Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Visto
l’art.
44, comma 3,
L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Vista
la L.R. n. 23 del
19/09/2008;
Vista
la Legge
191/2009;
Visto il
R.R.
n. 18 del 16/12/2010 e s.m.i.;
Visto
ilR.R.
n. 19 del 22/12/2010;
Vista
la L.R. n. 2 del
9/02/2011;
Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n.1110 del 05/06/2012 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento
Art. 1
(Modifica art. 4)
[1. Dopo il comma 1 dell’ art. 4
è aggiunto il seguente comma 1 bis:
1bis. Le azioni da intraprendere entro il 31/12/2012 sono
le seguenti:
a) Disattivazione di 370 posti letto nelle Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Regionale e di 130 posti letto negli Enti Ecclesiastici e
IRCCS privati. Le azioni programmate in relazione ai posti letto delle Case di
cura private accreditate saranno oggetto di un successivo provvedimento
regolamentare.
b) Rimodulazione dei punti nascita sulla base sulla base
delle indicazioni del succitato Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province
Autonome del 16.12.2010, con riferimento al numero annuale di parti. Fa
eccezione il punto nascita di Scorrano, che rimane attivo per garantire la
copertura territoriale dell’attività assistenziale.
-
disattivazione di 10 Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia: Lucera,
Manfredonia, Canosa, Trani, Terlizzi, Molfetta, Ostuni, Fasano, Manduria,
Gallipoli, Casarano.
- attivazione in ciascuno dei punti nascita, laddove non
già previste, di UUOO neonatologiche/pediatriche
c) Rimodulazione delle dotazioni di posti letto risultati
in eccesso rispetto agli standard individuati dall’AGENAS per la
riorganizzazione della rete ospedaliera, così come segnalato dal Ministero della
Salute e dal Ministero dell’Economia e della Finanze con parere PUGLIA
DGPROG-16/06/2011-136-P ;
d) Rimodulazione delle dotazioni di posti letto per
disciplina in linea con quanto stabilito dal Piano di Salute 2008-2010 della
Regione Puglia, approvato con la L.R. 23/2008;
e) Riconversione in
strutture di assistenza territoriale degli ospedali che risultavano, in esito al
RR 18/2010, con una dotazione di posti letto inferiore a 70;
a.
Ospedale Jaia di Conversano (Ba) – 53 posti letto
b. Ospedale Sambiasi di
Nardò (Le) – 58 posti letto
f) Mantenimento quali plessi aggregati
ad ospedali di base, intermedio o di riferimento regionale di ospedali che
risultavano, in esito al RR 18/2010, con una dotazione di posti letto inferiore
a 70:
a. Ospedale San Camillo di Mesagne (Br) – 56 posti letto
g) Aggregazione di ospedali che risultano, in esito
all’attuale rimodulazione, non in possesso di tutte le discipline necessarie per
configurare un ospedale di base – come da L.R. 23/2008.
2. Dopo il comma 2 dell’ art. 4
è aggiunto il seguente comma 2 bis:
2bis. Gli Ospedali di cui alla lettera e) del precedente
comma 1bis saranno oggetto di processi di potenziamento e riqualificazione delle
attività assistenziali territoriali alternative al ricovero, quali:
a) assistenza domiciliare;
b) assistenza specialistica
ambulatoriale;
c) assistenza residenziale e semiresidenziale;
d)
riorganizzazione della medicina di gruppo.
3. Dopo il comma 2bis dell’ art. 4
è aggiunto il seguente comma 2 ter:
2ter. Il fabbisogno territoriale delle strutture di
riabilitazione extraospedaliera Centri Risveglio sarà soddisfatto attraverso
l’attivazione delle stesse, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, in
strutture pubbliche allocate nei territori interessati dalla disattivazione
degli ospedali di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 nonché di cui
alla lettera e) del precedente comma 1bis nel rispetto dei requisiti disposti
dal Regolamento Regionale 2 novembre 2011, n. 24. ]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 2
(Sostituzione art. 5)
[L’articolo 5
è così sostituito:
1. E’ approvato il riordino della rete ospedaliera delle
Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale, degli Enti
Ecclesiastici e degli IRCCS privati secondo le schede allegate al presente
Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Per le unità operative senza posti letto si fa
riferimento agli standard previsti, per ciascuna tipologia di ospedale, dalla
Legge Regionale 19 settembre 2008, n. 23 – “Piano Regionale di Salute
2008-2010”.
