Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
2006
Numero
12
Data
21/08/2006
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
L.R. 22.02.2005, n. 3 Disposizioni regionaliin materia di espropriazioni per pubblica utilità - Regolamento di attuazione dell'art. 17, recante norme per il funzionamento e l'organizzazione delle Commissioni Provinciali Espropri
Note
Pubblicato nel B.U.R.P. n. 109 del 28 agosto 2006
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

 

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.

 

- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004,n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

- Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

- Vista la L.R. 22.02.2005, n.3 che, all’art.17 comma 4 prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge.

 

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1197 del 04/8/2006 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

 

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

 


 

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI

Art. 1

Composizione e durata delle Commissioni

 

1.                  Le Commissioni Provinciali Espropri sono istituite in ogni provincia pugliese con decreto del Presidente della Regione e sono formate, in via ordinaria, dai componenti individuati dall’art.17 comma 2 della l.r. 22 febbraio 2005 n.3.

 

2.                  Le Commissioni svolgono le loro attività per l’intera durata del mandato del Presidente della Regione e fino al loro rinnovo a cura del Presidente subentrante.

 

3.                  Ove il Presidente della Provincia abbia formalizzato la delega prevista dall’art.17 comma 2 lett. a) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, il decreto presidenziale che istituisce ciascuna Commissione ne individua il Presidente delegato.

 

4.                  Nei casi di decadenza dalla carica del Presidente della Provincia, il Presidente delegato decade automaticamente. Il subentrante Presidente della Provincia ha facoltà di confermare la delega formalizzata dal suo predecessore, ovvero di formalizzare nuova delega. Il Presidente della Regione con apposito decreto indica il nuovo Presidente della Commissione.

 

5.                  Le deleghe dei componenti le Commissioni, previste dall’art.17 comma 2 lett. b), c), d) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, acquistano carattere formale e possono acquisire durata temporanea, anche limitata a singola seduta, ovvero durata indeterminata.

 

6.                  Nei casi di mancata partecipazione di singoli componenti, protrattasi per almeno tre sedute consecutive, il Presidente della Commissione, previa diffida a partecipare alla successiva seduta, anch’essa risultata ingiustificatamente disertata, ne chiede la sostituzione al Presidente della Regione, che vi provvede senza ulteriore indugio.

 

7.                  La Giunta Regionale, su proposta dell’Ufficio Regionale Espropri, individua i casi previsti dall’art.17 comma 4 lett. b) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, per i quali i Presidenti delle Commissioni sono legittimati, in via straordinaria, ad integrarne i componenti con esperti appartenenti a categorie professionali, produttive e sociali normalmente non rappresentate in seno alle Commissioni stesse. Le modalità di integrazione delle Commissioni sono definite dalla Giunta regionale.

 

8.                  La Giunta Regionale, su proposta dell’Ufficio Regionale Espropri, individua i casi previsti dall’art.17 comma 4 lett. c) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, per i quali il Presidente della Regione, su richiesta dei Presidenti delle Commissioni Provinciali Espropri, esercita la facoltà di formare eventuali sottocommissioni. Le modalità di formazione delle sottocommissioni sono definite dalla Giunta regionale.

Art. 2

Uffici di segreteria

1.                  Ciascuna Commissione Provinciale Espropri, al fine di organizzare efficacemente la propria attività, si avvale di un ufficio di segreteria.

 

2.                  L’ufficio di segreteria svolge i compiti di predisposizione delle attività previste dall’art.17 comma 5 lett. a) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3; svolge, inoltre, i compiti di ricezione e di istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze pervenute in attuazione delle lett. b), c), d), e) della predetta norma legislativa, nonché di espletamento di qualsivoglia attività concernente la convocazione ed il funzionamento della Commissione e delle eventuali sotto-commissioni.

 

3.                  La Giunta Regionale, su proposta dell’Ufficio Regionale Espropri, con propria deliberazione individua la sede e determina la composizione dell’ufficio di segreteria di ciascuna Commissione, in attuazione del disposto dell’art.17 comma 4 lett. a) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3.

 

4.                  All’atto della relativa costituzione, la composizione di ciascun ufficio di segreteria non potrà superare il numero dei componenti fissato con la deliberazione di Giunta Regionale.

