ARTICOLO 1
1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
approvazione del bilancio di previsione per l’anno 1999, e comunque non oltre il
31 marzo 1999, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per
l’anno 1999 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per
l’anno 1998, come approvati con la legge
regionale 6 maggio 1998, n.14 e successive modificazioni.
ARTICOLO 2
1. L’autorizzazione di cui all’art.1 è limitata ad un
dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui
all’elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio
del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove
si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di
impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.
2. In applicazione del comma 3 dell’art. 50
della legge
regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni è
sospesa, dal 1° gennaio 1999 e per la durata dell’esercizio provvisorio,
l’esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.
ARTICOLO 3*
* Abrogato dall’art. 36
della l.r.
15/2002
ARTICOLO 4
1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di
cui al capitolo 1110050, istituito con l'art. 32
della legge
regionale 3 giugno 1996, n.6, incrementato della somma di lire 30 miliardi,
è gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo art.
32 e può essere in tutto o in parte attivato anche nel corso dell’esercizio
finanziario di cui alla presente legge.
ARTICOLO 5
(Disposizioni in materia di aiuti a finalità
regionale)
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 93, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunità europea, la Regione notifica alla
Commissione europea ogni proposta relativa all’istituzione o modifica di regimi
di aiuto, secondo le procedure previste dall’ordinamento.
2. Il Presidente della Giunta regionale è competente ad
adempiere all’obbligo di cui al comma 1. A tal fine notifica le proposte, sia di
iniziativa della Giunta che di iniziativa consiliare o popolare, immediatamente
dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare.
3. Le leggi approvate dal Consiglio regionale prima che sia
concluso il prescritto esame di compatibilità da parte della Commissione europea
ai sensi dell’art. 93 del Trattato CE devono contenere la clausola di
sospensione dell’efficacia sino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Pugliadell’esito dell’esame suddetto limitatamente agli
articoli che prevedono la concessione e l’erogazione di aiuti. *
* Comma
così integrato dall’art. 32
della l.r.
17/99
ARTICOLO 6
(Adeguamento della legislazione regionale)
1.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti un
prospetto delle disposizioni regionali vigenti il cui adeguamento è imposto
dall’esistenza degli obblighi comunitari, con particolare riferimento agli artt.
92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
ARTICOLO 7
7. Le norme transitorie di tutela delle aree di particolare
interesse ambientale-paesaggistico di cui alla legge
regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modifiche e integrazioni sono
prorogate fino alla data di entrata in vigore del piano urbanistico territoriale
tematico "Paesaggio e beni ambientali", già adottato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 6946 dell’11 ottobre 1994, e comunque fino alla data del 31
marzo 1999.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
ELENCO DEI CAPITOLI OMISSIS