dai seguenti documenti:

a) mappa catastale della zona interessata alla costituzione dell'Azienda con l'indicazione particellare delle colture agro-forestali prevalenti e dei nominativi dei proprietari o conduttori dei terreni;

b) atti comprovanti i titoli di proprietà, possesso o condizione dei terreni, ovvero atti notori equivalenti;

c) piano annuale di assestamento faunistico-venatorio, con indicazione delle specie di selvaggina da incrementare e/o abbattere; detto piano deve essere aggiornato a cura del concessionario annualmente e trasmesso entro il 30 aprile all'Ente Provincia, che è tenuto a deliberare sull'approvazione del piano entro il successivo 30 giugno;

d) atti comprovanti il consenso scritto nei casi di cui al precedente comma;

e) atto di nomina del Direttore dell'Azienda, in cui siano esplicitati i compiti ad esso assegnati e le norme per la sua eventuale sostituzione;

f) elenco nominativo del personale dipendente dall'Azienda incaricato della vigilanza venatoria.

9. Le Aziende faunistico-venatorie sono revocate con effetto immediato qualora i titolari non rispettino le norme di cui alla presente legge.

10. Nelle Aziende faunistico-venatorie la vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente delle Aziende nonché al personale di vigilanza previsto dalla presente legge.

11. I titolari delle Aziende sono tenuti a trasmettere annualmente all'Ente Provincia l'elenco aggiornato del personale dipendente addetto alla vigilanza venatoria.

12. Le Aziende faunistico-venatorie devono essere distanti almeno 300 metri dai confini delle zone protette, fatte salve le situazioni preesistenti per le Aziende derivanti dalla trasformazione delle ex riserve di caccia.

13. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge regolamenta l'estensione massima che possono avere le Aziende nonché il loro funzionamento e gestione, anche in forma sociale] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 20

Terreni del demanio.

[1. I terreni del demanio regionale, qualora presentino favorevoli condizioni, possono essere costituiti, in ordine prioritario, in Centri pubblici per la produzione della selvaggina; Oasi di protezione; zone di ripopolamento e cattura; zone a gestione sociale.

2. A tale fine la gestione tecnica dei terreni demaniali, per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali è delegata alle province territorialmente competenti, che operano in coerenza con gli indirizzi dei piani e programmi regionali.

3. La Regione e le province possono inoltrare richieste allo Stato o ad altri enti pubblici per ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini di cui al presente articolo] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 21

Tabellazione.

[1. Qualora nella presente legge si faccia menzione di tabelle da apporre al fine dell'identificazione delle zone sottoposte a particolare regime, esse devono essere predisposte e collocate, senza richiedere alcuna autorizzazione, con le seguenti modalità:

a) devono essere delle dimensioni di cm. 25 x 33;

b) devono avere scritta nera sul fondo bianco per la delimitazione delle zone in cui è disposto un divieto di caccia e scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi;

c) devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali o alberi ad una altezza non inferiore a 2,5 metri ed ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Devono essere comunque visibili da almeno 30 metri di distanza;

d) devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni quando nelle zone interessate si trovino terreni che non siano in esso comprese o le medesime siano attraversate da strade pubbliche di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi;

e) quando segnalano divieti temporanei di caccia, devono contenere l'indicazione precisa della data d'inizio e di termine del divieto;

f) devono essere mantenute sempre in buono stato di conservazione e leggibilità.

2. Sulle spese per l'impianto delle tabelle, quanto detto obbligo compete a privati a norma della presente legge, le Province territorialmente competenti dovranno corrispondere, a domanda, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 22

Ripopolamento faunistico - Introduzione della selvaggina dall'estero.

[1. L'attività di ripopolamento tende all'accrescimento della fauna stanziale e alla distribuzione razionale di essa.

2. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, piani specifici pluriennali ai fini del ripopolamento, in coerenza con gli indirizzi contenuti nei piani di cui all'art. 9.

3. L'attuazione dei piani e le connesse attività sono delegate alle province territorialmente competenti.

4. L'immissione di selvaggina nel territorio regionale, a scopo di ripopolamento, da parte di enti, Associazioni e/o privati può essere effettuata soltanto previa autorizzazione rilasciata dalle province territorialmente competenti.

5. La selvaggina da immettere nel territorio regionale dovrà essere munita di certificato sanitario rilasciato a cura degli Organismi fornitori e dovrà interessare esemplari appartenenti alle specie che vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio interessato, salvo quanto dispongono i successivi commi.

6. L'introduzione nel territorio regionale di specie che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio nazionale è consentita unicamente per gli animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti o per fini ornamentali e amatoriali.

7. L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purché corrispondente alle specie che già vivono naturalmente nel territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rigenerazione della specie e previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

8. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma precedente o per eventuali deroghe al sesto comma del presente articolo sono rilasciate dal Ministero per l'agricoltura e le foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 23

Osservatorio faunistico regionale.

[1. La Giunta regionale istituisce nella Regione l'Osservatorio faunistico regionale con le seguenti finalità prioritarie:

a) osservare il comportamento e censire le popolazioni migratorie e quelle nidificanti e svernanti, nonché effettuare studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei;

b) effettuare ricerche e studi sui rapporti tra fauna e ambiente, con particolare riferimento alle conseguenze nocive sulla fauna, dirette o indirette, derivanti dall'uso di tecniche colturali e agricole particolari, ivi compreso l'uso di fitofarmaci, fertilizzanti, pesticidi e sostanze chimiche in genere;

c) effettuare studi e ricerche sulle malattie della selvaggina vivente allo stato naturale e di quella prodotta dagli allevamenti autorizzati;

d) avanzare proposte e svolgere iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse faunistico-ambientale;

e) collaborare all'aggiornamento della Carta faunistica regionale.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, l'Osservatorio faunistico può avvalersi della collaborazione degli Istituti di ricerca universitari.

3. Le modalità d'istituzione e di funzionamento dell'Osservatorio sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


TITOLO IV

Esercizio della caccia in regime controllato

Art. 24

Documenti venatori.

[1. L'esercizio venatorio è consentito, a parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito dei seguenti documenti:

a) licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dall'autorità di P.S.;

b) tesserino regionale attestante l'abilitazione all'esercizio venatorio;

c) polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, in conformità alla vigente normativa statale;

d) attestato di versamento della tassa di concessione governativa;

e) attestato di versamento della tassa di concessione regionale] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 25

Licenza di porto d'armi per uso di caccia.

[1. La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di P.S.

2. Detta licenza può essere ottenuta dopo il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.

3. La licenza del porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico d'idoneità di data non anteriore a 60 giorni rispetto alla data della domanda.

4. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 26

Tesserino regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

[1. Il tesserino per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene concesso dopo il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio e della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

2. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato a titolo gratuito esclusivamente dal Comune in cui risiede il richiedente, dietro presentazione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia autenticata nei modi di legge:

a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;

b) certificato di residenza;

c) attestazione del versamento delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;

d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione.

3. Il tesserino regionale ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

4. Il tesserino è stampato a cura della Regione in conformità di un modello predisposto dalla Giunta regionale.

5. Il tesserino deve essere restituito al Comune al termine della stagione venatoria.

6. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Amministrazione comunale che ha rilasciato il tesserino, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'Autorità di P.S.

7. Il titolare deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi i giorni di caccia ed i capi di selvaggina abbattuti.

8. I comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Provincia competente per territorio l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici, nonché i tesserini ritirati al termine della stagione venatoria] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 27

Abilitazione venatoria.

[1. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi e del tesserino regionale e per il rinnovo degli stessi in caso di revoca.

