(1) Il bilancio di previsione per l'anno 2010 è stato
approvato con L.R.
31 dicembre 2009, n. 35.
Capo I - Assestamento del bilancio di
previsione per l’anno 2010
Art. 1
Finalità.
1. Nello stato di previsione del bilancio della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2010, approvato con legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 35, sono introdotte le variazioni
necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla
giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti
dal rendiconto generale dell’esercizio 2009 nonché le variazioni ritenute
necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per
euro 847.259.456,88 al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di
previsione per l’esercizio 2010 viene rideterminato in euro 1.171.773.227,81. Il
maggior saldo finanziario è pari a euro 324.513.770,93. Ai sensi
dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Finanziaria 2005), è utilizzato l’importo di euro 138.926.000,00 per
l’integrazione della copertura del disavanzo del Servizio sanitario regionale
(SSR) per l’anno 2009. Il maggior saldo finanziario residuo è destinato
all’incremento del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate e dei
residui passivi perenti con vincolo di destinazione nonchè alla copertura delle
variazioni di bilancio di cui alla presente legge.
3. Gli allegati A e B alla presente legge
contengono l’analitica esposizione, per unità previsionali di base oltre che per
capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati
e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e
cassa per effetto dell’utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di
assestamento e variazioni di cui alla presente legge.
Art. 2 Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e
della spesa.
1. Per effetto delle variazioni di cui
all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato
di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 risulta
rideterminato, sia per l’entrata che per la spesa, in euro 13.615.780.262,60 in
termini di competenza e in euro 27.774.365.000,67 in termini di cassa.
Art. 3 Fondo
per la reiscrizione delle economie vincolate.
1. Il fondo per la reiscrizione delle economie
vincolate di cui al capitolo n. 1110060 del bilancio per l’esercizio finanziario
2010 è incrementato dell’importo di euro 17.643.716,59.
2. Per l’esercizio 2010 la dotazione finanziaria
complessiva del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 710.965.207,48.
Art. 4 Fondo
per la reiscrizione dei residui passivi perenti con vincolo di
destinazione.
1. Il fondo per la reiscrizione dei residui
passivi con vincolo di specifica destinazione dichiarati perenti ai fini
amministrativi di cui al capitolo 1110046 del bilancio per l’esercizio
finanziario 2010 è incrementato dell’importo di euro 2.944.054,34.
2. Per l’esercizio 2010 la dotazione finanziaria
complessiva del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 202.944.054,34.
Art. 5 Integrazione alla legge regionale 16
novembre 2001, n. 28.
1. Dopo l’articolo 51
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli), è inserito il seguente:
«Art. 51-bis
Fondo svalutazione crediti.
1. Nell’ambito delle spese correnti
dell’unità previsionale di base 06.02.01 è istituito apposito capitolo n.
1110065, denominato "Fondo svalutazione crediti”, con la funzione di compensare
eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente
inesigibili.
2. La somma stanziata costituisce, al termine
dell’esercizio, economia che confluisce nel risultato di amministrazione quale
fondo vincolato da utilizzare a fronte di crediti di dubbia o certa
inesigibilità.».
Capo II - Disposizioni varie di carattere
finanziario
Art. 6 Proroga commissari e collegi dei revisori
APT.
1. I commissari e i collegi dei revisori delle
Aziende di promozione turistica (APT) di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto, in scadenza al 30 giugno 2010 in base all’articolo 29
della legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione
Puglia), rimangono in carica nelle loro funzioni fino al 31 ottobre 2010. *
* La l.r. 18/2010, art. 9
dispone che i commissari e i collegi dei revisori delle APT di Bari,
Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, in scadenza al 31 ottobre 2010 rimangono in
carica nelle loro funzioni fino alla nomina del Direttore generale di
Pugliapromozione.
Art. 7 Abrogazione dell’articolo 31 della
L.R. n. 34/2009.
1. L’articolo31
(Accordo transattivo tra Regione Puglia e Tourinform-Finater S.p.A.) della
L.R.
n. 34/2009 è abrogato.
