TITOLO I
 
(1)  La presente legge è 
stata abrogata dall'art. 37, 
L.R. 
25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, 
comma 8, L.R. 
13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle 
disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito 
dal secondo comma dello stesso art. 37.
 
 
TITOLO I 
Finalità 
Art. 1 
Finalità.
[1. La presente legge 
disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore dei trasporti 
pubblici automobilistici di interesse locale in conformità ai principi stabiliti 
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali)] . 
 
TITOLO II 
Organizzazione dei servizi di 
trasporto 
Capo I - Individuazione dei bacini di 
traffico 
Art. 2 
Bacini di 
traffico.
[1. Il territorio regionale è 
suddiviso in bacini di traffico la cui estensione coincide con i territori delle 
Province pugliesi e della Città metropolitana di Bari, fatte salve le 
determinazioni del Consiglio regionale in sede di approvazione del piano 
regionale dei trasporti] . 
 
Art. 3 
Titolarità e 
gestione dei bacini di traffico.
[1. In ciascun bacino di 
traffico le funzioni amministrative nel settore dei trasporti pubblici 
automobilistici di interesse locale sono esercitate dalla Provincia o Città 
metropolitana competente, fatte salve le attribuzioni dei Comuni nell'ambito dei 
propri territori. 
2. Ove il bacino di traffico 
non coincida con il territorio di una Provincia o della città metropolitana, 
tali funzioni sono esercitate dalla Provincia o Città metropolitana nel cui 
territorio si svolge la maggiore percorrenza chilometrica delle autolinee in 
esercizio nel bacino medesimo] . 
 
TITOLO II 
Organizzazione dei servizi di 
trasporto 
Capo II 
Ripartizione delle competenze 
Art. 4 
Attribuzioni 
locali.
[1. La Provincia e la Città 
metropolitana svolgono nell'ambito dei propri bacini compiti di pianificazione, 
programmazione, coordinamento e controllo. 
2. Le Province, la Città 
metropolitana ed i Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di 
trasporto pubblico, nell'ambito delle rispettive competenze, anche con 
riferimento alle indicazioni previste dalla legge statale 15 dicembre 1990, n. 
385, in conformità del piano regionale dei trasporti ed in esecuzione dei piani 
di trasporto di bacino, nonchè le eventuali funzioni delegate di cui all'art. 5, 
comma secondo, della presente legge. 
3. La Provincia e la Città 
metropolitana provvedono, in particolare nell'ambito dei bacini di propria 
competenza: 
a) all'istituzione ed 
all'esercizio delle autolinee, nel rispetto della legislazione statale e 
regionale vigente e delle disposizioni di cui al successivo art. 7; 
b) all'erogazione dei 
contributi di esercizio e in conto investimenti per le autolinee esercitate a 
totale carico del proprio bilancio; 
c) all'autorizzazione dei 
servizi occasionali; 
d) all'approvazione degli 
orari; 
e) all'attività di vigilanza, 
nel rispetto della normativa vigente] . 
 
Art. 5 
Attribuzioni della 
Regione.
[1. Restano ferme le 
attribuzioni della Regione in materia di: 
a) individuazione dei bacini di 
traffico; 
b) autolinee che interessano 
bacini di competenza di più province; 
c) autolinee interregionali; 
d) criteri per la 
determinazione dei parametri di efficienza e di produttività dei servizi di 
trasporto pubblico, sentite preventivamente le Province e la Città metropolitana 
di Bari; 
e) determinazione dei 
contributi per l'esercizio e programmi per gli investimenti relativi agli 
autoservizi pubblici locali, sentite preventivamente le Province e la Città 
metropolitana di Bari limitatamente ai criteri di quantificazione; 
f) tariffe minime degli 
autoservizi pubblici locali; 
g) approvazione regolamenti 
comunali che disciplinano i servizi da noleggio e da piazza e criteri per il 
rilascio delle relative licenze; 
h) approvazione degli organici 
del personale delle aziende di trasporto; 
i) rilevazione dei dati del 
traffico; 
l) indirizzo, coordinamento e 
vigilanza sulla gestione degli autoservizi; 
m) poteri ed interventi 
previsti dalla legge 15 dicembre 90, n. 385, sentite le Province e la Città 
metropolitana di Bari. 
2. Le competenze regionali 
nelle materie di cui alle lettere b), c) ed i) del precedente comma possono 
essere delegate, previa indicazione preliminare dell'Assessore regionale ai 
trasporti, in sede di approvazione dei piani dei trasporti di bacino di cui al 
successivo art. 6, alla Provincia nel cui territorio si svolge la prevalente 
percorrenza di servizio delle autolinee. 
3. La funzione di indirizzo e 
coordinamento delle attività amministrative che attengono ad esigenze di 
carattere unitario nel territorio regionale è esercitata dalla Giunta regionale, 
sentita la Commissione consiliare competente secondo le modalità di cui all'art. 
7, commi 5 e 6, della presente legge. 
4. Nel caso di reiterate 
violazioni di legge e/o gravi inadempienze nell'esercizio di un servizio di 
trasporto, la Giunta regionale, nell'ambito della funzione di vigilanza, previa 
diffida diretta all'Ente locale competente perché provveda entro sessanta 
giorni, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo 
Ente locale, anche con nomina di un commissario per un periodo non superiore ad 
un semestre] . 
 