2. A coloro che, avendone i requisiti, sostengono con esito positivo un apposito esame, è rilasciato un certificato attestante il conseguimento dell'abilitazione venatoria dal Presidente della Provincia territorialmente competente.

3. L'aspirante cacciatore, per conseguire il certificato di abilitazione venatoria, deve sostenere un apposito esame dopo aver presentato domanda al Presidente della Provincia territorialmente competente, con allegati i seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) certificato d'idoneità all'esercizio venatorio rilasciato dalla U.S.L. territorialmente competente in data non anteriore a 60 giorni rispetto alla data della domanda] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 28

Esame di abilitazione venatoria.

[1. L'esame di cui al precedente articolo deve riguardare il sottoindicato programma:

a) Legislazione venatoria:

- nozioni fondamentali sulla normativa CEE, nazionale e regionale relativa all'esercizio venatorio;

- nozioni sulla selvaggina cacciabile e sui relativi periodi di caccia;

- limitazioni all'esercizio venatorio;

- mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia;

- appostamenti di caccia;

- nozioni sulla licenza di caccia (rilascio e rinnovo licenza, validità ed assicurazione per responsabilità civile);

- nozioni sulle zone faunistico-ambientali di cui alla presente legge e sul loro funzionamento e gestione;

- fondi chiusi e terreni in attualità di coltivazione;

- personale di vigilanza (suoi compiti e poteri);

- custodia e addestramento dei cani;

- sanzioni amministrative;

- organismi preposti all'amministrazione dell'esercizio venatorio.

b) Zoologia applicata alla caccia:

- definizione del concetto di selvaggina e conoscenza della selvaggina appartenente alla fauna stanziale e migratoria;

- conoscenza elementare della dinamica delle popolazioni selvatiche;

- elementi di biologia della fauna selvatica;

- elencazione e riconoscimenti dei mammiferi e degli uccelli cacciabili, protetti e particolarmente protetti.

c) Armi e munizioni da caccia e loro uso:

- nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia;

- custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia;

- uso delle armi durante l'esercizio venatorio;

- nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure e precauzioni da osservare nel maneggio delle stesse;

- prevenzione degli incidenti contro la propria persona, nonché nei confronti di terzi e nozioni di pronto soccorso.

d) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole:

- nozioni elementari di ecologia (concetto di ecosistema, concetto di risorsa rinnovabile e non rinnovabile, etc.):

- nozioni sulle zone umide;

- nozioni sui principali ambienti naturali;

- nozioni sui parchi e riserve naturali e sommaria conoscenza di quelli esistenti nella Regione;

- concetto di catena alimentare;

- nozioni sui principali fattori, ivi comprese le pratiche agronomiche;

- tecniche di protezione e ripopolamento della selvaggina] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 29

Prove d'esame e ripetizione dell'esame.

[1. L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione deve superare una prova preliminare consistente nel rispondere per iscritto ad un questionario di 30 domande sotto forma di quiz, predisposto dal competente Assessorato della Regione.

2. L'aspirante cacciatore deve indicare le risposte esatte.

3. Qualora commetta oltre sei errori, l'aspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non prima che siano trascorsi due mesi.

4. Superata la prova preliminare positivamente, l'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma di cui al precedente articolo e deve superare una prova pratica di riconoscimento della selvaggina stanziale e migratoria, protetta e cacciabile, nonché una prova pratica sulle armi comprendente lo smontaggio, rimontaggio e uso del fucile da caccia.

5. La Commissione esprime la propria valutazione collegialmente con il giudizio di «idoneo» oppure «non idoneo».

6. La valutazione della Commissione è definitiva.

7. Il candidato non idoneo può ripresentare domanda per l'ammissione al nuovo esame non prima di due mesi dalla data in cui ha sostenuto l'esame non superato] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 30

Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

[1. Le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio sono istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale una per ciascuna Provincia ed hanno sede presso gli Uffici dell'Amministrazione provinciale.

2. Ciascuna Commissione è composta da:

a) un funzionario del massimo livello direttivo della Regione, esperto in legislazione venatoria che la presiede, designato dall'Assessore regionale competente in materia di caccia;

b) tre esperti designati dalle Associazioni venatorie;

c) due esperti, di cui uno in zoologia ed uno in balistica, designati dal Presidente della Provincia competente;

d) tre esperti designati dalle Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli;

e) tre esperti designati dalle Associazioni naturalistiche e protezionistiche.

3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna Commissione un funzionario dell'Amministrazione provinciale in servizio presso gli Uffici caccia.

4. I componenti delle Commissioni rimangono in carica cinque anni.

5. In caso di dimissioni o di vacanza di posto, il componente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro che ha sostituito.

6. Ai componenti le Commissioni sono dovuti, a carico della rispettiva Provincia, emolumenti parificati a quelli di cui allaL.R. 12 agosto 1981, n. 45.

7. Le Commissioni sono validamente insediate dal Presidente con la presenza di almeno sei componenti.

8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età, da uno dei componenti di cui alla lettera c).

9. Ciascuna Commissione può articolarsi in sottocommissioni. La composizione delle sottocommissioni deve comunque assicurare la presenza degli esperti delle varie materie in cui si articola l'esame di abilitazione venatoria.

10. Gli esperti previsti dalla lettera b) sono designati, per le cinque province, congiuntamente dalle istanze regionali delle Associazioni venatorie presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5.

11. Gli esperti previsti dalla lettera d) sono designati, per le cinque province, congiuntamente dalle istanze regionali delle Organizzazioni professionali agricole presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5.

12. Gli esperti previsti dalla lettera e) sono designati, per le cinque province, congiuntamente dalle istanze regionali delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5.

13. Le designazioni devono pervenire entro 45 giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine il Presidente della Giunta regionale individua con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, le Associazioni e Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e chiede i relativi nominativi] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


Art. 31

Registro dei cacciatori.

[1. Presso ciascuna Provincia viene tenuto un registro dei titolari delle licenze di caccia.

2. Su apposite schede, compilate sulla base dei dati trasmessi dagli Organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, sono riportati tutti i dati relativi al rilascio del tesserino venatorio regionale, nonché le eventuali sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione delle stesse in caso di recidiva.

3. Le province sono tenute a trasmettere mensilmente alla Regione copia delle schede nominative di cui al comma precedente. Le province sono tenute a trasmettere alla Regione, altresì, tutti i dati inerenti le suddette schede per la tenuta e aggiornamento di un registro unico regionale, che è istituito a cura dell'Assessore regionale competente in materia di caccia] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


Art. 32

Specie cacciabili e periodi di caccia.

[1. È vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica.

