IL
PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA REGIONALE
- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei
regolamenti regionali.
- Visto l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004,n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
- Visto l’art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione
Puglia”.
- Vista la L.R. 22.02.2005, n.3
che, all’art.17 comma 4 prevede l’adozione di un
regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1197
del 04/8/2006 di adozione del Regolamento attuativo della succitata
legge.
EMANA
Il seguente Regolamento:
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DELLE
COMMISSIONI
Art. 1
Composizione e durata delle
Commissioni
1.
Le
Commissioni Provinciali Espropri sono istituite in ogni provincia pugliese con
decreto del Presidente della Regione e sono formate, in via ordinaria, dai
componenti individuati dall’art.17
comma 2 della l.r.
22 febbraio 2005 n.3.
2.
Le
Commissioni svolgono le loro attività per l’intera durata del mandato del
Presidente della Regione e fino al loro rinnovo a cura del Presidente
subentrante.
3.
Ove
il Presidente della Provincia abbia formalizzato la delega prevista dall’art.17
comma 2 lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, il decreto presidenziale che istituisce
ciascuna Commissione ne individua il Presidente delegato.
4.
Nei
casi di decadenza dalla carica del Presidente della Provincia, il Presidente
delegato decade automaticamente. Il subentrante Presidente della Provincia ha
facoltà di confermare la delega formalizzata dal suo predecessore, ovvero di
formalizzare nuova delega. Il Presidente della Regione con apposito decreto
indica il nuovo Presidente della Commissione.
5.
Le
deleghe dei componenti le Commissioni, previste dall’art.17
comma 2 lett. b), c), d) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, acquistano carattere formale e possono
acquisire durata temporanea, anche limitata a singola seduta, ovvero durata
indeterminata.
6.
Nei
casi di mancata partecipazione di singoli componenti, protrattasi per almeno tre
sedute consecutive, il Presidente della Commissione, previa diffida a
partecipare alla successiva seduta, anch’essa risultata ingiustificatamente
disertata, ne chiede la sostituzione al Presidente della Regione, che vi
provvede senza ulteriore indugio.
7.
La
Giunta Regionale, su proposta dell’Ufficio Regionale Espropri, individua i casi
previsti dall’art.17
comma 4 lett. b) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, per i quali i Presidenti delle Commissioni sono
legittimati, in via straordinaria, ad integrarne i componenti con esperti
appartenenti a categorie professionali, produttive e sociali normalmente non
rappresentate in seno alle Commissioni stesse. Le modalità di integrazione delle
Commissioni sono definite dalla Giunta regionale.
8.
La
Giunta Regionale, su proposta dell’Ufficio Regionale Espropri, individua i casi
previsti dall’art.17
comma 4 lett. c) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, per i quali il Presidente della Regione, su
richiesta dei Presidenti delle Commissioni Provinciali Espropri, esercita la
facoltà di formare eventuali sottocommissioni. Le modalità di formazione delle
sottocommissioni sono definite dalla Giunta regionale.
Art.
2
Uffici di segreteria
1.
Ciascuna Commissione
Provinciale Espropri, al fine di organizzare efficacemente la propria attività,
si avvale di un ufficio di segreteria.
2.
L’ufficio di segreteria
svolge i compiti di predisposizione delle attività previste dall’art.17
comma 5 lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3; svolge, inoltre, i
compiti di ricezione e di istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze
pervenute in attuazione delle lett. b), c), d), e) della predetta norma
legislativa, nonché di espletamento di qualsivoglia attività concernente la
convocazione ed il funzionamento della Commissione e delle eventuali
sotto-commissioni.
3.
La Giunta Regionale, su
proposta dell’Ufficio Regionale Espropri, con propria deliberazione individua la
sede e determina la composizione dell’ufficio di segreteria di ciascuna
Commissione, in attuazione del disposto dell’art.17
comma 4 lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3.
4.
All’atto della relativa
costituzione, la composizione di ciascun ufficio di segreteria non potrà
superare il numero dei componenti fissato con la deliberazione di Giunta
Regionale.
5.
Il personale componente
ciascun ufficio di segreteria dovrà appartenere ad una o più amministrazioni,
istituti, uffici pubblici rappresentati in Commissione, nonché aver acquisito
provata esperienza in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
1.
Un componente l’ufficio
di segreteria potrà essere scelto fra il personale appartenente all’Agenzia
delle Entrate, con provata esperienza in materia di espropriazioni per pubblica
utilità, ove la competente Agenzia del Territorio non intenda prestare proprio
personale, ovvero non incardini nel proprio organico personale con esperienza
espropriativa.
2.
L’ufficio di segreteria è
costituito a cura del Presidente della Commissione, con le modalità previste dai
precedenti commi 4, 5, 6, previa designazione dei componenti operata dai
responsabili delle amministrazioni, istituti, uffici pubblici indicati ai commi
5 e 6.
3.
La Giunta Regionale, su
istanze dei Presidenti delle Commissioni da produrre per il tramite dell’Ufficio
Regionale Espropri non prima di un anno dalla data della costituzione
dell’ufficio di segreteria, può autorizzare l’aumento del numero dei relativi
componenti, che in ogni caso non potrà superare le quattro unità.
4.
L’accoglimento delle
istanze di cui al comma 8, corredate da apposita relazione, è deliberato dalla
Giunta Regionale, su proposta dell’Ufficio Regionale Espropri, in considerazione
dell’entità delle attività previste dall’art. 17
comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, svolte dalla
Commissione e dalle eventuali sottocommissioni nel precedente anno,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per lo svolgimento di
tali attività. =
CAPO II
FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI
Art.
3
Convocazione delle
Commissioni
1.
Le Commissioni
Provinciali Espropri sono convocate dai rispettivi Presidenti almeno sette
giorni prima della data fissata per ciascuna seduta.
2.
La convocazione è
effettuata mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, trasmesso ad ogni
singolo componente per posta ordinaria, in modo da garantirne la ricezione sette
giorni prima della data di convocazione.
3.
Nei casi di provata
urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno tre giorni prima della
relativa seduta e l’avviso di convocazione può essere trasmesso via fax o via
email.
Art.
4
(modificato)
Attività delle
Commissioni
1.
Ai
fini del presente regolamento, le attività di cui all’art. 17
comma 5 lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, nonché
la trattazione di argomenti analoghi alle attività indicate al successivo comma
4, già posti all’esame delle cessate Commissioni previste dall’art. 16 della
Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m. e da queste non definiti, sono
considerate attività istituzionali obbligatorie; le attività di cui all’art. 17
comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3 sono considerate attività istituzionali
espletabili solo su richiesta degli istanti.(integrato)
2.
I Presidenti delle
Commissioni Provinciali Espropri, entro il mese di luglio di ciascun anno,
stabiliscono il calendario delle sedute ordinarie dedicate alle attività
previste dall’art. 17
comma 5 lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3. Tali attività dovranno
concludersi entro il mese di gennaio dell’anno successivo e potranno comportare
un numero complessivo di sedute non superiore a dieci.
3.
Espletate le attività di
cui al comma 2, i Presidenti trasmettono tempestivamente i valori agricoli medi
(VAM) determinati dalle rispettive Commissioni per il precedente anno solare,
all’Ufficio Regionale Espropri ed al competente Settore Comunicazione
Istituzionale della Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito informatico regionale entro
il mese di febbraio di ciascun anno.
4.
I
Presidenti delle Commissioni, con cadenza periodica trimestrale, stabiliscono il
calendario delle sedute dedicate alle
attività previste dall’art. 17
comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, sulla base delle
istanze pervenute nel trimestre precedente.
4-bis. Il calendario delle sedute di cui
al comma 4 prevede la trattazione di eventuali argomenti analoghi alle attività
ivi indicate, già posti all’esame delle cessate Commissioni previste dall’art.
16 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m. e da queste non
definiti. (aggiunto)
5. Le attività di cui al
comma 4 potranno comportare un numero complessivo di sedute comunque compatibile
con le risorse finanziarie derivanti dagli introiti di cui all’art. 17
comma 7 lett. b), c) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3.
Art. 5
(modificato)
Modalità
di funzionamento delle Commissioni
1
Le Commissioni
Provinciali Espropri si riuniscono, in seduta ordinaria, presso le sedi dei
rispettivi uffici di segreteria.
2
Le sedute delle
Commissioni sono presiedute e dirette dai rispettivi Presidenti. Le Commissioni
sono legalmente costituite, in ciascuna seduta, con la presenza della metà più
uno dei relativi componenti. Le Commissioni deliberano validamente a maggioranza
dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3
Le
Commissioni, nella prima seduta successiva alla loro costituzione, designano fra
i loro componenti un vicePresidente per lo svolgimento delle funzioni vicarie,
ivi comprese quelle di convocazione, di presidenza e di direzione delle singole
sedute, nei casi di assenza o di impedimento del Presidente.
4
La designazione del
vicePresidente avviene a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti,
prevale il voto del Presidente.
5
Le deliberazioni
concernenti le attività previste dall’art. 17
comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, nonché quelle concernenti la trattazione
degli argomenti di cui al precedente art. 4 comma 4-bis sono adottate dalle
Commissioni previa relazione predisposta sulla base dell’istruttoria
tecnico-amministrativa svolta dall’ufficio di segreteria ai sensi dell’art. 2
comma 2 del presente regolamento. (integrato)
6
Ai fini dell’adozione
delle deliberazioni di cui al comma 5, i Presidenti delle Commissioni,
contestualmente alla fissazione del calendario previsto dal precedente art. 4
comma 4 ed in rapporto alla valenza delle istanze da istruire, designano uno o
due componenti relatori che sovrintendono all’istruttoria tecnico-amministrativa
e redigono la conseguente relazione; allo scopo, i Presidenti assicurano la
turnazione di tutti i componenti.
7
Qualora gli atti
pervenuti agli uffici di segreteria non consentano il corretto espletamento
dell’istruttoria tecnico-amministrativa, i Presidenti delle Commissioni, su
parere del/i relatore/i, ne possono richiedere l’integrazione con apposita
specifica documentazione ed, ove occorra, possono autorizzare i necessari
sopralluoghi.
8
Per quanto non definito
dai precedenti commi, le Commissioni adottano le loro deliberazioni nel rispetto
delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di funzionamento di
organi collegiali, nonché in conformità agli atti di indirizzo e di
coordinamento appositamente emanati dalla Regione.
CAPO III
FINANZIAMENTO
DELLE COMMISSIONI
Art. 6
(modificato)
Compenso
spettante ai componenti delle Commissioni
1. A
ciascun componente delle Commissioni Provinciali Espropri spetta un compenso
lordo, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, pari ad
euro 80,00 per la partecipazione ad ogni singola seduta dedicata allo
svolgimento delle attività previste dall’art. 17
comma 5 lett. a), b), c), d), e) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, nonché alla trattazione degli argomenti di
cui al precedente art. 4 comma 4-bis; il compenso spettante al
Presidente, per la partecipazione ad ogni singola seduta, è elevato a lordi euro
90,00 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. (integrato)
2.
Il compenso non spetta ai componenti appartenenti ai ruoli di pubbliche
amministrazioni, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 17 comma 5
lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, nonché per la trattazione degli argomenti
di cui al precedente art. 4 comma 4-bis. (integrato)
Art. 7
(modificato)
Compenso
spettante ai componenti degli uffici di segreteria
1
Per lo svolgimento dei
compiti di cui ai precedenti artt. 2 comma 2 e 5 comma 5, a ciascun componente
l’ufficio di segreteria spetta un compenso lordo, comprensivo degli oneri
riflessi a carico dell’amministrazione, pari ad euro 50,00 per ogni singola
seduta. (integrato)
2
Il compenso non spetta ai
componenti l’ufficio di segreteria, appartenenti ai ruoli di pubbliche
amministrazioni, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 17
comma 5 lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, nonché per l’istruttoria degli argomenti di
cui al precedente art. 4 comma 4-bis. (integrato)
Art.
8
Spese di funzionamento
delle Commissioni
1.
Alle spese di funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri,
nonché all’acquisto del materiale di facile consumo e di beni durevoli, ivi
comprese eventuali apparecchiature informatiche, si provvede con le modalità ed
i limiti stabiliti dalle ll.rr.
25 gennaio 1977 n.2 e 16
novembre 2001 n.28 e successive modifiche
ed integrazioni, nonché dall’art.7
della l.r.
12 gennaio 2005 n.1, entro il limite delle
risorse annualmente stanziate ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio
regionale.
Art.
9
Rivalutazione ISTAT
1
L’entità dei compensi e
del limite annuo delle spese di funzionamento di cui ai precedenti artt. 6, 7, 8
può formare oggetto di rivalutazione triennale, rapportata all’indice ISTAT per
il costo della vita, previa adozione di apposita determinazione del Dirigente
del Settore Lavori Pubblici e con decorrenza dall’esercizio finanziario
successivo al primo triennio di costituzione di ciascuna Commissione.
2
La
rivalutazione dei compensi e delle spese di funzionamento connessi con lo
svolgimento delle attività previste dall’art. 17
comma 5 della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, è
subordinata all’accertamento, a cura dell’Ufficio Regionale Espropri, della
disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie annualmente stanziate sul
bilancio regionale ai sensi dell’art. 29 commi 1 -lett. b)- e 3, nonché di
quelle annualmente ricavate dagli introiti previsti dal medesimo art. 17 comma 7
lett. b), c) della stessa legge.
Art.
10
(modificato)
Imputazione
degli oneri finanziari
1
L’onere finanziario
derivante dall’applicazione degli artt. 6, 7, 8, 9 del presente regolamento per
lo svolgimento delle sole attività di cui all’art.17
comma 5 lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, farà carico al capitolo
di spesa 2020 “Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e
commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il
rimborso di spese ai componenti estranei all’Amministrazione regionale
(LL.RR.
29/1974, 27/1975, 15/1978-art.11,
68/1980, 445/1981,
7/1972, legge 203/1982 e
L.R.
3/2005)” - U.P.B. 10.5.1- del
bilancio regionale.
2
L’onere derivante
dall’applicazione degli artt. 6, 7, 9 del presente regolamento per lo
svolgimento delle attività di cui all’art. 17
comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3 è fronteggiato con le
risorse finanziarie ricavate dagli introiti previsti dal medesimo art. 17 comma
7 lett. b), c).
3
Gli oneri di cui al comma
2 derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall’art. 17
comma 5 lett. b), c) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3 sono posti a carico
delle autorità esproprianti richiedenti; gli oneri derivanti dallo svolgimento
delle attività previste dalle lett. d), e) della medesima norma legislativa
regionale sono posti a carico degli istanti.
3-bis. L’onere
finanziario relativo alle spese di funzionamento delle Commissioni per la
trattazione degli argomenti di cui al precedente art. 4 comma 4-bis, ivi
compresi i compensi lordi spettanti ai componenti delle stesse e degli uffici di
segreteria, farà carico al capitolo di spesa del bilancio regionale di cui al
precedente comma 1, previsto dall’art. 29
commi 2 e 3 della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3, nei limiti dello
stanziamento fissato dalla medesima norma legislativa per ciascun esercizio
finanziario. (aggiunto)
CAPO IV
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO DELLE COMMISSIONI
Art.
11
Utilizzo del
finanziamento ex art. 17, comma 7 lett. a) l.r. 3/’05
1.
Entro il 30 gennaio di ciascun anno ed
all’inizio di ogni trimestre successivo, il Dirigente del Settore Economato
della Regione, su richiesta del Settore Lavori Pubblici, ai sensi della vigente
legge di contabilità regionale, con proprio atto provvede all’assunzione
dell’impegno di spesa ed al trasferimento, al Cassiere Centrale, delle risorse
concernenti gli oneri previsti dall’art. 17
comma 7 lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3.
2.
L’impegno di spesa di cui al comma 1 sarà
imputato al pertinente capitolo del bilancio regionale di previsione per il
corrispondente esercizio finanziario previsto dall’art. 29
commi 1 -lett. b)- e 3 della l.r.
22 febbraio 2005 n.3; le risorse stanziate al predetto capitolo di
spesa, per l’attuazione dell’art. 17 comma 7 lett. a) delle medesima legge, sono
ripartite in parti uguali fra le singole Commissioni.
3.
Entro quindici giorni dalla costituzione
di ciascuna Commissione Provinciale Espropri, nonché all’inizio di ogni
trimestre successivo, i relativi Presidenti trasmettono al Dirigente del Settore
regionale Lavori Pubblici il fabbisogno trimestrale presuntivo per il
sostenimento delle spese di cui al comma 1.
4.
All’anticipazione delle spese di cui al
comma 1 si provvede ai sensi dell’art. 85
della l.r.
16 novembre 2001 n.28 e successive modifiche.
5.