Art. 8 Anticipazione interventi previsti dal PAR-FAS
2007-2013.
1. Al fine di anticipare uno o più interventi
previsti nel Programma attuativo regionale del Fondo aree sottoutilizzate
(PAR-FAS 2007-2013), è istituito nel bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2010, nell’ambito della upb 6.3.5, dedicato capitolo n. 1146055
denominato “Spese in conto capitale in anticipazione interventi PAR-FAS
2007-2013 finanziato con avanzo di amministrazione 2009”, con una dotazione
finanziaria in termini di competenza e cassa di euro 60 milioni.
Art. 9 Spese
per attività dell’Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea -
Bruxelles.
1. Allo scopo di sostenere e finanziare le
attività di promozione, informazione, comunicazione e rappresentanza
istituzionale dell’Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea in
Bruxelles, è istituito nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2010, nell’ambito della upb 0.3.1, dedicato capitolo n. 1445 denominato “Spese
per attività di promozione, informazione, comunicazione e rappresentanza
istituzionale - Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione
europea-Bruxelles”, con una dotazione finanziaria in termini di competenza e
cassa di euro 15 mila.
Art. 10 Sostegno all’equilibrio economico degli enti del
SSR.
1. Al fine di ottenere l’equilibrio economico
degli enti del SSR, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della upb 5.5.3, dedicato capitolo di spesa n. 771110 denominato “Spese per il
sostegno all’equilibrio economico degli enti del Servizio sanitario regionale
finanziato con avanzo di amministrazione 2009”, con una dotazione finanziaria
per l’esercizio 2010 in termini di competenza e cassa di euro 105 milioni.
2. Al capitolo di cui al comma 1 si applica la
disciplina del comma 5, ultimo periodo, dell’articolo 93
(Residui passivi. Nozione) della L.R.
n. 28/2001.
Art. 11 Abrogazione del comma 9 dell’articolo
9 della legge regionale 3 agosto 2007, n.
25.
1. Il comma 9 dell’articolo 9
(Tributo speciale per il deposito in discarica - determinazioni) della
legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007) è abrogato.
Art.
12 Compartecipazione regionale
al finanziamento statale per la formazione tecnica
superiore.
1. Al fine di assicurare la quota di
compartecipazione regionale pari al 30 per cento del finanziamento statale
previsto dal comma 875 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge finanziaria 2007), destinato alla formazione tecnica superiore, è
istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della upb 4.4.1, il
capitolo di spesa n. 911075 denominato “Compartecipazione regionale al
finanziamento statale di cui all’articolo 1, comma 875, L. 296/2006”, con
una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 in termini di competenza e cassa
di euro 460 mila.
Art. 13 Interventi regionali straordinari in materia di
edilizia scolastica.
1. Al fine di programmare interventi regionali
straordinari in materia di edilizia scolastica finalizzati a fronteggiare
situazioni gravi e urgenti di messa in sicurezza e adeguamento a norma degli
edifici scolastici pugliesi pubblici, è istituito nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della upb 4.4.1, il capitolo di spesa n. 916056 denominato
“Interventi regionali straordinari in materia di edilizia scolastica”, con una
dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 in termini di competenza e cassa di
euro 6 milioni.
2. La Giunta regionale, con propria
deliberazione, definisce modalità, criteri e procedure per la programmazione
degli interventi.
Art. 14 Modifica all’articolo 32 della
legge regionale 27 giugno 2007, n. 18.
1. Al comma 6 dell’articolo 32
(Tassa regionale annuale per il diritto agli studi dell’istruzione universitaria
e dell’alta formazione) della legge
regionale 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli
studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione), la parola: “che” è
sostituita dalla seguente: “e”.
Art. 15 Funzionamento del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici.