2. È fatta eccezione per le seguenti specie, che possono essere oggetto di caccia nei limiti dei periodi sottoindicati, salvo che la normativa nazionale non disponga diversamente:

1) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre:

- quaglia (Coturnix coturnix);

- tortora (Streptopelia turtur);

- merlo (Turdus merula);

2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine del mese di febbraio:

- germano reale (Anas platyrhynchos);

- folaga (Fulica atra);

- gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);

- passera mattugia (Passer montanus);

- alzavola (Anas crecca);

- canapiglia (Anas strepera);

- mestolone (Anas clypeata);

- moriglione (Aytya ferina);

- chiurlo (Numenius arquata);

- pittima reale (Limosa limosa);

- pettegola (Tringa totanus);

- combattente (Philomahus pugnax);

3) specie cacciabili dal 18 agosto al 10 marzo:

- storno (Sturnus vulgaris);

- porciglione (Rallus aquaticus);

- fischione (Anas penelope);

- codone (Anas acuta);

- moretta (Aythya fuligula);

- colombaccio (Columba palumbus);

- frullino (Lymocryptes minimus);

- marzaiola (Anas querquedula);

- donnola (Mustela nivalis);

- volpe (Vulpes vulpes);

- piviere dorato (Charadrius apricarius);

- passero (Passer Italiae);

- passera oltremontana (Passer domesticus);

4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

- daino (Dama dama);

- coturnice (Alectoris graeca);

- pernice rossa (Alectoris rufa);

- starna (Perdix perdix);

- fagiano (Phasianus colchicus);

- colino della Virginia (Ortix virginianus);

- capriolo (Capreolus);

- camoscio (Rupicapra rupicapra);

- muflone (Ovis musimon);

- cervo (Cervus elephus ippalaphus);

- coniglio selvatico (Oryetiolacus cuniculus);

- lepre comune (Lepus europaeus);

5) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre a fine del mese di febbraio:

- cesena (Turdus pilaris);

- beccaccia (Scolopax rusticola);

6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 marzo:

- allodola (Alauda arvensis);

- tordo bottaccio (Turdus philomelos);

- tordo sassello (Turdus iliacus);

- pavoncella (Vanellus vanellus);

- taccola (Coloeus monedula);

- cornacchia grigia (Corvus coronae cornix);

- ghiandaia (Garrulus glandaius);

- gazza (Pica pica);

7) specie cacciabili dal primo novembre al 31 gennaio:

- cinghiale (Sus scrofa).

3. Eventuali modificazioni a quanto disposto nel presente articolo, conseguenti a nuove normative nazionali, sono recepite nel calendario venatorio regionale.

4. Nel periodo dal 18 agosto alla terza domenica di settembre l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente lungo i corsi d'acqua e gli invasi, nelle paludi, nelle valli sommerse, negli stagni, nei laghi naturali e artificiali, nei boschi, nelle stoppie, con l'esclusione in ogni caso del cane da seguito. Le zone predette devono essere raggiunte ed abbandonate con il fucile scarico. Nel periodo dal primo dicembre al 10 marzo dell'anno successivo è vietato l'esercizio venatorio in forma vagante negli oliveti] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


(giurisprudenza)

Cassazione Civile

Sez. I, sent. n. 6931 del 24-07-1997, Ventura c. Regione Puglia (rv 506236).

Art. 33

Modi e mezzi di caccia.

[1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al presente articolo e degli animali a ciò destinati.

2. È vietata la cattura di selvaggina con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dal presente articolo.

3. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con mezzi destinati a tale scopo in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

4. Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o forza maggiore.

5. La fauna selvatica, abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata.

6. Il cacciatore che per primo abbia scovato la selvaggina ha diritto d'inseguirla senza interferenze da parte di altri cacciatori.

7. L'esercizio della caccia è consentito con l'uso di fucile a canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12, fino a due colpi, ovvero ad una canna a ripetizione con funzionamento manuale o semiautomatico, nonché con l'uso di carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

8. Le armi a ripetizione, con funzionamento manuale o semiautomatico, devono avere il caricatore, con apposito accorgimento tecnico, limitato a contenere fino a due cartucce.

9. È consentito l'uso del fucile combinato, a due o tre canne, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

10. Sono vietate le armi ad aria o altri gas compressi.

11. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie e ad avvalersi dell'ausilio del cane.

12. È altresì vietato detenere registratori o strumenti elettromagnetici similari atti a riprodurre suoni o altri mezzi atti a stordire la selvaggina.

13. La caccia con l'arco è consentita soltanto per l'abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con arco di libraggio non inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione; per i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di millimetri 22 e in ogni caso corrispondente a 145 gradi.

14. Chi esercita la caccia con l'arco deve essere munito del porto d'armi] .  

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 


Art. 34

Calendario venatorio regionale.

[1. La Regione pubblica entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale ed eventuali regolamenti relativi all'intera annata venatoria, per i periodi e le specie previsti dall'art. 32.

2. Il calendario venatorio regionale è deliberato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il calendario venatorio regionale può contenere, ai sensi dell'art. 35 della presente legge, norme che prevedano il divieto o la riduzione per i periodi prestabiliti dell'esercizio venatorio nei confronti di determinate specie cacciabili ai sensi della presente legge; ovvero in singole aree faunistico-venatorie, di cui all'art. 10, interessate da azioni di ripopolamento.

4. Il calendario venatorio regionale contiene norme che prevedono il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico o in zone umide non ancora interessate dall'istituzione del regime di gestione sociale della caccia, nonché norme che prevedono il divieto temporaneo di praticare particolari attività escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie particolarmente protette.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.

6. Le giornate sono prestabilite nel calendario venatorio regionale, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio venatorio è in ogni caso sospeso.

7. In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo regolamento eventuale emanato dalle province;

b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce; nessuna limitazione è fatta per passeri e storni.

8. Il numero e l'identificazione delle giornate settimanali di caccia, nonché il numero dei capi abbattibili, sono stabiliti annualmente nel calendario venatorio regionale, entro i limiti massimi di cui alla presente legge.

9. Le limitazioni relative alla selvaggina si applicano anche nelle Aziende faunistico-venatorie.

10. Il calendario venatorio regionale stabilisce l'orario d'inizio e chiusura dell'esercizio venatorio nelle giornate di caccia consentite.

11. Nel calendario venatorio regionale sono indicati i giorni e le aree in cui è consentito l'addestramento dei cani e le modalità d'impiego degli stessi durante la stagione venatoria] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


Art. 35

Controllo della fauna - Divieti temporanei di caccia.

[1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto immediatamente eseguibile, emanato su conforme deliberazione della Giunta regionale salvo i casi di urgenza, può vietare o limitare, anche su proposta di province e comuni, l'esercizio venatorio in zone determinate e per periodi prestabiliti, a determinate specie di selvaggina cacciabile ai sensi della presente legge, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e al ripopolamento del territorio, alla salvaguardia dell'ambiente, alla difesa delle colture agricole o alla tutela dell'incolumità delle persone o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e/o climatiche, o per malattie ed altre calamità.

2. Il Presidente della Giunta regionale può inoltre vietare temporaneamente la caccia nelle località caratterizzate da intenso flusso turistico.

3. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può autorizzare il controllo di quelle specie cacciabili ai sensi della presente legge, nonché i cani e i gatti inselvatichiti, che moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività di piscicoltura, ai beni artistici e culturali, alterando l'equilibrio naturale. Le operazioni di controllo avvengono esclusivamente tramite personale dipendente della pubblica amministrazione; in caso di mancanza o insufficienza del personale predetto, le operazioni avvengono tramite personale particolarmente esperto incluso in elenchi preventivamente approvati dalla Giunta regionale, alla presenza degli Agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalla pubblica amministrazione.

4. La Giunta regionale, su richiesta dei Sindaci, può vietare o limitare anche temporaneamente, l'esercizio venatorio in zone determinate del territorio comunale per motivate ragioni connesse alla salvaguardia dell'ambiente, alla difesa delle colture agricole, alla tutela dell'incolumità delle persone, a sopravvenute particolari condizioni climatiche, alla difesa da malattie o altre calamità.

5. Nel provvedimento la Giunta regionale dovrà menzionare:

- le specie e/o le aree che formano oggetto del divieto o limitazione;

- i periodi di divieto o limitazione;

- i controlli che saranno effettuati;

- le motivazioni alla base dei divieti o limitazioni] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


Art. 36

Uccellagione - Catture a scopi scientifici.

