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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2017
Numero
51
Data
01/12/2017
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica
Note
Bollettino n° 136 pubblicato il 04-12-2017
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

 

1. All’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), sono apportate le seguenti modifiche:

  a) il comma 3, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 2016, n. 28 e successivamente dall’articolo 2, lettera b), dellalegge regionale 5 dicembre 2016, n. 37, è sostituito dal seguente:

“3. Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. E’ consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti limitatamente alla sagoma preesistente. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, e nel caso di ricostruzione di edifici nella stessa sagoma planimetrica dell’esistente, le volumetrie in ampliamento sono consentite nel rispetto delle altezze massime della strumentazione urbanistica comunale vigente e delle distanze minime previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Al fine di ripristinare la conformità degli edifici esistenti con le disposizioni del codice della strada, la ricostruzione può avvenire su diverso sedime all›interno dell›area di pertinenza, fermo restando il rispetto delle distanze di cui al decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati , di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967). (1)

(1) Parole  sostituite  a seguito di rettifica , pubblicato nel B.U.R. n. 141 del 14/12/2017.

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2009

 

1. All’articolo 5 della l.r. 14/2009 è apportata la seguente modifica:

  a) al comma 1, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2012, n. 1 e successivamente dall’articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49 e dall’articolo 3, lettera a), della legge 19 novembre 2015, n. 33, le parole: “1° agosto 2016.” sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2017.”.

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 14/2009

 

1. All’articolo 7 della l.r. 14/2009 è apportata la seguente modifica:

  a) al comma 1, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 e successivamente dall’articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18, dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26, dall’articolo 1 della l.r. 49/2014, dall’articolo 5 della I.r. 33/2015 e infine dall’articolo 5, comma 1, della l.r. 37/2016, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1. L’articolo 2, comma 1, e l’articolo 3 della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

 

Art. 5

Norma d’interpretazione autentica

 

1. L’articolo 7, comma 1, della I.r. 14/2009 si interpreta nel senso che la data di presentazione dell’istanza per permesso di costruire, purché completa in ogni suo elemento, costituisce anche riferimento temporale per la determinazione della normativa edilizia regionale applicabile ai fini del rilascio del titolo.

 

Art. 6

Produzione di energia da fonti rinnovabili in zona “A”

 

1. Sugli edifici rientranti nella zona territoriale di tipo “A” degli strumenti urbanistici vigenti è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici definiti dal codice di impianto F.1 a e F.1 b, ai sensi e alle condizioni previste dalla vigente regolamentazione regionale.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e amministrative incompatibili con la disposizione di cui al comma 1.

 

Art. 7

Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33

 

1. Alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2 dell’articolo 1, lettera c), dopo le parole: “uso terziario e/o commerciale” sono aggiunte le seguenti: “, nonché a usi strettamente connessi con le residenze ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), compresi gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 16, comma 5, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), i laboratori per arti e mestieri e per imprese artigiane di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato) dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, alla produzione di beni di natura artistica, con l’esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste.”;

b) al comma 3 dell’articolo 1, alla lettera a), come modificata dall’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2013, n. 38 e successivamente dall’articolo 67 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40, le parole: “30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”;

c) al comma 1 dell’articolo 4, come modificato dall’articolo 1 della I.r. 38/2013, dall’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 16 e infine dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 37, le parole: “30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”;

d) al comma 1 dell’articolo 8, dopo le parole: “uso terziario e/o commerciale” sono aggiunte le seguenti:

  “,nonché agli usi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c)”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia