ARTICOLO 1
(Finalita')
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia
per l' esercizio finanziario 1996, approvato con legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6, sono introdotte le variazioni di cui all'
allegato " 1" della presente legge.
ARTICOLO 2
(Adeguamento dello stato di previsione dell' entrata e della
spesa)
1. Per effetto delle variazioni di cui all' art. 1, l'
ammontare complessivo dell' entrata e della spesa dello stato di previsione del
bilancio per l' esercizio finanziario 1996, risulta modificato in lire
39.854.218.752.853 in termini di competenza e in lire 45.867.418.758.529 in
termini di cassa per l' entrata e in lire 39.854.218.752.853 in termini di
competenza e in lire 45.867.418.758.529 in termini di cassa per la spesa.
ARTICOLO 3
(Documento contabile allegato alla legge regionale 3 giugno
1996, n. 6. Modifiche e integrazioni nella
descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di
spesa)
1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e
di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6 sono introdotte le variazioni e integrazioni
di cui all' allegato " 2" della presente legge.
ARTICOLO 4
(Fondo per la reiscrizione delle economie a destinazione
vincolata)
1. Il fondo per la reiscrizione delle economie provenienti dal
mancato impegno, nel corso dei rispettivi esercizi di mantenimento, dei residui
di stanziamento relativi agli anni 1995 e precedenti connessi a fondi statali e
comunitari con vincolo di destinazione, determinato al 31 dicembre 1995 in lire
508.998.472.154, e' iscritto - al netto delle economie gia' utilizzate nel
corrente esercizio 1996 - al cap. 1110049 nel complessivo importo di lire
507.092.653.809 ed e' gestito a termini dell' art. 46 della legge regionale 3
giugno 1996, n. 6, integrativo dell' art. 43
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17.
2. L' allegato " 3" della presente legge indica per esercizio
di provenienza e singolo capitolo di bilancio le economie reiscrivibili nel
corso della corrente gestione riferite alla data del 31 dicembre 1995.
ARTICOLO 5
(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in
corso di adozione)
1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi della Regione che si provvede di finanziare nell' anno
1996, iscritto sul capitolo 1110070 per complessive lire 29.800.000.000, viene
ridotto a lire 19.500.000.000. L'Allegato " 4" della presente legge indica l'
oggetto e l' importo degli stanziamenti destinati ai singoli interventi.
2. Entro la data di pubblicazione della presente legge, le
economie finanziarie derivanti dalla eventuale mancata utilizzazione delle
disponibilita' di cui al predetto fondo globale sono assegnate al fondo per
residui passivi perenti dell' esercizio 1996.
3. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio
atto le assegnazioni di cui al comma 2.
ARTICOLO 6
(Modifica della legge regionale 30 maggio 1977, n.
17)
Abrogato dall’art. 115
della l.r. 28/2001
ARTICOLO 7
(Integrazione alla legge regionale 12 aprile 1994, n.
14)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 8
(Misure di sostegno in favore dei Settori ragioneria e
sanita')
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 9
1. Considerata la inderogabile necessita' per i Settori
personale e ragioneria di continuare ancora ad avvalersi dei servizi informatici
forniti dal Consorzio Tecnopolis CSATA di Bari, nelle more della definita
determinazione in ordine alla soluzione del problema della informatizzazione dei
predetti Settori, nella fase di transazione verso la gestione autonoma delle
procedure, la Giunta e' autorizzata a regolare con convenzione il rapporto con
il CSATA fino al 31 dicembre 1997 e a definire con transazione, le prestazioni
fornite dal 1 gennaio 1996 fino alla data di entrata in vigore della nuova
convenzione.
ARTICOLO 10
(Disposizioni in materia socio - sanitaria)
1. Modifica l'art. 21
della l.r. 6/96
2. Modifica l'art. 22
della l.r. 6/96
3.Modifica l'art. 22
della l.r. 6/96
4. Il comma 9 dell' art. 22
della legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6 e' soppresso.