[1. In tutto il territorio regionale è vietata ogni forma di uccellagione, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

2. La Regione, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può accordare il permesso di catturare selvaggina unicamente a scopo di studio e di riproduzione, anche in aree e periodi vietati.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolamenta in maniera uniforme sull'intero territorio regionale:

a) la cattura e utilizzazione della selvaggina e il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio e di riproduzione a fine di ripopolamento;

b) l'istituzione d'impianti adibiti alla cattura con reti per consentire, a fini di ricerca scientifica, le attività di inanellamento.

4. È in ogni caso vietata l'istituzione d'impianti adibiti alla cattura con reti per fini diversi da quelli previsti nel secondo comma del presente articolo.

5. Le attività di cui alle lettere a) e b) possono essere svolte soltanto da personale qualificato, appositamente incaricato da Istituti scientifici pubblici o riconosciuti in base alla normativa vigente per le attività d'inanellamento.

6. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e la Provincia territorialmente competente.

7. È fatto obbligo, a chi rinviene o uccide per motivi accidentali esemplari di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna protetta o particolarmente protetta, di consegnarli al Comune territorialmente competente entro dieci ore dal rinvenimento. Il Comune provvederà alla destinazione ritenuta più idonea, con particolare riguardo per l'imbalsamazione a scopi didattici in caso di esemplari morti.

8. In caso di esemplari di fauna protetta o particolarmente protetta rinvenuti feriti, il Comune provvede alle cure e alla successiva liberazione in località idonea, anche servendosi di Organismi deputati allo scopo] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


Art. 37

Appostamenti fissi e temporanei.

[1. È vietato costituire su tutto il territorio regionale appostamenti fissi di caccia fatti salvi gli appostamenti per la selvaggina acquatica limitatamente alle Aziende faunistico-venatorie e alle zone a gestione sociale istituite nelle zone umide ai sensi della presente legge.

2. Sono consentiti gli appostamenti temporanei di caccia.

3. Si considerano appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.

4. Durante l'esercizio della caccia da appostamento, è vietato usare e detenere più di due fucili da parte di ciascun cacciatore.

5. Gli appostamenti fissi e temporanei, qualora interessino terreni sui quali vi sia attività agricola o necessitano di preparazione di sito, sono soggetti al consenso del possessore o del conduttore del fondo, lago o stagno, ovvero in mancanza del proprietario.

6. Il cacciatore è tenuto a rimuovere l'appostamento temporaneo al termine della giornata venatoria.

7. È vietato costituire appostamenti temporanei a distanza inferiore a 100 metri dal perimetro delle zone protette.

8. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di 100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di rispetto non può essere inferiore a 150 metri.

9. La distanza tra gli appostamenti fissi non può essere inferiore a 300 metri] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


Art. 38

Fondi chiusi.

[1. Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio è vietato comunque.

2. Sono fondi chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,80 metri, o chiusi da corsi o specchi di acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno 3 metri e la profondità di almeno 1,50 metri.

3. I fondi chiusi sono segnalati con tabelle recanti la scritta «Fondo chiuso - Divieto di caccia», apposte a cura dei proprietari dei fondi, senza alcun gravame di tasse o sopratasse regionali. La loro costituzione va notificata, da parte del proprietario, alla Provincia competente per territorio.

4. Gli addetti alla vigilanza, di cui alla presente legge, possono in ogni tempo accedere ai fondi chiusi ai fini della vigilanza venatoria, previa autorizzazione del conduttore] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

Art. 39

Terreni in attualità di coltivazione.

[1. Nei terreni in attualità di coltivazione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

2. Ai fini di cui al primo comma, sono da ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili:

a) i vivai, i terreni destinati a campi sperimentali di qualsiasi genere, le coltivazioni floreali e orticole, dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto, fino al raccolto;

b) le colture erbacee dalla germinazione o trapianto fino al raccolto;

c) i prati naturali e artificiali, dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio;

d) le foraggere mature per lo sfalcio;

e) i frutteti, i pioppeti, gli agrumeti, i vigneti, i carciofeti, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;

f) i mandorleti e gli oliveti con piante allevate con forme intensive (palmetta, cespuglio, vaso basso);

g) i terreni rimboschiti, compresi i reimpianti di boschi distrutti, dalla piantazione fino al compimento del 15° anno di età, e comunque fino a che le piante non abbiano raggiunto l'altezza dei tre metri;

h) i terreni coltivati a tabacco;

i) i boschi distrutti o danneggiati da incendio o da altre cause, fino al compimento dei lavori di ricostruzione boschiva.

3. Su tali terreni i conduttori o, in mancanza di essi, i proprietari dei fondi devono apporre a salvaguardia delle colture, apposite tabelle recanti la scritta «fondo in attualità di coltivazione - divieto di caccia ai sensi di legge dal ... al ... ». La richiesta di apposizione delle tabelle va comunicata, per la relativa autorizzazione, alla Provincia competente per territorio] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


Art. 40

Accensione delle stoppie.

[1. E' vietato nelle campagne dar fuoco alle stoppie delle colture graminacee, leguminose, di erbe infestanti e di arbusti in genere.

2. Il predetto divieto non sussiste nelle  campagne dal 20 agosto fino all' ultimo giorno del mese di maggio.

3. Il divieto non sussiste, altresì, nelle campagne per l' intero anno, nei casi in cui si provveda alla distruzione di erbe infestanti, rovi, materiale risultante dalla potatura e simili, purche' riuniti in cumulo.

4. In ogni caso, chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona fino a che il fuoco sia completamente spento e deve aver praticato le idonee precauzioni.

5. Sono abrogate le norme della legge regionale 18/ 7/ 1974 n. 24 e relative norme applicative contrastanti con quanto previsto nel presente articolo.

6. Il calendario venatorio regionale puo' prevedere deroghe a quanto disposto nel secondo comma del presente articolo limitatamente alle zone a spiccata vocazione cerealicola. ]

(1) Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 12, L.R. 12 maggio 1997, n. 15. Peraltro l'intera legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 63 L.R. 13 agosto 1998, n. 27, a decorrere dall'entrata in vigore della suddetta legge.

 

Art. 41

Impiego cani - cani vaganti - animali reinselvatichiti.

[1. In particolari località le province possono limitare o proibire l'uso dei cani da seguito, ove ricorra la necessità di proteggere determinata selvaggina.

2. I cani di qualsiasi razza trovati a vagare, in tempo di divieto di caccia, ovvero in zone in cui ne è permesso l'uso, la cattura deve avere luogo solo quando non siano sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

3. I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio. In difetto, sono considerati vaganti.

4. I cani da guardia non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dal bestiame e dai recinti in cui esso è ricoverato.

5. I cani catturati devono essere dati in custodia ai servizi comunali territorialmente competenti.

6. Il proprietario o il possessore del cane catturato, per ottenere la restituzione, deve rimborsare le spese di mantenimento.

7. Trascorsi 30 giorni dalla cattura, se il proprietario del cane non si è presentato o non ha assolto agli obblighi di legge, il cane rimane di proprietà di chi ha provveduto alla sua custodia, che ne dispone a norma dei propri speciali regolamenti.

8. Per quanto applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli animali domestici inselvatichiti.

9. I cani impiegati nell'esercizio della caccia durante la stagione venatoria devono essere vaccinati contro la rabbia da non meno di 20 giorni e da non oltre 11 mesi ed essere accompagnati dal relativo certificato di vaccinazione] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


Art. 42

Divieti.