TITOLO II 
Organizzazione dei servizi di 
trasporto 
Capo III - Piani dei trasporti di 
bacino 
Art. 6 
Piani dei 
trasporti di bacino.
[1. Il piano dei trasporti di 
bacino si conforma alle direttive ed ai criteri enunciati dal piano regionale 
dei trasporti e ne attua le prescrizioni e previsioni. 
2. Il piano dei trasporti di 
bacino: 
a) determina il numero e le 
caratteristiche delle linee automobilistiche di bacino, specificando quelle i 
cui oneri sono a totale carico dei bilanci provinciali; 
b) indica le forme di gestione 
e le forme di coordinamento dei servizi pubblici di trasporto compresi nel 
bacino; 
c) contiene il piano economico 
e finanziario per la produzione del servizio nonché per lo sviluppo ed il 
miglioramento dei trasporti di bacino] . 
 
Art. 7 
Piano dei 
trasporti di bacino - Formazione ed approvazione.
[1. Il piano dei trasporti di 
bacino è adottato previa convocazione, da parte dell'ente locale competente, di 
una Conferenza di servizi a cui partecipano con loro rappresentanze le Province 
limitrofe, i Comuni e le Comunità montane presenti nel bacino, gli uffici 
provinciali della Motorizzazione civile trasporti in concessione, la Camera di 
commercio, industria e artigianato, la Direzione trasporto locale della società 
Ferrovie dello Stato, le Aziende di promozione turistica e le Associazioni delle 
aziende di trasporto (2). 
2. Almeno trenta giorni prima 
della data della conferenza, il progetto di piano predisposto dalla Provincia o 
Città metropolitana competente, completo di ogni suo elaborato, è fatto tenere 
alle Amministrazioni convocate ed alle associazioni delle aziende di trasporto. 
3. Si applicano al riguardo le 
norme di cui all'art. 14, commi due e tre, della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi). 
4. Il piano dei trasporti di 
bacino è deliberato dal Consiglio provinciale o metropolitano competente e ha 
validità triennale. Ciascun piano di bacino rimane efficace fino alla sua 
sostituzione con il piano successivo (3). 
5. Il piano dei trasporti di 
bacino è approvato, entro novanta giorni dalla trasmissione, dalla Giunta 
regionale, che può apportarvi solo le modificazioni rese necessarie da esigenze 
di carattere unitario o di coordinamento ed armonizzazione con gli altri piani 
di bacino, sentita la Commissione consiliare competente che deve esprimere il 
proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta. 
Decorso infruttuosamente il termine, si prescinde dal parere. 
6. Le varianti al piano, 
giustificate da particolari sopravvenute esigenze connesse alle caratteristiche 
delle popolazioni e dei territori interessati, sono deliberate dalla Provincia o 
Città metropolitana competente ed approvate dalla Giunta regionale con le stesse 
modalità e gli stessi termini temporali indicati in precedenza. 
6-bis. Non sono considerate 
varianti al piano le modifiche ai programmi di esercizio delle singole autolinee 
già comprese nel piano quando queste derivino da particolari esigenze di 
trasporto che siano state acclarate in sede di apposita Conferenza dei servizi, 
convocata ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, e 
non comportino incrementi della percorrenza annua complessiva attribuita al 
bacino. Dette modifiche sono approvate dalla Giunta provinciale e sono 
sottoposte all'approvazione della Giunta regionale ai fini dell'attribuzione 
alle aziende interessate del contributo di esercizio (4). 
7. Le approvazioni da parte 
della Giunta regionale dei piani di bacino e delle loro varianti costituiscono 
presupposto necessario e inderogabile per l'istituzione delle autolinee e/o 
l'attribuzione dei contributi di cui al successivo art. 10] (5). 
(2)  Comma così 
sostituito dal quinto comma dell'art. 4,  
 L.R. 
31 ottobre 1995, n. 37. 
(3)  Comma così 
sostituito dal sesto comma dell'art. 4,  
 L.R. 
31 ottobre 1995, n. 37. 
(4)  Comma aggiunto dal 
settimo comma dell'art. 4,  
 L.R. 
31 ottobre 1995, n. 37. 
(5)  La presente legge è 
stata abrogata dall'art. 37, 
L.R. 
25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, 
comma 8, L.R. 
13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle 
disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito 
dal secondo comma dello stesso art. 37.
 