 

5.                  Il personale componente ciascun ufficio di segreteria dovrà appartenere ad una o più amministrazioni, istituti, uffici pubblici rappresentati in Commissione, nonché aver acquisito provata esperienza in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

 

1.                  Un componente l’ufficio di segreteria potrà essere scelto fra il personale appartenente all’Agenzia delle Entrate, con provata esperienza in materia di espropriazioni per pubblica utilità, ove la competente Agenzia del Territorio non intenda prestare proprio personale, ovvero non incardini nel proprio organico personale con esperienza espropriativa.

 

2.                  L’ufficio di segreteria è costituito a cura del Presidente della Commissione, con le modalità previste dai precedenti commi 4, 5, 6, previa designazione dei componenti operata dai responsabili delle amministrazioni, istituti, uffici pubblici indicati ai commi 5 e 6.

 

3.                  La Giunta Regionale, su istanze dei Presidenti delle Commissioni da produrre per il tramite dell’Ufficio Regionale Espropri non prima di un anno dalla data della costituzione dell’ufficio di segreteria, può autorizzare l’aumento del numero dei relativi componenti, che in ogni caso non potrà superare le quattro unità.

 

4.                  L’accoglimento delle istanze di cui al comma 8, corredate da apposita relazione, è deliberato dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Ufficio Regionale Espropri, in considerazione dell’entità delle attività previste dall’art. 17 comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, svolte dalla Commissione e dalle eventuali sottocommissioni nel precedente anno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per lo svolgimento di tali attività. =

 

 

CAPO II
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3

Convocazione delle Commissioni

1.                  Le Commissioni Provinciali Espropri sono convocate dai rispettivi Presidenti almeno sette giorni prima della data fissata per ciascuna seduta.

 

2.                  La convocazione è effettuata mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, trasmesso ad ogni singolo componente per posta ordinaria, in modo da garantirne la ricezione sette giorni prima della data di convocazione.

 

3.                  Nei casi di provata urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno tre giorni prima della relativa seduta e l’avviso di convocazione può essere trasmesso via fax o via email.

 

 

Art. 4

 (modificato)

Attività delle Commissioni

1.                  Ai fini del presente regolamento, le attività di cui all’art. 17 comma 5 lett. a) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, nonché la trattazione di argomenti analoghi alle attività indicate al successivo comma 4, già posti all’esame delle cessate Commissioni previste dall’art. 16 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m. e da queste non definiti, sono considerate attività istituzionali obbligatorie; le attività di cui all’art. 17 comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3 sono considerate attività istituzionali espletabili solo su richiesta degli istanti.(integrato)

 

2.                  I Presidenti delle Commissioni Provinciali Espropri, entro il mese di luglio di ciascun anno, stabiliscono il calendario delle sedute ordinarie dedicate alle attività previste dall’art. 17 comma 5 lett. a) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3. Tali attività dovranno concludersi entro il mese di gennaio dell’anno successivo e potranno comportare un numero complessivo di sedute non superiore a dieci.

 

3.                  Espletate le attività di cui al comma 2, i Presidenti trasmettono tempestivamente i valori agricoli medi (VAM) determinati dalle rispettive Commissioni per il precedente anno solare, all’Ufficio Regionale Espropri ed al competente Settore Comunicazione Istituzionale della Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito informatico regionale entro il mese di febbraio di ciascun anno.

 

4.                  I Presidenti delle Commissioni, con cadenza periodica trimestrale, stabiliscono il calendario delle sedute dedicate alle attività previste dall’art. 17 comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, sulla base delle istanze pervenute nel trimestre precedente.

 

4-bis. Il calendario delle sedute di cui al comma 4 prevede la trattazione di eventuali argomenti analoghi alle attività ivi indicate, già posti all’esame delle cessate Commissioni previste dall’art. 16 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m. e da queste non definiti. (aggiunto)

 

5. Le attività di cui al comma 4 potranno comportare un numero complessivo di sedute comunque compatibile con le risorse finanziarie derivanti dagli introiti di cui all’art. 17 comma 7 lett. b), c) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3.