[1. È vietato a chiunque:

1) esercitare la caccia nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

2) esercitare la caccia nei parchi nazionali o regionali, parchi e riserve naturali o biogenetiche, Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione, foreste demaniali, statali o regionali, Centri pubblici e privati di produzione di selvaggina;

3) esercitare la caccia ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia istituito su richiesta dell'Autorità militare o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;

4) esercitare la caccia nelle aie o nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro, nelle zone comprese nel raggio di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria o da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali;

5) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione d'immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posti di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria o di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

6) portare armi da sparo per uso di caccia, cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi nei periodi e giorni non consentiti per la caccia, se non smontate e scariche;

7) esercitare la caccia a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatori negli specchi o corsi di acqua;

8) esercitare la caccia sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

9) esercitare la caccia su superfici coperte in tutto o nella maggior parte da neve ad esclusione dei corsi e specchi d'acqua e per le specie acquatiche consentite;

10) prendere o detenere uova, nidi o piccoli nati di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini scientifici di cui all'art. 36, o nelle zone di ripopolamento o cattura, nei Centri di produzione della selvaggina e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte purché, in tali casi, se ne dia avviso entro 24 ore al Comune territorialmente competente che adotterà le decisioni del caso;

11) detenere o commerciare esemplari di mammiferi o uccelli rinvenuti catturati o uccisi per fini o con mezzi non consentiti dalla presente legge.

12) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche, ivi compresa la civetta;

13) usare richiami vivi accecati o mutilati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono, ivi compresi i registratori;

14) esercitare la caccia in qualsiasi specchio d'acqua dove si attuano attività di pesca e acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle la cui apposizione è esente da tasse;

15) esercitare la caccia, sparando in direzione dei pioppeti, a distanza inferiore a 100 metri;

16) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

17) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati; usare lacci, panie, trappole, esche o bocconi avvelenati o con tranquillanti; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

18) commerciare beccacce comunque confezionate, nonché uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, se non proveniente da allevamento, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

19) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge, salva restando l'applicazione dell'art. 635 del Codice Penale;

20) usare esplosivi ad esclusione delle cartucce da caccia;

21) gassare o affumicare la preda;

22) usare dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire, fonti luminose artificiali, specchi ed altri dispositivi abbaglianti;

23) la posta alla beccaccia e l'esercizio venatorio da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

2. È vietato altresì a chiunque:

1) cacciare nelle zone umide dichiarate d'importanza internazionale, nazionale o regionale, nonché entro un raggio di 150 metri da esse. Si prescinde dal divieto nelle zone umide in cui sia stato istituito il regime di gestione sociale della caccia di cui all'art. 13 della presente legge e nelle zone umide incluse in Aziende faunistico-venatorie costituite ai sensi dell'art. 19;

2) usare il vischio od ogni altra sostanza di analogo effetto, nonché sostanze venefiche o comunque tossiche e quelle inebrianti o esplodenti;

3) usare gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni altro genere di trappole e trabocchetti ed i lacci di qualsiasi specie;

4) usare sorgenti luminose artificiali e altri dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificazione d'immagine;

5) usare trappole o pasture preparate con qualsiasi specie di mangime;

6) cacciare entro un raggio di 150 metri dai luoghi in cui è in atto il pascolo del bestiame;

7) cacciare negli specchi marini entro una fascia di 150 metri dal battente dell'onda;

8) somministrare erbicidi, antiparassitari ed altri pesticidi con mezzi aerei, senza la preventiva autorizzazione della Provincia territorialmente competente che, per concederla, dovrà tenere presente gli eventuali danni che tale somministrazione può arrecare alla fauna selvatica;

9) sparare entro un raggio di 50 metri da parchi e riserve da chiunque istituiti a norma di legge, o da oasi di protezione, zone di ripopolamento, centri pubblici e privati per la riproduzione della selvaggina;

10) usare animali nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

11) disturbare deliberatamente le specie di uccelli protetti e particolarmente protetti durante il periodo di riproduzione e di allevamento] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


TITOLO V

Vigilanza

Art. 43

Soggetti abilitati alla vigilanza.

[1. La vigilanza è affidata:

a) ai dipendenti, preposti a tale funzione, delle Amministrazioni provinciali.

Detti soggetti assumono la qualifica di agenti faunistici e vigilano in tutto il territorio regionale;

b) ai soggetti di cui al successivo art. 44, purché in possesso della qualifica di guardia giurata e autorizzati ai sensi delle norme di Pubblica sicurezza. Detti soggetti assumono la qualifica di «Guardie volontarie» e vigilano in tutto il territorio provinciale;

c) al personale preposto nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle zone a gestione sociale della caccia;

d) agli Ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato; alle guardie addette a parchi nazionali e regionali; agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; alle guardie giurate comunali, forestali e campestri; alle guardie private riconosciute ai termini delle norme di Pubblica Sicurezza.

2. Le guardie giurate comunali, forestali, e campestri e le guardie private riconosciute ai sensi delle norme di Pubblica sicurezza possono svolgere le loro funzioni, ai fini della presente legge, limitatamente al territorio del Comune nel quale risiedono.

3. Agli agenti faunistici e guardie giurate volontarie è vietato l'esercizio venatorio e ittico nei territori in cui abitualmente esercitano le loro funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi da cui dipendono. Al personale preposto nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle zone a gestione sociale è vietato l'esercizio venatorio e ittico per tutto il tempo in cui svolgono le funzioni di vigilanza] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


Art. 44

Servizio volontario di vigilanza.

[1. Il servizio volontario di vigilanza può essere svolto in forma singola o associata:

a) dalle guardie volontarie delle Associazioni venatorie e protezionistiche riconosciute;

b) dagli obiettori di coscienza di cui la Regione chiede il distacco ai dicasteri interessati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e del D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139.

2. Il servizio volontario, oltre alla vigilanza sull'applicazione delle norme vigenti in materia venatoria ed ittica, concorre alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza ecologica, offrendo altresì la propria disponibilità alle autorità competenti nell'opera di soccorso in caso di calamità pubbliche o disastri ecologici.

3. L'incarico di guardia volontaria per vigilanza ittico-faunistico-ambientale ed ecologica per quel che riguarda i cittadini di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, è conferito tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, previo rilascio agli stessi, su proposta della Regione, della qualifica di guardia giurata da parte dei componenti organi di P.S. Per le guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche riconosciute, di cui alla lettera a) del presente articolo, non è necessario il predetto decreto.

4. Il conferimento e lo svolgimento dell'incarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza dei corsi di qualificazione e al superamento del relativo esame finale, come previsto dal successivo art. 45.

5. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

6. La Regione istituisce presso i propri uffici un registro con l'indicazione nominativa dei soggetti abilitati alla vigilanza faunistico-ittico-ambientale, di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 43.

7. Le province possono concedere alle forme associative che si costituiscono per esercitare la vigilanza volontaria, ai sensi del presente articolo, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 90% delle spese di gestione ritenute ammissibili, anche erogando anticipazioni. Per poter beneficiare dei contributi e delle relative anticipazioni le predette forme associative devono essere riconosciute attraverso le procedure di cui al comma secondo dell'art. 7 della presente legge.

8. Il numero delle guardie volontarie, diviso in eguale misura per ciascuna categoria di cui ai punti a) e b) del primo comma del presente articolo, non può superare di 1/3 il numero complessivo degli agenti faunistici-venatori di cui all'art. 43, 1° comma, punto a)] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


Art. 45

Attività di vigilanza - corsi di formazione.

[1. L'attività di vigilanza riguarda in particolare:

a) l'applicazione della normativa comunitaria, nazionale, regionale, provinciale e comunale in materia faunistico-venatoria;

b) l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nei corpi idrici di cui all'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ivi compresa la repressione della pesca di frodo;

c) la tutela dei prodotti del sottobosco e della flora protetti;

d) l'impiego in agricoltura d'insetticidi, anticrittogamici e diserbanti vietati dalla normativa vigente;

e) la tutela dei boschi dagli incendi;

f) gli inquinamenti dei terreni e dei corpi idrici per versamenti non autorizzati o non conformi alla normativa vigente in materia e di liquami di risulta da lavorazioni industriali o da altre attività.

2. L'attività di vigilanza su ciascun territorio provinciale è organizzata e coordinata dal Presidente della Provincia territorialmente competente, che opera d'intesa con i comuni e le Comunità montane sulla base di direttive emanate dalla Regione. La Regione esercita i poteri di coordinamento regionale e a questo fine istituisce presso il competente Assessorato alla caccia un servizio ispettivo, anche per esercitare i poteri sostitutivi, di controllo e di vigilanza.

3. La Giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta norme per uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento degli agenti faunistici su tutto il territorio regionale e per disciplinare l'utilizzazione delle guardie volontarie, fatta salva la competenza del Prefetto di approvare le uniformi delle guardie giurate come da vigente Regolamento di P.S.

4. Il riconoscimento e/o lo svolgimento dell'incarico di agente faunistico o di guardia volontaria è subordinato al possesso della licenza della scuola dell'obbligo, alla frequenza dei corsi di qualificazione organizzati direttamente dalla Regione e/o dalle province in forma delegata, nonché al conseguimento di un attestato d'idoneità previo esame scritto ed orale da parte delle Commissioni di cui al precedente art. 30.

5. La Giunta regionale annualmente promuove corsi di aggiornamento per i soggetti addetti alla vigilanza la cui attuazione è affidata alle province.

6. I corsi di aggiornamento sono finanziati dalla Regione] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


Art. 46

Poteri degli addetti alla vigilanza.

[1. Per l'esercizio di vigilanza faunistica gli agenti faunistici e le guardie volontarie possono chiedere l'esibizione del porto d'armi, della licenza di caccia regionale, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

2. In caso di contestazione delle infrazioni amministrative previste dalla presente legge gli addetti alla vigilanza con funzioni di polizia giudiziaria procedono al ritiro del tesserino di caccia regionale e redigono verbale, rilasciandone copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile.

3. Gli addetti alla vigilanza con funzioni di polizia giudiziaria provvedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, nei casi di contestazione delle infrazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 51 della presente legge e depositano gli oggetti sequestrati presso i competenti uffici di ciascuna Provincia. Le province, ove non dispongono di propri idonei locali per la custodia, possono stipulare apposite convenzioni con ditte autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di P.S.

4. Gli agenti in tutti i casi di contestazione di una qualsiasi infrazione alla normativa vigente devono sequestrare la selvaggina o parti di essa facilmente riconoscibili e richiami acustici.

5. La selvaggina viva o morta viene consegnata alla Provincia territorialmente competente che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, e a cedere la selvaggina morta ad Istituti di assistenza.

6. Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli addetti alla vigilanza la liberano sul posto.

7. I mezzi non consentiti sono sequestrati ai sensi della legislazione vigente. Gli oggetti sequestrati devono essere ritirati dai proprietari, in caso di dissequestro, entro un anno dalla notificazione del relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine gli oggetti sono confiscati e venduti mediante pubblico incanto. In caso di mancata vendita gli oggetti sono distrutti.

8. Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria e che, a seguito anche di denuncia, accertino violazioni alle leggi in vigore sulla caccia, hanno pieni poteri di contestazione dell'infrazione commessa. Essi sono abilitati a redigere processi verbali nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore.

9. I processi verbali di cui al precedente comma devono essere trasmessi all'Ente da cui le guardie dipendono ed all'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


TITOLO VI

Tasse venatorie e sanzioni amministrative

Art. 47

Natura e importo delle tasse venatorie regionali.

[1. Per conseguire i mezzi finanziari atti a realizzare i fini previsti dalla presente legge, sono istituite le tasse di concessione regionale in materia di caccia di cui al presente articolo.

2. La tassa di concessione regionale per il rilascio e il rinnovo della licenza di caccia regionale deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria nell'annata in corso.

3. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale:

a) i centri privati di produzione della selvaggina;

b) le aziende faunistico-venatorie;

c) gli appostamenti fissi.

4. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.

5. La disciplina delle tasse di concessione regionale è regolata dalla L.R. 9 giugno 1980, n. 65 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il numero d'ordine 15 della tariffa allegata alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 è abrogato.

7. I numeri d' ordine 16 e 17 della tariffa allegata alla legge regionale 9- 6- 1980, n. 65 sono così sostituiti:

n. d' ordine 16, legge 121/ 1961, DPR 641, 52:

Concessione di costituzione di:

a) azienda faunistico - venatoria (per ogni ettaro) tassa di rilascio 10.000, tassa annuale 10.000, (1)

b) centro privato di produzione della selvaggina tassa di rilascio 200.000, tassa annuale 200.000, (1)

c) appostamento fisso 200.000, tassa annuale 200.000, (3)

n. d' ordine 17, legge 121/ 1961, DPR 641, 52:

Rilascio dell' abilitazione all' esercizio venatorio:

a) con fucile ad un colpo o con arco tassa di rilascio: (2), tassa annuale: (2), (3)

b) con fucile a due colpi tassa di rilascio: (2), tassa annuale: (2), (3)

c) con un fucile a piu' di due colpi tassa di rilascio: (2), tassa annuale: (2), (3)

NOTE:

(1) Gli importi devono essere versati entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.

(2) L' importo deve essere pari al 100% dell' importo vigente della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d' armi per uso di caccia di cui all' art. 23 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 e successive  modificazioni e integrazioni.

(3) L' importo versato ha validita' per l' annata venatoria in corso alla data di effettivo versamento e non e' dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l' annata venatoria. ]

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme pe]r la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

 

Art. 48

Riparto dei proventi delle tasse regionali.

[1. La Giunta regionale ripartisce l'80% dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale a favore degli enti delegati per l'esercizio da parte di questi delle funzioni di cui alla presente legge sulla base dei seguenti parametri:

- il 20% in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio provinciale;

- il 60% in rapporto all'estensione del territorio agro-forestale provinciale;

- il 20% in rapporto all'estensione di territorio provinciale su cui sono state istituite Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura.

2. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno, sulle somme da devolvere agli enti delegati, un acconto nella misura del 50% dei proventi effettivamente riscossi dalla Regione alla stessa data. Il saldo deve essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Le somme introitate dalle province ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalle province nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

4. Un'aliquota non inferiore al 20% della somma annualmente introitata dalle province ai sensi del presente articolo è destinata da queste ultime per alimentare i fondi di tutela della produzione agricola e degli allevamenti di cui al successivo articolo.

5. La Giunta regionale utilizza entro il 31 dicembre di ogni anno il rimanente 20% dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali con particolare riguardo alla corresponsione dei contributi previsti dagli artt. 7, 14 e 15 e per far fronte alle spese proprie e delle province per quanto stabilito nell'art. 44.

6. Agli impegni di spesa e alle relative liquidazioni provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


(giurisprudenza)

Cassazione Civile

Sez. U., sent. n. 559 del 10-08-2000, Caliandro c. Provincia di Bari (rv 539389).

 

Art. 49

Istituzione del fondo di tutela della produzione agro-zootecnica.

[1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e agli allevamenti zootecnici dalla selvaggina e dalle attività venatorie, fatta eccezione in ogni caso per i danni arrecati nei fondi chiusi o nei territori compresi nelle zone di cui alle lettere c), d), e), f) e g) dell'art. 10, ciascuna provincia istituisce un fondo al fine d'indennizzare i conduttori di aziende agricole che ne facciano richiesta documentata.

2. Il Consiglio regionale regolamenta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'utilizzazione e il funzionamento dei fondi di cui al presente articolo, prevedendo fra l'altro la costituzione da parte delle province di appositi Comitati composti da rappresentanti delle Organizzazioni agricole e delle Associazioni venatorie presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5.

3. Alle province sono delegate le funzioni relative alla ricezione delle richieste di risarcimento dei danni, all'accertamento degli stessi, alla concessione, liquidazione e pagamento degli indennizzi] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


Art. 50

Procedimento sanzionatorio.

[1. Per il procedimento sanzionatorio si osserva quanto dispone la legge 24 novembre 1981, n. 689. Le violazioni in materia di caccia sono accertate, mediante processo verbale, dagli addetti alla vigilanza dipendenti dagli enti delegati, che esplicano i loro compiti e poteri nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.

2. Il processo verbale di accertamento deve contenere:

a) l'indicazione del tempo e luogo di accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché l'Ufficio o il Comando di appartenenza;

c) le generalità del trasgressore;

d) l'individuazione degli eventuali obbligati in solido;

e) la descrizione sommaria del fatto con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, nonché dei mezzi e strumenti impiegati dal trasgressore, con l'eventuale indicazione delle norme violate;

f) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;

g) la dichiarazione di avvenuta consegna al trasgressore della copia del processo verbale;

h) le generalità di eventuali testimoni sui fatti oggetto della violazione.

3. Copia del processo verbale deve essere inoltrata:

- all'Ufficio regionale del contenzioso territorialmente competente;

- al Presidente dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente;

- al Comando o Ufficio da cui dipende il verbalizzante (2).

4. La contestazione personale della violazione è immediata, ove sia possibile. In caso diverso il Presidente dell'Amministrazione provinciale provvede, entro novanta giorni dall'accertamento, a notificare al trasgressore e/o obbligati, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, il processo verbale, con l'indicazione dell'importo da corrispondersi per la definizione ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Accertata la regolarità del versamento effettuato e ove non si dia luogo alla proposta di revoca o esclusione definitiva della concessione della licenza, e sempre che non ricorra l'ipotesi di confisca o non si sia proceduto al pagamento forzoso, si provvede al dissequestro o al dissigillo dei mezzi di caccia, qualora non si sia già provveduto ai sensi dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, il trasgressore può fare pervenire al Presidente della Provincia territorialmente competente e per conoscenza agli organi da cui dipendono i verbalizzanti, scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata ovvero può chiedere di essere sentito (3).

7. Il Presidente della Provincia territorialmente competente, sentito il parere della Commissione di cui al successivo comma 15 del presente articolo, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti dalla presente legge ed ingiunge il pagamento della somma, maggiorata dalle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; qualora l'accertamento non sia ritenuto fondato, il Presidente della Provincia, sentito il parere della Commissione di cui al comma 15 del presente articolo, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto (4).

8. Il pagamento deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, secondo le modalità di cui all'art. 51. Il trasgressore ha comunque l'obbligo di fornire la prova del pagamento entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto all'Organo che ha emesso l'ingiunzione.

9. In caso di mancato versamento nel termine prescritto la Provincia procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme di cui al T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (5).

10. L'ingiunzione del pagamento costituisce titolo esecutivo e avverso essa è proponibile opposizione al Pretore con l'osservanza delle norme di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. L'atto con cui è proposta l'azione davanti al Pretore deve essere anche notificato al Presidente della Provincia che ha emesso l'ordinanza ingiunzione per la rappresentanza e difesa in giudizio (6).

12. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

13. Il Presidente della Giunta regionale, su segnalazione del Presidente della Provincia, competente per territorio, nei casi in cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) del successivo art. 51, dispone la sospensione, revoca o esclusione definitiva del tesserino regionale. È obbligatoria l'esclusione definitiva del tesserino regionale nei casi previsti ai punti 4) e 6) dello stesso articolo (7).

Nei medesimi casi l'Ufficio regionale del Contenzioso formula proposta di sospensione, revoca o esclusione definitiva della licenza di porto d'armi per uso di caccia nei casi previsti ai punti 4) e 6) del successivo art. 51.

Negli altri casi può essere concesso il rinnovo decorsi dieci anni dalla notifica del provvedimento di revoca.

14. Presso ciascuna Provincia è istituito un apposito casellario per la conservazione di schede nominative relative ai procedimenti sanzionatori di cui alla presente legge, al fine dell'esatta qualificazione dell'illecito amministrativo e della graduazione delle sanzioni.

15. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 6) i Presidenti delle province decidono, sentita la Commissione, istituita con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, così composta: funzionario regionale responsabile dell'Ufficio regionale del contenzioso territorialmente interessato o da un suo delegato; funzionario provinciale designato dal Presidente della Provincia territorialmente interessato (8).

16. Con esclusione dei procedimenti in corso e non definiti, le province esercitano le funzioni del presente articolo dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge] (9) .

(2)  Comma così modificato dal primo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 17 giugno 1994, n. 21.

(3)  Comma così sostituito dal primo comma, lettera b), dell'art. 34, L.R. 17 giugno 1994, n. 21.

(4)  Comma così sostituito dal primo comma, lettera c), dell'art. 34, L.R. 17 giugno 1994, n. 21.

(5)  Comma così modificato dal primo comma, lettera d), dell'art. 34, L.R. 17 giugno 1994, n. 21.

(6)  Comma così modificato dal primo comma, lettera e), dell'art. 34,L.R. 17 giugno 1994, n. 21.

(7)  Periodo così modificato dal primo comma, lettera f), dell'art. 34, L.R. 17 giugno 1994, n. 21.

(8)  Comma così modificato dal primo comma, lettera g), dell'art. 34, L.R. 17 giugno 1994, n. 21.

(9)  Comma aggiunto dal primo comma, lettera h), dell'art. 34, L.R. 17 giugno 1994, n. 21.

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


(giurisprudenza)

Cassazione Civile

Sez. I, sent. n. 6931 del 24-07-1997, Ventura c. Regione Puglia (rv 506236).

 

Art. 51

Sanzioni amministrative.

[1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione della legislazione vigente in materia tributaria e penale, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

1) da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a 3 anni per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima ovvero senza essere in regola con il versamento annuale delle tasse governative e regionali; in caso di recidiva, da L. 100.000 a lire un milione e l'esclusione definitiva della concessione della licenza;

2) da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi della vigente normativa; in caso di recidiva, da L. 200.000 a lire un milione e la revoca della licenza;

3) da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in periodi, giorni ed ore non consentiti ovvero in zone in cui sussiste un divieto di caccia; in caso di recidiva, da L. 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva da L. 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;

4) da L. 500.000 a lire tre milioni e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti ai sensi della presente legge;

5) da L. 10.000 a L. 500.000 per chi esercita la caccia con modi e mezzi non consentiti ovvero su specie di uccelli o mammiferi nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva, da L. 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino ad un anno; in caso di ulteriore recidiva, da L. 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;

6) da L. 20.000 a lire due milioni e la revoca della licenza o l'esclusione definitiva della stessa, eccezion fatta per il minore di anni 18, quando non sia recidivo, per chi eserciti l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma in violazione di quanto dispone la presente legge;

7) da L. 30.000 a L. 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale;

8) da L. 5.000 a L. 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

9) da L. 5.000 a L. 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza ad assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca i documenti entro 8 giorni;

10) da L. 5.000 a L. 50.000 per ciascun capo, per chi viola le disposizioni relative alla cattura o abbattimento di uccelli inanellati o di selvaggina protetta di cui al precedente art. 36;

11) da L. 50.000 a L. 500.000 per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge la selvaggina introdotta dall'estero ovvero per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena nazionale senza le autorizzazioni prescritte dalla presente legge ovvero per chi viola le disposizioni di cui al precedente art. 16;

