1. I dipendenti regionali che
hanno sottoscritto con la Regione la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro ai sensi dell'articolo 28
della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), e che sono
ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono
chiedere, con istanza individuale, la proroga del termine di cui agli articoli
62
e 63
della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia).
2. L'istanza di cui al comma 1,
diretta al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite dell'Assessorato
alla trasparenza e alla cittadinanza attiva - Settore Personale, va presentata
entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. La Giunta Regionale, entro il 31 agosto 2005, esaminate le
richieste, può accogliere l'istanza in relazione alle esigenze di servizio,
fissando unilateralmente la nuova data della risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro che deve aver comunque termine non oltre la data del 1°
ottobre 2006, previa specifica sessione di concertazione con le Organizzazioni
sindacali di categoria.
3. I dipendenti regionali di cui
al comma 1, in servizio presso le strutture del Consiglio, devono presentare,
invece, istanza, con le stesse modalità e termini per il personale in servizio
presso le strutture della Giunta, esclusivamente all'Ufficio di Presidenza del
Consiglio, per il tramite del Segretario generale, che, ai sensi dell'autonomia
organizzativa, funzionale e contabile di cui all'articolo 23 dello Statuto della
Regione, negli stessi termini assegnati alla Giunta, decide sulle stesse. La
decisione assunta è trasmessa all'Assessorato alla trasparenza e alla
cittadinanza attiva per gli ulteriori eventuali adempimenti.
4. L'istanza di cui al comma 1
non può essere presentata dai dipendenti che compiono il sessantacinquesimo anno
di età entro il termine del 1° ottobre 2006.
5. In caso di mancato
accoglimento da parte della Giunta entro il termine indicato al comma 2,
l'istanza s'intende respinta e, in tal caso, il dipendente istante cessa dal
servizio alla data indicata nella risoluzione consensuale già sottoscritta.
6. A modifica dei meccanismi di
calcolo previsti dagli articoli 62 e 63 della l.r. 1/2004, alle unità di
personale nei confronti delle quali la Giunta Regionale dispone la proroga, ai
sensi del presente articolo, sono corrisposte le indennità previste
dall'articolo 28
della l.r.
7/2002, così come modificate dall'articolo 58,
comma 5, della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), maturate con lo
stipendio di agosto 2005.
1. Nelle more dell'applicazione
delle disposizioni normative di cui all'articolo 59
della l.r.
1/2004 e al fine di evitare grave pregiudizio nella continuità
dell'azione amministrativa, a far data dal 1° settembre 2005 la Giunta regionale
può affidare temporaneamente incarichi di direzione di uffici al personale
inquadrato nella categoria più elevata dell'ordinamento professionale contenuto
nel Contratto collettivo nazionale di comparto applicato, nei limiti e alle
condizioni di cui all'articolo 52, comma 2, lettera a), e comma 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sulla base di criteri che
formeranno oggetto di concertazione in specifica sessione di confronto con le
Organizzazioni sindacali di categoria.
2. L'articolo 19,
comma 3, della legge
regionale 7 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale), s'interpreta alla luce del modello
organizzativo regionale in essere, sia della Giunta che del Consiglio, nel senso
che per l'attribuzione della direzione dei Settori è applicabile quanto previsto
dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. L'articolo 29
della l.r.
7/2002 è abrogato.
4. Il limite massimo del
trattenimento in servizio per i dipendenti regionali, ivi compresi quelli di
qualifica dirigenziale, resta fissato, in ogni caso, al compimento del
sessantasettesimo anno di età.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 4 agosto 2005