5. Sostituisce l'art. 29
della l.r. 6/966. Modifica l'art. 42
della l.r. 6/96
ARTICOLO 11
(Norme urgenti nel settore dei trasporti)
1. Modifica l'art. 23
della l.r. 6/96
2. Modifica l'art. 23
della l.r. 6/96
3. Il termine del 30 giugno 1996 previsto dal comma 1 dell'
art. 3
della legge
regionale 31 ottobre 1995 n. 37, gia' riferito al 30 novembre 1996 con legge
regionale 5 agosto 1996, n. 18, e' ulteriormente differito al 28 febbraio
1997.*
* Termine ulteriormente differito al 30 aprile 1997 dall’art. 47
della l.r. 14/98
4. Alla maggiore spesa derivante dall' attuazione della
disposizione recata dal comma 1, valutata in lire 500.000.000, si provvede
mediante l' imputazione al cap. 0553022 debitamente impinguato.
ARTICOLO 12
(Interventi e opere di natura infrastrutturale)
1. I progetti per la realizzazione di interventi e opere di
natura infrastrutturale, di cui al titolo II - sez. FESR - legge
regionale 20 febbraio 1995, n. 3, gia' presentati a seguito di bandi di gara
o di specifica previsione nel programma, valutati e ritenuti ammissibili, ma non
finanziati, potranno essere ammessi a finanziamento con le risorse assegnate per
il triennio POP Puglia 1997- 1999.
2. Prioritariamente saranno presi in considerazione i progetti
per la realizzazione dei quali gli Enti titolari saranno in grado di garantire
la copertura di almeno il 15% del costo totale dell' investimento pubblico e che
presentino uno stato di avanzata fattibilita' tecnico - amministrativa.
3. A tal fine i soggetti interessati dovranno far pervenire
agli Assessorati competenti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge, specifico provvedimento amministrativo.
4. I progetti per la realizzazione delle infrastrutture rurali
di cui alla misura 4.2.6 del sottoprogramma FEOGA del POP Puglia 1994/ 1999,
gia' presentati a seguito di bando di gara, valutati favorevolmente e ritenuti
ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di fondi, potranno essere
ammessi a finanziamento con priorita' con le risorse finanziarie programmate per
il triennio 1997/ 1999 del precitato POP.
ARTICOLO 13
(Incentivi all' occupazione)
1. Nei limiti degli stanziamenti di cui al presente articolo,
la Regione Puglia concorre alla spesa, per attivita' formative destinate a nuovi
assunti a tempo indeterminato, delle imprese o loro consorzi che abbiano
stipulato accordi di programma e contratti di programma ai sensi della legge 7
aprile 1995, n. 104.
2. Le attivita' formative non possono superare le novecento
ore, per un parametro di lire 65 mila ora/ corso/ allievo comprensivo del
reddito degli allievi occupati.
3. La relativa sovvenzione non potra' essere superiore all' 80%
dell' importo del corso complessivo ammesso ed e' soggetto di
rendicontazione.
4. Le attivita' formative sono sottoposte a vigilanza tecnico -
didattica in itinere dal competente Ufficio Ispettivo dell' Assessorato alla
formazione professionale.
5. Le richieste di sovvenzione sono istituite e valutate dall'
Assessorato alla formazione professionale e approvate dalla Giunta
regionale.
6. I relativi progetti devono contenere almeno:
a) il programma didattico;
b) l' analisi dei costi.
7. La sovvenzione non e' cumulabile con altri interventi di
aiuti all' occupazione di cui all' art. 1 del Regolamento CEE n. 2084/ 1993.
8. Al fine di sostenere l' attivita' formativa di cui ai commi
precedenti viene stanziata la somma di lire 6 miliardi sul cap 0963010.
ARTICOLO 14
1. Comma abrogato
dall’art. 4 della l.r. 11/97
2. Comma abrogato
dall’art. 4 della l.r. 11/97
3. Comma abrogato
dall’art. 4 della l.r. 11/97
4. Comma abrogato
dall’art. 36
della l.r. 15/2002
5. Comma abrogato
dall’art. 36
della l.r. 15/2002
ARTICOLO 15
(Contributo a sostegno della FAO)
1. Al fine di contribuire al sostegno di progetti rivolti ad
alleviare la fame nel mondo, tema oggetto di specifico approfondimento nel corso
di un vertice mondiale a Roma, viene disposta l' erogazione di un apposito
contributo in favore della FAO.
2, Per l' anno 1996 viene a tal fine iscritta la somma di lire
100 milioni sul capitolo 0782025 con corrispondente riduzione del capitolo
0781030.
3. Per gli anni successivi si provvedera' in sede di
predisposizione dei rispettivi bilanci, utilizzando le eventuali risorse
finanziarie rimaste inutilizzate da parte dei Comuni e degli Enti destinatari
dei fondi stessi.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATI OMISSIS