Art. 8 
Istituzione delle 
autolinee.
[1. All'istituzione delle 
autolinee comunali provvede il Comune con le modalità di cui al D.P.R. 28 giugno 
1955, n. 771 (Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato 
generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) 
coordinandole con le previsioni del piano di bacino e del piano regionale dei 
trasporti. 
2. Le autolinee di competenza 
delle Province o della Città metropolitana sono istituite con il piano e le sue 
varianti. 
3. Le autolinee di competenza 
regionale sono istituite dalla Regione anche su iniziativa delle Province 
interessate, con le modalità di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 79 
(Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse 
regionale per il trasporto di persone) e successive modificazioni ed 
integrazioni, in conformità delle previsioni del piano regionale dei trasporti] 
. 
 
Art. 9 
Gestione.
[1. I servizi di trasporto 
pubblico sono gestiti dai Comuni, dalle Province e dalla Città metropolitana, 
per quanto di rispettiva competenza, nelle forme di cui all'art. 22 della legge 
8 giugno 1990, n. 142] . 
 
Art. 10 
Finanziamenti.
[1. La Regione corrisponde alle 
aziende di trasporto i contributi per l'esercizio e per gli investimenti con le 
modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385 
(Disposizioni in materia di trasporti) ed alla L.R. 19 marzo 1982, n. 13 (Ordinamento, 
ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il 
ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) e alla 
L.R.17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni 
sostitutive ed integrative della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14), relativamente: 
a) alle autolinee di competenza 
regionale; 
b) alle autolinee di competenza 
provinciale, subordinatamente alla approvazione dei piani di trasporto di bacino 
ai sensi del precedente art. 7; 
c) alle autolinee comunali, 
previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge 
regionale 19 marzo 1982, n. 13] . 
 
TITOLO III 
Disposizioni finali e transitorie 
Art. 11 
Piano dei 
trasporti di bacino - Prima adozione.
[1. In attesa dell'approvazione 
del piano regionale dei trasporti, le Province e la Città metropolitana adottano 
comunque il piano dei trasporti di competenza entro il 30 giugno dell'anno 
successivo alla data del decreto di cui all'art. 12 della presente legge, in 
deroga alle disposizioni del precedente art. 6, comma 1. 
2. Fino all'approvazione 
regionale dei piani di bacino, restano fermi il numero, le caratteristiche, le 
forme di gestione e di finanziamento delle autolinee esistenti. 
3. In caso di gravi e 
persistenti inadempienze dell'ente locale nella adozione o attuazione del piano 
di bacino o nell'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di 
trasporto pubblico, la Giunta regionale, previa diffida diretta all'ente locale 
perché provveda entro trenta giorni, interviene in sostituzione nelle competenze 
non esercitate dal medesimo ente locale, anche con nomina di un commissario «ad 
acta» (6)] (7). 
(6)  Comma aggiunto dal 
primo comma dell'art. 1, 
L.R. 
3 aprile 1995, n. 11. 
(7)  La presente legge è 
stata abrogata dall'art. 37, 
L.R. 
25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, 
comma 8, L.R. 
13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle 
disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito 
dal secondo comma dello stesso art. 37.
 
Art. 12 
Attribuzioni 
delle competenze - Decorrenza.
[1. L'attribuzione delle 
competenze di cui alla presente legge alle Province ha effetto dalla data che 
verrà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su 
proposta dell'Assessore ai Trasporti, entro centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. 
2. L'attribuzione delle 
competenze di cui alla presente legge alla Città metropolitana sarà effettuata 
con le stesse modalità di cui al precedente comma entro novanta giorni dalla 
data di costituzione della autorità metropolitana] . 
 
Art. 13 
Trasferimento 
degli atti.
[1. Entro trenta giorni dalla 
data del decreto di cui all'art. 12 della presente legge l'Assessorato regionale 
ai trasporti trasmette agli Enti locali interessati elenchi degli autoservizi 
pubblici già di competenza regionale, con indicazione dei programmi di esercizio 
e delle aziende di trasporto esercenti, nonchè, a richiesta, ogni altro atto e 
documento occorrente per l'esercizio delle loro attribuzioni. 
2. Entro il medesimo termine 
l'Assessorato regionale ai trasporti trasmette gli atti dei procedimenti in 
corso] . 
 
Art. 14 
Trasferimento di 
personale regionale.
[1. Per l'esercizio delle 
funzioni trasferite o delegate con la presente legge, la Giunta regionale 
stabilisce, sentite le Province e la Città metropolitana, il contingente di 
personale regionale da trasferire e le relative modalità] . 
 
Art. 15 
Abrogazioni.
[1. Sono abrogati gli articoli 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 
79, nonché ogni altra norma 
in contrasto con la presente legge (8)] (9). 
(8)  Articolo così 
sostituito dal primo comma dell'art. 1, 
L.R. 
3 aprile 1995, n. 11. 
(9)  La presente legge è 
stata abrogata dall'art. 37, 
L.R. 
25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, 
comma 8, L.R. 
13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle 
disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito 
dal secondo comma dello stesso art. 37.