Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Vedi anche l'art. 1,
commi 1, 2 e 3, L.R.
8 aprile 2011, n. 5.
Il Presidente della
Giunta
regionale
[Visto l'art. 121 della Costituzione,
così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della
Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Visto l'art. 44, comma 2,
L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Vista la
L.R. n. 6/2004;
Vista la
Delib.G.R. 16 novembre 2010, n. 2453 di adozione del
regolamento;]
emana
il
seguente regolamento:
Art. 1
Finalità.
[1. Il riordino della rete ospedaliera della Regione
Puglia di cui al presente regolamento, in attuazione dell'art. 6, comma 1
dell'Intesa Stato-Regioni 3 dicembre 2009 - Patto per la Salute 2010-2012
recepita dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, è finalizzato al miglioramento della
qualità ed appropriatezza dell'offerta ospedaliera ed al contenimento della
relativa spesa. (1)
(1) Per la ridefinizione dotazioni organiche rete ospedaliera vedi la l.r.
22/2011.]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 2
Strumenti di miglioramento della qualità ed
appropriatezza.
[1. Il miglioramento della qualità ed appropriatezza è
perseguito attraverso il trasferimento di oltre 150.000 ricoveri in setting
assistenziali alternativi al ricovero, maggiormente adeguati alle esigenze dei
pazienti e con un minor costo per la collettività, secondo lo schema di seguito
rappresentato.
• trasformazione dal 10 al 15% dei ricoveri per
acuti in ricoveri in lungodegenza o riabilitazione;
• trasformazione
dal 35 al 40% dei ricoveri in assistenza sostitutiva nell'ambito di RSA ed
Hospice;
• trasformazione dal 45 al 50% dei ricoveri in attività
ambulatoriale, Day Services, o in prestazioni da effettuarsi nell'ambito di
case della salute.
2. Ai fini della valutazione dell'appropriatezza dei
ricoveri si fa riferimento al Modello di Analisi dell'Appropriatezza delle
Prestazioni (M.A.A.P.), approvato dalla Giunta Regionale con Delib.G.R. 27
maggio 2008, n. 834 successivamente integrata e modificata con Delib.G.R. 28
ottobre 2008, n. 1979.]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 3
Strumenti di contenimento della spesa.
[1. Il contenimento della spesa è perseguito
principalmente attraverso la riduzione dei ricoveri e la contestuale riduzione
dei costi strutturali sostenuti per l'assistenza ospedaliera.
2. L'obiettivo di cui al comma 1 si ottiene
adottando le seguenti misure:
a) Riduzione dei posti letto per acuti;
b) Disattivazione di stabilimenti ospedalieri con un numero di posti
letto inferiore a 70 ovvero con meno di tre unità operative per acuti (come da
modello HSP 12 all'1 gennaio 2010) ovvero sulla base dei dati complessivi di
attività e del grado percentuale di utilizzo della struttura da parte dei
cittadini residenti nel comune in cui insiste la struttura;
c)
Riconversione di alcuni degli stabilimenti ospedalieri disattivati di cui alla
precedente lett. b) in strutture sanitarie territoriali, sulla base del
fabbisogno assistenziale del territorio nonché delle risorse a disposizione e
dell'attività prevalente dello stabilimento interessato;
d)
Accorpamenti e disattivazioni di Unità Operative all'interno di stabilimenti
ospedalieri non ricompresi nel precedente punto b), tenendo conto di eventuali
gravi carenze di organico, del tasso di occupazione medio registrato
nell'ultimo triennio, del grado di inappropriatezza delle prestazioni erogate
nell'ultimo triennio.]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 4
Azioni da intraprendere.
[1.
Le azioni da intraprendere entro il 31 dicembre 2010 sono le seguenti:
a) Riduzione di 1.413 posti letto, che consente un
passaggio del numero complessivo di posti letto da 15.833(fonte HSP-12 dell'1
gennaio 2010) a 14.420. Tale riduzione, operata per l'anno 2010 con prevalente
riferimento ai posti letto pubblici, consente il pieno rispetto dello standard
di 4 posti letto per mille abitanti previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 3
dicembre 2009, attestandosi il numero effettivo di posti letto sul valore di
3,53 per mille abitanti . (2)
b)
Disattivazione degli stabilimenti ospedalieri, rientranti nella tipologia di
cui all'art. 3, comma 2, lett. b), di seguito elencati:
- Ruvo di
Puglia
- Bitonto
- Santeramo in Colle
- Minervino
Murge
- Spinazzola
- Cisternino
- Ceglie
Messapica
- Monte Sant'Angelo
- Torremaggiore
- San
Marco in Lamis
- Gagliano del Capo
- Maglie
-
Poggiardo
- Massafra
- Mottola
c) Riconversione in
strutture extra-ospedaliere degli stabilimenti ospedalieri, rientranti nella
tipologia di cui all'art. 3, comma 2, lett. c), di seguito
elencati:
Rutigliano
- Struttura extra-ospedaliera di riabilitazione;
Noci - Struttura
extra-ospedaliera di riabilitazione;
Campi Salentina - Presidio
territoriale per la gestione delle cronicità (con particolare riferimento
alle cronicità immunomediate ed
ambiente-correlate).
1–bis.
Le azioni da intraprendere entro il 31/12/2012 sono le seguenti:
a)
Disattivazione di 370 posti letto nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
Regionale e di 130 posti letto negli Enti Ecclesiastici e IRCCS privati. Le
azioni programmate in relazione ai posti letto delle Case di cura private
accreditate saranno oggetto di un successivo provvedimento
regolamentare.
b) Rimodulazione dei punti nascita sulla base sulla
base delle indicazioni del succitato Accordo Conferenza Stato-Regioni e
Province Autonome del 16.12.2010, con riferimento al numero annuale di parti.
Fa eccezione il punto nascita di Scorrano, che rimane attivo per garantire la
copertura territoriale dell'attività assistenziale.
a. disattivazione
di 10 Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia: Lucera, Manfredonia,
Canosa, Trani, Terlizzi, Molfetta, Ostuni, Fasano, Manduria, Gallipoli,
Casarano.
b. attivazione in ciascuno dei punti nascita, laddove non
già previste, di UUOO neonatologiche/pediatriche
c) Rimodulazione
delle dotazioni di posti letto risultati in eccesso rispetto agli standard
individuati dall'AGENAS per la riorganizzazione della rete ospedaliera, così
come segnalato dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e
della Finanze con parere PUGLIA DGPROG-16/06/2011-136- P;
d)
Rimodulazione delle dotazioni di posti letto per disciplina in linea con
quanto stabilito dal Piano di Salute 2008-2010 della Regione Puglia, approvato
con la L.R.
n. 23/2008;
e) Riconversione in strutture di assistenza
territoriale degli ospedali che risultavano, in esito al Reg.
reg. n. 18/2010, con una dotazione di posti letto inferiore a 70;
a. Ospedale Jaia di Conversano (Ba) - 53 posti letto
b.
Ospedale Sambiasi di Nardò (Le) - 58 posti letto
f) Mantenimento
quali plessi aggregati ad ospedali di base, intermedio o di riferimento
regionale di ospedali che risultavano, in esito al Reg.
reg. n. 18/2010, con una dotazione di posti letto inferiore a
70:
a. Ospedale San Camillo di Mesagne (Br) - 56 posti
letto
g Aggregazione di ospedali che risultano, in esito all'attuale
rimodulazione, non in possesso di tutte le discipline necessarie per
configurare un ospedale di base - come da L.R.
n. 23/2008 .(3)
2.
I territori interessati dalla disattivazione degli stabilimenti ospedalieri di
cui alla lettera b) del precedente comma 1 saranno oggetto di processi di
potenziamento e riqualificazione delle attività assistenziali territoriali
alternative al ricovero, quali:
a)
assistenza domiciliare;
b) assistenza specialistica ambulatoriale;
c) assistenza residenziale e semiresidenziale;
d)
riorganizzazione della medicina di gruppo.
2–bis.
Gli Ospedali di cui alla lettera e) del precedente comma 1-bis saranno oggetto
di processi di potenziamento e riqualificazione delle attività assistenziali
territoriali alternative al ricovero, quali:
a)
assistenza domiciliare;
b) assistenza specialistica ambulatoriale;
c) assistenza residenziale e semiresidenziale;
d)
riorganizzazione della medicina di gruppo. (4)
2–ter.
Il fabbisogno territoriale delle strutture di riabilitazione extraospedaliera
Centri Risveglio sarà soddisfatto attraverso l'attivazione delle stesse, da
parte delle Aziende Sanitarie Locali, in strutture pubbliche allocate nei
territori interessati dalla disattivazione degli ospedali di cui alle lettere b)
e c) del precedente comma 1 nonché di cui alla lettera e) del precedente comma
1-bis nel rispetto dei requisiti disposti dal Reg. reg. 2 novembre 2011, n. 24 .
](5)
(2) Lettera così modificata dall'art. 1,
Reg.
reg. 22 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, Reg.
reg. 7 giugno 2012, n. 11, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, Reg.
reg. giugno 2012, n. 11, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3,Reg.
reg. giugno 2012, n. 11, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 5
Approvazione . (6)
[1.
È approvato il riordino della rete ospedaliera delle Aziende ed Enti pubblici
del Servizio Sanitario Regionale, degli Enti Ecclesiastici e degli IRCCS privati
secondo le schede allegate al presente Regolamento quale sua parte integrante e
sostanziale.
2.
Per le unità operative senza posti letto si fa riferimento agli standard
previsti, per ciascuna tipologia di ospedale, dalla legge
regionale 19 settembre 2008, n. 23- "Piano Regionale di Salute
2008-2010".
3.
Le Aziende ed Enti pubblici del Sistema Sanitario Regionale, degli Enti
Ecclesiastici e degli IRCCS privati sono autorizzati ad attivare, nel contesto
delle dotazioni assegnate con il presente Regolamento, posti letto per ricoveri
diurni nel rispetto dei valori soglia stabiliti con provvedimento di Giunta
Regionale.]
(6) Articolo così sostituito dall'art. 2,
Reg.
reg. 7 giugno 2012, n. 11, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 5.
Approvazione. 1. È approvato, entro il 31 dicembre 2010, il riordino della rete
ospedaliera secondo le schede allegate al presente Regolamento quale sua parte
integrante e sostanziale. 2. Per le unità operative senza posti letto si fa
riferimento agli standard previsti, per ciascuna tipologia di ospedale, dalla
legge regionale 19 settembre 2008, n. 23 - “Piano Regionale di Salute
2008-2010”. 3. Nelle more della ridefinizione dei posti letto da destinare alle
attività di ricovero ordinario in regime di day hospital e di day surgery si
intendono confermati quelli indicati nelle tabelle relative ai posti letto
attivi al 1° gennaio 2010, come da modelli HSP.».
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 5-bis (7)
[1.
Gli atti delle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale
riguardanti l'esecuzione del presente Regolamento possono essere adottati a
condizione che sia garantito il pareggio di bilancio per l'esercizio in corso e
che il conto consuntivo dell'esercizio precedente non presenti disavanzo
gestionale]
(7) Articolo aggiunto dall' art.
3, Reg. reg. 7 giugno 2012, n. 11, a decorrere dal giorno stesso
della sua pubblicazione.
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Il
presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.
44,
comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.
POSTI
LETTO TOT. ASL BA (8)
OSP |
HSP |
RIDET. |
Corato |
107 |
101 |
Ruvo |
20 |
0 |
Terlizzi |
75 |
78 |
Bitonto |
33 |
0 |
Molfetta |
128 |
112 |
Grumo |
16 |
0 |
Santeramo |
18 |
0 |
Ospedale della Murgia |
181 |
180 |
San Paolo |
316 |
251 |
Di Venere |
322 |
311 |
Triggiano |
114 |
91 |
Rutigliano |
16 |
0 |
Monopoli |
156 |
179 |
Conversano |
72 |
53 |
Gioia del Colle |
71 |
32 |
Putignano |
150 |
172 |
Noci |
32 |
0 |
TOT. |
1827 |
1560 |
(8) Tabella così sostituita
dal r.r. n. 19/2010
VEDI ALTRO ALLEGATO