 

Art. 5

(modificato)
Modalità di funzionamento delle Commissioni

1                    Le Commissioni Provinciali Espropri si riuniscono, in seduta ordinaria, presso le sedi dei rispettivi uffici di segreteria.

 

2                    Le sedute delle Commissioni sono presiedute e dirette dai rispettivi Presidenti. Le Commissioni sono legalmente costituite, in ciascuna seduta, con la presenza della metà più uno dei relativi componenti. Le Commissioni deliberano validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

 

3                    Le Commissioni, nella prima seduta successiva alla loro costituzione, designano fra i loro componenti un vicePresidente per lo svolgimento delle funzioni vicarie, ivi comprese quelle di convocazione, di presidenza e di direzione delle singole sedute, nei casi di assenza o di impedimento del Presidente.

 

4                    La designazione del vicePresidente avviene a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

 

5                    Le deliberazioni concernenti le attività previste dall’art. 17 comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, nonché quelle concernenti la trattazione degli argomenti di cui al precedente art. 4 comma 4-bis sono adottate dalle Commissioni previa relazione predisposta sulla base dell’istruttoria tecnico-amministrativa svolta dall’ufficio di segreteria ai sensi dell’art. 2 comma 2 del presente regolamento. (integrato)

 

6                    Ai fini dell’adozione delle deliberazioni di cui al comma 5, i Presidenti delle Commissioni, contestualmente alla fissazione del calendario previsto dal precedente art. 4 comma 4 ed in rapporto alla valenza delle istanze da istruire, designano uno o due componenti relatori che sovrintendono all’istruttoria tecnico-amministrativa e redigono la conseguente relazione; allo scopo, i Presidenti assicurano la turnazione di tutti i componenti.

 

7                    Qualora gli atti pervenuti agli uffici di segreteria non consentano il corretto espletamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa, i Presidenti delle Commissioni, su parere del/i relatore/i, ne possono richiedere l’integrazione con apposita specifica documentazione ed, ove occorra, possono autorizzare i necessari sopralluoghi.

 

8                    Per quanto non definito dai precedenti commi, le Commissioni adottano le loro deliberazioni nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di funzionamento di organi collegiali, nonché in conformità agli atti di indirizzo e di coordinamento appositamente emanati dalla Regione.

 

 

CAPO III
FINANZIAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6

(modificato)
Compenso spettante ai componenti delle Commissioni


1.         A ciascun componente delle Commissioni Provinciali Espropri spetta un compenso lordo, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, pari ad euro 80,00 per la partecipazione ad ogni singola seduta dedicata allo svolgimento delle attività previste dall’art. 17 comma 5 lett. a), b), c), d), e) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, nonché alla trattazione degli argomenti di cui al precedente art. 4 comma 4-bis; il compenso spettante al Presidente, per la partecipazione ad ogni singola seduta, è elevato a lordi euro 90,00 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. (integrato)

 

2.         Il compenso non spetta ai componenti appartenenti ai ruoli di pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 17 comma 5 lett. a) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, nonché per la trattazione degli argomenti di cui al precedente art. 4 comma 4-bis. (integrato)

 

 

Art. 7

(modificato)
Compenso spettante ai componenti degli uffici di segreteria


1                    Per lo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti artt. 2 comma 2 e 5 comma 5, a ciascun componente l’ufficio di segreteria spetta un compenso lordo, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, pari ad euro 50,00 per ogni singola seduta. (integrato)

 

2                    Il compenso non spetta ai componenti l’ufficio di segreteria, appartenenti ai ruoli di pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 17 comma 5 lett. a) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, nonché per l’istruttoria degli argomenti di cui al precedente art. 4 comma 4-bis. (integrato)

 

 

Art. 8

Spese di funzionamento delle Commissioni

1.         Alle spese di funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri, nonché all’acquisto del materiale di facile consumo e di beni durevoli, ivi comprese eventuali apparecchiature informatiche, si provvede con le modalità ed i limiti stabiliti dalle ll.rr. 25 gennaio 1977 n.2 e 16 novembre 2001 n.28 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall’art.7 della l.r. 12 gennaio 2005 n.1, entro il limite delle risorse annualmente stanziate ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale.