3. Le Aziende ed Enti pubblici del Sistema Sanitario
Regionale, degli Enti Ecclesiastici e degli IRCCS privati sono autorizzati ad
attivare, nel contesto delle dotazioni assegnate con il presente Regolamento,
posti letto per ricoveri diurni nel rispetto dei valori soglia stabiliti con
provvedimento di Giunta Regionale. ]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 3
(Norma finanziaria)
[1. Dopo il comma 3 dell’ art. 5
è aggiunto il seguente art. 5bis:
1. Gli atti delle Aziende ed Enti pubblici del Servizio
Sanitario Regionale riguardanti l’esecuzione del presente Regolamento possono
essere adottati a condizione che sia garantito il pareggio di bilancio per
l’esercizio in corso e che il conto consuntivo dell’esercizio precedente non
presenti disavanzo gestionale
Il presente Regolamento è dichiarato
urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. ]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Dato a Bari, addì 7 giugno 2012
TABELLE NUOVO
REGOLAMENTO AGGIORNATO AL 05/06/2012
Vedasi
allegato
TESTO COORDINATO
Regolamento di riordino della rete ospedaliera della
Regione Puglia.
Art. 1
(Finalità)
1. Il riordino della rete ospedaliera della Regione
Puglia di cui al presente Regolamento, in attuazione dell’art. 6, co. 1
dell’Intesa Stato-Regioni 3 dicembre 2009 – Patto per la Salute 2010-2012
recepita dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, è finalizzato al miglioramento della
qualità ed appropriatezza dell’offerta ospedaliera ed al contenimento della
relativa spesa.
Art. 2
(Strumenti di miglioramento della qualità ed
appropriatezza)
1. Il miglioramento della qualità ed appropriatezza è
perseguito attraverso il trasferimento di oltre 150.000 ricoveri in setting
assistenziali alternativi al ricovero, maggiormente adeguati alle esigenze dei
pazienti e con un minor costo per la collettività, secondo lo schema di seguito
rappresentato.
• trasformazione dal 10 al 15% dei ricoveri per acuti in
ricoveri in lungodegenza o riabilitazione;
• trasformazione dal 35 al 40%
dei ricoveri in assistenza sostitutiva nell’ambito di RSA ed Hospice;
•
trasformazione dal 45 al 50% dei ricoveri in attività ambulatoriale, Day
Services, o in prestazioni da effettuarsi nell’ambito di case della salute.
2. Ai fini della valutazione dell’appropriatezza dei
ricoveri si fa riferimento al Modello di Analisi dell’Appropriatezza delle
Prestazioni (M.A.A.P.), approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.
834 del 27/5/2008, successivamente integrata e modificata con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1979 del 28/10/2008.
Art. 3
(Strumenti di contenimento della spesa)
1. Il contenimento della spesa è perseguito
principalmente attraverso la riduzione dei ricoveri e la contestuale riduzione
dei costi strutturali sostenuti per l’assistenza ospedaliera.
2. L’obiettivo di cui al comma 1 si ottiene adottando le
seguenti misure:
a) Riduzione dei posti letto per
acuti;
b) Disattivazione di stabilimenti ospedalieri con un numero di
posti letto inferiore a 70 ovvero con meno di tre unità operative per acuti
(come da modello HSP 12 all’1/1/2010) ovvero sulla base dei dati complessivi di
attività e del grado percentuale di utilizzo della struttura da parte dei
cittadini residenti nel comune in cui insiste la struttura;
c) Riconversione di alcuni degli stabilimenti ospedalieri disattivati
di cui alla precedente lett. b) in strutture sanitarie territoriali, sulla base
del fabbisogno assistenziale del territorio nonché delle risorse a disposizione
e dell’attività prevalente dello stabilimento
interessato;
d) Accorpamenti e disattivazioni di Unità Operative
all’interno di stabilimenti ospedalieri non ricompresi nel precedente punto b),
tenendo conto di eventuali gravi carenze di organico, del tasso di occupazione
medio registrato nell’utimo triennio, del grado di inappropriatezza delle
prestazioni erogate nell’ultimo triennio.
Art. 4
(Azioni da intraprendere)
1. Le azioni da intraprendere entro il 31/12/2010 sono
le seguenti:
a) Riduzione di 1.413 posti letto, che consente un
passaggio del numero complessivo di posti letto da 15.833 (fonte HSP-12
dell’1/1/2010) a 14.420. Tale riduzione, operata per l’anno 2010 con prevalente
riferimento ai posti letto pubblici, consente il pieno rispetto dello standard
di 4 posti letto per mille abitanti previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 3
dicembre 2009, attestandosi il numero effettivo di posti letto sul valore di
3,53 per mille abitanti.
b) Disattivazione degli stabilimenti
ospedalieri, rientranti nella tipologia di cui all’art. 3, co. 2, lett. b), di
seguito elencati:
- Ruvo di Puglia
- Bitonto
- Santeramo in Colle
- Minervino Murge
- Spinazzola
- Cisternino
- Ceglie Messapica
- Monte Sant’Angelo
- Torremaggiore
- San Marco in Lamis
- Gagliano del
Capo
- Maglie
- Poggiardo
- Massafra
-
Mottola
c) Riconversione in strutture extra-ospedaliere degli
stabilimenti ospedalieri, rientranti nella tipologia di cui all’art. 3, co. 2,
lett. c), di seguito elencati:
Rutigliano – Struttura extra-ospedaliera di riabilitazione;
Noci – Struttura extra-ospedaliera di riabilitazione;
Campi Salentina –
Presidio territoriale per la gestione delle cronicità (con particolare
riferimento alle cronicità immuno-mediate ed
ambiente-correlate).
