Art. 1
1. All’articolo 60
(Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di ERP) della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), come
modificato dall’articolo 3,
comma 20, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“6 bis Qualora il 30 per cento della morosità
complessiva gravante sull’alloggio oggetto di regolarizzazione, risultante dal
conto locativo dell’ente gestore, di cui al comma 4, sia pari o superiore alla
somma di euro 8 mila, è facoltà del competente IACP dilazionare il pagamento
dell’intera somma dovuta con modalità differenti rispetto a quelle previste dal
comma 5.
6 ter Qualora il 30 per cento
della morosità complessiva sia inferiore alla somma di euro 8 mila, la dilazione
prevista dal comma 6 bis può essere concessa anche ai soggetti il cui reddito
non superi quello previsto dal numero 2) del comma 1 dell’articolo 33
della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica).
6 quater Il competente IACP, con proprio
atto, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, provvede a definire i
criteri generali per la dilazione del pagamento, avuto riguardo al complessivo
ammontare della somma dovuta nonché alle condizioni patrimoniali ed economiche
dei richiedenti, sottraendo da detta somma le spese opportunamente provate di
competenza dell’IACP eventualmente sostenute dai richiedenti per la manutenzione
straordinaria degli alloggi e delle parti comuni.
6 quinquies Per i casi di cui ai commi 6 bis e 6
ter il mancato pagamento di una sola rata non fa decadere il procedimento di
regolarizzazione, purché la rata stessa venga pagata entro i successivi sei
mesi.”.
[2. Il presidente e i componenti
delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli
alloggi di ERP di cui all’articolo 5
della l.r.
54/1984, come modificato dall’articolo 57
della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14, così come modificate dal comma 20
dell’articolo 3
della l.r.
40/2007 e dall’articolo 32
della legge
regionale 19 febbraio 2008, n.1, in scadenza nel corso dell’anno 2009
restano in carica per 12 mesi a far data dalla scadenza del proprio mandato.
] (1)
(1) Comma abrogato dal'art. 3,
comma 1, lettera e), L:R..
30 marzo 2012, n. 8.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 16 marzo 2009