 

Art. 9

Rivalutazione ISTAT

1                    L’entità dei compensi e del limite annuo delle spese di funzionamento di cui ai precedenti artt. 6, 7, 8 può formare oggetto di rivalutazione triennale, rapportata all’indice ISTAT per il costo della vita, previa adozione di apposita determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e con decorrenza dall’esercizio finanziario successivo al primo triennio di costituzione di ciascuna Commissione.

 

2                    La rivalutazione dei compensi e delle spese di funzionamento connessi con lo svolgimento delle attività previste dall’art. 17 comma 5 della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, è subordinata all’accertamento, a cura dell’Ufficio Regionale Espropri, della disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie annualmente stanziate sul bilancio regionale ai sensi dell’art. 29 commi 1 -lett. b)- e 3, nonché di quelle annualmente ricavate dagli introiti previsti dal medesimo art. 17 comma 7 lett. b), c) della stessa legge.

 

Art. 10

 (modificato)
Imputazione degli oneri finanziari

1                    L’onere finanziario derivante dall’applicazione degli artt. 6, 7, 8, 9 del presente regolamento per lo svolgimento delle sole attività di cui all’art.17 comma 5 lett. a) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, farà carico al capitolo di spesa 2020 “Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese ai componenti estranei all’Amministrazione regionale (LL.RR. 29/1974, 27/1975, 15/1978-art.11, 68/1980, 445/1981, 7/1972, legge 203/1982 e L.R. 3/2005)” - U.P.B. 10.5.1- del bilancio regionale.

 

2                    L’onere derivante dall’applicazione degli artt. 6, 7, 9 del presente regolamento per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 17 comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3 è fronteggiato con le risorse finanziarie ricavate dagli introiti previsti dal medesimo art. 17 comma 7 lett. b), c).

 

3                    Gli oneri di cui al comma 2 derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall’art. 17 comma 5 lett. b), c) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3 sono posti a carico delle autorità esproprianti richiedenti; gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalle lett. d), e) della medesima norma legislativa regionale sono posti a carico degli istanti.

 

3-bis. L’onere finanziario relativo alle spese di funzionamento delle Commissioni per la trattazione degli argomenti di cui al precedente art. 4 comma 4-bis, ivi compresi i compensi lordi spettanti ai componenti delle stesse e degli uffici di segreteria, farà carico al capitolo di spesa del bilancio regionale di cui al precedente comma 1, previsto dall’art. 29 commi 2 e 3 della l.r. 22 febbraio 2005 n. 3, nei limiti dello stanziamento fissato dalla medesima norma legislativa per ciascun esercizio finanziario. (aggiunto)

 

 

CAPO IV
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 11

Utilizzo del finanziamento ex art. 17, comma 7 lett. a) l.r. 3/’05

1.                              Entro il 30 gennaio di ciascun anno ed all’inizio di ogni trimestre successivo, il Dirigente del Settore Economato della Regione, su richiesta del Settore Lavori Pubblici, ai sensi della vigente legge di contabilità regionale, con proprio atto provvede all’assunzione dell’impegno di spesa ed al trasferimento, al Cassiere Centrale, delle risorse concernenti gli oneri previsti dall’art. 17 comma 7 lett. a) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3.

 

2.                              L’impegno di spesa di cui al comma 1 sarà imputato al pertinente capitolo del bilancio regionale di previsione per il corrispondente esercizio finanziario previsto dall’art. 29 commi 1 -lett. b)- e 3 della l.r. 22 febbraio 2005 n.3; le risorse stanziate al predetto capitolo di spesa, per l’attuazione dell’art. 17 comma 7 lett. a) delle medesima legge, sono ripartite in parti uguali fra le singole Commissioni.

 

3.                              Entro quindici giorni dalla costituzione di ciascuna Commissione Provinciale Espropri, nonché all’inizio di ogni trimestre successivo, i relativi Presidenti trasmettono al Dirigente del Settore regionale Lavori Pubblici il fabbisogno trimestrale presuntivo per il sostenimento delle spese di cui al comma 1.

 

4.                              All’anticipazione delle spese di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’art. 85 della l.r. 16 novembre 2001 n.28 e successive modifiche.

 

5.                              I Presidenti delle Commissioni, dopo l’intervenuta determinazione dei valori agricoli medi (VAM), provvedono a trasmettere all’Ufficio Regionale Espropri i prospetti relativi ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni ed ai componenti degli uffici di segreteria, per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 17 comma 5 lett. a) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3.

 

6.                              Con atto del Dirigente del Settore Economato, emesso su proposta del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e con le modalità previste dall’art. 85 della l.r. 16 novembre 2001 n.28 e successive modifiche, si provvede alla corresponsione dei compensi di cui al precedente comma.

 

 

Art. 12

 (modificato)
Determinazione ed acquisizione degli oneri finanziari ex art. 17,
comma 7 lett. b), c) l.r. 3/’05

1                    Al fine di consentire l’introito, nelle casse regionali, delle risorse finanziarie di cui all’art. 17 comma 7 lett. b), c) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici richiede al Settore Ragioneria l’istituzione di apposito capitolo di entrata, ai sensi del comma 2 del successivo art. 13.

 

2                    I Presidenti delle Commissioni provvedono a determinare in via presuntiva ed a comunicare agli istanti gli oneri dovuti per le attività loro richieste e le modalità di versamento degli stessi nelle casse della Regione, dandone contestuale informazione ai Settori regionali Ragioneria e LL.PP.-(sostituito)

 

3                     Gli oneri presuntivi sono determinati sommando i compensi spettanti a ciascun componente ed al Presidente della Commissione, ai sensi del precedente art. 6 comma 1, per la partecipazione ad una sola seduta dedicata alla specifica attività richiesta dagli istanti. (sostituito)

 

4                    Al fine di consentire l’adempimento di cui al comma 2, il Settore Lavori Pubblici comunica ai Presidenti delle Commissioni le modalità di versamento degli oneri presuntivi nelle casse regionali, nonché il codice e la corrispondente descrizione della causale di versamento, previa acquisizione di tali elementi dal Settore Ragioneria. (modificato e integrato)

 

5                    I soggetti istanti di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, provvedono a versare gli oneri determinati presuntivamente, con le modalità previste dal comma 4, trasmettendo l’attestazione di versamento al Settore Ragioneria della Regione e dandone comunicazione al Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed al Presidente della competente Commissione. (modificato)

 

6                    Ad intervenuto espletamento delle attività previste dall’art. 17 comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, l’Ufficio Regionale Espropri, su richiesta dei Presidenti delle Commissioni Provinciali Espropri, che relazionano in merito, determina in via definitiva gli oneri dovuti dai soggetti istanti, dandone formale comunicazione ai soggetti stessi, ai Presidenti delle Commissioni ed al Settore Ragioneria della Regione.

 

6-bis. Gli oneri dovuti dai soggetti istanti sono determinati in via definitiva sommando i compensi spettanti al Presidente ed a ciascun componente della Commissione e dell’ufficio di segreteria, ai sensi dei precedenti artt. 6 comma 1 e 7 comma 1, per la effettiva partecipazione ad ogni singola seduta dedicata alla specifica attività richiesta. Al complessivo importo dei predetti compensi è aggiunta una ulteriore somma a titolo di spese di funzionamento della Commissione, comunque non inferiore all’importo minimo di euro 200,00 e non superiore all’importo massimo di euro 3.000,00, calcolata applicando progressivamente le seguenti percentuali ai valori degli immobili stimati dalla stessa Commissione:

- 1,20% fino al valore di euro 50.000,00;

- 0,80% sul residuo valore eccedente euro 50.000,00, fino ad euro 100.000,00;

- 0,60% sul residuo valore eccedente euro 100.000,00. (aggiunto)

 

7.                  I soggetti di cui all’art. 17 comma 7 lett. b), c) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 6, provvedono a versare nella casse regionali l’eventuale residuo importo degli oneri definitivamente determinati, con le modalità previste dal precedente comma 4.