12) da L. 100.000 a L. 500.000 per chi esercita la caccia con la licenza di porto d'armi scaduta o difforme da quella prescritta;

13) da L. 30.000 a L. 100.000 per chi arreca danno, rimuove o manomette le tabelle previste dalla presente legge, o ne abbatte i pali di sostegno, oltre a L. 10.000 per ogni tabella o palo danneggiato, rimosso o manomesso;

14) da L. 100.000 a L. 500.000 per chi colloca tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge ovvero violando le modalità prescritte, oltre a L. 10.000 per ogni tabella apposta abusivamente;

15) da L. 50.000 a L. 300.000 per chi effettua accensione di fuochi senza osservare le norme di cui alla presente legge;

16) da L. 100.000 a L. 500.000 per chi esercita la caccia senza essere in regola con il versamento delle tasse di concessione regionale;

17) da L. 10.000 a L. 50.000 per chi raccoglie, danneggia o distrugge uova o nidi della selvaggina;

18) di L. 50.000 per ciascun capo colpito durante l'esercizio di tiro a volo violando quanto dispone la presente legge;

19) da L. 50.000 a L. 300.000 per chi viola le disposizioni relative all'uso degli erbicidi, antiparassitari e pesticidi di cui al punto 8) dell'art. 42, secondo comma;

20) da L. 50.000 a L. 500.000 per chi esercita la caccia sprovvisto della relativa autorizzazione nelle zone a gestione sociale, nelle zone agro-turistico-venatorie, nelle Aziende faunistico-venatorie;

21) da L. 5.000 a L. 50.000 per tutti i casi non richiamati esplicitamente nel presente articolo.

2. Il Presidente della Giunta regionale è delegato ad adeguare, con apposito decreto, gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo agli importi fissati da norme statali nei limiti dell'indicazione degli importi medesimi.

3. Nei bilanci delle province sono istituiti appositi capitoli di entrata nei quali dovranno affluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia previste dalla normativa vigente.

4. I pagamenti devono essere effettuati mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia territorialmente competente.

Le province sono in ogni caso tenute a comunicare alla Regione i pagamenti entro il decimo giorno da quello in cui sono stati effettuati.

5. Le somme riscosse ai sensi del precedente comma sono utilizzate dalle province per finalità riguardanti la ricostituzione del patrimonio faunistico-ambientale e sua vigilanza, nonché per il finanziamento delle attività di qualificazione e aggiornamento previste dalla presente legge.

6. Una quota pari al 5% delle somme introitate ai sensi del presente articolo è di pertinenza del verbalizzante] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


 

(Art. 52)

Norme finanziarie.

[1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con stanziamenti iscritti in appositi capitoli del bilancio regionale per il 1984.

2. Le somme da riscuotere a titolo di tasse di concessione regionale in materia di caccia sono iscritte annualmente in apposito capitolo di entrata del bilancio di previsione della Regione e sono destinate all'attuazione degli interventi e al finanziamento degli Enti delegati per le spese connesse all'esercizio delle deleghe, di cui alla presente legge.

3. Nei bilanci di previsione della Regione, a partire dall'anno 1984 è istituito il seguente capitolo:

Spesa

- Cap. 13413 - «Spese derivanti dall'attuazione degli adempimenti ed interventi in materia faunistico-venatoria ed ambientale», secondo importi pari a quelli previsti nel capitolo di cui al secondo comma.

Entrata

- Cap. 30682 - «Tassa di concessione regionale in materia di caccia».

4. Le somme iscritte al cap. 13414 possono essere integrate con ulteriori fondi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in sede di approvazione del corrispondente bilancio regionale di previsione] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”


 

 

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 53

Zone protette esistenti.

[1. Le oasi di protezione e rifugio, istituite ai sensi dell'art. 28 della legge 2 agosto 1967, n. 799, le zone vietate alla caccia istituite ai sensi dell'art. 23 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, e, comunque, le aree di tutela, nonché le riserve naturali di popolamento animale, regolamentate dalle norme del Titolo III dello stesso regio decreto e dai decreti ministeriali emanati successivamente al D.P.R. n. 616/1977, restano confermate fino alla loro sostituzione con le zone previste dall'art. 10 della presente legge.

La gestione faunistica all'interno di tali zone è affidata alla Regione.

2. I titolari dei Centri pubblici per la produzione della selvaggina esistenti devono adeguarsi alle norme della presente legge, ai fini della validità della concessione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I titolari dei Centri privati per la produzione della selvaggina esistenti devono adeguarsi alle norme della presente legge, ai fini della validità della concessione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della regolamentazione di cui al quinto comma dell'art. 15 della presente legge] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

Art. 54

Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia. Trasformazione in azienda faunistico-venatoria.

[1. Sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, la Regione può autorizzare la trasformazione in Aziende faunistico-venatorie delle riserve di caccia che presentino rilevante interesse faunistico-naturalistico con particolare riferimento alla grossa selvaggina europea (Capriolo, Cervo, Daino, Muflone), alla tipica fauna regionale (Coturnice, lepre, pernice rossa, starna, cinghiale) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, in numero e per superfici complessive limitate, purché presentino strutture e ambienti adeguati.

2. Le domande di trasformazione devono pervenire alla Regione entro 60 giorni dall'emanazione del relativo regolamento attuativo.

3. Fino alla data relativa all'eventuale istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, nei territori già costituiti in riserva di caccia è vietata ogni forma di esercizio venatorio, fermo restando quanto previsto dalla L.R. 16 gennaio 1981, n. 6 in materia di tabellazione, vigilanza e gestione] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

Art. 55

Soppressione dei Comitati provinciali della caccia.

[1. I Comitati provinciali della caccia, di cui all'art. 82 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il patrimonio di detti Comitati, ogni situazione giuridica in corso, i relativi diritti e obblighi, nonché il relativo personale in servizio alla data del 31 dicembre 1976, sono trasferiti alle province territorialmente competenti] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

Art. 56

Azienda regionale per l'equilibrio faunistico.

[1. La Regione istituisce l'Azienda regionale per l'equilibrio faunistico della Puglia - A.R.E.P., articolandola in sezioni provinciali.

2. Le finalità dell'Azienda riguardano:

a) la produzione della selvaggina stanziale al fine di soddisfare le esigenze di ripopolamento nel territorio regionale;

b) la detenzione, la riproduzione in cattività e la riabilitazione di esemplari di specie protette o particolarmente protette, in particolare dei rapaci;

c) l'assistenza tecnica agli enti locali per l'attuazione dei programmi di ripopolamento faunistico;

d) la ricerca scientifica e sperimentazione in ordine alla situazione di razionali forme di allevamento e ambientamento delle specie selvatiche;

e) la promozione di studi, scambi di esperienze e la diffusione delle informazioni in materia di programmazione faunistica.

3. La Regione potrà rilevare, previo le necessarie intese con l'Amministrazione provinciale di Bari, il Centro pubblico di allevamento selvaggina di Bitetto e il personale in servizio.

4. Le norme per il funzionamento dell'Azienda regionale, ivi compresa la determinazione dell'organico del personale necessario, saranno adottate con apposita legge regionale] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

Art. 57

Abrogazione e/o rinvio a norme preesistenti.

[1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le norme del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, nonché ogni altra normativa in contrasto con la presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e successive modificazioni o integrazioni.

3. In attesa dell'approvazione del Piano regionale venatorio di cui all'art. 9 della presente legge restano in vigore le disposizioni del piano venatorio annata 1983/1984 di cui alla L.R. 16 gennaio 1981, n. 7, purché compatibili con la presente legge] .

Legge abrogata dall’art. 63 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.