1. Al fine di assicurare la necessaria
continuità al funzionamento del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici (NVVIP) nella Regione Puglia, istituito con legge
regionale 8 marzo 2007, n. 4 (Nuova disciplina in materia di Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia), in
attuazione dell’articolo 1 (Costituzione di unità tecnica di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)
della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della
normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
UPB 6.3.6, il capitolo di spesa n. 1082054 denominato “L.R.
n. 4/2007 - Spese di funzionamento del Nucleo valutazione e verifica
investimenti pubblici”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 in
termini di competenza e cassa di euro 500 mila.
Art. 16 Abrogazione dell’articolo 20 della
legge regionale 30 aprile 2009, n. 10.
1. L’articolo 20
(Istituzione di un fondo di rotazione per l’attuazione dei piani di ripianamento
dei consorzi ASI - legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2) della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione
Puglia), è abrogato.
Art. 17 Istituzione di un fondo di rotazione per
l’attuazione dei piani di ripianamento dei consorzi ASI. Legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2. (1)
1. Al fine di supportare le operazioni di
ristrutturazione finanziaria e di ripianamento delle esposizioni debitorie dei
Consorzi per le Aree di sviluppo industriale (ASI), così come accertate ai sensi
della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei consorzi per lo
sviluppo industriale), è istituito un apposito fondo denominato “Fondo di
rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI”.
2. Al fondo di rotazione di cui al comma 1
possono accedere i Consorzi ASI che abbiano adempiuto agli obblighi previsti
dall’articolo 18,
comma 5, della L.R.
n. 2/2007.
3. La Giunta regionale dispone sulle modalità e
i criteri per l’accesso al fondo di rotazione, che devono attenersi ai seguenti
indirizzi:
a) il ripianamento delle passività risultanti
dal programma di cui all’articolo 18,
comma 5, della L.R.
n. 2/2007 deve essere finalizzato al rilancio delle attività del
Consorzio, secondo le indicazioni del programma di ripianamento, e al
completamento degli investimenti nelle aree industriali già oggetto di
finanziamento pubblico comunitario, statale e regionale;
b) la ripartizione del fondo per ogni consorzio
richiedente deve essere proporzionale all’entità dei debiti da ripianare.
4. I rientri delle quote delle operazioni
effettuate a valere sul fondo di rotazione devono essere rateizzati in non più
di dieci anni tenendo conto delle finalità di utilizzo del fondo. Il rimborso
può essere garantito mediante garanzie reali anche di grado superiore al
primo.
5. Al finanziamento del fondo si provvede
mediante l’istituzione nelle partite di giro del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010 di dedicati capitoli di entrata n. 6151275 - UPB
06.01.01 - e di spesa n. 1200175 - UPB 99.99.01, con una dotazione finanziaria
di euro 10 milioni, denominati rispettivamente “Recuperi sul fondo di rotazione
ripianamento debitorie consorzi ASI” e “Fondo di rotazione per l’attuazione dei
programmi di ripianamento dei consorzi ASI”.
6. Le somme impegnate al termine dell’esercizio
finanziario 2010 in relazione ai corrispondenti accertamenti di entrata
costituiscono, per pari importo, vincolo alla destinazione dell’avanzo di
amministrazione dell’esercizio finanziario 2010 al fondo svalutazione crediti.
Analogamente, per gli esercizi successivi, l’importo dei corrispondenti residui
attivi costituiscono vincolo alla medesima destinazione dell’avanzo di
amministrazione dei relativi esercizi finanziari.
7. Le esposizioni dei consorzi ASI nei confronti
della Regione Puglia possono essere ripianate alle medesime condizioni di cui al
comma 4. Per accedere a tale dilazione i consorzi devono presentare un apposito
piano di rientro, indicando l’ammontare e la fonte dei debiti e le modalità di
rilancio dell’Ente.
8. La Giunta regionale provvede ad accogliere la
domanda di dilazione, dopo aver accertato l’idoneità del piano a garantire il
rilancio dell’attività del consorzio.
(1) La l.r.