 

8.                  Le deliberazioni con le quali le Commissioni Provinciali Espropri determinano ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r. 3/’05 sono depositate presso l’Autorità Espropriante richiedente o competente, a cura dei rispettivi Presidenti, successivamente all’intervenuto versamento dell’importo di cui al precedente comma 7. (aggiunto)

 

 

Art. 13

Utilizzo degli oneri finanziari ex art. 17, comma 7 lett. b), c) l.r. 3/’05

1                    Al fine di consentire l’utilizzo degli oneri di cui all’art. 17 comma 7 lett. b), c) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, il Settore Ragioneria della Regione, su indicazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, provvede ad iscrivere annualmente nel capitolo di entrata di cui al precedente art. 12 comma 1 ed in apposito capitolo di spesa del bilancio regionale di previsione per il corrispondente esercizio finanziario, i relativi stanziamenti di competenza e di cassa, per un importo pari agli oneri di cui al predetto art. 12 introitati nell’anno precedente.

 

2                    La prima iscrizione, nel bilancio regionale, del capitolo di entrata denominato “Proventi derivanti dalle riscossioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità per le spese di funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri, poste a carico delle autorità esproprianti e degli istanti(L.R. n.3/2005 –art.17, comma 7, lett.b) e c)” e del capitolo di spesa denominato “Spese di funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri, poste a carico delle autorità esproprianti e degli istanti (L.R. n.3/2005 –art.17, comma 7, lett. b) e c)”, nonché dei relativi stanziamenti di cui al precedente comma 1 è autorizzata con legge di bilancio o di variazione o di assestamento dello stesso per l’esercizio finanziario corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

3                    Gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi al capitolo di spesa di cui al comma 1 sono ripartiti fra le Commissioni Provinciali Espropri, per importi corrispondenti agli oneri determinati, anche in via presuntiva, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 12, di competenza di ciascuna di esse.

 

4                    Entro il 30 gennaio di ciascun anno ed all’inizio di ogni trimestre successivo, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ai sensi della vigente legge di contabilità regionale, con proprio atto provvede all’assunzione dell’impegno di spesa ed al trasferimento, al Cassiere Centrale, delle risorse concernenti gli oneri previsti dall’art. 17 comma 7 lett. b), c) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3.

 

5                    L’impegno di spesa di cui al comma 4 sarà imputato al pertinente capitolo del bilancio regionale di previsione per il corrispondente esercizio finanziario, istituito nell’Unità Previsionale di Base (U.P.B.) di competenza del Settore Lavori Pubblici con le modalità previste dal precedente comma 1.

 

6                    I Presidenti delle Commissioni, ad intervenuta determinazione in via definitiva degli oneri dovuti dai soggetti istanti per le attività previste dall’art. 17 comma 7 lett. b), c) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3, espletate nel trimestre precedente, provvedono a trasmettere all’Ufficio Regionale Espropri i prospetti relativi ai corrispondenti compensi spettanti ai componenti delle Commissioni ed ai componenti degli uffici di segreteria.

 

7.         Con atto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e con le modalità previste dall’art. 85 della l.r. 16 novembre 2001 n.28 e successive modifiche, si provvede alla corresponsione dei compensi di cui al precedente comma.

 

 

CAPO V
ATTIVITA’ DI VIGILANZA

Art. 14

1.         L’Ufficio regionale Espropri esercita la vigilanza sulle attività espletate dalle Commissioni Provinciali Espropri, verificandone la conformità alle norme recate dall’art. 17 della l.r. 22 febbraio 2005 n.3 e dal presente regolamento.

 

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni recate dal presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

Art. 16

Funzionamento delle Commissioni istituite ex art. 16 l. 865/’71

1.         Fino alla data di pubblicazione dei decreti presidenziali di costituzione delle Commissioni previste dall’art. 17 comma 2 della l.r. 22 febbraio 2005 n.3 e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a funzionare le Commissioni già istituite sul territorio pugliese, ai sensi dell’art. 16 della l. 865/’71.

 

Art. 17

Applicazione delle norme recate dall’art. 17 comma 5 della l.r. 3/’05

1.         Le disposizioni recate dall’art. 17 comma 5 lett. b), c), d), e) della l.r. 22 febbraio 2005 n.3 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.         Fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Commissioni di cui all’art. 16 esercitano le sole funzioni previste dall’art. 17 comma 5 lett. a) della l.r. 22 febbraio 2005 n. 3.

 

 

  Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

   E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

   Dato a Bari, addì 21 agosto 2006