1bis. Le azioni da intraprendere entro il
31/12/2012 sono le seguenti:
a) Disattivazione di 370 posti letto nelle
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e di 130 posti letto negli Enti
Ecclesiastici e IRCCS privati. Le azioni programmate in relazione ai posti letto
delle Case di cura private accreditate saranno oggetto di un successivo
provvedimento regolamentare.
b) Rimodulazione dei punti nascita sulla
base sulla base delle indicazioni del succitato Accordo Conferenza Stato-Regioni
e Province Autonome del 16.12.2010, con riferimento al numero annuale di parti.
Fa eccezione il punto nascita di Scorrano, che rimane attivo per garantire la
copertura territoriale dell’attività assistenziale.
- disattivazione di
10 Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia: Lucera, Manfredonia, Canosa,
Trani, Terlizzi, Molfetta, Ostuni, Fasano, Manduria, Gallipoli, Casarano;
-
attivazione in ciascuno dei punti nascita, laddove non già previste, di UUOO
neonatologiche/pediatriche.
c) Rimodulazione delle dotazioni di posti
letto risultati in eccesso rispetto agli standard individuati dall’AGENAS per la
riorganizzazione della rete ospedaliera, così come segnalato dal Ministero della
Salute e dal Ministero dell’Economia e della Finanze con parere PUGLIA
DGPROG-16/06/2011-136-P;
d) Rimodulazione delle dotazioni di posti letto
per disciplina in linea con quanto stabilito dal Piano di Salute 2008-2010 della
regione Puglia, approvato con la L.R. 23/2008;
e) Riconversione in
strutture di assistenza territoriale degli ospedali che risultavano, in esito al
RR 18/2010, con una dotazione di posti letto inferiore a 70;
a. Ospedale Jaia di Conversano (Ba) – 53 posti letto
b. Ospedale Sambiasi di Nardò (Le) – 58 posti letto
f) Mantenimento quali plessi aggregati ad ospedali di base, intermedio
o di riferimento regionale di ospedali che risultavano, in esito al RR 18/2010,
con una dotazione di posti letto inferiore a 70:
- Ospedale San Camillo di
Mesagne (Br) – 56 posti letto
g) Aggregazione di ospedali che
risultano, in esito all’attuale rimodulazione, non in possesso di tutte le
discipline necessarie per configurare un ospedale di base – come da L.R.
23/2008.
2. I territori interessati dalla disattivazione degli
stabilimenti ospedalieri di cui alla lettera b) del precedente comma 1 saranno
oggetto di processi di potenziamento e riqualificazione delle attività
assistenziali territoriali alternative al ricovero, quali:
a) assistenza
domiciliare;
b) assistenza specialistica ambulatoriale;
c) assistenza residenziale e semiresidenziale;
d) riorganizzazione della medicina di gruppo.
2bis. Gli Ospedali di cui alla lettera e) del precedente
comma 1bis saranno oggetto di processi di potenziamento e riqualificazione delle
attività assistenziali territoriali alternative al ricovero,
quali:
a. assistenza domiciliare;
b. assistenza specialistica
ambulatoriale;
c. assistenza residenziale e semiresidenziale;
d. riorganizzazione della medicina di gruppo.
2ter. Il fabbisogno territoriale delle strutture di
riabilitazione extraospedaliera Centri Risveglio sarà soddisfatto attraverso
l’attivazione, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, delle stesse in
strutture pubbliche allocate nei territori interessati dalla disattivazione
degli ospedali di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 nonché di cui
alla lettera e) del precedente comma 1bis nel rispetto dei requisiti disposti
dal Regolamento Regionale 2 novembre 2011, n. 24.
Art. 5
(Approvazione)
1. E’ approvato il riordino della rete ospedaliera
delle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale, degli Enti
Ecclesiastici e degli IRCCS privati secondo le schede allegate al presente
Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Per le unità operative senza posti letto si fa
riferimento agli standard previsti, per ciascuna tipologia di ospedale, dalla
Legge
Regionale 19 settembre 2008, n. 23 – “Piano Regionale di Salute
2008-2010”.
3. Le Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario
Regionale, degli Enti Ecclesiastici e degli IRCCS privati sono autorizzati ad
attivare, nel contesto delle dotazioni assegnate con il presente Regolamento,
posti letto per ricoveri diurni nel rispetto dei valori soglia stabiliti con
provvedimento di Giunta Regionale.
Art. 5bis
(Norma finanziaria)
1. Gli atti delle Aziende ed Enti pubblici del Servizio
Sanitario Regionale riguardanti l’esecuzione del presente Regolamento possono
essere adottati a condizione che sia garantito il pareggio di bilancio per
l’esercizio in corso e che il conto consuntivo dell’esercizio precedente non
presenti disavanzo gestionale.
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.