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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1996
Numero
27
Data
18/12/1996
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Prima variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1996.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 29 novembre 1996, n. 129.
Allegati
Nessun allegato

 



 

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1996, approvato con legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, sono introdotte le variazioni di cui all' allegato " 1" della presente legge.

 

ARTICOLO 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell' entrata e della spesa)

1. Per effetto delle variazioni di cui all' art. 1, l' ammontare complessivo dell' entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l' esercizio finanziario 1996, risulta modificato in lire 39.854.218.752.853 in termini di competenza e in lire 45.867.418.758.529 in termini di cassa per l' entrata e in lire 39.854.218.752.853 in termini di competenza e in lire 45.867.418.758.529 in termini di cassa per la spesa.

 

ARTICOLO 3

(Documento contabile allegato alla legge regionale 3 giugno 1996, n. 6. Modifiche e integrazioni nella

descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)

1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all' allegato " 2" della presente legge.

 

ARTICOLO 4

(Fondo per la reiscrizione delle economie a destinazione vincolata)

1. Il fondo per la reiscrizione delle economie provenienti dal mancato impegno, nel corso dei rispettivi esercizi di mantenimento, dei residui di stanziamento relativi agli anni 1995 e precedenti connessi a fondi statali e comunitari con vincolo di destinazione, determinato al 31 dicembre 1995 in lire 508.998.472.154, e' iscritto - al netto delle economie gia' utilizzate nel corrente esercizio 1996 - al cap. 1110049 nel complessivo importo di lire 507.092.653.809 ed e' gestito a termini dell' art. 46 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, integrativo dell' art. 43 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17.

2. L' allegato " 3" della presente legge indica per esercizio di provenienza e singolo capitolo di bilancio le economie reiscrivibili nel corso della corrente gestione riferite alla data del 31 dicembre 1995.

 

ARTICOLO 5

(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)

1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si provvede di finanziare nell' anno 1996, iscritto sul capitolo 1110070 per complessive lire 29.800.000.000, viene ridotto a lire 19.500.000.000. L'Allegato " 4" della presente legge indica l' oggetto e l' importo degli stanziamenti destinati ai singoli interventi.

2. Entro la data di pubblicazione della presente legge, le economie finanziarie derivanti dalla eventuale mancata utilizzazione delle disponibilita' di cui al predetto fondo globale sono assegnate al fondo per residui passivi perenti dell' esercizio 1996.

3. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio atto le assegnazioni di cui al comma 2.

 

ARTICOLO 6

(Modifica della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17)

Abrogato dall’art. 115 della l.r. 28/2001

 

ARTICOLO 7

(Integrazione alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 14)

RINVIATO DAL GOVERNO

 

ARTICOLO 8

(Misure di sostegno in favore dei Settori ragioneria e sanita')

RINVIATO DAL GOVERNO

 

ARTICOLO 9

1. Considerata la inderogabile necessita' per i Settori personale e ragioneria di continuare ancora ad avvalersi dei servizi informatici forniti dal Consorzio Tecnopolis CSATA di Bari, nelle more della definita determinazione in ordine alla soluzione del problema della informatizzazione dei predetti Settori, nella fase di transazione verso la gestione autonoma delle procedure, la Giunta e' autorizzata a regolare con convenzione il rapporto con il CSATA fino al 31 dicembre 1997 e a definire con transazione, le prestazioni fornite dal 1 gennaio 1996 fino alla data di entrata in vigore della nuova convenzione.

 

ARTICOLO 10

(Disposizioni in materia socio - sanitaria)

1. Modifica l'art. 21 della l.r. 6/96

2. Modifica l'art. 22 della l.r. 6/96

3.Modifica l'art. 22 della l.r. 6/96

4. Il comma 9 dell' art. 22 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e' soppresso.

5. Sostituisce l'art. 29 della l.r. 6/966. Modifica l'art. 42 della l.r. 6/96

 

ARTICOLO 11

(Norme urgenti nel settore dei trasporti)

1. Modifica l'art. 23 della l.r. 6/96

2. Modifica l'art. 23 della l.r. 6/96

3. Il termine del 30 giugno 1996 previsto dal comma 1 dell' art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995 n. 37, gia' riferito al 30 novembre 1996 con legge regionale 5 agosto 1996, n. 18, e' ulteriormente differito al 28 febbraio 1997.*

            * Termine ulteriormente differito al 30 aprile 1997 dall’art. 47 della l.r. 14/98

4. Alla maggiore spesa derivante dall' attuazione della disposizione recata dal comma 1, valutata in lire 500.000.000, si provvede mediante l' imputazione al cap. 0553022 debitamente impinguato.

 

ARTICOLO 12

(Interventi e opere di natura infrastrutturale)

1. I progetti per la realizzazione di interventi e opere di natura infrastrutturale, di cui al titolo II - sez. FESR - legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3, gia' presentati a seguito di bandi di gara o di specifica previsione nel programma, valutati e ritenuti ammissibili, ma non finanziati, potranno essere ammessi a finanziamento con le risorse assegnate per il triennio POP Puglia 1997- 1999.

2. Prioritariamente saranno presi in considerazione i progetti per la realizzazione dei quali gli Enti titolari saranno in grado di garantire la copertura di almeno il 15% del costo totale dell' investimento pubblico e che presentino uno stato di avanzata fattibilita' tecnico - amministrativa.

3. A tal fine i soggetti interessati dovranno far pervenire agli Assessorati competenti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, specifico provvedimento amministrativo.

4. I progetti per la realizzazione delle infrastrutture rurali di cui alla misura 4.2.6 del sottoprogramma FEOGA del POP Puglia 1994/ 1999, gia' presentati a seguito di bando di gara, valutati favorevolmente e ritenuti ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di fondi, potranno essere ammessi a finanziamento con priorita' con le risorse finanziarie programmate per il triennio 1997/ 1999 del precitato POP.

 

ARTICOLO 13

(Incentivi all' occupazione)

1. Nei limiti degli stanziamenti di cui al presente articolo, la Regione Puglia concorre alla spesa, per attivita' formative destinate a nuovi assunti a tempo indeterminato, delle imprese o loro consorzi che abbiano stipulato accordi di programma e contratti di programma ai sensi della legge 7 aprile 1995, n. 104.

2. Le attivita' formative non possono superare le novecento ore, per un parametro di lire 65 mila ora/ corso/ allievo comprensivo del reddito degli allievi occupati.

3. La relativa sovvenzione non potra' essere superiore all' 80% dell' importo del corso complessivo ammesso ed e' soggetto di rendicontazione.

4. Le attivita' formative sono sottoposte a vigilanza tecnico - didattica in itinere dal competente Ufficio Ispettivo dell' Assessorato alla formazione professionale.

5. Le richieste di sovvenzione sono istituite e valutate dall' Assessorato alla formazione professionale e approvate dalla Giunta regionale.

6. I relativi progetti devono contenere almeno:

a) il programma didattico;

b) l' analisi dei costi.

7. La sovvenzione non e' cumulabile con altri interventi di aiuti all' occupazione di cui all' art. 1 del Regolamento CEE n. 2084/ 1993.

8. Al fine di sostenere l' attivita' formativa di cui ai commi precedenti viene stanziata la somma di lire 6 miliardi sul cap 0963010.

 

ARTICOLO 14

1. Comma abrogato dall’art. 4 della l.r. 11/97

2.  Comma abrogato dall’art. 4 della l.r. 11/97

3. Comma abrogato dall’art. 4 della l.r. 11/97

4. Comma abrogato dall’art. 36 della l.r. 15/2002

5. Comma abrogato dall’art. 36 della l.r. 15/2002

 

ARTICOLO 15

(Contributo a sostegno della FAO)

1. Al fine di contribuire al sostegno di progetti rivolti ad alleviare la fame nel mondo, tema oggetto di specifico approfondimento nel corso di un vertice mondiale a Roma, viene disposta l' erogazione di un apposito contributo in favore della FAO.

2, Per l' anno 1996 viene a tal fine iscritta la somma di lire 100 milioni sul capitolo 0782025 con corrispondente riduzione del capitolo 0781030.

3. Per gli anni successivi si provvedera' in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci, utilizzando le eventuali risorse finanziarie rimaste inutilizzate da parte dei Comuni e degli Enti destinatari dei fondi stessi.

 

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATI OMISSIS