I
Presidenti delle Commissioni, dopo l’intervenuta determinazione dei valori
agricoli medi (VAM), provvedono a trasmettere all’Ufficio Regionale Espropri i
prospetti relativi ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni ed ai
componenti degli uffici di segreteria, per lo svolgimento delle attività
previste dall’art. 17
comma 5 lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3.
6.
Con atto del Dirigente
del Settore Economato, emesso su proposta del Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e con le modalità previste dall’art. 85
della l.r.
16 novembre 2001 n.28 e successive modifiche,
si provvede alla corresponsione dei compensi di cui al precedente comma.
Art.
12
(modificato)
Determinazione
ed acquisizione degli oneri finanziari ex art. 17,
comma 7 lett. b), c) l.r.
3/’05
1
Al fine di consentire
l’introito, nelle casse regionali, delle risorse finanziarie di cui all’art. 17
comma 7 lett. b), c) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, il Dirigente del
Settore Lavori Pubblici richiede al Settore Ragioneria l’istituzione di apposito
capitolo di entrata, ai sensi del comma 2 del successivo art. 13.
2
I Presidenti delle Commissioni provvedono
a determinare in via presuntiva ed a comunicare agli istanti gli oneri dovuti
per le attività loro richieste e le modalità di versamento degli stessi nelle
casse della Regione, dandone contestuale informazione ai Settori regionali
Ragioneria e LL.PP.-(sostituito)
3
Gli
oneri presuntivi sono determinati sommando i compensi spettanti a ciascun
componente ed al Presidente della Commissione, ai sensi del precedente art. 6
comma 1, per la partecipazione ad una sola seduta dedicata alla specifica
attività richiesta dagli istanti. (sostituito)
4
Al fine di consentire
l’adempimento di cui al comma
2, il Settore Lavori Pubblici comunica ai Presidenti delle Commissioni
le modalità di versamento degli oneri presuntivi nelle casse regionali,
nonché il codice e la corrispondente descrizione della causale di versamento,
previa acquisizione di tali elementi dal Settore Ragioneria. (modificato e integrato)
5
I soggetti istanti di cui al comma 2, entro dieci
giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, provvedono a versare gli
oneri determinati presuntivamente, con le modalità previste dal comma 4, trasmettendo
l’attestazione di versamento al Settore Ragioneria della Regione e dandone
comunicazione al Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed al Presidente della
competente Commissione. (modificato)
6
Ad intervenuto
espletamento delle attività previste dall’art. 17
comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, l’Ufficio Regionale
Espropri, su richiesta dei Presidenti delle Commissioni Provinciali Espropri,
che relazionano in merito, determina in via definitiva gli oneri dovuti dai
soggetti istanti, dandone formale comunicazione ai soggetti stessi, ai
Presidenti delle Commissioni ed al Settore Ragioneria della Regione.
6-bis. Gli oneri dovuti
dai soggetti istanti sono determinati in via definitiva sommando i compensi
spettanti al Presidente ed a ciascun componente della Commissione e dell’ufficio
di segreteria, ai sensi dei precedenti artt. 6 comma 1 e 7 comma 1, per la
effettiva partecipazione ad ogni singola seduta dedicata alla specifica attività
richiesta. Al complessivo importo dei predetti compensi è aggiunta una ulteriore
somma a titolo di spese di funzionamento della Commissione, comunque non
inferiore all’importo minimo di euro 200,00 e non superiore all’importo massimo
di euro 3.000,00, calcolata applicando progressivamente le seguenti percentuali
ai valori degli immobili stimati dalla stessa Commissione:
- 1,20% fino al valore di euro 50.000,00;
- 0,80% sul residuo valore eccedente euro
50.000,00, fino ad euro 100.000,00;
-
0,60% sul residuo valore eccedente euro
100.000,00.
(aggiunto)
7.
I
soggetti di cui all’art. 17
comma 7 lett. b), c) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 6, provvedono a versare nella casse regionali
l’eventuale residuo importo degli oneri definitivamente determinati, con le
modalità previste dal precedente comma 4.
8.
Le deliberazioni con le
quali le Commissioni Provinciali Espropri determinano ai sensi dell’art. 17
comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r.
3/’05 sono depositate presso
l’Autorità Espropriante richiedente o competente, a cura dei rispettivi
Presidenti, successivamente all’intervenuto versamento dell’importo di cui al
precedente comma 7. (aggiunto)
Art.
13
Utilizzo degli oneri
finanziari ex art. 17, comma 7 lett. b), c) l.r. 3/’05
1
Al fine di consentire
l’utilizzo degli oneri di cui all’art. 17
comma 7 lett. b), c) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3, il Settore Ragioneria
della Regione, su indicazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
provvede ad iscrivere annualmente nel capitolo di entrata di cui al precedente
art. 12 comma 1 ed in apposito capitolo di spesa del bilancio regionale di
previsione per il corrispondente esercizio finanziario, i relativi stanziamenti
di competenza e di cassa, per un importo pari agli oneri di cui al predetto art.
12 introitati nell’anno precedente.
2
La prima iscrizione, nel
bilancio regionale, del capitolo di entrata denominato “Proventi derivanti
dalle riscossioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità per le spese
di funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri, poste a carico delle
autorità esproprianti e degli istanti(L.R.
n.3/2005 –art.17,
comma 7, lett.b) e c)” e del capitolo di spesa
denominato “Spese di funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri,
poste a carico delle autorità esproprianti e degli istanti (L.R.
n.3/2005 –art.17,
comma 7, lett. b) e c)”, nonché dei relativi
stanziamenti di cui al precedente comma 1 è autorizzata con legge di bilancio o
di variazione o di assestamento dello stesso per l’esercizio finanziario
corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3
Gli stanziamenti di
competenza e di cassa relativi al capitolo di spesa di cui al comma 1 sono
ripartiti fra le Commissioni Provinciali Espropri, per importi corrispondenti
agli oneri determinati, anche in via presuntiva, per lo svolgimento delle
attività di cui al precedente art. 12, di competenza di ciascuna di esse.
4
Entro il 30 gennaio di
ciascun anno ed all’inizio di ogni trimestre successivo, il Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, ai sensi della vigente legge di contabilità regionale,
con proprio atto provvede all’assunzione dell’impegno di spesa ed al
trasferimento, al Cassiere Centrale, delle risorse concernenti gli oneri
previsti dall’art. 17
comma 7 lett. b), c) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3.
5
L’impegno di spesa di cui
al comma 4 sarà imputato al pertinente capitolo del bilancio regionale di
previsione per il corrispondente esercizio finanziario, istituito nell’Unità
Previsionale di Base (U.P.B.) di competenza del Settore Lavori Pubblici con le
modalità previste dal precedente comma 1.
6
I
Presidenti delle Commissioni, ad intervenuta determinazione in via definitiva
degli oneri dovuti dai soggetti istanti per le attività previste dall’art. 17
comma 7 lett. b), c) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3,
espletate nel trimestre precedente, provvedono a trasmettere all’Ufficio
Regionale Espropri i prospetti relativi ai corrispondenti compensi spettanti ai
componenti delle Commissioni ed ai componenti degli uffici di segreteria.
7.
Con atto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e con le modalità
previste dall’art. 85
della l.r.
16 novembre 2001 n.28 e successive modifiche,
si provvede alla corresponsione dei compensi di cui al precedente comma.
CAPO V
ATTIVITA’ DI
VIGILANZA
Art. 14
1.
L’Ufficio regionale Espropri esercita la vigilanza sulle attività
espletate dalle Commissioni Provinciali Espropri, verificandone la conformità
alle norme recate dall’art. 17
della l.r.
22 febbraio 2005 n.3 e dal presente
regolamento.
CAPO VI
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Art.
15
Entrata in vigore del
regolamento
1. Le disposizioni recate
dal presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art.
16
Funzionamento delle
Commissioni istituite ex art. 16 l. 865/’71
1.
Fino alla data di pubblicazione dei decreti presidenziali di costituzione
delle Commissioni previste dall’art. 17
comma 2 della l.r.
22 febbraio 2005 n.3 e fino alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, continuano a funzionare le
Commissioni già istituite sul territorio pugliese, ai sensi dell’art. 16 della
l. 865/’71.
Art.
17
Applicazione delle norme
recate dall’art. 17 comma 5 della l.r. 3/’05
1. Le
disposizioni recate dall’art. 17
comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r.
22 febbraio 2005 n.3 si applicano dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
2. Fino
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Commissioni di cui
all’art. 16 esercitano le sole funzioni previste dall’art. 17
comma 5 lett. a) della l.r.
22 febbraio 2005 n. 3.
Il presente Regolamento sarà pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53
comma 1della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 21 agosto
2006