35/2020 , art 12,
commi 1 e 2 stabilisce che : 1. Per fronteggiare gli effetti
pregiudizievoli prodotti sull’economia dall’emergenza epidemiologica da
Covid-19, i Consorzi per l’Area di sviluppo industriale (ASI), destinatari dei
fondi di rotazione per l’attuazione dei piani di risanamento istituiti con gli
articoli 17 e 18 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 9 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010),
rifinanziato con l’articolo 39 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio
pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), sospendono il pagamento delle quote
capitale, in scadenza al 31 dicembre 2020, dei piani di ammortamento disposti in
virtù dell’articolo 43 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia). Le quote capitale annuali sospese
sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di
ammortamento contrattuale.
2. Le disposizioni di cui
al presente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione della
presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 18 Istituzione di un fondo di rotazione per
anticipazioni IVA da corrispondere per la realizzazione di opere
infrastrutturali di agglomerati ASI, non ammissibili a finanziamenti. (2)
1. Per far fronte agli oneri in capo ai consorzi
ASI per anticipazioni IVA da corrispondere per la realizzazione di opere
infrastrutturali di agglomerati ASI, opere non ammissibili a finanziamenti, è
istituito apposito fondo denominato “Fondo di rotazione per l’anticipazione
dell’IVA da parte dei consorzi ASI.”.
2. Al fondo di rotazione di cui al comma 1
possono accedere i consorzi ASI che abbiano adempiuto agli obblighi previsti
dall’articolo 18,
comma 5, della L.R.
n. 2/2007.
3. La Giunta regionale dispone sulle modalità e
i criteri per l’accesso al fondo di rotazione di cui al comma 6, tenendo
presente che i relativi rimborsi da parte dei consorzi, quale credito IVA,
devono avvenire contemporaneamente al verificato rientro anche per compensazione
con altri tributi.
4. I rientri delle quote delle operazioni
effettuate a valere sul fondo di rotazione devono essere rateizzati in non più
di dieci anni. Il rimborso può essere garantito mediante garanzie reali anche di
grado superiore al primo.
5. Al finanziamento anche del fondo di cui al
comma 1 si provvede mediante l’istituzione nelle partite di giro del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2010 di dedicati capitoli di entrata n.
6151277 - UPB 06.01.01 - e di spesa n. 1200177 - UPB 99.99.01, con una dotazione
finanziaria di euro 2 milioni, denominati rispettivamente “Recuperi sul fondo di
rotazione anticipazioni IVA consorzi ASI” e “Fondo di rotazione per
l’anticipazione di IVA opere infrastrutturali dei consorzi ASI”.
6. Le somme impegnate al termine dell’esercizio
fiinanziario 2010 in relazione ai corrispondenti accertamenti di entrata
costituiscono, per pari importo, vincolo alla destinazione dell’avanzo di
amministrazione dell’esercizio finanziario 2010 al fondo svalutazione crediti.
Analogamente, per gli esercizi successivi l’importo dei corrispondenti residui
attivi costituiscono vincolo alla medesima destinazione dell’avanzo di
amministrazione dei relativi esercizi finanziari.
La presente legge è dichiarata urgente e
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’art.
53, comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
(2) La l.r.
35/2020 , art 12,
commi 1 e 2 stabilisce che : 1. Per fronteggiare gli effetti
pregiudizievoli prodotti sull’economia dall’emergenza epidemiologica da
Covid-19, i Consorzi per l’Area di sviluppo industriale (ASI), destinatari dei
fondi di rotazione per l’attuazione dei piani di risanamento istituiti con gli
articoli 17 e 18 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 9 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010),
rifinanziato con l’articolo 39 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio
pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), sospendono il pagamento delle quote
capitale, in scadenza al 31 dicembre 2020, dei piani di ammortamento disposti in
virtù dell’articolo 43 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia). Le quote capitale annuali sospese
sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di
ammortamento contrattuale.
2. Le disposizioni di cui
al presente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione della
presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Allegati (2)
(3) Gli allegati, che si omettono,
contengono variazioni di assestamento al bilancio di previsione per l'anno 2010,
approvato con L.R.
31 dicembre 2009, n. 35.
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