Art.
1
Modifiche
all’articolo 4
della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14
1.
All’articolo 4
della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 3, come modificato
dall’articolo 8
della legge
regionale 26 ottobre 2016, n. 28 e successivamente dall’articolo 2,
lettera b), dellalegge
regionale 5 dicembre 2016, n. 37, è sostituito dal
seguente:
“3.
Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle
altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. E’
consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli
allineamenti dei manufatti preesistenti limitatamente alla sagoma preesistente.
In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, e nel caso di
ricostruzione di edifici nella stessa sagoma planimetrica dell’esistente, le
volumetrie in ampliamento sono consentite nel rispetto delle altezze massime
della strumentazione urbanistica comunale vigente e delle distanze minime
previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare
ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.
765).”;
b)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5
bis. Al fine di ripristinare la conformità degli edifici esistenti con le
disposizioni del codice della strada, la ricostruzione può avvenire su diverso
sedime all›interno dell›area di pertinenza, fermo restando il rispetto delle
distanze di cui al decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime
a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del
perimetro dei centri abitati , di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967).
(1)
(1) Parole sostituite a seguito di rettifica ,
pubblicato nel B.U.R. n. 141 del 14/12/2017.
Art.
2
Modifiche
all’articolo 5
della l.r.
14/2009
1.
All’articolo 5
della l.r.
14/2009 è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1, come modificato
dall’articolo 1
della legge
regionale 20 febbraio 2012, n. 1 e successivamente dall’articolo 5
della legge
regionale 5 dicembre 2014, n. 49 e dall’articolo 3,
lettera a), della legge
19 novembre 2015, n. 33, le parole: “1° agosto 2016.” sono sostituite dalle
seguenti: “1° agosto 2017.”.
Art. 3
Modifiche
all’articolo 7
della l.r.
14/2009
1.
All’articolo 7
della l.r.
14/2009 è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1, come modificato
dall’articolo 6,
comma 1, lettera a) della legge
regionale 1 agosto 2011, n. 21 e successivamente dall’articolo 20,
comma 1, lettera c), della legge
regionale 3 luglio 2012, n. 18, dall’articolo 12,
comma 1, della legge
regionale 7 agosto 2013, n. 26, dall’articolo 1
della l.r.
49/2014, dall’articolo 5
della I.r.
33/2015 e infine dall’articolo 5,
comma 1, della l.r.
37/2016, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2018”.
Art.
4
Entrata
in vigore
1.
L’articolo 2, comma 1, e l’articolo 3 della presente legge entrano in vigore il
1° gennaio 2018.
Art. 5
Norma
d’interpretazione autentica
1.
L’articolo 7,
comma 1, della I.r.
14/2009 si interpreta nel senso che la data di presentazione dell’istanza
per permesso di costruire, purché completa in ogni suo elemento, costituisce
anche riferimento temporale per la determinazione della normativa edilizia
regionale applicabile ai fini del rilascio del titolo.
Art. 6
Produzione
di energia da fonti rinnovabili in zona “A”
1.
Sugli edifici rientranti nella zona territoriale di tipo “A” degli strumenti
urbanistici vigenti è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici
definiti dal codice di impianto F.1 a e F.1 b, ai sensi e alle condizioni
previste dalla vigente regolamentazione regionale.
2.
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e amministrative incompatibili
con la disposizione di cui al comma 1.
Art. 7
Modifiche
alla legge
regionale 15 novembre 2007, n. 33
1.
Alla legge
regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati,
di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 1,
lettera c), dopo le parole: “uso terziario e/o commerciale” sono aggiunte le
seguenti: “, nonché a usi strettamente connessi con le residenze ai sensi del
terzo comma dell’articolo 3
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare
ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765),
compresi gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 16, comma 5, lettera a),
della legge
regionale 10 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), i laboratori per
arti e mestieri e per imprese artigiane di cui all’articolo 3 della legge 8
agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato) dirette alla prestazione di
servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo
durevoli o degli edifici, alla produzione di beni di natura artistica, con
l’esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque
moleste.”;
b)
al comma 3 dell’articolo 1,
alla lettera a), come modificata dall’articolo 1
della legge
regionale 11 dicembre 2013, n. 38 e successivamente dall’articolo 67 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40, le parole: “30 giugno 2016” sono
sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”;
c)
al comma 1 dell’articolo 4,
come modificato dall’articolo 1
della I.r.
38/2013, dall’articolo 1
della legge
regionale 7 aprile 2014, n. 16 e infine dall’articolo 6,
comma 1, della legge
regionale 5 dicembre 2016, n. 37, le parole: “30 giugno 2016” sono
sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”;
d)
al comma 1 dell’articolo 8,
dopo le parole: “uso terziario e/o commerciale” sono aggiunte le
seguenti:
“,nonché agli usi di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera c)”.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge regionale
12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia